Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per
l’istruzione
Uffici di supporto e
collaborazione con il Capo Dipartimento – uff. V
Direzione Generale per il
Personale scolastico – uff. IV e V
Roma, 13 luglio 2011
C.M. n. 63
Prot. n. A00DPIT00906
Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
e p.c.
Agli Assessori Regionali
all’Istruzione
LORO SEDI
OGGETTO: Anno scolastico
2011/2012- adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.
Con la presente circolare
si impartiscono istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle
consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Tale
adempimento è di fondamentale importanza in quanto prodromico rispetto alle
operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA
relative al prossimo anno scolastico e
alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di
efficienza dei servizi scolastici, che non sia stato possibile assicurare in
sede di definizione dell’organico di diritto.
Con l’occasione, si
richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 9, comma 19, del decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio
2011 , n.106, che ha definitivamente
fissato al 31 agosto il termine del 31 luglio di cui alle legge n. 333/2001 di ultimazione di tutte
le operazioni finalizzate al corretto e
regolare avvio dell’anno scolastico (sistemazione, utilizzazione, immissioni in
ruolo e incarichi a tempo determinato).
Le SS.LL, proseguendo
negli incontri attivati nella fase di elaborazione degli organici di diritto, sulla base degli elementi e dei
dati fatti tenere dalle istituzioni scolastiche, stabiliranno contatti e
confronti con le Regioni e gli Enti locali per acquisirne gli orientamenti e le
valutazioni, nell’ottica di una programmazione dell’offerta formativa il più
possibile condivisa e rispondente alle effettive esigenze delle scuola, con
l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi scolastici e realizzare un più
idoneo e proficuo utilizzo delle risorse. Subito dopo le SS.LL. daranno corso
alla fase di informazione alle Organizzazioni sindacali attraverso appositi
incontri. Detti incontri sono tanto più
necessari in considerazione della graduale attuazione della riforma del secondo
ciclo che, com’è noto, coinvolge le classi prime e seconde dell’a.s. 2011/12,
lasciando in vigore, nelle classi successive, gli ordinamenti previgenti,
ancorché modificati nelle quantità-orarie relative all’istruzione tecnica
e all’istruzione professionale.
Quanto al quadro delle
disposizioni che attualmente disciplinano la definizione degli organici, si fa
rinvio al Decreto interministeriale (in corso di registrazione), al quale
pertanto le SS.LL. faranno riferimento per la trattazione e per la soluzione
delle numerose e complesse questioni che caratterizzano la materia degli
organici, ricordando che i regolamenti relativi al riordino del secondo ciclo
sono stati pubblicati nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2010.
Si rammenta che i criteri
e i parametri per la formazione delle classi sono individuati dal Regolamento
sul dimensionamento della rete scolastica e sul razionale ed efficace utilizzo
delle risorse umane della scuola (DPR 81/2009), che ha sostituito
integralmente il D.M. n. 331 del
24 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. n. 141 del 3
giugno 1999 concernente le classi che
accolgono gli alunni disabili.
Com’è noto, il decreto
interministeriale relativo agli organici dell’a.s. 2011/12 ha previsto che le riduzioni di cui alla legge n. 133 del
2008, per l’a.s. 2011/12, fossero effettuate tutte in organico di
diritto.
Le SS.LL. attraverso
interventi mirati e valorizzando in pieno l’autonomia delle scuole,
individueranno le misure e le soluzioni atte a contenere ed eventualmente a
ridurre le consistenze degli organici di fatto rispetto alle quantità dell’
anno 2010/11. E’ appena il caso di precisare che tali quantità devono
intendersi comprensive anche degli spezzoni orario che non hanno concorso a
costituire in organico di diritto posti o cattedre.
A solo titolo di esempio,
si segnalano alcune tipologie di interventi che in organico di fatto possono
concorrere a raggiungere l’obiettivo di contenimento: - nella scuola primaria,
utilizzando in maniera più idonea i docenti specializzati di lingua inglese,
cui tale insegnamento deve essere attribuito solo congiuntamente ad altri, e
procedendo ad una attenta verifica dell’esistenza delle condizioni occorrenti
per l’attivazione di classi a tempo pieno; - nell’istruzione secondaria di I e
II grado effettuando: una attenta e puntuale riconduzione delle cattedre a 18
ore; un accurato accertamento dei
presupposti e delle condizioni necessari per la formazione delle classi a tempo
prolungato; una puntuale e attenta verifica della richiesta delle famiglie
delle due ore aggiuntive di tempo prolungato; una corretta applicazione delle
disposizioni relative agli sdoppiamenti e agli accorpamenti delle classi a
seguito della variazione del numero degli alunni. Una attenta gestione degli
spezzoni orari inferiori a sei ore potrà, inoltre, contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del
contenimento della spese di cui all’art. 64 della
legge 133 del 2008.
Le azioni di adeguamento
dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, dovranno tendere ad una
rigorosa ricognizione delle effettive esigenze di personale, tenendo presente
per un verso l’esigenza che tutti docenti in situazione di esubero trovi piena
utilizzazione e, per altro verso, degli effettivi incrementi del numero degli
alunni; tanto in coerenza con le finalità di corrispondere in maniera adeguata
alla domanda di istruzione espressa dalle famiglie.
Per la corretta e
scrupolosa attuazione delle indicazioni e istruzioni di cui alla presente
circolare, si rivela fondamentale il ruolo delle istituzioni scolastiche e il
pieno e razionale utilizzo da parte delle stesse degli spazi di flessibilità
che l’autonomia consente, ai sensi del D.P.R. n. 275/99. Pertanto, sarà compito
delle istituzioni scolastiche, una volta ricevute le risorse di organico,
articolare il tempo scuola secondo criteri e modalità più idonei all’ottimale
impiego delle risorse stesse, al potenziamento e alla migliore qualificazione
dei servizi tenendo conto delle richieste delle famiglie, all’incremento
dell’offerta formativa, valorizzando le opportunità conseguenti dall’autonomia organizzativa
e didattica.
Ciò posto, considerato
che alla determinazione del numero delle classi e dei posti e alla relativa
articolazione si è provveduto in sede di definizione degli organici di diritto,
gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto,
effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dal DPR 81/2009, debbono riguardare solo
situazioni eccezionali e del tutto residuali, che, pertanto, si rivelino
indispensabili per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni
scolastiche, tenuto anche conto, nell’attuale, delicata fase operativa, dei
tempi molto ristretti a disposizione a seguito della tardiva pubblicazione dei
movimenti del secondo grado.
A tale riguardo le SS.LL.
impartiranno le opportune istruzioni ai dirigenti scolastici affinché i
medesimi evitino di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la
costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR n. 81/2009, per i vari gradi di
istruzione, ovvero che l’iscrizione di un limitato numero di alunni debba
comportare lo sdoppiamento delle classi
già autorizzate.
In particolare:
a) nell’istruzione
secondaria di II grado, le nuove iscrizioni potranno essere accolte
compatibilmente con l’invarianza del numero delle classi autorizzate in
organico di diritto, in caso contrario, le famiglie saranno invitate ad
iscrivere i propri figli in scuole viciniori della stessa tipologia di
corso, che abbiano la disponibilità di
posti; ciò al fine di evitare l’incremento del numero delle classi già
autorizzate;
b) nel primo ciclo, si procederà ad una equa
distribuzione delle iscrizioni tra le sedi della medesima istituzione
scolastica site nello stesso comune o distretto sub comunale, evitando di
autorizzare, per un verso, classi con un numero ridotto di iscritti e, per
altro verso, di procedere allo sdoppiamento delle classi già autorizzate in
organico di diritto in dipendenza dell’incremento di un limitato numero di
alunni.
Per quanto sopra, i
dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 2, comma
411, lett. c) della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prima di procedere
all’eventuale attivazione di nuove classi, per far fronte ad incrementi del
numero di alunni non preventivabili in sede di determinazione degli organici di
diritto, dovranno acquisire formale autorizzazione da parte del Direttore
generale regionale, o di suo delegato.
Si richiama l’attenzione
sulla disposizione dell’articolo 2 della
legge n. 268 del 22 novembre 2002, concernente l’obbligo, per i dirigenti
scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché il
numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell’organico
di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto,
tutte le classi autorizzate.
Si ribadisce poi
l’esigenza che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano
concessi solo in presenza di particolari situazioni, opportunamente motivate.
Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la
concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle
classi già formate.
Le SS.LL. vorranno
rinnovare formale invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di
rispettiva competenza.
I dirigenti scolastici,
sia per il primo ciclo che per il secondo ciclo, comunicheranno alle competenti
sedi territoriali degli uffici scolastici regionali, non oltre il 23 luglio p.v., sia le variazioni del numero
delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia
stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento
dell’orario obbligatorio all’interno della stessa istituzione scolastica.
