Il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
D.M. 42
dell’8 aprile 2009
ALLEGATI
VISTO il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato
approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge n. 241 del
7 agosto 1990 e successive integrazioni;
VISTA la legge n. 68 del
12 marzo 1999, concernente le norme per il diritto al lavoro dei
disabili;
VISTA la legge 3 maggio
1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;
VISTO il D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000;
VISTA la legge n. 268 del
22 novembre 2002, ed in particolare l’art. 6;
VISTA la legge n. 143 del
4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare il
regolare avvio dell’a.s. 2004/2005;
VISTO il D.D.G. 16 marzo
2007 con cui sono stati disposti l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) per gli anni
scolastici 2007/08 e 2008/09;
VISTO il D.M. n. 73 del
17 febbraio 2006 con cui i corsi biennali abilitanti di secondo
livello ad indirizzo didattico, COBASLID, – attivati presso le Accademie di
Belle Arti – sono equiparati ai corsi universitari di specializzazione
all’insegnamento secondario, S.S.I.S.;
VISTO il D.M. n.56 del 31
ottobre 2006, come integrato dal D.M. n.11 del 30 gennaio 2007,
concernente l’attivazione di corsi di specializzazione sul sostegno per i
docenti abilitati con i citati corsi COBASLID;
VISTO IL D.M. 137 del 28
settembre 2007, con il quale il Ministro dell’Università e della
Ricerca ha istituito un percorso didattico biennale di secondo livello
finalizzato alla formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione
musicale e di strumento musicale;
VISTA la normativa comunitaria di cui alle direttive 2005/36/CE e
2006/100/CE, attuata con decreto legislativo 9 Novembre 2007, n. 206, che
prevede il reciproco riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della
professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
VISTA la legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i commi 605 e
seguenti dell’art. 1;
VISTA la legge 24
dicembre 2007, n.244 e in particolare l’art. 2, comma 416;
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, con particolare riferimento all’art. 64, commi 1,
2, 3 e 4;
VISTO il decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge n. 169 del
30 ottobre 2008, in particolare l’articolo 5 bis, che
dispone l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento per talune categorie di
personale e la collocazione di detto personale nella posizione spettante in
base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti, nonchè l’art. 6, che
conferisce nuovamente valore abilitante alla laurea in scienze della formazione
primaria;
VISTO il decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito dalla legge 27
febbraio 2009, n.14, in particolare l’art.36, comma 1
bis;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli per i docenti di strumento
musicale nella scuola media, allegato B al D.M. 27 marzo
2000, n. 123, concernente il Regolamento recante norme sulle
modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. 11 del 12
febbraio 2002, tuttora vigente per la I e la II fascia delle
graduatorie permanenti, salvo il divieto, previsto dall’articolo 1,
comma 3, della citata legge n. 143/04, di utilizzare, quale
titolo di accesso, l’abilitazione conseguita presso le S.S.I.S ;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli per la III fascia delle
graduatorie approvata con D.M. 27 del 15
marzo 2007, emanata in applicazione dell’art.1, comma 607
della legge 296/06 come integrata dal D.M. n. 78 del
25 settembre 2007;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.1, comma 607
della citata legge n. 296/06, debbono essere disposti, per gli
anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, l’aggiornamento di tutte le fasce delle
graduatorie ad esaurimento ;
CONSIDERATO che per effetto delle
disposizioni sull’integrazione delle graduatorie ad esaurimento, le categorie
di personale di cui all’articolo 5 bis
della sopraccitata legge n. 169/08, ammesse a partecipare alla
procedura, sono incluse nella graduatoria provinciale ad esaurimento di III
fascia sulla base del punteggio relativo ai titoli posseduti (a pettine).
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1524/09, con
cui è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione della
sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10728/08;
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/09, con
cui è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione della
sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10809/08;
RAVVISATA l’opportunità - in relazione alla necessità di
garantire in tempi brevi l’esaurimento delle graduatorie in vista del nuovo
sistema di reclutamento previsto dall’art. 2, comma
416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e al fine
di favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato o determinato di
tutto il personale interessato alla procedura di integrazione e aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento - di concedere a detto personale di scegliere,
senza cancellazione dalla graduatoria di appartenenza, per il biennio
2009/2011, ulteriori tre province in cui figurare in posizione subordinata (in
coda) rispetto al personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in
cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali
conseguiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo ad
usufruire del beneficio della assunzione sui posti riservati;
RITENUTO in analogia a quanto previsto per le abilitazioni
elencate al punto A.4 della citata Tabella, approvata con D.M. n.27/07, di
attribuire anche al Diploma di II livello abilitante all’insegnamento dell’educazione musicale, rilasciato dai
Conservatori di musica, ulteriori punti trenta, con esclusione della
valutazione del servizio prestato durante la durata legale dei corsi;
D E C R E T
A:
ART. 1
Integrazione
e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed
educativo - Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie - Scelta di
altre tre province
1. Sono disposti per gli anni scolastici 2009/2010 e
2010/2011 l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto
Direttoriale del 16 marzo 2007.
