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22-05-2014 - N. 263 - DECRETO DIPARTIMENTALE

Indicazioni operative per la presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare e per il pagamento del contributo di partecipazione alle prove di selezione di cui all' articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

 

Decreto Dipartimentale

22/05/2014 – N. 263

 

Indicazioni operative per la presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare e per il pagamento del contributo di partecipazione alle prove di selezione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312

 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244", e successive modificazioni;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, concernente "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354, recante "Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 maggio 2014, n. 312, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 2014-2015, la selezi.one per l'accesso al secondo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo (di seguito, TFA);

SENTITO il parere del Capo Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca;

 

IL CAPO DIPARTIMENTO

 

RITENUTO di dover fornire indicazioni operative in merito alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al test preliminare e' di pagamento del contributo di partecipazione ai sensi dell' articolo 4 del citato decreto del MÌnistro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 312 del 2014;

 

Articolo 1

(Procedura di iscrizione)

1. I candidati, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all' articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312, di seguito denominato D.M. 312 del 2014, devono iscriversi al test preliminare esclusivamente on line attraverso la procedura indicata nell' Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I dati personali dei candidati sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura selettiva di accesso ai corsi per il TFA.

3. I candidati potranno presentare la domanda secondo le modalità di cui al comma 1 fino alle ore 14,00 del 16 giugno 2014.

 

Articolo 2

(Contributo di partecipazione)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.M. 312 del 2014, la procedura di iscrizione al test preliminare si conclude con il pagamento del contributo all'Università della Regione prescelta dal candidato, come indicata nell' Allegato 2. La ricevuta di tale pagamento costituisce prova dell'avvenuta iscrizione e, pertanto, può essere richiesta il giorno del test, qualora il candidato non risultasse nell'elenco degli ammessi a partecipare al test e non sussista altro motivo ostativo.

2. L'elenco delle Università cui destinare il pagamento è contenuto nell' Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. L'importo del contributo di partecipazione è fissato in euro 50 (cinquanta) per ciascuna classe di abilitazione; gli ambiti disciplinari verticali 1, 2, 3, 4 e 5 di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354 sono considerati come una unica classe di abilitazione. Per gli altri accorpamenti indicati nell'allegato A del D.M. 312 del 2014 è previsto, invece, un versamento distinto per ogni singola classe di abilitazione fino ad un tetto massimo di 150 (centocinquanta euro).

4. Le modalità di pagamento del contributo sono rese disponibili sui siti internet delle Università indicate nell' Allegato 2.

 

Articolo 3

(Procedura di iscrizione in soprannumero)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, del D.M. 312 del 2014 effettuano l'iscrizione una volta completate le prove selettive di accesso, di cui all' articolo 6 del D.M. 312 del 2014, e siano stati istituiti i relativi percorsi di TFA, secondo modalità che saranno successivamente comunicate.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO

Luciano Chiappetta

 

 

Allegati 1 e 2

 

Scadenze di: novembre 2024
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