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07-10-2004 n° 82 - Min. Università e Ricerca

D.M. 7 ottobre 2004 prot. n. 82
Formazione degli insegnanti: attivazione corsi abilitanti presso le Accademie di Belle Arti
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

 

Decreto Ministeriale 7 ottobre 2004 prot. n. 82/2004

Formazione degli insegnanti: attivazione corsi abilitanti presso le Accademie di Belle Arti

 

 

Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

 

 

VISTO l'art.1, comma 3 bis della legge 4 giugno 2004, n.143 con il quale si dispone che, ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente di cui all'art.401 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 e successive modifiche, le Accademie di Belle Arti possono rilasciare diplomi accademici di 2° livello, a conclusione di corsi di indirizzo didattico, disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante;

VISTO il D.M. 18 maggio 2004 che definisce, per l'anno accademico 2004-2005, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione alle Scuole di Specializzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 2 agosto 1999, n.264;

VISTO il D.M. 15 settembre 2004 che stabilisce le date delle prove di ammissione relative all'indirizzo di Arte e disegno per la classe di concorso 61A, e relativamente all'indirizzo di Musica e Spettacolo, alle classi A31 e A32 ;

CONSIDERATO che è in corso di definizione la normativa generale in materia di formazione degli insegnanti di cui all'art.5 della legge 28 marzo 2003, n.53;

VALUTATA l'opportunità di istituire presso le Accademie di Belle Arti un corso ad indirizzo didattico il cui esame finale avrà valore di esame di stato abilitante;

SENTITO  il parere del CNAM, espresso nell'adunanza del 9 settembre 2004;

 

 

DECRETA

 

 

Art.1

 

1. Sono istituiti, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, i corsi biennali  di secondo livello ad indirizzo didattico, finalizzati alla formazione dei docenti per le seguenti classi:

7A - Arte della fotografia e grafica pubblicitaria

18 A - Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica

21 A - Discipline pittoriche

22 A - Discipline plastiche

25 A - Disegno e storia dell'arte

28 A - Educazione artistica

Il relativo ordinamento è definito nell'allegata tabella.

 

 

Art.2

DISPOSIZIONI GENERALI

 

1. I corsi di secondo livello di cui all'allegata tabella, disciplinano l'organizzazione didattica per le classi di concorso 07A, 18A, 21A, 22A, 25A, 28A.

2.  E' obiettivo formativo dei corsi la promozione e lo sviluppo, delle attitudini e delle competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante della scuola secondaria nei settori artistico-visivi.

3. Le Accademie di Belle Arti possono consorziarsi tra loro per lo svolgimento dei predetti corsi, anche al fine di razionalizzare l'offerta formativa sul territorio nazionale e di ottimizzare le risorse da utilizzare per il funzionamento degli stessi.

4. Le Accademie interessate individuano il numero massimo degli iscritti in relazione alla disponibilità di strutture, di personale e di dotazioni didattico-strumentali.

5. Il Ministero, tenuto conto del numero massimo programmato da ciascuna Accademia, ripartisce il contingente di posti disponibili sul territorio nazionale per ciascuna classe di concorso, determinato sulla base delle esigenze programmate dal sistema scolastico.

6. Non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10.

7. Le discipline relative all'area pedagogica sono svolte in collaborazione con le Università, per assicurare l'apporto delle specifiche competenze.

 

 

Art.3

TITOLO RILASCIATO

 

1. Al termine del corso di studio, e dopo un esame di Stato è rilasciato un diploma di secondo livello che abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti.

2. L'esame finale, avente valore di esame di Stato, consiste nella discussione di una tesi originale, redatta dal candidato, al quale viene attribuita una votazione espressa in trentesimi. Supera l'esame il candidato che raggiunge una votazione di almeno 18/30. Il voto complessivo di abilitazione è espresso in sessantesimi ed è dato dal voto di ammissione sommato al voto dell'esame finale.

3. Il diploma conseguito costituisce, ai sensi della vigente normativa, titolo di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria.

 

 

Art.4

DURATA DEGLI STUDI E AMMISSIONE AI CORSI ABILITANTI

 

1. I corsi ad indirizzo didattico di cui all'art.1, hanno durata biennale e sono articolati in semestri. Le attività didattiche disciplinari ed interdisciplinari sono articolate in insegnamenti, laboratori e attività di tirocinio pratico guidato, finalizzate all'acquisizione di conoscenze specifiche per l'esercizio della funzione docente. Le suddette attività si svolgono per un numero di ore non inferiore a 1.600. L'impegno complessivo richiesto allo studente comprensivo delle attività di studio e di preparazione individuale, corrisponde a 120 crediti, distribuiti tra le varie attività entro i limiti stabiliti dal presente decreto. Gli studenti sono obbligati alla frequenza di almeno l’80% di tutte le attività formative previste per le classi di abilitazione cui sono iscritti.

2. Costituiscono titolo di ammissione ai corsi le lauree e i diplomi che danno accesso alle classi di abilitazione comprese nell'indirizzo di cui all'art.1, con le specificazioni relative al curriculum e agli esami sostenuti previsti per l'accesso stesso dalla vigente normativa in materia. Costituiscono altresì titolo di ammissione i titoli universitari e accademici conseguiti in un paese dell'Unione europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione degli insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

3. Ai fini dell'ammissione le Accademie di Belle Arti predispongono appositi bandi di selezione, nei quali sono indicati il numero dei posti disponibili per ciascuna classe di abilitazione e le relative procedure.

4. L'esame consiste in una prova scritta, predisposta da ciascuna accademia, integrata da una seconda prova. La prova scritta, per ciascuna classe, consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le cinque indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti, venti si riferiscono all'indirizzo e trenta alla classe per la quale viene richiesta l'abilitazione. Il candidato può richiedere l'ammissione ad una o più classi di abilitazione.

5. Qualora vi siano candidati che risultino in posizione utile per l'ammissione in più graduatorie, è ammessa la possibilità di iscriversi, oltre che alla classe prescelta come prima indicazione, anche alle altre classi per le quali siano state superate le relative prove di ammissione, a condizione che il conseguente incremento degli impegni da assolvere risulti compatibile con gli obblighi di frequenza.

6. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18.11.1998 n.270 che verranno pubblicizzati nelle sedi di esame, nonché su argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto del corso, discipline il cui elenco viene allegato al bando.

7. Per lo svolgimento della prova scritta, di cui al comma 4, è assegnato un tempo di quaranta minuti per la soluzione dei  venti quesiti e un tempo di sessanta minuti per la soluzione dei trenta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.

8. La suddetta prova  si svolge presso le sedi delle Accademie di Belle Arti statali, secondo il seguente calendario:

Indirizzo "Arte e disegno" – 16 novembre 2004

9. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:

cento punti per ciascuna classe di abilitazione, quaranta dei quali riservati alla prova scritta di cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di cui al comma 7;

i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti :

a)  titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti:

§     dottorato di ricerca 3 punti;

§     seconda laurea 2 punti;

§     diploma di scuola di specializzazione 2 punti;

§     altri titoli di studio e di ricerca (corso di perfezionamento, fino a 3 punti assegno di ricerca, borsa di studio post dottorato, borsa di studio)

b) voto di laurea o di laurea specialistica di cui, rispettivamente, ai sensi dell'art.3, commi 1 e 4, della legge 19 novembre 1990, n.341 ed ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), del D.M. 3 novembre 1999, n.509, prescritte per l'ammissione fino ad un massimo di 10 punti:

§     voto di laurea fino a 90/110  0 punti;

§     voto di laurea da 91 a 100/110  2 punti;

§     voto di laurea da 101 a 105/110  4 punti;

§     voto di laurea da 106 a 107/110  5 punti;

§     voto di laurea di 108/110  6 punti;

§     voto di laurea di 109/110  7 punti;

§     voto di laurea di 110/110  8 punti;

§     voto di laurea di 110 e lode/110  10 punti;

c)  votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

§     voto medio minore o uguale a 21  0 punti;

§     voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24  1 punto;

§     voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27  2 punti;

§     voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5  4 punti;

§     voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28  6 punti;

§     voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5  7 punti;

§     voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29  8 punti;

§     voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5  9 punti;

§     voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30  10 punti;

d)  voto di diploma delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), degli Istituti superiori di educazione fisica prescritto per l'ammissione, nonché voto di laurea afferente alla classe 33 di cui al D.M. 4 agosto 2000, fino ad un massimo di 10 punti:

§     voto di diploma fino al 90/110  0 punti;

§     voto di diploma da 91 a 100/110  2 punti;

§     voto di diploma da 101 a 105/110  4 punti;

§     voto di diploma da 106 a 107/110  5 punti;

§     voto di diploma di 108/110  6 punti;

§     voto di diploma di 109/110  7 punti;

§     voto di diploma di 110/110  8 punti;

§     voto di diploma di 110 e lode/110  10 punti;

e)  votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma o della laurea secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

§     voto medio minore o uguale a 21  0 punti;

§     voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24  1 punto;

§     voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27  2 punti;

§     voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5  4 punti;

§     voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28  6 punti;

§     voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5  7 punti;

§     voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29  8 punti;

§     voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5  9 punti;

§     voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30  10 punti;

f)    votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma, secondo il seguente schema e fino ad una massimo di 10 punti:

§     voto medio minore o uguale a 6,99/10  0 punti;

§     voto medio tra 7 e 7,99/10  2 punti;

§     voto medio tra 8 e 8,99/10  4 punti;

§     voto medio tra 9 e 9,99/10  8 punti;

§     voto medio 10/10  10 punti.

10. La seconda prova, i cui contenuti sono definiti nel bando, consiste in un colloquio e in un elaborato grafico su un tema proposto dalla commissione. E' valutata dalla commissione in trentesimi.

11. Vengono ammessi ai corsi, per ogni classe di abilitazione, i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata dalla commissione sulla base della somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.

 

 

Art. 5

 

1. Le commissioni giudicatrici sono composte dal docente cui è affidata la responsabilità di coordinamento del biennio, in qualità di presidente, da due docenti del corso, di cui uno delle discipline delle aree artistiche e l’altro dell’area pedagogica, da un docente dell’istruzione scolastica di discipline della classe di riferimento designato dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale e da un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

 

 

Art. 6

 

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici, i responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990, nonché le modalità per lo svolgimento delle prove e gli obblighi dei candidati.

 

 

Roma, 7 ottobre 2004

 

Prot. n. 82/2004

 

IL MINISTRO

 

Allegati:

 

- 7A Fotografia 1

- 7A Fotografia 2

- 18A Discipline Geometriche 1

- 18A Discipline Geometriche 2

- 21A Discipline Pittoriche 1

- 21A Discipline Pittoriche 2

- 22A Discipline Plastiche 1

- 22A Discipline Plastiche 2

- 25A Disegno e Storia dell'Arte 1

- 25A Disegno e Storia dell'Arte 2

- 28A Educazione Artistica 1

- 28A Educazione Artistica 2

- CFU

- Organizzazione Aree

- Tirocinio

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