2. A
norma dell’art. 1, comma
1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o
con riserva, nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda
dell’interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art.
11. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva
dalla graduatoria.
3.
Il personale docente ed educativo, a pieno titolo o con riserva, nella I, II e
III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può
chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in
graduatoria, ovvero la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento
della stessa.
4. Le
situazioni soggette a scadenza (diritto di usufruire della preferenza a parità
di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza)
devono essere riconfermate; pertanto, il personale interessato deve presentare
la domanda di aggiornamento, barrando le apposite caselle del relativo modulo;
in mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie
ad esaurimento. In particolare gli interessati debbono indicare se hanno titolo
a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli artt. 21 e 33 della legge
n.104/92, compilando l’apposito modulo, Allegato A.
5. Ai
fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono
dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui
all’art. 8 della
legge n. 68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per
la presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione, salvo
che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di
precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione. Il diritto
all’assunzione sui posti riservati è riconosciuto nella provincia in cui
l’aspirante è inserito, ma non nelle tre province di cui al successivo comma
11.
6. Il personale docente ed educativo già inserito nelle
graduatorie ad esaurimento di due province, a seguito della prima integrazione
delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le
medesime graduatorie, nelle stesse province. Qualora lo stesso personale,
avendone titolo, in quanto in possesso dei requisiti di cui al successivo
art.4, intenda iscriversi in altra graduatoria, deve farne richiesta ad una
delle due province in cui è già inserito.
Analogamente il personale già
inserito nella graduatoria di una sola provincia, a pieno titolo o con riserva,
può chiedere di essere inserito in altre graduatorie ad esaurimento, solo nella
medesima provincia.
7. Al
punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria, si aggiunge
quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 19 aprile 2007-
termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di
integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del Decreto
Direttoriale 16 marzo 2007- ed entro la data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non
presentati entro la suddetta data del 19 aprile 2007. I servizi svolti
successivamente a quest’ultima data debbono essere dichiarati solo se
l'aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il punteggio
massimo consentito. Sono valutabili esclusivamente servizi di insegnamento
curricolare, corrispondenti a posti o classi di concorso per i quali sono
costituite le correlate graduatorie ad esaurimento.
8. Il personale non inserito nelle graduatorie ad
esaurimento, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 , può
presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad
esaurimento di una sola provincia, fatto salvo quanto previsto dal successivo
comma 11. La domanda non può essere presentata per le province di Trento e
Bolzano e per la Regione Valle d’Aosta, per le quali vigono le disposizioni
adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio.
9.
I titoli, che danno diritto all’accesso alle graduatorie ad esaurimento,
conseguiti dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma
entro il 30 giugno 2009, sono valutati solo a tale fine e non per il miglioramento del punteggio in altre graduatorie.
Sono valutati solo i titoli culturali, professionali e di servizio
conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, di cui al successivo art.11.
10. A parità di punteggio e prima ancora dell’applicazione dei
titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
D.P.R. 487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore
anzianità di iscrizione in graduatoria.
11. Tutti i candidati possono indicare nella istanza di
iscrizione/ permanenza/ conferma/ aggiornamento ulteriori tre province in cui
figurare in graduatoria per il biennio 2009/2011, con esclusione delle province
di Trento e Bolzano e della Regione Valle d’Aosta. Il personale che si avvale
di tale opportunità viene collocato in posizione subordinata (in coda) al
personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito,
con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella
provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio
della assunzione sui posti riservati, collocandosi, quindi, complessivamente in
non più di quattro province.
12. I candidati iscritti in prima fascia, che sono già
inseriti in due province, possono operare la scelta delle ulteriori tre province
in una soltanto delle istanze di permanenza/aggiornamento collocandosi, quindi
in non più di cinque province.
ART. 2
Norme
specifiche per coloro che sono già inseriti nella I e II fascia della
graduatoria ad esaurimento
1. Per
il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad
esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della
tabella approvata con D.M. del 12
febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell’art. 1, comma 3,
della legge n. 143/ 2004 (allegato 1).
2. A
norma dell’art. 1, comma 3,
della legge n. 143/04, l'abilitazione conseguita presso le Scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) non costituisce titolo
d'accesso per la I e II fascia delle graduatorie ad esaurimento.
3. Non
costituiscono, altresì, titoli di accesso alle suddette fasce i diplomi di
Didattica della musica, i Diplomi accademici di secondo livello che abilitano
all’insegnamento, rispettivamente, di educazione musicale o di strumento
musicale nella scuola media, la laurea in Scienze della formazione primaria e i
diplomi abilitanti di II livello ad indirizzo didattico delle Accademie di
Belle Arti, di seguito denominati COBASLID, non previsti nel citato D.M. n. 11/02.
ART. 3
Norme
specifiche per la terza fascia
1. Per
il personale iscritto nella III fascia, la valutazione viene effettuata sulla
base della tabella di valutazione, di cui al D.M. 27 del 15
marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del
25 settembre 2007 (allegato 2).
2. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo
di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l’interessato chieda la
valutazione di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di
Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello che
abilitano all’insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la
laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione
all’insegnamento secondario (S.S.I.S.) o il diploma COBASLID. Non è possibile,
invece, spostare i 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria ad altra. Il
punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni, conseguite con un unico
corso S.S.I.S. o con un corso di Didattica della musica, spetta per una sola
delle abilitazioni conseguite e certificate, a scelta dell’interessato.
3. A
decorrere dall’a.s. 2003/04 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell’art.1, comma 605
della legge n.296/06, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole
isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole
primarie, situate nei comuni di montagna, di cui alla legge n.90 del 1
marzo 1957.
4. I
servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute,
dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, sono equiparati ai corrispondenti
servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso
dello Stato nell’Unione Europea. Ai fini della valutazione di tali servizi,
debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero,
è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un’apposita
commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
5. Il
servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono
valutati solo se prestati in costanza di nomina.
6. Analogamente
a quanto avviene per i corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID, Didattica della
musica, la laurea in Scienze della formazione primaria, anche per i Corsi
biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di
educazione musicale nella scuola secondaria sono previsti 30 punti aggiuntivi
al voto di abilitazione. L’attribuzione dei 30 punti comporta, in tutti i casi,
la non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla durata legale
dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria ad
esaurimento, rispettivamente, per la scuola dell’infanzia e primaria e per le
classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.
7. I
titoli già valutati, congiunti a nuovi titoli prodotti in occasione
dell’aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio e il limite
numerico previsto dalla lettera C della tabella.
8. Sono
valutati come il Dottorato di ricerca i Diplomi di perfezionamento universitari
ad esso equiparati per legge o per Statuto ( allegato 4 ).
9. I
titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella, sono
valutati unicamente se rilasciati da Università statali o non statali
legalmente riconosciute, italiane o della U.E..
10. I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale,
strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con l’esame finale
previsto dai rispettivi statuti universitari, coerenti con gli insegnamenti cui
si riferisce la graduatoria, rientrano tra i titoli previsti dal punto C.7
della Tabella di valutazione dei titoli (All.2).
ART. 4
Inserimento
a pieno titolo e con riserva nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento,
esclusa quella di strumento musicale (modello 2)
1. Possono presentare domanda di inserimento, a pieno
titolo, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola
provincia, secondo i termini e le modalità indicati all’art. 11, compilando il
modello 2, gli aspiranti sotto indicati, già in possesso dell’abilitazione
all’insegnamento per la classe di concorso o per il posto cui aspirano alla
data di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero che la conseguono
entro il 30 giugno 2009. Per il personale già iscritto in graduatoria valgono,
per la scelta della provincia, le limitazioni di cui al precedente art. 1,
comma 6. La collocazione in graduatoria, disposta sulla base dei punteggi
attribuiti ai titoli posseduti (a pettine), riguarda le seguenti categorie:
a) i docenti frequentanti i corsi
del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
(SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico
(COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008 (art.5 bis, comma
1, legge 169/08);
b) i docenti che frequentano il
primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli
Istituti musicali pareggiati, finalizzato alla formazione dei docenti di
educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A (art.5 bis, comma
2, legge 169/08);
c) i docenti in possesso di
idoneità o abilitazione all’insegnamento rilasciato da uno degli Stati
dell’Unione Europea, che ottengono con formale provvedimento ministeriale il
riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE,
recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito,
l’attestato della conoscenza della lingua italiana denominato “CELI 5 Doc”
rilasciato dalla Università per Stranieri di Perugia. Per tali docenti il
predetto riconoscimento direttoriale deve essere ottenuto obbligatoriamente dal
1 luglio 2007 al 30 giugno 2009.
2. Possono
presentare domanda di inserimento, con riserva, nella III fascia delle
graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le
modalità indicati all’art. 11, ai sensi dell’art.5 bis della
legge n. 169/08, compilando il modello 2, coloro che si sono
iscritti nell'anno accademico 2007/2008:
a) al corso di laurea in Scienze
della formazione primaria.
b) ai corsi quadriennali di
Didattica della musica per l’insegnamento delle classi di concorso 31/A e 32/A
;
3. La
collocazione in graduatoria del personale in possesso dei requisiti di cui al
comma 2 è disposta ,con riserva, “a pettine”, sulla base dei punteggi
attribuiti ai titoli posseduti.
4.
Il personale che non è in possesso del titolo abilitante alla data di scadenza
dei termini per la presentazione delle domande, ma che lo consegue entro il 30
giugno 2009, dovrà produrre entro la stessa data del 30 giugno 2009
apposita dichiarazione sostitutiva
dell’avvenuto conseguimento del titolo.
La dichiarazione sostitutiva della
certificazione concernente l’avvenuto conseguimento del titolo, sarà effettuata
entro e non oltre il sopra citato termine del 30 giugno 2009, esclusivamente
con modalità web conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n.159;
A tal fine, si indicano di
seguito le modalità e i termini per l’utilizzo della citata funzionalità web,
per la cui attuazione sono previste due
fasi, la prima propedeutica alla seconda:
a) registrazione del personale interessato; tale operazione,
che prevede anche una fase di
riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata
già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le
procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line –
presentazione delle Istanze via web - registrazione”, presente sull’home page del
sito internet di questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it).
b) inserimento della dichiarazione
sostitutiva via web; detta operazione viene effettuata dal 1° giugno 2009 al 30
giugno 2009 nella sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle
Istanze via web – inserimento”, che sarà presente sul sito internet del
Ministero.
5. L’abilitazione
o l’idoneità conseguita dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle
domande, ma entro il 30 giugno 2009, viene valutata ai soli fini dell’accesso
alla graduatoria e non come “altro titolo” ai sensi della tabella di
valutazione.
6. Coloro
che per qualunque motivo non conseguono il titolo abilitante entro la data del
30 giugno 2009, ovvero non provvedano ad inviare la citata dichiarazione sostitutiva
entro il 30 giugno 2009, vengono inseriti con riserva in graduatoria. Con
successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il quale sarà
disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del
conseguimento del titolo, nei confronti dei docenti che conseguiranno
l’abilitazione in tempo utile per le assunzioni relative all’a.s. 2010/11.
ART. 5
Norme
specifiche per lo strumento musicale nella scuola media - cl. 77/A
1. Il
personale docente di strumento musicale nella scuola media, classe 77/A,
inserito nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento -comprensiva anche
dell’eventuale graduatoria “di coda” costituita in precedenti aggiornamenti- e
nella III fascia di ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con
il quale è incluso in graduatoria.
2. Possono
presentare domanda di inserimento, nella III fascia delle graduatorie ad
esaurimento di strumento musicale di una sola provincia, compilando il modello
2, gli aspiranti sotto indicati, già in possesso dell’abilitazione
all’insegnamento per la classe di concorso cui aspirano alla data di scadenza
per la presentazione delle domande o che la conseguono entro il 30 giugno 2009.
Per il personale già iscritto in graduatoria valgono, per la scelta della
provincia, i divieti di cui al precedente art. 1, comma 8. La collocazione in
graduatoria, disposta “a pettine” sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli
posseduti, riguarda:
a) i docenti che hanno frequentato
o stanno frequentando il primo corso di secondo livello finalizzato alla
formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di
concorso 77/A, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 del D.M. 137/07 (art.5 bis, comma
2, legge 169/08).
b) I docenti in possesso di abilitazione in strumento musicale
conseguita in uno degli Stati dell’Unione Europea, che ottengono con formale
provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie
2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, dopo aver conseguito, l’attestato della conoscenza della lingua italiana
denominato “CELI 5 Doc” rilasciato dalla Università per Stranieri di Perugia.
Per tali docenti il predetto riconoscimento deve essere ottenuto
obbligatoriamente dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2009.
3. Tutti
i candidati possono indicare nella istanza di iscrizione/conferma
/aggiornamento altre tre province in cui figurare in graduatoria ad esaurimento
per il biennio 2009/2011. Per la scelta delle ulteriori tre province, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 11.
4. La
dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l’avvenuto
conseguimento del titolo, sarà effettuata, come prescritto dall’art.4, comma 4,
entro e non oltre il sopra citato termine del 30 giugno 2009, esclusivamente
con modalità web conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n.159. Coloro che per qualunque motivo
non conseguono il titolo abilitante entro la data del 30 giugno 2009, ovvero
non provvedano ad inviare la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009,
secondo quanto previsto dall’art.4, comma 6, saranno inclusi in graduatoria con
riserva.
5. Nei
confronti del suddetto personale continua ad applicarsi la specifica tabella di
valutazione dei titoli di cui all’allegato 3.
6. I
titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la
relativa certificazione o attestazione. Per gli aspiranti che abbiano già
presentato la relativa certificazione o attestazione per l’iscrizione nelle
graduatorie di istituto, vale il riferimento alla predetta documentazione e al
relativo punteggio conseguito.
La valutazione dei titoli
artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento distinte per
l’insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione
costituita ai sensi dell’art.5, comma 4,
del Regolamento sul conferimento delle supplenze, di cui al D.M. 131 del 13
giugno 2007.
ART. 6
Attività
didattica di sostegno - Didattica differenziata Montessori
1. Gli
aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la
normativa vigente, ovvero conseguano detto titolo entro il termine del 30
giugno 2009, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni
disabili psico-fisici, della vista, dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di
scuole per i quali siano già in possesso di abilitazione o idoneità per
l’insegnamento su posto comune o la conseguano entro il 30 giugno 2009. Coloro
che per qualunque motivo non conseguono il titolo citato entro la data del 30
giugno 2009, ovvero non provvedano ad inviare la dichiarazione sostitutiva
entro il 30 giugno 2009, secondo quanto previsto dall’art.4, comma 4, non
saranno inclusi negli elenchi del sostegno per l’a.s. 2009/2010. Per l’a.s.
2010/2011 saranno emanate apposite disposizioni per l’iscrizione in elenchi
aggiuntivi del personale che abbia conseguito il titolo di specializzazione sul
sostegno dopo la data citata.
2. Per
gli insegnamenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria sono predisposti
i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce in cui ciascun aspirante
è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e col punteggio
conseguito in graduatoria. All’elenco citato è aggiunto, in coda, altro elenco
articolato nelle fasce relative al personale che ha scelto la provincia ai
sensi dell’art.1, comma 11.
3. Per
tutti gli insegnamenti della scuola media, è compilato un elenco relativo al
sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla
migliore collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia,
in una qualsiasi graduatoria ad esaurimento di scuola media, col punteggio
conseguito per tale graduatoria. All’elenco citato è aggiunto, in coda, altro
elenco articolato nelle fasce relative al personale che ha scelto la provincia ai
sensi dell’art.1, comma 11.
4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per
la graduatoria ad esaurimento di Strumento musicale nella scuola media e alla
conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria,
rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i
docenti di strumento musicale vengono inclusi nell’elenco di sostegno con il
punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione
utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il
servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di
strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico
strumento.
5. Per
gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti, per
ciascuna area disciplinare, distinti elenchi di sostegno, articolati in fasce,
secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio
1995, n. 170. Agli elenchi citati sono aggiunti, in coda, altri
elenchi articolati in fasce per ciascuna area disciplinare, relative al
personale che ha scelto la provincia ai sensi dell’art.1, comma 11. Gli
aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di
fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in una qualsiasi
graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di secondo grado, riferita al
medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.
Nelle scuole secondarie di II
grado in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno della specifica area su
cui si deve disporre la nomina, il conferimento del posto avviene, ai fini
delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, tramite lo
scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di
specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di
concorso o posto di insegnamento, comprese nell’area disciplinare di
appartenenza, a scelta dell’interessato e, relativamente agli istituti di
istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in
assenza di candidati nell’area di riferimento; in mancanza di detto diploma di
specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla sola graduatoria
da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.
6. Gli
aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli
elenchi del sostegno con l’indicazione della loro specializzazione e possono
accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente
handicap.
7. Il diploma di specializzazione per l’attività di
sostegno, in quanto utile per l’accesso agli specifici elenchi, non è
valutabile come “altro titolo” ai sensi della tabella di valutazione.
8. Il
personale che abbia già dichiarato in occasione di precedente integrazione e
aggiornamento delle graduatorie il possesso del titolo di specializzazione sul
sostegno, può rinunciare alla nomina sul posto di sostegno, compilando il
modello B, a condizione che non abbia conseguito né il titolo di
specializzazione, né l’idoneità o l’abilitazione all’insegnamento ai sensi del D.M. 21/05.
9. Per
accedere all’insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere in
possesso dello specifico diploma di Specializzazione nella didattica
differenziata Montessori. Il predetto titolo di specializzazione deve essere
posseduto alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda
ovvero alla data del 30 giugno 2009, in conformità a quanto precisato dal
precedente comma 1 per i titoli di specializzazione sul sostegno.
ART. 7
Graduatorie
ad esaurimento per le scuole speciali per minorati della vista e dell’udito
1. L'integrazione
e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni
scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, sono disposti ai
sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli in quanto
compatibili. Per il personale già iscritto in graduatoria valgono, per la
scelta della provincia, i divieti di cui al precedente art. 1, comma 8.
2. Hanno
titolo a chiedere l’inserimento nelle suddette graduatorie coloro che
appartengono alle categorie di cui all’art. 5 bis della
legge 169/08 e alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, ovvero alla data del 30 giugno 2009, siano in possesso di :
a) abilitazione o idoneità
all'insegnamento su posto comune, relativa alle discipline impartite negli
istituti con particolari finalità;
b) titolo
di specializzazione monovalente o polivalente per l’attività di sostegno agli
alunni disabili, non vedenti e sordomuti.
3. Ai
fini dell’attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di
valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed
educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o
classe di concorso cui si partecipa.
4. La definizione delle graduatorie di cui al presente
articolo viene effettuata nelle province ove siano presenti istituzioni
speciali di cui al presente articolo, senza l’intervento del sistema
informativo.
5. Con analoga procedura manuale vengono costituite le
graduatorie d’istituto per le predette istituzioni speciali, secondo le
specifiche indicazioni che saranno fornite. La scelta delle istituzioni
scolastiche speciali rientra nel limite delle istituzioni scolastiche della
provincia prescelta.
6. L’immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per
sordomuti obbliga il personale a permanere nell’istituto per almeno 5 anni.
7. Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato,
in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta
dell’interessato.
8. Per coloro che conseguono il titolo abilitante o di
sostegno dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma
entro il 30 giugno 2009, la dichiarazione sostitutiva della certificazione
concernente l’avvenuto conseguimento del titolo, dovrà essere spedita con
raccomandata, ovvero presentata a mano, entro e non oltre il sopra citato
termine del 30 giugno 2009. Coloro che per qualunque motivo non conseguono il
titolo abilitante o il titolo di sostegno entro la data del 30 giugno 2009,
ovvero non provvedano ad inviare la citata dichiarazione sostitutiva entro il
30 giugno 2009, vengono inseriti con riserva in graduatoria.
ART. 8
Conferma dell’iscrizione
con riserva – Scioglimento della riserva (modello 1)
1. Debbono chiedere di permanere in graduatoria con
riserva, compilando il modello 1:
a) coloro che sono già iscritti
con riserva in graduatoria ad esaurimento, in quanto in attesa del conseguimento
di titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza per la
presentazione delle domande (entro il 30 giugno 2009 ovvero dopo il 30 giugno
2009).
b) coloro che, già iscritti con
riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso
giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l’esclusione dalla
procedura concorsuale per esami e titoli o avverso procedura abilitante.
2. Possono
chiedere lo scioglimento della riserva con la quale sono inseriti in
graduatoria ad esaurimento, compilando il modello 1:
a) i docenti, di cui all’art. 36, comma 1
bis della legge n 14/09, già iscritti con riserva in
graduatoria ad esaurimento, in quanto esclusi dai corsi speciali abilitanti
indetti con D.M. n. 85 del
18 novembre 2005 per mancanza del requisito del servizio, che siano
in possesso di entrambe le sotto indicate condizioni:
- servizio di insegnamento di 360
giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, dal 1° settembre 1999 al 22
dicembre 2005, data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione ai suddetti corsi;
- superamento degli esami di
Stato, a conclusione dei predetti corsi, conseguendo, con riserva,
l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento.
b) i docenti iscritti con riserva
nelle graduatorie ad esaurimento per essere in attesa del conseguimento di
titolo che hanno già acquisito alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
3. I
candidati di cui ai precedenti commi 1
e 2 presentano la domanda di permanenza in graduatoria con riserva o di
scioglimento della riserva nella provincia in cui sono inseriti con riserva.
4. Per
gli aspiranti che permangono in posizione di riserva per l’intero biennio
2009/2011, la presentazione dei titoli valutabili può essere effettuata in
occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relativo al
biennio successivo.
5. Il
personale che non è in possesso del titolo abilitante alla data di scadenza dei
termini per la presentazione delle domande, ma che lo consegue entro il 30
giugno 2009, dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto
conseguimento del titolo, entro e non oltre il sopra citato termine del 30
giugno 2009, esclusivamente con modalità web conforme al codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n.159, secondo le prescrizioni di cui
all’art. 4, comma 4.
6. Coloro
che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano istanza ai sensi
del presente articolo, sono cancellati definitivamente dalla graduatoria, come
precisato all’art.1, comma 2.
7. L’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad
esaurimento non consente all’interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato
e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie
d’istituto di I fascia.
8. Con
successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il quale sarà
disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del
conseguimento del titolo, nei confronti dei docenti che conseguiranno
l’abilitazione in tempo utile per le assunzioni relative all’a.s. 2010/11.
ART. 9
Utilizzazione
delle graduatorie ad esaurimento
1. Le
graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 e sono
utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente
autorizzati. Le stesse graduatorie sono, altresì, utilizzate per il
conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al
termine delle attività didattiche.
2. Con
successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di
assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per la scelta
della provincia e delle sedi per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto per il biennio scolastico 2009/2011. Le sedi scolastiche per il citato
biennio potranno essere scelte anche in provincia diversa rispetto alle
province prescelte ai sensi del presente decreto.
3. L’accettazione
di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia per un
posto o classe di concorso comporta la cancellazione, con effetto immediato,
dalle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso di
tutte le altre province, in cui il candidato è iscritto, salvo che si tratti di
candidato incluso in prima fascia in due diverse province; in tal caso il
candidato, nominato in una delle due province di appartenenza o in una delle
province opzionali collegate alla provincia di appartenenza, può mantenere
l’altra provincia di appartenenza.
4. La
rinuncia a una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia
per un posto o classe di concorso comporta la decadenza dalla relativa
graduatoria nella predetta provincia, ma non comporta la cancellazione dalle
graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso nelle
altre province in cui il candidato è iscritto.
Art. 10
Requisiti
generali di ammissione
1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei
precedenti articoli, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di
presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza
italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) età
non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il
collocamento a riposo d'ufficio);
c) godimento
dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992,
n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le
regioni e gli enti locali;
d) idoneità
fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della
legge n. 104/1992, idoneità che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di
controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il
conferimento dei posti;
e) per
i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei
confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4,
D.P.R. 693/1996 e legge n.226 del
23 agosto 2005).
2. Ai
sensi dell’articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, possedere i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) conoscenza della lingua italiana;
c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3. Non
possono partecipare alla procedura:
a) coloro
che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro
che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste
dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto “Scuola” (licenziamento
con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare
della destituzione;
d) coloro
che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio
1992, n. 16;
e) coloro
che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata
dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro
che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i
dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di
disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella
sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea
dall'insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può
disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in
possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della
procedura.
ART. 11
Domande,
regolarizzazioni, esclusioni
1. La
domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con
riserva o di scioglimento della riserva, di inclusione nelle graduatorie, a
pieno titolo o con riserva, deve essere presentata alla sede provinciale
dell’Ufficio scolastico regionale, con le eccezioni di cui all’ultimo comma del
presente articolo, utilizzando gli appositi modelli allegati, che fanno parte
integrante del presente decreto (modelli 1 e 2), entro il termine perentorio di
30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’avviso dell’avvenuta emanazione del presente decreto, che sarà affisso
all’albo degli Uffici scolastici regionali e inserito sul sito Internet del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’indirizzo
(www.pubblica.istruzione.it). Nel modello di domanda è contenuta anche la
sezione che permette la scelta di ulteriori tre province, alle quali non deve
essere inoltrata alcuna domanda.
2. Nel
modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, oltre al
possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili,
fatta eccezione per i titoli artistici, la cui documentazione, come indicato al
precedente art. 5, deve essere prodotta dai candidati di strumento musicale
nella scuola media, a meno che abbiano già presentato la relativa
certificazione o attestazione per l’iscrizione nelle graduatorie di istituto
per il biennio 2007/09; in tal caso possono far riferimento alla predetta documentazione e al relativo punteggio
conseguito. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti
di idoneità all’insegnamento della lingua inglese e di specializzazione
all’insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei
posti (allegato 5) o alla
preferenza (allegato 6) nella graduatoria
nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.
3. La
domanda dovrà essere spedita con raccomandata, ovvero presentata a mano. Per i
candidati, che prestano servizio o sono residenti all’estero, le domande
dovranno essere presentate tramite la competente Autorità diplomatica.
4. E’ ammessa la regolarizzazione delle domande presentate
in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna
all’aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
5. E’
motivo di esclusione:
a) la domanda presentata fuori
termine;
b) la domanda priva della firma
del candidato;
6. Per
le province di Bolzano e Trento e per regione Valle d’Aosta, vigono le
disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per
territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti.
7. Sono,
altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini
previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che
abbiano violato le disposizioni di cui all’art 1, concernenti l’obbligo di presentare la domanda di iscrizione nelle
graduatorie ad esaurimento in non più di una provincia , fatto salvo quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 11.
