Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento
per l’Istruzione
Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
- Ufficio
Sesto
C.M.
n.95
Prot. 6976
Destinatari
Roma,
24-10-2011
Oggetto: Esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per
l'anno scolastico 2011/2012 - Termini e modalità di presentazione delle domande
di partecipazione.
Per l’anno scolastico 2011/2012,
si confermano le disposizioni impartite nei decorsi anni scolastici con la C.M. n.90 del 26
ottobre 2007, con la C.M. n.77 del 25
settembre 2008, con la CM n. 85 del 15
ottobre 2009 e con la CM n.85 del 13
ottobre 2010, qui allegate, in relazione alle modalità e termini
di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte
dei candidati interni ed esterni e alla procedura di assegnazione dei candidati
esterni alle istituzioni scolastiche, con le seguenti modifiche.
Le date indicate per l’anno
scolastico 2010/2011, contenute nella C.M. n. 85/2010, si
intendono puntualmente riferite anche all’anno scolastico 2011/2012. Per una
chiara leggibilità, le stesse vengono di seguito indicate:
- 30 novembre 2011,
termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al
proprio dirigente scolastico;
- 30 novembre 2011,
termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai
Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano
nell’istanza di partecipazione (anche nel caso in cui trattasi di indirizzi
linguistici), corredata dalla documentazione necessaria, in ordine
preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.
I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o
lingue straniere, eventualmente, presentate.
- 31 gennaio 2012,
termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte
degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;
- 31 gennaio 2012,
termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e
documentati motivi. L’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione
esclusiva dei competenti Direttori Generali;
- 20 marzo 2012,
termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che
cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2012 e prima del 15 marzo
2012 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati
esterni.
- Alunni della penultima classe
Si fa presente che, ai sensi
dell’articolo 6,
comma 2 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono ammessi, a
domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del
secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello
scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un
regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno
riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli
scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in
ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono
all’insegnamento della religione cattolica.
- Alunni dell’ultima classe
Sono ammessi agli esami di Stato
gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1,
D.P.R. 22 giugno 2009,n.122). Si precisa che il voto di
comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4,
comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 ).
Per gli studenti di tutte le
classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione
finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7
del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato.
A riguardo, la C.M. n.20 del
4-3-2011, concernente la “validità dell’anno scolastico per la
valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado–Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”, ha
fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della
normativa in questione.
La circolare ha precisato che la
base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte
ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, comma 7,
del DPR n.122/2009 - nell’orario complessivo di tutte le discipline e
non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
La medesima C.M. n.20/2011 ha
previsto, opportunamente, per le scuole alcuni adempimenti, finalizzati ad
agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza
scolastica degli studenti.
A tal fine, all’inizio dell’anno
scolastico le istituzioni scolastiche comunicano ad ogni studente e alla sua
famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore
di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno. Le scuole
pubblicano altresì all’albo dell’istituto le deroghe a tale limite previste dal
collegio dei docenti.
Le scuole devono fornire, secondo
una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e
comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni
studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata
conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.
Si aggiunge che, ai sensi dell’art.14, comma 7,
del DPR n.122/2009, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per
casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e
straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere
alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite
minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato.
La C.M. n.20 del
4-3-2011, ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto
dell’autonomia scolastica, fra le
casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe, le assenze dovute a:
·
gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
·
terapie e/o cure programmate;
·
donazioni di sangue;
·
partecipazione ad attività sportive e agonistiche
organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
·
adesione a confessioni religiose per le quali esistono
specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n.
516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista
del Settimo Giorno; Legge n.
101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27
febbraio 1987).
- Alunni in possesso del
diploma professionale di tecnico, di durata quadriennale (D.I. 15 giugno
2010)
Nelle more della piena attuazione
dell’art. 15, comma
6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, gli
studenti in possesso di uno dei diplomi professionali di tecnico, di durata
quadriennale, di cui all’allegato 4
all’Accordo in sede di Conferenza unificata 29 aprile 2010, recepito
con il decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adottato di concerto
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, possono
presentare domanda di ammissione agli esami di Stato per il conseguimento di un
diploma di istruzione professionale coerente con il percorso seguito, sempreché
siano stati ammessi alla frequenza del corso annuale di cui al citato articolo 15, comma 6.
Le modalità di realizzazione del
predetto corso annuale sono definite dagli accordi territoriali previsti dal
capo VII delle linee guida di cui all’articolo 13,
comma 1 quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40, adottate,
previa intesa in
Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, con decreto del
Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 4 del 18/1/2011.
Gli studenti interessati
presentano la predetta domanda al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico della
regione ove risiedono entro il 30 novembre 2011.
- Disposizioni generali
I dirigenti scolastici, ai quali
vengono assegnate dal Direttore Generale regionale le domande dei candidati
esterni di partecipazione all’esame di Stato, effettuano immediatamente l’esame
delle relative posizioni, dando comunicazione al Direttore Generale di
eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
A proposito dei candidati esterni,
pare opportuno rammentare che:
·
i candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione
all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe,
ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica
professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l'esame
preliminare sulle materie dell’ultimo anno.
·
Sostengono altresì l’esame preliminare sulle materie
dell’ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l’ultimo anno di
corso nell’anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all’esame di
Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati
esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame
preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative
prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell’Ufficio legislativo in data
16-2-2010).
·
L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di
mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe
del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si
riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione
all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle
apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4 della
O.M. n.42 del 6-5-2011, come idoneità ad una delle
classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe. Tale
disposto si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.
I dirigenti scolastici delle istituzioni
scolastiche paritarie e legalmente riconosciute, subito dopo il termine del 30
novembre, comunicano al competente Direttore Generale regionale il numero ed i
relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.
Si ricorda, infine, che ai sensi
dell’art.3 della OM
n.68 dell’1-8-2011, la prima prova scritta dell’esame di Stato di
istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 20 giugno 2012,
alle ore 08.30.
IL
DIRETTORE GENERALE
Carmela
Palumbo
Destinatari
AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI
SCOLASTICI
REGIONALI
LORO SEDI
AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI
ISTITUTI
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI
SECONDO GRADO
STATALI E PARITARI
LORO SEDI
E, P.C.:
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
ROMA
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO
PER LA SCUOLA IN LINGUA
TEDESCABOLZANO
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO
PER LA SCUOLA DELLE LOCALITÀ
LADINE - BOLZANO
ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E
CULTURA
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D’AOSTA -
AOSTA
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D’AOSTA -
AOSTA
ALL’ASSESSORE AI BENI CULTURALI E
PUBBLICA
ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA -
PALERMO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE
PROVINCIALI
DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO
TRENTO