Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica
Decreto ministeriale Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica n. 26 del 26 maggio 1998
Criteri generali per la disciplina da parte delle
Università degli ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze della formazione
primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola
secondaria
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C
ALLEGATO D
Il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n.
341;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica
e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245;
DECRETA
Art. 1 –
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intendono:
a) per corso di laurea, il corso di cui all'articolo
3, comma 2, della legge 19 novembre 1990 , n. 341;
b) per scuola, la scuola di specializzazione di cui all'articolo
4, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
c) per obiettivo formativo, l'insieme di attitudini e
competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, da
sviluppare negli studenti del corso di laurea e della scuola;
d) per credito formativo, la definizione adottata nel
Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici nelle Comunità europee (ECTS), di
cui alla decisione 87/327/CEE del Consiglio del 15 giugno
1987;
e) per laboratorio, l'analisi, la progettazione e la
simulazione di attività didattiche di cui alle aree 1 e 2 di cui agli
allegati B e C, con intervento coordinato di docenti di
entrambe le aree;
f) per tirocinio, le esperienze
svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative;
g) per prove di valutazione conclusive,
le modalità di accertamento dell'apprendimento al termine di attività
didattiche.
Art. 2 -
Disposizioni generali
1. Gli ordinamenti del corso di laurea e della scuola sono
disciplinati dalle Università nei regolamenti didattici in conformità ai
criteri di cui al presente decreto.
2. I contenuti minimi qualificanti del corso di laurea e
della scuola sono determinati negli allegati B e C, sulla base dell'obiettivo
formativo di cui all'allegato A. Le scelte delle Università relative agli
insegnamenti e alle altre attività didattiche sono definite in funzione del
predetto obiettivo formativo.
3. Le attività didattiche e le procedure di verifica e di
valutazione del rendimento sono programmate collegialmente dalle competenti
strutture didattiche e sono condotte dai docenti in maniera coordinata,
promuovendo altresì la partecipazione degli allievi, al fine di rendere le
metodologie impiegate coerenti con l'obiettivo formativo.
4. Il corso di laurea e la scuola possono essere attivati
anche sulla base di intese tra due o più Università. In sede di definizione
dei relativi ordinamenti, di progettazione e verifica delle attività
didattiche, le Università assicurano l'integrazione delle competenti
strutture didattiche con rappresentanti di altre strutture e di docenti
dell'Ateneo interessati su un piano di pari responsabilità. Per la
composizione degli organi delle predette strutture si applica la disposizione
di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Per le finalità di cui al presente decreto le Università
attivano opportune forme di collaborazione con gli Enti locali e possono
stipulare convenzioni anche con Accademie di belle arti, Conservatori,
Istituti musicali pareggiati, ISEF, con altre strutture scientifiche, nonché
con istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione
e realizzazione di attività di laboratorio e di tirocinio. Ulteriori forme di
utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente in
servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla
supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività
didattiche sono realizzate dalle Università sulla base di criteri definiti
dalla commissione di cui all'articolo
4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
5. Tra le attività didattiche sono previsti il laboratorio
ed il tirocinio. Alle attività di laboratorio è destinato non meno del 10 per
cento dei crediti formativi relativi al corso di laurea e non meno del 20 per
cento dei crediti relativi alla scuola. Alle attività di tirocinio, ivi
comprese le fasi di progettazione e di verifica, è destinato non meno del 20
per cento dei crediti per il corso di laurea e non meno del 30 per cento dei
crediti per la scuola.
6. Le attività didattiche previste in ogni semestre
impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore. In ogni Università i
regolamenti didattici:
a) disciplinano le attività didattiche prevedendo gli insegnamenti
da impartire, eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del
laboratorio, del tirocinio e di altre modalità;
b) definiscono in termini di crediti il peso didattico di
ognuna delle attività previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti in un
semestre;
c) determinano eventuali abbreviazioni della durata del
corso di laurea e della scuola in relazione a crediti riconosciuti;
d) definiscono gli adempimenti degli studenti in relazione
all'impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni
attuative del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca
scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245 in materia di frequenza
a tempo pieno e a tempo parziale;
e) possono disporre che la relazione di cui al comma 8 sia
integrata da uno specifico lavoro di tesi; in tal caso nel semestre
conclusivo le rimanenti attvità didattiche non possono superare le 100 ore.
7. Le prove di valutazione conclusive previste nel
regolamento didattico riguardano globalmente, di regola, una pluralità di
attività didattiche e sono determinate in un numero non superiore a 3 per
semestre. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalità delle
prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette
attività. E' prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una
lingua straniera.
8. L'esame per il conseguimento del diploma di laurea o di
specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa
ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa
commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti
delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle
attività del corso di laurea o della scuola.
9. Nell'organizzazione delle attività del corso di
laurea e della scuola le Università tengono conto, ai fini dei necessari
raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio
degli insegnanti.
Art. 3 - Criteri
relativi al corso di laurea in scienze della formazione primaria
1. Il corso di laurea ha la durata
di 4 anni. Costituisce titolo di ammissione il diploma di
istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.
2. Il corso di laurea si articola in un biennio
comune e in due indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per la
scuola elementare. Il tirocinio è attivato fin dal primo anno. La scelta
dell'indirizzo è compiuta al termine del secondo anno accademico. La
laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in
relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e
nella scuola elementare, nonchè, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, a
posti di educatore nelle istituzioni educative statali.
3. Il corso di laurea afferisce di norma alla facoltà di
scienze della formazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 2,
comma 4, secondo periodo, in ordine all'integrazione degli organi; per il
funzionamento del corso sono utilizzate le strutture dell'Ateneo e, con il
loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le
necessarie competenze sono disponibili. L'Università, ovvero le Università d'intesa
ai sensi dell'articolo 2, comma 4, possono attivare il corso di laurea anche
nell'ambito di un coordinamento interfacoltà, definendo secondo i propri
ordinamenti le necessarie procedure e gli organismi scientifici, didattici ed
amministrativi responsabili.
4. L'ordinamento didattico si conforma ai seguenti criteri:
a) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 5,
per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti
complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento
nell'indirizzo per la scuola materna è relativo ad attività didattiche di cui
all'area n.1 dell'allegato B;
b) almeno il 35 per cento dei crediti complessivi
nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento
nell'indirizzo per la scuola materna è relativo ad attività didattiche di cui
all'area n. 2 dell'allegato B;
c) almeno il 5 per cento dei crediti complessivi è
riservato ad insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati
in altri corsi universitari; sono garantite possibilità di opzioni
individuali anche all'interno delle aree di cui alle lettere a) e b);
d) il piano di studio individuale di ogni studente
comprende almeno un'attività didattica per ciascuno dei campi di cui alle
aree 1 e 2 dell'allegato B. Il predetto piano di studio, se definito
nell'ambito dell'indirizzo per la scuola elementare, prevede altresì il
conseguimento di un più elevato numero di crediti formativi relativi all'area
2 dell'allegato B, opportunamente selezionati in corrispondenza delle
competenze parzialmente differenziate degli insegnanti di scuola elementare.
5. E' garantita, nei limiti di cui al presente comma e
mediante l'utilizzazione di crediti acquisiti, la mobilità di studenti da e
per il corso di laurea. In particolare, attraverso piani di studio
opportunamente personalizzati in relazione al curricolo di cui al comma 4:
a) chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi può
conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in non più
di due semestri;
b) chi ha
conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante
per l'insegnamento nella scuola elementare o materna può conseguire la laurea
in non più di quattro semestri.
6. Ferme restando le attività previste per tutti gli
allievi nell'are 1 di cui all'allegato B, sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive,
per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in
situazione di handicap, al fine di consentire, allo studente che lo desidera,
di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea
può costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica
di sostegno ai sensi dell'articolo
14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate
ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito la laurea
nel corso può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o
due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica necessaria in
relazione a particolari handicap sensoriali dovrà essere completata, con
riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in
servizio.
Art. 4 - Criteri
relativi alla scuola di specializzazion
e all'insegnamento secondario
1. La scuola ha la durata di 2 anni. Costituiscono titolo
di ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi in cui la scuola si
articola:
a) le lauree che danno accesso ad una delle classi di
abilitazione di cui all'allegato D, con le specificazioni relative al
curricolo e agli esami sostenuti previste per l'accesso stesso dalla
normativa emanata in materia dal Ministero della Pubblica Istruzione;
b) per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti
presso le Accademie di belle arti e gli Istituti superiori per le industrie
artistiche, i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati, gli ISEF;
c) i titoli universitari conseguiti in un paese dell'Unione
Europea che diano accesso, nel Paese stesso, alle attività di formazione
insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.
2. L'esame finale per il conseguimento del diploma di
specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per
le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi
di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il diploma di
specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a
posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
3. La scuola è struttura didattica dell'Università, cui
contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati. L'Università, o le
Università d'intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 4, tenuto anche conto
dell'eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla
ricerca didattica, garantiscono il supporto gestionale e le risorse
logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.
4. La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno
di una pluralità di classi di abilitazione e disciplinati nel regolamento
didattico di Ateneo sulla base dei criteri di cui all'allegato D. In ogni
scuola sono attivati almeno due indirizzi.
5. Gli ordinamenti didattici delle scuole sono definiti in
conformità ai seguenti criteri:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 5,
per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti
complessivi è relativo ad attività didattiche, di norma comuni ai diversi
indirizzi e offerte proporzionalmente al numero degli studenti, dell'area 1
dell'allegato C;
b) almeno il 20 per cento dei crediti complessivi è
relativo ad attività didattiche dell'area n. 2 dell'allegato C;
c) nell'ambito degli insegnamenti indicati in a) e in b),
l'offerta da parte dell'Università deve essere più ampia degli obblighi
previsti per lo studente, onde consentire allo stesso alcune scelte
opzionali.
6. Il Consiglio della scuola approva per ogni studente un
piano di studio individuale. Tale piano:
a) valuta il percorso formativo compiuto nell'Università o
in una delle istituzioni di cui al comma 1, lettera b), riconoscendo crediti
corrispondenti a non più di due semestri; entro il medesimo limite
complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute può essere
attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella
misura massima della metà degli obblighi stessi;
b) definisce un curricolo integrato, eventualmente
prolungato di uno o due semestri, per l'allievo che intenda conseguire
contemporaneamente una pluralità di abilitazioni;
c) prevede, in aggiunta alle attività della scuola, una
formazione ulteriore da acquisire nelle facoltà competenti, nei casi in cui
il precedente curricolo risulti carente in discipline rilevanti per
l'abilitazione da conseguire;
d) disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti
scolastici di diversa tipologia.
7. Piani di studio di un solo semestre possono essere
approvati a favore di chi, già abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione
ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per
l'abilitazione, anche di quella in Scienze della formazione primaria.
8. Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate
attività nell'area I di cui all'allegato C, sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive,
per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in
situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo
desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma
di specializzazione abilita all'attività didattica di sostegno ai sensi dell'articolo
14, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate
ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito il diploma
nella scuola può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con
uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica necessaria in
relazione a particolari handicap sensoriali dovrà essere completata, con
riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in
servizio.
Art. 5 - Norme
particolari
1. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della
Regione Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle
scuole in lingua slovena e in lingua ladina le Università approvano i
necessari regolamenti didattici, adattando i criteri del presente decreto alle
particolari situazioni linguistiche; in particolare, fermo restando il
conferimento del titolo da parte di una Università italiana, potrà essere
previsto lo svolgimento di parte del percorso formativo presso Università di
Paesi stranieri, anche sulla base delle convenzioni di cui all'articolo
17, comma 98, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 6 - Norme di
attuazione
1. Ai fini del conseguimento dello specifico
obiettivo formativo di cui all'allegato A il ricorso alla mutuazione degli
insegnamenti attivati presso altri corsi di laurea o scuole di
specializzazione, è consentito, con delibere motivate delle competenti
strutture didattiche, per non più di un quarto degli insegnamenti attivati
nel corso di laurea o nella scuola.
Il presente decreto sarà
trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il Ministro Berlinguer
OBIETTIVO FORMATIVO DEL CORSO DI LAUREA E DELLA SCUOLA
Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea e della
scuola il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il
profilo professionale dell'insegnante, che possono essere integrati e
specificati negli ordinamenti didattici:
1) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo
svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e
collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere
la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme
all'auto-orientamento;
2) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione
con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative,
produttive e rappresentative del territorio;
3) inquadrare, con mentalità aperta alla critica e
all'interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi
contesti educativi;
4) continuare a sviluppare e approfondire le proprie
conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione
alle nuove acquisizioni scientifiche;
5) rendere significative, sistematiche, complesse e
motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curricolare
flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza,
metodi didattici;
6) rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza
e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione
scolastica, alla specificità dei contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi,
come pure all'integrazione con altre aree formative;
7) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche
multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per
l'apprendimento di ciascuno e di tutti;
8) gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione
tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti,
abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di
esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove
conoscenze;
9) promuovere l'innovazione nella scuola, anche in
collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;
10) verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti
docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e
l'attività complessiva della scuola;
11) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro
dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza delle relative
problematiche organizzative e con attenzione alla realtà civile e
culturale (italiana ed europea) in cui essa opera ed alle necessarie
aperture interetniche.
CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI DEL CORSO DI LAUREA
L'ordinamento didattico di ogni Ateneo individua, quali
contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo
formativo relativamente al corso di laurea, attività didattiche e relativi
crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori
scientifico-disciplinari:
Area 1: Formazione per la funzione docente
Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione
delle necessarie attitudini e competenze di cui all'allegato A nel campo
pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico,
igienico-medico, nonché relative all'integrazione scolastica per allievi con
handicap.
Area 2: Contenuti dell'insegnamento primarioComprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti
didattici della scuola elementare e della scuola materna, attività didattiche
finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze di cui all'allegato A
in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi
linguistico-letterario, matematico-informatico, delle scienze fisiche,
naturali ed ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle
scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geografico-sociale, del
disegno.
Area 3: Laboratorio (articolo 1, comma 1, lettera f).
Area 4: Tirocinio (articolo 1, comma 1, lettera
g).
ALLEGATO C
CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI DELLA SCUOLA
L'ordinamento didattico di ogni Ateneo individua, quali
contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo
formativo relativamente alla scuola, attività didattiche e relativi crediti
afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:
Area 1: Formazione per la funzione docente
Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione
delle necessarie attitudini e competenze di cui all'allegato A nelle scienze
dell'educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente.
Area 2: Contenuti formativi degli indirizzi
Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione
di attitudini e competenze di cui all'allegato A, relative alle metodologie
didattiche delle corrispondenti discipline, con riferimento altresì agli
aspetti storici ed epistemologici.
Area 3: Laboratorio (articolo 1, comma 1, lettera f).
Area 4: Tirocinio (articolo 1, comma 1, lettera
g).
ALLEGATO D
ISTITUZIONE DEGLI INDIRIZZI NELLA SCUOLA
Il raccordo tra indirizzi e classi di abilitazione come
definito nel presente prospetto ha valore sull'intero territorio nazionale,
per consentire un opportuno riferimento nel titolo di abilitazione. Peraltro,
il regolamento didattico di struttura della singola Università potrà
accorpare alcuni tra gli indirizzi indicati, particolarmente nei casi in cui
la medesima laurea consenta l'acquisizione di abilitazioni che nel prospetto
sono collocate in indirizzi distinti.
Gli indirizzi non possono essere troppo numerosi, per due
ragioni:
a) occorre evitare alle Università un eccesso di complicazioni
organizzative, tenendo anche conto del fatto che in alcune regioni si
prevedono scuole inter-universitarie con indirizzi attivati presso Università
diverse;
b) è necessario che un laureato che può avere accesso a
diverse abilitazioni trovi, il più possibile, nel medesimo indirizzo le
abilitazioni stesse; ciò rende più agevole la definizione, da parte del
Consiglio della scuola, dei piani di studio articolati in funzione del
complesso delle abilitazioni da conseguire.
La presenza di più curricoli di abilitazione in uno stesso
indirizzo non significa che essi debbano essere pressoché identici. Infatti,
la impostazione di indirizzi "larghi" comporta una loro forte
articolazione interna: piani di studio che conducono ad abilitazioni molto
differenti potranno avere, ad esempio, due soli insegnamenti comuni
(eccezionalmente, anche uno solo) all'interno dell'indirizzo. All'opposto gli
insegnamenti delle scienze dell'educazione saranno invece comuni ai diversi
indirizzi, ma potranno differenziarsi, anche all'interno di uno stesso
indirizzo, quando esso conglobi Classi della secondaria superiore con Classi
di scuola media.
Una Università non deve necessariamente attivare tutti gli
indirizzi; si prevede che sia sufficiente attivarne due. Analogamente
all'interno degli indirizzi attivati un Ateneo non deve necessariamente
offrire tutti gli anni tutti i filoni di abilitazione; ciò vale in
particolare nei casi in cui la disponibilità dei relativi posti di
insegnamento nel sistema scolastico sia molto esigua.
In ogni caso, deve
essere prevista la possibilità di piani di studio "a cavallo" tra
due indirizzi. Ciò sia perché determinate Classi, collocate in
un indirizzo, possono utilmente usufruire di insegnamenti collocati in un altro,
sia perché esistono Classi, che per loro natura devono essere previste come attivabili
all'interno di più di un indirizzo.
Indirizzi e
Classi di abilitazione in esse comprese
Area delle
Scienze Naturali
12/A Chimica Agraria
13/A Chimica e tecnologie chimiche
54/A Mineralogia e geologia
57/A Scienza degli alimenti
*59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali
nella scuola media
60/A Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia
74/A Zootecnica e scienze della produzione animale
Area Fisico-informatico-matematica
*34/A Elettronica
38/A Fisica
*42/A Informatica
47/A Matematica
48/A Matematica applicata
49/A Matematica e fisica
*59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali
nella scuola media
Area delle
Scienze umane
36/A Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione
37/A Filosofia e storia
Linguistico-
letterario
39/A Geografia
43/A Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella
scuola media
44/A Linguaggio per la cinematografia e la televisione
50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado
51/A Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto
magistrale
52/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico
*61/A Storia dell'arte
Area delle Lingue
straniere
45/A Lingua straniera
46/A Lingue e civiltà straniere
Area
Economico-giuridica
17/A Discipline economico-aziendali
19/A Discipline giuridiche ed economiche
Area dell'Arte e
del disegno
3/A Arte del disegno animato e disegno
4/A Arte del tessuto, della moda e del costume
5/A Arte del vetro
6/A Arte della ceramica
7/A Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria
8/A Arte della grafica e dell'incisione
9/A Arte della stampa e del restauro del libro
10/A Arte dei metalli e dell'orificeria
18/A Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e
scenotecnica
21/A Discipline pittoriche
22/A Discipline plastiche
24/A Disegno e storia del costume
25/A Disegno e storia dell'arte
27/A Disegno tecnico ed artistico
28/A Educazione artistica
*61/A Storia dell'arte
*65/A Tecnica fotografica
Area della Musica
e spettacolo
31/A Educazione musicale negli istituti e scuole di
istruzione secondaria di secondo grado
32/A Educazione musicale nella scuola media
*62/A Tecnica della registrazione del suono
63/A Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva
64/A Tecnica ed organizzazione della produzione
cinematografica e televisiva
Area Sanitaria e
della prevenzione
2/A Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di e
della prevenzione misure oftalmiche
40/A Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e
dell'apparato masticatorio
41/A Igiene mentale e psichiatria infantile
Area Tecnologica
1/A Aerotecnica e costruzioni aeronautiche
11/A Arte mineraria
14/A Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni
15/A Costruzioni navali e teoria della nave
16/A Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno
tecnico
20/A Discipline meccaniche e tecnologia
23/A Disegno e modellazione odontotecnica
33/A Educazione tecnica nella scuola media
*34/A Elettronica
35/A Elettrotecnica ed applicazioni
*42/A Informatica
53/A Meteorologia aeronautica ed esercitazioni
55/A Navigazione aerea ed esercitazioni
56/A Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni
navali
58/A Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione
aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria
*62/A Tecnica della registrazione del suono
*65/A Tecnica fotografica
66/A Tecnologia ceramica
67/A Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva
68/A Tecnologie dell'abbigliamento
69/A Tecnologie grafiche ed impianti grafici
70/A Tecnologie tessili
71/A Tecnologia e disegno
72/A Topografia generale, costruzioni rurali e disegno
Area delle
Scienze motorie
29/A Educazione fisica negli istituti e scuole di
istruzione secondaria di secondo grado
30/A Educazione fisica nella scuola media
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