8. L'esclusione
è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda,
ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati
dalla competente autorità scolastica.
ART. 12
Pubblicazione
graduatorie ed elenchi di sostegno - Reclami e ricorsi
1. Il
Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato
dispone la pubblicazione all’albo della sede provinciale delle graduatorie
provinciali ad esaurimento provvisorie, integrate ed aggiornate secondo le
disposizioni del presente decreto. In coda alla III fascia vengono collocati,
secondo la fascia di appartenenza e con il relativo punteggio, i docenti che
hanno scelto la provincia ai sensi del precedente art. 1, comma 11.
2. Nelle ulteriori tre province, di cui all’art. 1, comma
11, l’aspirante è graduato secondo il punteggio acquisito nella provincia di
appartenenza, che gestisce la relativa domanda; al candidato stesso sono
riconosciute le altre situazioni personali ad eccezione del titolo ad usufruire
del beneficio della assunzione sui posti riservati.
All’atto della pubblicazione le
graduatorie non debbono indicare dati sensibili.
Sono indicati, altresì, il
possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola
primaria, del titolo di specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno
o all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico differenziato Montessori.
Ai fini dello svolgimento delle
attività su posto di sostegno agli alunni disabili, sono predisposti appositi
elenchi, nei quali sono evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di
abilitazione o di specializzazione a seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21/05,
che all’art. 7, comma 9, prescrive la priorità per gli interessati
alla nomina su posti di sostegno, ai fini della stipula di contratti a tempo
indeterminato e determinato.
Per l’insegnamento della lingua
inglese nella scuola primaria è predisposto un elenco, articolato in due fasce,
in cui vengono inseriti, sulla base della fascia di appartenenza, del punteggio
e delle altra situazioni personali conseguite in graduatoria ad esaurimento, i
candidati in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della lingua
inglese, conseguita con procedura concorsuale o di idoneità all’insegnamento
nella scuola primaria o con la laurea in Scienze della formazione primaria, in
cui è riportato il superamento dell’esame linguistico o, in subordine, il
possesso della laurea in lingua straniera, inglese.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione
delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte
dei candidati all’Autorità scolastica che ha gestito la domanda di integrazione
e aggiornamento delle stesse. La medesima Autorità scolastica può procedere,
anche in autotutela, alle correzioni necessarie.
3. Ultimate
le operazioni di propria competenza, il Direttore Generale dell’Ufficio
scolastico regionale o un dirigente delegato pubblica le graduatorie
provinciali definitive.
4. Avverso
la graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino
l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure. I
concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che
dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione, ovvero l'esclusione
dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi,
condizionatamente all’esito del contenzioso e vengono iscritti con riserva
nella graduatoria.
ART. 13
Trattamento
dei dati personali
1. L’amministrazione scolastica, con riferimento al
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare
i dati personali forniti dall’aspirante solo per fini istituzionali e per
l’espletamento delle procedure previste dal presente decreto.
ART. 14
Disposizioni
particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di
Trieste e Gorizia
1. Ai
sensi dell’art. 425 e
seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il
competente Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà ad
emanare tempestivamente apposito decreto, per la definizione dei tempi e
modalità per la presentazione delle domande da parte del personale interessato
delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle
province di Trieste e Gorizia.
2. Il
provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle
disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle
disposizioni particolari previste dagli artt. 425 e
seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.
ART. 15
Disposizioni
finali
Per quanto non previsto dal
presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio
1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti,
adottato con D.M. n. 123 del
27 marzo 2000, nella legge 20 agosto
2001, n. 333, nella legge 4 giugno
2004, n. 143, nella legge 27
dicembre 2006, n. 296 e nella legge 30 ottobre
2008 n. 169.
Roma, 8 aprile 2009
IL MINISTRO
f.to
Mariastella Gelmini
ALLEGATI:
a) modello 1
(domanda di aggiornamento/permanenza conferma dell’iscrizione con riserva o
scioglimento della stessa, nonché scelta di ulteriori tre Province);
b) modello 2 (domanda
di nuovo inserimento, nonchè scelta di ulteriori tre Province);
c) allegato 4
(diplomi di perfezionamento equiparati ai dottorati di ricerca);
d) allegato 5
(riserve);
e) allegato 6
(preferenze);
f) allegato A ai
modelli 1 e 2 (priorità nell’assegnazione di sede - legge n. 104/92).
g) Allegato B
(rinuncia a posto di sostegno )
Allegato 1 (Tabella di valutazione dei titoli per il personale
docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il personale educativo, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie
permanenti)
Allegato 2 (Tabella di valutazione dei titoli
della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado)
Allegato 3 (tabella di
valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale nella scuola media)