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25/03/2013 n. 81 D.M. MIUR

Definizione della disciplinaa scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti dell

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

Visti gli articoli 33, sesto comma e 117, secondo comma, lett. n), e sesto comma, della Costituzione;

…omissis….

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1573 del 6 marzo 2013;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1

Oggetto del regolamento

 

1. Il presente regolamento modifica gli articoli 5, 11 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

 

Art. 2

Modificazioni all'articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010

 

1. All'articolo 5:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Il numero complessivo dei posti annualmente  disponibili  per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla  base  del  fabbisogno  di personale docente abilitato nelle scuole  del  sistema  educativo  di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia  e delle finanze e del Ministro per la  pubblica  amministrazione  e  la semplificazione.";

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Ai fini della determinazione del  fabbisogno  di  cui  al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: a) della programmazione regionale degli organici deliberata  ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti  disponibili  ma  non  vacanti,  nell'anno scolastico precedente.

2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis e' maggiorato nel limite  del  30  per  cento  per  la  copertura  delle esigenze delle scuole  paritarie  e  dei  percorsi  di  istruzione  e formazione professionale delle regioni.

    2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui  al  comma  1  si tiene conto altresi' dell'offerta  formativa  degli  atenei  e  degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.".

 

Art. 3

Modificazioni all'articolo 11 del d.m. n. 249 del 2010

 

1. All'articolo 11 dopo il comma 5 e' inserito il seguente comma:

"5-bis. La determinazione dei contingenti dei tutor  coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza pubblica. A tal  fine,  i  parametri  di  assegnazione  previsti  dal decreto di cui al comma 5  sono  derogabili  al  fine  di  assicurare l'invarianza di spesa.".

 

Art. 4

Modificazioni all'articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010

 

1. All'articolo 15:

a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "sono  in  possesso  dei requisiti previsti dal" sono inserite le parole "decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal";  le  parole "modifiche   e   integrazioni"   sono   sostituite    dalla    parola "modificazioni";

b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) coloro che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto  e  sino  all'attivazione  dei  percorsi  formativi  previsti dall'articolo 3, commi 2, lettera b), e 3, sono iscritti  a  uno  dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla  lettera a);";

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015,  gli  atenei  e  le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  28  settembre 2007, n. 137, purche' sedi di dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca 7 ottobre 2004,  n.  82,  istituiscono  e  attivano  percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis  allegata al  presente  decreto  e  che  ne   costituisce   parte   integrante, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter,  nonche'  i  percorsi  di  cui  al  comma  16-bis relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.        

1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare  i docenti non di ruolo, ivi compresi gli  insegnanti  tecnico  pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneita'  alla  classe  di concorso per la quale chiedono  di  partecipare  e  in  possesso  dei requisiti  previsti  al  comma  1,  abbiano  maturato,  a   decorrere dall'anno scolastico 1999/2000  fino  all'anno  scolastico  2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio  in  scuole  statali,  paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il  servizio  prestato nei centri di formazione professionale riconducibile  a  insegnamenti compresi in classi di concorso  e'  valutato  solo  se  prestato  per garantire  l'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione  a  decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma e'  valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli  aspiranti  che  abbiano prestato servizio in piu' anni e in piu' di una  classe  di  concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto  a  conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al  comma  1.  Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma  e' valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di   concorso  o tipologia di posto, prestato  per  ciascun  anno  scolastico  per  un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile  come  anno  di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della  legge  3 maggio 1999,  n.  124.  Il  suddetto  requisito  si  raggiunge  anche cumulando i servizi prestati, nello  stesso  anno  e  per  la  stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e  centri di formazione professionale.

1-quater.  L'iscrizione  ai   percorsi   formativi   abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non e' compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di  titoli  accademici,  inclusi  i percorsi di cui al presente decreto.        

1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta formativa  di  cui ai commi 1-bis e 16-bis, gli atenei ovvero le  istituzioni  dell'alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  possono  attivare  le iniziative  di  cui  all'articolo  4,  comma  5,  anche  al  fine  di assicurare la possibilita' di frequenza  dei  percorsi.  In  caso  di impossibilita' o  comunque  di  difficolta'  derivanti  da  qualsiasi causa, al fine di attivare percorsi relativi alle classi di  concorso previste dal vigente ordinamento, gli atenei ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica  stipulano,  sentiti gli uffici scolastici regionali, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche autonome, individuate dagli stessi uffici  scolastici,   e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori,.

1-sexies.   Con   decreto   del   Ministero    dell'istruzione, dell'universita'  e   della   ricerca   sono   emanate   disposizioni organizzative atte a garantire, nel rispetto dell'invarianza di spesa e dei generali vincoli di finanza  pubblica,  l'accesso  ai  percorsi abilitanti speciali a tutti i soggetti aventi  titolo  ai  sensi  dei commi 1-ter e  16-bis  che  ne  facciano  richiesta  nelle  modalita' stabilite  dal  decreto  medesimo  e   tenuto   conto   anche   della disponibilita' ricettiva sostenibile dalle universita'.";

d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. I titoli di studio posseduti dai soli soggetti  di  cui  al comma 1, lettere a)  e  c)  mantengono  la  loro  validita'  ai  fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto.  I titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma  1,  lettera b), sono integrati dal compimento del tirocinio  formativo  attivo  e costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di  insegnamento per le rispettive classi di concorso.  A  decorrere  dall'istituzione dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3,  4,  5,  6,  7,  8,  9  e  10 allegate  al  presente  regolamento,  unitamente  al  compimento  del tirocinio formativo attivo  di  cui  all'articolo  10,  sostituiscono integralmente per le relative classi di concorso  i  titoli  previsti dal decreto  ministeriale  30  gennaio  1998,  n.  39,  e  successive integrazioni e modificazioni.";

e) al comma 4 dopo le  parole  "articolo  5"  sono  soppresse  le parole "comma 1";

f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:        "5.  Le  universita'  e  le  istituzioni  dell'alta  formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi  di  tirocinio formativo  attivo  curano  lo  svolgimento   della   relativa   prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative  alle  materie  oggetto  di  insegnamento  della  classe  di abilitazione,  si  articola  in  un  test  preliminare  a   carattere nazionale, in una prova scritta e in una  prova  orale.  I  programmi delle prove e le modalita' di svolgimento del test  preliminare  sono definiti  annualmente  con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.";

g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo  di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere  attribuiti per  titoli  di  studio,  di  servizio  e  pubblicazioni  secondo  le modalita' indicate nel comma 13.";  

h) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono soppressi;

i) il primo periodo del comma 16 e' sostituito dal seguente:

"Le facolta' di cui  all'articolo  6,  comma  1,  possono  attivare percorsi formativi  finalizzati  esclusivamente  all'acquisizione  di titolo valido all'inserimento nella seconda fascia delle  graduatorie di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo  all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi  del  decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997."  

l) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi:

"16-bis. Sono ammessi al percorso di cui al comma  16,  senza  la necessita'  di  sostenere  la  prova  di  accesso,  i  soggetti   ivi contemplati in possesso dei requisiti di servizio previsti dal  comma 1-ter, relativi alla scuola dell'infanzia ovvero  primaria.  Ai  fini del raggiungimento dei requisiti di  servizio  richiesti  si  possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia con quelli prestati  nella  scuola  primaria.  L'aspirante  opta  per  il percorso relativo alla scuola dell'infanzia  o  per  quello  relativo alla scuola primaria.

16-ter. Resta fermo il  valore  dei  titoli  conseguiti  entro  i termini di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  175 del 29 luglio 1997 quali titoli di accesso ai concorsi per titoli  ed esami, titoli di accesso  alla  terza  fascia  delle  graduatorie  di istituto e titoli validi ai sensi dell'articolo 1, comma  4,  lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62.";

m) dopo il comma 27 e' inserito il seguente comma:

"27-bis. I titoli  di  abilitazione  conseguiti  al  termine  dei percorsi di cui al  presente  decreto  non  consentono  l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo  1,  comma  605, della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296.   Essi   danno   diritto esclusivamente all'iscrizione alla II  fascia  delle  graduatorie  di istituto di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la  specifica  classe di concorso, o ambito  disciplinare,  e  costituiscono  requisito  di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.".  

2. Al d.m. n. 249 del 2010 e' aggiunta in fine la seguente  tabella 11-bis:

 

"Tabella 11-bis

(art. 15, comma 1-bis)

 

La presente tabella definisce i percorsi di  cui  all'articolo  15, comma 1-bis.

