Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento
per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per
l'Autonomia Scolastica
Ufficio Sesto
CIRCOLARE
MINISTERIALE N.9
PROT. n. 749
Destinatari
ROMA,
3-2-2011
Oggetto: Limiti di reddito per
l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico
2011/2012.
L'art. 21, comma
9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988)
stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28, comma 4,
della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono
rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo
programmato.
Il Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione Generale Analisi Economica
e Finanziaria ha comunicato in data 14 gennaio 2011 che il tasso d'inflazione
programmato per il 2011 è pari all’1,5 per cento.
I limiti massimi di reddito, ai
fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per
l'anno scolastico 2011/2012, come dal seguente prospetto in euro:
per i nuclei familiari formati
dal seguente numero di persone
|
limite massimo di reddito per
l'anno scolastico 2010/2011 riferito all'anno d'imposta 2009
|
rivalutazione in ragione
dell’1,5% con arrotondamento all’unità di euro superiore
|
limite massimo di reddito
espresso in euro per l'a.s. 2011/2012 riferito all'anno d'imposta 2010
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1
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4.945,00
|
75,00
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5.020,00
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2
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8.203,00
|
124,00
|
8.327,00
|
3
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10.544,00
|
159,00
|
10.703,00
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4
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12.593,00
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189,00
|
12.782,00
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5
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14.640,00
|
220,00
|
14.860,00
|
6
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16.593,00
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249,00
|
16.842,00
|
7 e oltre
|
18.540,00
|
279,00
|
18.819,00
|
La misura delle tasse scolastiche
è stata determinata dal D.P.C.M. 18
maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990.
Con la C.M. n. 2 del
4-1-2006 e con la C.M. n.13 del
30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono
al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse
scolastiche erariali.
L’articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge
finanziaria 2007) ha disposto, tra l’altro, che resta fermo il regime di
gratuità ai sensi dell’articolo 28,
comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226.
L’art.1, comma 1
del D.M. 22 agosto 2007, n 139 - regolamento recante norme in
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione – ha stabilito che
l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni
indicate all’articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006,n.296.
Da ultimo, si rammenta che
l’obbligo di istruzione, in base all’art. 64,comma 4
bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche
nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (cfr. C.M. 30 dicembre
2010, n.101, concernente le iscrizioni alle scuole dell’infanzia
e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2011/2012).
Con il conseguimento di un titolo
di studio di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età si assolve
anche il diritto dovere di cui al Decreto
legislativo n.76/2005.
Resta, pertanto, confermato
l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che
si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore.
Con l'occasione, in relazione al
versamento della tassa erariale e del contributo da parte dei candidati esterni
agli esami di Stato, non sembra inopportuno far presente in questa sede che,
come già precisato con la O.M. n.44 del 5
maggio 2010, art.22, il versamento del contributo da parte di candidati
esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di
Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con
prove pratiche di laboratorio.
La misura del contributo, pur nel
rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni
scolastiche statali che di quelle paritarie, deve, comunque, essere stabilita
con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di
laboratorio. Il pagamento della tassa erariale, nonchè dell'eventuale
contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione
dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da
parte del competente Direttore Generale.
IL
DIRETTORE GENERALE
Carmela
Palumbo
Destinatari
AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI
SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER
LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA
SCUOLA IN LINGUA TEDESCA BOLZANO
ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA
SCUOLA DELLE LOCALITA' LADINE BOLZANO
AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO TRENTO
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI PER
LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA