INPS
Istituto Nazionale Previdenza
Sociale
Direzione Centrale Risorse Umane
Roma,
24/07/2012
Destinatari
Circolare
n. 100
OGGETTO: integrazione della
circolare n. 45 del 1° marzo 2011 sulla fruizione dei permessi ex art. 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da parte dei dipendenti dell’Istituto a
seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
SOMMARIO: Premessa;
1. Cumulo dei permessi;
2. Assistenza ad un familiare disabile residente in altra
località;
3. Benefici a favore dei genitori che assistono un figlio
disabile;
4. Fruizione dei permessi da parte del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale;
5. Rivedibilità del giudizio medico legale;
6. Assistenza prestata nei confronti di un familiare disabile
lavoratore.
PREMESSA
Con la presente circolare
vengono fornite indicazioni operative, che integrano e parzialmente
modificano quelle introdotte con la circolare n.
45 del 1° marzo 2011, alla luce delle novità
introdotte dal decreto
legislativo 18 luglio 2011, n. 119, entrato in vigore l’11
agosto 2011, che ha rivisto l’art. 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a
soggetti disabili con connotazione di gravità.
1. CUMULO DEI PERMESSI
Presupposti per poter fruire dei
benefici per assistere più soggetti disabili.
L’art. 6 del predetto decreto
legislativo restringe la possibilità per il lavoratore di cumulare i permessi
per assistere più familiari affetti da disabilità grave, richiedendo che, in
tali casi, l’assistenza sia prestata nei confronti del coniuge e di un
parente o affine entro il primo grado.
La possibilità per il dipendente
che assiste il coniuge ovvero un parente o affine di primo grado di cumulare
i benefici previsti dalla legge n.
104/1992 per prestare assistenza anche nei confronti di un
parente o affine entro il secondo grado, è riconosciuta esclusivamente
qualora i genitori o il coniuge del familiare disabile di secondo grado
abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti
da patologie invalidanti[1] o siano deceduti o mancanti[2].
Alle predette condizioni è
possibile cumulare i permessi per assistere due parenti o affini di secondo
grado.
Si precisa che il dipendente che
fruisce dei benefici in argomento per assistere un familiare di terzo grado,
nei casi previsti dalla legge e nel rispetto delle condizioni esplicitate
nella circolare n.
45/2011, non può chiedere ulteriori permessi per assistere
altri soggetti, salvo rinuncia all’utilizzo dei benefici già concessi.
2. ASSISTENZA AD UN FAMILIARE
DISABILE RESIDENTE IN ALTRA LOCALITÀ
Documentazione giustificativa.
Il comma 3 bis dell’art. 33 della
legge n. 104/1992, introdotto dall’art. 6 del
d.lgs. n. 119/2011, prevede che “il lavoratore che fruisce dei
permessi di cui al comma 3 per assistere un familiare in situazione di
disabilità grave, residente in un comune situato a distanza stradale
superiore a 150 chilometri rispetto al proprio luogo di residenza, debba
attestare con un titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il
raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito”.
Pertanto, nel rispetto delle
nuove prescrizioni normative, il dipendente che si trovi nella situazione
descritta dovrà presentare la documentazione giustificativa comprovante
l’effettuazione del viaggio.
Tale documentazione potrà
consistere in un titolo di viaggio, qualora ci si avvalga del mezzo pubblico
di trasporto per raggiungere l’assistito, ovvero nella ricevuta del pedaggio
autostradale o nella copia dell’estratto conto riassuntivo Telepass, se si
utilizza il mezzo privato.
Qualora il dipendente non
possa produrre idoneo titolo di viaggio, potrà dimostrare di avere
effettivamente prestato assistenza, mediante attestazione rilasciata dal
medico curante del disabile ovvero dalla struttura sanitaria presso la quale
lo stesso è stato accompagnato dal familiare per effettuare accertamenti o
terapie.
3. BENEFICI A FAVORE DEI
GENITORI CHE ASSISTONO UN FIGLIO DISABILE
Come evidenziato nella circolare n.