I  percorsi  sono  distinti  per  ciascuna  classe  di  concorso  e prevedono il  conseguimento  di  41  crediti  formativi  universitari ovvero  accademici  (di  seguito  crediti  formativi),   considerando assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio  previsti  dalla tabella 11 in virtu' dei particolari requisiti  di  servizio  di  cui all'articolo 15, commi 3 e 4.

I crediti formativi sono indirizzati:

a) alla verifica  e  al  consolidamento  della  conoscenza  delle discipline oggetto di insegnamento della  classe  di  concorso  e  al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali  di  cui  ai  decreti  del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15  marzo  2010  n. 87, n. 88 e n. 89 e  alle  relative  Indicazioni  nazionali  e  Linee guida;

b) all'acquisizione  delle  competenze  digitali  previste  dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del  Consiglio  18  dicembre 2006 (2006/962/CE). In particolare dette  competenze  attengono  alla capacita'   di   utilizzo   dei   linguaggi   multimediali   per   la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per  l'utilizzo dei contenuti  digitali  e,  piu'  in  generale,  degli  ambienti  di simulazione e dei laboratori virtuali.  Al  fine  di  consentirne  la piena fruizione anche agli alunni con bisogni  educativi  speciali  i contenuti digitali devono essere definiti nel  rispetto  dei  criteri che ne assicurano l'accessibilita';

c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte  a  favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' secondo quanto disposto  dalla  legge  5  febbraio  1992,  n.   104   e   successive modificazioni.

Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:

a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere  a), b) e c);

b) di aver acquisito solide conoscenze delle  discipline  oggetto di insegnamento e di possedere la capacita' di proporle nel modo piu' adeguato al livello scolastico degli studenti con cui  entreranno  in contatto;

c)  di  essere  in  grado  di  gestire  la   progressione   degli apprendimenti, adeguando  i  tempi  e  le  modalita'  alla  classe  e scegliendo di volta in volta gli strumenti piu' adeguati al  percorso previsto (lezione frontale, discussione,  simulazione,  cooperazione, laboratorio, lavoro di  gruppo),  con  particolare  riferimento  alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d)  di  aver   acquisito   capacita'   pedagogiche,   didattiche, relazionali e gestionali;

e) di aver acquisito capacita' di lavorare con  ampia  autonomia, anche assumendo responsabilita' organizzative.

I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono  all'esame finale.

La commissione di abilitazione e' composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato  dall'ufficio  scolastico  regionale tra i dirigenti tecnici, i  dirigenti  scolastici  o  i  docenti  con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato  sulla  specifica classe di concorso. Il  punteggio  di  abilitazione  e'  espresso  in centesimi.

Il  percorso  si  conclude  con  un  esame  finale,  avente  valore abilitante per la relativa classe di  concorso,  che  consiste  nella redazione, nell'illustrazione e nella  discussione  di  un  elaborato originale, di cui e' relatore un docente del percorso,  che  coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dimostra altresi' la  piena  padronanza delle  discipline  oggetto  d'insegnamento  e   il   possesso   delle competenze di cui al presente allegato, anche  con  riferimento  alle norme  principali  che  governano  le  istituzioni  scolastiche.   Un risultato inferiore a 60  centesimi  comporta  il  non  conseguimento dell'abilitazione.

 

Tabella

QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI

 

Crediti formativi

Attivita' formative

Settori scientifico disciplinari

15 cfu

Didattica generale

e didattica speciale

M-PED/03 Didattica e

pedagogia speciale;

M-PED/04 Pedagogia

sperimentale. Almeno

6 CFU di didattica

e pedagogia speciale

rivolti ai bisogni

educativi speciali

18 cfu/cfa

Didattica delle

discipline oggetto

di insegnamento

delle classi di

concorso

SSD o SAD

delle discipline

3 cfu/ cfa

Laboratori

di tecnologie

didattiche

M-PED/03 Didattica e

pedagogia speciale;

ABST59 Pedagogia e

didattica dell'arte;

CODD/4 Pedagogia

musicale per Didattica

della musica.

Gli insegnamenti sono

destinati all'utilizzo

delle tecnologie

dell'informazione e

della comunicazione

per la didattica

5 cfu

Elaborato finale

 

Totale 41 cfu

 

 

 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 25 marzo 2013

Il Ministro: Profumo

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 59 

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