Il Ministro della Pubblica
Istruzione
DIRETTIVA
n. 24 dell’ 8 marzo 2007
Prot. n.
AOODGPER.4774 dell’8 marzo 2007
Registrata Corte dei Conti il 5.4.2007
VISTO il D.lgs.
30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni,
contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
VISTA l’O.M. n. 40 del
23.3.2005, registrata alla Corte dei Conti il
5.5.2005, Reg. 2, Fg. 235, concernente il conferimento degli incarichi di
presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole
secondarie superiori e nelle istituzioni educative;
VISTO l’art. 1
sexies del D.L. 31.1.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella Legge 31.3.2005,
n. 43;
CONSIDERATO che,
ai sensi del succitato art. 1 sexies “a decorrere dall’anno scolastico
2006/2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la
conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico
sono conferiti con incarico di reggenza”;
VISTA la direttiva n. 25
prot. n. 291 del 2.3.2006 registrata alla
Corte dei Conti il 20.3.2006, Reg. 1, fg. 244, con la quale sono state definite
le modalità e i termini per l’attuazione del medesimo art. 1 sexies, per la
conferma degli incarichi conferiti nell’a.s. 2005/2006;
VISTO il C.C.N.L.,
comparto Scuola, sottoscritto in data 24.7.2003;
VISTO il C.C.N.L., Area V
– dirigenza scolastica, sottoscritto in data 11.4.2006, con particolare
riferimento all’art. 19;
RITENUTA, pertanto, la necessità
di emanare una direttiva per dare attuazione al predetto art. 1 sexies
per la conferma degli incarichi conferiti nell’a.s. 2006/2007;
EMANA
la seguente
direttiva per l’applicazione dell’art. 1 sexies del D.L. 31/01/2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, nella legge 31.3.2005, n. 43.
Articolo 1
In applicazione
dell’art. 1 sexies del D.L. n. 7/2005, convertito con modificazioni, nella Legge n. 43/2005,
dall’anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti incarichi di presidenza,
fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti.
La conferma dei
suddetti incarichi è disciplinata per l’anno scolastico 2007/2008 dalle
disposizioni che seguono.
Le disposizioni contenute nella presente direttiva sono pubblicate dagli
Uffici Scolastici Regionali - Uffici scolastici provinciali mediante affissione
all’Albo il 20 aprile 2007 e diramate a mezzo delle reti INTERNET e INTRANET.
Articolo 2
Gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono
confermati a domanda sui posti residuati dopo le nomine in ruolo a decorrere
dal 1°.9.2007 dei dirigenti scolastici vincitori dei concorsi in atto nonché
dei dirigenti scolastici che entreranno in turno di nomina a decorrere dal
1°.9.2007 ai sensi dei commi 605
e 619 dell’art. 1
della legge n. 296 del 28.12.2006 (legge finanziaria 2007);
Qualora si verifichi
una riduzione dei posti vacanti e disponibili rispetto al numero degli
aspiranti alla conferma, i perdenti posto, al fine della conferma
dell’incarico, possono essere assegnati
a scuola o istituto di altro settore formativo della provincia di appartenenza
o, in mancanza, nell’ordine, a scuola o istituto dello stesso o di altro
settore formativo nell’ambito della regione, secondo le modalità previste nel
successivo art. 3, comma 2.
Articolo 3
Il Dirigente
preposto all’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato fornisce alle
Organizzazioni Sindacali l’informazione in merito alla situazione degli
organici delle province e delle sedi vacanti e disponibili.
Gli aspiranti
alla conferma dell’incarico debbono presentare domanda, in carta semplice,
all’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio scolastico provinciale della
provincia in cui hanno la sede di servizio in qualità di preside incaricato nel
corrente anno scolastico, nel periodo dal 20 aprile al 20 maggio 2007. Nella
domanda sono indicati il punteggio conseguito nella graduatoria per il
conferimento degli incarichi di presidenza relativo all’anno scolastico
2005/2006, le sedi preferite e le istituzioni scolastiche in cui gli aspiranti
desiderino essere assegnati, nonché il possesso di eventuali titoli di
precedenza nella scelta della sede di cui all’art. 3, c. 4,
dell’O.M. n. 40/2005.
Va altresì espressamente indicata l’eventuale preferenza ad essere
prioritariamente confermati nella sede di servizio occupata nell’anno
scolastico 2006/2007, ove disponibile, ovvero ad essere assegnati ad altra
sede. Gli interessati, qualora risultassero non disponibili sedi nel settore
formativo di appartenenza, devono, inoltre, dichiarare la propria eventuale
disponibilità ad essere assegnati ad altro settore formativo per il quale gli
stessi abbiano titolo. Analogamente devono dichiarare la propria eventuale
disponibilità ad essere assegnati ad istituti del medesimo o di altro settore formativo
disponibili in altra provincia della regione, nel caso di mancanza di sedi
nella provincia di appartenenza, indicando, nell’ordine, le province
nell’ambito delle quali gli stessi desiderino essere assegnati.
Gli aspiranti che
abbiano chiesto di permanere nella stessa scuola o istituto in cui ricoprano
l’incarico di presidenza nell’anno scolastico in corso, qualora, in relazione
ai posti disponibili, rientrino nel novero di coloro che abbiano titolo alla
conferma secondo la graduatoria formulata in base al punteggio attribuito
nell’anno scolastico 2005/2006 e sia disponibile la sede di cui trattasi, sono
confermati nel medesimo incarico, per esigenze di continuità di direzione.
Successivamente
si procede all’assegnazione della sede in relazione ai posti conferibili -
secondo il turno di nomina e tenendo conto delle precedenze di cui all’art. 3, c. 4,
della citata O.M. n. 40/2005 - sia per coloro
la cui attuale sede d’incarico non sia
più disponibile per conferma e sia nei confronti di coloro che desiderino
essere assegnati ad altra sede.
Dopo le conferme
degli incarichi di presidenza, in caso di riduzione dei posti vacanti e
disponibili, il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o suo
delegato, acquisisce i nominativi degli
eventuali perdenti posto che abbiano dichiarato di voler essere confermati
anche in altra provincia, il punteggio
ad essi attribuito nelle graduatorie relative all’anno scolastico 2005/2006 e
le province per le quali i medesimi abbiano espresso la propria disponibilità
ad essere assegnati.
IL Direttore
Generale dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato, acquisite le sedi
vacanti e disponibili nell’ambito delle province della Regione, convoca i
perdenti posto e li invita a scegliere, seguendo l’ ordine di punteggio, tra le sedi residue delle varie province,
quella in cui gli stessi desiderino essere assegnati.
Gli interessati
che abbiano ottenuto l’incarico negli anni precedenti al 2005/2006 possono
presentare domanda, nei termini previsti dalla presente direttiva, direttamente
al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza,
indicando il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli
incarichi di presidenza relativa all’anno scolastico 2005/2006, il possesso di
eventuali titoli di precedenza di cui all’art. 3, c. 4,
dell’O.M. n. 40/2005, la sede di attuale
titolarità, la sede nella quale hanno prestato l’ultimo incarico di presidenza,
le province nell’ambito delle quali siano disponibili ad ottenere la conferma
dell’incarico.
La presente fase
segue quella relativa alla conferma degli incarichi in atto nell’anno
scolastico 2006/2007.
Ai fini delle
conferme nelle scuole aventi particolari finalità hanno precedenza coloro i
quali siano in possesso dei titoli di specializzazione di cui all’art. 325 del
D.lgs. n. 297/1994.
Articolo 4
I posti
disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle disposizioni contenute
nei precedenti articoli sono successivamente conferiti con incarico di
reggenza.
La presente
direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.
Roma, 8 marzo
2007
F.to
IL MINISTRO
Giuseppe
Fioroni