Inserisci parola chiave:                      Ricerca Avanzata

Home > 15-07-2014 N. 41 - CIRCOLARE MIUR

15-07-2014 N. 41 - CIRCOLARE MIUR

Anno scolastico 2014/2015 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento – Uff. V

Direzione Generale per il Personale scolastico – uff. IV e V

 

 

C.M. n. 41 - 15/07/2014

 

Ai Direttori Generali degli Uffici

scolastici regionali

LORO SEDI

e p.c. Agli Assessori Regionali

all'istruzione

LORO SEDI

 

 

OGGETTO: Anno scolastico 2014/2015 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

 

Con la presente circolare si impartiscono istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Tale adempimento è di fondamentale importanza in quanto preliminare rispetto alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico e alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dci servizi scolastici, che non sia stato possibile assicurare in sede di definizione dell' organico di diritto.

Si ricorda che L'art. 9, comma 19, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 , n.106, ha definitivamente fissato al 31 agosto il termine (precedentemente previsto alla data del 31 luglio dalla legge n. 333/2001) di ultimazione di tutte le operazioni finalizzate al corretto e regolare avvio dell'anno scolastico (sistemazione, utilizzazione, immissioni in ruolo e incarichi a tempo determinato).

Le SS.LL, proseguendo negli incontri attivati nella fase di elaborazione degli organici di diritto, sulla base degli elementi e dei dati comunicati dalle istituzioni scolastiche, stabiliranno contatti e confronti con le Regioni e gli Enti locali per acquisirne gli orientamenti e le valutazioni, nell' ottica di una programmazione dell' offerta formativa il più possibile condivisa e rispondente alle effettive esigenze delle scuola, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi scolastici e realizzare un più idoneo e proficuo utilizzo delle risorse. Subito dopo le SS.LL. daranno corso alla fase di informazione alle Organizzazioni sindacali attraverso appositi incontri.

Quanto al quadro delle disposizioni che attualmente disciplinano la definizione degli organici, si fa rinvio al Decreto interministeriale (in corso di perfezionamento), al quale pertanto le SS.LL. faranno riferimento per la trattazione e per la soluzione delle complesse questioni che caratterizzano la materia degli organici.

Si rammenta che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono individuati dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (DPR 81/2009), che ha sostituito integralmente il D.M. n. 331 del 24 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. n. 141 del 3 giugno 1999 concernente le classi che accolgono gli alunni disabili.

Come già comunicato con la C.M. n. 34/2014 relativa all'organico di diritto, le dotazioni organiche del personale docente, sono state definite secondo le quantità determinate nell'anno scolastico 2011/2012 e ciò in base all'art. 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n.111.

Ne consegue, pertanto, che l'organico di fatto di ogni regione non potrà in alcun modo superare la consistenza di quello già previsto per l'anno scolastico 2013/2014, incrementato o diminuito dei posti in più o in meno assegnati nell' organico di diritto dell'a.s.2014/2015.

Si conferma, pertanto, che tale dotazione non potrà in nessun modo essere incrementata nell'organico di fatto dell'a.s. 2014/2015 considerata imprescindibile esigenza di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa previsti dall' art. 64 della legge 133 del 2008 e dall'art. 19, comma 7, della legge n. 111/2011. Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi ha già comportato e comporterà ancora una corrispondente riduzione della quota dei risparmi conseguenti alla riduzione dei posti e destinata ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale dE'l1a carriera del personale della Scuola.

 

Determinazione del numero delle classi e dei posti

Le SS.LL attraverso interventi mirati e valorizzando in pieno l'autonomia delle scuole, individueranno le misure e le soluzioni atte a contenere ed eventualmente a ridurre le consistenze degli organici di fatto rispetto alle quantità dell' anno 2013/14. E' appena il caso di precisare che tali quantità devono intendersi comprensive anche degli spezzoni orario che non hanno concorso a costituire in organico di diritto posti o cattedre.

Verrà comunque garantito un congruo numero di risorse per far fronte alla statizzazione degli istituti già gestiti dagli Enti locali.

Per conseguire gli obiettivi di contenimento, si richiamano le tipologie di intervento già segnalate nelle precedenti circolari relative all'organico di fatto, da ultimo la n. 63/2011. Si sottolinea solo che una attenta gestione degli spezzoni orari inferiori a sei ore potrà, sicuramente contribuire al raggiungimento dell'obiettivo del contenimento del tetto di posti di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008, fermo restando, ovviamente che detti spezzoni debbono essere utilizzati per la sistemazione del personale di ruolo.

Le azioni di adeguamento dell' organico di diritto alle situazioni di fatto, dovranno tendere ad una rigorosa ricognizione delle effettive esigenze di personale, tenendo presente 1'esigenza che tutti docenti in situazione di esubero trovino piena utilizzazione.

Per la corretta e scrupolosa attuazione delle indicazioni e istruzioni di cui alla presente circolare, si rivela fondamentale il ruolo delle istituzioni scolastiche e il pieno e razionale utilizzo da parte delle stesse degli spazi di flessibilità che l'autonomia consente, ai sensi del D.P.R. n. 275/99. Pertanto, sarà compito delle istituzioni scolastiche, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e modalità più idonei all' ottimale impiego delle risorse stesse, al potenziamento e alla migliore qualificazione dei servizi tenendo conto delle richieste delle famiglie, all'incremento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alla lotta alla dispersione scolastica, nonché all'accoglienza degli alunni stranieri e all'alfabetizzazione, valorizzando le opportunità derivanti dall' autonomia organizzativa e didattica.

Ciò posto, considerato che alla determinazione del numero delle classi e dei posti e alla relativa articolazione si è provveduto in sede di definizione degli organici di diritto, gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto, effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dal DPR 81/2009, debbono riguardare situazioni che si rivelino indispensabili per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto anche conto, nell' attuale, delicata fase operativa, dei tempi molto ristretti a disposizione a seguito della tardiva pubblicazione dei movimenti del secondo grado.

A tale riguardo le SS.LL. impartiranno le opportune istruzioni ai dirigenti scolastici affinché i medesimi evitino di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR n. 81/2009, per i vari gradi di istruzione, ovvero lo sdoppiamento delle classi già autorizzate.

Si ribadisce poi l'esigenza che i nulla-osta all’eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni adeguatamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate.

In particolare:

a) nell'istruzione secondaria di II grado, le nuove iscrizioni potranno essere accolte compatibilmente con l'invarianza del numero delle classi autorizzate in organico di diritto, in caso contrario, le famiglie saranno invitate ad iscrivere i propri figli in scuole viciniori della stessa tipologia di corso ed indirizzo, che abbiano la disponibilità di posti; ciò al fine di evitare l'incremento del numero delle classi già autorizzate;

b) nel primo ciclo, si procederà ad una equa distribuzione delle iscrizioni tra le sedi della medesima istituzione scolastica site nello stesso comune o distretto sub comunale, evitando di autorizzare, per un verso, classi con un numero ridotto di iscritti e, per altro verso, di procedere allo sdoppiamento delle classi già autorizzate in organico di diritto in dipendenza dell'incremento di un limitato numero di alunni.

Per quanto sopra, i dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 2, comma 411, lett. c) della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prima di procedere all'eventuale attivazione di nuove classi, per far fronte ad incrementi del numero di alunni non preventivabili in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno acquisire formale autorizzazione da parte del Direttore generale regionale, o di suo delegato.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione dell' articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, concernente l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.

Le SS.LL. vorranno rinnovare formale invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.

I dirigenti scolastici, sia per il primo ciclo che per il secondo ciclo, comunicheranno alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali, non oltre il 22 luglio p.v. sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell'orario obbligatorio all'interno della stessa istituzione scolastica.

Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto, fatta salva la deroga contemplata dall'art. 14, comma 3, del decreto interministeriale, relativa alle variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi, qualora la relativa verifica si sia resa necessaria dopo il 31 agosto.

I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno cura di proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico di diritto, anche sulla base di fondate previsioni di eventuali incrementi produttivi di scostamenti superiori a 31 unità per classe (tra le cause di tali scostamenti vanno comprese, ovviamente, quelle riguardanti il recupero dei debiti formativi).

Gli Uffici territoriali competenti, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte, procederanno alla relativa eventuale autorizzazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 411 lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dell'art. 14, comma 3, del decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche per l'a.s. 2011/12, tenendo conto del necessario rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione.

Relativamente a tale ultima previsione, si ribadisce che in presenza di certificazioni rilasciate dalle autorità competenti le classi vanno istituite tenendo conto di quanto indicato dalle certificazioni stesse.

Le SS.LL. inviteranno gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre il 15 settembre c.a., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione delle leggi n. 333/01 e n. 244/2007, nonché gli accorpamenti disposti ai sensi della legge n. 268/2002.

In conformità di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche nei confronti degli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell'eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.

 

Quadro delle disponibilità

Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle complessive disponibilità, cosi come previsto dal citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.

Poiché alla definizione del quadro delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell’anno scolastico concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all’effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali. Al riguardo si fa presente che l'art. 19, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 ha abrogato il comma 4 dell'art. 459 del DPR 297/94, modificato dall'art. 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n.350. Ne consegue, pertanto, che potranno essere disposti esoneri o semi esoneri solo se ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 459 del DPR 297/94, per la scuola dell'infanzia e primaria (solo l'esonero) quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi; - per le scuola di l grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, l’esonero quanto si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semi esonero quanto si tratti di istituti o scuole con almeno quaranta classi.

 

INFORMATIZZAZIONE degli adempimenti finalizzati alla definizione dell'organico di fatto del personale docente.

Nel mese di giugno del decorso anno, è stato illustrato il programma di informatizzazione dello operazioni che caratterizzano le procedure dell' organico di fatto dci personale docente e che si inquadrano nel più ampio programma della completa informatizzazione di tutte le operazioni di definizione degli organici, della sistemazione del personale di ruolo, delle nomine in ruolo e delle supplenze.

La procedura proposta consentiva:

a) la presentazione delle istanze on line di utilizzo e di assegnazione provvisoria limitatamente per la scuola dell'infanzia e primaria;

b) la rilevazione del quadro delle disponibilità per tutti i gradi di istruzione;

c) solo per la scuola dell'infanzia e della primaria, l'elaborazione dei movimenti fino all' assegnazione provvisoria provinciale.

La procedura quest'anno è stata ancora aggiornata e consentirà:

a) di acquisire on line, per la scuola dell'infanzia e primaria, anche gli allegati e la documentazione;

b) la presentazione delle istanze on line di utilizzo e di assegnazione provvisoria e i relativi allegati e la documentazione, anche per la scuola secondaria di I e di II grado.

La nuova implementazione consentirà di definire ancora più celermente la sistemazione del personale di ruolo e così anticipare le successive fasi di immissioni in ruolo e delle supplenze.

Un compito importante, per la buona riuscita dell'intervento, spetta alle scuole che dovranno provvedere ad acquisire, tramite l'apposita funzione, le disponibilità di ore derivanti dalla concessione del part-time, semi esoneri ecc.. a prescindere dalla presenza o meno della posizione di stato già comunicata a sistema. Di contro per le posizioni di stato che liberano il posto intero, non sarà necessario indicare nella citata funzione, il posto/cattedra, in guanto automaticamente il sistema le recepirà nel quadro delle disponibilità.

Come per il decorso anno, si invitano, le SS.LL. ad illustrare alle scuole dipendenti, le fasi e le operazioni, con incontri o conferenze di servizio. I responsabili dell'adempimento saranno, ovviamente, i dirigenti scolastici che dovranno individuare e comunicare agli UST il responsabile del procedimento che dovrà provvedere a comunicare al sistema informativo i dati relativi alle posizioni di stato e alle disponibilità di ore che formeranno il quadro completo delle disponibilità.

Ore che sommate a quelle derivanti dall' organico, già prospettate dal sistema, consentiranno agli UST di comporre i posti e le cattedre.

Si ricorda fin d'ora, che per la scuola primaria, le ore da inserire al sistema devono riguardare le sole ore di insegnamento (n. 22), con esclusione quindi delle due ore di programmazione ecc.. Analogamente si procederà per gli spezzoni orari (es. Il per il part-time a metà orario). A tali ore si aggiungeranno, poi, rispettivamente, 2 e 1 ora di programmazione. Ne consegue, pertanto, che da 11 a 21 ore si aggiunge un'ora di programmazione e detta ora si aggiunge anche agli spezzoni che sommati raggiungano o superino le 11 ore di insegnamento.

Per il part-time della scuola dell'infanzia, a seconda dei casi, vanno inserite 12 o 13 ore, non essendo previsto un orario inferire all'unità oraria.

Si fa riserva di inviare ulteriori dettagliate informazioni.

 

PERSONALE DOCENTE

Per quanto attiene alle consistenze di organico relative ai singoli ordini e gradi di scuola si fa rinvio alle istruzioni ed indicazioni di cui alla C.M. n. 34/2014, di accompagnamento al decreto interministeriale avente ad oggetto le dotazioni organiche dell'a.s. 2014/15, che ha dettagliatamente disciplinato tutte le innovazioni conseguenti all' emanazione dei provvedimenti applicativi dell' art. 64 della legge 133 del 2008.

Con la presente circolare, pertanto, si richiamano all'attenzione solo alcuni punti e profili di significativo rilievo che caratterizzano i singoli settori scolastici.

Si ricorda che deve essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati, rammentando che è stata diramata una nota ( n. 26482 del 7 marzo 2011) che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva.

 

Scuola dell'infanzia;

La scuola dell'infanzia, com' è noto, non ha carattere obbligatorio e, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 333/2001. Ne consegue che eventuali domande di iscrizioni in esubero non determinano la necessità di apportare variazioni in aumento del numero delle sezioni.

Pertanto, incrementi di posti, finalizzati all' estensione del servizio, possono essere autorizzati dalla SS.LL. solo nell'ambito delle risorse complessive assegnate, anche ricorrendo alle compensazioni. Si evidenzia la necessità, stante anche la continua dismissione del servizio da parte dei Comuni, di evitare di utilizzare posti di scuola dell'infanzia su altri gradi di istruzione.

Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n. 28 del 10 gennaio 2014 (iscrizioni per l'a.s. 2014/15), possono, altresì, essere ammessi alla scuola dell'infanzia i bambini che compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2015, una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico - didattico da parte del collegio dei docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza.

 

Scuola primaria:

Com'è noto, la dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle cinque classi del ciclo a tempo normale e in 44 ore per le classi a tempo pieno. Le tre ore recuperate relative alle classi quarte e quinte sono state riassegnate nell'organico regionale, prioritariamente per mantenere nelle stesse scuole il tempo scuola funzionante, e non recuperate come risparmio.

L'esigenza di effettuare un calcolo del1e risorse di istituto il più possibile puntuale, ha comportato l'istituzione, anche nella scuola primaria, di "spezzoni orario" il cui computo, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il decreto interministeriale relativo all'a.s. 2013/14. Detti spezzoni orario, ovviamente, vanno attribuiti in organico di fatto se non rapportati a posto intero in organico di diritto.

Giova evidenziare che le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, in dipendenza dell' impiego del docente di religione e/ o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico rese disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell' offerta formativa e ad assicurare !'insegnamento dell' ora alternativa alla religione cattolica.

Le quattro ore residuate dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo pieno, equivalenti all'orario frontale di due docenti per classe, comunque disponibili nell' organico di istituto, potranno essere utilizzate per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente

praticano i rientri pomeridiani), nonché assicurare l'insegnamento dell' ora alternativa alla religione cattolica.

Le economie derivanti dal passaggio dalle 30 alle 27 ore settimanali per il trascinamento dell' attuazione della riforma, relative alle classi quarte e quinte, sono riassegnate nell' organico della scuola primaria e vanno prioritariamente utilizzate nella stessa scuola per il mantenimento del tempo scuola funzionante; in subordine per 1'ampliamento dell' offerta formativa e del tempo pieno.

L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi loro assegnate congiuntamente ad altri insegnamenti, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un' ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, (cosi come precisato dalla C.M. 34/14 N.d.R.) adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché rutti i docenti specializzati in servizio nell'istituzione scolastica, compresi quelli che conseguiranno la certificazione richiesta per l'insegnamento delle lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, siano impegnati nelle classi loro assegnate, nell'insegnamento della lingua inglese. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

II totale dei posti e delle ore derivanti dall' applicazione delle disposizioni e indicazioni di cui sopra, unitamente ai posti c alle ore destinati all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto; l'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa (D.P.R. n. 275/99), articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponili, alle quali sopra si è fatto cenno.

Si ricorda che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso.

 

Scuola secondaria di I grado

Com'è noto, ai sensi dell'art. 5 del DPR 89/2009, due sono i modelli orario della scuola secondaria di l grado: - tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti, più -, ora di approfondimento di materie letterarie); - tempo prolungato di 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore.

Le classi a tempo prolungato devono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata, per un orario settimanale comprensivo di insegnamento e di attività di 36 ore, inclusa la mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali, elevabili, a richiesta delle famiglie, fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola.

Le citate classi a tempo prolungato possono essere autorizzate solo in presenza di strutture c servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l'esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate. Richieste di incrementi di posti per le stesse finalità, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all' esame e al vaglio delle SS.LL.. La relativa autorizzazione potrà essere concessa solo In presenza di economie derivanti dall' organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica. Si ritiene opportuno precisare che, per evidenti ragioni di continuità e a garanzia delle scelte operate dalla famiglie, l'eventuale disattivazione delle classi a tempo prolungato dovrà essere attuata in modo graduale, partendo dalle classi prime.

La composizione delle cattedre derivanti dai quadri orario della scuola secondaria di I grado è stabilita dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento. Per l'insegnamento di Italiano, storia e geografia, il citato D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. E' rimessa, pertanto, all'autonomia della scuola, la quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina.

L'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/ A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola. Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l'approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27.10.2010.

L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in esterne, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà, neanche in prospettiva.

 

Scuola secondaria di II grado

Con l'a.s. 2014/2015, il riordino dell'istruzione secondaria di II grado, operato con i già citati DPR n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e n. 89/2010 relativo ai licei, andrà a regime e interesserà tutte e cinque le classi.

Come previsto dall'art.5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degl1 istituti tecnici e degli istituti professionali, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da un' ora di insegnamento di geografia generale ed economica, laddove non sia già previsto !'insegnamento di geografia. Nel Sistema informativo l'ora è stata inserita nelle classi del primo anno, mentre l'istituzione scolastica, nella propria autonomia, potrà scegliere il quale delle due classi del biennio farla impartire.

La somma degli spezzoni orari rapportata a posti interi, sono da considerare come posti aggiuntivi in quanto non ricompresi nella dotazione che è stata assegnata ad ogni regione (posti quantificati, a livello nazionale, dalla relazione tecnica in 287 unità).

Si rammenta che con l'a.s. 2014/2015 prenderà avvio la sezione del Liceo sportivo previsto dal DPR 5 marzo 2013, n.52.

Si ricorda che:

- il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali;

- in applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con 18 ore settimanali, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008. Si fa eccezione esclusivamente per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tale caso l'orario necessario

per completare la cattedra sarà impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti (anche per i corsi triennali di qualifica), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell' offerta formativa.

- nelle classi prime, ove non è previsto come obbligatorio !'insegnamento dell'inglese, non si ravvisa più la necessità di formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall'utenza.

L'offerta dell’insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell'inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in esterne, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà, neanche in prospettiva.

 

Classi di concorso

Com'è noto, in attesa della definizione del regolamento sulle nuove classi di concorso (di prossima emanazione), per la costituzione degli organici e l'attribuzione della conseguente mobilità, sono state utilizzate le attuali classi di concorso, su cui vanno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni, le discipline relative ai cinque anni di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.

Con nota n. 3119 del 1 aprile 2014 sono state pubblicate le tabelle all'uopo predisposte per i licei e per i diversi indirizzi, articolazioni ed opzioni dell'istruzione tecnica e professionale, relative a tutte e cinque le classi interessate al riordino. Tali tabelle hanno natura dichiarativa dell'esistente e non modificano in alcun modo gli ordinamenti.

 

Opzioni

Con l'anno scolastico 2012/13, sono state attivate le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti tecnici e degli istituti professionali con un numero contenuto di opzioni. Poiché la opzioni sono attivabili dal terzo anno di corso degli istituti tecnici e professionali la formazione delle classi deve seguire il principio generale relativo alle classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio ai quali continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi deve essere definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, articolazioni e opzioni.

Dall'a.s. 2014/2015 sarà presente una ulteriore opzione "Tecnologia del legno" nell'indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia, articolazione meccanica e meccatronica.

 

Percorsi di Istruzione e formazione professionale (leFP)

l percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di una delle 22 qualifiche professionali (vedi l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27-07-2011, recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS in data 11 novembre 2011, integrato con l'Accordo Conferenza Stato - Regioni del 19- 1 -2012 recepito con Decreto interministeriale MIUR-MLPS del 23 aprile 2012) sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni.

Tali percorsi, com'è noto, possono essere realizzati, ferma restando la competenza delle Regioni sulla base della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità (sussidiarietà integrativa e sussidiarietà complementare per le classi prime e seconde) come da Intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 e da previsione delle linee-guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies della legge n. 40/07 (vedi www.istruzione.it- riordino istruzione Professionale).

Per l'attivazione e la gestione dci percorsi IeFP si rinvia a quanto indicato nella C.M. n. 10 del 21 marzo 2013 relativa all'organico di diritto. Si ritiene di dover precisare che i citati percorsi possono essere istituiti dagli istituti professionali, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando i seguenti strumenti:

•        la quota di autonomia del 20%, calcolata in relazione al monte ore del primo biennio, fermo restando che il monte ore di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20%;

•        la quota di flessibilità del 25% per il primo biennio, del 35% per il secondo biennio e del 40% per il quinto anno previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) e c), del suddetto regolamento;

Mentre per l'utilizzo della quota di autonomia è stata prevista una apposita funzione dal Sistema informativo, gli spazi di flessibilità necessaria per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale potranno essere utilizzati in organico di fatto applicando le opportune "curvature" alle discipline previste dal riordino dell'istruzione professionale dal D.P.R 15 marzo 2010, n. 87.

Per consentire la realizzazione di tali percorsi il sistema informativo di questo Ministero ha predisposto una funzione che riporta le classi di concorso elencate dalla Tabella 2 della citata intesa e non ricomprese tra quelle previste dagli attuali ordinamenti, che consentirà di effettuare l'attribuzione dell'insegnamento alle classi di concorso finalizzate all'acquisizione degli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella 2 non dovrà comportare situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo a riferimento lo sviluppo quinquennale dci corsi statali e di quelli triennali dei corsi leFP.

Si ricorda che le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l'offerta sussidiaria di leFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi, pertanto, anche di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La presenza dell'offerta di leFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall' applicazione del criterio prima descritto. L'organico dell' istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.

L'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell'istituzione scolastica, nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e delle specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del CCNI relativo alle utilizzazioni del personale docente.

 

Ufficio tecnico

L'art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali prevedono che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore industria ed artigianato degli istituti professionali siano dotati di un Ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell' ambiente. Per i relativi posti, fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti in base alla tabella di cui all'allegato D) dei due regolamenti.

Con la C.M. n. 34/14 è stato previsto che, qualora le risorse di organico assegnate per l'a.s. 2014/2015 lo consentano, è possibile istituire l'Ufficio tecnico già in organico di diritto, precisando che può essere attivato un solo Ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti superiori costituiti da istituti di ordine diverso e che la scelta della classe di concorso cui assegnare l'Ufficio tecnico deve essere prioritariamente finalizzata alla riduzione dell' esubero nella scuola e in subordine nella provincia. La richiesta di istituzione va inoltrata con le consuete modalità previste per 1'attivazione dei nuovi indirizzi e cioè al competente Ufficio di questo Ministero.

Successivamente il Regolamento all' art. 8, comma 4, per !'istruzione tecnica e all'art. 8, comma 7, per l'istruzione professionale, stabilisce che i posti relativi all'Ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni. Tali modalità sono stabilite dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In presenza, pertanto, di personale I.T.P. in esubero sarà attivato l'Ufficio tecnico in via di fatto, qualora non sia stato possibile attivarlo in organico di diritto.

 

Posti di sostegno

L'art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l'assegnazione dei posti di sostegno.

Il citato comma stabilisce:

a) le Commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n.104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica alle nuove certificazioni;

b) l'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'art. 2 della legge n.244/2007 (finanziaria per il 2008);

c) l'organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all'uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Su Ila base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell'alunno disabile.

La Tabella E, colonna D, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2013/14, come per il corrente anno scolastico, riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell'a.s. 2014/2015, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.

Gli eventuali ulteriori posti in deroga, in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, vanno autorizzati da parte del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, letto b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno. l relativi posti vanno assegnati dopo aver accertato: -la effettiva presenza degli alunni nelle classi; -la regolarità della documentazione richiesta (diagnosi funzionale, il PEI elaborato dal GLHO, ecc .. ); - la accertata verifica della ricorrenza delle condizioni previste dalla citata sentenza della Corte (es. assenza di interventi di altre istituzioni o enti).

Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l'obiettivo di contenimento della spesa di cui all' art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l'istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale.

Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL. comunicheranno a questo Ministero e al Sistema Informativo ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti.

Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell' assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.

Le SS.LL., sentite le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno le modalità di una equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.

L' art.15, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, ha rideterminato la quota di organico di diritto, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed e pari al 100 per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016", dei posti attivati nell'a.s. 2006/2007. Il tutto, a regime, comporterà una dotazione di organico di diritto pari a 90.032 posti.

La tabella E allegata al Decreto riporta, ripartita a livello regionale, la seconda quota di incremento pari a 13.342 posti a livello nazionale. Il riparto della quota, come per quella dell'anno scolastico 2015/2016, è stato effettuato tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, della citata legge 128/2013, assicurando "equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto di sostegno percentualmente uguale nei territori".

I posti di sostegno degli istituti di secondo grado continuano ad essere costituiti tenendo conto delle quattro aree disciplinari, secondo la sequenza contrattuale relativa all'art. 30 del CCNI sulla mobilità in corso di certificazione e che a breve verrà trasmesso.

 

Istruzione degli adulti

A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, si applicano decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

Si richiamano, pertanto, le disposizioni impartite con C.M. n. 36 del 10 aprile u.s., con la nota n. 1137 del 22 aprile u.s. e con nota n. 1665 del 19 maggio 2014 che ha fornito ulteriori precisazioni e indicazioni in merito ai corsi di secondo livello (ex serali).

Come precisato nella CM. n. 34/2014, la prevista riduzione dei quadri orari, il cui monte ore sarà pari al 70% dei corrispondenti corsi diurni, non comporterà riduzione alla dotazione organica e le eventuali economie potranno essere utilizzate prioritariamente per l'attivazione di nuovi percorsi di secondo livello (in presenza di iscrizioni) e, sentito l'Ufficio scolastico territoriale, per incrementare l'offerta di particolari corsi serali e, in via subordinata, per soddisfare altre esigenze di organico individuate dagli Uffici regionali, garantendo comunque la dotazione organica relativa all' a.s. 2013/2014.

I corsi di secondo livello vanno attivati a partire dal primo biennio, in presenza di richieste numericamente sufficienti.

Ad ogni buon fine si ricorda che, non si deve superare il totale dei posti assegnati a livello regionale per la dotazione organica del personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria, d'istruzione di primo e secondo grado.

I docenti e gli ATA in servizio nell'a.s. 2013/2014 presso i Centri Territoriali Permanenti che neIl’a.s. 2014/2015 sono ricondotti nei CPTA, permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti medesimi, e le dotazioni organiche per l'istruzione degli adulti rimangono confermate nelle quantità previste nell'a.s. 2013/2014.

Come già fatto presente nella C.M. n. 25/2012, con la sottoscrizione dell' Accordo Quadro tra questo Ministero e il Ministero dell'Interno delI'11 novembre 2010, ai CTP è stato attribuito un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell'operazione relativa" al rilascio del permesso di soggiorno eli ". Si invitano, pertanto, le SS.LL. a tenere in debita evidenza tale adempimento, valutando la possibilità di riservare apposite risorse.

 

Scuole presso le carceri e gli ospedali

Nell'ambito delle risorse di organico assegnate, vanno tenute in debita considerazione le scuole funzionanti presso gli istituti di pena e presso gli ospedali.

 

Personale educativo

E' 'stato trasmesso il decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche di diritto per l'anno scolastico 2014/2015. E' confermata, comunque, la dotazione organica dell'organico di fatto dell'a.s. 2013/2014.

 

PERSONALE ATA

A seguito del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e delle modifiche di costituzione dell' organico si è concretizzato, in svariati contesti provinciali, consistente esubero di personale, Come già indicato nella nota di accompagnamento n. 6278 del 20 giugno 2014 dello schema di decreto per la determinazione dell'organico di diritto, per le scuole sottodimensionate (con meno di 600 ovvero di 400 alunni, se in deroga) il posto di DSGA può essere istituito, esclusivamente nella presente fase di organico di fatto, abbinando due istituzioni scolastiche sottodimensionate. E' possibile, inoltre, assegnare la scuola sottodimensionata a DSGA di ruolo, ad integrazione dell'incarico originario nella scuola normodimensionata di titolarità e/o di servizio.

Al fine, però, di evitare che i DSGA in esubero siano utilizzati, ai sensi del d.lgs. 165/2001 e ss.., in altra provincia, è necessario che le SS.LL. procedano secondo i criteri riportati di seguito affinché il maggior aggravio del personale a disposizione, sia compensato dalle modalità operative indicate.

Pertanto:

1) Nelle province nelle quali l'esubero di personale è superiore alle scuole sottodimensionate non si procede ad alcun abbinamento e il personale è utilizzato secondo i criteri definiti nel CCNI sulle utilizzazioni.

2) Nelle province nelle quali l'esubero di personale è inferiore alle scuole sottodimensionate, si procede all'abbinamento delle scuole nel limite del numero dei DSGA in esubero da riassorbire.

3) Nelle province nelle quali non vi è esubero, le scuole sottodimensionate sono affidate, ognuna, a DSGA di ruolo, già in servizio in istituzione scolastica normodimensionata.

I criteri per determinare gli abbinamenti delle sedei sottodimensionate di cui ai punti 1) e 2) sono definiti in sede di contrattazione decentrata a livello regionale.

Considerata la peculiarità della materia, si fa comunque riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito, all'atto della trasmissione del contratto integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale.

 

Organico degli altri profili ATA

Si ricorda che la dotazione dell'organico di diritto non può essere In alcun modo incrementata rispetto alle quantità comunicate con il più volte citato decreto interministeriale. Ne consegue che le SS.LL., sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, possono autorizzare eventuali aumenti esclusivamente per compensazione, mediante revoca del funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali siano cessate le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione. L’attivazione di tali posti deve, comunque, trovare legittimazione in base ai criteri ed ai parametri di determinazione degli organici di istituto.

Si ricorda che l'adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto non deve superare quanto previsto per l'a.s. 2013/2014.

Le SS.LL., tuttavia, autorizzeranno contenute, motivate deroghe, qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e di quelle contrattuali sull'orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi e con un elevato numero di alunni con disabilità. ln questi casi dovrà essere assicurata la presenza del numero di collaboratori scolastici necessario per il normale espletamento dell'orario scolastico garantendo almeno un collaboratore per plesso, nonché di assistenti amm.vi per far fronte a situazioni di particolare complessità amministrativa, ovvero di assistenti tecnici al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell'utilizzo dei laboratori.

Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza dì situazioni di difficoltà derivanti dall'elevata presenza, in alcune scuole, di personale ATA inidoneo o con mansioni ridotte, nonché in presenza di significativa riduzione per la presenza della esternalizzazione dei servizi.

ln tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le ridotte erogazioni del servizio, possono valutare l'opportunità di assegnare una risorsa in più negli istituti ove siano presenti due/tre unità di personale ATA inidoneo o con mansioni ridotte sia nel profilo dei collaboratori scolastici che di assistenti amm.vi o tecnici.

Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo professionale unico di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque profili con una sola unità, e non si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altre qualifiche della stessa area, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le difficoltà connesse alla erogazione del servizio, per le valutazioni e gli interventi consequenziali.

In ogni caso, fermo restando il numero di posti di DSGA che le SS.LL. riterranno di dover istituire per gli abbinamenti innanzi citati, può essere attivato, nella fase in argomento, un numero di posti inderogabilmente non superiore a quello dell'anno scolastico 2013/2014, detratti i posti del dimensionamento scolastico ex articolo 19, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

Per il profilo professionale di assistente tecnico, si richiamano le modalità di prestazione dell'orario di servizio che, com'è noto, sono disciplinate dalle prescrizioni di cui all' articolo 53, punto 3, del CCN L del 29 novembre 2007, con particolare riguardo alla manutenzione dei laboratori.

Tutte le variazioni dci posti apportate dalle SS.LL. devono costituire oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto c.a. e da trasmettere con cortese urgenza alla Direzione generale per il personale scolastico.

L'attivazione dei posti eccedenti l'organico di diritto, nonché ogni altra variazione, deve essere comunicata anche a mezzo del Sistema informativo, con le consuete procedure e le modalità.

In proposito, si evidenzia l’esigenza che il numero dei posti comunicati dalle SS.LL. al Sistema informativo corrisponda a quello indicato nel decreto succitato, in considerazione della verifica che questo Ministero è tenuto ad effettuare, per la successiva certificazione del MEF.

Si rappresenta, infine, l'opportunità che le SS.LL. adottino le iniziative atte a favorire, tra i dirigenti scolastici, le intese previste dall'articolo 3 del decreto interministeriale 66/2011, relativo agli organici per l'a.s. 2011/2012, in base a specifici progetti con l'utilizzo prioritario del personale in esubero.

 

CPIA

Come disposto alla tabella "1", di cui all'art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 119, nota e), ai centri territoriali permanenti per !'istruzione e la formazione in età adulta, sostituiti dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome. Il posto del profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento studenti, limite ridotto a quattrocento nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente amministrativo, è assegnata una unità per ogni CTP riorganizzato nel CPIA. Quanto alla dotazione organica di collaboratori scolastici, questa è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di istruzione per gli adulti ed un ulteriore collaboratore scolastico per la sede del CPIA individuato nella tabella D colonna C dello schema di decreto interministeriale.

Fermo restando la dotazione organica fissata a livello regionale, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può assegnare ai centri provinciali per !'istruzione degli adulti, personale appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici, ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.

Resta fermo che il personale di ruolo attualmente in servizio presso Centri Territoriali Permanenti che nell'a.s. 2014/2015 sono ricondotti nei CPIA, permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti medesimi. Ove si ravvisi la necessità, una parte della quota del 3% della dotazione organica provinciale accantonata può essere utilizzata per far fronte alle esigenze connesse all' avvio dei CPIA ed al fine di garantire l'erogazione del servizio.

 

Monitoraggio

Al fine di verificare l'effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio con il compito di monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente circolare. Per le procedure c le attività da porre in essere si rinvia alla circolare n. 61/2011 relativa all'organico di fatto a.s. 2011/2012.

Si fa riserva di ulteriori indicazioni che dovessero rendersi necessarie in dipendenza di eventuali modificazioni del quadro normativa attuale.

Si ringrazia per la sperimentata collaborazione.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO

Luciano Chiappetta

Scadenze di: gennaio 2025
<>