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01-02-2008 n° 1338 - Min. Istruzione, (Università e Ricerca)

Nota 1 febbraio 2008, n. 1338
richiesta di parere in ordine a procedure di progressione verticale
Roma, 1/2/08

Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici

UFFICIO VII

 

Roma, 1/2/08

Prot. n AOODGOS 1338

 

Allegati

 

Destinatari

 

 

OGGETTO: richiesta di parere in ordine a procedure di progressione verticale.

 

 

Si fa riferimento al nota n. DFP - 0031455 - 03/08/2007 - 1.2.3.4 pervenuta allo scrivente per il tramite della Direzione Generale per le Risorse umane di questo Ministero, concernente l'oggetto.

Al riguardo, preliminarmente, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 191 del D.L.vo 16-4-1994, n.297, sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d'arte. Si precisa che con D.I. del 10/3/1997 sono stati soppressi, a decorrere dall’anno scolastico 1998/99, i corsi di studio dell'Istituto Magistrale e della Scuola Magistrale.

Si aggiunge che, ai sensi della legge n. 40 del 2 aprile 2007, di conversione del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, in particolare dell'art. 13 del medesimo decreto legge "fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del richiamato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore."

Sono, quindi, titoli di istruzione secondaria superiore i Diplomi rilasciati dai suddetti Istituti (statali, legalmente riconosciuti, paritari).

Circa l'affermazione di ritenere o meno validi i diplomi di durata inferiore a quella quinquennale si ricorda che i titoli finali rilasciati dalle scuole italiane all'estero hanno durata quadriennale.

Premesso quanto sopra, si ritiene utile fornire alcune precisazioni in merito ai titoli di studio di durata inferiore a quella quinquennale.

 

Diplomi triennali:

 

- Diploma di qualifica di istruzione professionale.

I diplomi di qualifica professionale sono rilasciati dagli Istituti Professionali e si conseguono al termine di corsi di studi, successivi alla licenza media; pertanto, ai sensi dell'art. 191 del D.L.vo 16-4-1994, n. 297 , sono titoli di istruzione secondaria superiore. Non sono validi per l'accesso all'università.

In ordine alla spendibilità dei titoli medesimi sul mercato del lavoro, si osserva quanto segue.

I diplomi di qualifica, ai sensi della legge 21/4/1965,n. 449, sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive e a determinati concorsi per l'accesso alle carriere di concetto. Per l'ammissione a queste ultime, l'art. 3 della citata legge subordina la validità dei titoli ad apposita previsione stabilita con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione di concedo con il Ministro interessato.

Secondo quanto stabilito dall'art. 195 del suddetto Decreto Legislativo 16-4-1994, n.297, ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti del pubblico impiego, i diplomi di qualifica sono riconosciuti nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Essi, inoltre, danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso della Licenza Media.

Nel settore dell'istruzione professionale, con DM 24-4-1992, n. 118 (S.O. n.77 G.U. n.117 del 21-5-1992) sono stati istituiti nuovi corsi di qualifica che hanno sostituito i corsi precedenti.

I precedenti diplomi di qualifica, sostituiti da quelli del nuovo ordinamento, ai sensi dell'art.2, comma 4, del D.M. 14-4-1997 (GU SG n.117 del 22-5-1997), hanno la stessa validità e natura dei nuovi diplomi.

Il Consiglio di Stato- Quarta Sezione, in sede giurisdizionale, con decisione assunta in data 5 dicembre 2000 ha stabilito che << il diploma di qualifica professionale costituisce titolo terminale del corso di studio conseguito dagli allievi degli istituti professionali di Stato, valevole, di regola ai fini dell'ammissione soltanto ai concorsi per le carriere esecutive (artt.1 e 2 L. 21 aprile 1965,n.449). Il medesimo diploma, se non riconosciuto per ciascuna amministrazione con apposito provvedimento (artt. 3 citata L. n.449/965 e 8 L. 27 ottobre 1969,n. 754), non può considerarsi diploma di scuola media superiore, che è titolo di studio testualmente richiesto per il livello di concetto dall'art.5.  II comma, della L.R. Campania 16 marzo 1974, n.11>>.

 

- Diploma di maestro d'arte

Il Diploma di Maestro d'arte viene rilasciato dagli istituti d'arte al termine di un corso di studi triennale, successivo alla licenza media; esso non dà accesso all'Università.

In ordine alla spendibilità del predetto titolo sul mercato del lavoro, si osserva che il Consiglio di Stato:

·          con pronuncia n.1043/77 in data 7/6/1978 ha considerato il diploma di maestro d'arte "non equiparato" ai diplomi rilasciati dalle scuole di secondo grado;

·          con decisione n.600 in data 18-11-1985 ha ritenuto il diploma di maestro d'arte quale titolo di istruzione secondaria di secondo grado anche se non valido per l'accesso all'Università;

·          con decisione n.469 in data 6/5/1997 non ha ritenuto il suddetto titolo quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

 

- Diploma all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio.

Con D.I. del 10/3/1997 sono stati soppressi - come già detto -, a decorrere dall'anno scolastico 1998/99, i corsi di studio dell'Istituto Magistrale e della Scuola Magistrale.

In particolare, si rileva che sotto la vigenza del R.D. 5-2-1928, n.577, i diplomi rilasciati dalle scuole magistrali, al termine di un corso di studi triennale, erano denominati diplomi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio (art.39 R.D. 5-2-1928,n.577).

Successivamente, con l'entrata in vigore del D.L.vo 16-4-1994, n.297, i medesimi titoli di studio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, assumevano la denominazione di diplomi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.

Si tratta, sia nell'uno che nell'altro caso, del medesimo titolo finale, perché identico è il corso di studi propedeutico al suo conseguimento.

I predetti diplomi si conseguivano al termine di corsi di studio successivi alla licenza media, e, pertanto, ai sensi dell'art. 191 del D.L.vo 16-4-1994,n.297, sono titoli di istruzione secondaria superiore, ma non consentono l'accesso ad alcuna facoltà universitaria.

E' doveroso rilevare, in ordine alla spendibilità dei titoli .sul mercato del lavoro, che il Consiglio di Stato con sentenza (VI Sezione - n.4642 del 4/9/2001) ha ritenuto che il citato diploma magistrale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio non è "equipollente" al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Con decisione assunta in data 1-4-2005, n. 3992, il Consiglio di Stato-Sezione Sesta ha confermato la sentenza del TAR per la Calabria - Sede di Catanzaro n.678/00 del 12-6-2000, riconoscendo il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio titolo di scuola secondaria di secondo grado, in quanto rilasciato da scuola secondaria di secondo grado, tale essendo qualsiasi scuola, cui si acceda dopo un corso di suola media; ma non ha ritenuto il citato diploma <<equipollente al diploma di abilitazione (o maturità), rilasciato a chiusura dei corsi di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, questi ultimi soltanto validi per l 'accesso ai corsi di laurea universitari ed alle carriere di concetto presso una pubblica amministrazione (cfr. in tal senso Cons. St.,sez V, 28.1.1993,n.178, 6.5.1997, n.469 e 1.10.1999, n.1232; sez. VI, 9.6.1993, n.421 e 18.11.1985, n.600).>>.

 

Diplomi finali quadriennali

 

- Diploma di maturità magistrale

Il Diploma di maturità magistrale, si conseguiva dopo un corso di studi quadriennale, che, congiunto alla frequenza, con esito positivo, di un corso integrativo annuale - previsto dalla legge 11-12-1969, n.910, abrogata, e dall'art. 191, comma 6, del D.L.vo 16-4-1994, n.297 - dava accesso a qualsiasi facoltà universitaria. Il corso di studi ad indirizzo magistrale è stato soppresso dall'anno scolastico 2002/2003, a seguito del D.I. 10/3/1997, art. 1, comma 2.

Ai sensi dell'art.6, comma 1, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore:<< Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Omissis>>.

Si precisa al riguardo che le Università definiscono nei regolamenti didattici, ai sensi del citato art.6, comma 1, del DM n.509, le conoscenze richieste per l'accesso.

Tuttavia, consta che, attualmente, alcune facoltà universitarie non accettano l'iscrizione di aspiranti forniti del diploma quadriennale.

Si aggiunge che il Diploma di maturità magistrale abilita alla professione di maestro di scuola elementare, se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; esso consente l'iscrizione nelle graduatorie di circolo ai soli fini delle nomine a tempo determinato in qualità di supplente, ma non l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le quali occorre avere superato apposita procedura abilitativa con il possesso del medesimo titolo di studio.

 

- Diploma di Stato di liceo artistico

Il Diploma di liceo artistico si consegue a seguito di esame di Stato, al termine di un corso di studi quadriennale di liceo artistico.

Il Diploma di Stato di liceo artistico, congiunto alla frequenza, con esito positivo, di un corso integrativo annuale - previsto dall'art. 191, comma 6, del D.L.vo 16-4-1 994, n.297 - consente l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria.

Si ritiene di fare cosa utile nel fornire, in allegato, una elencazione dei diplomi di istruzione secondaria superiore, suddivisi per tipologia di istruzione, significando che per quanto attiene i titoli rilasciati dagli istituti di istruzione professionale l'elencazione prevede due colonne, nella prima viene indicato la tipologia di diploma di qualifica (durata triennale), nella seconda il diploma che si consegue a seguito di esame di Stato, a cui si può accedere solamente dopo aver conseguito il diploma di qualifica.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Mario G. DUTTO

F.to Dutto

 

 

Allegati

 

Allegato 1

 

 

Destinatari

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

C.so Vittorio Emanuele 1 16

ROMA

 

e, p.c.

 

Al Dipartimento per la Programmazione

Ministeriale, del bilancio, delle risorse umane

e dell'Informazione

Direzione Generale per le Risorse umane del

Ministero, acquisti e Affari Generali

Ufficio II

S E D E

 

 

 

Scadenze di: maggio 2025
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