Il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
D.M. n.100
del 17 dicembre 2009
VISTO il decreto legge 25
settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2009, n.167;
VISTO il D.M. n. 82
del 29 settembre 2009, emanato
in applicazione dell’articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto, legge 25 settembre
2009, n.134, con il quale sono state dettate disposizione per la costituzione
di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta
nell’assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente
assente;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 2, della legge di
conversione sopra citata ha individuato una ulteriore categoria di beneficiari
in coloro che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, attraverso le
graduatorie di istituto una supplenza di almeno 180 giorni, nei riguardi dei
quali occorre dare disposizioni per disciplinarne l’accesso negli elenchi
prioritari ;
CONSIDERATA la necessità di
disciplinare l’accesso ad appositi elenchi prioritari anche per il personale
educativo dei Convitti statali;
CONSIDERATA la necessità di
impartire disposizioni per lo svolgimento dei progetti regionali previsti
dall’art. 1, comma 3;
PER I MOTIVI espressi in premessa,
DECRETA :
Art. 1
Il D.M. n. 82
del 29 settembre 2009 è integrato
secondo quanto stabilito ai successivi articoli.
Art. 2
1) Il personale docente e ATA che
abbia conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di
istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme
contrattuali, in un’unica istituzione scolastica ha titolo ad essere incluso,
in base al punteggio spettante, negli elenchi prioritari - finalizzati
all’attribuzione della precedenza assoluta per la sostituzione del personale
scolastico temporaneamente assente nel corso del corrente anno scolastico - di
cui fanno già parte i beneficiari individuati con il DM n. 82 del 29
settembre 2009.
2) Fatto salvo il requisito di
servizio di cui al precedente comma 1, il personale interessato deve essere in
possesso di tutti gli ulteriori requisiti di cui al DM 82/09 e in
particolare, per il personale docente, essere inserito a pieno titolo nell’anno
scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste
dall’art. 1, comma
605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per il
personale A.T.A, l’essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti
di cui all’art. 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001,
n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004
Art. 3
1) Il personale educativo
inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma
605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fatto
salvo il possesso di tutti gli ulteriori requisiti, accede agli elenchi
prioritari col requisito del servizio di cui all’art. 2, comma 1, del presente
decreto, ovvero all’art. 1, comma 2,
del D.M. 82/09 (supplenza annuale o sino al termine delle
attività didattiche nell’anno scolastico 2008/2009).
Art.4
1) Al personale di cui ai
precedenti articoli 2 e 3 si applicano tutte le disposizioni contenute nel D.M. 82/09.
2) Il termine di presentazione
della domande del personale di cui ai precedenti articoli 2 e 3, utilizzando la modulistica allegata, è
fissato all’8 gennaio 2010.
Art. 5
1) Il personale che ha titolo ad
essere incluso negli elenchi prioritari, sia che abbia già presentato domanda
ai sensi del DM 82, che
quello di cui al presente decreto, può dare la propria disponibilità a
partecipare ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con gli Uffici
scolastici regionali, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 134/09,
convertito dalla legge 24
novembre 2009, n. 167.
La dichiarazione di
disponibilità, analogamente a quella per l’inclusione negli elenchi prioritari,
viene presentata, entro il medesimo termine dell’8 gennaio 2010, presso
l’istituzione scolastica dove è stato prestato servizio nell’ a.s. 2008-2009,
ovvero con le specifiche diverse modalità stabilite a livello periferico per
dare esecuzione agli accodi stipulati.
2) La rinuncia, senza valido
motivo, all’offerta di partecipazione al progetto regionale comporta la
decadenza dal diritto a percepire l’indennità di disoccupazione qualora
spettante, fatte salve eventuali diverse determinazioni già assunte in materia.
3) Lo svolgimento delle attività
progettuali previste dagli accordi sottoscritti dall’amministrazione scolastica
con le Regioni dà diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio, ai
sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24
novembre 2009, n. 167, per il personale docente, inserito a pieno titolo
nell’anno scolastico 2009/2010 nelle citate graduatorie provinciali ad
esaurimento e alla valutazione dello stesso punteggio ottenuto nell’a.s.
precedente per il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie
permanenti di cui all’art. 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, non inserito negli elenchi
prioritari previsti dal presente D.M. e dal D.M. 82/09.
4) Al personale docente educativo
ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, che svolga le attività
progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio commisurato ai mesi
di durata del progetto stesso.
Art.6
Gli elenchi prioritari, come
integrati dal personale avente titolo ai sensi del presente decreto producono
effetti dalla data della loro diffusione. Fino a tale data sono validi quelli
predisposti ai sensi del D.M. 82/09.
Roma, 17 dicembre 2009
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini