Ministero dell’Università e della
Ricerca
Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica
Decreto Ministeriale 28 settembre 2007 prot. n. 137/2007
ATTIVAZIONE BIENNIO DI SECONDO LIVELLO PER LA FORMAZIONE DEI
DOCENTI NELLA CLASSE DI CONCORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE (A 31 E A 32) E DI
STRUMENTO MUSICALE (A 77)
Allegati
IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica
VISTI i decreti ministeriali 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994 con i quali sono state dettate disposizioni
in ordine alla ridefinizione dei corsi straordinari, ivi compreso quello di
Didattica della musica e sono stati disciplinati i programmi didattici e i
criteri in ordine agli esami di ammissione, passaggio e diploma nonché alla
frequenza degli studenti;
VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle Istituzioni di Alta Formazione e
specializzazione artistica e musicale e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 22 novembre 2002, n. 268 ed in particolare l’articolo 6, comma 2, il quale, fino all’entrata in vigore di specifiche
norme di riordino del settore, riconosce al diploma di Didattica della musica
valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole e
per l’ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle
scuole secondarie, purchè congiunto al diploma di istruzione secondaria
superiore e al diploma di Conservatorio;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia
statutaria regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e
musicali;
VISTO il Decreto Ministeriale 109 del 12
novembre 2004 con il quale, fermo restando
l’ordinamento curriculare, sono state apportate alcune modifiche
all’ordinamento della scuola di Didattica, consentendo di organizzare un
percorso formativo in quattro semestri, solo per gli studenti in possesso di
diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di diploma di
Conservatorio;
VISTO il D.P.R. n. 212 dell’8 luglio 2005, recante norme sulla definizione degli ordinamenti didattici
delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;
CONSIDERATO che sono ancora in
corso di definizione i decreti attuativi del suddetto regolamento;
RITENUTO di dover procedere
alla ridefinizione del corso ordinamentale di Didattica della Musica mediante
l’istituzione di un corso biennale ad indirizzo didattico il cui esame finale
ha valore abilitante;
RITENUTO altresì, di
attivare un ulteriore indirizzo per la classe di concorso di strumento,
sempre con valore abilitante, per corrispondere alle urgenti esigenze di
formazione degli insegnanti segnalate dal Ministero della Pubblica
Istruzione;
VISTI i pareri del CNAM, espressi nelle
adunanze dell’11-12 luglio 2007 e del 6-7 settembre 2007;
D E C R E T A
Art. 1
ISTITUZIONE DEI CORSI
1.
A decorrere dall’anno accademico 2007-2008, nei Conservatori di Musica e
negli Istituti Musicali Pareggiati i corsi ordinamentali di Didattica della
Musica, i corsi modificati ai sensi del D.M. n. 109/04, nonchè i corsi sperimentali di didattica
della musica, autorizzati dal Ministero, sono ridefiniti nei corsi accademici
biennali di secondo livello, finalizzati, distintamente, alla formazione di
docenti di educazione musicale (classe di concorso A 31/A 32) e di docenti di
strumento (classe di concorso A 77).
2.
La riorganizzazione dei suddetti corsi, deliberata dal Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, è trasmessa al
Ministero per la relativa approvazione.
Art. 2
DURATA E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
1.
I corsi di cui all’articolo 1, comma 1, hanno durata biennale. Le attivitĂ
didattiche, articolate in discipline d’ insegnamento, laboratori e attivitĂ
di Tirocinio pratico-guidato, sono finalizzate all’acquisizione di conoscenze
specifiche per l’esercizio della funzione docente e per le altre finalitĂ
previste dai corsi.
2.
L’articolazione disciplinare e l’assegnazione dei crediti tra le varie
attivitĂ sono definite nelle allegate
tabelle A) e B). Ciascun Consiglio
di corso, sulla base di tali tabelle, elabora annualmente un progetto
formativo che ne rispetti le linee fondamentali.
3.
Le suddette attivitĂ si svolgono per un numero di ore non inferiore a 1.200
per ciascun corso, comprensive delle ore di tirocinio (non inferiore a 120
ore). L’impegno richiesto allo studente, incluse le attività di studio e di
preparazione individuale, corrisponde a 120 crediti formativi accademici ,
per ogni corso. Gli studenti sono obbligati alla frequenza di almeno l’80% di
ogni attivitĂ formativa .
Art. 3
AMMISSIONE AI CORSI
1.
Costituiscono titolo di ammissione ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1,
il diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato congiunto al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi
accademici di I livello.
Limitatamente,
alla classe di concorso A 31/A 32, sono titoli di ammissione anche le lauree
in musicologia e in discipline musicali con almeno 48 crediti conseguiti nel
settore scientifico disciplinare L-ART/07.
Costituiscono,
inoltre, titolo di ammissione i titoli accademici conseguiti in un paese
dell’Unione Europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di
formazione degli insegnanti per l’area disciplinare corrispondente.
2.
Possono, altresì, essere ammessi ai suddetti corsi, coloro che hanno
conseguito il diploma accademico di secondo livello in Discipline Musicali di
cui al D.M. 8 gennaio 2004, n. 1, coloro che hanno conseguito il diploma
Accademico di secondo livello validato con D.M. n. 39 del 12 marzo 2007 e con D.M. n. 88 del 29 maggio 2007. Ai suddetti diplomati e a coloro che siano in
possesso del diploma del corso ordinamentale di didattica della musica,
verranno riconosciuti i crediti del percorso formativo svolto.
3.
Limitatamente all’anno accademico 2007-2008, per la classe di concorso A77,
sono ammessi in deroga al numero massimo di cui al comma 7 del presente
articolo, e comunque per non piĂą di quindici per ciascuna istituzione, i
docenti in possesso del diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale
Pareggiato, congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
che abbiano maturato 360 giorni di servizio di insegnamento nella suddetta
classe di concorso A 77, di cui almeno 180 giorni dopo il 6 giugno 2004 e
sino all’entrata in vigore del presente decreto.
Ai
suddetti docenti sono riconosciuti 60 crediti per il servizio, compreso il
tirocinio.
4.
Il riconoscimento dei crediti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è
effettuato da una apposita commissione nominata dal direttore
dell’istituzione e composta da tre docenti di cui almeno due della Scuola di
Didattica della Musica.
5.
Le modalità di verifica dei requisiti, nonché le modalità di ammissione, sono
attuate dall’Istituzione prescelta. A tal fine, gli interessati presentano
apposita istanza alla predetta Istituzione. Relativamente ai docenti di cui
al comma 3, la verifica dei requisiti è effettuata dalle Direzioni
Scolastiche Regionali, che trasmetteranno alle Istituzioni indicate dagli
interessati soltanto le istanze dei docenti in possesso dei requisiti.
6.
Ai fini dell’ammissione ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, le
Istituzioni predispongono appositi bandi di accesso, nei quali sono indicati
il numero dei posti disponibili per ciascun corso e le relative procedure.
7.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, determina
il numero massimo delle nuove iscrizioni in relazione alla disponibilitĂ di
strutture, di personale e di dotazioni didattico strumentali. In ogni caso,
il numero massimo di nuovi iscritti ai corsi di cui al presente decreto non
potrĂ superare le 35 unitĂ per anno accademico .La ripartizione numerica per
ogni classe di concorso è determinata dal Consiglio di Amministrazione su
proposta del Consiglio Accademico.
8.
Per lo svolgimento dei predetti corsi, le Istituzioni possono consorziarsi
tra loro e con le Università , anche al fine di razionalizzare l’offerta
formativa sul territorio nazionale e di ottimizzare le risorse da utilizzare
per il funzionamento degli stessi.
9.
Le Istituzioni nelle quali non sia presente il corso ordinamentale di
didattica della musica possono attivare, comunque, i suddetti corsi biennali,
previa autorizzazione ministeriale, in convenzione con altre Istituzioni
nelle quali sia attivato il predetto corso ordinamentale.
10.
L’esame per l’accesso consiste in una prova scritta e/o pratica e in un
successivo colloquio sulla base dei programmi, differenziati per ciascuno dei
corsi, che saranno definiti e pubblicizzati nei rispettivi bandi di accesso.
Nel bando deve essere indicato, altresì, il tempo massimo di durata delle
prove.
I
candidati di cui al comma 3 non devono sostenere detto esame.
11.
Con Decreto del Direttore Generale dell’Alta Formazione artistica, musicale e
coreutica, è fissato – a livello nazionale – il calendario delle prove di
ammissione per le classi di concorso di educazione musicale (A31 / A32 ) e di
didattica dello strumento ( A 77).
 12. In sede di ammissione ciascuna
Commissione, nominata dai competenti organi accademici, per la valutazione
del candidato si attiene ai seguenti criteri: cento punti complessivi, per
ciascuna classe di abilitazione, sessanta dei quali riservati alle prove di
cui al comma 10 e quaranta punti per la valutazione dei titoli di studio, di
ricerca e di servizio, secondo l’allegata
tabella C) che costituisce
anche parte integrante del presente decreto.
13.
La Commissione giudicatrice per l’ammissione ai corsi è presieduta dal
Direttore o da un suo delegato ed è formata da quattro docenti scelti tra
quelli della scuola di Didattica della Musica per l’abilitazione nelle classi
A 31 e A 32 e da due docenti della scuola di Didattica della Musica, un
docente della scuola di Strumento e un docente di discipline integrative per
l’abilitazione nella classe di concorso A 77.
14.
Vengono ammessi ai corsi per ogni classe di abilitazione, i candidati che
risultino utilmente collocati nella graduatoria formulata dalla Commissione
sulla base della somma dei punteggi riportati dai candidati stessi nella
prova di ammissione e nella valutazione di titoli. Non è ammessa l’iscrizione
a piĂą di un corso.
Art. 4
TITOLO RILASCIATO
1.
Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, è
rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita
all’insegnamento rispettivamente dell’educazione musicale e dello strumento
musicale nella scuola e che costituisce titolo di ammissione ai concorsi a
posti di insegnamento per le corrispondenti classi di concorso, con punteggi
identici a quelli attribuiti agli altri titoli che danno accesso alle
medesime graduatorie. Detto diploma certifica il percorso di studi svolto
secondo quanto previsto dal protocollo europeo per il trasferimento dei
crediti accademici.
2.
All’esame finale di diploma si è ammessi previo superamento di tutti gli
esami previsti dal piano di studi e con la certificazione dei crediti
acquisiti, anche relativi al tirocinio.
3.
Al fine dell’acquisizione dei relativi crediti, per ogni insegnamento è
prevista una verifica o esame, effettuata da un’apposita Commissione nominata
dal Direttore al cui esito viene attribuito un punteggio espresso in
trentesimi. Detta Commissione presieduta dal Direttore o da un suo delegato è
composta dal docente della disciplina e da un altro docente del corso. In
caso di non superamento dell’esame lo studente può essere ammesso a sostenere
la medesima prova in una successiva sessione di esame.
4.
L’esame finale avente valore di esame di Stato, consiste
-
Per l’abilitazione nella classe di concorso A 31 / A 32:
a)
nella discussione di una tesi metodologica - didattica a carattere
teorico-operativo, incentrata sulle attivitĂ svolte durante il tirocinio;
b)
nell’elaborazione di un progetto didattico su un tema sorteggiato tra una
terna proposta dalla Commissione. Il candidato avrĂ a disposizione 48 ore di
tempo, senza clausura, per l’elaborazione del progetto che verrà , poi,
illustrato anche mediante eventuali simulazioni e discusso con la
Commissione.
-
Per l’abilitazione nella classe di concorso A 77:
a)
nella discussione di una tesi metodologica - didattica a carattere
teorico-operativo, incentrata sulle attivitĂ svolte durante il tirocinio;
b)
in una prova con lo strumento e in una prova di concertazione di un brano di
musica di insieme assegnato dalla commissione tre ore prima .
5.
Al suddetto esame finale viene attribuita una votazione espressa in
trentesimi. Supera l’esame il candidato che raggiunge una votazione di almeno
18/30. Il voto complessivo di abilitazione è espresso in centesimi ed è dato
dal voto di ammissione all’esame finale, costituito dalla media dei voti
degli esami di profitto (rapportato a 70), sommato al voto dell’esame finale.
Art. 5
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GLI ESAMI FINALI
1.
Le commissioni giudicatrici per l’esame finale sono composte dal Direttore
dell’Istituzione o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da due
docenti del corso, tra i quali il docente dell’insegnamento argomento di tesi
del candidato, dal supervisore del tirocinio e da un rappresentante del
Ministero dell’Università e Ricerca
ART. 6
NORME TRANSITORIE
1.
E’ garantito agli studenti iscritti alla scuola di Didattica della musica, o
ai corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal Ministero,
di concludere il corso di studi secondo il precedente ordinamento di cui ai
Decreti Ministeriali 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994, nonché al Decreto Ministeriale n. 109 del 12
novembre 2004. E’, altresì,
riconosciuto il diritto al passaggio ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1,
previa specifica richiesta al Consiglio di corso che provvederĂ , anche, al
riconoscimento dei crediti relativi al percorso giĂ svolto.
2.
I Diplomi di Didattica della Musica, conseguiti al termine dei percorsi
formativi, relativi alla scuola di Didattica della Musica ordinamentale e dei
corsi modificati ai sensi del D.M. 109/04 sono equivalenti ai diplomi di
secondo livello, con valore abilitante, di cui all’articolo 1, comma 1, per
la classe di concorso A 31/ A 32.
3.
In prima applicazione, nelle more dell’emanazione della normativa in materia
di formazione degli insegnanti, il tirocinio viene svolto in collaborazione
con le scuole secondarie e con le Direzioni Scolastiche Regionali, anche al
fine di avvalersi di supervisori e tutor, individuati tra il personale
scolastico docente in posizione di semi-esonero, secondo quanto previsto
dalla vigente normativa.
4.
A partire dall’anno accademico 2007- 2008, non sono più ammesse iscrizioni ai
corsi di Didattica della musica del previgente ordinamento, nonché ai corsi
modificati dal D.M. 109/04.
ART. 7
NORME FINALI
1.
I bandi di concorso predisposti dalle Istituzioni prevedono disposizioni atte
a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i
criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei
responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, nonché le
modalitĂ per lo svolgimento delle prove.
Il
presente Decreto sarĂ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma,
28 settembre 2007
Prot.
n. 137/2007
IL MINISTRO
- Allegati (formato Acrobat,
compresso)
|