Ministero
della Pubblica Istruzione
Dipartimento per
l’istruzione
Direzione Generale
per gli ordinamenti scolastici
UFFICIO VII
Roma, 1/2/08
Prot. n AOODGOS 1338
Allegati
Destinatari
OGGETTO: richiesta
di parere in ordine a procedure di progressione verticale.
Si fa riferimento al
nota n. DFP -
0031455 - 03/08/2007 -
1.2.3.4 pervenuta allo scrivente per il tramite della
Direzione Generale per le Risorse umane di questo Ministero, concernente
l'oggetto.
Al riguardo,
preliminarmente, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 191 del D.L.vo 16-4-1994, n.297, sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il
ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo
artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti
professionali e gli istituti d'arte. Si precisa che con D.I. del 10/3/1997 sono stati
soppressi, a decorrere dall’anno scolastico 1998/99, i corsi di studio
dell'Istituto Magistrale e della Scuola Magistrale.
Si aggiunge che, ai
sensi della legge n. 40 del
2 aprile 2007, di conversione del decreto legge 31
gennaio 2007, n. 7, in particolare dell'art. 13 del medesimo decreto legge
"fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli
istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del richiamato decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di
un diploma di istruzione secondaria superiore."
Sono, quindi, titoli
di istruzione secondaria superiore i Diplomi rilasciati dai suddetti Istituti
(statali, legalmente riconosciuti, paritari).
Circa l'affermazione
di ritenere o meno validi i diplomi di durata inferiore a quella quinquennale
si ricorda che i titoli finali rilasciati dalle scuole italiane all'estero
hanno durata quadriennale.
Premesso quanto sopra, si ritiene utile fornire alcune
precisazioni in merito ai titoli di studio di durata inferiore a quella
quinquennale.
Diplomi
triennali:
- Diploma di qualifica di istruzione professionale.
I diplomi di qualifica professionale sono rilasciati dagli
Istituti Professionali e si conseguono al termine di corsi di studi,
successivi alla licenza media; pertanto, ai sensi dell'art. 191 del D.L.vo 16-4-1994, n. 297 , sono titoli di istruzione secondaria superiore. Non sono
validi per l'accesso all'università.
In ordine alla
spendibilità dei titoli medesimi sul mercato del lavoro, si osserva quanto
segue.
I diplomi di
qualifica, ai sensi della legge
21/4/1965,n. 449, sono validi per l'ammissione ai
concorsi per le carriere esecutive e a determinati concorsi per l'accesso
alle carriere di concetto. Per l'ammissione a queste ultime, l'art. 3 della citata legge subordina la validità dei
titoli ad apposita previsione stabilita con decreto del Ministro per la
Pubblica Istruzione di concedo con il Ministro interessato.
Secondo quanto
stabilito dall'art. 195 del suddetto Decreto Legislativo 16-4-1994, n.297, ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i
vari comparti del pubblico impiego, i diplomi di qualifica sono riconosciuti
nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva.
Essi, inoltre, danno
diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli
ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede
con il possesso della Licenza Media.
Nel settore dell'istruzione professionale, con DM
24-4-1992, n. 118 (S.O. n.77 G.U. n.117 del 21-5-1992) sono stati istituiti
nuovi corsi di qualifica che hanno sostituito i corsi precedenti.
I precedenti diplomi
di qualifica, sostituiti da quelli del nuovo ordinamento, ai sensi dell'art.2, comma 4, del D.M. 14-4-1997 (GU SG n.117 del 22-5-1997), hanno la stessa validità e natura
dei nuovi diplomi.
Il Consiglio di
Stato- Quarta Sezione, in sede giurisdizionale, con decisione assunta in data
5 dicembre 2000 ha stabilito che << il diploma di qualifica
professionale costituisce titolo terminale del corso di studio conseguito
dagli allievi degli istituti professionali di Stato, valevole, di regola ai
fini dell'ammissione soltanto ai concorsi per le carriere esecutive (artt.1 e 2 L. 21 aprile 1965,n.449). Il medesimo diploma, se non riconosciuto per ciascuna
amministrazione con apposito provvedimento (artt. 3 citata L. n.449/965 e 8 L. 27 ottobre 1969,n. 754), non può considerarsi diploma di scuola media superiore, che è titolo di studio testualmente richiesto
per il livello di concetto dall'art.5.
II comma, della L.R. Campania 16 marzo 1974, n.11>>.
- Diploma di maestro d'arte
Il Diploma di
Maestro d'arte viene rilasciato dagli istituti d'arte al termine di un corso
di studi triennale, successivo alla licenza media; esso non dà accesso
all'Università.
In ordine alla spendibilità
del predetto titolo sul mercato del lavoro, si osserva che il Consiglio di
Stato:
·
con pronuncia n.1043/77 in data 7/6/1978 ha
considerato il diploma di maestro d'arte "non equiparato" ai
diplomi rilasciati dalle scuole di secondo grado;
·
con decisione n.600 in data 18-11-1985 ha
ritenuto il diploma di maestro d'arte quale titolo di istruzione secondaria
di secondo grado anche se non valido per l'accesso all'Università;
·
con decisione n.469 in data 6/5/1997 non ha
ritenuto il suddetto titolo quale diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
- Diploma all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio.
Con D.I. del 10/3/1997 sono stati
soppressi - come già detto -, a decorrere dall'anno scolastico 1998/99, i
corsi di studio dell'Istituto Magistrale e della Scuola Magistrale.
In particolare, si
rileva che sotto la vigenza del R.D. 5-2-1928, n.577, i diplomi
rilasciati dalle scuole magistrali, al termine di un corso di studi
triennale, erano denominati diplomi di abilitazione all'insegnamento nelle
scuole del grado preparatorio (art.39 R.D. 5-2-1928,n.577).
Successivamente, con
l'entrata in vigore del D.L.vo 16-4-1994, n.297, i medesimi titoli di studio, ai sensi
dell'art. 194, comma 1, assumevano la denominazione
di diplomi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.
Si tratta, sia
nell'uno che nell'altro caso, del medesimo titolo finale, perché identico è il corso di studi propedeutico al suo
conseguimento.
I predetti diplomi
si conseguivano al termine di corsi di studio successivi alla licenza media,
e, pertanto, ai sensi dell'art. 191 del D.L.vo 16-4-1994,n.297, sono titoli di istruzione secondaria superiore, ma non
consentono l'accesso ad alcuna facoltà universitaria.
E' doveroso rilevare, in ordine alla spendibilità dei titoli .sul
mercato del lavoro, che il Consiglio di Stato con sentenza (VI Sezione - n.4642 del 4/9/2001) ha ritenuto che il citato
diploma magistrale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado
preparatorio non è "equipollente"
al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Con decisione
assunta in data 1-4-2005, n. 3992, il Consiglio di Stato-Sezione Sesta ha
confermato la sentenza del TAR per la Calabria - Sede di Catanzaro n.678/00 del 12-6-2000, riconoscendo il
diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio
titolo di scuola secondaria di secondo grado, in quanto rilasciato da scuola
secondaria di secondo grado, tale essendo qualsiasi scuola, cui si acceda
dopo un corso di suola media; ma non ha ritenuto il citato diploma <<equipollente
al diploma di abilitazione (o maturità), rilasciato a chiusura dei corsi di
scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, questi ultimi
soltanto validi per l 'accesso ai corsi di laurea universitari ed alle
carriere di concetto presso una pubblica amministrazione (cfr. in tal senso
Cons. St.,sez V, 28.1.1993,n.178, 6.5.1997, n.469 e 1.10.1999, n.1232; sez. VI, 9.6.1993, n.421 e 18.11.1985, n.600).>>.
Diplomi finali
quadriennali
- Diploma di maturità magistrale
Il Diploma di
maturità magistrale, si conseguiva dopo un corso di studi quadriennale, che,
congiunto alla frequenza, con esito positivo, di un corso integrativo annuale
- previsto dalla legge 11-12-1969, n.910, abrogata, e dall'art. 191, comma 6, del D.L.vo 16-4-1994, n.297 - dava accesso a
qualsiasi facoltà universitaria. Il corso di studi ad indirizzo magistrale è stato soppresso dall'anno scolastico
2002/2003, a seguito del D.I. 10/3/1997, art. 1, comma 2.
Ai sensi dell'art.6, comma 1, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore:<< Per essere ammessi ad un corso di
laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo. Omissis>>.
Si precisa al
riguardo che le Università definiscono nei regolamenti didattici, ai sensi
del citato art.6, comma 1, del DM n.509, le
conoscenze richieste per l'accesso.
Tuttavia, consta
che, attualmente, alcune facoltà universitarie non accettano l'iscrizione di
aspiranti forniti del diploma quadriennale.
Si aggiunge che il
Diploma di maturità magistrale abilita alla professione di maestro di scuola
elementare, se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; esso consente
l'iscrizione nelle graduatorie di circolo ai soli fini delle nomine a tempo
determinato in qualità di supplente, ma non l'inserimento nelle graduatorie
permanenti per le quali occorre avere superato apposita procedura abilitativa
con il possesso del medesimo titolo di studio.
- Diploma di Stato di liceo artistico
Il Diploma di liceo artistico si consegue a seguito di
esame di Stato, al termine di un corso di studi quadriennale di liceo
artistico.
Il Diploma di Stato
di liceo artistico, congiunto alla frequenza, con esito positivo, di un corso integrativo annuale - previsto dall'art. 191, comma 6, del D.L.vo 16-4-1 994, n.297 - consente l'accesso a qualsiasi facoltà
universitaria.
Si ritiene di fare
cosa utile nel fornire, in allegato, una elencazione dei diplomi di
istruzione secondaria superiore, suddivisi per tipologia di istruzione,
significando che per quanto attiene i titoli rilasciati dagli istituti di
istruzione professionale l'elencazione prevede due colonne, nella prima viene
indicato la tipologia di diploma di qualifica (durata triennale), nella
seconda il diploma che si consegue a seguito di esame di Stato, a cui si può
accedere solamente dopo aver conseguito il diploma di qualifica.
IL DIRETTORE
GENERALE
Mario G. DUTTO
F.to Dutto
Allegati
Allegato 1
Destinatari
Alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica
U.P.P.A.
Servizio
programmazione assunzioni e reclutamento
C.so Vittorio
Emanuele 1 16
ROMA
e, p.c.
Al Dipartimento per
la Programmazione
Ministeriale, del
bilancio, delle risorse umane
e dell'Informazione
Direzione Generale
per le Risorse umane del
Ministero, acquisti
e Affari Generali
Ufficio II
S E D E
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