DM n. 92
VISTA
la legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i commi 605
e seguenti dell’art. 1;
VISTA
la legge 6 agosto
2008, n. 133, con la quale è stato convertito il decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, e in particolare l’art. 64;
VISTO
il decreto legge 25 settembre 2009, n.134 convertito in L. 167 del 24
novembre 2009, art 1 cc. 2, 3 e 4;
Visti
i DDMM n. 82 del
29 settembre 2009, n. 100 del 17
dicembre 2009, n. 68 del 30
luglio 2010 e n. 80 del 15
settembre 2010 , con cui sono stati costituiti gli elenchi
prioritari per le supplenze conferite dalle graduatorie d’istituto;
VISTO
il DL n.70 del 13 maggio 2011 convertito in L. n. 106 del
12 luglio 2011 che, all’art. 9 c. 21 bis estende la
validità delle disposizioni di cui alla sopra citata L. 167/09 all’anno
scolastico 2011/12, relativamente al personale della scuola che nel suddetto
anno non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza
analogo a quello dell’anno precedente o, comunque, dell’ultimo anno
lavorativo nel triennio precedente;
VISTO
il Regolamento per il conferimento
delle supplenze al personale A.T.A. , adottato con D.M. 13
dicembre 2000, n. 430, ai sensi dell’art. 4 della
legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTO
il Regolamento per il
conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo
adottato con D.M. 27 giugno
2007, n. 131, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio
1999 n. 124;
VISTA
l’OM n. 48 dell’8
maggio 2009, che prevede l’obbligo della registrazione dei
contratti e delle eventuali rinunce da parte delle istituzioni scolastiche
mediante apposite procedure informatiche;
CONSIDERATO che il personale docente ed educativo
incluso nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, c. 605,
lett.C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il personale
ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, nonché nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19
aprile 2001, n. 75 n. 35 del 24
marzo 2004 ha titolo alla graduale immissione in ruolo sui
posti annualmente disponibili e autorizzati;
CONSIDERATO
che in relazione al numero delle cattedre e dei posti disponibili dopo
l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto e a
conclusione delle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2011/12, il
personale di cui sopra potrebbe non trovare
la possibilità di conseguire per il medesimo anno scolastico la nomina
annuale, fino al termine della attività didattiche o, attraverso le
graduatorie d’istituto, una supplenza di almeno 180 giorni;
CONSIDERATO
che a tutela delle posizioni occupazionali del personale di cui sopra,
finalizzate alla conservazione del posto di lavoro e alla graduale immissione
in ruolo, si ritiene necessario, in attuazione della
L. 167/09
e della L. 106/11,
dettare disposizioni per ricostituire gli elenchi prioritari da utilizzarsi
nell’a.s. 2011-12;
Per
i motivi espressi in premessa,
DECRETA :
Art. 1
Personale
destinatario
1) Il personale docente ed educativo,
inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2011/2012 nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma
605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il
personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui
all’art. 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19
aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo
2004 è destinatario, per l’anno scolastico in corso, delle
disposizioni del presente decreto.
2) Tale personale: - deve aver conseguito, nell’anno scolastico
2010/2011,o nel triennio 2008/11 nomina a tempo determinato di durata annuale
o sino al termine delle attività didattiche, o, attraverso le graduatorie
d’istituto una supplenza di almeno 180 giorni in un’unica istituzione
scolastica –anche tramite proroghe o conferme contrattuali- per le classi di concorso, posti o profili
professionali relativi alle graduatorie di cui al comma 1; -
deve essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per
l’anno scolastico in corso, nomina per una delle suddette tipologie per
carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore
a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti
interi.
3) Sono esclusi dai benefici coloro
che, nell’anno scolastico 2011-12, rinuncino ad una supplenza annuale o fino
al termine delle attività didattiche,
conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad
esaurimento o dalle graduatorie di circolo o di istituto.
4) Il personale di cui al presente
articolo è utilizzato con precedenza
assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o
d’istituto per le supplenze conferite
dai dirigenti scolastici per effetto dell’ assenza del personale in servizio
nella scuola e per la copertura dei posti che si vengano a rendere
disponibili dopo il 31 dicembre fino alla fine dell’anno scolastico o fino al
termine delle attività didattiche per tutti gli insegnamenti o i profili
professionali per i quali è iscritto, rispettivamente, nelle graduatorie ad esaurimento per quanto
riguarda i docenti e nelle graduatorie
permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A.
Detta precedenza è
riconosciuta, secondo l’ordine di graduatoria, anche ai fini del
completamento d’orario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore
a quello di cattedra o posto.
5) Il personale docente ha diritto al
riconoscimento della valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini
dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste
dall’art. 1, comma
605, lett. c della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il personale A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti
di cui all’art. 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché nelle
graduatorie provinciali a esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n.75 e
n. 35 del 24
marzo-2004, ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio conseguito nell’anno
scolastico 2010/2011oppure negli anni scolastici 2008-2009 o 2009-2010
qualora beneficiario dei DD.MM. n. 81/2009, n. 100/2009,
n. 68/2010
e n. 80/2010
, da utilizzare in occasione dell’ aggiornamento delle graduatorie permanenti
o per l’inserimento in esse.
Il punteggio viene
attribuito per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo
professionale per il quale l’interessato ha prestato utilmente servizio nell’a.s. 2010-2011 o in uno dei
due anni scolastici precedenti.
In alternativa, su indicazione
dell’interessato, il punteggio viene attribuito sul posto, classe di concorso
o profilo per il quale abbia prestato servizio nell’a.s. 2011-2012, in relazione all’effettiva durata.
6) Le disposizioni del presente
decreto non si applicano nei confronti del personale destinatario di
contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia e in qualunque posto o
classe di concorso o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2011.
Art. 2
Presentazione
istanze
1) Il personale interessato presenta
apposita istanza, entro il ventesimo
giorno dalla pubblicazione del presente decreto sulla rete INTRANET e sul
sito INTERNET di questo Ministero , secondo il modello allegato,
indirizzato ad uno degli Uffici seguenti per il tramite dell’istituzione
scolastica in cui ha prestato servizio nell’a.s. 2010/2011 o nell’ultimo anno
del triennio utile con uno dei requisiti di cui al punto 2 del precedente
art. 1.
a) alla
sede Territoriale dell’ufficio Scolastico Regionale in cui è inserito nella
graduatoria ad esaurimento, per i docenti e, nelle graduatorie permanenti di
cui all’art. 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quelle
provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19
aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24
marzo 2004 per il personale ATA anche ai fini del completamento
d’orario qualora abbia stipulato,
nell’anno scolastico 2011/2012, contratto
a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività
didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto.
b) alla
sede Territoriale dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria di
circolo o istituto è inserito per l’a.s. 2011/2012;
2) Allo scopo di rendere più agevoli
le operazioni da parte delle scuole, nonché per il migliore espletamento del
servizio da parte degli interessati, la scelta delle sedi deve essere operata
per distretti. Ne consegue che nell’istanza in questione devono essere
indicati, con il vincolo di un numero minimo da rispettare, i distretti
scolastici in cui il personale intende prestare servizio, scegliendo:
-almeno 2 distretti,
qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5;
-almeno 3 distretti,
qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a
10;
- almeno 4 distretti,
qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16;
- almeno 5 distretti,
qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti superiore a 16;
Per le supplenze brevi,
sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria, disciplinate
dall’art.5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento
delle supplenze adottato con D.M. 131/07,
può essere indicato 1 solo distretto nell’ambito di quelli prescelti.
Art.3
Costituzione
elenchi prioritari
1) Il personale in questione è
inserito in elenchi a carattere provinciale o sub provinciale, diviso per tipologia di
posto, classe di concorso o profilo professionale, ordinati in rigoroso
ordine di graduatoria, secondo, la posizione di fascia, i punteggi e le
eventuali precedenze possedute dai docenti nella graduatoria ad esaurimento
di appartenenza ovvero, dal personale A.T.A., nelle graduatorie permanenti -
e in subordine in quelle ad esaurimento - citate all’art.1.
2) Per facilitare la convocazione del
personale di cui al presente decreto sono messe a disposizione delle
istituzioni scolastiche specifiche procedure informatiche che consentono di
verificarne lo stato di occupazione o
di disoccupazione. Per l’utilizzo di tali procedure è indispensabile che siano immediatamente registrati, a cura delle
istituzioni scolastiche, tutti i contratti di supplenza stipulati e le
rinunce immotivate o effettuate senza giustificato motivo.
Art. 4
Progetti
regionali
1) Ai sensi dell’art. 1 c. 3
della L .167 del 24-11-09 il personale che ha titolo ad
essere incluso negli elenchi prioritari, può dare la propria disponibilità a
partecipare ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con gli Uffici
scolastici regionali. La dichiarazione di disponibilità, diretta all’Ufficio
Scolastico Regionale, è contenuta nel medesimo modello utilizzato per
l’inclusione negli elenchi prioritari e viene presentata, entro lo stesso
termine, e cioè entro il 2 novembre
2011, presso l’istituzione scolastica dove è stato prestato servizio
nell’ a.s. 2010-2011 o nell’ultimo anno lavorativo del triennio 2008/2011.
2) La rinuncia, senza
valido motivo, all’offerta di partecipazione al progetto regionale, qualora
ne sia stata fatta richiesta, comporta
la decadenza dal diritto a percepire l’indennità di disoccupazione qualora
spettante.
3)Lo svolgimento delle
attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti
dall’amministrazione
scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dell’intero anno di
servizio, per il personale docente , inserito a pieno titolo nell’anno
scolastico 2011/2012 nelle citate graduatorie provinciali ad esaurimento e
alla valutazione dello stesso punteggio ottenuto nell’a.s. precedente per il
personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui
all’art. 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento
4) Al personale docente
educativo ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, che svolga le
attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio
commisurato ai mesi di durata del progetto stesso.
Art. 5
Modalità
di utilizzo degli elenchi- Accettazioni e rinunce
1) Il personale che produce istanza
ai sensi del presente decreto è obbligato ad accettare qualunque proposta di
supplenza, all’interno delle preferenze espresse nella domanda, salvo quella
che viene offerta in corso di altro contratto.
2) La rinuncia immotivata o senza
giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la decadenza dal
diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto secondo le
procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto
all’attribuzione del punteggio relativo all’anno scolastico, salvo il diritto
all’attribuzione di quello maturato in ragione del servizio effettivamente
svolto, nonché la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione di cui
all’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con
modificazioni dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, eventualmente percepita.
3)E' consentito
rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un
trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento
spettante.
Ad esempio: nel caso
l’indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita
per orario intero nell’anno scolastico precedente, si possono rifiutare,
nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21 ore.
4) Nessuna penalizzazione viene
applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche già in
corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività
didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di
progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo Ministero e
le Regioni.
5) Coloro che sono già impegnati
nella scuola dell’infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10
giorni, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del
Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07,
mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata
superiore.
Art. 6
Validità
Elenchi Prioritari
Le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire dalla data di diffusione degli
elenchi prioritari di cui all’art 3.
Fino a tale data hanno
piena efficacia le graduatorie di circolo e
d’istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di
supplenza già stipulati che seguono le regole generali in materia di proroghe
e conferme stabilite dal regolamento sul conferimento delle supplenze a
tutela della continuità didattica.
Per quanto non
espressamente disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni di
cui al D.M. 27 giugno
2007, n. 131 e al D.M. 13
dicembre 2000, n. 430, con i quali sono stati adottati
rispettivamente, i Regolamenti per il conferimento delle supplenze al
personale docente e al personale A.T.A..
Roma, 12 ottobre 2011
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini
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