Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento
per l’Istruzione
Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
MIURAOODGOS prot. n. 101/R.U.U
Roma, 8
gennaio 2010
C.M. n. 2
Destinatari
OGGETTO: Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione
di alunni con cittadinanza non italiana
1. Alunni e studenti con diversa provenienza ed esperienza
scolastica
La presenza nelle scuole di alunni di diversa provenienza
sociale, culturale, etnica e con differenti capacità ed esperienze di
apprendimento costituisce ormai, nella società plurale e globalizzata in cui
viviamo, un dato strutturale in continuo aumento, tanto da interessare
l’intero sistema di istruzione e, sia pure in maniera non uniforme, non solo
le istituzioni scolastiche delle grandi aree urbane, ma anche quelle dei medi
e piccoli centri.
Come risulta dalle rilevazioni nazionali e locali e da
indicazioni provenienti dagli uffici dell’Amministrazione scolastica, ci
troviamo di fronte ad un fenomeno generalizzato e complesso con aspetti
problematici e criticità di non facile gestione e soluzione, che incidono
negativamente sull’efficacia dei servizi scolastici e sugli esiti formativi.
In effetti l’elevata concentrazione nelle scuole e nelle
classi di alunni con culture, condizioni, vissuti familiari e scolastici,
situazioni di scolarizzazione e di apprendimento fortemente differenziati,
impone il superamento di modelli e tecniche educative e formative tradizionali
e l’adozione di metodologie, strumenti e contributi professionali adeguati
alle nuove e diverse esigenze. Tale stato di cose, nonostante ogni
costruttivo e lodevole impegno degli operatori scolastici e, in particolare,
del personale docente, costituisce una delle più rilevanti cause di criticità
da cui conseguono insuccessi scolastici, abbandoni, ritardi nei percorsi di
studio.
Ecco perché tra gli interventi di programmazione e le
misure gestionali e organizzative volte a garantire un equilibrato e funzionale
assetto della realtà scolastica ed effettive condizioni di parità e di
generalizzata e piena fruizione del diritto allo studio, assumono particolare
importanza il corretto ed esauriente orientamento dei flussi delle iscrizioni
tra le varie istituzioni scolastiche dei contesti interessati e l’equilibrata
ripartizione degli alunni tra le classi.
Sono questi i presupposti e i requisiti irrinunciabili che
consentono di coniugare efficacemente l’obiettivo della massima inclusione
con quello di una offerta formativa qualitativamente valida, che tenga conto
delle situazioni di partenza e delle necessità di ciascun alunno.
Perché l’erogazione del servizio scolastico ottenga
l’effetto di un reale coinvolgimento e di una crescita positiva per tutti,
occorre innanzitutto che le scuole, con la collaborazione degli Enti locali e
dell’Amministrazione scolastica, si impegnino in uno sforzo sinergico e
partecipato finalizzato alla elaborazione di criteri di equa distribuzione
della popolazione scolastica e, per quanto possibile, di ponderata
assegnazione degli alunni alle classi.
2. Inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana
Nell’ambito dell’ampio scenario sopra evidenziato,
particolare attenzione e cura vanno rivolte alla inclusione ed alla
integrazione degli alunni stranieri (1), al fine di predisporre, nei loro confronti,
condizioni paritarie che possano prevenire le situazioni di disagio e di
difficoltà derivanti dai nuovi contesti di vita e di studio e contribuire a
creare la indispensabile condivisione delle norme della convivenza e della
partecipazione sociale.
Pur nella oggettiva complessità della questione, infatti,
la scuola non può certo rinunciare alla sua priorità fondamentale, che è
appunto quella di perseguire con ogni possibile efficacia e responsabilità
una istruzione di qualità. E in merito è indubbio che classi formate da
alunni con livelli di scolarizzazione fortemente disomogenei – siano essi
italiani o stranieri – possono tradursi in un oggettivo fattore di rischio di
parziale o totale insuccesso formativo per tutti gli alunni coinvolti in tali
situazioni.
Un’analisi attenta dell’intera questione (2) mette in evidenza alcune
criticità che possono così essere riassunte:
a) la significativa incidenza di dispersioni, abbandoni e
di ritardi che caratterizza l’itinerario scolastico degli alunni provenienti
da un contesto migratorio (3);
b) la loro conoscenza della lingua italiana, talora
assente o padroneggiata a livelli di competenza notevolmente differenti;
c) il possesso della “nuova” lingua più come spontaneo
registro utile alla “comunicazione” quotidiana che non come strumento per lo
studio nell’ambito di dell’itinerario scolastico;
d) la necessità di prevedere, al di là di ogni
semplicistica separatezza, anche moduli di apprendimento e percorsi formativi
differenziati, soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado;
e) la presenza di culture diverse all’interno delle
comunità straniere e il loro impatto con la cultura (4) italiana.
Sono elementi questi che costituiscono tutti, anche se in
forme non necessariamente omogenee, occasione di adeguata riflessione. Tanto
più che le criticità appena ricordate non riguardano solo gli alunni
stranieri, ma finiscono inevitabilmente per riverberarsi sul complessivo
processo di apprendimento della intera classe in cui essi si trovano inseriti
(5). Si tratta di problemi che vanno
ovviamente affrontati tutti insieme se si vuol che la compiuta integrazione
non resti una astratta petizione di principio, ma diventi un traguardo
concretamente raggiungibile.
In proposito non va dimenticato che a influire sulla
presenza più o meno significativa di minori stranieri in un determinato
territorio contribuiscono sì le capacità attrattive delle scuole che in esso
insistono, ma pure – e in termini non certo irrilevanti – le disponibilità di
alloggio e le offerte di lavoro in esso presenti. Il che fa immediatamente
emergere il ruolo cruciale che le prassi degli accordi e delle alleanze
territoriali possono svolgere per affrontare i problemi suddetti. Al
riguardo, è tuttavia parimenti indubitabile che la conoscenza e la pratica
della lingua italiana rappresentano non solo una base sicura per il successo
scolastico, ma anche uno degli strumenti indispensabili per costruire una
armoniosa coesione sociale.
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, in fase di
avvio, offre a tutti gli studenti le necessarie opportunità per conoscere,
apprezzare e condividere le regole fondamentali della convivenza e
comprendere a fondo i principi della legalità e della democrazia.
Affrontare questo insieme di problemi non è certo
semplice, ma perché l’inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana
si traduca in una positiva crescita – loro e dell’intera comunità scolastica
in cui sono inseriti – occorre prevedere una strategia di concertazione in
grado di coinvolgere in modo sinergico i Comuni, le Province, le Prefetture,
gli Uffici Scolastici Regionali e, ovviamente, le scuole.
In questa prospettiva si impongono, di conseguenza, alcune
nuove e specifiche misure organizzative a sistematica integrazione di quelle
già sperimentate, anche con successo, da singoli Uffici scolastici
territoriali, da singoli Comuni, da singole Istituzioni scolastiche e da reti
territoriali.
3. Distribuzione degli alunni con cittadinanza non
italiana tra le scuole e formazione delle classi
A fronte delle variabili e delle criticità appena
ricordate occorre dare risposte tempestive e congruenti, già nel breve
periodo. In preparazione dell’anno scolastico 2010-2011, in cui tra l’altro
prenderanno l’avvio significative modifiche di ordinamento, sarà perciò
indispensabile - attraverso una attenta analisi della situazione specifica
dei singoli contesti e l’adozione di misure efficaci – considerare con
particolare cura una inclusione di alunni stranieri equilibrata ed efficace
in grado di favorire uno sviluppo positivo del processo di
insegnamento-apprendimento sia per l’istituzione scolastica nel suo
complesso, sia per tutti i suoi singoli alunni e studenti.
In particolare, è necessario iniziare a programmare il
flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con
l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici
Scolastici Regionali. Questo richiede la definizione delle condizioni per
assicurare a tutti opportunità di istruzione, fissando dei limiti massimi di
presenza nelle singole classi di studenti stranieri con ridotta conoscenza
della lingua italiana (6). È
indispensabile, infatti, garantire il diritto all’istruzione non solo in
termini di accesso ai percorsi scolastici, ma anche sotto il profilo degli
esiti da raggiungere, a prescindere dalle diversità linguistica e culturale.
A tal fine si ricorda l’importanza della frequenza del tempo scuola che non
deve essere inferiore ai tre quarti della durata dell’anno scolastico.
Al riguardo si elencano qui di seguito alcuni punti fermi,
che dovranno costituire da quadro di riferimento alle diverse iniziative e
operazioni da porre in campo per garantire una partecipazione alla vita
scolastica degli alunni stranieri utile e fruttuosa. Tali punti non vanno
peraltro intesi quali vincoli posti ai genitori che iscrivono i propri figli,
bensì quali criteri di carattere organizzativo sia dell’offerta formativa
territoriale, sia della gestione interna della singola istituzione
scolastica:
1. il
numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe
non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti (7), quale esito
di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana
tra istituti che insistono sullo stesso territorio;
2. il limite
del 30% entra in vigore dall’anno scolastico 2010-2011 in modo graduale:
viene infatti introdotto a partire dal primo anno della scuola dell’infanzia
e dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria
di I e di II grado.
3. il limite del 30% può essere innalzato (8) – con determinazione del
Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale - a fronte della
presenza di alunni stranieri (come può frequentemente accadere nel caso di
quelli nati in Italia (9) già in
possesso delle adeguate competenze linguistiche;
4. il limite del 30% può di contro venire
ridotto, sempre con determinazione del Direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale, a fronte della presenza di alunni stranieri per i quali
risulti all’atto dell’iscrizione una padronanza della lingua italiana ancora
inadeguata a una compiuta partecipazione all’attività didattica e comunque a
fronte di particolari e documentate complessità.
3. Criteri organizzativi
Le norme suddette richiedono iniziative e operazioni
relative sia alla distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana
nelle scuole del territorio, sia al loro inserimento nelle classi all’interno
di ogni singola scuola.
a) Distribuzione degli alunni stranieri tra le scuole
La distribuzione armoniosamente regolata degli alunni con
cittadinanza non italiana ha come evidente obiettivo quello, già ricordato,
di rendere progressivamente sempre più agevole il raggiungimento del loro
successo formativo, nonchè più compiute e fruttuose le complessive dinamiche
del processo di insegnamento-apprendimento nelle singole classi e nelle
singole scuole. A tal fine gli Uffici Scolatici Regionali - attraverso
opportune intese mirate a costruire veri e propri “patti territoriali” che
coinvolgano tutti i diversi attori istituzionali interessati (10) ad azioni comuni - dovranno
prevedere una serie di iniziative e di misure coordinate e convergenti. Più
precisamente occorrerà:
·
definire l’offerta formativa sul territorio in modo da
garantire di norma il rispetto del limite del 30%;
·
regolare i flussi delle iscrizioni al prossimo anno
scolastico attraverso conferenze di servizio dei Dirigenti scolastici,
organizzate, a seconda delle necessità, per comune, area sub provinciale,
provincia;
·
realizzare le conseguenti intese tra soggetti disponibili
sul territorio per una gestione coordinata delle iscrizioni dei minori
stranieri (11):
- fra l’Amministrazione scolastica,
le Prefetture, le Province e i Comuni;
- fra le Scuole, gli Uffici
scolastici territoriali e i Comuni;
·
prevedere esplicitamente all’interno dei “patti
territoriali” la possibile revisione da parte delle istituzioni scolastiche
dei loro attuali “bacini di utenza”, ridisegnandone se utile e necessario i
confini;
·
responsabilizzare, previo coinvolgimento dell’Ente locale,
le scuole paritarie rispetto al problema dell’accoglienza e della
distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana;
·
assumere al livello dell’istituzione scolastica i criteri
definiti nelle conferenze territoriali di servizio e/o nelle intese tra reti
di scuola per gestire in modo coordinato la quota eccedente il 30%;
·
organizzare al riguardo incontri mirati con i Dirigenti
delle scuole più direttamente coinvolte dal fenomeno migratorio, con
l’obiettivo di chiarire le motivazioni dei nuovi provvedimenti e di
facilitarne al possibile l’esecuzione;
·
attivare idonee azioni di indirizzo nei momenti di
passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, da questa alla
scuola secondaria di primo grado e da quest’ultima alla secondaria di secondo
grado, nella prospettiva di un progressivo riequilibrio della presenza di
alunni stranieri di recente immigrazione nei diversi settori del sistema di
istruzione;
·
prevedere dispositivi comuni per il passaggio delle
informazioni tra le diverse scuole, con particolare attenzione alle azioni di
orientamento;
·
fornire un’informazione mirata e puntuale ai genitori
degli alunni stranieri sull’offerta del servizio scolastico territorialmente
presente per favorire una loro scelta consapevole e prevenire al possibile
situazioni di sovraffollamento;
·
finalizzare nelle aree a forte processo migratorio – anche
con intese raggiunte sia prioritariamente con l’Ente locale, sia con le
organizzazioni culturali e sociali non profit attive sul territorio - le
risorse disponibili ai servizi complementari (ad esempio quelle per i
mediatori culturali (12).
b) Accordi di rete tra le istituzioni scolastiche
Gli accordi di rete tra le scuole che insistono sullo
stesso territorio devono essere costruiti sulla base di una accurata analisi
della presenza di alunni stranieri, tenendo conto delle questioni già
ricordate in premessa e avvalendosi di tutte le risultanze degli interventi
di monitoraggio disponibili (relativi ai dati quantitativi, agli esiti
scolastici, alle peculiarità delle singole provenienze linguistiche e
culturali…).
In sede di accordo è necessario che i dirigenti
scolastici:
·
realizzino un bilancio delle capacità di intervento
presenti;
·
creino le condizioni per la collaborazione tra docenti
esperti e per la socializzazione delle esperienze;
·
finalizzino in modo puntuale gli interventi di formazione
in servizio degli insegnanti;
·
prevedano l’impiego in comune di risorse professionali e
strumentali;
·
valorizzino le informazioni che sia il Sistema nazionale
di valutazione, sia le diverse anagrafi mettono a disposizione.
Una particolare attenzione va inoltre riservata alla
collaborazione tra scuole di ordine e grado diverso, in modo da creare
percorsi di continuità che non aggravino le condizioni di lavoro dei docenti
ed evitino il rischio di concentrazione di alunni stranieri in alcune
tipologie di percorsi a preferenza di altri come sta avvenendo attualmente (13).
c) Distribuzione degli alunni stranieri nelle singole
classi
Va anzitutto precisato come l’introduzione del limite del
30% costituisca un criterio organizzativo relativo alla specifica
composizione delle singole classi di una scuola, la cui definizione spetta al
relativo Consiglio di istituto. In quanto tale, il limite del 30% rappresenta
ovviamente un criterio organizzativo susseguente a quelli che presiedono alla
costituzione del numero delle classi, che sono di pertinenza degli Uffici
Scolastici Regionali e relativi Uffici territoriali.
In via ordinaria gli alunni stranieri soggetti all’obbligo
di istruzione sono iscritti d’ufficio alla classe corrispondente all’età
anagrafica. L’allievo straniero può tuttavia essere assegnato a una classe
diversa sulla base di criteri definiti dai Collegi dei docenti tenendo conto
della normativa vigente (14). Al
riguardo, sarà opportuno che il Collegio affidi a un gruppo di docenti, appositamente
individuato per l’accoglienza di tutti i nuovi alunni, la puntuale
definizione dei criteri suddetti, anche attraverso la verifica delle
competenze linguistiche in ingresso.
Ciò detto, si ribadisce la necessità che si proceda a una
equilibrata distribuzione degli alunni di cittadinanza non italiana (15), evitando la costituzione di
classi fortemente disomogenee e sia pertanto adottato di norma il criterio
della soglia del 30%.
d) Competenze linguistiche degli alunni stranieri
Per assicurare agli studenti di nazionalità non
italiana, soprattutto se di recente immigrazione e di ingresso nella scuola
in corso d’anno, la possibilità di seguire un efficace processo di
insegnamento-apprendimento – e quindi una loro effettiva integrazione – le
scuole attivano dal prossimo anno 2010/2011 iniziative di alfabetizzazione
linguistica anche utilizzando le risorse che saranno messe a disposizione
dalla legge 440/97 e con opportune scelte di priorità nella finalizzazione
delle disponibilità finanziarie relative alle aree a forte processo
migratorio.
In merito, sempre nel rispetto dell’autonomia delle
scuole, si suggeriscono le seguenti misure, peraltro già richiamate dalla
normativa vigente (16):
·
attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici,
percorsi personalizzati (17) di
lingua italiana per gruppi di livello sia in orario curricolare (anche in ore
di insegnamento di altre discipline) sia in corsi pomeridiani realizzati
grazie all’arricchimento dell’offerta formativa);
·
utilizzo della quota di flessibilità del 20 per cento,
destinato per corsi di lingua italiana di diverso livello (di progressiva
alfabetizzazione per gli allievi stranieri privi delle necessarie competenze
di base; di recupero, mantenimento e potenziamento per tutti gli altri,
stranieri e non);
·
partecipazione a progetti mirati all’insegnamento della
lingua italiana come lingua seconda, utilizzando eventualmente risorse
professionali interne o di rete, offerti e/o organizzati dal territorio;
·
possibilità per gli allievi stranieri neoarrivati in corso
d’anno di essere inseriti nella scuola - se ritenuto utile e/o necessario
anche in una classe non corrispondente all’età anagrafica – per attività
finalizzate a un rapporto iniziale sia con la lingua italiana, sia con le
pratiche e le abitudini della vita scolastica ovvero di frequentare un corso
intensivo propedeutico all’ingresso nella classe di pertinenza (anche in
periodi – giugno/luglio/inizio settembre in cui non si tiene la normale
attività scolastica).
Si ricorda altresì come il DPR 20 marzo
2009, n. 89 (18)
preveda che le due ore settimanali destinate all’insegnamento della
seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possano – a
determinate condizioni – essere “utilizzate anche per potenziare
l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso
delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana” (19).
La scuola potrà infine favorire, anche d’intesa con
soggetti del privato sociale, situazioni di relazioni, di socializzazioni, di
esperienze extracurricolari in cui gli alunni stranieri potranno sviluppare
in ambiente non formale e con coetanei la conoscenza e l’uso della lingua
italiana.
Una buona padronanza della lingua va considerata,
peraltro, come una via privilegiata di accesso alla cultura italiana, al suo
patrimonio letterario ed artistico e come condizione per il dialogo e la
cooperazione sociale.
4. La gestione del limite del 30% nei diversi contesti di
applicazione
La messa in opera dei nuovi criteri relativi a una più
omogenea distribuzione nell’ambito della popolazione scolastica degli alunni
con cittadinanza non italiana, richiede da parte di tutti i responsabili una
gestione attenta, coordinata e puntuale, esente tuttavia da ogni rigidità
burocratica. È infatti evidente che la concreta gestione del limite del 30%
dovrà rapportarsi ai peculiari contesti territoriali e che essa dovrà essere
opportunamente calibrata sulla base delle località (città piccole, medie,
grandi, metropoli, aree extraurbane) e delle situazioni (dimensioni e
caratteristiche del fenomeno migratorio), nonché delle intese e delle
alleanze possibili fra le diverse istituzioni pubbliche e private operanti
sul territorio.
In tal senso, è previsto che il Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale possa consentire motivate deroghe al limite
fissato del 30% in presenza di:
·
alunni stranieri nati in Italia, che abbiano una adeguata
competenza della lingua italiana (20);
·
risorse professionali e strutture di supporto (offerte
anche dal privato sociale) in grado di sostenere fattivamente il processo di
apprendimento degli alunni stranieri;
·
consolidate esperienze attivate da singole istituzioni
scolastiche che abbiano negli anni trascorsi ottenuto risultati positivi
(documentate, ad esempio, anche dalle rilevazioni Invalsi);
·
ragioni di continuità didattica di classi già composte
nell’anno trascorso, come può accadere nel caso degli istituti comprensivi;
·
stati di necessità provocati dall’oggettiva assenza di
soluzioni alternative.
5. Strutture di coordinamento e scadenze operative
Al fine di coordinare le iniziative e le operazioni sin
qui esposte vengono previste le seguenti strutture di coordinamento a livello
locale, regionale e nazionale:
·
scuole polo (21):
esperienze, già attivate proficuamente in alcune città, prevedono che le
iscrizioni in corso d’anno non siano effettuate direttamente presso la
scuola, ma siano gestite da un apposito centro o da una scuola polo, anche
utilizzando specifici supporti informatici. Essa provvede, secondo precedenti
accordi di rete, ad assegnare i nuovi arrivati alle scuole del territorio in
modo compensativo e razionalizzato;
·
task force regionale: essa sarà tenuta a indirizzare e
armonizzare le azioni dei diversi soggetti coinvolti sul territorio;
·
gruppo nazionale di lavoro: esso sarà chiamato a definire
gli indirizzi specifici e a monitorarne gli esiti.
A fronte delle previste scadenze fissate per le iscrizioni
e per la formazione delle prime classi delle scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e di secondo grado, si pregano pertanto le SS.LL. di
predisporre tempestivamente le attività istruttorie delle iniziative e delle
operazioni previste dalla presente circolare.
Si ringrazia e si confida nella consueta collaborazione
Il
Direttore Generale
Mario G.
Dutto
____________
1 Si vedano
al riguardo anche le considerazioni che il Consiglio dell’Unione Europea ha
svolto nelle sue recenti Conclusioni sull’istruzione dei bambini provenienti
da un contesto migratorio (Bruxelles 8-9 ottobre 2009).
2 Si
riportano in merito alcuni dati essenziali. Nell’anno scolastico 2008/09 gli
alunni con cittadinanza non italiana che hanno frequentato scuole del sistema
scolastico nazionale sono stati 574.133 (il 6,4% del totale degli alunni
iscritti ). Le scuole primarie e secondarie di I grado hanno accolto il
maggior numero di alunni di origine straniera (rispettivamente il 7,7% e 7,3%
dell’intera popolazione scolastica). Anche nella scuola dell’infanzia la
presenza di bambini non italiani ha rappresentato una quota significativa
(6,7%). Più contenuta, anche se in crescita, l’incidenza nella scuola
secondaria di II grado, pari al 4,3%. 490 sono state lo scorso anno le
istituzioni scolastiche, concentrate soprattutto al Nord, che hanno avuto una
presenza di alunni con cittadinanza non italiana superiore al 30%, mentre
1103 sono state quelle, sempre in prevalenza al Nord con presenza di allievi
stranieri pari al 20/30%.
3 Si
ricorda, a tal proposito, che sia le rilevazioni degli esiti della prova
nazionale Invalsi agli esami di Stato della scuola secondaria di primo grado
per l’anno scolastico 2008-2009, sia le rilevazioni degli apprendimenti per
l’a.s. 2008-2009 nella scuola primaria evidenziano come i differenziali dei
risultati tra studenti del nostro Paese e studenti immigrati siano
particolarmente pronunciati soprattutto in italiano e soprattutto nelle
scuole del Centro-Nord, dove appunto la presenza di alunni con cittadinanza
non italiana è decisamente più marcata (cfr. INVALSI, Anno scolastico 200-2009-Esami
di Stato I Ciclo- Prova nazionale 2008-2009 e INVALSI, Anno scolastico
200-2009 - Rilevazione degli apprendimenti nella scuola primaria. Prime
analisi, in www.invalsi.it).
4 In
proposito va peraltro ricordato come questa indubbia difficoltà, se
opportunamente governata, possa tradursi nelle opportunità offerte da una
positiva dinamica interculturale.
5 In
merito, sono note le riserve e le stesse resistenze talora emerse da parte
delle famiglie. Ma non va neppure trascurato il diverso approccio con cui non
pochi studenti stranieri si accostano allo studio, avvertito da essi come
un’occasione di crescita sociale ben più di quanto accada oggi, a differenza
di ieri, in fasce notevoli delle giovani generazioni.
6 Una particolare
attenzione sarà rivolta agli alunni stranieri neo arrivati a seguito di
ricongiungimento familiare.
7 Al
riguardo si ricorda come l’art. 45, comma
3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394
(“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero”) preveda esplicitamente che “nelle classi la ripartizione è
effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti
predominante la presenza di alunni stranieri”.
8 Nel
rispetto, comunque, dell’art. 45, comma
3 del D.P.R. 31 agosto 1999 (“Il collegio dei docenti
formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la
ripartizione effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui
risulti predominante la presenza di alunni stranieri”).
9 Va
ricordato che gli alunni stranieri nati in Italia iscritti ad una istituzione
scolastica hanno costituito nell’anno trascorso il 35% degli alunni
stranieri: sono stati cioè oltre 200 mila (pari al 2,2% degli studenti in
totale), con una maggiore concentrazione al Centro-Nord e nella scuola
dell’infanzia e primaria.
10 Comuni,
Province, Istituzioni scolastiche, ma pure – ad esempio - associazioni dei
genitori, dei dirigenti scolastici e dei docenti, nonché del privato sociale non profit.
11 Con
particolare attenzione a quelli neo arrivati.
12 Sempre
più l’inserimento di alunni e di cultura diversa richiede, soprattutto nella
fase di prima accoglienza, un supporto facilitatore. Il Regolamento
sull’immigrazione prevede in proposito che “ove necessario, anche attraverso
intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di
mediatori culturali qualificati” (DPR 394/99,
art. 45, comma 5).
13 Mentre la
presenza di alunni stranieri nei licei non raggiunge il 2%, negli istituti
professionali essi rappresentano quasi il 9%.
14 Cfr. D.P.R. 394/99,
art. 45, comma 2: “I minori stranieri soggetti all'obbligo
scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica,
salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe
diversa, tenendo conto: dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza
dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente
inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione
dell'alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese
di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno”.
15 Cfr. D.P.R. 394/99,
art. 45, comma 3: “Il collegio dei docenti formula
proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la
ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui
risulti predominante la presenza di alunni stranieri”.
16 Cfr. D.P.R. 394/99,
art. 45, comma 4 “Possono essere adottati specifici
interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare
l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse
professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della
pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante
l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici
progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per
l'arricchimento dell'offerta formativa”.
17 Si vedano
le già citate Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea (cfr. sopra n.
2).
18 “Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art. 64, comma4
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla
legge 6 agosto
2008, n. 133”.
19 Ivi,
articolo 5, comma 10.
20 In casi
estremi e limitati, quali quelli di particolari situazioni in cui potrebbero
versare alcune istituzioni scolastiche, il Direttore dell’USR potrà peraltro
tenere in considerazione non solo il dato linguistico, ma anche quello
culturale degli allievi con cittadinanza non italiana, al fine di evitare il
rischio di creare di fatto scuole monoetniche.
21 Nelle
grandi città esse dovranno essere il punto di riferimento di un ampio bacino
di utenza.
Destinatari
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia
di TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia Autonoma
di BOLZANO
All’Intendente Scolastico delle Scuole
in Lingua Tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico delle Scuole
delle Località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi per la Valle d’Aosta
AOSTA
All’Assessore alla Pubblica Istruzione
della Regione Autonoma Sicilia
PALERMO
Agli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
LORO SEDI
e, p.c.
Al Gabinetto del Ministro
SEDE
All’Ufficio Legislativo
SEDE
All’Associazione Nazionale Comuni Italiani
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA
Unione Province d’Italia
Piazza Cardelli, 4
00186 - ROMA
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