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31-01-2011 n° 8 - Min. Istruzione

D.M. 31 gennaio 2011, n. 8
Insegnamento musica nella scuola primaria
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca

 

D.M. n. 8

 

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l" 'Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi";

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 concernente la "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati" (in G. U. n. 2 del 4 gennaio 2000);

VISTO l'articolo 64 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 concernente le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010) " e in particolare la Tabella C, che sotto la voce Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca fissa, per l'anno 2010, la dotazione del fondo di cui all'art. 4 della Legge 18 dicembre 1997, n. 440;

VISTA la Legge 4 marzo 2009, n. 15 recante la "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti" nella parte che modifica l'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di derogabilità delle disposizioni applicabili solo ai dipendenti pubblici;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell 'infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 " e in particolare gli allegati A, B, C e D;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante l' "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" per quanto concerne la competenza del dirigente scolastico in materia di utilizzazione del personale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Capo 1, art. 2, comma 1, lettera E, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508" (in G. U. n. 135 del 13 giugno 2003);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il "Regolamento di riorganizzazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133" pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162 e in particolare l'articolo 4 comma 10 che demanda a un decreto ministeriale avente natura non regolamentare l'individuazione dei titoli prioritari per impartire l'insegnamento di musica e pratica musicale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 concernente il "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo, e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169";

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 "Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media - Riconduzione e ordinamento - Istituzione classe di concorso di ‘strumento musicale’ nella scuola media", e in particolare l'AlI. A (Programmi di insegnamento);

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 31 luglio 2007, recante "Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione. Indicazioni per il curricolo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 - Serie Generale;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 concernente il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 28 settembre 2007 n. 137 concernente "Attivazione biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A 31 e A 32) e di strumento musicale (A 77)";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 103 del 23 dicembre 2009 integrato dal Decreto Ministeriale n. 66 del 29 luglio 2010 concernente la costituzione del "Comitato Nazionale per l'apprendimento pratico della musica" con compiti di supporto, consulenza e proposta nei confronti dell' Amministrazione centrale impegnata, in base ai Regolamenti attuativi dell'articolo 64 del citato Decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;

VISTO il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato articolo 64, comma 3 della Legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'Atto di indirizzo, 8 settembre 2009 emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi con gli obiettivi previsti dal regolamento emanato con il citato Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

CONSIDERATA la necessità di organizzare l'insegnamento della musica pratica in modo progressivo e sistematico come indicato nell'Atto di indirizzo 8 settembre 2009 emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi con gli obiettivi previsti dal regolamento emanato con il citato Decreto del Presidente della Repubblica. 20 marzo 2009, n. 89, entrambi citati in premessa;

CONSIDERATA, in particolare, l'opportunità di implementare per il primo ciclo di istruzione la formazione di ordine intellettuale-disciplinare sostenendo la con quella artistica e musicale, come indicato dall'art. 3, comma 1 dell' Atto di indirizzo;

CONSIDERATE le "Linee di indirizzo per un piano pluriennale di interventi relativi alla diffusione della pratica musicale nelle scuole di ogni ordine e grado" del marzo 2009 redatte dal Comitato Nazionale per l'apprendimento pratico della musica presieduto dall' Ono Prof. Luigi Berlinguer;

PRESO ATTO della pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 16 dicembre 2009 dal titolo "Documento sulla cultura musicale nella nostra società e nella scuola", nel quale si sottolinea, tra l'altro, l'opportunità "che lo studio di uno strumento musicale specifico, unitamente alle attività di musica d'insieme, inizi fin dal terzo anno della scuola primaria, in maniera da diventare un'opportunità formativa propedeutica agli apprendimenti musicali della scuola secondaria di primo grado" e l'importanza di titoli specifici per l'insegnamento musicale;

 

 

DECRETA

 

Art.1

 

Il presente decreto ha per oggetto iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell' insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria.

 

 

Art. 2

 

Le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione, anche attraverso specifici accordi di rete di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affidano prioritariamente l'insegnamento curricolare di musica nella scuola primaria a docenti compresi nell'organico ad esse assegnato, in possesso, oltre che dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria, dei titoli di cui all'articolo 3.

 

 

Art. 3

 

1. Nelle more della definizione di specifici percorsi formativi destinati alla specializzazione in musica del personale docente della scuola primaria, si farà riferimento al possesso di uno o più dei seguenti titoli conseguiti presso istituzioni dell'alta formazione musicale:

a. Diploma quadriennale in didattica della musica;

b. Diploma biennale di cui al Decreto Ministeriale 28 settembre 2007 n. 137;

c. Diploma accademico di secondo livello;

d. Diploma conseguito secondo l'ordinamento previgente il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212;

e. Diploma accademico di primo livello;

f. Diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l'educazione conseguito all'estero presso istituzione di alta formazione musicale il cui titolo finale è equiparato secondo la normativa vigente.

2. Nell'ambito degli accordi di rete di cui all'articolo 2, possono altresì essere utilizzati docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 nell'ambito dell'organico assegnato, purché l'utilizzo di detto personale non produca esuberi nell'organico destinato alla scuola primaria;

3. Il possesso dei titoli di cui al comma 1 e al comma 2 è completato dalle specifiche attività formative di cui all' articolo Il , al fine di integrare le competenze musicali con le specifiche esigenze didattiche connesse all'insegnamento nella scuola primaria.

 

 

Art. 4

 

Al fine di sviluppare la pratica e la cultura musicali strumentale e corale in tutti i gradi e gli ordini di scuola, di favorire la verticalizzazione dei curriculum musicali, di valutare e valorizzare le pratiche didattiche e i percorsi formativi del personale docente preposto all'insegnamento delle discipline musicali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca promuove specifici Corsi di pratica musicale destinati a implementare l'approccio alla pratica vocale e strumentale e a fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di uno strumento musicale.

 

 

Art. 5

 

l. Gli Uffici Scolastici Regionali individuano, a partire dalle province in cui sono attivate sezioni di liceo musicale, attraverso specifico bando, le istituzioni scolastiche nelle quali avviare le attività di cui all' articolo 4.

2. Il bando di cui al comma 1 individua, tra i requisiti preferenziali:

a. la disponibilità di adeguate risorse strutturali;

b. la valutazione del piano dell' offerta formativa e lo sviluppo, nel corso degli anni, di iniziative indirizzate alla valorizzazione dell'apprendimento musicale;

c. la collaborazione con istituzioni, enti e associazioni di comprovata qualificazione nell'apprendimento musicale dell'infanzia ovvero nella didattica della musica;

d. la disponibilità di personale qualificato;

e. l'adesione al progetto di enti, fondazioni, soggetti pubblici e privati disponibili a sostenere, finanziare ovvero cofinanziare le attività.

 

 

Art. 6

 

Gli Uffici Scolastici Regionali attivano le procedure per la costituzione di una rete tra le istituzioni scolastiche sedi di sezioni di liceo musicale e le istituzioni di alta formazione musicale ad esse convenzionate ai sensi dell' articolo 13 comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, istituzioni scolastiche sedi di sezioni di scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e almeno una scuola primaria del territorio selezionata attraverso il bando di cui all' articolo 5, mediante specifici protocolli d'intesa. Detti protocolli possono comprendere anche i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) ed e).

 

 

Art. 7

 

1. Il protocollo d' intesa:

a. determina i reciproci obblighi delle istituzioni che lo sottoscrivono;

b. prevede la costituzione di un apposito comitato - sentito il Comitato di cui all'art. 14 - composto da rappresentanti dei soggetti coinvolti e dell'Ufficio Scolastico Regionale, cui fanno capo la progettazione delle attività del corso e delle prove di verifica intermedie e finali, nonché l'accertamento della corretta applicazione dei criteri per la selezione del personale di cui all'articolo 9.

2. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale nomina un comitato di monitoraggio responsabile della verifica e della valutazione delle attività.

 

 

Art. 8

 

I corsi di musica di cui all' articolo 4 coinvolgono gli alunni a partire dal terzo anno della scuole primaria e si concludono al quinto anno, al termine del quale è rilasciato un certificato attestante le competenze musicali acquisite. Le valutazioni periodiche e finali sono disciplinate dall'articolo 2 comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

 

 

Art. 9

 

1. Per il reclutamento del personale si farà riferimento, in ordine di priorità a:

a. risorse interne all'organico della scuola primaria sede del corso, in possesso dei titoli di cui all'articolo 3 comma 1 attraverso idonee modulazioni orarie e nel rispetto del Contratto di lavoro;

b. risorse interne all'organico delle istituzioni firmatarie del protocollo, attraverso specifiche disposizioni per l'utilizzo di docenti di strumento (classe di concorso A077) ovvero di musica con specifiche e dimostrate competenze di pratica strumentale (classe di concorso A032), ovvero di Esecuzione ed interpretazione e di Laboratorio di musica d'insieme in servizio presso i Licei musicali;

c. risorse esterne all'organico d'istituto, avendo particolare riguardo all'utilizzazione di personale della classe di concorso A031 in esubero;

d. I comitati di cui al precedente art. 7 comma 1 lettera b accerteranno che nelle operazioni di selezione del personale docente siano stati adeguatamente valutati i titoli culturali, professionali e artistici, al fine di assicurare la massima qualità all' offerta formativa.

 

 

Art. 10

 

Ulteriori risorse professionali sono individuate nel personale in soprannumero appartenente alla classe di concorso A031, A032 e A077 che ne faccia esplicita richiesta. Tali figure potranno altresì svolgere una funzione di raccordo e coordinamento del complesso delle attività musicali attivate dalla rete di cui ai protocolli d'intesa.

 

 

Art. 11

 

La formazione in servizio del personale di cui all'articolo 2 commi 3 e 9 è assicurata:

a. nell'ambito dei protocolli di intesa di cui all'articolo 7 del presente decreto, nelle istituzioni dell' Alta formazione musicale presso le quali è attivato un dipartimento di didattica della musica, nei limiti delle disponibilità esistenti;

b. dai soggetti di cui all'articolo 5 comma 2 lettera c);

c. da specifici interventi di formazione attivati con successivi provvedimenti e svolti in collaborazione con l'ANSAS, tenendo conto di esperienze nazionali in via di completamento (Progetto Musica 2020 e Innovamusica) e in linea con le indicazioni di cui al punto 1 lettera a) della Direttiva n. 87/2010 e dei punti 2) e 4) dell'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo annuale in materia di formazione del personale docente ed AT A, come sottoscritto in data 14 luglio 2010.

 

 

Art. 12

 

Gli Uffici Scolastici Regionali potranno concorrere all'allargamento delle azioni di cui al presente decreto con propri finanziamenti, come quelli in materia di formazione promossa a livello regionale previsti dal punto 3) della Direttiva 87/2010, e potranno ricorrere all'impiego del personale in esubero in possesso dei titoli di cui all'art. 3.

 

 

Art. 13

 

Le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione possono aderire con propri fondi ai percorsi di cui all'articolo 4.

 

 

Art. 14

 

Il Comitato Nazionale per l'apprendimento pratico della musica, istituito ai sensi del Decreto Ministeriale n. 103 del 23 dicembre 2009 ed integrato ex Decreto Ministeriale n. 66 del 29 luglio 2010, assicurerà il necessario supporto alle iniziative avviate ai sensi del presente decreto, con riguardo al raccordo del monitoraggio dei percorsi ed al supporto, consulenza e proposta nella fase d'avvio dei corsi, anche con la collaborazione degli Uffici Scolastici Regionali.

 

 

Art. 15

 

Le attività di cui all'art. 4 saranno realizzate con le risorse professionali citate all'art. 9 comma 1 lettera a, con i fondi dell'istituzione scolastica e con le risorse previste dalla Legge 440/97, come indicato della Direttiva Ministeriale n.87 dell' 8 novembre 2010.

 

 

Il MINISTRO

Mariastella Gelmini

 

 

Roma, 31 gennaio 2011

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