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01-08-2014 N. 7749 - NOTA MIUR

Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti - attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013.

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il personale scolastico

- Uff. IV - Uff. V -

 

 

Prot. n. AOODGPER 7749                                                             Roma,   1  AGOSTO  2014

 

                                                                                 

 

AI  DIRETTORI GENERALI                 

DEGLI  UFFICI  SCOLASTICI  REGIONALI

                                                                                                                   LORO SEDI

                       

                                                                                 

OGGETTO: Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti – attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013.

 

Come è noto, le disposizioni in materia di personale scolastico contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013, hanno disciplinato lo stato giuridico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all’espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre mansioni.

Con successivo decreto interministeriale, lo scrivente Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca ha disciplinato l’attuazione delle sopra citate disposizioni ed inoltrato il provvedimento al Ministero dell’Economia e Finanze, ai fini dell’acquisizione della prescritta controfirma.

L’Ufficio di Gabinetto del suindicato Ministero, nel restituire il decreto interministeriale in parola e richiamando le osservazioni formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato, ha ritenuto assorbente di ogni ulteriore argomentazione la natura direttamente precettiva delle disposizioni legislative applicabili che non richiederebbero, per sé, alcuna fonte normativa secondaria di attuazione delle recenti disposizioni normative.   

Stante quanto sopra, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla puntuale osservanza del disposto normativo contenuto nel D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013 nonchè delle indicazioni operative contenute nella circolare n. 13000 del 03/12/2013 e nella nota integrativa prot. n. 13220 del 06/12/2013

Si ricorda, altresì, quanto al personale docente dichiarato permanentementeinidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti successivamente al 1 gennaio 2014, ovvero a seguito di nuova visita collegiale, che il transito, a domanda, nei profili professionali del ruolo A.T.A. avverrà con decorrenza giuridica dall’anno scolastico in cui viene dichiarata l’inidoneità, con raggiungimento della sede di titolarità a decorrere dal 1 settembre dell’anno scolastico successivo a quello nel corso del quale viene prodotta la domanda ai sensidel vigente CCNI sulla mobilità.

Il suindicato personale docente, nell’anno scolastico nel corso del quale viene dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può, a domanda, in attesa di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e tecnico del ruolo ATA, continuare ad essere utilizzato nell’istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse all’attuazione del P.O.F. in attesa dell’assegnazione della sede definitiva di titolarità nel ruolo del personale A.T.A.

         Con l’occasione si precisa che il personale docente riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute, può chiedere di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto di lavoro individuale di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta.             

         La domanda di utilizzazione può essere prodotta, all’esito della visita, in qualunque momento durante l’assenza per malattia purchè almeno due mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del CCNL 29 novembre 2007

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

 

 

 

                                                                   per           IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                      Il Dirigente dell’Ufficio I

                                                                       f.to            Gildo De Angelis

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