A.S. 2013/14 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Prot. n. 0001878 - 30/08/2013
Oggetto: Anno scolastico 2013/2014- Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a.s. 2013/14.
1 -CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Anche per l'a.s. 2013/14 si richiamano le procedure, modalità operative e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note ci rca i criteri per l'individuazione delle "scuole di riferimento" e dei requisiti che le stesse devono possedere così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
Per quanto riguarda l'istituto della delega, discipl inato dall 'art. 3, comma 2, del Regolamento adottato con DM n. 131 del 13 giugno 2007, si ricorda che la delega, se conforme alle indicazioni dell'art. 3, comma,2, deve intendersi ugualmente valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.
L'attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene secondo le relative disposizioni dell 'art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell 'art. 8 del Regolamento che, al riguardo , con effetti re lativi a tutto l'anno
scolastico di riferimento, prevedono:
1 - la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2 - la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3 - l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia su lla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Si richiama , inoltre, l'attenzione sul disposto dell 'art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l'aspirante rinunci , senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l'accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
E' consentito rinunciare ad uno "spezzone" per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all 'atto della convocazione non vi siano catted re o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.
Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell'avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l'intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori. Esaurita tale possibilità i medesimi Dirigenti Scolastici potranno fare ricorso a personale, sempre fornito di titolo idoneo, che abbia presentato istanza di messa a disposizione.
Il C.C.N.L. 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l'art. 25, c. 6, e l'art. 39, con particolare riguardo al c. 3. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 73 della .L. n. 133/2008.
POSTI DI SOSTEGNO
Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti Uffici territoriali deii 'U.S.R. e delle "scuole di riferimento", si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili .
Si rammenta che i docenti di cui all 'art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 "ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità ,su posti di sostegno", per cui, l'eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l'accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. n. 21 /2005.
In relazione all 'esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto, per le sedi scolastiche a suo tempo prescelte ovvero in quelle in cui ha titolo ad essere incluso per l'a.s. 2013/14 per effetto delle operazioni conseguenti al piano di dimensionamento della rete scolastica.
Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità dell 'autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l'individuazione dell 'avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R, entro il termine perentorio del 10 settembre 2013 al Dirigente scolastico della scuola destinataria dei modelli A 1, A2 , A2 bis di scelta delle istituzioni scolastiche per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il Dirigente scolastico comunicherà direttamente al sistema informativo il nominativo dell'interessato, qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o terza fascia mentre invierà una comunicazione al competente Ufficio territoriale, perché quest'ultimo provveda all 'acquisizione al sistema informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora trattasi di aspirante inserito in prima fascia.
Per quanto riguarda l'eventuale esaurimento dello specifico elenco dell'area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell 'art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia , validi per l'a.s. 2013/2014; in caso di esito negativo si ricorre successivamente a quelli delle altre scuole della provincia secondo l'ordine di consultazione degli elenchi delle "scuole viciniori", in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del Regolamento.
Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell 'infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 6, comma 1 del Regolamento, ulteriormente descritti dall 'art. 6, comma 3, e seguenti, del D.D.G. 16 marzo 2007. E' consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell 'avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NEl LICEI MUSICALI E COREUTICI
Entro il 5 settembre 2013 tutti i licei musicali e coreutici pubblicano sul proprio sito, sul proprio albo e sull 'albo del competente Ufficio territoriale deii 'U.S.R. il bando relativo alla copertura dei posti eventualmente disponibili secondo i criteri di cui al comma 8 dell'art. 6bis dell 'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni, sottoscritto il 15 maggio 2013 e della successiva nota di chiarimenti prot. 7972 del 2 agosto 2013 e quello relativo alla copertura delle supplenze temporanee per l'a.s. 2013/14, da attribuirsi dopo le utilizzazioni dei docenti non in esubero appartenenti alla classe di concorso A077, facendo riferimento agli specifici insegnamenti attivati presso le singole istituzioni scolastiche con l'indicazione analitica dei vari strumenti musicali. Il suddetto bando, concordato con l'Ufficio scolastico del territorio di riferimento ,deve essere uguale per tutti gli istituti musicali della provincia e conforme alle disposizioni contenute nella nota prot. n. 4405 del 7 maggio 2013, allegato E, tabella Licei.
