Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Decreto Ministeriale 7 ottobre 2004 prot. n. 82/2004
Formazione
degli insegnanti: attivazione corsi abilitanti presso le Accademie di Belle
Arti
Dipartimento per l’Università,
l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica
e Tecnologica
Direzione
Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
VISTO l'art.1, comma 3
bis della legge 4 giugno 2004, n.143 con il
quale si dispone che, ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente di
cui all'art.401 del
Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297
e successive modifiche, le Accademie di Belle Arti possono rilasciare diplomi
accademici di 2° livello, a conclusione di corsi di indirizzo didattico,
disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e
Ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante;
VISTO il D.M. 18 maggio
2004 che definisce, per l'anno accademico 2004-2005, le
modalità ed i contenuti della prova di ammissione alle Scuole di
Specializzazione di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b) della legge 2 agosto 1999, n.264;
VISTO il D.M. 15
settembre 2004 che stabilisce le date delle prove di ammissione relative
all'indirizzo di Arte e disegno per la classe di concorso 61A, e relativamente
all'indirizzo di Musica e Spettacolo, alle classi A31 e A32 ;
CONSIDERATO che è
in corso di definizione la normativa generale in materia di formazione degli
insegnanti di cui all'art.5 della
legge 28 marzo 2003, n.53;
VALUTATA
l'opportunità di istituire presso le Accademie di Belle Arti un corso ad
indirizzo didattico il cui esame finale avrà valore di esame di stato
abilitante;
SENTITO il parere del CNAM, espresso nell'adunanza
del 9 settembre 2004;
DECRETA
Art.1
1. Sono
istituiti, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, i corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico,
finalizzati alla formazione dei docenti per le seguenti classi:
7A - Arte della
fotografia e grafica pubblicitaria
18 A - Discipline
geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica
21 A - Discipline
pittoriche
22 A - Discipline
plastiche
25 A - Disegno e
storia dell'arte
28 A - Educazione
artistica
Il relativo
ordinamento è definito nell'allegata tabella.
Art.2
DISPOSIZIONI
GENERALI
1. I corsi di
secondo livello di cui all'allegata tabella, disciplinano l'organizzazione
didattica per le classi di concorso 07A, 18A, 21A, 22A, 25A, 28A.
2. E' obiettivo formativo dei corsi la
promozione e lo sviluppo, delle attitudini e delle competenze caratterizzanti
il profilo professionale dell'insegnante della scuola secondaria nei settori artistico-visivi.
3. Le Accademie
di Belle Arti possono consorziarsi tra loro per lo svolgimento dei predetti
corsi, anche al fine di razionalizzare l'offerta formativa sul territorio
nazionale e di ottimizzare le risorse da utilizzare per il funzionamento degli
stessi.
4. Le Accademie interessate
individuano il numero massimo degli iscritti in relazione alla disponibilità di
strutture, di personale e di dotazioni didattico-strumentali.
5. Il Ministero,
tenuto conto del numero massimo programmato da ciascuna Accademia, ripartisce
il contingente di posti disponibili sul territorio nazionale per ciascuna
classe di concorso, determinato sulla base delle esigenze programmate dal
sistema scolastico.
6. Non possono
essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10.
7. Le discipline
relative all'area pedagogica sono svolte in collaborazione con le Università,
per assicurare l'apporto delle specifiche competenze.
Art.3
TITOLO
RILASCIATO
1. Al termine del
corso di studio, e dopo un esame di Stato è rilasciato un diploma di secondo
livello che abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti.
2. L'esame
finale, avente valore di esame di Stato, consiste nella discussione di una tesi
originale, redatta dal candidato, al quale viene attribuita una votazione
espressa in trentesimi. Supera l'esame il candidato che raggiunge una votazione
di almeno 18/30. Il voto complessivo di abilitazione è espresso in sessantesimi
ed è dato dal voto di ammissione sommato al voto dell'esame finale.
3. Il diploma
conseguito costituisce, ai sensi della vigente normativa, titolo di accesso
all'insegnamento nella scuola secondaria.
Art.4
DURATA
DEGLI STUDI E AMMISSIONE AI CORSI ABILITANTI
1. I corsi ad indirizzo didattico
di cui all'art.1, hanno durata biennale e sono articolati in semestri. Le
attività didattiche disciplinari ed interdisciplinari sono articolate in
insegnamenti, laboratori e attività di tirocinio pratico guidato, finalizzate
all'acquisizione di conoscenze specifiche per l'esercizio della funzione
docente. Le suddette attività si svolgono per un numero di ore non inferiore a
1.600. L'impegno complessivo richiesto allo studente comprensivo delle attività
di studio e di preparazione individuale, corrisponde a 120 crediti, distribuiti
tra le varie attività entro i limiti stabiliti dal presente decreto. Gli
studenti sono obbligati alla frequenza di almeno l’80% di tutte le attività
formative previste per le classi di abilitazione cui sono iscritti.
2. Costituiscono
titolo di ammissione ai corsi le lauree e i diplomi che danno accesso alle
classi di abilitazione comprese nell'indirizzo di cui all'art.1, con le
specificazioni relative al curriculum e agli esami sostenuti previsti per
l'accesso stesso dalla vigente normativa in materia. Costituiscono altresì
titolo di ammissione i titoli universitari e accademici conseguiti in un paese
dell'Unione europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di
formazione degli insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.
3. Ai fini
dell'ammissione le Accademie di Belle Arti predispongono appositi bandi di
selezione, nei quali sono indicati il numero dei posti disponibili per ciascuna
classe di abilitazione e le relative procedure.
4. L'esame
consiste in una prova scritta, predisposta da ciascuna accademia, integrata da
una seconda prova. La prova scritta, per ciascuna classe, consiste nella
soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta
esatta, tra le cinque indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti, venti si
riferiscono all'indirizzo e trenta alla classe per la quale viene richiesta
l'abilitazione. Il candidato può richiedere l'ammissione ad una o più classi di
abilitazione.
5. Qualora vi
siano candidati che risultino in posizione utile per l'ammissione in più
graduatorie, è ammessa la possibilità di iscriversi, oltre che alla classe
prescelta come prima indicazione, anche alle altre classi per le quali siano
state superate le relative prove di ammissione, a condizione che il conseguente
incremento degli impegni da assolvere risulti compatibile con gli obblighi di
frequenza.
6. I quesiti
vertono sui programmi fissati dal decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18.11.1998 n.270 che verranno pubblicizzati
nelle sedi di esame, nonché su argomenti atti a verificare la predisposizione
dei candidati alle discipline oggetto del corso, discipline il cui elenco viene
allegato al bando.
7. Per lo
svolgimento della prova scritta, di cui al comma 4, è assegnato un tempo di
quaranta minuti per la soluzione dei
venti quesiti e un tempo di sessanta minuti per la soluzione dei trenta
quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.
8. La suddetta
prova si svolge presso le sedi delle
Accademie di Belle Arti statali, secondo il seguente calendario:
Indirizzo
"Arte e disegno" – 16 novembre 2004
9. Per la
valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai
competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:
cento punti per
ciascuna classe di abilitazione, quaranta dei quali riservati alla prova
scritta di cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta
punti per la seconda prova di cui al comma 7;
i titoli
valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti :
a) titoli di studio e di ricerca fino ad un
massimo di 10 punti:
§ dottorato di ricerca 3 punti;
§ seconda laurea 2 punti;
§ diploma di scuola di specializzazione 2
punti;
§ altri titoli di studio e di ricerca
(corso di perfezionamento, fino a 3 punti assegno di ricerca, borsa di studio
post dottorato, borsa di studio)
b) voto di laurea
o di laurea specialistica di cui, rispettivamente, ai sensi dell'art.3, commi 1 e
4, della legge 19 novembre 1990, n.341 ed ai
sensi dell'art.3, comma 1,
lettera b), del D.M. 3 novembre 1999, n.509,
prescritte per l'ammissione fino ad un massimo di 10 punti:
§ voto di laurea fino a 90/110 0 punti;
§ voto di laurea da 91 a 100/110 2 punti;
§ voto di laurea da 101 a 105/110 4 punti;
§ voto di laurea da 106 a 107/110 5 punti;
§ voto di laurea di 108/110 6 punti;
§ voto di laurea di 109/110 7 punti;
§ voto di laurea di 110/110 8 punti;
§ voto di laurea di 110 e lode/110 10 punti;
c) votazione media degli esami di profitto
sostenuti per il conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino
ad un massimo di 10 punti:
§ voto medio minore o uguale a 21 0 punti;
§ voto medio maggiore di 21 e minore o
uguale a 24 1 punto;
§ voto medio maggiore di 24 e minore o
uguale a 27 2 punti;
§ voto medio maggiore di 27 e minore o
uguale a 27,5 4 punti;
§ voto medio maggiore di 27,5 e minore o
uguale a 28 6 punti;
§ voto medio maggiore di 28 e minore o
uguale a 28,5 7 punti;
§ voto medio maggiore di 28,5 e minore o
uguale a 29 8 punti;
§ voto medio maggiore di 29 e minore o
uguale a 29,5 9 punti;
§ voto medio maggiore di 29,5 e minore o
uguale a 30 10 punti;
d) voto di diploma delle Accademie di Belle
Arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), degli
Istituti superiori di educazione fisica prescritto per l'ammissione, nonché
voto di laurea afferente alla classe 33 di cui al D.M. 4 agosto
2000, fino ad un massimo di 10 punti:
§ voto di diploma fino al 90/110 0 punti;
§ voto di diploma da 91 a 100/110 2 punti;
§ voto di diploma da 101 a 105/110 4 punti;
§ voto di diploma da 106 a 107/110 5 punti;
§ voto di diploma di 108/110 6 punti;
§ voto di diploma di 109/110 7 punti;
§ voto di diploma di 110/110 8 punti;
§ voto di diploma di 110 e lode/110 10 punti;
e) votazione media degli esami di profitto
sostenuti per il conseguimento del diploma o della laurea secondo il seguente
schema e fino ad un massimo di 10 punti:
§ voto medio minore o uguale a 21 0 punti;
§ voto medio maggiore di 21 e minore o
uguale a 24 1 punto;
§ voto medio maggiore di 24 e minore o
uguale a 27 2 punti;
§ voto medio maggiore di 27 e minore o
uguale a 27,5 4 punti;
§ voto medio maggiore di 27,5 e minore o
uguale a 28 6 punti;
§ voto medio maggiore di 28 e minore o
uguale a 28,5 7 punti;
§ voto medio maggiore di 28,5 e minore o
uguale a 29 8 punti;
§ voto medio maggiore di 29 e minore o
uguale a 29,5 9 punti;
§ voto medio maggiore di 29,5 e minore o
uguale a 30 10 punti;
f) votazione media degli esami di profitto
sostenuti per il conseguimento del diploma, secondo il seguente schema e fino
ad una massimo di 10 punti:
§ voto medio minore o uguale a 6,99/10 0 punti;
§ voto medio tra 7 e 7,99/10 2 punti;
§ voto medio tra 8 e 8,99/10 4 punti;
§ voto medio tra 9 e 9,99/10 8 punti;
§ voto medio 10/10 10 punti.
10. La seconda
prova, i cui contenuti sono definiti nel bando, consiste in un colloquio e in
un elaborato grafico su un tema proposto dalla commissione. E' valutata dalla
commissione in trentesimi.
11. Vengono ammessi ai corsi, per
ogni classe di abilitazione, i candidati che risultino utilmente collocati
nella graduatoria finale formulata dalla commissione sulla base della somma dei
punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei
titoli e nella seconda prova.
Art. 5
1. Le commissioni
giudicatrici sono composte dal docente cui è affidata la responsabilità di
coordinamento del biennio, in qualità di presidente, da due docenti del corso,
di cui uno delle discipline delle aree artistiche e l’altro dell’area
pedagogica, da un docente dell’istruzione scolastica di discipline della classe
di riferimento designato dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale e da
un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Art. 6
1. I bandi di
concorso prevedono disposizioni per la costituzione delle commissioni
giudicatrici, i responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990,
nonché le modalità per lo svolgimento delle prove e gli obblighi dei candidati.
Roma, 7 ottobre
2004
Prot. n. 82/2004
IL
MINISTRO
Allegati:
- 7A Fotografia 1
- 7A Fotografia 2
- 18A Discipline Geometriche 1
- 18A Discipline Geometriche 2
- 21A Discipline Pittoriche 1
- 21A Discipline Pittoriche 2
- 22A Discipline Plastiche 1
- 22A Discipline Plastiche 2
- 25A Disegno e Storia dell'Arte 1
- 25A Disegno e Storia dell'Arte 2
- 28A Educazione Artistica 1
- 28A Educazione Artistica 2
- CFU
- Organizzazione Aree
- Tirocinio