Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca
D.M. n. 8
VISTO l'art. 15 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" che prevede la possibilità per le amministrazioni
pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attività di interesse comune";
VISTA la Legge 18
dicembre 1997, n. 440, concernente l" 'Istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi";
VISTA la Legge 21
dicembre 1999, n. 508 concernente la "Riforma delle Accademie di
belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori
di musica e degli Istituti musicali pareggiati" (in G. U. n. 2 del 4
gennaio 2000);
VISTO l'articolo 64 del Decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto
2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un
piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale
utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore
efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del
piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati,
l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, con i
quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad
una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del
sistema scolastico;
VISTA la Legge 23
dicembre 2009, n. 191 concernente le "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010) "
e in particolare la Tabella C, che sotto la voce Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca fissa, per l'anno 2010, la dotazione del fondo di cui
all'art. 4 della
Legge 18 dicembre 1997, n. 440;
VISTA la Legge 4 marzo
2009, n. 15 recante la "Delega al Governo finalizzata
all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e
alla Corte dei conti" nella parte che modifica l'articolo 2 del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
materia di derogabilità delle disposizioni applicabili solo ai dipendenti
pubblici;
VISTO il testo unico delle leggi
in materia di istruzione approvato con Decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il Decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la
"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell 'infanzia e al
primo ciclo di istruzione a norma dell'articolo 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53 " e in particolare gli
allegati A, B, C e D;
VISTO il Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante l' "Attuazione
della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni" per quanto concerne la competenza del dirigente
scolastico in materia di utilizzazione del personale;
VISTO il Decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il Capo 1, art. 2, comma 1,
lettera E, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132
"Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre
1999, n. 508" (in G. U. n. 135 del 13 giugno 2003);
VISTO il Decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17,
concernente il "Regolamento di riorganizzazione del ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
VISTO il Decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 recante
"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto
2008, n. 133" pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 luglio
2009, n. 162 e in particolare l'articolo 4 comma 10 che demanda a un decreto
ministeriale avente natura non regolamentare l'individuazione dei titoli prioritari
per impartire l'insegnamento di musica e pratica musicale;
VISTO il Decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89
concernente il "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo, e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del
Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n.133";
VISTO il Decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122,
concernente il "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per
la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai
sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre
2008, n. 169";
VISTO il Decreto
Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto
Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 "Corsi ad indirizzo
musicale nella scuola media - Riconduzione e ordinamento - Istituzione classe
di concorso di ‘strumento musicale’ nella scuola media", e in particolare
l'AlI. A (Programmi di insegnamento);
VISTO il Decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione 31 luglio 2007, recante
"Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo
dell'istruzione. Indicazioni per il curricolo", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 - Serie Generale;
VISTO il Decreto
Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 concernente il
"Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di
istruzione";
VISTO il Decreto del
Ministro dell'Università e della Ricerca del 28 settembre 2007 n. 137
concernente "Attivazione biennio di secondo livello per la formazione dei
docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A 31 e A 32) e di
strumento musicale (A 77)";
VISTO il Decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 103 del 23
dicembre 2009 integrato dal Decreto Ministeriale n. 66 del 29
luglio 2010 concernente la costituzione del "Comitato Nazionale per
l'apprendimento pratico della musica" con compiti di supporto, consulenza
e proposta nei confronti dell' Amministrazione centrale impegnata, in base ai
Regolamenti attuativi dell'articolo 64 del citato Decreto legge n. 112/2008,
convertito con modificazioni dalla legge n.
133/2008;
VISTO il piano programmatico
predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato articolo 64,
comma 3 della Legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO l'Atto di
indirizzo, 8 settembre 2009 emanato dal Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante i criteri generali
necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi con
gli obiettivi previsti dal regolamento emanato con il citato Decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
CONSIDERATA la necessità di
organizzare l'insegnamento della musica pratica in modo progressivo e
sistematico come indicato nell'Atto di
indirizzo 8 settembre 2009 emanato dal Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante i criteri generali
necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi con
gli obiettivi previsti dal regolamento emanato con il citato Decreto del
Presidente della Repubblica. 20 marzo 2009, n. 89, entrambi
citati in premessa;
CONSIDERATA, in particolare,
l'opportunità di implementare per il primo ciclo di istruzione la formazione di
ordine intellettuale-disciplinare sostenendo la con quella artistica e
musicale, come indicato dall'art. 3, comma 1 dell' Atto di indirizzo;
CONSIDERATE le "Linee di
indirizzo per un piano pluriennale di interventi relativi alla diffusione della
pratica musicale nelle scuole di ogni ordine e grado" del marzo 2009
redatte dal Comitato Nazionale per l'apprendimento pratico della musica
presieduto dall' Ono Prof. Luigi Berlinguer;
PRESO ATTO della pronuncia del
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 16 dicembre
2009 dal titolo "Documento sulla cultura musicale nella nostra società e
nella scuola", nel quale si sottolinea, tra l'altro, l'opportunità
"che lo studio di uno strumento musicale specifico, unitamente alle
attività di musica d'insieme, inizi fin dal terzo anno della scuola primaria,
in maniera da diventare un'opportunità formativa propedeutica agli
apprendimenti musicali della scuola secondaria di primo grado" e
l'importanza di titoli specifici per l'insegnamento musicale;
DECRETA
Art.1
Il presente decreto ha per oggetto
iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella
scuola, alla qualificazione dell' insegnamento musicale e alla formazione del
personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria.
Art. 2
Le istituzioni scolastiche facenti
parte del sistema nazionale di istruzione, anche attraverso specifici accordi
di rete di cui all'articolo 7 del
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affidano
prioritariamente l'insegnamento curricolare di musica nella scuola primaria a
docenti compresi nell'organico ad esse assegnato, in possesso, oltre che
dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria, dei titoli di cui
all'articolo 3.
Art. 3
1. Nelle more della definizione di
specifici percorsi formativi destinati alla specializzazione in musica del
personale docente della scuola primaria, si farà riferimento al possesso di uno
o più dei seguenti titoli conseguiti presso istituzioni dell'alta formazione
musicale:
a. Diploma quadriennale in
didattica della musica;
b. Diploma biennale di cui al Decreto
Ministeriale 28 settembre 2007 n. 137;
c. Diploma accademico di secondo
livello;
d. Diploma conseguito secondo
l'ordinamento previgente il Decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212;
e. Diploma accademico di primo
livello;
f. Diploma accademico specifico in
didattica della musica o in musica per l'educazione conseguito all'estero
presso istituzione di alta formazione musicale il cui titolo finale è
equiparato secondo la normativa vigente.
2. Nell'ambito degli accordi di
rete di cui all'articolo 2, possono altresì essere utilizzati docenti delle
classi di concorso A031, A032 e A077 nell'ambito dell'organico assegnato,
purché l'utilizzo di detto personale non produca esuberi nell'organico
destinato alla scuola primaria;
3. Il possesso dei titoli di cui
al comma 1 e al comma 2 è completato dalle specifiche attività formative di cui
all' articolo Il , al fine di integrare le competenze musicali con le
specifiche esigenze didattiche connesse all'insegnamento nella scuola primaria.
Art. 4
Al fine di sviluppare la pratica e
la cultura musicali strumentale e corale in tutti i gradi e gli ordini di
scuola, di favorire la verticalizzazione dei curriculum musicali, di valutare e
valorizzare le pratiche didattiche e i percorsi formativi del personale docente
preposto all'insegnamento delle discipline musicali, il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca promuove specifici Corsi di
pratica musicale destinati a implementare l'approccio alla pratica vocale e
strumentale e a fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di
uno strumento musicale.
Art. 5
l. Gli Uffici Scolastici Regionali
individuano, a partire dalle province in cui sono attivate sezioni di liceo
musicale, attraverso specifico bando, le istituzioni scolastiche nelle quali
avviare le attività di cui all' articolo 4.
2. Il bando di cui al comma 1
individua, tra i requisiti preferenziali:
a. la disponibilità di adeguate
risorse strutturali;
b. la valutazione del piano dell'
offerta formativa e lo sviluppo, nel corso degli anni, di iniziative
indirizzate alla valorizzazione dell'apprendimento musicale;
c. la collaborazione con
istituzioni, enti e associazioni di comprovata qualificazione
nell'apprendimento musicale dell'infanzia ovvero nella didattica della musica;
d. la disponibilità di personale
qualificato;
e. l'adesione al progetto di enti,
fondazioni, soggetti pubblici e privati disponibili a sostenere, finanziare
ovvero cofinanziare le attività.
Art. 6
Gli Uffici Scolastici Regionali
attivano le procedure per la costituzione di una rete tra le istituzioni
scolastiche sedi di sezioni di liceo musicale e le istituzioni di alta
formazione musicale ad esse convenzionate ai sensi dell' articolo 13
comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89,
istituzioni scolastiche sedi di sezioni di scuola secondaria di primo grado ad
indirizzo musicale e almeno una scuola primaria del territorio selezionata
attraverso il bando di cui all' articolo 5, mediante specifici protocolli
d'intesa. Detti protocolli possono comprendere anche i soggetti di cui
all'articolo 5, comma 2, lettere c) ed e).
Art. 7
1. Il protocollo d' intesa:
a. determina i reciproci obblighi
delle istituzioni che lo sottoscrivono;
b. prevede la costituzione di un
apposito comitato - sentito il Comitato di cui all'art. 14 - composto da
rappresentanti dei soggetti coinvolti e dell'Ufficio Scolastico Regionale, cui
fanno capo la progettazione delle attività del corso e delle prove di verifica
intermedie e finali, nonché l'accertamento della corretta applicazione dei
criteri per la selezione del personale di cui all'articolo 9.
2. Il Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale nomina un comitato di monitoraggio
responsabile della verifica e della valutazione delle attività.
Art. 8
I corsi di musica di cui all'
articolo 4 coinvolgono gli alunni a partire dal terzo anno della scuole
primaria e si concludono al quinto anno, al termine del quale è rilasciato un
certificato attestante le competenze musicali acquisite. Le valutazioni
periodiche e finali sono disciplinate dall'articolo 2 comma
5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
Art. 9
1. Per il reclutamento del
personale si farà riferimento, in ordine di priorità a:
a. risorse interne all'organico
della scuola primaria sede del corso, in possesso dei titoli di cui
all'articolo 3 comma 1 attraverso idonee modulazioni orarie e nel rispetto del
Contratto di lavoro;
b. risorse interne all'organico
delle istituzioni firmatarie del protocollo, attraverso specifiche disposizioni
per l'utilizzo di docenti di strumento (classe di concorso A077) ovvero di
musica con specifiche e dimostrate competenze di pratica strumentale (classe di
concorso A032), ovvero di Esecuzione ed interpretazione e di Laboratorio di
musica d'insieme in servizio presso i Licei musicali;
c. risorse esterne all'organico
d'istituto, avendo particolare riguardo all'utilizzazione di personale della
classe di concorso A031 in esubero;
d. I comitati di cui al precedente
art. 7 comma 1 lettera b accerteranno che nelle operazioni di selezione del
personale docente siano stati adeguatamente valutati i titoli culturali,
professionali e artistici, al fine di assicurare la massima qualità all'
offerta formativa.
Art. 10
Ulteriori risorse professionali
sono individuate nel personale in soprannumero appartenente alla classe di
concorso A031, A032 e A077 che ne faccia esplicita richiesta. Tali figure
potranno altresì svolgere una funzione di raccordo e coordinamento del
complesso delle attività musicali attivate dalla rete di cui ai protocolli
d'intesa.
Art. 11
La formazione in servizio del
personale di cui all'articolo 2 commi 3 e 9 è assicurata:
a. nell'ambito dei protocolli di
intesa di cui all'articolo 7 del presente decreto, nelle istituzioni dell' Alta
formazione musicale presso le quali è attivato un dipartimento di didattica
della musica, nei limiti delle disponibilità esistenti;
b. dai soggetti di cui
all'articolo 5 comma 2 lettera c);
c. da specifici interventi di
formazione attivati con successivi provvedimenti e svolti in collaborazione con
l'ANSAS, tenendo conto di esperienze nazionali in via di completamento
(Progetto Musica 2020 e Innovamusica) e in linea con le indicazioni di cui al
punto 1 lettera a) della Direttiva n.
87/2010 e dei punti 2) e 4) dell'art. 2 del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo annuale in materia di formazione del
personale docente ed AT A, come sottoscritto in data 14 luglio 2010.
Art. 12
Gli Uffici Scolastici Regionali
potranno concorrere all'allargamento delle azioni di cui al presente decreto
con propri finanziamenti, come quelli in materia di formazione promossa a
livello regionale previsti dal punto 3) della Direttiva
87/2010, e potranno ricorrere all'impiego del personale in esubero
in possesso dei titoli di cui all'art. 3.
Art. 13
Le istituzioni scolastiche facenti
parte del sistema nazionale di istruzione possono aderire con propri fondi ai
percorsi di cui all'articolo 4.
Art. 14
Il Comitato Nazionale per
l'apprendimento pratico della musica, istituito ai sensi del Decreto
Ministeriale n. 103 del 23 dicembre 2009 ed
integrato ex Decreto Ministeriale n. 66 del 29 luglio 2010, assicurerà il
necessario supporto alle iniziative avviate ai sensi del presente decreto, con
riguardo al raccordo del monitoraggio dei percorsi ed al supporto, consulenza e
proposta nella fase d'avvio dei corsi, anche con la collaborazione degli Uffici
Scolastici Regionali.
Art. 15
Le attività di cui all'art. 4
saranno realizzate con le risorse professionali citate all'art. 9 comma 1
lettera a, con i fondi dell'istituzione scolastica e con le risorse previste
dalla Legge 440/97, come
indicato della Direttiva
Ministeriale n.87 dell' 8 novembre 2010.
Il MINISTRO
Mariastella
Gelmini
Roma, 31 gennaio 2011