MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 novembre 2011
Riordino
dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico, di cui al decreto 28
settembre 2007, n. 137 e al decreto 7 ottobre 2004, n. 82. (11A15372) (GU n. 280 del 1-12-2011)
IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
Visto
il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249 concernente il Regolamento sulla disciplina dei requisiti e delle
modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai
sensi dell'art. 2, comma
416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare
l'art. 3, comma 3, il quale prevede che "i percorsi formativi preordinati
all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola
secondaria di primo grado e secondo grado sono attivati dalle Universita' e dagli
istituti di alta formazione artistica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.
508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II
livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo";
Visto
inoltre, l'art. 5 dello stesso
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249 sulla disciplina della programmazione degli accessi
ai percorsi formativi di cui trattasi;
Vista
la legge 21 dicembre
1999, n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale
di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati;
Visto
il decreto del
Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il Regolamento
sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni
artistiche e musicali, a norma delle legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente
il Regolamento sulla disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma
dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante "Regolamento
concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma
140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286";
Visto
il decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 concernente
l'attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali
pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;
Visto
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7
ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione, nelle accademie di belle arti,
dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;
Ritenuto
di dover avviare il processo di riordino dei corsi biennali di secondo livello delle
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica in attuazione del
decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1.
A decorrere dall'anno accademico 2011/2012 i corsi biennali di secondo livello
ad indirizzo didattico di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 e al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 sono riordinati in attuazione
del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in conformita' agli ordinamenti
ivi definiti e alle relative tabelle allegate.
Art. 2
Modalita' di istituzione
dei corsi
1.
In attesa della definizione degli specifici requisiti di cui all'art. 3, le
istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, da qui in poi
AFAM, possono istituire, anche con le modalita' di cui all'art. 4 del
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, i corsi di studio di cui
all'art. 1 esclusivamente presso le istituzioni sedi dei corsi biennali di
secondo livello ad indirizzo didattico di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purche' sedi di
Dipartimenti di Didattica della Musica, e al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82.
2.
Le proposte di istituzione, deliberate dal Consiglio di Amministrazione previa
approvazione del Consiglio Accademico, sono presentate al Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per l'approvazione, sentito il Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale secondo quanto stabilito al comma 3.
3.
Le proposte di istituzione sono trasmesse al Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale, per quanto riguarda l'anno accademico 2011/2012,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per, quanto
riguarda i successivi anni accademici, le proposte sono trasmesse al Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale entro il 30 giugno di ogni anno.
4.
L'effettiva attivazione resta subordinata all'autorizzazione con specifico
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
finalizzata al rispetto della programmazione in ambito regionale del fabbisogno
di personale docente delle istituzioni scolastiche e dei contingenti stabiliti per
ciascuna classe di abilitazione. A tal fine, le proposte di cui al comma 3 contemplano
altresi' una tabella in cui e' fissata la proposta di offerta formativa. Nel
caso dei corsi di cui alla tabella 9 allegata al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, relativi alla classe di
abilitazione A 077, strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado,
la proposta di offerta formativa e' ripartita per i singoli strumenti
ricompresi nella predetta classe di concorso. Le proposte di offerta formativa
sono altresi' rinnovate o modificate da parte delle Istituzioni entro il 30
giugno di ogni anno.
Art. 3
Assetto a regime dei
corsi di studio
1.
Entro dodici mesi dall'adozione dei regolamenti previsti dall'art. 14, comma 5
del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca provvede a elaborare
e proporre al Ministro i requisiti necessari per la istituzione e la
attivazione a regime dei corsi di studio di cui all'art. 1, da adottare con successivo
decreto.
2.
Le istituzioni AFAM, entro ventiquattro mesi dalla adozione del decreto di cui
al comma 1, si adeguano ai requisiti ivi previsti, relativamente ai corsi di
cui all'art. 1, pena la soppressione e conseguente disattivazione degli stessi.
Roma,
8 novembre 2011
Il Ministro: Gelmini