Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIRETTIVA n.
94
Roma, 4 dicembre 2009
IL MINISTRO
Visto il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto, in particolare, l’art. 72 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dall’art. 17, comma 35-novies,
del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, che limitatamente al
triennio 2009, 2010, 2011, consente alle amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 , nell’esercizio dei
poteri datoriali previsti dall’art.5 del medesimo decreto legislativo, di
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale del
personale dipendente, anche dirigenziale, che abbia raggiunto 40 anni di
anzianità contributiva;
Vista la circolare n. 4
del 16 settembre 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Funzione Pubblica, che evidenzia, tra l’altro, il carattere eccezionale
dell’intervento in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
che opera limitatamente agli anni scolastici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012;
Visto l’art. 64 della
legge n. 133 del 2008, che nell’ambito degli interventi per il contenimento della
spesa per il pubblico impiego ed al fine di assicurare una migliore
qualificazione dei servizi, ha previsto
la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema
scolastico vigente;
Considerato
che, l’attuazione del citato art. 64 comporterà, nel triennio
2009-2011, la riduzione di un rilevante
numero di posti di docenti e di personale ATA e che pertanto dovrà essere
evitata ogni forma di aggravio erariale connesso al formarsi di ruoli in esubero;
Considerato che, ai sensi della medesima
disposizione di legge, le suddette modifiche ordinamentali richiedono l’impiego
di nuove professionalità per le quali dovranno essere programmati interventi,
di formazione e di riqualificazione professionale, che comporteranno una spesa
aggiuntiva a carico del bilancio del Ministero dell’istruzione, da indirizzare
con priorità al personale in servizio che abbia prospettive di continuità
lavorativa;
Vista la direttiva n. 13
del 2 febbraio 2009 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, emanata per dare attuazione al disposto di cui al citato articolo 72,
del decreto legge n. 112 del 2008 nella formulazione precedente alla novella
recata dal decreto legge n. 78 del 2009;
Ritenuto che la diversa formulazione della norma
richiede l’emanazione di un’altra direttiva con la quale sono fissati nuovi
criteri in materia di trattenimento in servizio del personale dipendente, al
fine di assicurare condotte uniformi e coerenti con le esigenze organizzative e
funzionali dell’Amministrazione scolastica;
EMANA
LA SEGUENTE DIRETTIVA
1. Premessa
Come è noto, il comma 11 dell’articolo 72 del
decreto legge n. 112 del 2008, che ha dettato una nuova disciplina in materia
di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti da parte delle
pubbliche amministrazioni, è stato sostituito dall’art. 17, comma 35 novies del
decreto legge n. 78 del 2009, inserito in sede di conversione dalla legge n. 102 del
2009.
Con direttiva n. 13
del 2 febbraio 2009 erano stati forniti indirizzi applicativi della norma nella
previgente formulazione che richiedono, alla luce del nuovo intervento del
legislatore, alcune integrazioni e precisazioni, essendo mutate le condizioni
per l’esercizio della facoltà di recesso da parte dell’Amministrazione, che
hanno riguardato:
- l’ambito
soggettivo di applicazione: la nuova disciplina si applica in maniera esplicita
anche ai dirigenti;
- il
carattere eccezionale della norma: l’ambito temporale di applicazione è ora
limitato al triennio 2009/2011;
- il
requisito per l’esercizio della facoltà di recesso: l’anzianità contributiva e
non quella effettiva di servizio;
- il
momento a partire dal quale può essere
esercitata la risoluzione del rapporto di lavoro attivando l’esercizio della
facoltà nell’ambito dei poteri datoriali.
2. Applicazione del comma 11, dell’art. 72
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 102 del
2009, il comma 11 dell’articolo 72 era stato già oggetto di modifica
normativa per effetto dell’art. 6, comma 3
della legge n. 15 del 2009, che aveva sostituito il requisito
dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni con quello dell’anzianità
di servizio effettivo, sempre di quaranta anni. Disciplina che è stata in
vigore nel periodo 20 marzo-4 agosto 2009.
