Ministero
dell’Istruzione, Università e della Ricerca
Dipartimento
per l’istruzione
Uffici di
supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento
Direzione
generale per il personale della scuola
Ufficio 4
CIRCOLARE
n. 21
AOODPIT Prot. n. 270
Roma, 14
marzo 2011
Ai
Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e p.c.
al
Gabinetto del Ministro
SEDE
OGGETTO: Dotazioni organiche del
personale docente per l’anno scolastico 2011/2012 - Trasmissione schema di
Decreto Interministeriale.
Si trasmette lo schema di decreto,
sottoscritto dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca da inviare per
il prescritto concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante
disposizioni, per l’anno scolastico 2011/2012, in ordine alla rilevazione delle
dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a
livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con
riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni
scolastiche.
Le disposizioni di cui sopra sono
frutto di un articolato e ponderato lavoro di analisi e di elaborazione dei
dati e degli elementi utilizzati per corrispondere alle diverse esigenze
gestionali ed operative e per procedere alla quantificazione del personale occorrente
per il corretto funzionamento del sistema istruzione. Si è trattato di un
lavoro particolarmente complesso anche per effetto della graduale entrata a
regime della riforma del secondo ciclo, che, per l’anno scolastico 2011/2012,
interessa solo le classi prime e seconde, e non anche le classi successive, per
le quali rimangono in vigore gli ordinamenti previgenti, ancorché modificati
nelle quantità orarie con riferimento all’istruzione tecnica e all’istruzione
professionale.
Com’è noto, gli interventi relativi
alla elaborazione delle dotazioni di organico richiedono confronti e
interazioni con le Regioni e gli Enti locali, in quanto titolari di specifiche
ed importanti attribuzioni in materia di politiche scolastiche nei rispettivi
territori, di programmazione dell'offerta formativa e del diritto allo studio,
di dimensionamento e distribuzione della rete scolastica e di definizione dei
punti di erogazione del servizio.
Si richiama, pertanto, la
particolare attenzione delle SS. LL. e degli Uffici dipendenti sull’esigenza
che le Regioni e gli Enti locali siano opportunamente coinvolti e
sensibilizzati in sede di elaborazione del piano di assegnazione delle risorse
di organico alle singole province, anche nell’ottica di una funzionale coerenza
tra le previsioni del piano regionale di dimensionamento e localizzazione delle
istituzioni scolastiche e l’attribuzione delle risorse. Analoga attenzione le
SS.LL. vorranno riservare ai rapporti con le OO.SS.
E’ noto, infatti che la
consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale va definita in
ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, che ha previsto l’attivazione di una serie di
interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto, nell’arco
del triennio 2009/2011, il rapporto docenti/alunni, nonché sulla base delle
istruzioni impartite dal Piano programmatico elaborato ai sensi del citato art.
64 e in attuazione dei regolamenti di cui al comma 4 del menzionato art. 64.
La relazione tecnica di
accompagnamento alle disposizioni del predetto articolo ha quantificato in
19.700 le riduzioni di posti da effettuare per l’a.s. 2011/2012. Le misure e
gli interventi e finora adottati da questo Ministero ai fini che qui rilevano e
che le SS.LL. dovranno attivare per la parte di competenza, riguardano il
riassetto della rete scolastica, la formazione delle classi, il riordino
dell’impianto e dell’articolazione del primo ciclo entrato in vigore nell’a.s.
2009/10 (DPR n. 89 del 20
marzo 2009) e la revisione degli assetti ordinamentali del
secondo ciclo (DPR n. 87 del 15
marzo 2010 relativo agli istituti professionali, DPR n. 88 del 15
marzo 2010 relativo agli istituti tecnici e DPR n. 89 del 15
marzo 2010 relativo ai licei) che ha avuto graduale
applicazione dall’anno scolastico 2010/2011.
I criteri e i parametri per la
formazione delle classi sono fissati dal Regolamento approvato con D.P.R. del 20
marzo 2009, n. 81, sul dimensionamento della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha
sostituito integralmente il D.M. 24 luglio
1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno
1999 n. 141 per le classi che accolgono gli alunni disabili.
Per completezza di esposizione e
perché le SS. LL. dispongano di un quadro chiaro e organico di riferimenti, si
indicano di seguito le norme che presiedono alla costituzione degli organici:
§
Decreto
legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, avente ad oggetto “le
norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53”;
§
Decreto legge n. 112 del 26 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del
6 agosto 2008, in materia di “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
§
Legge n. 169 del
30 ottobre 2008, recante, tra l’altro, la previsione nella scuola
primaria di classi con un unico insegnante, funzionanti con orario di
ventiquattro ore settimanali;
§
Piano programmatico in attuazione dell’art. 64 succitato e
delle relative norme applicative, riferite al primo ciclo e al dimensionamento
della rete scolastica;
§
D.P.R. n. 81 del
20 marzo 2009, concernente la riorganizzazione della rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
§
D.P.R. n. 89 del
20 marzo 2009, riguardante la revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo di istruzione;
§
D.M. n. 37 del
26 marzo 2009, relativo all’assetto organico della scuola
secondaria di I grado e alla definizione delle cattedre in applicazione del DPR n. 89/2009;
§
D.P.R. n. 87 del
15 marzo 2010, su “riordino degli istituti professionali ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”;
§
D.P.R. n. 88 del
15 marzo 2010, su “riordino degli istituti tecnici ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”;
§
D.P.R. n. 89 del
15 marzo 2010, regolamento di “Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”;
§
Circolare
ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010 contenente “indicazioni e
raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”;
§
Circolare
ministeriale n. 101 del 30 dicembre 2010 regolante
le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia e alle classi del primo e
del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2011/12;
§
Intesa stipulata il 16.12.2010 in sede di Conferenza
unificata, relativa all’adozione di linee guida per disciplinare organici
raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione
e formazione professionale, a norma dell’articolo 13,
comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
La ripartizione a livello
regionale dell’organico complessivamente definito in ambito nazionale è stata
effettuata, come precisato dall’art. 1, comma 2 dello schema di D.I. citato in
oggetto, sulla base dei dati e degli elementi concorrenti alla definizione
delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema
dell’istruzione, nelle sue diverse articolazioni, tenendo conto delle
specificità relative ai comuni montani, alle piccole isole, alle aree
geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà,
comprese quelle edilizie, nonché ai territori con un rilevante numero di alunni
con cittadinanza non italiana.
Le dotazioni organiche regionali
sono state ripartite come da tabelle allegate al richiamato schema di decreto
interministeriale, di cui costituiscono parte integrante, e che prevedono una
riduzione di 19.700 posti, da operare in organico di diritto. Si ricorda, fin
d’ora che, a conclusione delle operazioni di elaborazione dell’organico di
diritto e dell’organico di fatto, debbono essere comunque raggiunti gli
obiettivi finanziari di contenimento della spesa di cui al Piano programmatico
previsto dalla legge n.
133/2008.
Ferme restando le istruzioni e le
indicazioni di cui alla presente circolare, le SS. LL. porranno in essere
autonomamente le azioni ritenute più funzionali e coerenti con gli specifici
bisogni delle rispettive realtà territoriali, nonché, tenendo in debita
considerazione le autonome scelte delle scuole, valuteranno la possibilità di
attivare ulteriori iniziative volte al raggiungimento delle finalità di
razionalizzazione e di contenimento della spesa, nel rispetto della qualità del
servizio e dell’offerta formativa.
Un ruolo importante, ai fini della
corretta e puntuale attuazione delle istruzioni e indicazioni di cui alla
presente circolare, spetta alle istituzioni scolastiche e alla piena
valorizzazione, da parte delle stesse, della quota di autonomia prevista dal D.P.R. n. 275/99 e successive
modifiche e integrazioni (vedi i regolamenti concernenti il II ciclo). Sarà
cura, pertanto, dell’istituzione scolastica, una volta avuta contezza delle
proprie risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e
modalità che consentano il migliore impiego delle risorse, l’ampliamento del
servizio e l’incremento dell’offerta formativa; il tutto valorizzando, le
potenzialità proprie dall’autonomia organizzativa e didattica.
Lo schema di decreto
interministeriale riporta nella colonna “A” della tabella F le entità delle
riduzioni da effettuare in organico di diritto a livello nazionale e regionale
e nella colonna “B” i posti derivanti dagli ulteriori interventi di
dimensionamento della rete scolastica.
Come negli anni decorsi, sono
consentite compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi
gradi di scolarità, anche nell’ottica, ove possibile, dell’estensione del tempo
pieno.
Si richiama la particolare
attenzione delle SS.LL. e degli operatori impegnati nelle operazioni di definizione
e gestione degli organici, sull’esigenza che siano valutate in maniera puntuale
le risorse da destinare ad ogni segmento di istruzione e a ciascuna istituzione
scolastica, onde evitare situazioni di squilibrio e/o di svantaggio.
Per quanto concerne le ore di
insegnamento delle materie alternative alla religione cattolica, si fa presente
che è in corso di emanazione una apposita intesa tra il MIUR e il MEF, che
chiarisce i vari profili della materia e detta disposizioni e istruzioni per la
parte relativa agli aspetti contrattuali e retributivi.
Procedure
e adempimenti relativi alla definizione degli organici
Le SS.LL., in attuazione di quanto
previsto dal suddetto schema di decreto interministeriale e dalla presente
circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza,
riferite alla scuola dell’infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione,
tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure da porre in essere
per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico.
Pertanto, come prima accennato, le
SS.LL., stabiliti gli opportuni contatti e confronti con le Regioni, con gli
Enti Locali provvederanno alla ripartizione delle consistenze di organico a
livello provinciale, valutando le esigenze relative alle tipologie dei diversi
ordini e gradi di istruzione e alle condizioni di funzionamento delle
istituzioni scolastiche di competenza, nonché alle innovazioni introdotte dai
provvedimenti applicativi del citato art. 64.
Particolare attenzione dovrà
essere riservata alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni
locali, riguardanti i comuni montani e le piccole isole, la limitata capienza
delle aule, le aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e quelle
con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana.
Prima della ripartizione delle
risorse di organico, le SS.LL. definiranno la fase di informazione alle
Organizzazioni Sindacali, prevista dall’art. 2 dello schema di decreto
succitato.
Nel contempo le SS.LL. forniranno
le opportune istruzioni e indicazioni ai responsabili degli Uffici scolatici
territoriali e ai dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di
servizio, confronti, approfondimenti e interlocuzioni dirette. Inoltre
evidenzieranno la necessità che i dati relativi agli alunni e alle classi,
trasmessi dalle istituzioni scolastiche al Sistema informativo, siano assunti
nella scrupolosa osservanza della normativa vigente. A tale riguardo il Sistema
informativo è stato programmato in funzione della determinazione degli organici,
secondo i nuovi modelli orario della scuola primaria, della scuola secondaria
di I grado e della scuola secondaria di II grado.
E’ di tutta evidenza che il
processo di contenimento non potrà prescindere dalla corretta e attenta
formazione delle classi. In tale ottica è fatto divieto di effettuare in
organico di diritto operazioni di mero frazionamento delle cattedre e di
ricomposizione delle stesse in organico di fatto.
Inoltre, al fine di evitare la
costituzione di classi con un numero eccessivo di alunni, i dirigenti
scolastici provvederanno alla relativa formazione secondo criteri di
omogeneità, evitando squilibri numerici tra le stesse. A tale riguardo i
dirigenti medesimi eviteranno di accogliere istanze di iscrizione che possano
comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli
previsti dal DPR n. 81/2009,
per i vari gradi di istruzione.
Le SS.LL. esamineranno i dati
elaborati dai dirigenti scolastici e la loro rispondenza ai contenuti e alle
prescrizioni della presente circolare, del decreto interministeriale sugli
organici, dei provvedimenti conseguenti all’applicazione delle previsioni della
legge
finanziaria n. 133/2008, apportando le eventuali,
necessarie variazioni. I dati, una volta validati e resi definitivi, saranno
formalmente comunicati alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga
procedura dovrà essere seguita nel caso di variazioni successive.
Scuola
dell’infanzia
La scuola dell’infanzia è
disciplinata dall’art. 2 del
Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Quanto
alla consistenza delle dotazioni organiche, ai fini della generalizzazione del
servizio, sono stati confermati in organico di diritto i posti attivati in
organico di fatto nell’anno 2010/2011.
Possono essere iscritti alla
scuola dell’infanzia i bambini che hanno compiuto o compiranno, entro il 31
dicembre 2011, il terzo anno di età.
Ricorrendo le condizioni di cui
alla C.M. n. 101 del
30 dicembre 2010 (iscrizioni per l’a.s. 2011/12), possono, altresì,
essere ammessi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiranno tre anni di
età dopo il 31 dicembre 2011 e, comunque, entro il 30 aprile 2012, una volta
effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico-didattico da parte del
collegio dei docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza.
Gli anticipi nella scuola
dell’infanzia trovano fondamento soprattutto nelle positive esperienze degli
anni decorsi e nell’intento di corrispondere in maniera sempre più ampia e puntuale
alle esigenze delle famiglie. Per l’attuazione degli anticipi i Direttori degli
Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri Uffici territoriali,
definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche
attraverso l’attivazione di appositi tavoli di confronto volti ad accertare,
nei diversi contesti, l’esistenza o meno delle necessarie condizioni di
fattibilità.
Nelle scuole dell’infanzia dei
territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi
educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti
inferiore a quello massimo previsto, è consentita, in via straordinaria,
l’iscrizione di non più di tre bambini di età compresa tra i due e i tre anni.
L’inserimento di tali bambini non può comunque dar luogo alla costituzione di
nuove sezioni.
Resta confermato il modello orario
di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com’è noto, a richiesta
delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e
riducibile a 25 ore settimanali.
Nella tabella A sono compresi i
610 posti, finanziati con quota parte delle risorse previste dall’art. 1, comma
130, della legge finanziaria n. 311/2004, per la
generalizzazione del servizio e l’attuazione degli anticipi.
Qualora le richieste di iscrizione
superino la capienza delle sezioni, hanno precedenza le domande di coloro che
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, al fine di assicurare
continuità al percorso educativo avviato, deve essere data precedenza alle
bambine e ai bambini che nella stessa istituzione scolastica hanno frequentato
le cd. “sezioni primavera”, il cui funzionamento, com’è noto, è disciplinato da
altre disposizioni (legge
finanziaria n. 296/2006, art. 1, commi 630 e 634).
Eventuali incrementi di posti, finalizzati all’estensione del servizio, possono
essere autorizzati nell’ambito delle risorse complessive assegnate.
Scuola
primaria
Com’è noto, la scuola primaria è
disciplinata dall’art. 4 del
Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.
Devono iscriversi alla classe
prima della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il
31 dicembre 2011. Sono ammessi anticipatamente alla frequenza anche coloro che
compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2012.
L’articolo 4 del decreto legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, prevede che le famiglie possano operare le loro
scelte, tra i vari modelli, a partire da quello il cui tempo scuola è definito
in 24 ore settimanali. Tale modello può essere attivato solo in presenza di un
numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe. Per le
classi prime, seconde e terze, sono previste altre articolazioni dell’orario
scolastico settimanale: 27 ore elevabili, nei limiti delle consistenze di
organico assegnato, sino a 30 ore, fermo restando che le risorse di organico
complessive sono assegnate in ragione di 27 ore settimanali per classe. Sulla
base di tale criterio, la quantificazione della dotazione è operata dal Sistema
informativo moltiplicando il numero delle classi per 27 e dividendo il prodotto
per 22, vale a dire per l’orario contrattuale di insegnamento di ciascun
docente. Eventuali economie derivanti dalle scelte delle famiglie del modello
orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario
da parte del docente della classe, per effetto dell’ impiego del docente di
religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali
risorse di organico reperibili a livello regionale, possono concorrere ad
ampliare l’offerta formativa della scuola fino a 30 ore.
Le classi quarte e quinte
continuano a funzionare, fino alla messa a regime del predetto modello
(corrispondente,com’è noto, a 27 ore di media) secondo gli orari attualmente
previsti di 27 e 30 ore settimanali, nel rispetto, comunque, della dotazione
organica corrispondente alla media di 30 ore settimanali per classe. L’organico
calcolato dal Sistema informativo è determinato moltiplicando il numero delle
classi interessate per 30 e dividendo il prodotto per 22. Le economie derivanti
dalle scelte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla
mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, in
dipendenza dell’ impiego del docente di religione e/o del docente specialista
di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico disponibili a
livello regionale, concorrono ad incrementare, ove necessario, il tempo scuola,
nonché assicurare il tempo mensa per le classi organizzate con rientri
pomeridiani e per programmare e organizzare le attività educative e didattiche
in base al piano dell’offerta formativa.
Si prevede l’utilizzo anche nella
scuola primaria degli “spezzoni orario”, che, unitamente alle ore residuate
dalla costituzione di altri posti e attività (compresi quelli dell’insegnamento
dell’inglese), concorrono alla formazione di posti interi nell’ambito della
stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora
nell’istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere
“arrotondate” a posto intero, sempre rimanendo nel limite della dotazione
regionale assegnata. Qualora le ore residuate siano in numero inferiore a 12,
le stesse dovranno essere trattate e calcolate in organico di fatto.
