MINISTERO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO
29 luglio 1997, n. 331.
Regolamento
recante norme per la definizione dei criteri e delle modalità applicative delle
disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga
al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo
parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche
IL
MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
di
concerto con
IL
MINISTRO DEL TESORO
Visto
il comma 187 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede
l'emanazione delle norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle
modalità applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione
di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al
rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
secondo i criteri indicati, per i dipendenti da imprese, dal comma 185 dello
stesso articolo 1;
Visti
i commi 56 e seguenti del citato articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista
la legge 8 agosto
1995, n. 335, recante la riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare ed in particolare la tabella B
allegata alla citata legge;
Visto
l'articolo 17,
commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista
la comunicazione del Ministero del tesoro eseguita con atto n. 129880 dell'11
aprile 1997;
Udito
il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione
consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400
(nota 4935 del 13 giugno 1997);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1.
Al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva, indicati nella
tabella B allegata alla legge 8 agosto
1995, n. 335, può essere riconosciuto, in deroga
al regime di non cumulabilità di cui all'articolo 1,
comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
trattamento di pensione di anzianità e quello conseguente alla trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo parziale.
2.
Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto dal personale appartenente
alle varie qualifiche funzionali e profili professionali, che abbia maturato i
requisiti sopra indicati.
3.
Al personale che beneficia delle disposizioni del presente decreto si applica
il regime delle incompatibilità previsto per il personale a tempo pieno.
Art. 2.
1.
La domanda di trasformazione del rapporto a tempo parziale con contestuale
riconoscimento del trattamento di pensione non può essere accolta se nella
struttura di appartenenza sussistano situazioni di esubero nella qualifica
funzionale posseduta dall'interessato. La trasformazione del rapporto è
possibile nei limiti dei contingenti massimi di rapporti a tempo parziale
previsti da leggi o contratti collettivi nazionali di lavoro.
2.
La trasformazione avviene entro sessanta giorni dalla domanda dell'interessato,
con la medesima decorrenza del trattamento pensionistico.
3.
La prestazione a tempo parziale del personale che usufruisce del regime della
cumulabilità di cui al presente decreto è fissata in misura non inferiore al
cinquanta per cento dell'orario pieno. In caso di orario ridotto calcolato su
base mensile o annua la durata della prestazione deve rispettare
complessivamente i termini quantitativi sopra indicati. Per il personale docente
del comparto scuola la riduzione dell'orario avviene nel rispetto dei limiti e
delle modalità indicate nelle specifiche ordinanze ministeriali.
Art. 3.
1.
La retribuzione è stabilita secondo i criteri previsti dalla disciplina
generale del tempo parziale. Il cumulo tra pensione e retribuzione non può
comunque oltrepassare l'ammontare della retribuzione spettante al dipendente
che, a parità di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno. A tale scopo
l'amministrazione di appartenenza determina con il provvedimento di
liquidazione del trattamento di pensione la percentuale di riduzione della
stessa e procede annualmente a comunicare all'ente erogatore della pensione
l'ammontare della retribuzione corrisposta ai fini dell'eventuale conguaglio.
2.
Non è consentita la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno. Il regime
di cumulo ha validità per tutta la residua durata del rapporto di lavoro.
Art. 4.
1.
Restano ferme le disposizioni che regolano il pensionamento di vecchiaia.
2.
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro si procede alla
rideterminazione del trattamento di pensione sulla base della complessiva
anzianità maturata.
3.
I trattamenti di fine rapporto comunque denominati sono liquidati
esclusivamente alla data della cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo
prestato a tempo parziale è valido ai fini della liquidazione del relativo
trattamento.
Art. 5.
1.
Il personale cessato dal servizio nel periodo dal 30 settembre 1996 alla data
di entrata in vigore del presente regolamento può usufruire delle presenti
disposizioni purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1,
alla stessa data del 30 settembre. La richiesta di riammissione in servizio a
tempo parziale può essere presentata entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente regolamento, ed è accolta in presenza delle
condizioni previste dall'articolo 2, comma 1. Gli importi del trattamento di
fine servizio eventualmente già liquidati restano acquisiti dall'interessato, e
sono conteggiati all'atto della definitiva liquidazione del trattamento.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
29 luglio 1997
Il
Ministro per la funzione pubblica Bassanini
p.
Il Ministro del tesoro Pennacchi
Visto,
il Guardasigilli: Flick
Registrato
alla Corte dei conti il 9 settembre 1997
Registro
n. 2 Presidenza, foglio n. 298
NOTE
AVVERTENZA:
Il
testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note
alle premesse:
-
Si trascrive il testo dell'art. 1, comma
187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "Con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e
delle modalità applicative di quanto disposto al comma 185 nei confronti del
personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
In ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni si prescinde
dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185".
-
Il comma 185 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede:
"Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare
l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età
e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità di cui alla
tabella B allegata alla legge 8 agosto
1995, n. 335, dipendenti da imprese, può essere
riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di
non cumulabilità di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a
tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facoltà di cui
al presente comma è concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze dei
trattamenti previsti dall'ordinamento vigente a condizione che il datore di
lavoro assuma nuovo personale e una durata e per un tempo lavorativo non
inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta
facoltà. A questi ultimi l'importo della pensione è ridotto in misura
inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro,
riduzione comunque non inferiore al 50 per cento. La somma della pensione e
della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione
spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera
a tempo pieno".
-
L'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), prevede:
"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro
consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi
case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale".
-
Si trascrive il testo dell'art. 1, commi
56, 57, 58, 59 e 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "55.
Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili
provenienti dalle dismesse basi Nato già assegnati ad amministrazioni statali
ai sensi dell'art. 2, comma 14, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno
1991, n. 169, sono trasferiti, sulla base delle
disponibilità negli organici e delle effettive esigenze di funzionalità, e
previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alle sedi periferiche dell'amministrazione statale
o ad altre amministrazioni pubbliche nell'ambito della provincia in cui la base
militare era collocata. Entro i successivi sessanta giorni si provvede al
trasferimento mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
56.
Le disposizioni di cui all'art. 58, comma
1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e
di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano
ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a
tempo pieno.
57.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a
tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale
militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
58.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è
indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il
dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega
la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro
autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica
attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la
trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione
organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità
dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, per un periodo non
superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa
qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con
un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare,
entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio,
l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte
salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita
competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza
dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di
polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di
lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può
accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.
59.
I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale
costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 50
per cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la
mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite
inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga
alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento è
destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione
decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva. I risparmi
eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori
economie di bilancio.
60.
Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di
svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che
la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata
dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La
richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove
entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato
provvedimento di diniego".
-
Si trascrive il testo dell'art. 1, comma
26, con annessa tabella B della legge 8 agosto 1995, n. 335
(Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).
"Per
i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25,
fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a
trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione
di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata
tabella B con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna
1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore
anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2".
Anno
|
Età
anagrafica
|
Anzianità
contributiva
|
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 in poi
|
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
57
|
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38
39
39
40
|
-
L'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
prevede, ai commi 3 e 4:
"3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.
4.
I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale".
Note
all'art. 1:
-
Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in nota
alle premesse.
-
L'art. 1, comma
189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
prevede: "Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma
185, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti
anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, non sono
cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con
redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento è subordinato
alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7, dell'art. 10 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Ai lavoratori che alla data 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero
che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni,
quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime
previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si
pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianità contributiva
massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonché per le eccezioni di
cui all'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile
1986, n. 120".