Tutti gli interessati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, previste dall 'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le classi di concorso A031 , A032 e A077 possono, entro il 14 settembre 2013, presentare domanda - secondo le indicazioni di cui alla nota prot. n. 4405 del 7 maggio 2013, allegato E, tabella Licei, richiamato dalla sopra indicata ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni - alle istituzioni scolastiche della provincia nella cui graduatoria ad esaurimento sono inclusi, per essere inseriti nell 'elenco relativo al personale fornito di abilitazione.
Il suddetto personale deve, altresì, dichiarare il possesso dei titoli previsti dalla predetta nota 4405/2013, allegato E - tenendo conto, ai fini dell 'inserimento nelle specifiche graduatorie di "esecuzione ed interpretazione" e "laboratorio di musica di insieme", delle precisazioni sul servizio valutabile contenute nell 'art. 6/bis comma 7 del CCNI Per "Esecuzione ed interpretazione" e "laboratorio di Musica d'insieme" possono presentare domanda nella provincia di inclusione anche i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della classe di concorso A077 in possesso di diploma di conservatorio nello specifico strumento.
Gli elenchi di cui sopra sono compilati secondo le modalità indicate nel citato allegato. Entro la medesima data del 14 settembre 2013 possono presentare domanda anche coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto. l suddetti aspiranti devono dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei medesimi specifici requisiti previsti dall'allegato E .
Per "Esecuzione ed interpretazione" e "laboratorio di Musica d'insieme" possono presentare domanda nella provincia di inclusione anche i docenti inseriti nelle graduatorie di istituto della classe di concorso A077 in possesso di diploma di conservatorio nello specifico strumento.
Le istituzioni scolastiche, dopo puntuale verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati, procedono all 'inclusione nell 'elenco, secondo il punteggio agli stessi attribuito nelle graduatorie di provenienza e secondo il seguente ordine: docenti della A031 , della A032 e della A077. Per tale operazione si avvalgono della supervisione scientifica dei Comitati di valutazione costituiti ai sensi dell 'art. 5, c.4, del Regolamento per il conferimento delle supplenze di cui al DM n. 131 del13giugno2007.
Gli elenchi, come sopra compilati, devono essere pubblicati nei modi ordinari e inviati all 'Ufficio territoriale competente entro il 25 settembre 2013. Nel caso di esaurimento degli elenchi, le istituzioni scolastiche procedono all 'individuazione del personale da nominare in base ai criteri indicati da Convenzioni stipulate con i Conservatori.
PERSONALE EDUCATIVO DEl CONVITTI
Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ave risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali , tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali , vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.
PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell 'ordine degli articoli 21 , 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all 'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico.
Le situazioni che diano diritto alla priorità della scelte della sede possono essere documentate all'atto della convocazione. Con l'occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21 , e al comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati , nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell 'Ufficio competente, per le per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell'istituzione scolastica ave si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell 'art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 , n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre. Tale principio si estende anche al personale ATA,per i posti ad orario ridotto(part-time)derivanti da posti interi.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA
l posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio: 1 ora per 11 ore di insegnamento, 2 ore per 22 ore di insegnamento.
Qualora a seguito della copertura totale dell 'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, poiché il medesimo é risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto in possesso dei requisiti previsti dall 'art. 7 comma 8 del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131 .
2- CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA
Una volta espletate le procedure di cui alla nota n. 8468 del 26 agosto 2013, concernente l'attribuzione di supplenze su posti di assistente amministrativo e tecnico, in applicazione del DL 95/2012, convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, si confermano le seguenti disposizioni:
L' art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale A.T.A., fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine dell 'attività didattica (lett. b) .
Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell'art. 4, comma 11 , della legge n. 124/99, le
graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all 'art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001 , n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all 'art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001 , n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d'istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell 'attività didattica.
Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell 'assunzione in servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall 'art. 1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430.
Per la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell 'art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.
L'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell 'attività didattica non preclude all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, é garantito in ogni caso il completamento. Pertanto qualora non fosse possibile completare l'orario, è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.
Anche per il personale A.T.A. si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D. M. 13.12.2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.
Per quanto riguarda i DSGA, infine, la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti in sedi normodimensionate, si provvede secondo le modalità dell 'art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni del 23 agosto 2012.
In materia di attribuzione della priorità nella scelta della sede, ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, con riferimento al conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, si richiamano le disposizioni impartite per il personale docente con la presente nota.
CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME
Ai fini dell'attribuzione di contratti a tempo determinato con prestazione di lavoro a tempo parziale si applicano l'art. 44, c. 8, e l'art. 58 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto conto delle disposizioni dettate dall'art. 73 del D. L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell 'art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.
Si precisa che, ai fini predetti , si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all 'art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001 , n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.
Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.
3- DISPOSIZIONI COMUNI
In considerazione della circostanza che la data di inizio dell 'a.s. 2013/14 coincide con la domenica, i contratti a tempo determinato stipulati entro il 31 agosto 2013 devono comunque riportare la decorrenza del 1 o settembre 2013, in quanto la chiusura domenicale delle scuole comporta la materiale impossibilità di assumere servizio e pertanto si configura quale causa di forza maggiore che non può incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all'intera retribuzione mensile.
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo , o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
ASSUNZIONI EX L. n. 68/99
Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente, educativo ed ATA beneficiario delle riserve di cui alla L. n. 68/99, le SSLL vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell 'allegato A, punto A7 , alla nota n. 11689 dell'11 luglio 2008 circa l'applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.
Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. sull 'obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all'art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell 'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all 'art. 1, c.2, della L. n. 407/98.
CERTIFICAZIONE SANITARIA DIIDONEITA' ALL'IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO
Si rammenta che l'obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all 'impiego è stato abolito dall'art. 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni , nella legge 9 agosto 2013 n. 98.
Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71 , 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni previste dall 'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 "
EFFETTI DEL DIMENSIONAMENTO e DELLA RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
In considerazione dell 'attuazione del vasto piano di riorgan izzazione della rete scolastica efficace già dall'a.s. precedente, è stata disposta, al fine di attualizzare le posizioni degli aspiranti docenti, educativi ed ATA, (per questi ultimi tranne la prima fascia) nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il vigente triennio scolastico, una procedura automatica di allineamento tra la precedente e la nuova anagrafe delle istituzioni scolastiche, le cui istruzioni operative sono state diramate con nota 5792 del 12 giugno 2013. Le graduatorie, così aggiornate, sono già disponibili.
Negli Istituti in cui si attivano nuovi insegnamenti per effetto della progressiva entrata a regime della riforma degli ordinamenti scolastici, per i quali negli anni precedenti compresi nell'attuale triennio di vigenza non erano presenti graduatorie, sono valide le graduatorie che il Sistema Informativo genera per la prima volta. Tali graduatorie, infatti, non sono prodotte in base a nuove domande di inserimento (la cui presentazione è preclusa nel triennio di vigenza delle graduatorie di Istituto), bensì sulla base delle classi di concorso e degli istituti richiesti a suo tempo dagli aspiranti all 'atto della domanda di iscrizione in graduatoria per l'attuale triennio.
PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc .. . ), siano adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del l' Ufficio, in modo che le relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino il più possibile chiari e accessibili. E ciò a maggior ragione dopo il 31 Agosto, con il passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e con l'attivazione delle "scuole di riferimento" o di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta