IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
D.M. n. 68 del 30 luglio 2010
VISTO il decreto legge 25 settembre
2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2009, n.167, con particolare riferimento all’art. 1 cc. 2-3-4;
VISTO il D.M. n. 82 del
29 settembre 2009, emanato in applicazione dell’articolo 1,
commi 2, 3 e 4 del decreto, legge 25 settembre 2009, n.134, con il quale sono
state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari
finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell’assegnazione
delle supplenze conferite dai Dirigenti Scolastici dalle graduatorie di
Circolo e d’Istituto per la sostituzione del personale temporaneamente
assente;
VISTO il DM n. 100 del
17 dicembre 2009 che ha integrato i predetti elenchi con
l’ulteriore categoria di beneficiari individuati dalla legge di conversione
del succitato decreto legge n. 134 del 25 settembre 2009;
VISTO l’art. 7 c. 4 ter
del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25
che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla riferita :L 167 del
24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2010-2011;
CONSIDERATA la necessità di dettare
disposizioni per ricostituire gli elenchi prioritari da utilizzarsi nell’a.s.
2010-2011 in virtù del predetto DL 194/2009 convertito con L 25/10 ;
PER I MOTIVI espressi in premessa,
DECRETA
Art. 1
Personale Destinatario
1) Ai sensi dell’art. 1 c. 2
della legge n. 167 del 24 novembre 2009 le cui disposizioni
sono state rinnovate per l’a.s. 2010-2011 dall’art. 7 c. 4 ter
della L 26 febbraio 2010 n. 25, il personale docente ed
educativo, inserito a pieno titolo nell’a.s. 2010-2011 nelle graduatorie a
esaurimento previste dall’art. 1, c. 605,
lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il
personale ATA, inserito a pieno titolo, per l’a.s. 2010-2011 nelle
graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19
aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24
marzo 2004 è destinatario delle disposizioni del presente provvedimento.
2) Tale personale: deve aver
conseguito, nell’anno scolastico 2008/2009, nomina a tempo determinato di
durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o, attraverso le
graduatorie d’istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un’unica
istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, per
le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle
graduatorie di cui al comma 1 e deve essersi trovato, a prescindere da
qualsiasi situazione lavorativa verificatasi nell’a.s. 2009-2010, nella
condizione di non poter ottenere, per l’anno scolastico 2010-2011, nomina per
una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla
ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in
assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.
Tale ultima condizione,per coloro
che hanno effettuato la prestazione lavorativa di 180 giorni nel 2008-2009,
non può essere verificata alla data d’inizio dell’anno scolastico e pertanto
il personale appartenente alla suddetta tipologia ha comunque titolo a
presentare domanda .per l’inserimento ai sensi del successivo art.2.
3) Sono esclusi dai benefici coloro
che, nell’anno scolastico 2010-2011, rinuncino ad una supplenza conferita per
intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di
appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto.
4) Rimane beneficiario delle disposizioni
di cui al presente decreto il personale che, nel medesimo anno scolastico
rinunci ad un contratto, nella provincia di appartenenza, per un numero di
ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di
posti interi ovvero che rinunci ad un contratto, anche ad orario intero,
essendo stato individuato quale avente titolo per effetto dell’inserimento in
coda a tutte le fasce delle graduatorie delle province opzionali aggiuntive.
5) Il personale di cui al presente
articolo è utilizzato per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici per
effetto dell’assenza del personale in servizio nella scuola per tutti gli
insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto,
rispettivamente, nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i
docenti e nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda
il personale A.T.A., con precedenza assoluta rispetto al personale inserito
nelle graduatorie di circolo o di istituto. Detta precedenza è riconosciuta,
secondo l’ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento d’orario, in
caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o
posto di insegnamento sia nella provincia di appartenenza (dove è stata
valutata l’istanza di partecipazione alla procedura delle graduatorie ad
esaurimento) che in una delle province opzionali aggiuntive, fermo restando
che il completamento può avvenire solo nell’ambito della provincia in cui il
contratto è stato stipulato
6) Ai sensi dell’art. 1 c. 4
della L .167 del 24-11-2009 così come rinnovata dall’art. 7 n. 4 ter
della L. 25 del 26/2/2010 il personale docente e educativo
ha diritto al riconoscimento della valutazione dell’intero anno di servizio
ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento
previste dall’art. 1, comma
605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il personale A.T.A inserito nelle
graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché nelle
graduatorie provinciali a esaurimento di cui ai DD. MM. 19
aprile 2001, n.75 e n. 35 del 24
marzo-2004, ha diritto all’attribuzione dello stesso
punteggio conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, da utilizzare in
occasione dell’ aggiornamento delle graduatorie permanenti o per
l’inserimento in esse.
Il punteggio viene attribuito per
la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale
per il quale l’interessato ha prestato utilmente servizio nell’a.s.
2008-2009.
7) Le disposizioni del presente
decreto non si applicano nei confronti del personale destinatario di
contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia o collocato a riposo
con decorrenza dal 1° settembre 2010.
Art. 2
Presentazione Istanze
1) Il personale interessato
presenta apposita istanza, al fine di essere inserito negli elenchi
prioritari di una sola provincia, nel periodo tassativo dal 15 al 30
settembre 2010, secondo il modello
allegato, indirizzandola esclusivamente ad uno degli Uffici
seguenti per il tramite dell’istituzione scolastica in cui ha prestato
servizio nell’a.s. 2008/2009:
a) alla sede provinciale
dell’ufficio scolastico regionale che ha gestito la graduatoria ad
esaurimento di appartenenza, per i docenti e, per il personale ATA, le
graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quelle
provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19
aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24
marzo 2004;
b) alla sede provinciale
dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria di circolo o istituto
è inserito per l’a.s. 2010/2011;
c -alla sede provinciale
dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria ad esaurimento il
personale docente è inserito in coda, in via obbligatoria, ai fini del
completamento d’orario, qualora al momento della presentazione della domanda
abbia già stipulato per l’anno scolastico 2010/2011 un contratto a tempo
determinato sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore
inferiore a quello di cattedra.
2) Qualora la provincia nella quale
l’interessato ha dichiarato la propria disponibilità sia diversa da quella in
cui risulta inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, la sua
inclusione in queste ultime si intende sospesa finché fruisce dei benefici di
cui al presente provvedimento, tranne il caso che sia destinatario di
eventuali supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche
3) Allo scopo di rendere più
agevoli le operazioni da parte delle scuole, nonché per il migliore
espletamento del servizio da parte degli interessati, la scelta delle sedi deve
essere operata per distretti.
Ne consegue che nell’istanza in questione devono essere indicati, con il
vincolo di un numero minimo da rispettare, i distretti scolastici in cui il
personale intende prestare servizio, scegliendo:
- almeno 2 distretti, qualora il
territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5;
- almeno 3 distretti, qualora il
territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a 10;
- almeno 4 distretti, qualora il
territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16;
- almeno 5 distretti, qualora il
territorio sia suddiviso in numero di distretti maggiore di 16.
Per le supplenze brevi, sino a 10
giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria, disciplinate dall’art. 5, c.6
e dall’art. 7 c.7 del
Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con DM. 131/07,
può essere indicato 1 solo distretto nell’ambito di quelli prescelti.
Art. 3
Costituzione Elenchi Prioritari
1) Il personale interessato alla
presentazione della domanda è inserito in elenchi a carattere provinciale o
sub provinciale, divisi per tipologia di posto, classe di concorso o profilo
professionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, secondo, la
posizione di fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute dai
docenti nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza ovvero, dal
personale A.T.A., nelle graduatorie permanenti - e in subordine in quelle ad
esaurimento - citate all’art.1.
Qualora l’interessato abbia chiesto
di essere incluso negli elenchi prioritari in una delle province opzionali
aggiuntive, ai fini del completamento orario la sua posizione rimane comunque
subordinata rispetto agli aspiranti, beneficiari delle disposizioni di
precedenza di cui al presente decreto, inclusi nella graduatoria ad
esaurimento di appartenenza di tale provincia, a meno che la provincia non
coincida con quella in cui è inserito nelle graduatoria di circolo o di
istituto.
2) Per facilitare la convocazione
del personale di cui al presente decreto sono messe a disposizione delle
istituzioni scolastiche specifiche procedure informatiche che consentono di
verificarne lo stato di occupazione o di disoccupazione. Per l’utilizzo di
tali procedure è indispensabile che siano immediatamente
registrati,relativamente all’a.s. 2010-2011 a cura delle istituzioni
scolastiche, tutti i contratti di supplenza stipulati e le rinunce immotivate
o effettuate senza giustificato motivo.
Art 4
Progetti regionali
1) Ai sensi dell’art. 1 c. 3
della L .167 del 24-11-2009 così come rinnovata dall’art. 7 n. 4 ter
della L. 25 del 26/2/2010 il personale che ha titolo ad
essere incluso negli elenchi prioritari, può dare la propria disponibilità a
partecipare ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con gli Uffici
scolastici regionali.
La dichiarazione di disponibilità,
diretta all’Ufficio Scolastico Regionale, analogamente a quella per
l’inclusione negli elenchi prioritari, viene presentata, entro il medesimo
termine del 30 settembre 2010, presso l’istituzione scolastica dove è stato
prestato servizio nell’ a.s. 2008-2009, ovvero con le specifiche diverse
modalità stabilite a livello periferico per dare esecuzione agli accodi
stipulati.
2) La rinuncia, senza valido
motivo, all’offerta di partecipazione al progetto regionale comporta la
decadenza dal diritto a percepire l’indennità di disoccupazione qualora
spettante.
3)Lo svolgimento delle attività
progettuali previste dagli accordi sottoscritti dall’amministrazione
scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dell’intero anno di
servizio, per il personale docente , inserito a pieno titolo nell’anno
scolastico 2010/2011 nelle citate graduatorie provinciali ad esaurimento e
alla valutazione dello stesso punteggio ottenuto nell’a.s. precedente per il
personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui
all’art. 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento
4) Al personale docente educativo
ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, che svolga le attività
progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio commisurato ai mesi
di durata del progetto stesso.
Art 5
Modalità di utilizzo degli elenchi
- Accettazione e rinunce
.
1) Il personale inserito negli
elenchi prioritari ai sensi del presente decreto è obbligato ad accettare
qualunque proposta di supplenza, all’interno delle preferenze espresse nella
domanda, salvo quella che, ai sensi del successivo comma 6 , viene offerta in
corso di altro contratto.
2) La rinuncia immotivata o senza
giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la decadenza dal
diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto secondo le
procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto
all’attribuzione del punteggio relativo all’anno scolastico, salvo il diritto
all’attribuzione di quello maturato in ragione del servizio effettivamente
svolto, nonché la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione di cui
all’art. 1
quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con
modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,
eventualmente percepita.
3) Nessuna penalizzazione viene
applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche in
corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività
didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di
progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo Ministero e
le Regioni.
4) Nessuna penalizzazione viene
applicata, altresì, in caso di rinuncia per l’essere impegnati
nell’espletamento di supplenza temporanea conferita in virtù di legittima
inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto.
Analogamente non è penalizzato chi,
nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari i abbia accettato una
supplenza per effetto dell’inserimento nelle graduatorie di circolo o di
istituto, in provincia diversa, sempre che tale supplenza perduri al momento
della chiamata dall’elenco prioritario.
5) Coloro che siano impegnati in
progetti attivati ai sensi di specifiche Convenzioni stipulate con le Regioni
non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze
temporanee con le procedure di cui al presente decreto, salvo diversa
previsione delle singole Convenzioni.
6) Coloro che siano impegnati nella
scuola dell’infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni,
disciplinate dall’art. 5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul
conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, mantengono il diritto
ad essere interpellati per supplenze di durata superiore
Art. 6
Validità Elenchi Prioritari
Le disposizioni del presente
decreto si applicano a partire dalla data di diffusione degli elenchi.
Per quanto non espressamente
disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. 27 giugno
2007, n. 131 e al D.M. 13
dicembre 2000, n. 430, con i quali sono stati adottati
rispettivamente, i Regolamenti per il conferimento delle supplenze al
personale docente e al personale A.T.A..
Roma 30 luglio 2010
Allegati:
All 1: Personale docente
ed educativo (rettificato in data 2/9/2010)
All 2: Personale ATA
All 3: Elenco
Distretti
IL MINISTRO
F.to Mariastella Gelmini
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