DECRETO 7 dicembre 2006, n.305
Regolamento
recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle
relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in
attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»
(GU
n. 11 del 15-1-2007)
Allegati
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visti in particolare
gli articoli 20,
comma 2, e 21, comma 2, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i quali dispongono che, nel caso in cui una disposizione di legge specifichi la
finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e
giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il
trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di
operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano
il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli
casi;
Visto in particolare
l'articolo 20,
comma 2, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in cui è stabilito che detta identificazione deve avvenire con atto di natura
regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi
dell'articolo 154,
comma 1, lettera g) del medesimo decreto legislativo;
Considerato che
possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le
operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web o
volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di
interessati, le interconnessioni e i raffronti, di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
tra banche di dati gestite da diversi titolari oppure con altre informazioni
sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché
la comunicazione dei dati a terzi;
Ritenuto di individuare
analiticamente nelle schede allegate al presente regolamento, con riferimento
alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente
significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa amministrazione,
dalle istituzioni scolastiche e educative e dagli istituti regionali di ricerca
educativa, in particolare le operazioni di interconnessione e di raffronto tra
banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni
sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché
di comunicazione a terzi;
Ritenuto, altresì, di
indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che i diversi titolari
indicati nel presente regolamento devono necessariamente svolgere per
perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge
(operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, cancellazione e distruzione);
Considerato che per
quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto
dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensablità
dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite,
all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle
finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché
all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni
o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
Visto il provvedimento
generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);
Visto l'articolo 17,
commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319 relativo al regolamento
dell'organizzazione e delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale
generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Vista la direttiva del
Ministro della funzione pubblica in data 11 febbraio 2005,
riguardante le «Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche
amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
Ravvisata la necessità
di provvedere ad identificare le tipologie di dati sensibili e giudiziari
trattati nell'ambito dell'amministrazione dell'istruzione, le finalità
d'interesse pubblico perseguite attraverso il trattamento dei citati dati,
nonché le operazioni eseguite con gli stessi;
Sentito il Garante per
la protezione dei dati personali di cui all'articolo 154,
comma 1, lettera g) del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196;
Udito il parere del Consiglio di
Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 6 novembre 2006;
Vista la comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
con nota del 21 novembre 2006;
A
d o t t a
il
seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
del regolamento
1. Il presente regolamento, in
attuazione degli articoli 20,
comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito
denominato «codice», identifica nelle schede allegate, che ne formano parte
integrante, le tipologie di dati sensibili e giudiziari e di operazioni
indispensabili per la gestione del sistema dell'istruzione, nel perseguimento
delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal codice e dalle
specifiche previsioni di legge.
Art. 2.
Individuazione
dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
1. I dati sensibili e
giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica
della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità
perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso
l'interessato.
2. Le operazioni di
interconnessione e raffronto con banche di dati di altri titolari del
trattamento e di comunicazione a terzi individuate nel presente regolamento
sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o
compiti di volta in volta indicati e solo per il perseguimento delle rilevanti
finalità di interesse pubblico specificate, le operazioni sopraindicate sono
inoltre svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei
dati personali e degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
3. I raffronti e le
interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie sono consentite
soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità rispetto ai
singoli casi e previa indicazione scritta dei motivi che ne giustificano
l'effettuazione. Le operazioni effettuate utilizzando banche di dati di diversi
titolari del trattamento e la diffusione di dati sensibili e giudiziari sono
ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità in
relazione ai singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti
dalle disposizioni legislative che le prevedono.
4. Sono inutilizzabili
i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali.
Art. 3.
Norma finale
1. L'identificazione dei tipi di dati sensibili e
giudiziari e delle operazioni su questi eseguibili, di cui alle schede allegate
al presente decreto, è aggiornata in relazione ad eventuali esigenze
sopravvenute e, comunque, con periodicità triennale.
Il presente decreto,
munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 dicembre 2006
Il Ministro: Fioroni
Visto, il Guardasigilli:
Mastella
Registrato alla Corte
dei conti il 5 gennaio 2007
Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni
culturali, registro n. 1, foglio n. 1
Allegati (formato compresso)