Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, con particolare
riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera d), con la quale il Governo è
stato delegato ad adottare decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, ad
"incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base
dei percorsi di istruzione”;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262,
recante disposizioni per incentivare le eccellenze degli studenti nei
percorsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 5 del citato decreto
legislativo n. 262 del 2007, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, prima dell’avvio di ogni anno scolastico, definisce il programma
nazionale di promozione delle eccellenze per fornire informazione sulle
iniziative proposte ai vari soggetti interessati;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 del sopra citato
decreto legislativo, oltre ai diversi livelli del sistema di istruzione,
possono concorrere all’individuazione delle eccellenze anche altri soggetti
pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali, nazionali o
comunitari, con esperienze consolidate, accreditati a tale scopo dall’Amministrazione
scolastica;
VISTO il decreto ministeriale 28 luglio 2008 con il quale è
stata disciplinata la procedura per l’accreditamento dei predetti soggetti
esterni nonché la procedura relativa alla presentazione delle competizioni
proposte dai soggetti interni e dai soggetti esterni all’Amministrazione
scolastica;
RILEVATO che, a seguito del parere espresso dalla
Commissione Tecnica istituita ai sensi dell’art. 5 del citato decreto
ministeriale 28 luglio 2008, si è provveduto ad accreditare i soggetti
esterni interessati a concorrere con l’Amministrazione all’individuazione
delle eccellenze degli studenti in questione, soggetti inclusi in un apposito
elenco pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca;
RILEVATO, altresì, che la predetta Commissione Tecnica ha
espresso il proprio parere in merito alle proposte di iniziative presentate
sia dai soggetti interni al sistema di istruzione sia dai soggetti esterni
già accreditati;
CONSIDERATO che le procedure di accreditamento e di
valutazione delle proposte di iniziative per la valorizzazione delle
eccellenze da parte dei soggetti interessati si sono concluse nel corso del
corrente anno scolastico;
CONSIDERATO, altresì, che lo stanziamento delle risorse
finanziarie, finalizzate all’incentivazione delle eccellenze degli studenti
dei corsi di istruzione secondaria superiore, sarà definito nell’apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per l’anno 2012;
DECRETA :
Articolo 1
Per l’anno scolastico 2011/2012, è definito il programma
nazionale di promozione delle eccellenze, come riportato nell’allegata tabella A, contenente i
diversi ambiti disciplinari dei percorsi di istruzione secondaria superiore,
le competizioni nazionali e internazionali, nonché olimpiadi e certami, ed i
rispettivi soggetti proponenti, interni ed esterni all’Amministrazione
scolastica, al fine di riconoscere i risultati elevati raggiunti dagli studenti
delle relative scuole statali e paritarie.
E’ altresì individuata come eccellenza la votazione di 100
con l’attribuzione della lode conseguita dagli studenti nell’esame di Stato
conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore dell’anno scolastico
2011/2012.
Articolo 2
Le procedure di accreditamento dei soggetti esterni che
intendono operare in collaborazione con l’Amministrazione scolastica, ai fini
della valorizzazione delle eccellenze, sono individuate dal decreto
ministeriale 28 luglio 2008 citato in premessa.
Articolo 3
Per quanto attiene ai calendari delle iniziative
individuate, alle modalità di partecipazione, alle procedure di confronto e
di competizione e alla loro organizzazione, si rinvia ai bandi o regolamenti
adottati dai rispettivi soggetti promotori, i quali provvedono alla relativa
pubblicità anche attraverso strumenti telematici.
Articolo 4
Le risorse finanziarie per l’incentivazione delle
eccellenze di cui al presente decreto, stanziate per l’anno 2012
nell’apposito capitolo del bilancio del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, vengono così destinate:
· nella misura indicativa di 1/3 della disponibilità
complessiva, agli studenti individuati attraverso le iniziative di confronto
e di competizione di cui all’allegata tabella A, comprese eventuali
integrazioni della medesima;
· nella misura indicativa dei 2/3 della disponibilità
complessiva, agli studenti che hanno ottenuto la votazione di 100 e lode
nell’esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore.
Rimane ferma la possibilità di utilizzare indistintamente
le predette risorse finanziarie qualora ciò si rendesse necessario per
premiare comunque studenti di entrambe le categorie considerate.
Articolo 5
Con successivi provvedimenti ministeriali saranno
determinate le quote pro-capite di incentivo spettanti agli studenti
meritevoli nelle diverse tipologie di eccellenza individuate col presente
decreto, nel limite delle risorse finanziarie di cui al precedente articolo 4
e sulla base delle modalità di seguito descritte.
I. Eccellenze conseguite nelle competizioni di cui all’allegata
tabella A
Le quote pro-capite, distinte nei diversi livelli di
merito, saranno stabilite in relazione al numero degli studenti meritevoli,
individuati con apposita rilevazione, e alle modalità di partecipazione
(individuale o per gruppi, in presenza o a distanza). Per ciascuna delle iniziative
sarà fissato un quantitativo massimale di studenti beneficiari, secondo
criteri che siano indicativi della rilevanza internazionale dell’iniziativa,
della sua capillarità organizzativa, della sua diffusione presso gli
studenti, le scuole e le aree territoriali.
Tali criteri prenderanno in esame:
1. l’esistenza di eventuali sviluppi internazionali delle
competizioni;
2. l’articolazione in più fasi successive delle
competizioni nazionali;
3. il numero di studenti partecipanti a ciascuna
competizione;
4. il numero di scuole effettivamente coinvolte nelle
iniziative;
5. il grado di diffusione delle iniziative nelle diverse
regioni del territorio nazionale;
6. le edizioni svolte ed il consolidamento conseguito dalle
iniziative;
7. la modalità di partecipazione, individuale o per gruppi
di studenti, in presenza o a distanza.
Premi maggiorati saranno assegnati ai vincitori di
olimpiadi internazionali nelle quali concorrono, per ciascun Paese
partecipante, gli studenti selezionati mediante apposite competizioni
nazionali.
II. Votazione di 100 e lode agli esami di Stato
Le quote pro-capite saranno stabilite in relazione al
numero degli studenti che nell’anno scolastico 2011/2012 avranno conseguito
il titolo di studio di istruzione secondaria superiore con la votazione di
100 e l’attribuzione della lode.
Articolo 6
Le premiazioni saranno effettuate dalle scuole frequentate
dagli studenti nell’anno scolastico 2011/2012, secondo le forme di incentivo
previste dall’art. 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262.
Articolo 7
Il monitoraggio delle iniziative e la valutazione
d’impatto, nella prospettiva di eventuali miglioramenti per gli anni
successivi, saranno oggetto di apposito progetto da concordare con l’Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), tenuto conto delle risorse finanziarie stanziate per
l’anno 2012.
Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge.
Roma, lì 8 novembre 2011
IL MINISTRO
Mariastella Gelmini
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