Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017. Chiarimenti.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico
Prot. 2473 19-01-2017
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Dipartimento Istruzione
della Provincia Autonoma di
TRENTO
Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO
All’Intendenza Scolastica
per la Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO
All’Intendenza Scolastica per
le Scuole delle Località Ladine
BOLZANO
Alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA
e p.c.
Capo Dipartimento
per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
Capo Dipartimento per la Programmazione
e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017. Chiarimenti.
A seguito dell’entrata in vigore della legge di Bilancio per il 2017, si forniscono alcuni ulteriori chiarimenti in merito alle cessazioni del personale scolastico.
Per quanto concerne l’opzione donna, l’articolo 1, commi 222 e seguenti, della legge di Bilancio 2017, ha esteso il beneficio anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1/1/2013, pur essendo in possesso di un’anzianità contributiva pari a 35 anni.
Resta fermo che le suddette lavoratrici dovranno comunque aver maturato gli ulteriori 7 mesi relativi agli incrementi della speranza di vita entro il 31 luglio 2016.
La pensione di anzianità, nel caso di opzione donna, viene corrisposta alla lavoratrice decorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.
La domanda di dimissioni per l’opzione donna deve essere presentata utilizzando, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line” che sarà resa disponibile dal 27 gennaio al 28 febbraio.
In merito all’ottava salvaguardia, il comma 214, lettera e) della legge di Bilancio, ha previsto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico, secondo le regole vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero, a beneficio dei lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (lettera e-ter dell’articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201/2011), i quali perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
Il personale interessato potrà presentare richiesta di accesso al beneficio al competente Ispettorato territoriale del lavoro entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2017) della stessa legge e, dunque, entro il 2 marzo 2017.
Successivamente sarà comunicato al personale interessato il rientro nel beneficio della salvaguardia. Solo ad esito della complessa procedura sarà possibile fornire indicazioni su tempi e modalità di presentazione delle istanze di cessazione.
Per quanto concerne il nuovo istituto dell’anticipo pensionistico (APE ed APE social), le necessarie istruzioni di dettaglio saranno specificate, di concerto con l’INPS, a seguito dell’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Solo in seguito all’adozione dei provvedimenti attuativi della legge, infatti, sarà possibile definire e comunicare modalità e tempi per la produzione delle relative istanze.
L’articolo 1 comma, 195 e seguenti, della legge di Bilancio 2017, infine, ha previsto la possibilità di cumulare, senza oneri a carico dell’interessato, i periodi assicurativi con contribuzione versata a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per conseguire il diritto ad un’unica pensione.
Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o, dal 2017, per ottenere la pensione anticipata.
Nulla è innovato per quanto concerne l’istanza di cessazione, che potrà essere presentata utilizzando le causali attualmente presenti su web POLIS “istanze on line”.
Si comunica, infine, che il precedente termine di chiusura delle funzioni web POLIS “istanze on line” del 20 gennaio è prorogato al 23 gennaio.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente Circolare.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli