Settima procedura di salvaguardia: legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 302 del 30 dicembre 2015 (S.O. n. 70/L) - Costituzione Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro per l'esame delle ISTANZE di accesso ai benefici pensionistici - Fasi e modalità operative - Schema di ISTANZA.
m_lps.38.CIRCOLARI.REGISTRAZIONE.0000036.31-12-2015
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DIVISIONE III
Prestazioni e contributi degli Enti pubblici di previdenza
obbligatoria
MA002 A001 11379
Ali. vari
Alle Direzioni territoriali del lavoro
(indirizzo e-mail
Alle Direzioni interregionali del Lavoro di:
- Milano DIL-Milano@lavoro.qov.it
- Napoli DIL-Napoli@lavoro.qov.it
-Roma DIL-Roma@lavoro.qov.it
-Venezia DIL-Venezia@lavoro.qov.it
E,p.c:
AII'INPS
Direzione Centrale Pensioni
PEC: dc.pensioni@postacert.inps.qov.it
Alla Direzione generale dei sistemi informativi,
dell'innovazione tecnologica e della comunicazione
DGinnovazione@lavoro.qov.it
Alla Direzione generale per le politiche del
personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio UPD
DGPersonale@lavoro.gov. i t
Al Capo di Gabinetto
seqrqabinetto@lavoro.qov.it
Al Capo dell'Ufficio Legislativo
ufficioleqis@lavoro.qov.it
Al Segretario generale
SeqretariatoGenerale@lavoro.gov.it
Alla Regione Siciliana
Ispettorato regionale del lavoro
diriqenteqen.lavoro@reqione.sicilia.it
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
sieqhart.flader@provincia.bz. i t
Alla Provincia Autonoma di Trento
serv.lavoro@provincia.tn.it
All. vari
OGGETTO: Settima procedura di salvaguardia: legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 302 del 30 dicembre 2015 (S.O. n. 70/L) - Costituzione Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro per l'esame delle ISTANZE di accesso ai benefici pensionistici - Fasi e modalità operative - Schema di ISTANZA.
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 302 del 30 dicembre 2015 (S.O. n. 70/L), la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato//(legge di stabilità 2016).
In particolare, i commi da 265 a 270 dell'art. 1 della legge citata prevedono le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori negli stessi riportate - che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 -continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Per gli aspetti di competenza delle Direzioni territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i soggetti interessati risultano essere quelli individuati dalle lettere c), d) ed e) del medesimo articolo l, comma 265, della legge n. 208 del 2015, di seguito riportati.
• Comma 265, lettera c): lavoratori di cui all'articolo l, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (trattasi di lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi o risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro);
• comma 265, lettera d): lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
• comma 265, lettera e): lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 10 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.
I lavoratori di cui alle predette lettere dell'articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, devono presentare le richieste di accesso al beneficio, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 268, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (l o gennaio 2016) della stessa legge e, dunque, entro il 1° marzo 2016, nonché secondo le modalità di seguito descritte.
In ordine alle categorie di soggetti di cui alla lettera c):
> l'ISTANZA dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
> l'ISTANZA, negli ·altri casi, deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.
In merito alla categoria di soggetti di cui alla lettera d):
> l’ISTANZA deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in
base alla residenza dell1stante.
In relazione alla categoria di soggetti di cui alla lettera e):
> l’ISTANZA deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
Si segnala che il richiamato comma 268 dell'articolo l della legge n. 208 del 2015, stabilisce, tra l'altro, che ':.4i fini della presentazione delle istanze da parte dei lavorator~ da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 .... (omissis)'~
Al riguardo, si rammenta che, per quanto concerne l'esame delle ISTANZE di concessione del beneficio, il decreto ministeriale 14 febbraio 2014 innanzi indicato prevede, all'art. 6, comma 1, che lo stesso compete alle Commissioni di cui:
all'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del l o giugno 2012;
all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 ottobre 2012;
all'art. 6, comma l, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2013.
Pertanto, in ordine alla composizione delle citate Commissioni, si rimanda a quanto contenuto nei suddetti DD.MM., rispettivamente del l o giugno 2012, dell'8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014.
Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione delle disposizioni della legge n. 208 del 2015, in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, a seguito delle consuete intese con le Direzioni Generali che leggono per conoscenza, i dirigenti responsabili delle singole DTL si attiveranno, con la massima urgenza, per costituire, come per le altre procedure di salvaguardia, le Commissioni di cui sopra, assumendo le determinazioni necessarie ed acquisendo, altresì, da parte dei Direttori provinciali delle sedi territoriali dell'INPS, le designazioni dei relativi rappresentanti.
Inoltre, tenuto conto che le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire alla posta elettronica certificata di codesti Uffici o all'indirizzo e-mail dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R, i Direttori delle Direzioni territoriali del lavoro dovranno provvedere, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, a nominare il responsabile del procedimento per la ricezione delle ISTANZE medesime.
Le Direzioni interregionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di livello territoriale.
Al riguardo, i Direttori delle Direzioni interregionali del lavoro trasmetteranno, in attesa dell'avvio strutturale del citato ispettorato, alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD, i nominativi dei componenti le Commissioni, nonché dei Responsabili del procedimento con riferimento alle singole DTL presenti nel territorio interregionale.
Fermo restando quanto sopra, ai dirigenti ed al personale delle aree funzionali delle Direzioni territoriali del lavoro è richiesta la cortese, apprezzata collaborazione già mostrata nelle altre procedure di salvaguardia al fine di assicurare ogni necessario ed utile supporto, informazione, chiarimento per facilitare l'utenza alla agevole attuazione delle disposizioni normative di cui trattasi.
Al fine dell'uniforme procedimentalizzazione delle relative attività, si trasmettono, in allegato, le ''Fasi e modalità operative'' connesse all'attuazione delle disposizioni di interesse, unitamente alla seguente modulistica:
modello di ISTANZA di ammissione ai benefici;
(allegati pdf)
n. 3 modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
modello di decisione di accoglimento della Commissione;
modello di decisione di non accoglimento della Commissione.
La presente Circolare, sentito l'Ufficio Legislativo del Ministero, è pubblicata sul sito internet sulla intranet ministeriale.
La relativa modulistica ed il modello di ISTANZA sono disponibili sul sito www.lavoro.qov.it in formato pdf editabile.
IL DIRETTORE GENERALE
Concetta Ferrari