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10-09-2010 n° 249 - Min. Istruzione

DECRETO 10 settembre 2010, n. 249
Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 settembre 2010, n. 249

Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

(GU n. 24 del 31-1-2011 - Suppl. Ordinario n.23)

 

 

Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2011

 

 

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, secondo comma, lettera n), e sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 268;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto l'articolo 64 e, in particolare, il comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

Visto il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell' istruzione, dell' università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 , n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione, nelle accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente norme sull'autonomia didattica degli atenei, che ha sostituito il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37 concernente le classi di abilitazione nella scuola secondaria di primo grado;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 25 giugno 2009;

Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 26 maggio 2009;

Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nell'adunanza del 26 giugno 2009;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 22 giugno 2009;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sessione consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Ritenuto di non doversi adeguare al parere della VII Commissione della Camera dei deputati riguardo alla condizione 5, in quanto la possibilità di approfondire determinate aree disciplinari nel percorso di Scienze della Formazione Primaria è già contemplata nei crediti a scelta dello studente e la figura di docente esperto in determinati ambiti non è attualmente prevista dall'ordinamento vigente; riguardo alla condizione 8, poichè la maturazione di competenze docimologiche è già prevista negli insegnamenti indicati nelle tabelle ed è approfondita nel corso del tirocinio; riguardo alla condizione 11, perchè i criteri di scelta dei tutor sono oggetto di successivo decreto e la previsione di eventuali meccanismi premiali esula dall'ambito del presente decreto;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 7 settembre 2010;

 

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

 

Art. 1

Oggetto del regolamento

 

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell'istruzione dell' università e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64.

 

 

Art. 2

Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti

 

1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso  l'acquisizione  di  competenze  disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative  e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.

2. È parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il fondamento dell'unitarietà della funzione docente.

 

 

Art. 3

Percorsi formativi

 

1. I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione all'insegnamento, all'acquisizione delle competenze di cui all'articolo 2.

2. I percorsi formativi sono così articolati:

a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;

b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.

3. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto.

4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2:

a) l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l'abilitazione;

b) l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità;

c) l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.

5. I percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 prevedono nel corso della laurea magistrale e nel corso accademico di secondo livello periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione, ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 12.

6. La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto è incompatibile, ai sensi dell'articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l'iscrizione a:

a) corsi di dottorato di ricerca;

b) qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati.

7. I percorsi formativi previsti dal presente decreto sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).

 

 

Art. 4

Corsi di laurea magistrale

 

1. Le università istituiscono i corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche in deroga al numero minimo di crediti di cui all'articolo 10, commi 2 e 4 dello stesso decreto, in ragione del loro carattere professionalizzante.

2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui al comma 1 è subordinata al possesso di specifici requisiti necessari definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

3. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facoltà di più atenei o in convenzione tra facoltà universitarie e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

4. La convenzione, sottoscritta dal rettore di ciascuna delle università e dal direttore di ciascuna delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano all'istituzione del corso, indica la facoltà o l'istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, sede amministrativa dello stesso, e definisce l'apporto di personale docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie messi a disposizione da ciascun ateneo o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per il funzionamento dei corsi.

5. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle competenze psico-pedagogiche e didattico-disciplinari messe a disposizione dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè le risorse economiche e organizzative, le stesse università e istituzioni possono istituire ed attivare strutture di servizi comuni o Centri interateneo o interistituzionali di interesse regionale o interregionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo, nonchè coordinamento didattico ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di diploma accademico e alle attività formative previste per il tirocinio formativo attivo.

6. È vietata la creazione di organi di gestione dei corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello indipendenti dalle facoltà di riferimento, dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate.

7. Dall'attuazione dei commi 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Art. 5

Programmazione degli accessi

 

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13.

2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) deliberato ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, previo parere del ministero dell'economia e delle finanze e del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

3. Le modalità di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13 sono definite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

 

Art. 6

Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

 

1. Il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) è a numero programmato con prova di accesso. Il corso è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale è richiesto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

3. Il corso di laurea magistrale è strutturato secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

4. Le attività di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all'ultimo anno.

5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor di cui all'articolo 11 e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.

 

 

Art. 7

Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado

 

1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, comprendono:

a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;

b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10.

2. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7, allegate al presente decreto, individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:

a) i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);

b) la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).

 

 

Art. 8

Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado

 

1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, comprendono:

a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;

b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante disciplinati dall'articolo 10.

2. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

 

 

Art. 9

Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado

 

1. I percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono:

a) il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso;

b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10.

2. Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al presente decreto individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:

a) i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);

b) i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).

3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione alle modifiche di ordinamento conseguenti all'attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, sono adottate le tabelle che individuano, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b.

4. Per l'utilizzazione dei docenti tutor si applicano le disposizioni dell'articolo 11, con gli adattamenti resi necessari dalle specificità ordinamentali, organizzative e gestionali delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le funzioni demandate ai consigli di facoltà sono attribuite ai consigli accademici. Per le attività del tirocinio formativo attivo e la suddivisione in crediti si applica la tabella 11 allegata al presente decreto.

 

 

Art. 10

Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado

 

1. Il tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 7 comma 1 lettera b), 8 comma 1 lettera b) e 9 comma 1 lettera b) è un corso di preparazione all'insegnamento riservato ai soggetti che abbiano conseguito i titoli di cui agli articoli 7 comma 1 lettera a), 8 comma 1 lettera a) e 9 comma 1 lettera a). A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di secondo grado, sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22; le attività in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti formativi, suddivisi secondo la tabella 11 allegata al presente decreto.

2. Il tirocinio formativo attivo è istituito presso una facoltà di riferimento ovvero presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che ne sono altresì sedi amministrative. Il corso di tirocinio può essere svolto in collaborazione fra più facoltà della stessa università ovvero fra facoltà di una o più università o tra facoltà e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

3. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attività:

a) insegnamenti di scienze dell'educazione;

b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attività formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità.

c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;

d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.

4. La gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è affidata al consiglio di corso di tirocinio, così costituito:

a) nelle università, dai tutor coordinatori di cui all'articoli 11 comma 2, dai docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta;

b) negli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, dai tutor coordinatori di cui all'articolo 11 comma 2, dai docenti dei predetti istituti che in essi ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. Il consiglio di corso di tirocinio cura l'integrazione tra le attività di cui al comma 3, organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

6. L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività.

Della relazione finale di tirocinio è relatore un docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che ha svolto attività nel corso di tirocinio e correlatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attività di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.

7. La frequenza alle attività del tirocinio formativo attivo è obbligatoria. L'accesso all'esame di abilitazione è subordinato alla verifica della presenza ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettere a), ad almeno l'80% delle attività di cui al comma 3 lettera b), ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettera c) e ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettera d).

8. Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che ne costituisce parte integrante e che consiste:

a) nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio;

b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;

c) nella discussione della relazione finale di tirocinio.

9. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta:

a) nelle università, da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente universitario designato dalla facoltà di riferimento;

b) nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica da 3 docenti delle predette istituzioni che hanno svolto attività nel corso del tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente delle istituzioni medesime designato dall'istituzione di riferimento.

10. La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attività svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 8 lettera b); fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.

11. La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.

12. La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione secondo le modalità previste dal presente articolo costituisce, unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento e che dà luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma.

 

 

Art. 11

Docenti tutor

 

1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di:

a) tutor coordinatori;

b) tutor dei tirocinanti.

2. Ai tutor coordinatori è affidato il compito di:

a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;

b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;

c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;

d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.

3. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda.

4. I corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 6 si avvalgono altresì di tutor organizzatori, cui è assegnato il compito di:

a) organizzare e gestire i rapporti tra le università, le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;

b) gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale;

c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;

d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e la loro ripartizione tra le facoltà o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonchè i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. Sulla base dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad esse assegnati, le facoltà di riferimento provvedono all'indizione ed allo svolgimento delle selezioni. La facoltà provvede all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno. L'incarico è soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto al comma 7. Il suo svolgimento comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per i tutor organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento stesso.

6. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al consiglio di facoltà.

7. Il consiglio di facoltà procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori sulla base dei seguenti parametri:

a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;

b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;

c) gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria;

d) gestione dei casi a rischio.

8. Il consiglio di facoltà può predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici.

 

 

Art. 12

Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate

 

1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tal fine accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui all'articolo 3, comma 5, e agli articoli 6, 10, 13 e 14, avendo cura di evidenziare per ogni istituzione scolastica i seguenti dati:

a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;

b) piano di realizzazione e di inserimento nell'attività della scuola delle attività di tirocinio attivo;

c) eventuali precedenti esperienze di tirocinio;

d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;

e) eventuale partecipazione dell'istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;

f) presenza di laboratori attrezzati;

g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche.

3. I criteri per l'accreditamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Ciascun Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto, da parte delle istituzioni scolastiche inserite nell'elenco, delle convenzioni di cui al comma 1 e sulla persistenza delle condizioni previste per l'inserimento nell'elenco. Nel caso di mancato rispetto della convenzione o del venir meno delle predette condizioni l'istituzione scolastica interessata è espunta dall'elenco.

 

 

Art. 13

Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

 

1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.

2. Le università possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nell'ambito dell'ateneo, di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali.

3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.

4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.

 

 

Art. 14

Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera

 

1. Le università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.

3. Per garantire uniformità tra i predetti corsi, le università si adeguano ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

 

 

Art. 15

Norme transitorie e finali

 

1. Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10:

a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.

b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l'anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a).

c) per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica.

2. I decreti di cui (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"

della Corte dei conti) e all'articolo 9 comma 3 possono prevedere, in caso di ampliamento degli insegnamenti relativi alle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado ovvero in ordine alle attività di insegnamento previste dalle Indicazioni nazionali di cui all'articolo 10, comma 3 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, alle Linee guida emanate con Direttiva ministeriale n. 65, registrata alla Corte dei Conti il 20 agosto 2010 e alle Linee guida emanate con Direttiva ministeriale n. 57, registrata alla Corte dei Conti il 4 agosto 2010, ulteriori crediti formativi universitari o accademici, per un massimo di 24, da acquisire, ove non già posseduti, nel corso del tirocinio formativo attivo in aggiunta ai crediti previsti dalla tabella 11 ai fini dell'integrazione e del rafforzamento delle relative competenze disciplinari.

3. I titoli posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1 mantengono la loro validità ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, sostituiscono integralmente per tutti gli altri soggetti e per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni.

4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

5. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 13.

6. Il test preliminare si svolge a livello nazionale secondo le modalità previste dal comma 7. La data di svolgimento della prova è fissata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

7. Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore, comprende un numero di domande pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti.

8. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.

9. La prova scritta, predisposta a cura delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica, consta di domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso. Nel caso di classi di concorso per l'insegnamento delle lingue classiche sono previste prove di traduzione; nel caso di classi di concorso per l'insegnamento dell'italiano è prevista una prova di analisi dei testi.

10. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.

11. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione per l'insegnamento delle lingue moderne è previsto che la prova si svolga in lingua straniera; nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una prova pratica.

12. Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l'accesso al tirocinio formativo attivo.

13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono così suddivisi:

a) servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione:

I) 360 giorni: 4 punti;

II) da 361 a 540 giorni: 6 punti;

III) da 541 a 720 giorni: 8 punti;

IV) da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni. Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d).

Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo , in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività.

b) titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6 punti;

c) attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti. Salvo che lo impedisca l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con l'istituzione di appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione della stessa;

d) valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;

e) votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;

f) pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti.

14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 21/30 per il test, maggiore o uguale a 21/30 per la prova scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche ovvero, nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato più giovane.

15. Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'articolo 10, comma 10, si considera la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o della laurea specialistica o la media degli esami di profitto della laurea di vecchio ordinamento in base alla quale si è avuto accesso al tirocinio formativo attivo e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, ovvero degli esami integrativi di cui ai commi 3 e 4, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.

16. Le facoltà di cui all'articolo 6, comma 1 possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997. L'ammissione al percorso è subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalità di cui al comma 5 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 8, 10 e 11. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all'articolo 2. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio è espresso in centesimi.

17. Coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l'iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10 senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.

18. Per assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo parziale presso le facoltà in cui si sono svolti i predetti corsi durante l'anno accademico 2009-2010, a domanda, possono essere confermati nell'incarico di docenza fino al completamento dei corsi.

19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione.

20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento.

21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi.

22. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui agli (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e 9, comma 3, ai fini dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i settori scientifico disciplinari di scienze dell'educazione della tabella 11 sono integrati dai settori: M-PED/01 e M-PED/02.

23. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12, le università o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.

24. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

25. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione Val d'Aosta , delle scuole funzionanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e delle scuole delle località ladine si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa rispettivamente con la Regione Val d'Aosta, con la Regione Friuli Venezia-Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano al fine dell'adattamento delle disposizioni contenute nel presente decreto alle particolari situazioni linguistiche e nel rispetto degli accordi con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati.

26. Con specifiche disposizioni si provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente decreto e le eventuali successive modifiche riguardanti la disciplina vigente relativa al reclutamento del personale docente, agli ordinamenti scolastici ed al sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

27. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall'anno accademico 2011/2012.

 

 

Art. 16

Norma finanziaria

 

1. I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.

 

 

Art. 17

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 10 settembre 2010

 

Il Ministro: Gelmini

 

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011

Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 119

 

 

La sezione del controllo nell'adunanza del 7 gennaio 2011 ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione:

dell'art. 8, comma 2;

dell'art. 15, commi 2 e 22, nella parte in cui fanno rinvio al citato art. 8, comma 2;

dell'art. 15, comma 24;

all'art. 5, comma 2, terzo rigo, vanno espunte le parole "ed è", tra le parole "statali" e "deliberato".

 

 

 

Allegato

 

TABELLA 1

(Articolo 6)

 

Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (LM -85 bis)

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

 

I laureati nel corso di laurea magistrale della classe LM-85 bis devono aver acquisito solide conoscenze nei diversi ambiti disciplinari oggetto di insegnamento e la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico, all'età e alla cultura di appartenenza degli allievi con cui entreranno in contatto. A questo scopo è necessario che le conoscenze acquisite dai futuri docenti nei diversi campi disciplinari siano fin dall'inizio del percorso strettamente connesse con le capacità di gestire la classe e di progettare il percorso educativo e didattico. Inoltre essi dovranno possedere conoscenze e capacità che li mettano in grado di aiutare l'integrazione scolastica di bambini con bisogni speciali.

In particolare devono:

a) possedere conoscenze disciplinari relative agli ambiti oggetto di insegnamento (linguistico-letterari, matematici, di scienze fisiche e naturali, storici e geografici, artistici, musicali e motori);

b) essere in grado di articolare i contenuti delle discipline in funzione dei diversi livelli scolastici e dell'età dei bambini e dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione;

c) possedere capacità pedagogico-didattiche per gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità al livello dei diversi alunni;

d) essere in grado di scegliere e utilizzare di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, mutuo aiuto, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);

e) possedere capacità relazionali e gestionali in modo da rendere il lavoro di classe fruttuoso per ciascun bambino, facilitando la convivenza di culture e religioni diverse, sapendo costruire regole di vita comuni riguardanti la disciplina, il senso di responsabilità, la solidarietà e il senso di giustizia;

f) essere in grado di partecipare attivamente alla gestione della scuola e della didattica collaborando coi colleghi sia nella progettazione didattica, sia nelle attività collegiali interne ed esterne, anche in relazione alle esigenze del territorio in cui opera la scuola.

In coerenza con gli obiettivi indicati il corso di laurea magistrale prevede accanto alla maggioranza delle discipline uno o più laboratori pedagogico-didattici volti a far sperimentare agli studenti in prima persona la trasposizione pratica di quanto appreso in aula e, a iniziare dal secondo anno, attività obbligatorie di tirocinio indiretto (preparazione, riflessione e discussione delle attività, documentazione per la relazione finale di tirocinio) e diretto nelle scuole. Le attività di tirocinio, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, devono svilupparsi ampliandosi via via dal secondo anno di corso fino al quinto e devono concludersi con una relazione obbligatoria. Il tirocinio è seguito da insegnanti tutor, e coordinato da tutor coordinatori e tutor organizzatori distaccati a tempo parziale e a tempo pieno presso il Corso di Laurea. Prevede attività di osservazione, di lavoro in situazione guidata e di attività in cui lo studente sia pienamente autonomo. Il percorso va articolato prevedendo, dal secondo anno, una parte di tirocinio nella scuola dell'infanzia.

La tesi di laurea verte su tematiche disciplinari collegate all'insegnamento che possono avere relazione con l'attività di tirocinio.

Al termine del percorso i laureati della classe conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria. Il conseguimento del titolo è l'esito di una valutazione complessiva del curriculum di studi, della tesi di laurea e della relazione di tirocinio da parte di una commissione composta da docenti universitari integrati da due tutor e da un rappresentante ministeriale nominato dagli Uffici scolastici regionali.

Il profilo dei laureati dovrà comprendere la conoscenza di:

1) matematica: i sistemi numerici; elementi di geometria euclidea e cartesiana e geometria delle trasformazioni; elementi di algebra; elementi di calcolo delle probabilità; i temi della matematica applicata.

2) fisica: misure e unità di misura; densità e principio di Archimede; la composizione atomica dei materiali; elementi di meccanica e meccanica celeste e astronomia; elementi di elettrostatica e circuiti elettrici; il calore e la temperatura; fenomenologie di termodinamica; il suono.

3) chimica: elementi di chimica organica e inorganica.

4) biologia: elementi di biologia umana, animale e vegetale; elementi di cultura ambientale; elementi di scienze della terra.

5) letteratura italiana: testi e problemi della letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni nel quadro della letteratura europea.

6) linguistica italiana: linguistica e grammatica italiana; didattica della lingua italiana per stranieri.

7) lingua inglese: elementi avanzati di lingua inglese.

8) storia: elementi di storia antica, medioevale, moderna e contemporanea.

9) geografia: elementi di geografia fisica e umana.

10) attività motorie: metodi e didattiche delle attività motorie.

11) arte: disegno e le sue relazioni con le arti visive; elementi di didattica museale; acquisizione di strumenti e tecniche nelle diverse aree artistiche; educazione all'immagine; calligrafia.

12) musica: elementi di cultura musicale.

13) letteratura per l'infanzia: testi e percorsi di letteratura per l'infanzia.

14) pedagogia: pedagogia generale; pedagogia interculturale; pedagogia dell'infanzia.

15) storia della pedagogia: storia dell'educazione; storia della scuola.

16) didattica: didattica generale; pedagogia e didattica del gioco; didattica della lettura e della scrittura; tecnologie educative; il gruppo nella didattica.

17) pedagogia speciale: pedagogia speciale; didattica speciale.

18) pedagogia sperimentale: metodologia della ricerca; tecniche di valutazione.

19) psicologia: elementi di psicologia dello sviluppo e dell'educazione; psicologia della disabilità e dell'integrazione.

20) sociologia: elementi di sociologia dell'educazione.

21) antropologia: elementi di antropologia culturale.

22) diritto: elementi di diritto costituzionale e di legislazione scolastica.

23) neuropsichiatria infantile: elementi di neuropsichiatria infantile.

24) psicologia clinica: psicopatologia dello sviluppo.

25) igiene generale e applicata: igiene ed educazione sanitaria ed alimentare.

Si precisa che:

a) i crediti liberi devono essere coerenti con il percorso professionale;

b) nei CFU di ogni insegnamento disciplinare deve essere compresa una parte di didattica della disciplina stessa;

c) gli insegnamenti disciplinari possono comprendere un congruo numero di ore di esercitazione;

d) è necessario che nell'insegnamento delle discipline si tenga conto dei due ordini di scuola cui il corso di laurea abilita.

Pertanto esempi, esercizi e proposte didattiche devono essere pensati e previsti sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria;

e) i laboratori di lingua inglese (L-LIN/12) dovranno essere suddivisi nei cinque anni di corso. Al termine del percorso gli studenti dovranno aver acquisito una formazione di livello B2.

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

 

Parte di provvedimento in formato grafico (1.pdf – 2.pdf - 3.pdf e 4.pdf)

 

 

TABELLA 2

(Articolo 7)

 

Classe di abilitazione A043 - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado

 

1) Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a):

L'acquisizione nel corso di laurea di almeno 102 CFU nei SSD di seguito elencati:

 

M-STO/01 STORIA MEDIEVALE

M-STO/02 STORIA MODERNA

M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE

M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA

M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE

L-ANT/02 STORIA GRECA

L-ANT/03 STORIA ROMANA

L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA

L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA

L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIOEVALE E UMANISTICA

L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA

L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA

L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA

L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA

L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE

L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA

L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA

L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE

L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA

L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA

L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO

L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE

L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA

L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA

L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE

L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE

L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA

L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE

L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA

L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE

L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE

L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE

L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA

L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA

M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE

M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA

M-FIL/02 LOGICA E FILO SOFIA DELLA SCIENZA

M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE

M-FIL/04 ESTETICA

M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI

M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA

M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA

M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE

M-GGR/01 GEOGRAFIA

M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA

M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE

M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA

M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE

M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE

M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE

M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE

M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA

SPS/01 FILOSOFIA POLITICA

SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE

SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE

SPS/04 SCIENZA POLITICA

SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE

SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE

SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI

SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA

 

I 102 CFU comprendono:

 - almeno 18 CFU nei SSD L-FIL-LET/10, Letteratura italiana e L-FIL-LET/11, Letteratura italiana contemporanea e fra questi almeno 12 CFU in L-FIL-LET/10;

 - almeno 18 CFU nei SSD M-STO/01 Storia medioevale, M-STO/02 Storia moderna, M-STO/04, Storia contemporanea;

 - almeno 12 CFU in L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/01 Glottologia e linguistica;

 - almeno 9 CFU in ciascuno dei seguenti SSD:

1) L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina;

2) M-GRR/01 Geografia.

 - almeno 36 CFU nei SSD sopra elencati;

2) Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 7 comma 2 lettera b): laurea magistrale nella classe LM-14 - Filologia moderna, all'interno della quale i CFU sono acquisiti conformemente alla seguente tabella:

 

Parte di provvedimento in formato grafico (1a.pdf e 2a.pdf)

 

 

TABELLA 3

(Articolo 7)

 

Classe di abilitazione A045 - Lingua inglese e seconda lingua straniera

 

1) Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a):l'acquisizione nel corso di laurea di almeno 66 CFU nei seguenti SSD:

a) almeno 18 CFU nei SSD relativi alla lingua inglese (ivi compresi eventuali crediti nel SSD L-LIN 11);

b) almeno 12 CFU nella seconda lingua comunitaria per la quale si intende conseguire l'abilitazione;

c) almeno 12 CFU per ciascuna nelle due corrispondenti letterature per complessivi 24 CFU;

d) almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate;

e) almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-LIN/01 Glottologia e linguistica, L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana;

2) Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 7 comma 2 lettera b): Laurea magistrale nella classe LM-37 - Lingua straniera, all'interno della quale i cfu sono acquisiti conformemente alla seguente tabella:

 

Parte di provvedimento in formato grafico (1b.pdf e 2b.pdf)

 

 

TABELLA 4

(Articolo 7)

 

LM-95

 

Classe di abilitazione A059 - Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado

 

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

 

I laureati nei corsi magistrale della classe:

 - hanno una solida preparazione culturale di base e una buona padronanza dei metodi fondamentali e del linguaggio della matematica, incluse le capacità di dimostrare e ragionare rigorosamente, di modellizzare, di risolvere problemi, con particolare riferimento ai contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria;

 - hanno una solida preparazione culturale di base e una buona padronanza dei metodi fondamentali delle discipline fisiche, chimiche, biologiche e di scienze della terra, dell'informatica e della statistica, con particolare riferimento ai contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi sperimentali;

 - possiedono una buona conoscenza dello sviluppo storico delle discipline predette;

 - possiedono una buona capacità di collegare le conoscenze scientifiche acquisiti con i problemi tecnologici e le applicazioni pratiche

 - hanno acquisito una buona padronanza nella pratica di laboratorio, nell'uso degli strumenti, nella tecniche di misura, nell'organizzazione ed elaborazione dei dati sperimentali;

 - sono in grado di progettare e presentare relazioni orali e scritte di contenuto scientifico mirate a diversi livelli di conoscenza degli ascoltatori, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche;

 - possiedono conoscenze psicologiche, pedagogiche e relazionali utili per comunicare con studenti;

 - sono in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti;

 - conoscono almeno al livello B2 la lingua inglese e il lessico matematico e scientifico in tale lingua.

I laureati magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con funzioni di responsabilità, attività in tutti gli ambiti che, oltre allo specifico profilo professionale della laurea posseduta, richiedano il contributo di una figura di ampio spessore culturale, con una buona conoscenza delle scienze e dei loro metodi, e con una buona capacità di comunicare.

In particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della classe si potranno inserire, si indicano:

 - l'industria culturale ed editoriale;

 - Centri della Scienza e Musei;

 - L'informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica;

 - organismi e unità di studio per lo sviluppo della scienza presso enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che internazionali.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe:

 - prevedono attività di laboratorio o ambientali, dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, all'uso di strumenti e tecnologie, alla misura e/o alla raccolta di dati, all'elaborazione statistica dei dati stessi;

 - possono prevedere attività esterne come tirocini formativi presso laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici, aziende, strutture della pubblica amministrazione;

 - prevedono il superamento di una prova finale nella quale viene discusso un elaborato originale predisposto con la supervisione di un relatore.

