Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
D.M. n. 44 del 12
maggio 2011
VISTO il decreto
legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato approvato il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
successive integrazioni;
VISTA la legge n.104
del 5 febbraio 1992;
VISTA la legge n. 68
del 12 marzo 1999, concernente le norme per il diritto al lavoro dei
disabili;
VISTA la legge n. 124
del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
VISTO il Regolamento
recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti adottato con DM 27 marzo 2000 n. 123, in particolare
l’art. 2 c. 7 e l’art. 3 c. 1 che prevedono la possibilità di essere inclusi
in una sola provincia e di chiedere, per trasferimento, l’inserimento in una
sola provincia;
VISTO il D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000;
VISTO il decreto legge
n. 255 del 3 luglio 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 333
del 20 agosto 2001;
VISTA la legge n. 268
del 22 novembre 2002, ed in particolare l’art. 6;
VISTA la legge n. 143,
del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare
avvio dell’a.s. 2004/2005;
VISTA la legge n. 296,
del 27/12/2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha
trasformato le graduatorie
permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento, fatta salva
la possibilità dei soli nuovi
inserimenti per i docenti abilitati
non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore
della legge, o che stessero completando il percorso formativo abilitante
presso le Università autorizzate;
VISTO il D.D.G. 16
marzo 2007 con cui sono stati disposti l’integrazione e l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09;
VISTO il decreto legge
n.112 del 25 giugno 2008, convertito
dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, con particolare riferimento all’art.
64, commi 1, 2, 3 e 4;
VISTO il D.M. n. 42
dell’8 aprile 2009, che, in considerazione delle restrizioni di organico
conseguenti all’applicazione dell’art. 64 della sopra citata Legge n. 133/ 2008, ha previsto l’adozione
di misure compensative tese ad ampliare le possibilità di lavoro per il
personale della scuola, nel senso di non applicare il trasferimento in posizione subordinata (in coda) così come
previsto dal D.D.G. del 16 marzo 2007, ma consentendo a detto personale di scegliere, senza
cancellazione dalla graduatoria di appartenenza, per il biennio 2009/2011,
ulteriori tre province in cui collocarsi ”in coda”;
VISTA la Legge n. 69 del 18 giugno 2009, art. 32
VISTA la Legge n. 167
del 24 novembre 2009 art. 1, comma 4
ter che interpreta il contenuto della lettera c) del comma 605 dell’art. 1
della legge n. 296/2006, precisando
che in occasione delle integrazioni delle graduatorie ad esaurimento
per il biennio 2009/2011, è consentito l’inserimento in ulteriori tre
province dopo l’ultima posizione di terza fascia (in coda), prevedendo però
per il biennio relativo agli aa.ss. 2011/2012 e 2012/2013, il trasferimento
con il collocamento in graduatoria in corrispondenza del proprio punteggio (a
pettine);
VISTA la legge n.
167/09 sopra citata , art.1, commi 4
octies e 4 novies e il relativo Regolamento di attuazione, adottato con
Decreto Interministeriale n. 165 del 30 luglio 2010;
VISTO il decreto legge
n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 25
del 26 febbraio 2010, con particolare riferimento all’art. 7, comma 4 ter;
VISTI i Decreti
Ministeriali n. 82 del 29/9/2009, n. 100 del 17/12/2009, n. 68 del 30/7/ 2010
e n. 80 del 15/9/2010, formulati ai sensi della riferita legge 167/09, art. 1
cc. 2, 3 e 4;.
VISTO il Dlgs n. 212
del 13 dicembre 2010 che ha abrogato, tra l’altro, la Legge n.160 del 19
marzo 1955, recante norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo
della scuola
VISTA la Sentenza della
Corte Costituzionale n. 41 del 2011, con cui viene annullato, l’art. 1, c. 4 ter, già citato, poiché
introduce una disciplina ritenuta irragionevole prevedendo diverse modalità,
a seconda del momento in cui il docente chiede il trasferimento da una
graduatoria provinciale all’altra , e cioè inserimento “ in coda” nel biennio
2009-11 e a “ a pettine” nel biennio 2011-13;
CONSIDERATO che, come
esplicitamente enunciato dal giudice amministrativo, recependo puntualmente
la motivazione della Suprema Corte,che “l’assenza di una esplicita scelta di
campo del legislatore tesa a confermare la valenza giuridica delle
graduatorie ad esaurimento non implica ex se l’immobilità e/o la
cristallizzazione di queste ultime e che non sono dunque ipotizzabili
preclusioni di mobilità, anche territoriale nell’ambito delle distinte
graduatorie”;
D E C R E T A:
ART. 1
Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
per il personale docente ed educativo –
Trasferimenti da una provincia all’altra.
1. A norma
dell’art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo
o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda
dell’interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art.
9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione
definitiva dalla graduatoria.
2. Il
personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella
I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni
provincia, può chiedere:
a. la permanenza e/o l'aggiornamento del
punteggio con cui è inserito in graduatoria
b. la conferma dell’iscrizione con riserva o
lo scioglimento della stessa
c. il trasferimento da una ad un’altra
provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di
inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza
con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale
richiesta.
La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta,
automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l’aspirante
è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie
della provincia di provenienza.
3. Le
situazioni soggette a scadenza (diritto di usufruire della preferenza a
parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di
preferenza) devono essere riconfermate; pertanto, il personale interessato
deve presentare la domanda di aggiornamento, barrando le apposite caselle del
relativo modulo; in mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati
nelle graduatorie ad esaurimento. In particolare gli interessati debbono
indicare se hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della
sede, di cui agli artt. 21 e 33 della legge n.104/92, compilando l’apposito
modulo, allegato A, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica
normativa in materia citata in premessa.
4. Ai fini
dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare
di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art.
8 della legge n. 68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per
la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso
identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze
di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti
previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa.
5. Il
personale docente ed educativo, già appartenente alle graduatorie ad
esaurimento di prima fascia di due province, a seguito della prima
integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere
inserito, per le medesime graduatorie, nelle stesse province ed invia i
relativi modelli 1 ad entrambe le province di appartenenza ferma restando la
possibilità di trasferimento, da una o da entrambe le province secondo quanto
previsto al c.2, lett.c.
6. Al
punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria, si aggiunge
quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente all’11 maggio 2009
- termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura
di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del DM n.
42 dell’8 aprile 2009 - ed entro la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati
entro la suddetta data dell’11 maggio 2009. I servizi svolti successivamente
a quest’ultima data debbono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia
raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il punteggio massimo consentito.
Sono valutabili esclusivamente servizi di insegnamento curricolare,
corrispondenti a posti o classi di concorso per i quali sono costituite le
correlate graduatorie ad esaurimento.
7. A parità di
punteggio e prima ancora dell’applicazione dei titoli di preferenza di cui
all’art. 5 del D.P.R. 487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore
anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria.
8. Le
graduatorie “di coda” compilate per il
biennio 2009/2011 in attuazione dell’art. 1 comma 11 del D.M. n. 42 del dell’8 aprile 2009,
sono annullate.
ART. 2
Norme relative alla valutazione
1. Per il
personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad
esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della
tabella approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi
dell’art. 1, comma 3, della legge n. 143/ 2004 (allegato 1).
2. Per il
personale iscritto nella III fascia, la valutazione viene effettuata sulla
base della tabella di valutazione, di cui al D.M. n. 27 del 15 marzo 2007,
integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2).
3. Il
punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere
rideterminato nel caso in cui l’interessato chieda la valutazione di altro
titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica,
i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano
all’insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in
Scienze della formazione primaria, o il diploma COBASLID. Non è possibile,
invece, spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella A di
valutazione relativa alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, da
una graduatoria ad altra.
4. A decorrere
dall’a.s. 2003/04 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell’art.1, comma
605 della legge n.296/06, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole
isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole
primarie, situate nei comuni di montagna, di cui alla legge n.90 del 1 marzo
1957.
5. I servizi
prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei
Paesi appartenenti all’Unione Europea, sono equiparati ai corrispondenti
servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso
dello Stato nell’Unione Europea. Ai fini della valutazione di tali servizi,
debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato
estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un’apposita
commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
6. Il servizio
militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati
solo se prestati in costanza di nomina.
7. Analogamente
a quanto avviene per i corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID, Didattica della
musica e per la laurea in Scienze
della formazione primaria, anche per i Corsi biennali di secondo livello
finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola
secondaria sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione.
L’attribuzione dei 30 punti comporta, in tutti i casi, la non valutabilità
del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi,
salvo per il personale già iscritto nella
graduatoria ad esaurimento, rispettivamente, per la scuola
dell’infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto
di precedenti titoli di accesso.
8. Il
personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari compilati in
base ai DD.MM. n. 82 e n.100 del 2009 e n.68 e 80 del 2010 ha diritto al
riconoscimento della valutazione del servizio, o dell’attività prestata
mediante la partecipazione a progetti regionali, per l’intero anno (mod.
n.1 pag. 4). Al personale docente ed
educativo, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle
graduatorie ad esaurimento, ovvero in quelle di circolo o di istituto, che
abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle regioni, spetta il
punteggio relativo alla durata del progetto. Si applicano, al riguardo, i
criteri indicati nelle note della Direzione generale del Personale della
scuola n. 14655 del 30 settembre 2009, n. 19212 del 17 dicembre 2009 e n.
8491 del 20 settembre 2010 che si accludono come allegato n. 7 al presente Decreto.
9. I titoli
già valutati, congiunti a nuovi titoli prodotti in occasione
dell’aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio e il limite
numerico previsto dalla lettera C della tabella.
10. Sono valutati
come il Dottorato di ricerca i Diplomi di perfezionamento universitari ad
esso equiparati per legge o per Statuto ( allegato 4 ).
11. I titoli
accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella, sono valutati
unicamente se rilasciati da Università statali o non statali legalmente
riconosciute, italiane o della U.E..
12. I corsi di
perfezionamento universitari di durata annuale, strutturati su 1.500 ore e 60
crediti, che si concludono con l’esame finale previsto dai rispettivi statuti
universitari, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria,
rientrano tra i titoli previsti dal punto C.7 della Tabella di valutazione
dei titoli (All.2).
ART. 3
Norme specifiche per lo strumento musicale
nella scuola media - cl. 77/A
1. Il
personale docente di strumento musicale nella scuola media, classe 77/A,
inserito nella II fascia - comprensiva anche dell’eventuale graduatoria “di
coda” costituita in precedenti aggiornamenti - e nella III fascia delle
graduatorie a esaurimento, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con il
quale è incluso in graduatoria e/o presentare domanda di trasferimento per le
graduatorie di altra provincia. La richiesta di trasferimento da una ad altra
provincia comporta, automaticamente, il trasferimento di tutte le graduatorie
in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente la cancellazione da tutte
le graduatorie della provincia di appartenenza.
2. Nei
confronti del suddetto personale continua ad applicarsi la specifica tabella
di valutazione dei titoli di cui all’allegato 3.
3. I titoli
artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la
relativa certificazione o attestazione. Per gli aspiranti che abbiano già
presentato la relativa certificazione o attestazione per l’iscrizione nelle
graduatorie di istituto, vale il riferimento alla predetta documentazione e
al relativo punteggio conseguito.
La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad
esaurimento distinte per l’insegnamento di ciascuno strumento, sono
effettuate dalla commissione costituita ai sensi dell’art. 5, comma 4, del
Regolamento sul conferimento delle supplenze, di cui al D.M. 131 del 13
giugno 2007.
ART. 4
Attività didattica di sostegno - Didattica
differenziata Montessori
1. Gli
aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la
normativa vigente, ovvero conseguano detto titolo entro il termine del 30
giugno 2011, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni
disabili psico-fisici, della vista, dell’udito, per tutti gli ordini e gradi
di scuole per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i
quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione.
2. Per gli
insegnamenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria sono predisposti i
rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce in cui ciascun aspirante
è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e col punteggio
conseguito in graduatoria.
3. Per tutti
gli insegnamenti della scuola media, è compilato un elenco relativo al
sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base
alla migliore collocazione di fascia e nell’ambito di questa nella graduatoria ad esaurimento di scuola
media, nella quale sia inserito col massimo punteggio.
4. In
relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad
esaurimento di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente
disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli
degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di
strumento musicale vengono inclusi nell’elenco di sostegno con il punteggio
rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione
utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il
servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria
di Strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico
strumento.
5. Per gli
insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti, per
ciascuna area disciplinare, distinti elenchi di sostegno, articolati in
fasce, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170.
Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore
collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in
quella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di secondo grado,
nella quale risulti inserito col massimo punteggio.
Nelle scuole secondarie di II grado in caso di esaurimento degli elenchi di
sostegno della specifica area su cui si deve disporre la nomina, il
conferimento del posto avviene, ai fini delle supplenze annuali e sino al
termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento incrociato degli
elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
6. Il servizio
su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di
specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di
concorso o posto di insegnamento comprese nell’area disciplinare di
appartenenza, a scelta dell’interessato e, relativamente agli istituti di
istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in
assenza di candidati nell’area di riferimento; in mancanza di detto diploma
di specializzazione la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente
alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento
della nomina.
7. Gli
aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli
elenchi del sostegno con l’indicazione della loro specializzazione e possono
accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente
handicap.
8. Il diploma
di specializzazione per l’attività di sostegno, in quanto utile per l’accesso
agli specifici elenchi, non è valutabile come “altro titolo” ai sensi della tabella
di valutazione.
9. Il
personale che abbia già dichiarato in occasione di precedente integrazione e
aggiornamento delle graduatorie il possesso del titolo di specializzazione
sul sostegno, può rinunciare alla nomina sul posto di sostegno, compilando
l’allegato B, a condizione che non abbia conseguito né il titolo di
specializzazione, né l’idoneità o l’abilitazione all’insegnamento ai sensi
del D.M. 21/05.
10. Per accedere
all’insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere in possesso
dello specifico diploma di Specializzazione nella didattica differenziata
Montessori. Il predetto titolo di specializzazione deve essere posseduto alla
data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, ovvero alla
data del 30 giugno 2011, in conformità a quanto precisato dal precedente
comma 1 per i titoli di specializzazione nel sostegno.
11. Per coloro
che conseguono il titolo di specializzazione oltre il termine di
presentazione della domanda, ma entro il 30 giugno 2011, l’acquisizione del
predetto titolo avverrà con modalità web analogamente a quanto disposto per
lo scioglimento delle posizioni con riserva al comma 5 del successivo art. 6
ART. 5
Graduatorie ad esaurimento per le scuole
speciali per minorati della vista e dell’udito
1. L'aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni scolastiche ed educative
per non vedenti e per sordomuti, è
disposta ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti
articoli, in quanto compatibili
2. Ai fini
dell’attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di
valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle
istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti,
corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
3. La
definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata
senza l’intervento del sistema informativo, con procedura manuale.
4. Con analoga
procedura manuale vengono costituite le graduatorie d’istituto per le predette
istituzioni speciali, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite
con atto a parte. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra
nel limite numerico delle istituzioni scolastiche della provincia prescelta.
5. L’immissione
nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a
permanere nell’istituto di assegnazione
per almeno 5 anni.
6. Il servizio
prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le
corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell’interessato.
ART. 6
Conferma dell’iscrizione con riserva –
Scioglimento della riserva (modello 1)
1. Debbono
chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1:
a) coloro che sono già
iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del
conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di
scadenza della presentazione delle domande (entro il 30 giugno 2011, o dopo
il 30 giugno 2011);
b) coloro che, già
iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un
ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso
l’esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli o avverso la
procedura abilitante.
2. I docenti
iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento di titolo
possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto
titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, compilando
il modello 1.
3. I candidati di cui ai precedenti commi 1 e 2 presentano
la domanda di permanenza in graduatoria con riserva o di scioglimento della
riserva nella provincia in cui sono inseriti con riserva ovvero la domanda di
trasferimento nella provincia in cui si richiede l’inclusione.
4. Per gli
aspiranti che permangono in posizione di riserva per l’intero biennio
2011-12, 2012-13 la presentazione dei titoli valutabili può essere effettuata
in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative al
biennio successivo.
5. Il
personale che non è in possesso del titolo abilitante alla data di scadenza
dei termini per la presentazione delle domande, ma che lo consegue entro il
30 giugno 2011, dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva
dell’avvenuto conseguimento del titolo, entro e non oltre il sopra citato
termine del 30 giugno 2011, esclusivamente con modalità web conforme al
codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 30
dicembre 2010, n. 235,
6. Coloro che,
già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano istanza ai sensi del
presente articolo, sono cancellati definitivamente dalla graduatoria, come
precisato all’art.1, comma 1.
7. L’iscrizione
con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all’interessato di stipulare
contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e
dalle corrispondenti graduatorie d’istituto di I fascia.
8. Con
successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il quale sarà
disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del
conseguimento del titolo, nei confronti dei docenti che conseguiranno
l’abilitazione in tempo utile per le assunzioni relative all’a.s. 2012/2013.
ART. 7
Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento
1. Le graduatorie
hanno validità per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 e sono utilizzate, ai sensi
dell’art. 1 della L. 124 del 3 maggio 1999, ai fini delle assunzioni a tempo
indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie
sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle
attività didattiche.
2. Con
successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di
assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per la scelta
della provincia e delle sedi per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e
di istituto.
ART. 8
Requisiti generali di ammissione
1. Gli
aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli,
debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle
domande, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza
italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore
ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
c) godimento dei
diritti politici, tenuto conto anche di quanto disposto dalla legge
18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le
regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica all’impiego, tenuto conto
anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992,
idoneità che l'Amministrazione ha facoltà
di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di
coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini
italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di
tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996 e legge n.226 del 23 agosto
2005).
2. Ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti
civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) conoscere la lingua
italiana;
c) essere in possesso,
fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
3. Non possono
partecipare alla procedura:
a) coloro che siano
esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio
57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni
disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto
“Scuola” (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o
nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si
trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992,
n. 16;
e) coloro che siano
temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata
dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi
nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello
Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni
di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non
di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione
definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di
quest’ultima sanzione.
4. Tutti i
candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati
requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
ART. 9
Domande, regolarizzazioni, esclusioni
1. La domanda
di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva, di
scioglimento della riserva deve essere presentata alla sede territoriale
dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il
biennio 2009/2010 e 2010/2011, mentre
la domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva, va diretta
alla nuova sede territoriale prescelta; si utilizza a tal fine
esclusivamente l’apposito modello
allegato (mod. 1).
2. Nel modello
di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, oltre al possesso del
titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione
per i titoli artistici, la cui documentazione, come già precisato, deve essere prodotta dai candidati di
strumento musicale nella scuola media, qualora non abbiano già presentato la
relativa certificazione o attestazione per l’iscrizione nelle graduatorie di
istituto per i bienni precedenti; in tal caso possono far riferimento alla predetta documentazione e
al relativo punteggio conseguito. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli
eventuali titoli posseduti di idoneità all’insegnamento della lingua inglese
e di specializzazione all’insegnamento a favore degli alunni disabili, il
diritto alla riserva dei posti (allegato 5) o alla preferenza (allegato 6)
nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello
medesimo.
3. La domanda
dovrà essere spedita con raccomandata A/R, ovvero presentata a mano entro il
termine perentorio di 20 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto nei siti Internet (www.istruzione.it) ed Intranet del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Per i candidati,
che prestano servizio o sono residenti all’estero, le domande dovranno essere
presentate con le medesime modalità, salvo nei casi di impossibilità, nel
qual caso l’invio potrà, di scioglimento della riserva deve essere presentata
alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa
domanda per il biennio essere effettuato
tramite la competente Autorità diplomatica.
4. E’ ammessa
la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.
In tal caso la competente autorità assegna all’aspirante un breve termine
perentorio per la regolarizzazione.
5. E’ motivo
di esclusione:
a) la domanda
presentata fuori termine;
b) la domanda priva
della firma del candidato;
6. Per le
province di Bolzano e Trento e per la regione Valle d’Aosta, vigono le
disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per
territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti.
7. Sono,
altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini
previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che
abbiano violato le disposizioni di cui all’art 1, concernenti l’obbligo
di presentare la domanda di
trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento in non più di una provincia
8. L'esclusione
è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla
documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla
competente autorità scolastica.
ART. 10
Pubblicazione graduatorie ed elenchi di
sostegno - Reclami e ricorsi
1. Il
Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato
dispone la pubblicazione all’albo della sede provinciale delle graduatorie
provinciali ad esaurimento provvisorie, aggiornate secondo le disposizioni
del presente decreto.
2. All’atto
della pubblicazione le graduatorie non debbono indicare dati sensibili.
Sono
indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua
inglese nella scuola primaria, del titolo di specializzazione
all’insegnamento su posto di sostegno o all’insegnamento secondo l’indirizzo
didattico differenziato Montessori.
Ai fini dello svolgimento delle attività su posto di
sostegno agli alunni disabili, sono predisposti appositi elenchi, nei quali
sono evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o
di specializzazione a seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21/05,
che all’art. 7, comma 9, prescrive la priorità per gli interessati alla
nomina su posti di sostegno, ai fini della stipula di contratti a tempo
indeterminato e determinato.
Per
l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è predisposto un
elenco, articolato in due fasce, in cui vengono inseriti, sulla base della
fascia di appartenenza, del punteggio e delle altre situazioni personali
conseguite in graduatoria ad esaurimento, i candidati in possesso della
specifica idoneità all’insegnamento della lingua inglese, conseguita con
procedura concorsuale o di idoneità all’insegnamento nella scuola primaria o
con la laurea in Scienze della formazione primaria, in cui è riportato il
superamento dell’esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea
in lingua straniera, inglese.
Entro 5
giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere
presentato reclamo da parte dei candidati all’Autorità scolastica che ha
gestito la domanda di aggiornamento delle stesse per quanto attiene al
punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria. La medesima Autorità
scolastica può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.
3. Ultimate le
operazioni di propria competenza, il Direttore Generale dell’Ufficio
scolastico regionale o un dirigente delegato pubblica le graduatorie
provinciali definitive.
4. Avverso gli
atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi
giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.
ART. 11
Trattamento dei dati personali
1. L’amministrazione
scolastica, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna
ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per fini
istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal presente
decreto.
ART. 12
Disposizioni particolari per scuole ed
istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia.
1. Ai sensi
dell’art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il competente
Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà ad emanare
tempestivamente apposito decreto, per la definizione dei tempi e modalità per
la presentazione delle domande da parte del personale interessato delle
scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province
di Trieste e Gorizia.
2. Il
provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle
disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle
disposizioni particolari previste dagli artt. 425 e seguenti del decreto
legislativo n. 297/1994.
ART. 13
Disposizioni finali
1) Tutta la
modulistica, le tabelle e gli allegati, annessi al presente Decreto, ne
costituiscono parte integrante unitamente alle avvertenze, indicazioni e note
in essi contenute.
2) Per quanto
non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella
legge 3 maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti,
adottato con D.M. n. 123 del 27 marzo 2000, nella legge 20 agosto 2001, n.
333, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, nella legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Roma, 12 maggio 2011
Il Ministro
Mariastella Gelmini
Allegati
(file in Acrobat compresso)
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