Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
DM. n. 62 del 13 luglio
2011
Allegati
IL MINISTRO
VISTA la legge 3 maggio
1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e,
in particolare, l’art. 4;
VISTO il Regolamento,
recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo adottato con D.M. 13 giugno
2007, registrato alla Corte dei Conti il 13 agosto 2007, registro 6,
foglio 107;
VISTO in particolare,
l’art. 9, comma 1, del predetto nuovo Regolamento, che rinvia ad un apposito
decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione
delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto e per la
formazione delle graduatorie medesime, secondo i periodi di validità fissati dall’art.
5, comma 5 del citato regolamento;
VISTA la Legge n. 69 del
18 giugno 2009, art. 32;
VISTO il parere del
C.N.P.I. del 30 novembre 2010 su “Schema di Regolamento recante disposizioni
per la razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso ai sensi dell’art. 64 comma 4
lett. a della legge n.133/08” in materia di superamento della suddivisione
in aree disciplinari nella costituzione degli elenchi di sostegno nelle
graduatorie delle scuole del 2° ciclo;
VISTO il D.M. 44 del 12
maggio 2011, recante disposizioni per l’integrazione e l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per il biennio scolastico 2011/12 e 2012/13;
VISTO il D.L. n. 70 del
13 maggio 2011 convertito in L. 106 del 12
luglio 2011, art. 9;
VISTO il D.M n. 47 del 26
maggio 2011 che dispone la validità delle graduatorie ad esaurimento di cui
al DM 44/2011 per il triennio scolastico 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014;
VISTO il Regolamento
concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2. c. 416,
della L. n. 244 del 24 dicembre 2007”adottato con DM n. 249 del 10
settembre 2010, con particolare riguardo all’art.3 c. 4;
CONSIDERATA l’urgenza di
impartire disposizioni per la presentazione delle domande degli aspiranti per
la costituzione delle relative graduatorie in tempi utili per l’inizio dell’anno
scolastico 2011/12
D E C R E T A :
Art. 1
Graduatorie di circolo e d’istituto
1. Per gli anni scolastici
2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 in relazione agli insegnamenti effettivamente
impartiti, in ciascuna istituzione scolastica sono costituite specifiche graduatorie
di circolo e d’istituto per ogni posto d’insegnamento, classe di concorso o posto
di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato
con D.M. 13 giugno
2007, d’ora in poi denominato Regolamento.
2. Le predette
graduatorie, suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate in ordine prioritario, secondo
le indicazioni dell’art. 5, comma 3, del Regolamento, per l’attribuzione delle supplenze,
nei casi previsti dagli artt. 1 e 7 del Regolamento stesso.
3. Le nuove graduatorie
di circolo e d’istituto, che sostituiscono integralmente quelle vigenti nell’anno
scolastico 2010/11 conservano validità per il triennio di cui al comma 1.
4. L’assolvimento degli
obblighi derivanti dall’applicazione della legge 19 marzo
1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in
favore di particolari categorie, è interamente assolto in sede di costituzione
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante
scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle
graduatorie ad esaurimento. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di
istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle
categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.
5. Per la costituzione
delle graduatorie di circolo e di istituto si applicano le disposizioni di cui
al Regolamento, che si allega al presente provvedimento, integrate dalle
disposizioni del presente decreto.
Art. 2
Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie
di circolo e di istituto
1. Ai sensi dell’art. 5
comma 3 del Regolamento hanno titolo all’inclusione nelle seguenti fasce delle
graduatorie di circolo e d’istituto:
- PRIMA FASCIA:
gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o
classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d’istituto,
secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 4, del Regolamento.
- SECONDA FASCIA:
gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento,
forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di
specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di
partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di
superamento dell’esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole
di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.) e nelle Accademie
di Belle Arti (COBASLID), nonché al termine dei corsi o biennali di II livello
presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato
alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale.
La laurea in scienze
della formazione primaria per l’indirizzo di scuola dell’infanzia ha valore
abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola per
l’infanzia.
La laurea in scienze
della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria ha valore abilitante
e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola primaria.
Il diploma di didattica
della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al
diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui
alla legge 21 dicembre
1999, n.508, che dell’ordinamento previgente, ha valore abilitante e dà
titolo all’inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.
Hanno altresì titolo
all’inclusione in II fascia gli aspiranti in possesso di idoneità o abilitazione
all’insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell’Unione Europea, che ottengono
con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive
comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito l’attestato della
conoscenza della lingua italiana denominato “CELI 5 Doc” rilasciato dalla
Università per Stranieri di Perugia, nonché gli aspiranti col requisito della
cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso dell’idoneità o abilitazione
conseguita in paesi extracomunitari e riconosciuta con provvedimento
Direttoriale ai sensi dell’art. 49 del
D.P.R. 31/8/1999, n.394.
- TERZA FASCIA:
gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento
richiesto.
I titoli di accesso
all’insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento
per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:
a) Posti di insegnamento
di scuola dell’infanzia:
Ai sensi dell’art. 2,
comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei
corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali
e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002.
Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell’istituto magistrale è valido purché
corrisponda a diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta
nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi.
b) Posti di insegnamento
di scuola primaria:
- Ai sensi dell’art. 2,
comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei
corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti
entro l’a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di “Maturità
magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo
dei corsi medesimi.
c) Cattedre di scuola
secondaria di I grado:
- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998
n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, lauree specialistiche
equiparate di cui al D.M. n.22 del 9
febbraio 2005, e lauree magistrali dichiarate corrispondenti alle predette, ai
sensi del D.I. , del 9
luglio 2009, per l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I
grado.
Per la classe di concorso
di strumento musicale nella scuola media è titolo d’accesso il diploma
specifico di Conservatorio rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente alla
legge 21dicembre
1999, n.508 o lo specifico diploma di II livello conseguito ai sensi della
normativa vigente.
Gli aspiranti che
producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai
sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda, ai fini dell’accesso alla classe di concorso,
il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco
dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare
in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso,
anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel
relativo certificato rilasciato dall’Università dove hanno conseguito il
titolo. Tale certificazione deve essere, pertanto, in possesso degli
interessati al momento di compilazione delle domande anche ai fini dei previsti
controlli esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativa.”
Le medesime disposizioni
valgono anche per i possessori delle lauree magistrali di cui sopra
d) Cattedre e posti di
scuola secondaria di II grado:
1 ) Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998
n. 39 e successive integrazioni modificazioni, lauree specialistiche
equiparate, di cui al D.M. n.22 del 9 febbraio 2005, e lauree magistrali
dichiarate corrispondenti alle predette, ai sensi del D.I. , del 9 luglio 2009 per
l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado.
Gli aspiranti che
producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai
sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda, ai fini dell’accesso alla classe di concorso,
il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco
dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare
in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso,
anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel
relativo certificato rilasciato dall’Università dove hanno conseguito il
titolo. Tale certificazione deve essere, pertanto, in possesso degli
interessati al momento di compilazione delle domande anche ai fini dei previsti
controlli esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativa”.
Le medesime disposizioni
valgono anche per i possessori delle lauree magistrali di cui sopra 2)
Consentono l’accesso alle classi di concorso per le quali sono prescritti
titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di
musica i relativi diplomi di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di
musica rilasciati ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21 dicembre
1999, n. 508 e i relativi diplomi di II livello conseguiti ai sensi della
normativa vigente.
3) Consentono l’accesso
alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica), il
diploma I.S.E.F., le lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e
76/S e il diploma di laurea quadriennale in scienze motorie ad esse equiparata
ai sensi del D.M. 5 maggio
2004.
4) Per le graduatorie di
conversazione in lingua estera il titolo di accesso previsto è: “titolo di
studio conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione,
è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, purché congiunto all’accertamento dei titoli professionali”.
La corrispondenza del
titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica
quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell’ordinamento
scolastico del paese in cui è stato conseguito, l’accesso agli studi universitari,
secondo l’apposita dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità consolare
italiana competente per territorio.
Il predetto titolo di studio
deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia
attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale.
Per l’insegnamento di
conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in
Paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in possesso della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in deroga a quanto previsto
dal successivo articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria
in posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in possesso del requisito della
cittadinanza comunitaria.
e) Posti di personale
educativo:
- Consentono l’accesso,
la laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola
primaria (legge 19/11/90,
n. 341, art.3, comma 2) o i titoli di studio conseguiti al termine dei
corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti
entro l’a.s. 2001/2002 (D.M. 10/3/1997, art. 2, comma 1 e 3), purché il titolo
conseguito corrisponda a diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione
contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi.
In mancanza dei suddetti
requisiti è consentito l’inserimento in graduatoria a coloro che abbiano
ottenuto l’accesso nelle graduatorie delle istituzioni educative per il biennio
scolastico 2009/2011 in virtù delle disposizioni particolari di cui all’art. 2, comma 1, lettera
h), II capoverso del D.M. 53/07.
2. Ai posti di sostegno
si accede con il possesso dei titoli di specializzazione di cui all’articolo 325 del
D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, al decreto del Ministro dell’Università e della
ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione e al D.M. 20 febbraio
2002 e con la Laurea in scienze della formazione primaria con
specifico modulo per il sostegno.
3. I titoli di studio
conseguiti all’estero, con eccezione di quello previsto per l’accesso alla classe
di concorso di conversazione in lingua estera sono validi, ai fini
dell’accesso, solo se siano stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della
normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con
riferimento al particolare piano di studi richiesto e, ai fini
dell’attribuzione del punteggio come “altri titoli”, di cui alla lett. C, comma
1 della tabella di valutazione annessa al Regolamento emanato con D.M. n. 131 del
13 giugno 2007, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente
Autorità Diplomatica italiana.
4. Tutti i titoli di
accesso di cui al presente articolo devono essere posseduti entro la data di scadenza
dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo art. 6.
Art. 3
Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti, alla
data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo
art. 6, debbono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana
(sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica),
ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) età non inferiore ad
anni 18 e non superiore ad anni 65 riferita al 1° settembre 2011, secondo
quanto previsto dall’art.9 comma 2 del Regolamento che prevede, inoltre, che qualora
il candidato maturi il limite d’età dei 65 anni nel corso del primo anno di validità
della graduatoria, viene depennato con decorrenza dall’anno scolastico successivo;
c) godimento dei diritti
politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio
1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e
gli enti locali;
d) idoneità fisica
all’impiego, - tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22
della legge n. 104/1992, - che l’amministrazione ha facoltà di accertare
mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si
collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini
italiani che siano stati soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti
di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 693/1996).:
2. Ai sensi dell’art. 3
del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,
i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono:
a) godere dei diritti
civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso,
fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata
conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dall’art.9 comma 3 del
Regolamento.
3. Non possono
partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:
a) coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione
disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino
in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio
1992, n. 16;
e) coloro che si trovino
temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità
o dell’interdizione;
f) coloro che siano
incorsi nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello
Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di
ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva
o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono
ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato,
l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione,
in qualsiasi momento della procedura.
Art. 4
Composizione delle graduatorie di circolo e di
istituto
Moduli di domanda – Tabelle di valutazione dei
titoli
1. Le nuove graduatorie
di circolo e di istituto di I, II e III fascia sono costituite esclusivamente dagli
aspiranti che presenteranno i relativi modelli di domanda A/1, A/2, A/2 bis e B
secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. L’inclusione nelle
graduatorie delle scuole sarà disposta, per tutti gli aspiranti, solo in relazione
alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo Mod.B, di cui al successivo
art.6, comma 6.
3. Per gli aspiranti
all’inclusione in graduatorie di II e III fascia i relativi punteggi, posizioni
ed eventuali precedenze deriveranno esclusivamente dai dati riportati nei
rispettivi modelli A/1 e A/2 e A/2 bis previsti dalla presente procedura.
4. Agli aspiranti già
inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per l’a.s. 2010/11, purché
presentino domanda per la stessa fascia di graduatoria di istituto, sarà
assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli
interessati contenuta nei modelli A1,A2 e A/2 bis il punteggio con cui
figuravano nelle relative graduatorie di insegnamento sulla base dei titoli
presentati, con termine di scadenza 30 giugno 2009, in occasione della
costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il biennio scolastico
2009/10 e 2010/11. Per gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di strumento
musicale nella scuola media, la dichiarazione riguarderà anche il punteggio
relativo ai titoli artisticoprofessionali, nonché quello con il quale gli
interessati sono iscritti negli appositi elenchi relativi alle attività di
sostegno. Tale autocertificazione sarà sottoposta ad obbligatorio controllo,
mediante specifica funzione, da parte dei dirigenti scolastici della scuola a
cui è indirizzata la domanda di supplenza. Tale funzione sarà utilizzata anche
per l’attribuzione d’ufficio del punteggio nel caso in cui l’aspirante non
abbia provveduto ad indicarlo.
L’aspirante dovrà
comunque dichiarare se il punteggio, risultante a sistema, sia stato oggetto di
provvedimento di variazione da parte della scuola che ha gestito la domanda nel
corso del biennio 2009/2011; in tali casi il dirigente scolastico della scuola
cui è pervenuta la nuova domanda di supplenza farà gli opportuni accertamenti
con la scuola di precedente gestione della domanda.
Al punteggio così
assegnato si aggiungeranno gli eventuali punteggi conseguenti all’ulteriore
dichiarazione o presentazione, a seconda delle disposizioni di cui al
successivo art. 7, di titoli conseguiti successivamente alla predetta data del
30 giugno 2009 e sino al termine di scadenza di presentazione della domanda
previsto dal successivo art. 6. Potranno essere dichiarati in apposita sezione
del modulo di domanda, mediante autocertificazione sottoposta a specifico e
obbligatorio controllo, anche titoli valutabili acquisiti prima del predetto
termine del 30 giugno 2009, purché non presentati in precedenza. E’ fatto
esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riproporre dichiarazioni
relative a titoli e servizi già dichiarati in occasione della procedura
relativa ai due precedenti bienni che siano già stati sottoposti a giudizio di
valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda.
5. Le domande di
inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto a partire dal 2011/12,
così come l’utilizzo dei modelli A/1,A/2 e A/2 bis, devono corrispondere alle
situazioni possedute dall’aspirante, per ciascuno degli insegnamenti di cui ha
titolo, alla data di scadenza di presentazione delle domande di cui al
successivo art. 6.
E’ rispetto a tale
termine che, per ciascun insegnamento interessato, l’aspirante deve considerarsi:
- incluso in graduatoria
ad esaurimento (inclusione in graduatorie di I fascia d’istituto)
- abilitato (inclusione
in II fascia di graduatoria d’istituto)
- in possesso del solo
titolo di studio (inclusione in III fascia di graduatoria d’istituto).
Conseguentemente
all’interrelazione e al sovrapporsi dei tempi operativi di definizione delle graduatorie
ad esaurimento e delle graduatorie di circolo e di istituto, gli aspiranti che,
ai sensi del D.M. n.44/2011 abbiano presentato
domanda di scioglimento della riserva nelle graduatorie ad esaurimento ed
abbiano compilato correttamente la sez. B del modello B - scelta delle
istituzioni scolastiche-, otterranno, per via automatica, non appena pubblicate
in via definitiva le predette graduatorie ad esaurimento, la valorizzazione di
tale loro posizione nelle graduatorie di istituto di I fascia, rendendo a tal
fine inefficace, per gli insegnamenti per cui è stata conseguita l’inclusione
nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2011/12, 2012/13 e 2013/14 la
domanda di inclusione nelle graduatorie d’istituto di II e di III fascia.
Il personale, invece,
che, pur inserito nella graduatoria ad esaurimento, abbia omesso di presentare
domanda di aggiornamento o conferma ai sensi e nei termini del D..M. n. 44/2011,
alla data di scadenza di presentazione delle domande per le graduatorie di
circolo e di istituto, può, essendo in possesso di abilitazione, presentare domanda
di inclusione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in
quanto dal 1° settembre 2011, non risulterà più incluso in graduatoria ad
esaurimento..
6. Il Modello di domanda
A/1 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in
graduatorie di II fascia per gli insegnamenti per cui sono in possesso della
relativa abilitazione o idoneità, secondo le disposizioni di cui al precedente
art.2. Ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento tali aspiranti sono
graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli utilizzata per le
graduatorie ad esaurimento di III fascia allegata, quale Tab.2. al D.M. n. 44
del 12 maggio 2011 (annessa quale Tab. 2 anche al presente provvedimento). Per
gli aspiranti abilitati per la classe di concorso di “strumento musicale nella
scuola media” è utilizzata la specifica tabella allegata, quale Tab. 3 al
predetto D.M. e annessa quale Tab. 3 anche al presente provvedimento.
Nell’applicazione delle
tabelle annesse al predetto D.M. sono valide le relative istruzioni e specificazioni
in materia di valutazione dei titoli impartite a chiarimento dell’attribuzione dei
punteggi per le graduatorie ad esaurimento.
7. Il Modello di domanda
A/2 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in
graduatoria di III fascia per insegnamenti per cui sono in possesso del titolo
di studio di accesso secondo le indicazioni di cui al precedente art. 2,
esclusivamente nei seguenti casi:
- aspiranti che chiedono
l’inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui non figuravano
nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del biennio 2009-2011;
- aspiranti che chiedono
l’inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui già figuravano
nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del biennio 2009-2011;
- Il Modello A2/bis deve
essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia sia
per insegnamenti per i quali erano già iscritti in graduatorie di terza fascia
del precedente biennio 2009/11 che per nuovi insegnamenti.
8. Ai sensi dell’art. 5,
comma 4, del Regolamento gli aspiranti che hanno titolo all’inclusione in terza
fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto, ivi inclusi quelli in
possesso del titolo di studio per l’insegnamento di strumento musicale nella
scuola media, sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli
allegata al Regolamento e annessa quale Tab. 1 al presente provvedimento.
9. Il Modello B, di
richiesta delle istituzioni scolastiche prescelte ai fini dell’inclusione nelle
relative graduatorie di circolo e d’istituto, deve essere presentato secondo le
modalità indicate al successivo art. 6, comma 6, da tutti gli aspiranti ivi
compresi gli aspiranti inclusi in graduatorie ad esaurimento che, ai sensi
dell’art.5, comma 4, del Regolamento, per i correlati insegnamenti, per effetto
della sola presentazione del predetto modello B, correttamente compilato,
conseguono l’inserimento nelle relative graduatorie di circolo e di istituto di
I fascia, secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine
di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle
corrispondenti graduatorie ad esaurimento
10. Conseguentemente alle
disposizioni di cui ai commi precedenti:
a) per la richiesta di
inclusione solo in graduatoria di I fascia deve essere presentato, secondo le
modalità indicate al successivo art. 6, comma 6 esclusivamente il Modello B;
b) per la richiesta di
inclusione in graduatoria di II fascia devono essere presentati il Modello A/1
e il Modello B, quest’ultimo secondo le modalità indicate al successivo art. 6,
comma 6;
c) per la richiesta di
inclusione in graduatoria di III fascia devono essere presentati il Modello A/2
o il Mod. A2/bis e il Modello B, quest’ultimo secondo le modalità indicate al
successivo art. 6, comma 6.
L’aspirante interessato a
più di una situazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve presentare un
solo Modello B indicando, nei limiti numerici precisati nel successivo art. 5
le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie intende essere incluso
complessivamente per tutti gli insegnamenti di I, II, e III fascia in cui ha
titolo a figurare nelle graduatorie medesime.
11. La costituzione degli
elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche
disposizioni impartite all’art.6 del Regolamento con eccezione delle
disposizioni relative alla formazione degli elenchi di sostegno di terza fascia
nelle scuole secondarie di secondo grado che – al fine di uniformarsi al parere reso dal
C.N.P. in data 30 novembre 2010 sullo “Schema di Regolamento recante
disposizioni per la razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso
ai sensi dell’art.64 comma 4
lett. a) della Legge n.133/08 – vengono costituiti in unico elenco senza
alcuna suddivisione in aree disciplinari.
La costituzione degli
elenchi di sostegno avviene secondo le medesime modalità di acquisizione dei
dati previste nei commi precedenti per gli aspiranti aventi titolo alla I, II e
III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
12. Gli aspiranti inclusi
con riserva nelle graduatorie ad esaurimento conseguono per i relativi insegnamenti,
previa presentazione del Modello B di scelta delle istituzioni scolastiche, analoga
inclusione con riserva nelle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia.
Poiché tale posizione con
riserva è priva di effetti, fino allo scioglimento della riserva stessa nelle
graduatorie ad esaurimento, ai fini del conseguimento di supplenze da parte dei
dirigenti scolastici, i predetti aspiranti possono, per gli insegnamenti
interessati per cui possiedano i titoli di accesso previsti per la II e III
fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, produrre i relativi Modelli
A/1,A/2 e A/2 bis, ferma restando l’unicità di presentazione del modello B,
secondo le disposizioni di cui al presente articolo, ottenendo in tal modo,
oltre che l’inclusione con riserva in I fascia, l’inclusione a pieno titolo
nelle altre fasce di pertinenza.
Art. 5
Scelta della provincia e delle sedi scolastiche
1. La scelta della
provincia in cui richiedere l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto e il numero massimo di scuole richiedibili in tale provincia sono
disciplinati dall’art.5, commi 6, 7 e 8, del Regolamento.
Ai sensi delle predette
disposizioni, l’aspirante può richiedere, tramite la compilazione del Modello B
secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6, un massimo di 20 istituzioni
scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto
riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al
massimo, 2 circoli didattici. Ove, in alcune province, non sussistano le
condizioni per la realizzabilità della predetta previsione, per carenza
numerica di una o altra tipologia di istituzione scolastica, o comunque per
rilevanti ragioni di carattere organizzativo, le competenti Direzioni regionali
possono disporre, con proprio motivato provvedimento da pubblicare
tempestivamente nei rispettivi siti internet regionali e provinciali, che per
tali province gli aspiranti medesimi possono presentare domanda nel numero
complessivo di 10 istituzioni scolastiche, senza tener conto dei limiti prescritti.
Le indicazioni relative
ad istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo
entro il predetto limite di 10 istituzioni secondo l’ordine con cui l’aspirante
le ha elencate nel Modello B.
Per gli aspiranti che
intendano produrre domande agli Uffici Scolastici delle province di Trento,
Bolzano e della Regione Valle d’Aosta vigono le specifiche disposizioni e
termini adottati dai predetti Uffici secondo autonomi provvedimenti. La
procedura di cui al presente decreto non è utilizzabile e non si applica per le
predette province e regione.
2. Nell’ambito del numero
delle scuole prescelte per l’inclusione nelle graduatorie di scuola dell’infanzia
e primaria, gli aspiranti possono richiedere, secondo le apposite modalità
previste nel Modello B, un massimo di 7 istituzioni scolastiche, col limite di
2 circoli didattici, in cui essere chiamati con priorità, con le particolari e
celeri modalità d’interpello previste al successivo art. 11, nei casi di
supplenze brevi sino a 10 giorni, disciplinate dall’art.5, comma 6 e
dall’art.7, comma 7 del Regolamento.
3. Fatto salvo quanto
stabilito al precedente comma 1, nella scelta delle istituzioni scolastiche l’indicazione
relativa ad istituto comprensivo vale, per gli aspiranti che siano in possesso
dei relativi titoli di accesso, sia per le graduatorie costituite per gli
insegnamenti di scuola dell’infanzia e primaria, sia per le graduatorie
costituite per gli insegnamenti di scuola secondaria di I grado.
Per gli insegnamenti
impartiti presso istituti onnicomprensivi occorre indicare gli specifici codici
meccanografici delle singole istituzioni incluse nell’istituto onnicomprensivo
medesimo.
Art. 6
Termini e modalità di presentazione dei moduli
di domande per l’inclusione nelle graduatorie
di circolo e d’istituto
A) Disposizioni comuni
1. Le domande di
inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto A/1, A/2 e A/2 bis devono
essere presentate, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli conformi a quelli
allegati al presente decreto, entro il termine perentorio di 30 giorni,
a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso
dell’avvenuta emanazione del presente decreto, che sarà pubblicato sul sito web
del Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it) e sulla rete intranet,
così come previsto dal successivo art. 13, fermo restando che tutti i titoli
valutabili devono essere posseduti entro la medesima data.
2. Ciascun aspirante a
supplenza temporanea deve presentare il modello o i modelli di domanda per
tutte le graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere
incluso secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5; indirizzandoli
ad una medesima istituzione scolastica che gestirà la domanda o le domande dell’aspirante.
Tale istituzione scolastica deve essere indicata per prima nell’elencazione delle
scuole prescelte nel modello B, le cui modalità di invio sono precisate nel
successivo comma 6.
3. Il modello o i modelli
di domanda devono essere spediti, con unico plico, mediante raccomandata r/r
ovvero consegnati a mano all’istituzione scolastica prescelta per la gestione
amministrativa della domanda secondo le istruzioni di cui al comma precedente.
4. Nel caso di aspiranti
all’insegnamento in più settori scolastici, ai fini di cui ai commi precedenti,
l’istituzione scolastica indicata per prima, cui è indirizzata la domanda, deve
appartenere al tipo di istituzione scolastica di grado superiore. Gli aspiranti
ad insegnamenti esclusivamente della scuola dell’infanzia o primaria possono
considerare a tal fine, di pari grado, i circoli didattici e gli istituti
comprensivi e, pertanto, possono indicare, per primi, anche circoli didattici.
5. Gli aspiranti in
possesso del titolo per l’insegnamento di sostegno di cui al precedente articolo
2 e in possesso del titolo di abilitazione o del titolo di studio valido per le
discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti
e sordomuti possono chiedere l’inclusione nelle corrispondenti graduatorie
speciali, indicando come prima sede la/le predette istituzioni speciali nel
relativo modello B, nel limite complessivo delle sedi richiedibili ai sensi del
precedente art. 5. In tali casi gli aspiranti dovranno tassativamente
indirizzare il relativo modello o modelli di domanda alle medesime scuole speciali
che provvederanno alla gestione complessiva della domanda dell’aspirante.
B) Mod. B - scelta delle
sedi delle istituzioni scolastiche
6. Per tutti gli
aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto la scelta
delle istituzioni scolastiche di cui al Mod. B, viene effettuata esclusivamente
con modalità web, conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile
2006, n.159, nel periodo compreso tra il 18 luglio 2011 ed le ore 14,00
del 26 agosto 2011. Il Mod. B deve essere indirizzato alla stessa
istituzione scolastica alla quale sono stati indirizzati i Modelli A/1, A/2 e
A/2bis; coloro che hanno titolo esclusivamente all’inclusione in I’ fascia di istituto,
in quanto inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, possono presentare il suddetto
modello B ad una qualsiasi istituzione scolastica della provincia prescelta, secondo
le indicazioni riportate nella nota 1 al medesimo modello.
A tal fine, si indicano
di seguito le modalità per l’utilizzo della citata funzionalità web, per la cui
attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:
a) registrazione
(esclusivamente per coloro che accedono per la prima volta alle istanze on
line); tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico
presso una istituzione scolastica, viene effettuata, secondo le procedure
indicate nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle
Istanze via web - registrazione”, presente sull’home page del sito internet di
questo Ministero (www.istruzione.it).
b) inserimento
della dichiarazione sostitutiva via web; detta operazione viene effettuata nella
sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web –
inserimento mod B”, che sarà presente sul sito internet del Ministero.
Art. 7
Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità
- Controlli
1. Nei moduli di domanda
e nelle relative avvertenze e note - che fanno parte integrante del presente
provvedimento - sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati
influenti ai fini della presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le
disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa, emanato con D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
2. E' ammessa,
esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui
l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di
presentazione delle domande di cui al precedente art. 6.
3. I candidati compilano
il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione, fatta eccezione per
l’obbligo di documentazione relativamente a:
· titoli artistici
prodotti dai candidati di "strumento musicale nella scuola media", secondo
le disposizioni previste dalle rispettive tabelle di valutazione di cui al precedente
art.4, tenuto, comunque, conto di quanto stabilito dal precedente art.4, comma
4, in materia di conservazione del punteggio già acquisito dagli aspiranti presenti
nelle graduatorie d’istituto dell’a.s. 2008/09, relativamente alla valutazione
dei titoli artistici medesimi;
· titoli di studio
conseguiti all’estero (v. precedente art. 2, comma 3);
· corrispondenza del
titolo estero a diploma di maturità per gli aspiranti all’insegnamento di
conversazione in lingua estera (v. precedente art. 2, lett. g);
· servizi di insegnamento
prestati nei Paesi dell’Unione Europea (nota 2 al punto D della tabella di
valutazione annessa al Regolamento);
· servizi di insegnamento
prestati con contratti atipici (nota 19 al punto D della tabella di valutazione
annessa al Regolamento).
4. In occasione
dell’attribuzione agli aspiranti del primo rapporto di lavoro nel di vigenza delle
graduatorie, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito
alle dichiarazioni degli aspiranti medesimi.
5. I predetti controlli
sono effettuati, anche se richiesti da altre scuole interessate, dall’istituzione
scolastica che gestisce la domanda dell’aspirante e devono riguardare il complesso
delle situazioni dichiarate dall’aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste
in cui è risultato incluso.
6. In caso di
effettuazione dei predetti controlli il dirigente scolastico che gestisce la
domanda dell’aspirante rilascia all’interessato apposita certificazione
dell’avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale
certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con
la quale contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle
graduatorie di circolo e di istituto in questione.
7. Il dirigente
scolastico cui è indirizzata la domanda, provvede, in caso di mancata convalida
dei dati, alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale
responsabilità penale, di cui all’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al
successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e
posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto,
dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari
adeguamenti.
Art. 8
Esclusioni - Regolarizzazioni
1. Non è ammessa a
valutazione la domanda:
a) presentata oltre il
termine indicato al precedente articolo 6;
b) priva della firma
dell'aspirante;
c) dell'aspirante privo
di uno dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.
2. Il candidato è escluso
dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di
accesso, secondo quanto indicato al precedente articolo 2.
3. E’ escluso dalle
graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante che abbia presentato
domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse.,
ivi incluse quelle delle province di Trento e di Bolzano e della regione Valle d’Aosta,
di cui al comma 1 del precedente art.5.
4. Fatte salve le
responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo
della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella
compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
5. E’ escluso dalle
graduatorie l’aspirante che dichiari nuovamente o riproduca titoli valutabili
già presentati in occasione delle procedura relativa ai bienni 2007-2009 e
2009- 2011, secondo quanto previsto dal comma 4, ultimo capoverso del
precedente art. 4.
6. E’ escluso dalle
graduatorie, a meno che non regolarizzi la domanda ai sensi del successivo comma
7, l’aspirante che non fornisca le indicazioni relative alle modalità per
ricevere le comunicazioni, espressamente previste dal comma 4 del successivo art.
11.
7. E’ ammessa la
regolarizzazione, previa la fissazione, da parte della scuola, di un breve periodo
per l’adempimento, delle domande presentate in forma incompleta o parziale.
Art. 9
Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi
1. I dirigenti scolastici
pubblicano, in via definitiva le graduatorie di circolo e d’istituto di prima
fascia e in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di seconda
e di terza fascia. Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia
è ammesso reclamo - secondo le disposizioni e nei termini di cui all’articolo
5, comma 9, del Regolamento – che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie
in cui l’aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente
scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto detto al precedente
articolo 6. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà
avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale,
previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico
per tutte le istituzioni scolastiche.
2. Scaduti i termini per
la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere
definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi
al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli
effetti dell'art.63 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n.165".
3. Avverso la stipula
dell’atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente
scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata. Anche
avverso la decisione del dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto
ricorso al giudice ordinario ai sensi dell’art.63 e seguenti del decreto
legislativo 30.3.2001, n.165, eventualmente previo esperimento delle procedure
di conciliazione e arbitrato previste dall’art.130 e seguenti del vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Art. 10
Procedura informatica di presa visione della
disponibilità degli aspiranti
1. Ai sensi dell’art.7,
comma 2 del Regolamento, le scuole debbono obbligatoriamente utilizzare la
procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende possibile
la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione
degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all’interpello e convocazione
dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e
cioè:
a) se totalmente
inoccupati;
b) se parzialmente
occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui
all’art. 4 del Regolamento;
c) anche se occupati, se
ricorra la situazione di cui all’art. 8, comma 2, del Regolamento.
2. Per l’affidabilità ed
efficacia di tale procedura è condizione essenziale e tassativa che ciascuna
scuola, nel giorno stesso della stipula del contratto con il supplente e della
sua presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati
richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al
riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in
questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre
scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli
aspiranti a supplenza.
3. L’utilizzazione di
tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello
degli aspiranti è tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività
superflue nei riguardi di aspiranti non in condizione di accettare la supplenza
stessa per il periodo necessario.
4. La visualizzazione
della porzione di graduatoria consultata ai fini dell’attribuzione della supplenza
deve essere oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che deve
rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza
attribuita.
5. Ai fini
dell’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12, devono essere comunicate
al sistema informativo, secondo le specifiche istruzioni che saranno fornite nella
relativa guida operativa, le rinunce, la mancata presa di servizio e
l’abbandono secondo le ipotesi descritte dal medesimo art. 12.
Art. 11
Criteri e modalità di interpello e convocazione
degli aspiranti
1. Le scuole, previo
ricorso alla procedura di cui al precedente art.10, interpellano gli aspiranti
a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta
di assunzione mediante l’utilizzo della piattaforma “Vivifacile” che prevede,
per la convocazione multipla o singola dei supplenti, i seguenti passi:
a) messaggio sms via cellulare,
finalizzato ad informare l’aspirante in merito alla convocazione, che rinvia al
messaggio di cui alla lettera b);
b) messaggio di posta
elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta.
Tale messaggio con avviso
di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o in
assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata
(PEL).
2. L’utilizzo della
procedura “Vivifacile” è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza
tenendo comunque conto che:
a) per le supplenze fino
a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, le scuole medesime
interpellano gli aspiranti nella fascia oraria di reperibilità che va dalle ore
7,30 alle ore 9,00.. Per questa tipologia di supplenze, peraltro, le scuole
possono optare , se lo ritengono più opportuno, per il sistema di convocazione
già in uso.
b) per le supplenze pari
o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un
preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con
ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
3. La comunicazione
relativa alla proposta di assunzione deve contenere:
- i dati essenziali
relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario
complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
- il termine del giorno e
l’ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il
riscontro;
- le indicazioni di tutti
i tramiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti Nel caso
di comunicazione multipla diretta a più aspiranti tale comunicazione deve
inoltre contenere:
- l’ordine di graduatoria
in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
- la data in cui sarà
assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli
aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati
assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di
accettazione
4. L’utilizzazione della
procedura di convocazione “Vivifacile” comporta necessariamente che gli
aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda e nel modello B di scelta
delle sedi sia il numero di telefono cellulare che l’indirizzo di posta
elettronica (PEL o PEC). ). Nel caso in cui l’aspirante non disponga, anche
temporaneamente della posta elettronica, certificata o meno, questi , una volta
ricevuto il messaggio sms, deve prendere contatto con la scuola telefonicamente
5. Nei casi in cui per
qualunque motivo l’utilizzazione della piattaforma “Vivifacile” possa risultare
non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie
già precedentemente indicate nell’articolo 11 del DM n. 56 del 28 maggio 2009
ma assicurando comunque che i contenuti della comunicazione corrispondano alle prescrizioni
di cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 12
Sanzioni
1. L’art. 8 del
Regolamento disciplina, in relazione alle varie tipologie di supplenza, gli effetti
del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e della sua risoluzione anticipata,
specificandone le conseguenti sanzioni rispetto alle ipotesi di:
- rinuncia ad una
proposta di assunzione;
- mancata assunzione di
servizio dopo l’accettazione;
- abbandono del servizio.
2 Considerato che la
rinuncia ad una proposta di assunzione, nelle sue varie modalità, può derivare
da comportamenti impliciti, si precisa quanto segue:
ai fini dell’applicazione
delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale
disciplinate dalle lettere b) e c) punto 1 del predetto art. 8 del Regolamento,
la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto
per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente
pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
3 Le sanzioni di cui al
precedente comma 2 si applicano esclusivamente agli aspiranti che, al momento
della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino
totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra
supplenza.
4 Non rientrano nella
fattispecie dell’abbandono sanzionabile ai sensi del presente articolo, le
ipotesi che consentono di lasciare una supplenza per accettarne un’altra, previste
dai commi 2 e 3 dell’art. 8 del Regolamento.
Art. 13
Disposizioni finali
1. Il presente Decreto
sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dell’ Istruzione, della Università
e della Ricerca nella rete intranet.
2. Tutti i modelli
allegati al presente provvedimento fanno parte integrante dello stesso .
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini
allegati
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