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15-05-2014 n. 308 - Decreto MIUR

Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni

 

MIUR - AOOUFGAB - Ufficio di Gabinetto Registro Decreti
Prot. 000308 - 15/05/2014 - REGISTRAZIONE

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

“Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni”

 

 

VISTA   la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, e in particolare gli articoli 3 e 4;

VISTA   la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO   il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA   la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”, e in particolare l’articolo 4;

VISTA   la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

VISTO   il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001, e in particolare l’articolo 1, comma 6-ter, coerente con l’articolo 3 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460;

VISTO   il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università;

VISTA   la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, e in particolare l’articolo 1, comma 607;

VISTO   il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO   il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 novembre 1998, n. 460, e in particolare l’articolo 3, in base al quale “nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari”;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, concernente l’attivazione, nelle accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;

VISTO   il decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 2007, n. 27, concernente la tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione 25 settembre 2007, n. 78;

VISTO   il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, e in particolare l’articolo 5, comma 3, che dispone la suddivisione in tre fasce delle graduatorie di istituto finalizzate al conferimento delle supplenze;

VISTO   il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, concernente l’attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;

VISTE   le Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità impartite dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 9 agosto 2009 e in particolare il punto 2 della parte III, dedicato alla corresponsabilità educativa e formativa dei docenti, anche in considerazione dell’opportunità di valorizzare il titolo di specializzazione sul sostegno;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (di seguito, D.M. n. 249 del 2010);

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 maggio 2011, n. 44, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, e in particolare l’articolo 2, comma 2, che conferma l’utilizzo della tabella di valutazione, di cui al citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 27 del 2007, come integrata dal successivo decreto n. 78 del 2007, ai fini della valutazione del personale iscritto nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 maggio 2011, n. 47, che dispone la validità delle graduatorie ad esaurimento di cui al citato decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 44 del 2011 per il triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, n. 62, concernente la costituzione delle graduatorie di circolo e d’istituto per gli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell’articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 81 e, in particolare, la tabella di ripartizione dei punteggi dei titoli valutabili nei percorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 giugno 2013, n. 572, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2011-2014 – operazioni di carattere annuale;

RAVVISATA       l’urgenza di fissare in prima applicazione, in quanto non contemplato nelle vigenti tabelle, il valore dei titoli abilitanti conseguiti attraverso i percorsi istituiti ai sensi del citato D.M. n. 249 del 2010;

RAVVISATA       l’opportunità, alla luce del mutato quadro normativo, di considerare separatamente, ai fini della compilazione delle graduatorie di II fascia di istituto, composte da soggetti abilitati non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, e di III fascia di istituto, il valore dei titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi attivati ai sensi del D.M. n. 249 del 2010;

VISTO   il parere favorevole, subordinato alla differenziazione dei punteggi tra percorsi di tirocinio formativo attivo e percorsi abilitanti speciali, reso dalla VII Commissione della Camera dei deputati in data 6 febbraio 2013, sullo “Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”;

VISTO   il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, del 5 giugno 2013 su un ricorso straordinario in merito al valore abilitante all’insegnamento dei titoli di diploma magistrale, secondo il quale tra i “docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento” devono intendersi compresi anche coloro i quali “abbiano conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’ istituto magistrale (per la scuola primaria)”;

CONSIDERATA   l’opportunità di valutare in maniera specifica i titoli professionali alla luce delle modifiche ordinamentali e del nuovo assetto organizzativo e didattico dei cicli scolastici;

RAVVISATA       altresì, la necessità di differenziare i punteggi nell’ambito della II fascia delle graduatorie di istituto tra tutti i soggetti in possesso del titolo abilitante, valorizzando sia la durata del percorso abilitante sia la selettività dello stesso tenendo conto della presenza di prove di accesso e in considerazione dell’ammissione a percorsi a numero programmato;

VALUTATA         dunque la necessità di procedere all’attribuzione di punteggi specifici, in coerenza con quanto previsto per i previgenti percorsi di abilitazione, anche per i percorsi abilitanti attivati ai sensi del citato D.M. n. 249 del 2010, che tengano conto della selettività e della durata degli stessi e che rendano omogenea la valutazione dei titoli tra la II e la III fascia delle graduatorie di istituto riconoscendo gli stessi titoli, per quanto compatibili, con punteggi analoghi;

TENUTO CONTO che anche il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, in un parere espresso in relazione alle tabelle di valutazione dei titoli, ha convenuto sulla possibilità “di introdurre nuovi titoli culturali e relativi punteggi” (parere espresso in data 27 ottobre 2011, prot. MIURAOODGOS 7117);

CONSIDERATO   di dover dare riscontro alla risoluzione relativa alla procedura di infrazione 2010/4038 (“Non corretto recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri”) attraverso il riconoscimento di un punteggio analogo tra le abilitazioni conseguite in ambito UE e le abilitazioni conseguite in ambito nazionale;

CONSIDERATA   l’opportunità di attribuire un punteggio fisso per ogni anno di durata del percorso abilitativo e di attribuire un ulteriore punteggio in base al grado di selettività richiesto per l’accesso ai suddetti percorsi;

VALUTATA         altresì, la necessità di procedere contestualmente alla revisione della tabella di valutazione dei titoli relativi alla III fascia delle graduatorie di istituto, al fine di renderla omogenea alla tabella relativa alla II fascia;

CONSIDERATA   infine, la necessità di definire il punteggio da attribuire ai soggetti di cui all’articolo 15, comma 17, del citato D.M. n. 249 del 2010, tenendo conto della durata e della selettività del percorso abilitante effettivamente svolto;

 

D E C R E T A

 

Art. 1.

1. Per i motivi esposti in premessa, è approvata l’allegata tabella A di valutazione dei titoli, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale tabella è rivolta alla valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

2. E’ altresì approvata l’allegata tabella B di valutazione dei titoli, che costituisce parte integrante del presente decreto, rivolta al personale inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n.131.

3. Le tabelle di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto e i punteggi ivi previsti sono applicati a decorrere dal primo aggiornamento successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e saranno periodicamente riviste, alla luce delle modifiche ordinamentali e delle innovazioni culturali, pedagogiche e didattiche inerenti la professionalità del personale docente ed educativo.

 

Art. 2

1. Il titolo di abilitazione conseguito al termine dei percorsi di tirocinio formativo attivo dai soggetti di cui all’art. 15, comma 17, del D.M. 249 del 2010 è valutato ai sensi dei punteggi previsti per le abilitazioni conseguite attraverso il Tirocinio formativo attivo.

 

 

IL MINISTRO
Stefania Giannini

7 maggio 2014

Allegati:
Tabella A valutazione titoli II fascia GI
Tabella B valutazione titoli III fascia

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