Dal 5 agosto 2009 (giorno successivo alla pubblicazione
della legge di conversione del decreto legge n. 78) trova applicazione la nuova
disciplina che, per il triennio 2009/2011, attribuisce alle pubbliche
amministrazioni la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e
il contratto individuale, anche del personale dirigente, al compimento
dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente.
Tale facoltà ha un carattere eccezionale, atteso
che la legge prevede la risoluzione unilaterale limitatamente agli anni 2009,
2010 e 2011, triennio che corrisponde a quello del piano programmatico di
riordino del sistema d’istruzione anche in vista degli obiettivi di
contenimento della spesa previsti dalla legge 133/2008. La suddetta facoltà,
pertanto, potrà essere esercitata nei confronti dei dipendenti che raggiungano
l’anzianità massima contributiva entro il triennio di applicazione della norma.
Dalla data di compimento dell’anzianità massima
contributiva da parte del dipendente, l’Amministrazione può esercitare la
risoluzione. E’ lasciata all’Amministrazione stessa la determinazione del
momento in cui far cessare il rapporto, in relazione al fabbisogno di
personale.
2.1 Criteri concernenti
il personale docente, educativo ed ATA
Ai fini dell’applicazione dell’art. 72, comma
11, l’Amministrazione assume come prioritaria l’esigenza di evitare l’insorgere
di esubero e di favorirne massimamente il
riassorbimento. In tal modo le misure di razionalizzazione della spesa,
le riforme ordinamentali e la nuova organizzazione della rete scolastica,
previste dall’art. 64 della
più volte citata legge 133 del 6 agosto 2008 potranno trovare
applicazione senza gravi ripercussioni sugli attuali livelli di occupazione.
A tal fine i Direttori degli Uffici Scolastici
Regionali, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del MIUR,
forniscono ai dirigenti scolastici, in tempo utile per l’adozione dei
provvedimenti di competenza e, comunque, entro il 30 gennaio di ciascuno degli
anni di applicazione della legge, tutti gli elementi e i dati dai quali
desumere il possesso da parte dei soggetti interessati del requisito dei 40
anni di anzianità contributiva alla data, rispettivamente, del 31 agosto 2010 e
del 31 agosto 2011. Qualora da più puntuali accertamenti attivati, da parte dei
Dirigenti Scolastici, si verifichi l’esistenza di tale condizione sarà
inoltrato, dagli stessi, il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di
lavoro, da comunicare entro il 28 febbraio 2010. Qualora, nel periodo di
vigenza della legge, l’interessato abbia titolo al raggiungimento di un
ulteriore scatto stipendiale, fermo restando l’obbligo del preavviso, potrà
essere differita la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto che
avrà luogo dopo il conseguimento del miglioramento retributivo sempre che,
naturalmente, l’adozione dei suddetti provvedimenti ricada nell’ambito
temporale di applicazione della legge. La risoluzione prevista dal succitato
comma 11 dell’art. 72 è altresì applicata
nei confronti del personale che allo stato non presti servizio presso le
istituzioni scolastiche (ad es. personale utilizzato presso altre
amministrazioni). In tal caso il preavviso di risoluzione dovrà essere
effettuato dal dirigente scolastico dell’ultima scuola di titolarità sulla base
della segnalazione dei Direttori degli uffici scolastici regionali.
2.2 Criteri concernenti i
Dirigenti scolastici
La circolare n. 4
del 16 settembre 2009 del Dipartimento
della Funzione Pubblica ribadisce quanto già precisato con la circolare n.
10/08 circa l’esigenza che, per gli incarichi dirigenziali conferiti
dopo l’entrata in vigore della disposizione in esame, la riserva di avvalersi
della facoltà di recesso va esplicitata nell’ambito del provvedimento di
conferimento dell’incarico.
In sede di prima applicazione, con riferimento
agli incarichi in essere, in presenza di situazioni di esubero conseguenti alla
razionalizzazione della rete scolastica, con particolare riguardo al triennio
2009/2011, nonché nei confronti di coloro per i quali sia valutata
negativamente, con adeguata e puntuale documentazione, la consistenza e la
qualità del servizio prestato, l’Amministrazione procederà in ogni caso alla
risoluzione del rapporto di lavoro, dandone comunicazione all’interessato nei
termini previsti dall’art. 72, comma 11 e a condizione che siano state attivate
le procedure di garanzia previste dall’art. 37 del CCNL
dell’ Area V.
Negli altri casi il direttore dell’Ufficio
scolastico regionale, potrà motivare la mancata risoluzione del rapporto di
lavoro nei confronti di coloro che
abbiano maturato i quaranta anni di contributi, sulla base del numero di
eventuali uffici dirigenziali vacanti nell’ambito regionale, per i quali si
dovrebbe far ricorso all’istituto di reggenza, o delle particolari situazioni
che rendano opportuna la continuità di direzione da parte degli attuali
titolari, anche in ragione della loro professionalità ed esperienza, nonché
della mancanza nelle graduatorie di aspiranti alla nomina a dirigente
scolastico.
3. Applicazione del comma 7 dell’art. 72.
Alle considerazioni svolte nella premessa, con
riguardo agli effetti degli interventi di razionalizzazione della rete
scolastica ed alla duplice esigenza di evitare il determinarsi di situazioni di
esubero riguardanti il personale della scuola e di favorire il riassorbimento
dei soprannumerari, si accompagna la considerazione che il personale di cui
trattasi, che ha già maturato i 65 anni di età, non si trova nella condizione
di poter assicurare una continuità lavorativa
compatibile con un’attività di formazione e riqualificazione professionale
necessarie in dipendenza delle modifiche ordinamentali in corso di
realizzazione.
Pertanto, l’istanza di trattenimento in servizio
fino al compimento del 67° anno di età potrà essere accolta esclusivamente nei casi
in cui alla data del 1° settembre 2010 o del 2011 l’interessato non raggiunga
l’anzianità contributiva di 40 anni, sempre che non si tratti di personale
appartenente a classi di concorso, posti o profili in esubero.
In relazione ai dirigenti scolastici, per i
quali, peraltro, il termine per la presentazione dell’istanza di trattenimento
in servizio è fissato al 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello del
compimento del 65° anno, i Direttori degli Uffici scolastici regionali, pur
facendo riferimento in via generale ai criteri sopra indicati, valuteranno
ulteriormente, attesa la specificità della funzione esercitata e l’autonomia
del relativo contratto di lavoro:- la circostanza che non si sia esaurita per
ciascun dirigente l’efficacia temporale del contratto in atto, ai sensi di
quanto previsto dalla citata C.M. n. 10/2008; l’insussistenza nel
triennio di eventuali situazioni di esubero a livello regionale, nonché, con
adeguata e documentata motivazione, la consistenza e qualità del servizio
prestato. Tanto al fine di assicurare la realizzazione della delicata fase
transitoria dei processi di innovazione avviati. Sempre ai fini di una migliore
qualificazione del servizio, per la più utile concessione della proroga fino al
compimento del 67° anno di età, si terrà in debito conto sia il numero delle
presidenze che si renderanno vacanti e del conseguente elevato numero di
reggenze da conferire, sia l’eventuale esaurimento delle graduatorie da cui
attingere per il conferimento dell’incarico di dirigente scolastico.
4.
Adozione dei provvedimenti
I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e
i dirigenti scolastici adottano, nell’ambito delle rispettive competenze i
provvedimenti individuali, nel rispetto della normativa sopraccitata e dei
criteri generali determinati con la presente Direttiva.
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini