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17-12-2009 n° 100 - Min. Istruzione

D.M. 17 dicembre 2009, n. 100
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

 

D.M.  n.100    del 17 dicembre 2009

 

 

VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167;

 

VISTO  il D.M. n. 82 del  29 settembre 2009, emanato in applicazione dell’articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto, legge 25 settembre 2009, n.134, con il quale sono state dettate disposizione per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;

 

CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 2, della legge di conversione sopra citata ha individuato una ulteriore categoria di beneficiari in coloro che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto una supplenza di almeno 180 giorni, nei riguardi dei quali occorre dare disposizioni per disciplinarne l’accesso negli elenchi prioritari ;

 

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l’accesso ad appositi elenchi prioritari anche per il personale educativo dei Convitti  statali;

 

CONSIDERATA la necessità di impartire disposizioni per lo svolgimento dei progetti regionali previsti dall’art. 1, comma 3;

 

PER I MOTIVI espressi in premessa,

 

 

DECRETA :

 

 

Art. 1

 

Il D.M. n. 82 del  29 settembre 2009 è integrato secondo quanto stabilito ai successivi articoli.

 

 

Art. 2

 

1) Il personale docente e ATA che abbia conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un’unica istituzione scolastica ha titolo ad essere incluso, in base al punteggio spettante, negli elenchi prioritari - finalizzati all’attribuzione della precedenza assoluta per la sostituzione del personale scolastico temporaneamente assente nel corso del corrente anno scolastico - di cui fanno già parte i beneficiari individuati con il DM n. 82 del 29 settembre 2009.

2) Fatto salvo il requisito di servizio di cui al precedente comma 1, il personale interessato deve essere in possesso di tutti gli ulteriori requisiti di cui al DM 82/09 e in particolare, per il personale docente, essere inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per il personale A.T.A, l’essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004

 

 

Art. 3

 

1) Il personale educativo inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fatto salvo il possesso di tutti gli ulteriori requisiti, accede agli elenchi prioritari col requisito del servizio di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto, ovvero all’art. 1, comma 2, del D.M. 82/09 (supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2008/2009).

 

 

Art.4

 

1) Al personale di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si applicano tutte le disposizioni contenute nel D.M. 82/09.

2) Il termine di presentazione della domande del personale di cui ai precedenti articoli 2 e 3,  utilizzando la modulistica allegata, è fissato all’8 gennaio 2010.

 

 

Art. 5

 

1) Il personale che ha titolo ad essere incluso negli elenchi prioritari, sia che abbia già presentato domanda ai sensi del DM 82, che quello di cui al  presente decreto,  può dare la propria disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con gli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.

La dichiarazione di disponibilità, analogamente a quella per l’inclusione negli elenchi prioritari, viene presentata, entro il medesimo termine dell’8 gennaio 2010, presso l’istituzione scolastica dove è stato prestato servizio nell’ a.s. 2008-2009, ovvero con le specifiche diverse modalità stabilite a livello periferico per dare esecuzione agli accodi stipulati.

2) La rinuncia, senza valido motivo, all’offerta di partecipazione al progetto regionale comporta la decadenza dal diritto a percepire l’indennità di disoccupazione qualora spettante, fatte salve eventuali diverse determinazioni già assunte in materia.

3) Lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti dall’amministrazione scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 134/09, convertito dalla  legge 24 novembre 2009, n. 167, per il personale docente, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle citate graduatorie provinciali ad esaurimento e alla valutazione dello stesso punteggio ottenuto nell’a.s. precedente per il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, non inserito negli elenchi prioritari previsti dal presente D.M. e dal D.M. 82/09.

4) Al personale docente educativo ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, che svolga le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio commisurato ai mesi di durata del progetto stesso.

 

 

Art.6

 

Gli elenchi prioritari, come integrati dal personale avente titolo ai sensi del presente decreto producono effetti dalla data della loro diffusione. Fino a tale data sono validi quelli predisposti ai sensi del D.M. 82/09.

 

 

Roma, 17 dicembre 2009

 

 

IL MINISTRO

f.to  Mariastella Gelmini

Scadenze di: settembre 2024
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