Sempre ai sensi del
citato articolo 2 della
legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove
classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto, fatta salva la
deroga contemplata dall’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale,
relativa alle variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni
derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi, qualora la relativa
verifica si sia resa necessaria dopo il 31 agosto.
I Dirigenti scolastici,
in sede di adeguamento, avranno cura di proporre le eventuali variazioni della
consistenza del numero delle classi già determinato in organico di diritto,
anche sulla base di fondate previsioni di eventuali incrementi produttivi di
scostamenti superiori a 31 unità per classe (tra le cause di tali scostamenti
vanno comprese, ovviamente, quelle riguardanti il recupero dei debiti
formativi).
Gli Uffici territoriali
competenti, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte,
procederanno, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 411
lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dell’art. 14, comma 3, del
decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche per l’a.s. 2011/12,
tenendo conto del necessario rispetto delle norme relative alla sicurezza e
alla prevenzione.
Relativamente a tale
ultima previsione, si ribadisce che in presenza di certificazioni rilasciate
dalle autorità competenti le classi vanno istituite tenendo conto di quanto
indicato dalle certificazioni stesse.
Le SS.LL. inviteranno gli
uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e,
comunque, non oltre il 15 settembre c.a., al Sistema Informativo e a questo
Ufficio, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione delle
leggi n. 333/01 e n. 244/2007, nonché
gli accorpamenti disposti ai sensi della legge n.
268/2002.
In conformità di quanto
previsto dal comma 2 dell’art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni
in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione
delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole
potrà completare l’orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si
determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità
che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre
il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica
anche nei confronti degli insegnanti di religione. La modifica della
composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell’eventuale spezzone
rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.
Le ore di insegnamento
che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono,
unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell’organico di
diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle
complessive disponibilità, così come previsto dal citato contratto collettivo
nazionale integrativo sulle utilizzazioni.
Poiché alla definizione
del quadro delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno
scolastico concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di
esoneri o semi esoneri, si rappresenta la necessità che i relativi
provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto
all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente alle
competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali. Al riguardo si
fa presente che l’art. 19, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 ha
abrogato il comma 4 dell’art. 459 del DPR 297/94, modificato dall’art. 3, comma 88,
della legge 24 dicembre 2003, n.350. Ne consegue, pertanto, che potranno
essere disposti esoneri o semi esoneri solo se ricorrono le condizioni di cui
ai commi 2 e 3 del citato art. 459 del dpr 297/94: - per la scuola del’infanzia e primaria (solo
l’esonero) quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi; -
per le scuola di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e
istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, l’esonero quanto
si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semi esonero quanto si tratti di istituti o
scuole con almeno quaranta classi.
Personale docente
Per quanto attiene alle
consistenze di organico relative ai singoli ordini e gradi di scuola si fa
rinvio alle istruzioni ed indicazioni di cui alla C.M. n. 21/2011, di accompagnamento al
decreto interministeriale avente ad oggetto le dotazioni organiche dell’a.s.
2011/12, che ha dettagliatamente disciplinato tutte le innovazioni conseguenti
all’emanazione dei provvedimenti applicativi dell’art. 64 della
legge 133 del 2008.
Con la presente
circolare, pertanto, si richiamano all’attenzione solo alcuni punti e profili
di significativo rilievo che caratterizzano i singoli settori scolastici.
Si ricorda che deve
essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica
agli alunni interessati, rammentando che è stata diramata una nota ( n. 26482 del 7
marzo 2011) che chiarisce i vari
aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia
contrattuale e retributiva. A tale ultimo riguardo si fa presente che è stato
predisposto dal Sistema informativo lo schema di contratto da utilizzare per il
pagamento delle ore attraverso l’inoltro
per via telematica.
Scuola dell’infanzia:
La scuola dell’infanzia,
com’è noto, non ha carattere obbligatorio e, pertanto, alla stessa non si
applica il disposto di cui all’art. 3, comma 1,
della legge n. 333/2001. Ne consegue che eventuali domande di
iscrizioni in esubero non determinano la necessità di apportare variazioni in
aumento del numero delle sezioni.
Pertanto, incrementi di
posti, finalizzati all’estensione del servizio, possono essere autorizzati
dalla SS.LL. solo nell’ambito delle risorse complessive assegnate, anche
ricorrendo alle compensazioni.
Scuola primaria:
Com’è noto, la dotazione
organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione
di 27 ore per ciascuna delle classi prime, seconde e terze, di 30 ore per
ciascuna delle classi successive alla terza e in 44 ore per le classi a tempo
pieno.
L’esigenza di effettuare
un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale, ha comportato
l’istituzione, anche nella scuola primaria, di “spezzoni orario” il cui
computo, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve
rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il
decreto interministeriale relativo all’a.s. 2011/12.
Giova evidenziare che le
economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di
24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte
del docente della classe, in dipendenza dell’ impiego del docente di religione
e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di
organico rese disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad
assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani e, in
subordine, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in
base al piano dell’offerta formativa.
Le quattro ore residuate
dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo pieno, equivalenti all’orario
frontale di due docenti per classe, comunque disponibili nell’organico di
istituto, dovranno essere utilizzate per
l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché
per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa
(compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri
pomeridiani).
L’insegnamento della
lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi
loro assegnate congiuntamente ad altri insegnamenti, dai docenti in possesso dei
requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora
settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle
restanti classi). A tal fine i dirigente scolastici, sentito il collegio dei
docenti, (così come precisato dalla C.M. 21/11 n.d.r.) adotteranno le soluzioni
organizzative più utili affinché tutti i docenti specializzati in servizio
nell’istituzione scolastica, compresi quelli che conseguiranno la
certificazione richiesta per l’insegnamento delle lingua inglese entro il 31
agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e
metodologico-didattica, siano impegnati nelle classi loro assegnate,
nell’insegnamento della lingua inglese. Solo per le ore di insegnamento di
lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa
distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti,
nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni
7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di
insegnamento settimanali.
Il totale dei posti e
delle ore derivanti dall’applicazione delle disposizioni e indicazioni di cui
sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all’integrazione degli alunni
disabili, costituisce la dotazione organica di istituto; l’istituzione
scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa (D.P.R. n. 275/99), articola il tempo
scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore
impiego delle risorse disponili, alle quali sopra si è fatto cenno.
Si ricorda che le
pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone
particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per
evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse,
per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso.
Scuola secondaria di I grado
Com’è noto, ai sensi
dell’art. 5 del DPR
89/2009, due sono i modelli orario della scuola secondaria di I grado: -
tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di
insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano); - tempo
prolungato di 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore.
Le classi a tempo
prolungato devono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica
assegnata, per un orario settimanale comprensivo di insegnamento e di attività
di 36 ore, inclusa la mensa, fermo restando che la consistenza oraria di
organico è di 38 ore settimanali, elevabili, a richiesta delle famiglie, fino
ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline
a disposizione della scuola.
Le citate classi a tempo
prolungato possono essere autorizzate solo in presenza di strutture e servizi
idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche
anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda, in
progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza
di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate.
Richieste di incrementi di posti per le stesse finalità, per evidenti ragioni di contenimento della spesa,
dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all’esame e al vaglio delle
SS.LL.. La relativa autorizzazione potrà essere concessa solo in presenza di
economie derivanti dall’organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a
carico delle finanza pubblica. Si ritiene opportuno precisare che, per evidenti
ragioni di continuità e a garanzia delle scelte operate dalla famiglie,
l’eventuale disattivazione delle classi a tempo prolungato dovrà essere attuata
in modo graduale, partendo dalle classi prime.
La composizione delle
cattedre derivanti dai quadri orario della scuola secondaria di I grado è
stabilita dal D.M. n. 37 del 26
marzo 2009, che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di
insegnamento. Per l’insegnamento di Italiano, storia e geografia, il citrato
D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline, ha
previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a
ciascuna disciplina. E’ rimessa, pertanto, all’autonomia della scuola, la
quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina.
L’ora di approfondimento
di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le
ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel
tempo prolungato, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità
rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia
e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla
scuola. Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il
solo contributo orario previsto per l’approfondimento in materie letterarie,
come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27.10.2010.
Scuola secondaria di II grado
Com’è noto, l’istruzione
secondaria di II grado è stata oggetto di un processo di riordino che ha
portato all’emanazione dei già citati DPR n. 87/2010 relativo agli istituti
professionali, DPR n. 88/2010 relativo agli istituti
tecnici e DPR n. 89/2010 relativo ai licei.
Come già fatto presente,
l’assetto dell’istruzione secondaria di II grado anche per il prossimo anno
scolastico si baserà sul doppio regime, legato all’attuazione dei nuovi
ordinamenti nelle classi prime e seconde dei previgenti ordinamenti nelle
classi successive.
Si ricorda che:
- il numero delle classi
prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti,
indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica,
nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali;
- in applicazione dei
regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti
professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con 18 ore settimanali,
nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 della
legge 133 del 2008. Si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che non
sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa
organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque
avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tale caso l’orario
necessario per completare la cattedra sarà impiegato per il potenziamento degli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori
insegnamenti (anche per i corsi triennali di qualifica), finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.
- nelle classi prime, ove
non è previsto come obbligatorio l’insegnamento dell’inglese, non si ravvisa
più la necessità di formare classi prime con gruppi di alunni che studino
lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata
dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente
dall’utenza. L'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se
non si tratta dell’inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di
docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste
di trasformazione delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte
dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive
di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e,
comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.
Classi di concorso
Com’è noto, in attesa
della definizione del regolamento sulle nuove classi di concorso (di prossima
emanazione), per la costituzione degli organici e l’attribuzione della
conseguente mobilità, sono state utilizzate le attuali classi di concorso, su
cui vanno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e
variazioni, le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti
di secondo grado interessati al riordino.
Con note n. 272 del
14 marzo e n. 4561 del 31 maggio 2011 sono state pubblicate le tabelle
all’uopo predisposte per i licei e per i diversi indirizzi dell’istruzione
tecnica e professionale, relative alle sole classi prime e seconde degli
istituti di secondo grado interessate al riordino dall’ 1.9.2011. Tali tabelle
hanno natura dichiarativa dell’esistente
e non modificano in alcun modo gli ordinamenti.
Quanto alla sistemazione del personale in esubero e
al potenziamento dell’orario si
premette che negli ultimi due anni
scolastici il personale docente in esubero a livello provinciale è aumentato
anche per effetto della riduzione delle ore settimanali di lezioni delle classi
degli istituti tecnici e degli istituti professionali non interessati dal
riordino.
Tenendo conto, pertanto,
di tale situazione, il personale in esubero dell’istruzione tecnica e
dell’istruzione professionale che nel rispetto della procedura di cui al CCNI
sulle utilizzazioni, verrà utilizzato nella scuola di precedente titolarità,
dovrà essere impiegato prioritariamente nelle classi oggetto delle riduzione di
orario, per potenziare gli insegnamenti obbligatori previsti dagli indirizzi di
studio che sono stati oggetto di riduzione e, per l’istruzione professionale,
anche per attivare i corsi triennali per il conseguimento della qualifica
professionale.
Tale personale,
ovviamente, nel caso siano state rilevate riduzioni delle quantità orarie tali
da comportare un quadro orario inferiore alle 32 ore settimanali per l’istruzione tecnica e alle 34 ore
settimanali per l’istruzione professionale, concorrerà ad integrare le ore
mancanti fino alla concorrenza dei citati orari settimanali.
Soddisfatta tale
esigenza, il restante personale degli istituti tecnici, professionali e dei
licei facente parte delle classi di concorso in esubero, verrà utilizzato per
potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori
insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano
dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei
piani di studio, nonché per assicurare gli insegnamenti previsti per il
conseguimento delle qualifiche professionali.
Mentre per l’utilizzo dei
docenti in esubero nelle classi dell’istruzione tecnica e dell’istruzione
professionali oggetto delle riduzione di orario non è necessario alcuna
richiesta da parte della scuola, nel caso del potenziamento è necessario che
l’istituzione scolastica avanzi apposita richiesta all’Ufficio scolastico
territoriale.
Percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP)
I percorsi triennali di
Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli
di qualifica professionale di cui la D.M. 15 giugno 2010, rientrano nelle
attribuzioni dalle strutture formative accreditate dalle Regioni.
Tali percorsi, com’è
noto, possono essere realizzati, ferma restando la competenza delle Regioni
sulla base della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in
regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità (sussidiarietà
integrativa e sussidiarietà complementare) come da Intesa in sede di Conferenza
Unificata del 16 dicembre 2010 e da previsione delle linee-guida di cui all'articolo 13,
comma l-quinquies della legge n. 40/07 (vedi
www.istruzione.it – riordino istruzione Professionale).
Per l’attivazione e la
gestione dei percorsi IeFP si rinvia a quanto indicato nella C.M. n. 21 del 14
aprile 2011 relativa all’organico di diritto. Si ritiene di dover precisare
che i citati percorsi possono essere istituiti dagli istituti professionali,
nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando i seguenti strumenti:
• la quota di
autonomia del 20%, calcolata in
relazione al monte ore del primo biennio, fermo restando che il monte ore di
ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20%;
• la quota di
flessibilità del 25%, prevista all’articolo 5, comma 3, lettera c), del
suddetto regolamento.
Mentre per l’utilizzo
della quota di autonomia è stata prevista una apposita funzione dal Sistema
informativo, la quota di flessibilità necessaria per svolgere un ruolo
integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione
professionale regionale potrà essere utilizzata in organico di fatto applicando
le opportune “curvature” alle discipline previste dal riordino dell’istruzione
professionale dal D.P.R. 15 marzo
2010, n. 87, limitatamente alle classi prime funzionanti nell’a.s. 2010/11.
In tale fase, per il
funzionamento dei percorsi di qualifica, oltre alla utilizzazione della quota
di flessibilità, potranno essere impiegate anche le consistenze orarie dei
docenti eventualmente in esubero, le quote residuali di organico disponibili,
nonché le differenza orarie rispetto alle 18 qualora la cattedra sia costituita
con orario inferiore a quello d’obbligo.
Per i percorsi relativi
all’offerta sussidiaria complementare, il sistema informativo di questo
Ministero ha predisposto una funzione che riporta le classi di concorso elencate dalla Tabella
B della citata intesa e non ricomprese tra quelle previste dagli attuali
ordinamenti: tale funzione consente di attribuire lo specifico insegnamento
alle classi di concorso finalizzate all’acquisizione degli standard formativi,
nonché di regolamentare l’ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la
scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella B non dovrà
produrre situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo
ovviamente a riferimento l’intero sviluppo quinquennale dei corsi statali
e triennale dei corsi di IeFP.
Si ricorda che le classi
iniziali degli istituti professionali che attivano anche l’offerta sussidiaria
di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti
ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi, pertanto, anche di quelli
che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri
previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 81. La presenza dell’offerta
di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di
posti superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio prima
descritto. L’organico dell’istituzione scolastica è determinato in base al
numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio
attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.
L’attribuzione del
personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell’ambito
delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle
classi dell’istituzione scolastica, nel rispetto dell’articolo 7, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e delle
specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del CCNI relativo
alle utilizzazioni del personale docente.
Ufficio tecnico
L’art. 4, comma 3, dei
regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali
prevedono che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore industria ed artigianato degli
istituti professionali siano dotati di un Ufficio tecnico con il compito di
sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini
didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste
dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e
dell’ambiente. Per i relativi posti, fa
riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai
decreti istitutivi degli istituti tecnici e degli istituti professionali
confluiti negli ordinamenti in base alla tabella di cui all’allegato D) dei due
regolamenti.
I successivi art. 8, comma 4, per l’istruzione tecnica e
art. 8, comma 7, per l’istruzione professionale, stabiliscono che i posti
relativi all’Ufficio tecnico di cui all’articolo 4, comma 3, sono coperti
prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in
mancanza, con personale appartenente a
classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di
contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle
utilizzazioni. Tali modalità sono stabilite dal CCNI sulle utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie. In presenza, pertanto, di personale I.T.P. in esubero
sarà possibile attivare l’Ufficio tecnico in via di fatto.
Posti di sostegno
L’art. 19, comma 11, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la
determinazione e l’assegnazione dei posti di sostegno.
Il citato comma
stabilisce:
a) le Commissioni
mediche di cui all’art. 4 della
legge n.104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l’assegnazione
del docente di sostegno all’alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal
rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsioni
ovviamente si applica alle nuove certificazioni;
b) l’organico dei posti
di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414
dell’art. 2 della legge n.244/2007 (finanziaria per il 2009);
c) ai posti così
determinati, per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica degli
alunni disabili, possono essere aggiunti gli eventuali ulteriori posti in
deroga in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 22
febbraio 2010;
d) l’organico di
sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all’uopo costituite) e non
al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due
alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli
interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione
dell’alunno disabile.
La Tabella E, colonna C,
del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2011/12, come per il
corrente anno scolastico, riporta il
numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione
nell’a.s. 2011/2012, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto,
sia di quella di organico di fatto.
A tale complessiva
dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori
posti in deroga da autorizzare da parte del Direttore Generale dell’Ufficio
scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35,
comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai
sensi dell’art. 1, comma
605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in
debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto
l’alunno.
Considerato che anche i
posti di sostegno concorrono a raggiungere l’obiettivo di contenimento della
spesa di cui all’art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione
della distribuzione delle risorse al fine di contenere l’istituzione di
ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza
della Corte costituzionale.
Anche al fine di poter
informare al riguardo il Ministero dell’Economia e di motivare nei confronti
dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL.
sono comunicheranno a questo Ministero e
al Sistema Informativo che ogni variazione in aumento o in diminuzione del
numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti.
Si richiama la scrupolosa
osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le
procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini
dell’assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa
al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è
affidata al Gruppo di lavoro di cui all’art. 5, comma 2,
del DPR 24 febbraio 1994.
Le SS.LL., sentite le
Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti,
individueranno le modalità di una equilibrata e accorta distribuzione delle
risorse professionali e materiali
necessarie per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la
costituzione di reti di scuole.
Le classi delle scuole di
ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono
alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui
all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima
attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di
limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni
disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni .
Istruzione degli
adulti
L’organizzazione e le
dotazioni organiche dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti sono
regolate dal D.M. 25 ottobre
2007, emanato in applicazione dell’art. 1, comma
632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione
all’attuazione progressiva delle citate disposizioni, le dotazioni organiche
dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali
consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni
dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2010/2011. In attesa di dare
applicazione al regolamento che definirà l’assetto organizzativo e didattico
dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali
Permanenti di titolarità e i corsi serali degli istituti di II grado come già
previsto dalla nota n. 1033 del
22 aprile 2009. Va comunque garantita la
continuità delle classi dei corsi serali attualmente funzionanti. Quanto alle
classi prime, la relativa attivazione, ove non prevista in organico di diritto,
deve essere considerata come una delle priorità di cui tener conto nella
definizione dell’organico di fatto.
Come già fatto presente
nella C.M. n. 21/2010, con la
sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra
questo Ministero e il Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2010, ai CTP è
stato attribuito un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell’operazione
relativa “al rilascio del permesso di soggiorno CE “ . Si invitano, pertanto, le SS.LL. a tenere in
debita evidenza tale adempimento, valutando la possibilità di riservare
apposite risorse.
Progetti
Le SS.LL. potranno
assegnare le risorse orarie indispensabili per la realizzazione dei progetti
che abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, con particolare
riferimento a quelle concernenti le situazioni di disagio e all’accoglienza e
all’inserimento degli alunni stranieri, nel limite dei posti utilizzati
nell'a.s. 2010/2011. La necessità di eventuali ulteriori posti, debitamente
motivata, dovrà essere rappresentata a questo Ufficio che, previa consultazione
con il Ministero dell’economia, valuterà la possibilità di concedere la
relativa autorizzazione. Tali progetti dovranno essere debitamente monitorati e
verificati, anche sotto il profilo degli esiti.
Personale educativo
Per il personale
educativo si rinvia alla apposita circolare in corso di predisposizione.
Personale ATA
Come già evidenziato
nella nota n. 4638 del 1° giugno u.s., con la quale è stato trasmesso alle
SS.LL. lo schema di decreto annuale relativo alla determinazione degli organici
per l’a.s. 2011/2012, l’eventuale attivazione di ulteriori posti nella fase in
argomento, non deve comportare
incrementi dell’organico di diritto della dotazione provinciale.
Ne consegue che le
SS.LL., sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti
scolastici, possono autorizzare eventuali aumenti esclusivamente per
compensazione, mediante revoca del funzionamento di un corrispondente numero di
posti dell’organico di diritto, per i quali siano cessate le condizioni che ne
avevano legittimato l’istituzione. L’attivazione di tali posti deve, comunque,
trovare legittimazione in base ai criteri ed ai parametri di determinazione
degli organici di istituto.
Le SS.LL., tuttavia,
autorizzeranno contenute, motivate deroghe, qualora le risorse assegnate alle
istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare
funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali
sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi, ovvero a
fronte di situazioni di particolare complessità amministrativa, nonché al fine
di garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori.
Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di
difficoltà derivanti dall’elevata presenza, in alcune scuole, di personale inidoneo
alle mansioni del profilo per motivi di salute, per effetto di quanto previsto
dall’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria) in
merito alla cessazione dei collocamenti fuori ruolo del personale ATA
dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza.
In tale ultima situazione
le SS.LL., al fine di compensare le ridotte erogazioni del servizio, possono
valutare l’opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore
scolastico negli istituti ove siano presenti due/tre unità di personale inidoneo, a condizione che la
concentrazione risulti dalla rilevazione anagrafica di tale personale,
attivata, in prima applicazione, secondo tempi e modalità indicati nella circolare
del 1° giugno scorso.
Di conseguenza, si
ritiene di dover evidenziare che l’incremento di posti per la presenza di
personale inidoneo risulterebbe privo di motivazione qualora non supportato dal
citato riscontro anagrafico. In tale ipotesi, pertanto, le ulteriori, eventuali
esigenze rappresentate dai Dirigenti scolastici potranno essere prese in
considerazione dalle SS.LL. previa regolarizzazione anagrafica di tutto il
personale ATA che si trovi nelle condizioni di cui alla citata legge 289/2002,
ovvero di quello che successivamente sia stato o sia dichiarato totalmente o
parzialmente inidoneo all’espletamento del profilo professionale di
appartenenza. (dalla C.M. 4638 del 1.6.2011: La rilevazione deve essere effettuata, in
prima applicazione, contestualmente alla trasmissione dei dati (per l’O.D.
2011/2012) a Sistema informativo da parte delle istituzioni scolastiche.
Successivamente, sarà previsto l’annuale aggiornamento, secondo termini e
modalità da definire a regime. La funzione informatica del SIDI è già
disponibile per le istituzioni scolastiche: in particolare, si deve accedere
all’area SIDI “Gestione Assenze”. E’ necessario, poi, selezionare la categoria
“Esoneri” e il codice “P065 – Personale ATA inidoneo: utilizzazione in altro
profilo ovvero con mansioni ridotte nel profilo di titolarità”, comunicando la
data di inizio dell’utilizzazione nonché gli ulteriori elementi indicati nel
quadro informatico di riferimento).
Qualora lo stato di
inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque figure uniche e non
si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altre
qualifiche, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le difficoltà connesse
alla erogazione del servizio, per le valutazioni e gli interventi
consequenziali.
Per il profilo
professionale di assistente tecnico, si richiamano le modalità di prestazione
dell’orario di servizio che, com’è noto, sono disciplinate dalle prescrizioni
di cui all’articolo 53, punto 3, del CCNL del 29 novembre 2007, con particolare
riguardo alla manutenzione dei laboratori.
Tutte le variazioni dei
posti apportate dalle SS.LL. devono costituire oggetto di specifico, motivato
provvedimento, da emanare entro il 31 agosto c.a. e da trasmettere con cortese
urgenza alla Direzione generale per il personale scolastico.
L’attivazione dei posti
eccedenti l’organico di diritto, nonché ogni altra variazione, deve essere
comunicata anche a mezzo del Sistema informativo, con le procedure e le
modalità tecnico-amministtrative che saranno rese note entro breve termine.
In proposito, si
evidenzia l’esigenza che il numero dei posti comunicati dalle SS.LL. al Sistema
informativo corrisponda a quello indicato nel decreto succitato, in
considerazione della verifica che questo Ministero è tenuto ad effettuare, per
la successiva certificazione del MEF, in ordine al reale conseguimento degli
obiettivi finanziari previsti dalla legge 133/2008.
Si rappresenta, infine, l’opportunità
che le SS.LL. adottino le iniziative atte a favorire, tra i dirigenti
scolastici, le intese previste dall’articolo 3 del succitato decreto
interministeriale relativo agli organici per l’a.s. 2011/2012.
Monitoraggio
Al fine di verificare l’effettiva
consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è
necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio con il
compito di monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente
circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e
riferiranno all’Osservatorio nazionale.
Per consentire il
monitoraggio, riguardante le consistenze
degli alunni e degli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti
scolastici, per la parte di rispettiva competenza:
- pongano in essere
tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l’esatta
consistenza delle platee scolastiche e a quantificare in maniera rigorosa le
risorse occorrenti;
- comunichino al
Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero
degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati;
- rilevino le
condizioni e le consistenze sia delle classi eccessivamente sovradimensionate e
che quelle eccessivamente
sottodimensionate.
Quanto sopra perché
questo Ministero possa disporre di un quadro preciso e sempre aggiornato delle
situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le frequenze degli alunni e le
relative variazioni, nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e
sulle tipologie dei posti.
Il Sistema informativo,
da canto suo, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di
interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che
delle singole istituzioni scolastiche.
Si fa riserva di
ulteriori indicazioni che dovessero rendersi necessarie in dipendenza di
eventuali modificazioni del quadro normativo attuale.
Si ringrazia per la
sperimentata collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta