MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Decreto 25
ottobre 2007
[pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4.1.2008]
Riorganizzazione
dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi
serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge del 27
dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 632,
riguardante la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per
l'educazione degli adulti e dei corsi serali;
Visto il dlgs del
16.4.1994, n. 297, "Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione";
Visto il decreto
legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, art. 8, comma 1,
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali";
Visto l'art. 13 della
legge del 2 aprile 2007, n. 40, "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti
per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di
attività economiche e la nascita di nuove imprese";
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica del 18 giugno 1998, n. 233,
"Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei
singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59";
Visto il regolamento adottato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007;
Visto il decreto del
Ministro della pubblica istruzione del 31 luglio 2007,
concernente "Scuola dell'infanzia e primo ciclo di istruzione -
Indicazioni per il curricolo: fase sperimentale";
Visto l'accordo sancito dalla
Conferenza unificata del 2 marzo 2000, relativo alla riorganizzazione ed al
potenziamento dell'educazione degli adulti;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275,
"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto l'accordo sancito dalla
Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2004, contenente i principi
generali per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei
crediti formativi ed i contenuti del decreto
ministeriale del 3 dicembre 2004, n. 86, e dell'ordinanza
ministeriale del 3 dicembre 2004, n. 87;
Vista la risoluzione del Consiglio
dell'Unione europea del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente;
Vista la raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze
chiave per l'apprendimento permanente;
Ritenuto necessario procedere alla
riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli
adulti e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali
in materia, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla
popolazione adulta, anche immigrata, con particolare riferimento alla
conoscenza della lingua italiana, nel quadro degli obiettivi fissati
dall'Unione Europea;
Sentite le organizzazioni
sindacali del comparto scuola più rappresentative a livello nazionale;
Sentita la Conferenza unificata
nella seduta del 18 ottobre 2007;
Decreta:
Art. 1 - Oggetto
1. Con il presente decreto sono
definiti i criteri generali per il conferimento dell'autonomia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 275/1999 ai
"Centri provinciali per l'istruzione degli adulti", di seguito
denominati "Centri", nel quadro della riorganizzazione, con
riferimento all'ambito provinciale, dei Centri territoriali permanenti per
l'educazione degli adulti e dei corsi serali, funzionanti presso le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, di cui alla legge n.
296/2006, art. 1, comma 632.
2. La riorganizzazione di cui al
comma 1 avviene nel rispetto della competenza esclusiva delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione dell'offerta
formativa.
Art. 2 - Conferimento dell'autonomia
1. L'autonomia di cui all'art. 1 è
conferita ai centri, articolati in reti territoriali, nell'ambito dei piani
provinciali di dimensionamento della rete scolastica definiti secondo i criteri
e i parametri previsti dalla normativa vigente in relazione all'utenza di cui
all'art. 3, con il riconoscimento di un proprio organico, distinto da quello
degli ordinari percorsi scolastici, nei limiti delle autonomie scolastiche
istituibili in ciascuna regione e delle disponibilità complessive degli
organici del personale della scuola determinate per l'anno scolastico di
riferimento. Nella fase di prima applicazione del presente decreto si fa
riferimento al decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
2. Nei piani provinciali di
dimensionamento previsti dalla normativa vigente sono individuate, secondo i
criteri e le modalità ivi indicati e nei limiti delle strutture poste a
disposizione delle istituzioni scolastiche dai comuni e dalle province, la sede
principale del centro e le altre sedi, che ne compongono la rete territoriale,
ove si realizzano i percorsi di cui all'art. 3, fermo restando che il
funzionamento delle sedi può essere regolato da specifici accordi tra enti
locali nell'ambito della programmazione di cui all'art. 1, comma 2.
3. Il conferimento dell'autonomia
ai centri si realizza progressivamente, a partire dall'anno scolastico
2008/2009, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione della rete scolastica
e nella prospettiva di una piena riorganizzazione dei centri territoriali
permanenti e dei corsi serali entro il 2009/2010.
4. Nelle province con un flusso di
utenti sottodimensionato rispetto ai parametri stabiliti, la riorganizzazione
dei centri territoriali permanenti per l'istruzione degli adulti e dei corsi
serali può essere attuata su base interprovinciale, nel rispetto di quanto
previsto all'art. 1, comma 2.
Art. 3 - Utenza dei centri
1. Allo scopo di far conseguire
più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata,
l'utenza dei centri, in relazione agli ordinamenti scolastici vigenti, è
costituita dagli adulti iscritti ai percorsi per:
a) il conseguimento del livello di
istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a
conclusione della scuola primaria nonchè per l'acquisizione del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
b) il recupero dei saperi e delle
competenze finalizzate all'acquisizione della certificazione di assolvimento
dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma
622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
c) il conseguimento del diploma di
istruzione secondaria superiore;
d) l'alfabetizzazione funzionale
finalizzata all'acquisizione dei saperi e delle competenze riferiti
all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di
istruzione secondaria superiore;
e) la conoscenza della lingua
italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e
sociale.
2. L'utenza di cui al comma 1
comprende anche i giovani di cui all'art. 4, comma 4, che si iscrivono ai
percorsi di cui al comma 1, lettere a), b), e).
Art. 4 - Iscrizioni
1. Per la frequenza dei percorsi
di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), ai centri possono iscriversi tutti
gli adulti privi del livello di istruzione corrispondente a quello previsto
dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria o del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno adempiuto
all'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma
622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
2. Per la frequenza dei percorsi
di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) ai centri possono iscriversi tutti gli
adulti che intendono conseguire un titolo di studio conclusivo dei corsi di
istruzione secondaria superiore.
3. Possono iscriversi ai percorsi
di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) tutti gli adulti che necessitano di
acquisire i saperi e le competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di
istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore.
4. Per la frequenza dei percorsi
di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) ai centri possono iscriversi tutti gli
adulti stranieri presenti sul territorio nazionale nel rispetto delle norme
vigenti in materia di immigrazione.
5. Ai fini di prevenire e
contrastare la dispersione scolastica e di favorire il successo
nell'adempimento dell'obbligo di istruzione, ai centri possono iscriversi anche
coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che non siano in
possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e/o non
abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione.
Art. 5 - Autonomia didattica e organizzativa
1. Per l'organizzazione didattica
dei percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 1, i centri assumono i seguenti
riferimenti:
per
i percorsi di cui alle lettere a) e b), le indicazioni contenute nel documento
allegato al decreto
ministeriale 31 luglio 2007 e quelle contenute nel documento
allegato al decreto del
Ministro della pubblica istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 sui saperi
e le competenze relativi all'obbligo di istruzione. I centri assumono i
medesimi riferimenti, per la parte riguardante la lingua italiana, anche per
l'organizzazione dei percorsi di cui alla lettera e);
per
i percorsi di cui alla lettera c), le indicazioni contenute nei regolamenti di
cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 12, comma 5,
nonchè, per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, quelle contenute
nei regolamenti di cui alla legge 2 aprile
2007, n. 40, art. 13, comma 1-ter.
2. Al fine di personalizzare
l'offerta formativa secondo le esigenze della propria utenza, i centri possono
programmare le proprie attività didattiche anche in tempi diversi da quelli
degli ordinari percorsi scolastici, nel rispetto dei contratti collettivi di
lavoro del personale del comparto scuola.
3. I centri assicurano la piena
integrazione delle persone diversamente abili nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia.
4. I centri fanno riferimento alle
norme contenute nella ordinanza ministeriale sugli scrutini ed esami per quanto
riguarda la valutazione periodica e finale e la relativa certificazione.
Art. 6 - Ampliamento dell'offerta formativa
1. I centri possono ampliare
l'offerta formativa nell'ambito della loro autonomia secondo quanto previsto
dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 275/1999, nel
rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia ed anche
nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati,
con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, i
centri possono ricorrere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, a
prestazioni professionali e a contratti di prestazione d'opera, secondo quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale del personale del comparto scuola.
Art. 7 - Assegnazione del personale
1. I criteri di assegnazione del
personale ai centri, anche attraverso la valorizzazione di specifici titoli
culturali posseduti e di esperienze maturate nel settore dell'istruzione degli
adulti, sono definiti nel quadro delle disposizioni che regolano l'utilizzo e
la mobilità del personale della scuola.
Art. 8 - Misure di sistema
1. La riorganizzazione dei centri
territoriali permanenti e dei corsi serali è accompagnata da apposite
iniziative di sistema finalizzate a promuovere l'innovazione organizzativa,
metodologica e didattica, la formazione del personale e la condivisione delle
più significative esperienze già realizzate, nell'ambito di quanto previsto
dagli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica
istruzione.
2. Sono assicurate, a livello
nazionale, specifiche azioni per il monitoraggio dell'offerta formativa dei
centri.
Art. 9 - Disciplina transitoria
1. In fase di prima applicazione
del presente decreto, e fino all'entrata in vigore dei regolamenti richiamati
all'art. 5, l'organico dei centri ha carattere funzionale ed è riferito alle
esigenze relative all'attuazione dell'obbligo di istruzione di cui alla legge n.
296/2006, art. 1, comma 622, all'alfabetizzazione funzionale
finalizzata all'acquisizione dei saperi e delle competenze riferiti
all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di
istruzione secondaria superiore, nonchè all'apprendimento della lingua italiana
da parte degli immigrati.
2. L'organico di cui al comma 1 è
costituito, di regola, da gruppi di dieci docenti ogni 120 adulti iscritti ai
centri per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a),
b), d), e), ferma restando la necessità di rapportare le quantità ad effettive
e documentate esigenze, valutate anche rispetto alla stabilità dell'utenza.
3. I gruppi di docenti di cui al
comma 2 sono, di regola, così determinati:
* due docenti di scuola primaria,
forniti della competenza per l'insegnamento di una lingua straniera;
* quattro docenti di scuola
secondaria di primo grado: due per l'area linguistica, di cui uno per
l'insegnamento della lingua inglese; uno per l'area matematico/scientifica; uno
per l'area tecnologica;
* quattro docenti di scuola
secondaria di secondo grado: uno per ciascuno degli assi disciplinari previsti
dal regolamento di cui alla legge n.
296/2006, art. 1, comma 622, in materia di saperi e competenze
relativi all'obbligo di istruzione.
4. La dotazione dei docenti di
cui al comma 3, la cui composizione è rimessa alla valutazione del dirigente
del centro sulla base delle necessità derivanti dall'utenza presente in relazione
alle priorità della programmazione dell'offerta formativa regionale e delle
indicazioni espresse dal Collegio dei docenti, è attribuita nei limiti delle
disponibilità esistenti e delle specifiche esigenze accertate dal competente
ufficio scolastico regionale, con riferimento alla tipologia dei percorsi
richiamati al comma 2.
5. I centri stipulano accordi con
gli istituti secondari superiori per facilitare e sostenere il conseguimento di
un diploma di istruzione secondaria superiore da parte degli utenti adulti dei
centri medesimi, valorizzando a tal fine le esperienze di collaborazione in
rete già realizzate a livello territoriale.
6. Per il personale amministrativo
e ausiliario necessario al funzionamento dei centri, sempre nei limiti delle
disponibilità esistenti, si fa riferimento agli indici previsti per gli
istituti comprensivi o per quelli previsti per gli istituti con funzionamento
di corsi serali.
7. La composizione a carattere
transitorio dell'organico sarà rideterminata al momento della messa a regime
dei nuovi ordinamenti dell'istruzione a partire dall'anno scolastico 2009/2010.
Il presente decreto viene
trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2007
Il Ministro:
Fioroni
Registrato alla Corte dei
conti il 14 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo
sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali,
registro n. 7, foglio n. 153