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26-05-1998 n° 26 - Min. Istruzione

Decreto ministeriale Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica 26 maggio 1998, n. 26
Criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica

Decreto ministeriale Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica n. 26 del 26 maggio 1998

Criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria

 

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

ALLEGATO D

 

 

 

 

Il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione

 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245;

 

DECRETA

 

 

Art. 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono:

a) per corso di laurea, il corso di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990 , n. 341;

b) per scuola, la scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

c) per obiettivo formativo, l'insieme di attitudini e competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, da sviluppare negli studenti del corso di laurea e della scuola;

d) per credito formativo, la definizione adottata nel Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici nelle Comunità europee (ECTS), di cui alla decisione 87/327/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987;

e) per laboratorio, l'analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche di cui alle aree 1 e 2 di cui agli allegati B e C, con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree;

f) per tirocinio, le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative;

g) per prove di valutazione conclusive, le modalità di accertamento dell'apprendimento al termine di attività didattiche.

 

 

Art. 2 - Disposizioni generali

1. Gli ordinamenti del corso di laurea e della scuola sono disciplinati dalle Università nei regolamenti didattici in conformità ai criteri di cui al presente decreto.

2. I contenuti minimi qualificanti del corso di laurea e della scuola sono determinati negli allegati B e C, sulla base dell'obiettivo formativo di cui all'allegato A. Le scelte delle Università relative agli insegnamenti e alle altre attività didattiche sono definite in funzione del predetto obiettivo formativo.

3. Le attività didattiche e le procedure di verifica e di valutazione del rendimento sono programmate collegialmente dalle competenti strutture didattiche e sono condotte dai docenti in maniera coordinata, promuovendo altresì la partecipazione degli allievi, al fine di rendere le metodologie impiegate coerenti con l'obiettivo formativo.

4. Il corso di laurea e la scuola possono essere attivati anche sulla base di intese tra due o più Università. In sede di definizione dei relativi ordinamenti, di progettazione e verifica delle attività didattiche, le Università assicurano l'integrazione delle competenti strutture didattiche con rappresentanti di altre strutture e di docenti dell'Ateneo interessati su un piano di pari responsabilità. Per la composizione degli organi delle predette strutture si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Per le finalità di cui al presente decreto le Università attivano opportune forme di collaborazione con gli Enti locali e possono stipulare convenzioni anche con Accademie di belle arti, Conservatori, Istituti musicali pareggiati, ISEF, con altre strutture scientifiche, nonché con istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attività di laboratorio e di tirocinio. Ulteriori forme di utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività didattiche sono realizzate dalle Università sulla base di criteri definiti dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

5. Tra le attività didattiche sono previsti il laboratorio ed il tirocinio. Alle attività di laboratorio è destinato non meno del 10 per cento dei crediti formativi relativi al corso di laurea e non meno del 20 per cento dei crediti relativi alla scuola. Alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, è destinato non meno del 20 per cento dei crediti per il corso di laurea e non meno del 30 per cento dei crediti per la scuola.

6. Le attività didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore. In ogni Università i regolamenti didattici:

a) disciplinano le attività didattiche prevedendo gli insegnamenti da impartire, eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre modalità;

b) definiscono in termini di crediti il peso didattico di ognuna delle attività previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti in un semestre;

c) determinano eventuali abbreviazioni della durata del corso di laurea e della scuola in relazione a crediti riconosciuti;

d) definiscono gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni attuative del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245 in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale;

e) possono disporre che la relazione di cui al comma 8 sia integrata da uno specifico lavoro di tesi; in tal caso nel semestre conclusivo le rimanenti attvità didattiche non possono superare le 100 ore.

7. Le prove di valutazione conclusive previste nel regolamento didattico riguardano globalmente, di regola, una pluralità di attività didattiche e sono determinate in un numero non superiore a 3 per semestre. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalità delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attività. E' prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.

8. L'esame per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività del corso di laurea o della scuola.

9. Nell'organizzazione delle attività del corso di laurea e della scuola le Università tengono conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli insegnanti.

 

Art. 3 - Criteri relativi al corso di laurea in scienze della formazione primaria

1. Il corso di laurea ha la durata di 4 anni. Costituisce titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.

2. Il corso di laurea si articola in un biennio comune e in due indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per la scuola elementare. Il tirocinio è attivato fin dal primo anno. La scelta dell'indirizzo è compiuta al termine del secondo anno accademico. La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, nonchè, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, a posti di educatore nelle istituzioni educative statali.

3. Il corso di laurea afferisce di norma alla facoltà di scienze della formazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, in ordine all'integrazione degli organi; per il funzionamento del corso sono utilizzate le strutture dell'Ateneo e, con il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili. L'Università, ovvero le Università d'intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 4, possono attivare il corso di laurea anche nell'ambito di un coordinamento interfacoltà, definendo secondo i propri ordinamenti le necessarie procedure e gli organismi scientifici, didattici ed amministrativi responsabili.

4. L'ordinamento didattico si conforma ai seguenti criteri:

a) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 5, per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo per la scuola materna è relativo ad attività didattiche di cui all'area n.1 dell'allegato B;

b) almeno il 35 per cento dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo per la scuola materna è relativo ad attività didattiche di cui all'area n. 2 dell'allegato B;

c) almeno il 5 per cento dei crediti complessivi è riservato ad insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in altri corsi universitari; sono garantite possibilità di opzioni individuali anche all'interno delle aree di cui alle lettere a) e b);

d) il piano di studio individuale di ogni studente comprende almeno un'attività didattica per ciascuno dei campi di cui alle aree 1 e 2 dell'allegato B. Il predetto piano di studio, se definito nell'ambito dell'indirizzo per la scuola elementare, prevede altresì il conseguimento di un più elevato numero di crediti formativi relativi all'area 2 dell'allegato B, opportunamente selezionati in corrispondenza delle competenze parzialmente differenziate degli insegnanti di scuola elementare.

5. E' garantita, nei limiti di cui al presente comma e mediante l'utilizzazione di crediti acquisiti, la mobilità di studenti da e per il corso di laurea. In particolare, attraverso piani di studio opportunamente personalizzati in relazione al curricolo di cui al comma 4:

a) chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi può conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in non più di due semestri;

 b) chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante per l'insegnamento nella scuola elementare o materna può conseguire la laurea in non più di quattro semestri.

6. Ferme restando le attività previste per tutti gli allievi nell'are 1 di cui all'allegato B, sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea può costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito la laurea nel corso può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

 

Art. 4 - Criteri relativi alla scuola di specializzazion e all'insegnamento secondario

1. La scuola ha la durata di 2 anni. Costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi in cui la scuola si articola:

a) le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione di cui all'allegato D, con le specificazioni relative al curricolo e agli esami sostenuti previste per l'accesso stesso dalla normativa emanata in materia dal Ministero della Pubblica Istruzione;

b) per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le Accademie di belle arti e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati, gli ISEF;

c) i titoli universitari conseguiti in un paese dell'Unione Europea che diano accesso, nel Paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

2. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. La scuola è struttura didattica dell'Università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati. L'Università, o le Università d'intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 4, tenuto anche conto dell'eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantiscono il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

4. La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralità di classi di abilitazione e disciplinati nel regolamento didattico di Ateneo sulla base dei criteri di cui all'allegato D. In ogni scuola sono attivati almeno due indirizzi.

5. Gli ordinamenti didattici delle scuole sono definiti in conformità ai seguenti criteri:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche, di norma comuni ai diversi indirizzi e offerte proporzionalmente al numero degli studenti, dell'area 1 dell'allegato C;

b) almeno il 20 per cento dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche dell'area n. 2 dell'allegato C;

c) nell'ambito degli insegnamenti indicati in a) e in b), l'offerta da parte dell'Università deve essere più ampia degli obblighi previsti per lo studente, onde consentire allo stesso alcune scelte opzionali.

6. Il Consiglio della scuola approva per ogni studente un piano di studio individuale. Tale piano:

a) valuta il percorso formativo compiuto nell'Università o in una delle istituzioni di cui al comma 1, lettera b), riconoscendo crediti corrispondenti a non più di due semestri; entro il medesimo limite complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute può essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della metà degli obblighi stessi;

b) definisce un curricolo integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri, per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralità di abilitazioni;

c) prevede, in aggiunta alle attività della scuola, una formazione ulteriore da acquisire nelle facoltà competenti, nei casi in cui il precedente curricolo risulti carente in discipline rilevanti per l'abilitazione da conseguire;

d) disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di diversa tipologia.

7. Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, già abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l'abilitazione, anche di quella in Scienze della formazione primaria.

8. Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attività nell'area I di cui all'allegato C, sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attività didattica di sostegno ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito il diploma nella scuola può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

 

Art. 5 - Norme particolari

1. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e in lingua ladina le Università approvano i necessari regolamenti didattici, adattando i criteri del presente decreto alle particolari situazioni linguistiche; in particolare, fermo restando il conferimento del titolo da parte di una Università italiana, potrà essere previsto lo svolgimento di parte del percorso formativo presso Università di Paesi stranieri, anche sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 17, comma 98, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

Art. 6 - Norme di attuazione

1. Ai fini del conseguimento dello specifico obiettivo formativo di cui all'allegato A il ricorso alla mutuazione degli insegnamenti attivati presso altri corsi di laurea o scuole di specializzazione, è consentito, con delibere motivate delle competenti strutture didattiche, per non più di un quarto degli insegnamenti attivati nel corso di laurea o nella scuola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro
Berlinguer


 

ALLEGATO A

OBIETTIVO FORMATIVO DEL CORSO DI LAUREA E DELLA SCUOLA

Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea e della scuola il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, che possono essere integrati e specificati negli ordinamenti didattici:

1) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'auto-orientamento;

2) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;

3) inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all'interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;

4) continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche;

5) rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curricolare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;

6) rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificità dei contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi, come pure all'integrazione con altre aree formative;

7) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;

8) gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;

9) promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;

10) verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola;

11) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realtà civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera ed alle necessarie aperture interetniche.

 

ALLEGATO B

CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI DEL CORSO DI LAUREA

 

L'ordinamento didattico di ogni Ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo relativamente al corso di laurea, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:

 

Area 1: Formazione per la funzione docente

Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui all'allegato A nel campo pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico, igienico-medico, nonché relative all'integrazione scolastica per allievi con handicap.

 

Area 2: Contenuti dell'insegnamento primarioComprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti didattici della scuola elementare e della scuola materna, attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze di cui all'allegato A in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi linguistico-letterario, matematico-informatico, delle scienze fisiche, naturali ed ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geografico-sociale, del disegno.

 

Area 3: Laboratorio (articolo 1, comma 1, lettera f).

 

Area 4: Tirocinio (articolo 1, comma 1, lettera g).

 

ALLEGATO C

CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI DELLA SCUOLA

 

L'ordinamento didattico di ogni Ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo relativamente alla scuola, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:

 

Area 1: Formazione per la funzione docente

Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui all'allegato A nelle scienze dell'educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente.

 

Area 2: Contenuti formativi degli indirizzi

Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze di cui all'allegato A, relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con riferimento altresì agli aspetti storici ed epistemologici.

 

Area 3: Laboratorio (articolo 1, comma 1, lettera f).

 

Area 4: Tirocinio (articolo 1, comma 1, lettera g).

 

ALLEGATO D

ISTITUZIONE DEGLI INDIRIZZI NELLA SCUOLA

 

Il raccordo tra indirizzi e classi di abilitazione come definito nel presente prospetto ha valore sull'intero territorio nazionale, per consentire un opportuno riferimento nel titolo di abilitazione. Peraltro, il regolamento didattico di struttura della singola Università potrà accorpare alcuni tra gli indirizzi indicati, particolarmente nei casi in cui la medesima laurea consenta l'acquisizione di abilitazioni che nel prospetto sono collocate in indirizzi distinti.

Gli indirizzi non possono essere troppo numerosi, per due ragioni:

a) occorre evitare alle Università un eccesso di complicazioni organizzative, tenendo anche conto del fatto che in alcune regioni si prevedono scuole inter-universitarie con indirizzi attivati presso Università diverse;

b) è necessario che un laureato che può avere accesso a diverse abilitazioni trovi, il più possibile, nel medesimo indirizzo le abilitazioni stesse; ciò rende più agevole la definizione, da parte del Consiglio della scuola, dei piani di studio articolati in funzione del complesso delle abilitazioni da conseguire.

La presenza di più curricoli di abilitazione in uno stesso indirizzo non significa che essi debbano essere pressoché identici. Infatti, la impostazione di indirizzi "larghi" comporta una loro forte articolazione interna: piani di studio che conducono ad abilitazioni molto differenti potranno avere, ad esempio, due soli insegnamenti comuni (eccezionalmente, anche uno solo) all'interno dell'indirizzo. All'opposto gli insegnamenti delle scienze dell'educazione saranno invece comuni ai diversi indirizzi, ma potranno differenziarsi, anche all'interno di uno stesso indirizzo, quando esso conglobi Classi della secondaria superiore con Classi di scuola media.

Una Università non deve necessariamente attivare tutti gli indirizzi; si prevede che sia sufficiente attivarne due. Analogamente all'interno degli indirizzi attivati un Ateneo non deve necessariamente offrire tutti gli anni tutti i filoni di abilitazione; ciò vale in particolare nei casi in cui la disponibilità dei relativi posti di insegnamento nel sistema scolastico sia molto esigua.

In ogni caso, deve essere prevista la possibilità di piani di studio "a cavallo" tra due indirizzi. Ciò sia perché determinate Classi, collocate in un indirizzo, possono utilmente usufruire di insegnamenti collocati in un altro, sia perché esistono Classi, che per loro natura devono essere previste come attivabili all'interno di più di un indirizzo.

 

Indirizzi e Classi di abilitazione in esse comprese
 
Area delle Scienze Naturali

12/A Chimica Agraria

13/A Chimica e tecnologie chimiche

54/A Mineralogia e geologia

57/A Scienza degli alimenti

*59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media

60/A Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia

74/A Zootecnica e scienze della produzione animale

 

Area Fisico-informatico-matematica

*34/A Elettronica

38/A Fisica

*42/A Informatica

47/A Matematica

48/A Matematica applicata

49/A Matematica e fisica

*59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media

 

Area delle Scienze umane

 

36/A Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione

37/A Filosofia e storia

 

Linguistico- letterario

39/A Geografia

43/A Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media

44/A Linguaggio per la cinematografia e la televisione

50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

51/A Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale

52/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico

*61/A Storia dell'arte

 

Area delle Lingue straniere

45/A Lingua straniera

46/A Lingue e civiltà straniere

 

Area Economico-giuridica

17/A Discipline economico-aziendali

19/A Discipline giuridiche ed economiche

 

Area dell'Arte e del disegno

3/A Arte del disegno animato e disegno

4/A Arte del tessuto, della moda e del costume

5/A Arte del vetro

6/A Arte della ceramica

7/A Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria

8/A Arte della grafica e dell'incisione

9/A Arte della stampa e del restauro del libro

10/A Arte dei metalli e dell'orificeria

18/A Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica

21/A Discipline pittoriche

22/A Discipline plastiche

24/A Disegno e storia del costume

25/A Disegno e storia dell'arte

27/A Disegno tecnico ed artistico

28/A Educazione artistica

*61/A Storia dell'arte

*65/A Tecnica fotografica

 

Area della Musica e spettacolo

31/A Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado

32/A Educazione musicale nella scuola media

*62/A Tecnica della registrazione del suono

63/A Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva

64/A Tecnica ed organizzazione della produzione cinematografica e televisiva

 

Area Sanitaria e della prevenzione

2/A Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di e della prevenzione misure oftalmiche

40/A Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio

41/A Igiene mentale e psichiatria infantile

 

Area Tecnologica

1/A Aerotecnica e costruzioni aeronautiche

11/A Arte mineraria

14/A Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni

15/A Costruzioni navali e teoria della nave

16/A Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico

20/A Discipline meccaniche e tecnologia

23/A Disegno e modellazione odontotecnica

33/A Educazione tecnica nella scuola media

*34/A Elettronica

35/A Elettrotecnica ed applicazioni

*42/A Informatica

53/A Meteorologia aeronautica ed esercitazioni

55/A Navigazione aerea ed esercitazioni

56/A Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali

58/A Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria

*62/A Tecnica della registrazione del suono

*65/A Tecnica fotografica

66/A Tecnologia ceramica

67/A Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva

68/A Tecnologie dell'abbigliamento

69/A Tecnologie grafiche ed impianti grafici

70/A Tecnologie tessili

71/A Tecnologia e disegno

72/A Topografia generale, costruzioni rurali e disegno

 

Area delle Scienze motorie

29/A Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado

30/A Educazione fisica nella scuola media

 

 

Scadenze di: dicembre 2024
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