Decreto Ministeriale
8 novembre 2004 prot. n. 100/2004
Attivazione corsi a.a. 2004-2005 - ai sensi
della legge n.143/04, articolo 2, commi 2, 4 e 4 bis - presso i Conservatori
nell'ambito della Scuola di Didattica della Musica
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica
Direzione
Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
VISTA la
legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica e Musicale;
VISTO l’articolo 2, commi 2, 4 e 4 bis della
legge 4 giugno 2004, n. 143
recante disposizioni speciali per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento;
CONSIDERATO che
è in corso di definizione la normativa generale in materia di formazione
degli insegnanti di cui all’articolo 5, comma 2, della Legge 28
marzo 2003, n. 53;
ATTESA la
necessità di definire le modalità per l’ammissione al corso speciale, nonché
per l’ammissione all’ultimo anno dei corsi di “Didattica della Musica”,
coordinati con le relative classi di strumento presso i Conservatori, al fine
di conseguire la suddetta abilitazione;
SENTITO il
parere del CNAM, espresso nelle adunanze dell’11 giugno 2004 e del 30
settembre 2004;
D E C R E T A:
Articolo 1
Attivazione
dei corsi
1.
Nell’anno accademico 2004–2005, i Conservatori di Musica, nell’ambito della
scuola di didattica, ai sensi della Legge 143 del 4 giugno 2004,
articolo 2, commi 2, 4 e 4 bis,
possono attivare i seguenti corsi:
a)
corso speciale annuale - di cui all’allegata tabella
A) - riservato agli insegnanti
in possesso dei diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica o Istituti
Musicali Pareggiati, privi di abilitazione all’insegnamento, che abbiano
prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi, in una della classi di
concorso 31 A o 32 A, dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004, data di entrata
in vigore della suddetta Legge.
b)
corso corrispondente all’ultimo anno della Scuola di didattica della musica -
di cui all’allegata tabella B) - coordinato con le relative classi di
strumento, per l’ammissione anche in sopranumero, degli insegnanti in
possesso dei diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica o Istituti
Musicali Pareggiati, privi di abilitazione all’insegnamento, che abbiano
prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77 A, dal 1
settembre 1999 alla predetta data del 6 giugno 2004.
c)
corso corrispondente all’ultimo anno della Scuola di didattica della musica -
di cui all’allegata tabella C) - coordinato con le relative classi di
strumento, per l’ammissione degli insegnanti in possesso di diplomi
rilasciati dai Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati, nonchè
di abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso 31A o 32A, che
abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77 A,
dal 1 settembre 1999 alla suddetta data del 6 giugno 2004.
Articolo 2
Disposizioni
generali
1. E’
obiettivo formativo dei corsi la promozione e lo sviluppo delle attitudini e
delle competenze caratterizzanti il profilo professionale dell’insegnamento
di scuola secondaria nel settore musicale.
2. I
Conservatori possono consorziarsi tra loro e con gli Istituti Musicali
Pareggiati, per lo svolgimento dei corsi di cui all’articolo 1, anche al fine
di razionalizzare l’offerta formativa sul territorio nazionale e di ottimizzare
le risorse da utilizzare per il funzionamento degli stessi.
3. Il
Consiglio Accademico, ove costituito, o il Collegio dei docenti dei
Conservatori, sede dei corsi di abilitazione, determina il numero massimo dei
candidati da ammettere ai corsi, tenuto conto della disponibilità di
strutture idonee, di personale docente e non docente, e di dotazioni
didattico-strumentali.
4. Le
discipline dei percorsi formativi e i relativi crediti sono indicati nelle
allegate tabelle.
5. Il
contingente dei posti disponibili per ciascun corso di cui all’articolo 1 e
la data di inizio, sono pubblicizzati presso ciascun Conservatorio.
6. L’attivazione
è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa verifica
della compatibilità finanziaria, tenuto conto anche dei contributi fissati
per la frequenza dei corsi. Non possono essere attivati corsi con numero di
iscritti inferiore a cinque unità.
Articolo 3
Ammissione
ai corsi
1. Costituisce
titolo di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
articolo 1 il servizio di insegnamento prestato nelle istituzioni statali,
paritarie o legalmente riconosciute, con il possesso del prescritto titolo di
studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o alla classe di
concorso.
2. Le
modalità di verifica dei requisiti nonchè le modalità di ammissione e di
avvio dei corsi in ciascun Conservatorio, sono definite con apposita
direttiva della Direzione Generale dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.
3. Gli
interessati con istanza, presentata per via telematica, indicano le sedi
prescelte per la frequenza dei predetti corsi. Nel caso di richieste
eccedenti il numero programmato da ciascun Conservatorio, l’ammissione
avviene sulla base di graduatorie formulate secondo i seguenti criteri:
Titoli
valutabili e punteggi attribuibili:
a) voto
del diploma o del diploma accademico di primo livello rilasciato dai
Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati prescritti per
l’ammissione, fino ad un massimo di 10 punti:
Diploma di Conservatorio
(voto espresso in 10/10)
|
Diploma accademico di I livello
(voto espresso in 110/110)
|
Punti
|
Votazione da 6 a
6,99
|
Votazione da 66 a
76
|
0
|
Votazione da 7 a
7,99
|
Votazione da 77 a
87
|
2
|
Votazione da 8 a
8,99
|
Votazione da 88 a
98
|
4
|
Votazione da 9 a
9,99
|
Votazione da 99 a
109
|
6
|
Votazione di 10
|
Votazione di 110
|
8
|
Votazione di 10
con lode
|
Votazione di 110 e
lode
|
10
|
b)
votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del
diploma, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:
(voti espressi in 10/10)
|
(voti espressi in 30/30)
|
Punti
|
Votazione Media da
6 a 6,99
|
Votazione Media da
18 a 20
|
0
|
Votazione Media da
7 a 7,99
|
Votazione Media da
21 a 23
|
2
|
Votazione Media da
8 a 8,99
|
Votazione Media da
24 a 26
|
4
|
Votazione Media da
9 a 9,99
|
Votazione Media da
27 a 29
|
6
|
Votazione Media di
10
|
Votazione Media di
30
|
8
|
Votazione Media di
10 con lode
|
Votazione Media di
30 e lode
|
10
|
c)
altri titoli di studio e di ricerca fino a un massimo di 10 punti:
Tipologia del titolo
|
punti
|
Ulteriore diploma
di Conservatorio oltre a quello prescritto per l’ammissione
|
3
|
Laurea (o
ulteriore diploma di conservatorio con maturità)
|
3
|
Dottorato di
ricerca
|
3
|
Diploma di scuola
di Specializzazione
|
2
|
Diploma di
perfezionamento conseguito presso l’Accademia di S. Cecilia
|
3
|
d)
titoli di servizio (0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15
giorni in aggiunta al requisito di ammissione) fino ad un massimo di 30
punti.
1.
Gli idonei non ammessi in
relazione al numero programmato per l’anno accademico 2004/2005, mantengono
il diritto all’ammissione per gli anni accademici successivi, sulla base
della graduatoria già formulata.
2.
La frequenza dei predetti
corsi è incompatibile con la frequenza di altri corsi accademici o
universitari anche di diverso livello, sia ordinamentali che sperimentali.
3.
L’impegno complessivo
richiesto all’allievo corrisponde a sessanta crediti, distribuiti tra le
varie attività, entro i limiti stabiliti dalle tabelle allegate al presente
decreto.
4.
A conclusione dei corsi è
prevista una prova di verifica per ciascuna disciplina dei percorsi formativi
.
5.
Le commissioni per dette
prove sono nominate dal Direttore del Conservatorio e formate dal docente
della materia cui si riferisce la prova e da altri due docenti dei corsi.
6.
Ad ogni esame viene
attribuita una votazione espressa in trentesimi. Supera l’esame il candidato
che raggiunge una votazione di almeno 18/30.
7.
Ai fini dell’ammissione
all’esame finale, è necessario aver frequentato l’80% delle attività
formative previste da ciascuna tipologia di corsi.
8.
Lo studente che ha conseguito
tutti i crediti previsti dal piano di studi è ammesso all’esame finale.
9.
Detto esame, avente valore di
esame di Stato, consiste nella discussione di una tesi originale, redatta dal
candidato, al quale viene attribuita una votazione espressa in trentesimi.
10.
L’esame è superato con una
votazione di almeno 18/30.
11.
Il voto complessivo di
abilitazione è espresso in sessantesimi ed è dato dal voto di ammissione
sommato al voto dell’esame finale.
12.
All’unanimità la commissione
può attribuire la lode.
13.
La Commissione per l’esame
finale è nominata dal Direttore del Conservatorio ed è composta da quattro
docenti del corso e da un rappresentante del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
14.
Al termine del corso di
studio, con il superamento dell’esame di Stato, il candidato consegue
l’abilitazione all’insegnamento per le classi corrispondenti, utile anche per
il conseguente inserimento nelle relative graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del decreto legislativo
16 aprile 94 n. 297 e
successive modificazioni.
15.
Il relativo certificato
rilasciato dal Conservatorio è sottoscritto anche dal rappresentante del
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
Articolo 4
Contributo
di iscrizione e di frequenza
I
corsi indicati all’articolo 1 sono finanziati con le maggiori entrate
realizzate dai Conservatori mediante i proventi derivanti dal pagamento delle
tasse e dei contributi a carico dei corsisti stessi; i medesimi corsi,
infatti, non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e
del bilancio dei singoli Conservatori.
Roma, 8
novembre 2004
Prot.
n. 100/2004
Allegati: (formato Acrobat, compresso)
- Tabella
A
- Tabella
B
- Tabella
C
Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)
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