Per ciascuno studente è previsto un piano di studio individuale obbligatorio che garantisce che nel curriculum complessivo dello studente (nella laurea e nella laurea magistrale) siano presenti almeno 132 crediti nelle aree scientifiche: MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01 di cui almeno: 30 in MAT; 12 in FIS: 6 in CHIM; 6 in GEO; 6 in BIO; 6 in INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01.

Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): acquisizione nel corso di laurea di almeno 90 CFU così articolati:

a) almeno 12 CFU nei seguenti SSD (Settori Scientifico Disciplinari):

MAT/01 Logica

MAT/02 Algebra

MAT/03 Geometria

MAT/04 Matematiche Complementari

MAT/05 Analisi matematica

MAT/06 Probabilità e Statistica matematica

MAT/07 Fisica matematica

MAT/08 Analisi numerica

MAT/09 Ricerca operativa

b) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:

FIS/01 Fisica Sperimentale

FIS/02 Fisica teorica, Modelli e metodi matematici

FIS/03 Fisica della materia

FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare

FIS/05 Astronomia e astrofisica

FIS/06 Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

FIS/08 Didattica e storia della fisica

c) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:

CHIM/01 Chimica analitica

CHIM/02 Chimica fisica

CHIM/03 Chimica generale e inorganica

CHIM/04 Chimica industriale

CHIM/05 Scienza e tecnologia dei materiali polimerici

CHIM/06 Chimica organica

CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie

CHIM/08 Chimica farmaceutica

CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo

CHIM/10 Chimica degli alimenti

CHIM/11 Chimica e biotecnologia delle fermentazioni

CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali

GEO/01 Paleontologia e paleoecologia

GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica

GEO/03 Geologia strutturale

GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia

GEO/05 Geologia applicata

GEO/06 Mineralogia

GEO/07 Petrologia e petrografia

GEO/08 Geochimica e vulcanologia

GEO/09  Georisorse  minerarie  e  applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali

GEO/10 Geofisica della terra solida

GEO/11 Geofisica applicata

GEO/12 Oceanografia e fisica dell'atmosfera

BIO/01 Botanica generale

BIO/02 Botanica sistematica

BIO/03 Botanica ambientale e applicata

BIO/04 Fisiologia vegetale

BIO/05 Zoologia

BIO/06 Anatomia comparata e citologia

BIO/07 Ecologia

BIO/08 Antropologia

BIO/09 Fisiologia

BIO/10 Biochimica

BIO/11 Biologia molecolare

BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica

BIO/13 Biologia applicata

BIO/14 Farmacologia

BIO/15 Biologia farmaceutica

BIO/16 Anatomia umana

BIO/17 Istologia

BIO/18 Genetica

BIO/19 Microbiologia generale

d) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:

INF/01 Informatica

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni

SECS-S/01 Statistica.

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

 

Parte di provvedimento in formato grafico (1c.pdf e 2c.pdf)

 

 

TABELLA 5

(Art. 7)

 

Classe di abilitazione A030 - Scienze motorie e sportive

 

1) Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): Laurea nella classe L-22 - Scienze delle attività motorie e sportive; diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136.

2) Laurea magistrale nella classe LM-67 - Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate ovvero nella classe LM-68 - Scienze e tecniche dello sport, strutturate come segue.

I laureati nel corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella Classe di abilitazione A030 - Scienze motorie e sportive devono essere in grado di utilizzare avanzati strumenti culturali, metodologici e tecnico-pratici con particolare riferimento a:

a) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività motorie e sportive condotte a livello scolastico finalizzate allo sviluppo psicofisico e sociale del giovane.

b) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica dell'attività di preparazione fisica ed atletica e delle attività sportive per disabili.

c) Preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.

I laureati magistrali devono possedere competenze specifiche ed approfondite nel campo delle attività motorie e sportive con attenzione alle differenti tipologie disciplinari e, nell'ambito del concetto di tutela della salute psico-fisica dell'allievo, alle differenze legate all'età, al genere, al contesto socio-culturale di appartenenza, al livello di maturazione psico-culturale e alla presenza di disabilità fisica. Devono inoltre possedere competenze specifiche ed approfondite di ambito pedagogico e psicosociale atte a promuovere l'educazione allo sport attraverso lo sport a livello scolastico.

Devono conoscere almeno al livello B2 la lingua inglese.

Ai fini indicati, i laureati dovranno:

 - conoscere le basi biologiche dell'adattamento all'esercizio fisico finalizzato alla pratica agonistica amatoriale e avanzata in funzione del tipo di pratica sportiva, del livello di prestazione atteso, delle condizioni ambientali, dell'età e del genere del praticante;

 - possedere le conoscenze pedagogiche e didattiche per scegliere e padroneggiare i metodi di insegnamento delle attività motorie nel contesto delle attività della scuola secondaria;

 - possedere le conoscenze scientifiche ed epistemologiche necessarie per svolgere la funzione di educatore capace di instaurare relazioni positive e motivanti con gli allievi, con le famiglie e con gli altri insegnanti coinvolti nel processo educativo a livello scolastico;

 - possedere le basi pedagogiche, didattiche, scientifiche e culturali per trasmettere i valori etici ed educativi dell'agonismo sportivo;

 - possedere le conoscenze necessarie per elaborare una progettazione articolata e centrata sull'allievo, capace di promuovere l'educazione alla salute e al rispetto della persona, e l'adozione di atteggiamenti corretti nei confronti di fenomeni degenerativi dello sport e della vita sociale;

 - possedere le conoscenze per promuovere ed organizzare le attività motorie e sportive scolastiche fungendo da cerniera tra il mondo dell'educazione presente nella scuola e quello dello sport agonistico e promozionale;

 - possedere le conoscenze sull'organizzazione del sistema scolastico e del suo territorio al fine di contribuire efficacemente allo sviluppo di politiche territoriali per il benessere dei cittadini;

 - essere capaci di interagire con i docenti di altre discipline al fine di favorire attività di ricerca didattica inserendo le attività motorie in un contesto di educazione interdisciplinare della persona;

 - avere solide basi concettuali sulle teorie dell'allenamento nei vari contesti di pratica sportiva individuale e di squadra con capacità di adattare i diversi modelli anche in funzione di età, genere e abilità dei praticanti;

 - conoscere in modo approfondito metodi e tecniche delle attività motorie e sportive finalizzate e specifiche per le differenti discipline sportive con capacità di utilizzare tali conoscenze adattandole ai diversi contesti di attività sportiva, alle specificità di genere, all'età, alla presenza di disabilità, al contesto socio-culturale di riferimento, nonchè agli obiettivi individuali e di gruppo;

 - conoscere metodi e strumentazioni della valutazione funzionale applicata agli apparati coinvolti nella pratica sportiva anche al fine di consulenza tecnica e collaudo relativamente ai beni e servizi impiegati;

 - conoscere i metodi di valutazione delle prestazioni fisiche e sportive, saperli utilizzare e valutarne i risultati in funzione delle diverse discipline nel contesto di specificità di genere, età, presenza di disabilità e degli obbiettivi della pratica sportiva;

 - conoscere i rischi in termini di salute del praticante legati all'attività sportiva, saper identificare i limiti di prestazione individuale oltre i quali la pratica sportiva si traduce in danno alla salute, essere in grado di prevenire l'incidenza di infortuni legati alla pratica motoria e sportiva, ridurne le conseguenze negative e favorire il pieno recupero dell'atleta;

 - possedere conoscenze di nutrizione umana applicata alla prestazione sportiva anche in relazione alla specificità dell'allenamento e del recupero nelle diverse discipline;

 - conoscere i rischi per la salute derivati dall'uso di pratiche di potenziamento delle prestazioni fisiche, siano esse state dichiarate illecite o no dalle agenzie ufficiali, conoscere la relativa normativa e essere in grado di intervenire con efficaci misure per prevenire, combattere ed eliminare l'uso di tali pratiche;

 - essere in grado di proporsi come progettisti di percorsi formativi realizzati attraverso la pratica sportiva e di orientare i destinatari della loro azione educativa alla scelta di attività motorie e sportive adeguate ai propri livelli di crescita motoria, mentale, relazionale ed emotivo-affettiva;

 - possedere le conoscenze generali relative a gruppi, fenomeni dinamici della vita del gruppo, processi di costituzione e di sviluppo dei gruppi, finalizzate alla creazione ed alla gestione del gruppo-squadra o gruppo-associazione;

 - acquisire le conoscenze sui processi di comunicazione interpersonale e sociale finalizzate anche alla creazione e alla gestione di relazioni con le istituzioni, le associazioni e le famiglie;

 - conoscere i regolamenti che disciplinano le attività sportive e le normative relative alle responsabilità del proprio operato, alle istituzione e agli enti coinvolti nelle attività sportive.

 

A tal fine i laureati devono acquisire, in relazione a obiettivi specifici professionalizzanti del corso, adeguate tecniche motorie per un numero di CFU non inferiore a 20 mediante tirocini formativi sotto la diretta responsabilità degli Atenei.

 

Parte di provvedimento in formato grafico (1d.pdf)

 

 

TABELLA 6

(Articolo 7)

 

Classe di abilitazione A032 - Musica

 

1) Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): l'acquisizione nel corso di laurea di almeno 72 CFU nei seguenti SSD:

 

M-STO/01 STORIA MEDIEVALE

M-STO/02 STORIA MODERNA

M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE

M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA

M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE

L-ANT/02 STORIA GRECA

L-ANT/03 STORIA ROMANA

L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA

L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA

L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA

L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA

L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA

L-FIL-LET/13 FILOLOGIA ITALIANA

L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE

L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA

L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA

L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE

L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA

L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA

L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO

L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE

L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA

L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA

L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA

L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE

L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE

L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA

L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE

L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA

L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE

L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE

L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE

L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA

L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA

M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE

M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA

M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA

M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE

M-FIL/04 ESTETICA

M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI

M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA

M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA

M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE

M-GGR/01 GEOGRAFIA

M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA

M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE

M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA

M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE

M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE

M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE

M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE

M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA

SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE

SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE

SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI

SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA

 

I 72 CFU comprendono almeno 30 CFU nei SSD L-ART/07-08; 12 CFU nei SSD L-ART/01-06 e 6 CFU in almeno due dei seguenti SSD o gruppi di SSD:

a) Musicologia e Storia della musica L-ART/07 e Etnomusicologia L-ART/08;

b) Discipline relative alla letteratura italiana (L-FIL-LET/10 oppure L-FIL-LET/11 oppure L-FIL-LET/12) oppure alla linguistica e alle lingue e letterature straniere (L-LIN/01, L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13);

c) Discipline filosofiche (M-FIL/01-08);

d) Discipline storiche (L-ANT/02 oppure L-ANT/03 oppure M-STO/01 oppure M-STO/02 oppure M-STO/04);

e) Discipline psicopedagogiche (M-PED/01 oppure M-PSI/01 oppure M-DEA/01);

f) Discipline artistiche (L-ART/01-04) oppure dello spettacolo (L-ART/05-06).

2) di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 7 comma 2 lettera b): Laurea magistrale nella classe LM-45 - Musicologia e beni musicali, all'interno della quale i cfu sono acquisiti conformemente alla seguente tabella:

 

Parte di provvedimento in formato grafico (1e.pdf e 2e.pdf)

 

 

TABELLA 7

(Articolo 7)

 

LM-96

 

Classe di abilitazione A033 - Tecnologia

 

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

 

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe:

 - hanno una solida preparazione culturale di base nell'area delle scienze matematiche, statistiche, fisiche, chimiche e naturali e una padronanza dei metodi di queste discipline che consenta loro un adeguato inquadramento teorico di tutte le questioni tecnologiche in cui tali discipline intervengono, con particolare riferimento ai contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi sperimentali;

 - hanno una buona conoscenza dei concetti, dei metodi e degli strumenti dell'informatica, dell'elettronica e della sistemica;

 - conoscono in modo approfondito le problematiche associate alle tecnologie e al loro sviluppo, con particolare riguardo a quelle che si riconducono ai settori dell'ingegneria civile, industriale e dell'informazione;

 - possiedono un buon inquadramento culturale del rapporto tra sviluppi tecnologici e scienze fisico-matematiche e naturali;

 - conoscono la relazione tra lo sviluppo tecnologico e le problematiche di impatto ambientale;

 - sono in grado di predisporre e organizzare esperienze di laboratorio, di utilizzare strumenti, di realizzare misure, di trattare i dati sperimentali;

 - sono in grado di progettare e presentare relazioni orali e scritte di contenuto scientifico- tecnologico mirate a diversi livelli di conoscenza degli ascoltatori, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche;

 - possiedono conoscenze psicologiche, pedagogiche e relazionali utili per comunicare con studenti;

 - sono in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti;

 - conoscono almeno al livello B2 la lingua inglese e il lessico matematico e scientifico in tale lingua.

I laureati magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con funzioni di responsabilità, attività in tutti gli ambiti che, oltre allo specifico profilo professionale della laurea posseduta, richiedano il contributo di una figura di ampio spessore culturale, con una buona conoscenza delle scienze e dei loro metodi, e con una buona capacità di comunicare.

In particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della classe si potranno inserire, si indicano:

 - l'industria culturale ed editoriale;

 - Centri della Scienza e Musei;

 - l'informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica;

 - organismi e unità di studio per lo sviluppo della scienza presso enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che internazionali.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe:

prevedono attività di laboratorio o ambientali, dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, all'uso di strumenti e tecnologie, alla misura e/o alla raccolta di dati, all'elaborazione statistica dei dati stessi;

possono prevedere attività esterne come tirocini formativi presso laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici, aziende, strutture della pubblica amministrazione;

prevedono il superamento di una prova finale nella quale viene discusso un elaborato originale predisposto con la supervisione di un relatore.

1) Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): acquisizione nel corso di laurea di almeno 90 CFU così articolati:

 

MAT/01 LOGICA

MAT/02 ALGEBRA

MAT/03 GEOMETRIA

MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI

MAT/05 ANALISI MATEMATICA

MAT/06 PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA

MAT/07 FISICA MATEMATICA

MA/08 ANALISI NUMERICA

MAT/09 RICERCA OPERATIVA

INF/01 INFORMATICA

FIS/01 FISICA SPERIMENTALE

FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI

FIS/03 FISICA DELLA MATERIA

FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE

FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA

FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE

FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)

FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA

CHIM/01 CHIMICA ANALITICA

CHIM/02 CHIMICA FISICA

CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA

CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE

CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI

CHIM/06 CHIMICA ORGANICA

CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE

CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA

CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO

CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI

CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI

CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA

GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA

GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURALE

GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA

GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA

GEO/06 MINERALOGIA

GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA

GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA

GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI

GEO/10 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA

GEO/11 GEOFISICA APPLICATA

GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA

BIO/01 BOTANICA GENERALE

BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA

BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA

BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE

BIO/05 ZOOLOGIA

BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA

BIO/07 ECOLOGIA

BIO/08 ANTROPOLOGIA

BIO/09 FISIOLOGIA

BIO/10 BIOCHIMICA

BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE

BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA

BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA

BIO/14 FARMACOLOGIA

BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA

BIO/16 ANATOMIA UMANA

BIO/17 ISTOLOGIA

BIO/18 GENETICA

BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE

AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE

AGR/06 TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI FORESTALI

AGR/07 GENETICA AGRARIA

AGR/08 IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI

AGR/09 MECCANICA AGRARIA

AGR/10 COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE

AGR/13 CHIMICA AGRARIA

AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

AGR/17 ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO

ICAR/01 IDRAULICA

ICAR/02 COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA

CAR/03 INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE

ICAR/04 STRADE, FERROVIE ED AREOPORTI

ICAR/05 TRASPORTI

ICAR/06 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA

ICAR/07 GEOTECNICA

ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI

ICAR/10 ARCHITETTURA TECNICA

ICAR/11 PRODUZIONE EDILIZIA

ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA

ICAR/13 DISEGNO INDUSTRIALE

ICAR/14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA

ICAR/15 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO

ICAR/17 DISEGNO

ICAR/18 STORIA DELL'ARCHITETTURA

ICAR/19 RESTAURO

ICAR/20 TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

ICAR/21 URBANISTICA

ICAR/22 ESTIMO

ING-IND/01 ARCHITETTURA NAVALE

ING-IND/02 COSTRUZIONI E IMPIANTI NAVALI E MARINI

ING-IND/03 MECCANICA DEL VOLO

ING-IND/04 COSTRUZIONI E STRUTTURE AREOSPAZIALI

ING-IND/05 IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI

ING-IND/06 FLUIDODINAMICA

ING-IND/07 PROPULSIONE AEROSPAZIALE

ING-IND/08 MACCHINE A FLUIDO

ING-IND/09 SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE

ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE

ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE

ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE

ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE

ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE

ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE

ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI

ING-IND/18 FISICA DEI REATTORI NUCLEARI

ING-IND/19 IMPIANTI NUCLEARI

ING-IND/20 MISURE E STRUMENTAZIONI NUCLEARI

ING-IND/21 METALLURGIA

ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

ING-IND/23 CHIMICA FISICA APPLICATA

ING-IND/24 PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA

ING-IND/25 IMPIANTI CHIMICI

ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI

ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA

ING-IND/28 INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI

ING-IND/29 INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME

ING-IND/30 IDROCARBURI E FLUIDI DEL SOTTOSUOLO

ING-IND/31 ELETTROTECNICA

ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI

ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA

ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE

ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE

ING-INF/01 ELETTRONICA

ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI

ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI

ING-INF/04 AUTOMATICA

ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA

ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE

SECS-S/01 STATISTICA

SECS-S/01 STATISTICA ECONOMICA

 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

 

Parte di provvedimento in formato grafico (1f.pdf e 2f.pdf)

 

 

TABELLA 8

(Articolo 9, comma 2)

 

Classe di abilitazione A032 - Musica

 

1) Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a): Un diploma accademico di I livello in Didattica della musica e dello strumento ovvero un diploma accademico di I livello con il conseguimento di almeno 21 CFA nei settori artistico-disciplinari dell'area di Didattica della musica (da CODD/01 a CODD07); diploma di conservatorio o istituto musicale pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 bis della legge 21 dicembre 1999 n. 508.

2) Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b: Diploma accademico di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di abilitazione di musica (A032)

 

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ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE (area comune) ( 1 ) 12 CFA

 

Pedagogia generale

Psicologia generale e dell'età evolutiva

Didattica e pedagogia speciale;

Didattica generale

Legislazione e organizzazione scolastica

(1) Le discipline contenute in quest'area «possono essere attivate dalle singole istituzioni in convenzione con l'Università» (cfr. tabella B, nota 1 D.M. 137/07).

 

-------------------------------------

 

ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE (area musicale) ( 2 ) 36 CFA

 

CODD/04 Pedagogia musicale

CODD/04 Psicologia musicale

CODD/02 Elementi di composizione e analisi per Didattica della musica

CODD/02 Tecniche di arrangiamento e trascrizione

CODD/01 Direzione e concertazione di coro per didattica della musica

CODD/01 Fondamenti di tecnica vocale

CODD/06 Storia della musica per Didattica della musica

CODD/06 Metodologia d'indagine storico-musicale

CODD/06 Elementi di semiologia musicale

CODD/06 Elementi di sociologia musicale

CODD/05 Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica

CODD/05 Pratica dell'accompagnamento estemporaneo

CODD/05 Metodologie di armonizzazione e trasposizione al pianoforte

 

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ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI ( 2 ) 40 CFA

 

CODD/04 Metodologia dell'educazione musicale

CODD/02 Didattica dell'improvvisazione (per l'educazione musicale)

CODD/02 Didattica della composizione (per l'educazione musicale)

CODD/01 Repertorio corale

CODD/01 Didattica del canto corale

CODD/06 Didattica dell'ascolto

CODD/06 Didattica della storia della musica

CODD/03 Pratiche di musiche d'insieme

CODM/02 Antropologia della musica

CODD/07 Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea

 

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ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE 12 CFA

 

COME/05 Informatica musicale

CODI/23 Improvvisazione vocale

Improvvisazione allo strumento ( * )

CODM/06 Storia delle musiche d'uso

CODM/06 Storia della musica jazz

COCM/01 Tecniche dell'organizzazione

COCM/02 Tecniche della comunicazione

COME/06 Sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità

COME/04 Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio

COMJ/13 Prassi esecutive e repertori di musica etnica

CODM/06-Storia della popular music

(*) il codice sarà attribuito a seconda dello strumento di riferimento

 

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LABORATORI DIDATTICI      10 CFA

 

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TESI FINALE         10 CFA

 

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TOTALE          120 CFA

 

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(2) Le discipline corrispondenti ad uno stesso Codice possono essere accorpate in un unico modulo di insegnamento, ferma restando l'acquisizione delle specifiche competenze previste.

 

 

Tabella 9

(Art. 9, comma 2)

 

Classe di abilitazione A077 Strumento musicale

 

1. Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) : diploma accademico di I livello relativo alla specifica classe di strumento; diploma di conservatorio o di istituto musicale pareggiato relativo alla specifica classe di strumento congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 bis della legge 21 dicembre 1999 n. 508.

2. Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) : Diploma accademico di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di concorso di strumento (A077)

 

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ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE (area comune) (1) 12 CFA

 

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Pedagogia generale

Psicologia generale e dell'età evolutiva

Didattica e pedagogia speciale;

Didattica generale

Legislazione e organizzazione scolastica

 

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ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI 48 CFA

 

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Prassi esecutive e repertori ( * )

Metodologia dell'insegnamento strumentale ( * )

COMI/03 Musica da camera

( * ) Il codice sarà attribuito a seconda dello strumento di riferimento

 

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ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE (a scelta) 12 CFA

 

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COME/05 Informatica musicale

COTP/02 Lettura della partitura

CODI/23 Improvvisazione vocale

Improvvisazione allo strumento ( * )

Pratica dell'accompagnamento estemporaneo (*)

CODM/06 Storia delle musiche d'uso

CODM/06 Storia della musica jazz

COCM/01 Tecniche dell'organizzazione

COCM/02 Tecniche della comunicazione

COME/06 Sistemi,tecnologie,applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità

COME/04 Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio

COMJ/13 Prassi esecutive e repertori di musica etnica

CODM/06 Storia della Popular Music

( * ) Il codice sarà attribuito a seconda dello strumento di riferimento

 

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Laboratori didattici  10 CFA

 

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Tesi finale    10 CFA

 

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TOTALE   120 CFA

 

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(1) Le discipline contenute in quest'area «possono essere attivate dalle singole istituzioni in convenzione con l'Università» (cfr. tabella B, nota 1 D.M. 137/07).

 

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TABELLA 10

 

(Art. 9, comma 2)

 

Classe di abilitazione A028 - Arte e immagine

 

1. Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a): diploma accademico di I livello; diploma di accademia delle belle arti o di istituto superiore di industria artistica congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 bis della legge 21 dicembre 1999 n.508.

2. Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b): Diploma accademico di secondo livello strutturato secondo la tabella seguente:

 

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Parte di provvedimento in formato grafico (1g.pdf e 2g.pdf)

 

 

TABELLA 11

 

(Art. 10, comma 6)

 

Il tirocinio formativo attivo (TFA) è un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale istituito presso una facoltà universitaria di riferimento o presso una istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica che sono rispettivamente sedi amministrativa del corso cui fanno capo tutte le attività, secondo le norme dell'art. 10

Gli abilitati del corso di tirocinio formativo attivo devono:

a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;

b) essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);

c) avere acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;

d) aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilità organizzative.

Al fine di conseguire tali obbiettivi il percorso del tirocinio formativo attivo prevede: insegnamenti di scienze dell'educazione, con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni speciali; insegnamenti di didattiche disciplinari che possono essere svolti anche in contesti di laboratorio in modo da saldare i contenuti disciplinari con le modalità di insegnamento in classe; un tirocinio, una parte del quale, pari a 75 ore, dedicata al settore della disabilità, che prevede sia una fase indiretta di preparazione, riflessione e discussione delle attività e una diretta di osservazione e di insegnamento attivo, presso istituti scolastici sotto la guida di un tutor; infine alcuni laboratori pedagogico-didattici, dei quali almeno uno dedicato al settore della disabilità, indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche didattiche proposte e delle esperienze di tirocinio. Il consiglio di corso di tirocinio organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici prevedendo modalità di collaborazione tra i docenti universitari o dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i tutor e i tutor coordinatori.

Le attività del tirocinio formativo attivo fanno capo alle facoltà o alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di riferimento.

L'attività di tirocinio formativo attivo nelle scuole è seguita e coordinata da tutor a questo scopo distaccati a tempo parziale presso l'università o presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e seguito da tutor che accolgono gli studenti nelle classi di cui sono responsabili. I tutor vengono indicati dai dirigenti degli istituti scolastici convenzionati con la facoltà sede del tirocinio formativo attivo. I tutor coordinatori svolgono anche attività di coordinamento fra le scuole e la facoltà sede del tirocinio formativo attivo.

Il consiglio di corso del TFA è costituito secondo le norme stabilite dall'art. 10 comma 4.

L'attività di tirocinio si conclude con la stesura di una relazione di cui è relatore un docente universitario, ovvero dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e correlatore il tutor o il tutor coordinatore che ha seguito l'attività di tirocinio. La relazione deve consistere in un elaborato originale, non limitato a una semplice esposizione delle attività svolte. Esso deve evidenziare la capacità del tirocinante di integrare a un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe con le conoscenze psicopedagogiche e con le conoscenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare in particolar modo nelle attività di laboratorio.

Al termine del percorso gli studenti conseguono il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, e dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico (1h.pdf)

 

 

Allegati formato grafico (pdf)

 

Scadenze di: dicembre 2024
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