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08-11-2011 n° - Min. Istruzione

Decreto MIUR 8/11/2011
Programma nazionale di promozione delle eccellenze anno scolastico 2011/2012
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera d), con la quale il Governo è stato delegato ad adottare decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, ad "incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare le eccellenze degli studenti nei percorsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 5 del citato decreto legislativo n. 262 del 2007, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prima dell’avvio di ogni anno scolastico, definisce il programma nazionale di promozione delle eccellenze per fornire informazione sulle iniziative proposte ai vari soggetti interessati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 del sopra citato decreto legislativo, oltre ai diversi livelli del sistema di istruzione, possono concorrere all’individuazione delle eccellenze anche altri soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali, nazionali o comunitari, con esperienze consolidate, accreditati a tale scopo dall’Amministrazione scolastica;

VISTO il decreto ministeriale 28 luglio 2008 con il quale è stata disciplinata la procedura per l’accreditamento dei predetti soggetti esterni nonché la procedura relativa alla presentazione delle competizioni proposte dai soggetti interni e dai soggetti esterni all’Amministrazione scolastica;

RILEVATO che, a seguito del parere espresso dalla Commissione Tecnica istituita ai sensi dell’art. 5 del citato decreto ministeriale 28 luglio 2008, si è provveduto ad accreditare i soggetti esterni interessati a concorrere con l’Amministrazione all’individuazione delle eccellenze degli studenti in questione, soggetti inclusi in un apposito elenco pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

RILEVATO, altresì, che la predetta Commissione Tecnica ha espresso il proprio parere in merito alle proposte di iniziative presentate sia dai soggetti interni al sistema di istruzione sia dai soggetti esterni già accreditati;

CONSIDERATO che le procedure di accreditamento e di valutazione delle proposte di iniziative per la valorizzazione delle eccellenze da parte dei soggetti interessati si sono concluse nel corso del corrente anno scolastico;

CONSIDERATO, altresì, che lo stanziamento delle risorse finanziarie, finalizzate all’incentivazione delle eccellenze degli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore, sarà definito nell’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’anno 2012;

 

 

DECRETA :

 

Articolo 1

Per l’anno scolastico 2011/2012, è definito il programma nazionale di promozione delle eccellenze, come riportato nell’allegata tabella A, contenente i diversi ambiti disciplinari dei percorsi di istruzione secondaria superiore, le competizioni nazionali e internazionali, nonché olimpiadi e certami, ed i rispettivi soggetti proponenti, interni ed esterni all’Amministrazione scolastica, al fine di riconoscere i risultati elevati raggiunti dagli studenti delle relative scuole statali e paritarie.

E’ altresì individuata come eccellenza la votazione di 100 con l’attribuzione della lode conseguita dagli studenti nell’esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore dell’anno scolastico 2011/2012.

 

 

Articolo 2

Le procedure di accreditamento dei soggetti esterni che intendono operare in collaborazione con l’Amministrazione scolastica, ai fini della valorizzazione delle eccellenze, sono individuate dal decreto ministeriale 28 luglio 2008 citato in premessa.

 

 

Articolo 3

Per quanto attiene ai calendari delle iniziative individuate, alle modalità di partecipazione, alle procedure di confronto e di competizione e alla loro organizzazione, si rinvia ai bandi o regolamenti adottati dai rispettivi soggetti promotori, i quali provvedono alla relativa pubblicità anche attraverso strumenti telematici.

 

 

Articolo 4

Le risorse finanziarie per l’incentivazione delle eccellenze di cui al presente decreto, stanziate per l’anno 2012 nell’apposito capitolo del bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, vengono così destinate:

· nella misura indicativa di 1/3 della disponibilità complessiva, agli studenti individuati attraverso le iniziative di confronto e di competizione di cui all’allegata tabella A, comprese eventuali integrazioni della medesima;

· nella misura indicativa dei 2/3 della disponibilità complessiva, agli studenti che hanno ottenuto la votazione di 100 e lode nell’esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore.

Rimane ferma la possibilità di utilizzare indistintamente le predette risorse finanziarie qualora ciò si rendesse necessario per premiare comunque studenti di entrambe le categorie considerate.

 

 

Articolo 5

Con successivi provvedimenti ministeriali saranno determinate le quote pro-capite di incentivo spettanti agli studenti meritevoli nelle diverse tipologie di eccellenza individuate col presente decreto, nel limite delle risorse finanziarie di cui al precedente articolo 4 e sulla base delle modalità di seguito descritte.

I. Eccellenze conseguite nelle competizioni di cui all’allegata tabella A

Le quote pro-capite, distinte nei diversi livelli di merito, saranno stabilite in relazione al numero degli studenti meritevoli, individuati con apposita rilevazione, e alle modalità di partecipazione (individuale o per gruppi, in presenza o a distanza). Per ciascuna delle iniziative sarà fissato un quantitativo massimale di studenti beneficiari, secondo criteri che siano indicativi della rilevanza internazionale dell’iniziativa, della sua capillarità organizzativa, della sua diffusione presso gli studenti, le scuole e le aree territoriali.

Tali criteri prenderanno in esame:

1. l’esistenza di eventuali sviluppi internazionali delle competizioni;

2. l’articolazione in più fasi successive delle competizioni nazionali;

3. il numero di studenti partecipanti a ciascuna competizione;

4. il numero di scuole effettivamente coinvolte nelle iniziative;

5. il grado di diffusione delle iniziative nelle diverse regioni del territorio nazionale;

6. le edizioni svolte ed il consolidamento conseguito dalle iniziative;

7. la modalità di partecipazione, individuale o per gruppi di studenti, in presenza o a distanza.

Premi maggiorati saranno assegnati ai vincitori di olimpiadi internazionali nelle quali concorrono, per ciascun Paese partecipante, gli studenti selezionati mediante apposite competizioni nazionali.

II. Votazione di 100 e lode agli esami di Stato

Le quote pro-capite saranno stabilite in relazione al numero degli studenti che nell’anno scolastico 2011/2012 avranno conseguito il titolo di studio di istruzione secondaria superiore con la votazione di 100 e l’attribuzione della lode.

 

 

Articolo 6

Le premiazioni saranno effettuate dalle scuole frequentate dagli studenti nell’anno scolastico 2011/2012, secondo le forme di incentivo previste dall’art. 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262.

 

 

Articolo 7

Il monitoraggio delle iniziative e la valutazione d’impatto, nella prospettiva di eventuali miglioramenti per gli anni successivi, saranno oggetto di apposito progetto da concordare con l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), tenuto conto delle risorse finanziarie stanziate per l’anno 2012.

 

Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge.

 

Roma, lì 8 novembre 2011

 

IL MINISTRO

Mariastella Gelmini

 

 

 

Scadenze di: novembre 2024
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