Integrazione graduatorie di Istituto del personale docente - Attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 326
MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODPIT - DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE
REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI
Prot. n. 0000680 - 06/07/2015 - REGISTRAZIONE
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", e in particolare gli articoli 3 e 4;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e in particolare l'articolo 4;
VISTA la legge 1° marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università e in particolare l'articolo 3-bis, istitutivo delle graduatorie aggiuntive per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
VISTA la direttiva 2005/36/CE e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e riconosciuta ai sensi della predetta definizione l'insegnamento quale "professione regolamentata", esercitabile da soggetti in possesso del solo titolo di studio, ai fini di assicurare in ogni caso il servizio, in subordine a personale in possesso del titolo di abilitazione;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e in particolare l'articolo 1, comma 607;
VISTO l'art. 9 comma 20 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 e successive modificazioni, che stabilisce la cadenza triennale dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto di cui all'art. 5 comma 5 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007 n. 131;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124" e in particolare l'articolo 5, comma 3, che dispone la suddivisione in tre fasce delle graduatorie di istituto finalizzate al conferimento delle supplenze;
VISTE le Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità impartite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 9 agosto 2009 e in particolare il punto 2 della parte III, dedicato alla corresponsabilità educativa e formativa dei docenti, e valutata l'opportunità di valorizzare il titolo di specializzazione sul sostegno;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e successive modificazioni (di seguito DM 249/2010);
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 1° settembre 2010, n. 249", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 marzo 2014, n. 31, concernente l'attivazione del I ciclo del tirocinio formativo attivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249/2010;
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 25 luglio 2013, concernente l'attivazione dei corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (PAS), ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249/2010;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 agosto 2013, n. 706, concernente l'attivazione, per l'anno accademico 2013/2014, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249/2010;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312, concernente l'attivazione del II ciclo del tirocinio formativo attivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249/2010;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 dicembre 2014 n. 967, concernente l'attivazione, per l'anno accademico 2014/2015, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 249/2010;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353 concernente le disposizioni per la costituzione delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo e, in particolare, l'articolo 14, comma l, ove si stabilisce che "con successivi provvedimenti saranno disposti modalità e termini per consentire, con cadenza semestrale, l'inserimento in II fascia agli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Ai suddetti docenti, all'atto del conseguimento del titolo di abilitazione, è immediatamente garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 giugno 2014 n. 375 recante "Disposizioni sull'iscrizione con riserva in II fascia delle graduatorie di istituto dei docenti in attesa di conseguire l'abilitazione entro il 31 luglio 2014";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 aprile 2015 n. 223, che armonizza le disposizioni contenute nel DM 353/2014 con la normativa comunitaria e nazionale concernente la partecipazione ai pubblici concorsi dei cittadini non comunitari;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 326, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente, che sostituisce il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 4 maggio 2015 n. 248;
RITENUTA l'esigenza di definire tempi e modalità di integrazione delle graduatorie di istituto nel triennio di vigenza delle medesime, al fine di garantire, ai fini del miglioramento qualitativo del servizio scolastico, la più ampia possibilità di utilizzo di personale in possesso del titolo di abilitazione ovvero del titolo di specializzazione sul sostegno;
RILEVATO che gli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto di II fascia di cui all'articolo 1 del D.M. 326/2015 rivestono carattere meramente transitorio, essendo costituiti esclusivamente nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto, all'atto della quale cessano ogni effetto;
PRESO ATTO che l'inserimento negli elenchi aggiuntivi non interferisce sulle posizioni dei soggetti abilitati già inseriti nella I e II fascia delle graduatorie di istituto entro i termini di cui al Decreto Ministeriale n. 353/2014;
VALUTATA la necessità, in ordine alla scelta delle istituzioni scolastiche di inserimento di garantire parità di trattamento tra soggetti che abbiano conseguito lo stesso titolo entro lo stesso termine temporale;
DECRETA
Art. 1
Priorità assoluta nell'attribuzione delle supplenze di III fascia
1. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto e dell'apertura dei termini per la costituzione semestrale degli elenchi aggiuntivi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, i soggetti inseriti nelle graduatorie della III fascia che acquisiscono il titolo di abilitazione possono presentare domanda di precedenza assoluta, nell'attribuzione delle supplenze di III fascia per le corrispettive classi di concorso.
2. Le domande di precedenza dovranno essere trasmesse alla medesima Istituzione Scolastica destinataria dell'istanza di inclusione nelle graduatorie di istituto valide per il triennio 2014/17 presentate entro il termine del 23 giugno 2014, compilando in modalità telematica il modello A4 attraverso il sito internet di questo Ministero nella apposita sezione dedicata "Istanze on line".
3. Le funzioni telematiche di cui al comma 2 saranno aperte dal 18 agosto 2015 e rimarranno disponibili per tutto il triennio di validità delle graduatorie. Le istituzioni Scolastiche, capofila, periodicamente, avranno cura di prendere in carico le istanze ricevute per le finalità di cui al presente articolo.
4. Non si dà luogo ad alcuna rivalutazione dei punteggi dichiarati in occasione della costituzione delle graduatorie.
Art. 2
Inserimento in II fascia aggiuntiva
1. I soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado entro il 1° febbraio 2015 e coloro che lo conseguiranno entro il 1° agosto 2015, possono richiedere l'inserimento nella II fascia delle relative graduatorie di istituto e sono collocati, rispettivamente, in due fasce aggiuntive alla graduatoria di inizio triennio ordinate secondo la finestra semestrale di riferimento.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti nella Tabella A allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 maggio 2014, n. 308.
3. I docenti di strumento musicale sono graduati secondo i punteggi previsti nell'Allegato 3 al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 235/2014.
4. I titoli devono essere posseduti entro la data della rispettiva finestra di inserimento: 1 febbraio 2015 e 1 agosto 2015.
5. Le domande di iscrizione sono presentate utilizzando il modello A3 entro il termine del 3 agosto 2015, ad una Istituzione Scolastica della provincia prescelta, secondo le modalità descritte all'art. 7 comma 1 lettera A) del D.M. 353/2014. Il modello di domanda deve essere spedito mediante raccomandata a/r oppure consegnato a mano all'Istituzione scolastica, con rilascio di ricevuta. In alternativa, il modello può essere trasmesso in formato digitale mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica dell'Istituzione scolastica.
6. La scelta delle istituzioni scolastiche è effettuata telematicamente, secondo le modalità descritte all'art. 7 comma 1 lettera b) del D.M. 353/2014, nel periodo compreso tra il 4 agosto 2015 ed il 19 agosto 2015 entro le ore 14,00.
7. I soggetti già collocati nelle graduatorie di I, II e III fascia delle graduatorie di istituto ed aventi titolo all'iscrizione nell'elenco aggiuntivo delle graduatoria di II fascia di istituto ai sensi del D.M. 326/2015, per insegnamenti appartenenti ad ordini di istruzione diversi da quelli per i quali sono collocati in graduatoria, possono sostituire, nella stessa provincia di iscrizione, una o più istituzioni scolastiche già espresse all'atto della domanda di inserimento di inizio triennio ed ai soli fini dell'iscrizione negli elenchi aggiuntivi di cui al presente decreto per i nuovi insegnamenti.
8. All'atto di pubblicazione delle graduatorie, si procede al depennamento dalle graduatorie di III fascia per gli insegnamenti per i quali i docenti risultano collocati nelle graduatorie di II fascia aggiuntiva.
Art. 3
Titolo di specializzazione sul sostegno
1. E' consentito agli aspiranti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità di inserirlo nelle graduatorie di istituto ove sono presenti, per l'attribuzione delle relative supplenze.
2. A tal fine, gli aspiranti comunicano il titolo posseduto all'Istituzione Scolastica destinataria dell'istanza di inclusione nelle graduatorie di istituto ovvero di inclusione negli elenchi aggiuntivi, compilando il modello A5 in modalità telematica attraverso il sito internet di questo Ministero nella apposita sezione dedicata "Istanze on line". Le istanze Polis saranno disponibili nel periodo compreso tra il 13 luglio 2015 ed il 3 agosto 2015 (entro le ore 14,00). Gli aspiranti che si inseriscono anche in II fascia aggiuntiva dichiarano invece il titolo nel modello A3 unitamente al titolo di abilitazione, con le stesse modalità e termini indicati all'art. 2 comma 5.
3. Gli aspiranti di cui al comma 1 sono collocati in coda agli elenchi di sostegno della fascia ovvero dell'elenco aggiuntivo di appartenenza.
4. Nelle more del decreto annuale di inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno delle graduatorie ad esaurimento, i docenti iscritti nella l fascia delle graduatorie di istituto che comunicano il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno sono collocati, secondo la rispettiva finestra di inserimento, in subordine agli elenchi aggiuntivi costituiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n.325.
5. L'inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno non comporta il riconoscimento del relativo punteggio di cui al punto C.1 della Tabella A di valutazione di titoli di II fascia, né negli elenchi di sostegno, né nella corrispondente graduatoria di posto comune, che avrà luogo all'atto della costituzione triennale delle predette graduatorie.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 353/2014.
2. Con successivi Decreti Direttoriali saranno disposti di volta in volta i termini per l'inserimento nelle ulteriori fasce aggiuntive dei docenti che conseguiranno l'abilitazione entro il 1° febbraio e il 1° agosto di ciascun anno.
3. All'atto della costituzione triennale delle graduatorie di istituto, gli elenchi aggiuntivi cesseranno di avere efficacia ed i soggetti di cui al presente decreto presenteranno domanda di inserimento nelle graduatorie di II fascia secondo quanto previsto agli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro dell'istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
Allegati: (file pdf compressi)
Modello A3
Modello A4 (fac-simile)
Modello A5 (fac-simile)
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli