Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DECRETO 30 settembre
2011
Criteri e modalità per
lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13
del decreto 10 settembre 2010, n. 249. (12A03796) (GU n. 78 del 2-4-2012 )
Allegati
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.
249 recante «Regolamento concernente la definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma
416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed in particolare
gli articoli 5 e 13 che prevedono la definizione, da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti in materia,
delle caratteristiche dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, delle modalità
del loro svolgimento e delle prove di accesso ai medesimi corsi;
Vista la legge 5 febbraio
1992, n. 104 e successive modificazioni recante «Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone», e in
particolare gli articoli 12 e 13;
Vista la legge 8 ottobre
2010, n. 170 recante «Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto l'art. 16 del
decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249 che prevede che dall'istituzione dei
corsi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76 recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma
140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;
Visto il decreto dipartimentale 15 ottobre 2010, n. 44 col
quale é stato costituito «un gruppo di lavoro con il compito di dare attuazione
alla definizione dei percorsi formativi per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno agli alunni disabili»;
Viste «le designazioni pervenute dalla FISH - Federazione
italiana per il superamento dell'handicap - e dalla FAND - Federazione tra le associazioni
nazionali dei disabili» dei membri del predetto gruppo;
Acquisite le conclusioni del documento formulato dal gruppo
di lavoro ex decreto dipartimentale 15 ottobre 2010, n. 44;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
reso nel corso dell'adunanza svoltasi in data 19 luglio 2011 e recependone i
suggerimenti in ordine: alla cancellazione all'art. 3, comma 2, punto c del
riferimento a «curriculum di chiara fama»; all'inserimento, all'allegato A,
della formulazione: «competenze teoriche e pratiche nel campo della didattica
speciale»;
all'inserimento della necessità di prevedere azioni di
monitoraggio dei corsi attivati nelle diverse sedi universitarie, a garanzia
della qualità dei medesimi;
Ritenuto di non doversi adeguare al predetto parere: in
ordine alla riscrittura del comma 1 dell'art. 5, in quanto la preselezione é rivolta
a candidati in possesso di abilitazione, ovvero di competenze funzionali alle
attività di insegnamento e competenze didattiche, competenze empatiche e di
intelligenza emotiva, competenze di creatività e di pensiero divergente, così
come competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia
delle istituzioni scolastiche, le quali competenze sono requisiti necessari allo
svolgimento della funzione docente; per quanto riguarda gli insegnamenti di cui
all'allegato B, pur comprendendo l'importanza delle discipline proposte, il
numero di crediti a disposizione per questo corso obbliga a privilegiare insegnamenti
maggiormente coerenti con le competenze di cui al profilo professionale dell'Allegato
A; il rafforzamento nell'area 11 dell'attività formativa relativa alla
didattica speciale per le disabilità sensoriali é ritenuto non utile, in quanto
sono già previsti 4 CFU per quanto concerne gli insegnamenti, 4 CFU per le
attività laboratoriali e altri 3 CFU per le TIC ed é previsto altresì che, con
successivi decreti, siano «definiti i crediti formativi per l'acquisizione
delle competenze per l'aggiornamento pedagogico-didattico su specifiche
disabilità»; la valorizzazione del servizio svolto in termini di assolvimento
di crediti é in contraddizione con la specificità formativa delle attività previste;
Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale
reso nel corso dell'adunanza svoltasi in data 19 luglio 2011, ne recepisce: la richiesta
di una nuova formulazione all'art. 5, comma 1, delle lettere b) competenze su
empatia e intelligenza emotiva, e c) competenze su creatività e pensiero
divergente; l'aggiunta, all'Allegato A, profilo del docente specializzato, di:
«competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle abilità comunicative e linguistiche»;
all'Allegato B, contenente gli insegnamenti disciplinari e l'attribuzione dei
CFU, la proposta di riequilibrare distribuzione dei CFU con l'ambito
pedagogico;
Ritenuto altresì di non doversi adeguare al predetto parere
in merito alla proposta di inserimento all'allegato B, di un nuovo settore, in
quanto per il conseguimento di «approfondite conoscenze di natura teorica e
operativa in relazione ai fenomeni linguistici e ai processi di comunicazione»,
sono state appositamente progettate le attività laboratoriali, pari a 4 CFU,
oltre alle attività di tirocinio indiretto, pari a 3 CFU (TIC); alla diversa
articolazione dei laboratori attraverso la loro aggregazione, in quanto le attività
di laboratorio progettate sono funzionali al conseguimento delle competenze
previste dal profilo professionale di cui all'Allegato A, completano la
preparazione professionale acquisita con gli insegnamenti, sono conformi
all'articolazione per cicli contemplata dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010;
Decreta:
Art. 1
Specializzazione per il sostegno
didattico agli alunni con disabilità
1. In attesa della definizione di specifiche classi di
concorso e della correlata istituzione di apposite lauree magistrali, le attività
di sostegno didattico di cui all'art. 13, commi 3,
5 e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono svolte da
insegnanti muniti della relativa specializzazione conseguita nelle università, attraverso
corsi attivati secondo i criteri stabiliti dal presente decreto.
Art. 2
Corsi di specializzazione per le
attività di sostegno
1. Il profilo del docente specializzato, le tematiche delle
prove di accesso, gli insegnamenti e le attività laboratoriali e di tirocinio,
i crediti formativi universitari e gli aspetti organizzativi dei corsi di
specializzazione per le attività di sostegno sono definiti negli allegati A, B
e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. I corsi sono a numero programmato. La programmazione é
definita annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
ai sensi dell'art. 5 del
decreto del medesimo Ministro 10 settembre 2010, n. 249,
sulla base della programmazione regionale degli organici del personale docente
della scuola e del fabbisogno specifico di personale specializzato per il
sostegno didattico degli alunni con disabilità.
Art. 3
Attivazione dei corsi
1. I corsi sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo
in conformità ai criteri stabiliti dal presente decreto. La loro attivazione,
da parte delle università, anche in convenzione tra loro, é subordinata a
specifica autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
2. In attesa della formulazione, da parte dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76, di specifiche proposte al riguardo, l'attivazione dei corsi é
autorizzata in presenza dei seguenti requisiti:
a. proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati
al presente decreto;
b. direzione del corso affidata a un professore universitario
di I o II fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03, il quale abbia
nel curriculum competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica
degli alunni con disabilità;
c. laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione
per le attività di sostegno con almeno cinque anni di insegnamento su posto di
sostegno, preferibilmente per il grado di scuola per il quale é attivato il
laboratorio, ovvero con provate e documentate esperienze nell'ambito
dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
d. utilizzo in qualità di tutor di docenti in possesso della
specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di servizio
su posto di sostegno;
e. convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale
di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art. 12 del decreto
ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attività
di tirocinio comprensive del relativo progetto.
3. Entro dodici mesi dalla propria effettiva operatività
acquisita con la completa costituzione dei propri organi, l'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (ANVUR), sulla base
dell'esperienza derivante dallo svolgimento dei corsi autorizzati ai sensi del
comma 2 del presente articolo propone al Ministro i requisiti necessari per
l'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui all'art. 1 e i criteri e le
metodologie per la valutazione dei medesimi, da adottare con successivo decreto
ministeriale.
Art. 4
Bando per la procedura di accesso
1. Per l'accesso ai corsi di cui all'art. 1, ciascuna ateneo
emana, una volta completate le procedure per l'attivazione dei corsi, in base
alla programmazione definita con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249, il relativo bando che prevede:
a. il numero dei posti disponibili per ciascun percorso;
b. disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le
fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni
giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del
1990 e successive modificazioni;
c. le modalità relative agli adempimenti per il
riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso
dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio
della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
ove non diversamente disposto dagli atenei;
d. i programmi su cui vertono le prove di accesso di cui
all'art. 6, sulla base di quanto disposto dall'allegato C al presente decreto;
e. le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto
previsto dal presente decreto;
f. le tipologie dei titoli culturali e professionali
valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10
punti complessivi.
Art. 5
Destinatari
1. I corsi sono riservati a docenti in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si
intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno e che risultano
inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso, di cui all'art. 6, comma 9.
Art. 6
Accesso ai corsi
1. La prova di accesso, predisposta dalle università, é
volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso
della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado
di scuola;
b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
c. competenze su creatività e pensiero divergente;
d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime
di autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. La prova di accesso é predisposta da ciascuna università
e si articola in:
a) un test preliminare;
b) una o più prove scritte ovvero pratiche;
c) una prova orale.
3. Il test preliminare é costituito da 60 quesiti formulati
con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare
una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le
competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La
risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la
risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.
4. É ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al comma
2, lettera b), un numero di candidati, che hanno conseguito una votazione non
inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti
disponibili per gli accessi. In caso di parità di punteggio prevale il
candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle
scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno
svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
5. L'articolazione delle prove di cui al comma 2, lettere b)
e c), é stabilita dalle università. La loro valutazione é espressa in trentesimi.
Le prove vertono su una o più delle tematiche previste al comma 1 e non
prevedono domande a risposta chiusa.
6. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire,
nella prova ovvero nelle prove di cui al comma 2, lettera b) una votazione non
inferiore a 21/30. Nel caso di più prove, la valutazione é ottenuta dalla media
aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve
essere comunque superata con una votazione non inferiore a 21/30.
7. La prova orale, anch'essa valutata in trentesimi, é
superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
8. Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto
dalle università, individua, ai fini della compilazione della graduatoria finale
degli ammessi al corso, le tipologie dei titoli culturali e professionali
valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10
punti complessivi.
9. La graduatoria degli ammessi al corso é formata, nei
limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova
orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 2, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli
di cui al comma 8 dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio
prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul
sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati
che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente
più giovane.
10. La graduatoria degli ammessi al corso non puo' essere in
nessun caso integrata da altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati
ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti
messi a bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso é attivato per
un numero di studenti pari agli ammessi. Non sono consentite ammissioni in
soprannumero ai corsi.
11. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate
dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità,
a norma della legge 5 febbraio
1992, n. 104 e successive modificazioni, e dei candidati con
disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre
2010, n. 170.
Art. 7
Durata e superamento dei corsi
1. Il corso é superato con il conseguimento di 60 crediti formativi
universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a seguito dell'esito
positivo dell'esame finale di cui all'art. 9.
Art. 8
Valutazione
1. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attività
laboratoriali e le attività di tirocinio diretto e indiretto, é espressa in
trentesimi. Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno aver superato,
con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e
indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti.
Art. 9
Esame finale
1. Il corso si conclude con un esame finale al quale é
assegnato uno specifico punteggio.
2. La commissione d'esame é composta dal direttore del
corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso nominati
dalla competente autorità accademica, nonché da un esperto sulle tematiche
dell'integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o da un dirigente
scolastico designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.
3. L'esame finale valuta, attraverso un colloquio con il
candidato:
a. un elaborato di approfondimento teorico a scelta del
candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli
aspetti applicativi in ambito scolastico;
b. una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio consistente
in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;
c. un prodotto multimediale finalizzato alla didattica
speciale con l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (T.I.C.)
4. L'esame finale si intende superato da parte di quei
candidati che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
5. La valutazione complessiva finale, espressa in
trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle
valutazioni di cui all'art. 8 e dal punteggio ottenuto nell'esame di cui al
comma 1 del presente articolo. La valutazione complessiva finale é riportata
nel titolo di specializzazione.
Art. 10
Norme transitorie e finali
1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 12, comma 3,
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249 si procede, ai fini dell'individuazione
delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, secondo quanto previsto
dall'art. 15, comma 23 del medesimo decreto.
2. I corsi di cui al presente decreto sostituiscono ogni
altro percorso finalizzato alla specializzazione sul sostegno. Coloro i quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti ai
corsi di laurea quadriennali in scienze della formazione primaria di cui al
previgente ordinamento, conseguono la specializzazione secondo le modalità
previste dall'art. 3, comma 6 del decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione 26 maggio 1998, a condizione che dette modalità siano state previste
dai regolamenti didattici vigenti all'atto dell'iscrizione.
3. Resta salva l'efficacia dei titoli di specializzazione
per il sostegno didattico degli alunni con disabilità già conseguiti secondo le
disposizioni previgenti in materia.
4. I corsi attivati sono sottoposti ad azioni di
monitoraggio anche sulla base degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi
dell'art. 3, comma 3.
5. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca sono definiti i crediti formativi per l'acquisizione delle
competenze per l'aggiornamento pedagogico-didattico su specifiche disabilità.
6. Dall'attivazione dei corsi previsti dal presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
Il presente decreto é trasmesso agli Organi di controllo.
Roma, 30 settembre 2011
Il Ministro: Gelmini
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute
e Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 19
ALLEGATI
Allegato A
Articolo 2.
Profilo del docente
specializzato
Il docente specializzato per il sostegno è assegnato alla
classe in cui è iscritto un alunno con disabilità; egli assume la contitolarità
della sezione e della classe in cui opera, partecipa alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi
dei docenti ai sensi dell'articolo 13,
comma 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Il docente specializzato si occupa delle attività
educativo-didattiche attraverso le attività di sostegno alla classe al fine di
favorire e promuovere il processo di integrazione degli alunni con disabilità.
Offre la sua professionalità e competenza per apportare all'interno della
classe un significativo contributo a supporto della collegiale azione
educativo-didattica, secondo principi di corresponsabilità e di collegialità.
Il docente specializzato per il sostegno deve perciò
possedere:
- competenze teoriche e pratiche nel campo della pedagogia
speciale;
- competenze teoriche e pratiche nel campo della didattica
speciale;
- conoscenze psico-pedagogiche sulle tipologie delle
disabilità;
- competenze nell'ambito della pedagogia della relazione
d'aiuto;
- conoscenze e competenze sulle modalità di interazione e di
relazione educativa con gli alunni della classe promuovendo relazioni
pro-sociali fra gli stessi e fra questi e la comunità scolastica;
- competenze educative delle dinamiche familiari e delle
modalità di coinvolgimento e cooperazione con le famiglie;
- approfondite conoscenze di natura teorica e operativa per
l'approccio interdisciplinare allo studio dell'interazione corpo-mente, della
psicomotricità, del comportamento e dell'apprendimento dell'essere umano;
- approfondite conoscenze di natura teorica e operativa in
relazione ai processi di comunicazione;
- familiarità e competenza con prassi e metodologie
simulative, osservative e sperimentali nell'ambito dell'educazione e della
didattica speciale;
- capacità di analizzare e comprendere i processi cognitivi
a livello individuale e collettivo, in condizioni di disabilità e non;
- competenze per co-ideare, co-monitorare e co-condurre
progetti innovativi finalizzati a promuovere il processo di integrazione
all'interno del contesto classe;
- competenze didattiche speciali in ambito scientifico,
umanistico e antropologico;
- competenze didattiche negli approcci metacognitivi e
cooperativi;
- competenze didattiche speciali per le disabilità
sensoriali e intellettive;
- competenze psico-educativo per l'intervento nei disturbi
relazionali e comportamentali;
- competenze pedagogico-didattiche nella gestione integrata
del gruppo classe;
- competenze per monitorare e valutare gli interventi
educativi e formativi;
- conoscenze in ambito giuridico-normativo sull'integrazione
scolastica e sui diritti umani;
- competenze didattiche con le T.I.C.;
- competenze di comunicazione e collaborazione con i
colleghi e gli operatori dei servizi sociali e sanitari;
- competenze pedagogico-didattiche per realizzare le forme
più efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi
formativi;
- competenza pedagogica nello sviluppo del PEI per il
Progetto di Vita;
- competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle
abilità comunicative e linguistiche;
- competenze di osservazione e valutazione dei vari aspetti
del funzionamento umano secondo l'approccio ICF dell'OMS.
Allegato
B
Articolo 2.
Insegnamenti, attività laboratoriali e di tirocinio,
crediti formativi universitari
INSEGNAMENTI
SSD-Settori
scientifico- disciplinari
|
Ambiti disciplinari
|
Attività formativa
INSEGNAMENTI
|
CFU
|
Tot. CFU
|
Area
11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
|
M-PED/03
Didattica e Pedagogia Speciale
|
1.
M-PED/03 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe
|
20
|
36
|
2.
M-PED/03 Progettazione del PDF, e del PEI-Progetto di Vita e modelli di
Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione
|
3.
M-PDE/03 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali
|
4.
M-PED/03 Pedagogia e didattica speciale della Disabilità Intellettiva e dei
disturbi generalizzati dello sviluppo
|
5.
M-PED/03 Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo
|
M-PED/01
|
6.
Pedagogia della relazione d'aiuto
|
1
|
M-PSI/04
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
|
7.
M-PSI/04 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità
intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo
|
4
|
8.
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione:
modelli di apprendimento
|
4
|
Area
12 Scienze giuridiche
|
IUS/09
Istituzioni di Diritto Pubblico
|
9.
IUS/09 Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione
scolastica
|
3
|
Area
06 Scienze mediche
|
MED/39
Neuropsichiatria Infantile
|
10.
MED/39 Neuropsichiatria infantile
|
4
|
|
LABORATORI:
Laboratori diversificati per grado di scuola
|
9
|
9
|
Tirocinio
da svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche diversificato per
ordine e grado di scuola
|
-
tirocinio diretto
|
6
|
12
|
-
rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze
professionali («dimensione operativa o tirocinio diretto» e «tirocinio
indiretto»)
|
3
|
-
nuove Tecnologie per l'apprendimento (T.I.C.)
|
3
|
|
Prova
finale
|
|
3
|
3
|
LABORATORI
(diversificati per ciascun grado di scuola)
Scuola dell'Infanzia
|
totale
|
CFU 9
|
M-PED/03
Didattica delle Educazioni
|
CFU
1
|
M-PED/03
Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
|
CFU
1
|
M-PED/03
Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
|
CFU
1
|
M-PED/03
Didattica dell'area antropologica
|
CFU
1
|
M-PED/04
Didattica per le disabilità sensoriali
|
CFU
1
|
M-PSI/04
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
|
CFU
1
|
M-PSI/04
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
|
CFU
1
|
M-PSI/07
Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
|
CFU
1
|
M-EDF/01
Metodi e didattiche delle attività motorie
|
CFU
1
|
Scuola Primaria
|
totale
|
CFU9
|
M-PED/03
Didattica delle Educazioni
|
CFU
1
|
M-PED/03
Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
|
CFU
1
|
M-PED/03
Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
|
CFU
1
|
M-PED/03
Didattica dell'area antropologica
|
CFU
1
|
M-PED/04
Didattica per le disabilità sensoriali
|
CFU
1
|
M-PSI/04
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
|
CFU
1
|
M-PSI/04
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
|
CFU
1
|
M-PSI/07
Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
|
CFU
1
|
M-EDF/01
Metodi e didattiche delle attività motorie
|
CFU
1
|
Laboratori (scuola
Secondaria di Primo Grado)
|
totale
|
CFU9
|
M-PED/03
Orientamento e Progetto di Vita
|
CFU
1
|
M-PED/03
Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
|
CFU
1
|
M-PED/03
Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
|
CFU
1
|
M-PED/03
Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica
|
CFU
1
|
M-PED/04
Didattica per le disabilità sensoriali
|
CFU
1
|
M-PSI/04
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
|
CFU
1
|
M-PSI/04
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
|
CFU
1
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M-PSI/07
Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
|
CFU
1
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M-EDF/01
e M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive
|
CFU
1
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Laboratori (scuola
Secondaria di Secondo Grado)
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totale
|
CFU 9
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M-PED/03
Orientamento e Progetto di Vita e alternanza scuola-lavoro
|
CFU
1
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M-PED/03
Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
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CFU
1
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M-PED/03
Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
|
CFU
1
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M-PED/03
Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica
|
CFU
1
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M-PED/04
Didattica per le disabilità sensoriali
|
CFU
1
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M-PSI/04
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
|
CFU
1
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M-PSI/04
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
|
CFU
1
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M-PSI/07
Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
|
CFU
1
|
M-EDF/01
e M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive
|
CFU
1
|
Note
Le
attività di laboratorio sono realizzate privilegiando modalità di apprendimento
cooperativo e collaborativo, ricerca-azione, apprendimento metacognitivo,
attraverso:
-
lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti, esperienze applicative in
situazioni reali o simulate,
-
esperienze applicative relative ad attività formative nei settori disciplinari
caratterizzanti la classe (gestione del gruppo-classe).
Note
a)
1 CFU di insegnamento = 7,5 h d'aula e 17,5 di studio individuale (1 corso da 4
CFU è pari a 30 h di lezione)
b)
Le ore di laboratorio sono calcolate in 60'. Non sono previsti riconoscimenti
di crediti. 1 CFU di laboratorio = 20 ore d'aula
TIROCINIO
Area
professionalità
Rielaborazione
dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali
("dimensione operativa o tirocinio diretto" e "tirocinio
indiretto")
Il
totale delle ore di tirocinio è pari a 300 ore.
Tabella 12 CFU
|
Tirocinio
diretto
|
150 ore
|
6 CFU
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Tirocinio
indiretto
|
Rielaborazione
con il tutor coordinatore
|
50 ore
|
|
Rielaborazione
con il tutor dei tirocinanti
|
25 ore
|
3 CFU
|
T.I.C.
*
|
75 ore
|
3 CFU
|
Totale
|
|
300 ore
|
12 CFU
|
Note
- Le ore di tirocinio sono calcolate in 60'. Non è previsto riconoscimento di
crediti.
Tirocinio
diretto
Il
Tirocinio diretto è da espletarsi in non meno di 5 mesi e viene effettuato
presso le istituzioni scolastiche; è seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto
tra i docenti dell'istituzione scolastica.
Le
attività di Tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su
"progettualità" proposte dagli Atenei ovvero dalle istituzioni
scolastiche
Le
progettazioni sono coerenti con le finalità del percorso formativo di
specializzazione per le attività di sostegno, con particolare attenzione alla
crescita professionale degli operatori attivi nelle Istituzioni coinvolte nel
processo.
Il
tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio
presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato sulla
base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non
meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:
-
docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le
attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni
di anzianità di servizio;
-
docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le
attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno
di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo);
Tirocinio
indiretto
Comprende
attività di supervisione da parte dei docenti del corso ovvero dei docenti dei
laboratori e dei tutor dei tirocinanti, rispettivamente presso gli Atenei e
presso le sedi di tirocinio; tali attività riguardano:
-
rielaborazione dell'esperienza professionale;
-
rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e
psicomotivazionale
Nelle
attività di tirocinio indiretto è compresa un'attività pratica sull'utilizzo
delle nuove Tecnologie, applicate alla didattica speciale (TIC).
Allegato C
Articolo 2.
Aspetti organizzativi
dei corsi
Prove di accesso
Le prove di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b)
riguardano:
- Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado
di scuola:
• infanzia
• primaria
• secondaria di primo grado
• secondaria di secondo grado;
- Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti
aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti
nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei
principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni
emotive nella relazione educativa e didattica;
- Competenze su creatività e su pensiero divergente,
riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in
ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi
visivo, motorio e non verbale;
- Competenze organizzative in riferimento all'organizzazione
scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il
Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa,
l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le
modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la
documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di
Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del
Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di
attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento
delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.
La prova orale di cui all'articolo 5 comma 2 lettera c)
verte sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali.
Durata del corso
60 CFU. Le attività del calendario accademico devono essere
espletate in non meno di otto mesi.
Riconoscimento dei crediti formativi
Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi. Non
sono previste eccezioni.
Assenze
Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di
ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività
on-line, predisposte dal titolare dell'insegnamento.
Per il tirocinio e i laboratori vige l'obbligo integrale di
frequenza delle attività previste, senza riduzioni nè recuperi.
Metodologia di conduzione
Per gli insegnamenti, per i laboratori e per il tirocinio
(diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione on-line.
Per tutti gli insegnamenti, per tutti i laboratori e per il
tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione
blended.