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07-02-2014 n. 87 - Decreto Ministeriale MIUR

Scuole in aree a rischio con forte processo immigratorio

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l'articolo 7;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e in particolare l'articolo 21 ;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, e in particolare l'articolo 4 relativo alle azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, comma 627, ai sensi del quale sono state realizzate azioni denominate "programma scuole aperte" svolte negli anni scolastici compresi tra il 2007 e il 2010;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), e in particolare l'articolo 2, comma 109, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria, con ciò disponendo che dette Province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica lO ottobre 1996, n. 567, concernente regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, relativo al regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 8 agosto 2007, n.139, concernente il regolamento recante norme in materia di adempimento dell' obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2010, n. 74, relativo alla definizione delle finalità, obiettivi, campi di intervento, criteri, modalità e strumenti di attuazione dell'anagrafe dello studente, e in particolare l'articolo 3;

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133, con la quale sono indicate finalità, modalità organizzative e fonti di finanziamento a cui le singole scuole, nell'ambito della propria autonomia, possono far riferimento per promuovere iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli allievi, per creare occasioni e spazi di incontro da riservare loro, per favorire l'apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali;

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica istruzione 23 settembre 1996, n. 600, concernente interventi di educazione alla salute, di prevenzione dell'insuccesso scolastico e del disagio;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007;

TENUTO CONTO della Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 7 giugno 2011 per la promozione di politiche nazionali per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica;

CONSIDERATO che la finalità principale del sistema scolastico nel suo complesso è quella di garantire il successo formativo di ogni studente, nonché di favorire e sostenere l'inclusione scolastica degli studenti maggiormente a rischio di abbandono e di dispersione scolastica, attraverso azioni che tengano conto della specificità dei bisogni dei soggetti in formazione;

CONSIDERATA la necessità di intervenire, nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo scolastico attraverso l'avvio in via sperimentale, nell'anno scolastico 2013-2014, di un programma di didattica integrativa con possibile prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti selezionati;

VALUTATA l'opportunità di intervenire sulle cause che determinano i fenomeni di abbandono e dispersione scolastica attraverso il rafforzamento delle competenze di base e la promozione di azioni formative che favoriscano l'integrazione scolastica e sociale di tutti, in particolare degli alunni in situazione di disagio e di quelli con cittadinanza non italiana;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 febbraio 2014;

 

DECRETA

 

Art. 1

Finalità

 

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riferimento alle aree a maggiore rischio di evasione dell' obbligo, è indetto un bando nazionale con il quale sono stabiliti i termini e le modalità per l'avvio, in via sperimentale, di un programma di didattica integrativa e innovativa, anche attraverso il prolungamento dell'orario scolastico nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

2. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla riduzione del numero di abbandoni non formalizzati nel corso dell'anno scolastico e nel passaggio da un anno scolastico all'altro, nonché alla riduzione del numero di ripetenze e debiti formativi nella scuola secondaria di secondo grado (soprattutto nelle discipline fondamentali quali italiano, matematica e inglese), del numero di giorni di assenza, del numero di sanzioni disciplinari. Ulteriore obiettivo è l'aumento del livello delle competenze in matematica e lettura come risulta dagli esiti delle indagini condotte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INV ALSI).

3. Le iniziative di cui al presente decreto si raccordano con analoghe iniziative realizzate dagli enti locali e da altri soggetti, sia pubblici che privati e del privato sociale, del non profit ed altri, anche al fine di consolidarne l'esperienza e di estenderne e potenziarne l'impatto.

4. Con successivo decreto direttoriale è indetta la procedura di selezione dei progetti, sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto e nei limiti delle risorse stanziate dal comma 3, dell' articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

 

Art. 2

Domande di partecipazione

 

1. A seguito della pubblicazione del bando nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna istituzione scolastica, così come le scuole capofila di reti di scuole già costituite o che intendano costituirsi, all'atto della presentazione della candidatura, devono presentare la documentazione di cui all'allegato A al presente decreto unitamente a un progetto.

2. Il progetto, redatto secondo le finalità di cui all'articolo 1, deve indicare, quali priorità dell'intervento, almeno due tra le seguenti:

a) prevenzione del disagio causa di abbandoni scolastici;

b) rafforzamento delle competenze di base;

c) integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana.

Lo stesso progetto deve inoltre indicare gli eventuali partner che collaborano alle azioni previste.

3. I progetti devono avere le seguenti caratteristiche metodologiche e didattiche:

a) progettazione partecipativa ed integrata con il contesto territoriale, con il piano dell'offerta formativa e una didattica complementare a quella della classe;

b) realizzazione ali 'interno dei moduli didattici di percorsi personalizzati, incentrati sui bisogni e sulle potenzialità di ogni alunno, quale mezzo di acquisizione delle strumentalità irrinunciabili e di prevenzione della dispersione scolastica;

c) definizione di specifici percorsi in risposta ai bisogni degli studenti di recente immigrazione e a quelli degli studenti di seconda generazione;

d) progettazione partecipata e condivisa con le famiglie e, per il biennio delle scuole secondarie di II grado, con gli studenti.

 

Art. 3

Tipologia delle iniziative didattiche ed educative

 

1. Le priorità scelte devono essere articolate nella progettazione didattica attraverso due tipologie di azioni, entrambe necessarie in ciascun progetto, rivolte rispettivamente a:

a) gruppi composti ciascuno da almeno sette e al massimo dieci studenti, ai quali dedicare percorsi fondati sul recupero della strumentalità di base, individuati in base a indicatori di rischio di evasione dell'obbligo scolastico quali il basso reddito familiare, le segnalazioni dei servizi sociali e dei tribunali dei minorenni, le assenze numerose, i fallimenti formativi precoci, i livelli bassi di competenza in italiano, matematica, scienze e lingue straniere, le ripetute sanzioni disciplinari;

b) intera platea degli alunni della scuola, specie per l'organizzazione di laboratori che propongano attività di tipo culturale, artistico, sportivo o ricreativo.

2. Il finanziamento ottenuto da ogni scuola assegnataria è destinato per una quota pari al settanta per cento alle attività della prima tipologia, e per la restante quota pari al trenta per cento alle attività della seconda tipologia di iniziative.

3. Le attività rivolte all'intera platea dovranno collocarsi in orario extracurricolare e pomeridiano, aggiuntivo al normale orario scolastico.

 

Art. 4

Modulo base delle iniziative

 

1. Il modulo base è un modulo organizzativo che ricomprende le azioni di cui all'articolo 3, comma I, lettere a) e b), ed è differenziato per ordine di scuola:

a) istituti comprensivi, circoli didattici e scuole secondarie di primo grado: il modulo prevede azioni per piccoli gruppi per almeno quattro ore a settimana e azioni generalizzate rivolte ali 'intera comunità scolastica. Entro le azioni generalizzate, costituisce requisito obbligatorio la realizzazione di un percorso di corresponsabilità educativa genitori-scuola. Il dieci per cento del finanziamento di ogni modulo è destinato alle spese per la raccolta della documentazione, per il monitoraggio in itinere e la valutazione ex posto Il finanziamento lordo complessivo per questo modulo è di massimo settantatremila euro.

b) scuole secondarie di secondo grado: le azioni sono rivolte esclusivamente al biennio dell'obbligo, in parte da collocarsi all'inizio dell'anno scolastico come azioni di verifica della scelta e del percorso formativo e come azioni di ri-orientamento, quando necessario. In questo caso il ruolo del docente è quello di tutor accompagnatore e mediatore. Anche per le scuole secondarie di secondo grado verranno realizzate iniziative per piccoli gruppi per almeno quattro ore a settimana e azioni generalizzate all'intera platea. E' obbligatorio prevedere un percorso di passerelle dalla terza media e di ri-orientamento individuale nel corso degli studi. Il 10 per cento del finanziamento è destinato alle spese per la raccolta della documentazione, per il monitoraggio in itinere e la valutazione ex posto Il finanziamento lordo complessivo per questo modulo è di massimo trentaseimila euro.

 

Art. 5

Partenariati

 

1. I progetti presentati possono prevedere la collaborazione con altre istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni universitarie, associazioni e fondazioni non-profit, cooperative di educatori professionali, associazioni iscritte al forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative tra le cui finalità statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio. I partenariati possono coinvolgere fino a tre soggetti esterni. Alla scuola in ogni caso spetta la titolarità e il coordinamento delle azioni progettate e della riflessione in itinere svolta sistematicamente con tutti gli attori coinvolti sull'impatto nonché della documentazione e dell'autovalutazione.

 

Art. 6

Selezione delle candidature e assegnazione delle risorse

 

1. Il riparto delle risorse complessivamente assegnate al programma, secondo il disposto dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2013, è definito per ambiti regionali, sulla base della popolazione scolastica di ogni regione, corretto dal tasso di dispersione scolastica come da allegato B.

2. Sulla base delle specificazioni definite dal presente decreto e le ulteriori contenute nel bando nazionale, indetto con successivo decreto del direttore generale competente, e nel limite delle risorse disponibili, gli Uffici scolastici regionali acquisiscono le candidature delle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione del programma. Non potranno essere finanziati progetti di istituzioni scolastiche che ne abbiano già attivato altri simili con finanziamenti pubblici o privati, nazionali o internazionali per importi superiori a diecimila euro, se trattasi di singola istituzione scolastica, o ad un importo proporzionalmente più elevato, se trattasi di rete di due o più istituzioni scolastiche.

3. Le candidature di cui al comma 2 sono valutate da commissioni nominate dai direttori degli uffici scolastici regionali, una per regione, composte da personale dipendente degli stessi uffici, o da altri membri non in servizio nelle scuole del territorio, dotati di specifica professionalità. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

 

Art. 7

Criteri di selezione

 

1. Le commissioni, di cui all'articolo 6, provvedono alla valutazione dei progetti attribuendo un punteggio a ciascuno, nel limite massimo di cento punti, secondo i criteri di cui all'Allegato C.

 

Art. 8

Monitoraggio e valutazione

 

1. I direttori degli Uffici scolastici regionali costituiscono appositi staff di accompagnamento e di sostegno del programma con il compito di seguire tutte le fasi dell'attuazione del progetto delle scuole selezionate e di collaborare per affrontare con opportuni interventi le eventuali difficoltà evidenziate dalle scuole, al fine di proporre eventuali correttivi.

2. Agli stessi direttori degli Uffici scolastici regionali spetta la valutazione conclusiva che dovrà verificare il grado di conseguimento degli obiettivi e l'uso efficiente delle risorse nonché garantire un'adeguata diffusione dei risultati.

3. Al fine di assicurare la massima trasparenza, gli Uffici scolastici regionali trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti delle procedure di selezione delle candidature e assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche nonché, in una fase successiva, una relazione sull'attività di monitoraggio e valutazione effettuata.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a pubblicare le informazioni ricevute sul proprio sito istituzionale.

 

Roma, 7 febbraio 2.014

 

IL MINISTRO

Maria Chiara Carrozza

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Scadenze di: settembre 2024
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