45/2011, il diritto alla fruizione dei permessi in parola
non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per
l’assistenza allo stesso familiare disabile in condizione di gravità.
L’unica possibilità di fruizione
alternativa sorge tra i genitori di un figlio disabile, i quali, nell’arco
dello stesso mese, possono fruire alternativamente e non cumulativamente
dei permessi mensili, delle due ore di permesso giornaliero di cui al comma 2
dell’art. 33 o del prolungamento del congedo parentale.
A tale proposito, si evidenzia
che l’art. 3 del
d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119 ha integralmente sostituito il
comma 1 dell’art. 33 del
d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, prevedendo che, per ogni
minore disabile in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre hanno diritto, entro il compimento
dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo
parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo
massimo, comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario, non
superiore a tre anni, con diritto al 30% della retribuzione spettante.
I suddetti periodi di
prolungamento decorrono dalla conclusione del periodo di normale congedo
parentale teoricamente fruibile, ai sensi dell’art. 32 del
d.lgs. n.151/2001, dal genitore richiedente.
Si rammenta che il requisito
essenziale per la concessione del prolungamento del congedo parentale è
l’assenza di ricovero a tempo pieno del figlio con grave disabilità, con le
eccezioni previste dal paragrafo n. 4 della circolare n.
45/2011.
Oltre alle eccezioni sopra
richiamate, il d.lgs. n.
119/2011 ha previsto espressamente che sia il prolungamento
del congedo parentale che il congedo straordinario retribuito, ex art. 42, comma
5, del d.lgs. n. 151/2001, possano essere concessi
qualora la presenza del soggetto che presta assistenza sia richiesta dalla
struttura sanitaria presso la quale è ricoverato il disabile.
Conseguentemente, in
considerazione dell’ identica ratio che ispira i diversi istituti diretti a
garantire l’assistenza al disabile ed in analogia a quanto previsto per i
lavoratori del settore privato, ai sensi del paragrafo n. 6 della circolare
n. 32/2012, la predetta eccezione è applicabile anche nelle ipotesi di
fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della
legge n. 104/1992.
Detta fattispecie, pertanto,
integra le ipotesi già contemplate dal paragrafo n. 4 della circolare n.
45/2011.
Alla luce di quanto sopra
esposto, si puntualizza quanto segue:
§
nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio
minore di tre anni, i genitori possono alternarsi nella fruizione dei
seguenti istituti:
§
due ore di permesso orario al giorno oppure un’ora di
permesso al giorno per ciascun genitore per tutto il mese;
§
assenze giornaliere a titolo di prolungamento del congedo
parentale retribuito al 30% nella misura massima di 36 mesi (comprensivi del congedo
parentale ordinario), da fruire entro gli otto anni di età del bambino;
§
uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre
giorni mensili, tra entrambi i beneficiari (es.: nello stesso mese, la madre
fruisce di un giorno di permesso, il padre di due);
§
permessi nella misura minima di un’ora, fino a concorrenza
delle 18 ore massime mensili totali (es.: nello stesso mese, la madre fruisce
di 10 ore, il padre di 8).
Si precisa che, in analogia al
trattamento previsto in materia di riposi per allattamento nelle ipotesi di
parto plurimo, ai dipendenti genitori di gemelli con disabilità grave fino a
tre anni i riposi orari devono essere riconosciuti in misura doppia.
§
nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio
di età compresa tra i tre anni e gli otto anni, i genitori possono
alternarsi nella fruizione dei seguenti benefici:
§
assenze giornaliere a titolo di prolungamento del congedo
parentale retribuito al 30% e nella misura massima di 36 mesi (comprensivi
del congedo parentale ordinario);
§
uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre
giorni mensili;
§
permessi nella misura minima di un’ora, fino a concorrenza
delle 18 ore massime mensili.
§
nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio
maggiore di otto anni:
§
uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre
giorni mensili;
§
permessi nella misura minima di un’ora, fino a concorrenza
delle 18 ore massime mensili.
Si ribadisce che tutti i
benefici sopra richiamati possono essere fruiti alternativamente e non
cumulativamente tra i due genitori nell’arco del mese. Pertanto, se uno o
entrambi i genitori optano per alcuni giorni di prolungamento del congedo
parentale per assistere il bambino disabile, gli stessi non potranno più
richiedere per lo stesso mese né permessi orari né permessi giornalieri,
mentre, ai sensi del novellato comma 5, dell’art. 42 del
d.lgs. n. 151/2001, potranno beneficiare, in giorni diversi, del
congedo straordinario retribuito (v. par. 1.3, lett. a) della circolare n.
28/2012).
Diversamente, negli stessi
giorni nei quali un genitore lavoratore fruisce di uno dei benefici
spettanti, ai sensi dell’art. 33 della
legge n. 104/1992, per il figlio disabile, l’altro genitore può
eventualmente fruire del congedo parentale ordinario e del congedo malattia
figlio.
Si precisa che i dipendenti che
hanno fruito, in qualità di genitori di bambini disabili di età compresa tra
i tre e gli otto anni, del prolungamento del congedo retribuito al 30%, ai
sensi della normativa previgente, senza esaurire il limite dei 36 mesi, potranno
assentarsi a tale titolo entro gli otto anni di età del figlio, limite
attualmente previsto per il godimento del beneficio, fino al raggiungimento
di 36 mesi, comprensivi del congedo ordinario.
4. FRUIZIONE DEI PERMESSI DA
PARTE DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Riproporzionamento dei permessi
mensili nel rapporto di lavoro a tempo parziale (tre giorni ovvero 18 ore).
Si forniscono alcune
precisazioni sulle modalità di fruizione dei benefici in argomento da parte
di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.
a) Part time di tipo verticale
La circolare n.
45/2011 “ Permessi a favore di persone con disabilità
grave – Art. 33 della
legge n. 104/1992”, al paragrafo 2.1)
“Disposizioni comuni” prevede che “ai dipendenti in regime di tempo parziale,
i permessi in argomento, se fruiti nella modalità oraria, spettano in misura
corrispondente alla percentuale di riduzione dell’orario di lavoro nel caso
di part-time orizzontale, mentre nel caso di part-time verticale
spettano per intero (18 ore mensili).”
Al riguardo occorre precisare
che la prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo verticale si può
articolare concentrando l’attività lavorativa con due diverse modalità:
1. in tutti
i giorni lavorativi, solo in alcuni mesi dell’anno;
2. soltanto
in alcune settimane del mese o in alcuni giorni della settimana.
Conseguentemente, nel caso in
cui il contratto di part time sia riconducibile all’ipotesi contemplata al
punto 1, il dipendente avrà diritto ai benefici in parola nella misura intera
nei mesi in cui è prevista la prestazione lavorativa.
Diversamente, qualora
l’articolazione della prestazione lavorativa prevista nel contratto di part
time rientri nell’ulteriore ipotesi indicata al punto 2, il diritto ai
permessi mensili di cui alla legge n.
104/1992 deve essere riconosciuto in misura ridotta
proporzionalmente alla riduzione della prestazione lavorativa prevista dal
contratto stesso nel mese di riferimento.
b) Part time di tipo orizzontale
Il rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo orizzontale prevede l’articolazione della prestazione
lavorativa secondo un orario ridotto uniformemente in tutti i giorni
lavorativi.
I dipendenti disabili con
rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, i quali assicurino una
prestazione lavorativa fino a sei ore giornaliere, hanno diritto, in
alternativa, ai seguenti benefici:
1. un’ ora
di permesso giornaliero;
2. tre
giorni di permesso mensile;
3. Permessi
orari mensili in misura corrispondente alla percentuale della prestazione
lavorativa.
I dipendenti disabili con
rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, che assicurino una
prestazione lavorativa superiore a sei ore giornaliere, hanno diritto, in
alternativa ai benefici previsti ai punti 2 e3, a due ore di permesso
giornaliero.
Le medesime regole relative ai
benefici indicati ai punti 2 e 3 valgono anche per i dipendenti con rapporto
di lavoro part time orizzontale che fruiscono dei permessi in argomento per
assistere un familiare disabile.
c) Part time di tipo misto
Tale articolazione della
prestazione lavorativa deriva dalla combinazione delle due tipologie
verticale ed orizzontale e consiste, pertanto, nella concentrazione della
prestazione lavorativa giornaliera ad orario ridotto soltanto in alcuni
periodi dell’anno, del mese o della settimana.
Il dipendente che assiste un
familiare disabile avrà diritto ad un numero di permessi giornalieri
calcolato sulla base della percentuale della prestazione lavorativa
corrispondente alla componente verticale.
Diversamente, in caso di
fruizione dei permessi mensili nella modalità oraria, il monte ore dei
benefici spettanti è determinato sulla base della percentuale corrispondente
alla componente orizzontale.
Uno schema riepilogativo, in
calce alla presente circolare, illustra la spettanza dei permessi in
questione, mensili e giornalieri, per le diverse tipologie di part time
(orizzontale, verticale e misto), sia per i dipendenti disabili che per i
dipendenti che assistono un familiare in situazione di disabilità.
Sarà cura degli operatori di
segreteria gestire correttamente le diverse tipologie di rapporto di lavoro a
tempo parziale nella procedura SAP rilevazione presenze, già implementata a
tal fine dalla competente Area della Direzione centrale sistemi informativi e
tecnologici.
5. RIVEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO
MEDICO LEGALE
Modalità operative da seguire
per la fruizione in via provvisoria dei permessi nelle more della definizione
del giudizio di rivedibilità.
Nell’ipotesi in cui la
competente Commissione medica abbia fissato una rivedibilità del giudizio
medico legale ma alla data di scadenza il dipendente, pur avendo
tempestivamente rinnovato la richiesta di conferma del giudizio
precedentemente espresso, non sia ancora in possesso del nuovo verbale, si
determina la sospensione della fruizione dei benefici.
In tale fattispecie il
dipendente potrà tuttavia rinnovare la richiesta dei benefici in argomento
all’ufficio competente[3], fin dal primo giorno successivo alla scadenza
predetta, allegando, a pena di irricevibilità, copia dell’istanza di
conferma del riconoscimento della condizione di disabilità grave presentata
alla sede INPS territorialmente competente entro la data di scadenza del
precedente giudizio.
In tal caso, il dipendente potrà
continuare a fruire dei benefici in via provvisoria, fino alla data
dell’emanazione del successivo giudizio medico legale da parte della
competente Commissione.
Si precisa che il dipendente che
si è avvalso della procedura sopra descritta, al fine di non interrompere la
fruizione dei benefici - all’atto della notifica del verbale definitivo – è
obbligato a presentarne immediatamente copia all’Amministrazione, che si
riserva di effettuare controlli in tal senso.
Il giudizio medico legale di
rivedibilità che conferma la permanenza dello stato di disabilità grave vale
a ratificare le assenze effettuate in via provvisoria nel periodo
intercorrente tra la data di scadenza del precedente giudizio e la data del
successivo verbale.
Qualora invece la Commissione
competente non confermi il giudizio precedentemente espresso, la fruizione
dei benefici sarà immediatamente interrotta e le assenze effettuate a
titolo di permessi ex lege n. 104/92 dopo la
scadenza del precedente verbale, verranno trasformate in ferie o imputate al
giustificativo ANR con le modalità indicate nel messaggio n. 23254/2011.
Al riguardo, si fa presente che
il dipendente interessato a fruire dei permessi in via provvisoria è tenuto a
presentare richiesta esclusivamente con il modulo appositamente predisposto con
il quale attesta di essere consapevole delle predette conseguenze.
6. ASSISTENZA PRESTATA NEI
CONFRONTI DI UN FAMILIARE DISABILE LAVORATORE
Di norma, la fruizione dei
permessi in argomento da parte del dipendente che presta assistenza nei
confronti di un familiare lavoratore coincide con l’assenza del disabile dal
posto di lavoro.
Tuttavia, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, con l’interpello n.
30/2010, considerata la ratio della norma ispirata
all’assistenza, all'integrazione sociale e alla tutela dei diritti delle
persone disabili, ha stabilito che il diritto alla fruizione dei benefici in
argomento da parte del dipendente che assiste il familiare disabile non può
essere escluso a priori nei casi in cui lo stesso disabile svolga nel
medesimo periodo attività lavorativa.
Conseguentemente, essendo
superata la disposizione contenuta al paragrafo 2.1 della circolare n.
45/2011, l’Amministrazione non può negare a priori
l’autorizzazione alla fruizione dei permessi richiesti da un dipendente per
assistere un familiare disabile lavoratore nelle giornate in cui lo stesso è
impegnato in attività lavorativa.
Il Ministero ha altresì chiarito
che, nell’ipotesi sopra indicata, è rimessa al datore di lavoro la
valutazione della situazione che il richiedente di volta in volta andrà a
rappresentare.
Nel rispetto dei criteri
indicati, pertanto, qualora il dipendente intenda fruire del beneficio nelle
giornate in cui l’assistito presta attività lavorativa, il dirigente
responsabile valuterà, di volta in volta, la concedibilità del congedo, in
relazione alle necessità rappresentate a giustificazione dell’assenza, anche
con riferimento alle esigenze della vita quotidiana del disabile per le quali
non sia strettamente necessaria la sua presenza fisica.
In detta valutazione si dovrà
tener conto della circostanza che le su menzionate necessità non possano
essere adeguatamente soddisfatte al di fuori dell’orario di lavoro ordinario
del dipendente che presta assistenza.
La sussistenza delle predette
esigenze sarà attestata dall’interessato mediante dichiarazione di
responsabilità resa ai sensi dell’ art. 47 del
d.P.R. n. 445/2000.
Nulla è invece innovato nelle
ipotesi in cui i permessi siano fruiti per prestare assistenza ad un
familiare disabile lavoratore nelle giornate in cui lo stesso sia assente dal
posto di lavoro a titolo, ad esempio, di permesso ex lege
n.104/1992, malattia, ferie, aspettativa, ecc., nelle quali,
pertanto, la predetta valutazione non è richiesta ed il dipendente che
assiste non deve produrre alcuna giustificazione dell’assenza.
Si precisa, inoltre, che, in
analogia a quanto previsto dal novellato comma 5 dell’art. 42 del
d.lgs. n. 151/2001, in riferimento alla possibilità per i genitori di
un figlio disabile di fruire delle agevolazioni di cui all’art. 33 della
legge n. 104/1992 cumulativamente con il congedo straordinario
nell’ambito dello stesso mese purché non negli stessi giorni, il dipendente
impegnato nell’assistenza di un familiare disabile potrà cumulare gli stessi
benefici alle medesime condizioni.
Al riguardo, si evidenzia che il
Dipartimento della Funzione Pubblica, con la
circolare n. 1/2012, ha chiarito che nelle ipotesi in cui un
dipendente a tempo pieno fruisce, nello stesso mese, di giornate di congedo
straordinario o ferie o aspettative ovvero altro tipo di permesso cumulativamente
con i permessi di cui all’art. 33, comma
3, della legge n. 104/1992, questi ultimi vengono
riconosciuti sempre nella misura intera, escludendo il riproporzionamento
sulla base dell’effettiva presenza.
Alla luce delle novità
illustrate con la presente circolare, è stata aggiornata la modulistica
relativa ai permessi ex art. 33 della
legge n. 104/1992, che è disponibile sulla pagina Intranet -
Direzione centrale risorse umane – Modulistica per i dipendenti. Nella stessa
pagina Intranet sono pubblicati i modelli di presentazione della domanda di
congedo straordinario ex art. 42, comma
5, del d.lgs. n. 151/2001 che sostituiscono quelli
allegati alla circolare n.
28 del 28 febbraio 2012.
Il
Direttore Generale
Nori
* * *
[1] Per la definizione delle
patologie invalidanti si veda Decreto
interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 che
individua le seguenti patologie: 1) Patologie acute o croniche che
determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia
personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica,
neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare,
psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a
riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono
assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e
strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione
attiva del familiare nel trattamento sanitario. Le predette patologie
dovranno essere certificate dal medico specialista del servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dalla
struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
[2] Con l’espressione
“mancanti”, deve intendersi non solo
una situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio
naturale non riconosciuto) ma anche ogni altra condizione ad essa
assimilabile (divorzio, separazione legale, abbandono) debitamente
certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.
[3] Per “ufficio competente” si
intende l’Area normativa e contenzioso del lavoro (DCRU) per i dipendenti
della Direzione generale ovvero i Team gestione risorse umane delle Direzioni
regionali per tutti gli altri dipendenti.
Tipologia
rapporto di lavoro
part time
|
Permessi
Orari
Dipendente
disabile
(2 ore)
|
Permessi giornalieri ed orari
– 3 gg o 18 ore mensili - dipendente disabile o dipendente che presta
assistenza
|
Part time
orizzontale
|
Fino a 6 ore
di prestazione
lavorativa :
ridotto a 1 ora
Oltre 6 ore
di prestazione
lav.: intero,
2 ore
|
I tre gg di permesso mensile
spettano per intero, mentre, in alternativa, i permessi orari di 18 ore
sono ridotti sulla base della percentuale di prestazione lavorativa. Per
es. nel caso di percentuale pari al 75% (5 ore e24 m al giorno)
spettano:
3gg oppure il 75% di 18 ore
corrispondenti a 13 ore e 30 minuti
|
Part time
verticale con
prestazione lavorativa concentrata in alcuni mesi con presenza dal lunedì
al venerdì
|
INTERO,
2 ore
|
I tre gg di permesso mensile
o, in alternativa, i permessi orari di 18 ore, spettano per intero. Per
es. prestazione lavorativa prevista per sei mesi l’anno (consecutivi o
non ):
3gg o 18 ore nel mese in cui
viene resa la prestazione
|
Part time
verticale con
prestazione concentrata su alcune settimane del mese o alcuni giorni della
settimana
|
INTERO,
2 ore
|
I tre gg di permesso mensile o
in alternativa, i permessi orari di 18 ore, sono ridotti sulla base della
percentuale di prestazione lavorativa nel mese di riferimento . Es1.
prestazione lavorativa nel mese pari al 50% (come nel caso di settimane
alterne) : 1 giorno oppure 50% di 18 ore pari a 9 ore. Es.2
prestazione lavorativa nel mese pari al 40% (come nel caso di presenza 2gg
a settimana): 1 giorno oppure il 40 % di 18 ore pari a 7 ore e12 m
|
Part time
misto
(combinazione di verticale ed orizzontale), con prestazione concentrata in
alcuni giorni o settimane del mese, ad orario ridotto
|
Fino a 6 ore
di prestazione
lavorativa:
ridotto a 1 ora
Oltre 6 ore
di prestazione
lavorativa:
intero, 2 ore
|
I tre gg. di permesso mensile
si riducono sulla base della percentuale della componente verticale,
mentre, in alternativa, i permessi orari di 18 ore si riducono sulla base
della percentuale della componente orizzontale. Per es. prestazione
su 4 gg a settimana (componente verticale 80%), con orario ridotto a 5 ore
al giorno (componente orizzontale=69.49%), si ha diritto all’80% di 3gg
= 2 oppure al 69.49%. di 18 ore = 12 ore e 30 minuti
|
Destinatari
Ai Dirigenti centrali e
periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali,
centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico
legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti
del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti
del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei
Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione
centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati
regionali
Ai Presidenti dei Comitati
provinciali
|