Nulla è innovato per quanto
riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l’orario di 40 ore
settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa,
l’assegnazione di due docenti per classe e l’obbligo dei rientri pomeridiani.
Le quattro ore in più rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza
a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell’organico
di istituto, potranno essere utilizzate prioritariamente per l’ampliamento del
tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e, in subordine, per la
realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa.
Condizione essenziale per
l’attivazione del tempo pieno rimane la disponibilità di strutture idonee e di
risorse all’interno della scuola. L’attivazione è effettuata nei limiti
dell’organico autorizzato e, comunque, nell’ambito della dotazione complessiva
assegnata.
Ovviamente, le risorse di organico
devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento del modelli orari
in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità dell’orario
delle lezioni seguite nell’anno precedente.
L’insegnamento della lingua
inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro
assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste
dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella
classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine il dirigente
scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative
utili a garantire in tutte le classi l’assegnazione di un docente in possesso
dei titoli per tale insegnamento. Le SS.LL., nel corso delle apposite
conferenze di servizio, avranno cura di richiamare l’attenzione dei dirigenti
scolastici su tale adempimento.
Solo per le ore di insegnamento di
lingua straniera che non sia stato possibile, in nessun modo, coprire
attraverso l’equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per
docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene
costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si
raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.
In conformità dell’Accordo
modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale,
reso esecutivo con legge n. 121 del
25 marzo 1985, e delle conseguenti intese, l’insegnamento della
religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.
Si evidenzia che le pluriclassi
devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone
particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per
evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse,
per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso.
Il totale dei posti e delle ore
derivanti dall’applicazione delle disposizioni e delle istruzioni di cui sopra,
unitamente ai posti e alle ore destinati all’integrazione degli alunni
disabili, costituisce la dotazione organica di istituto. Si ricorda che gli eventuali
spezzoni di orario debbono rientrare nel novero delle complessive dotazioni
assegnate in organico.
L’istituzione scolastica,
nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/99, articola
il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il
migliore impiego delle risorse disponibili. Le ore di insegnamento residuate
dalla istituzione di classi con 24 ore e dalla eventuale presenza aggiuntiva di
docenti specialisti per l’insegnamento della lingua inglese e della religione
cattolica, nonché dal recupero delle ore di compresenza del tempo pieno,
possono essere impiegate per ampliare l’offerta formativa della scuola (a
titolo esemplificativo: attivazione/continuazione di classi a tempo pieno,
modello orario settimanale di 30 ore nelle classi prime, seconde e terze,
orario mensa nelle classi che adottano i rientri pomeridiani).
Istruzione
secondaria di I grado
La scuola secondaria di I grado è
regolata dall’art. 5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20
marzo 2009, n. 89.
Sono previsti due modelli di
articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al
tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di
insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano) e quello
relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino
a 40).
Le classi a tempo prolungato
possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e
tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario
settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa,
fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore
settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto
delle esigenze espresse dalle famiglie, detta consistenza oraria è elevabile
fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle
discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì,
essere individuate ulteriori modalità organizzative, al fine di un pieno
utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili.
Mentre il quadro orario delle
discipline è previsto dall’art. 5 del
citato regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, l’assetto
organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale
che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del
26 marzo 2009. Fermo restando che le ore di approfondimento
concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitata l’assegnazione delle
stesse, costituite con il solo contributo orario previsto per l’approfondimento
in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n.
9583 del 27.10.2010.
Possono essere attivate classi a
tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano
lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane e
di assicurare almeno due o tre rientri settimanali e semprechè si preveda, in
progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza,
ricorrendone le condizioni,di assicurare comunque il funzionamento delle classi
già attivate prima dell’a.s. 2008/09. Ulteriori incrementi di posti per le
stesse finalità possono essere autorizzati utilizzando le eventuali economie
derivanti dall’organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
L’insegnamento della tecnologia,
prima rientrante nell’area disciplinare “Matematica, scienze e tecnologia”, è
stato ricondotto ad insegnamento autonomo ed affidato all’insegnante di
tecnologia (già educazione tecnica), con orario settimanale di due ore.
Nulla è innovato con riferimento
all’insegnamento dello Strumento musicale. Ai fini della costituzione delle
cattedre e dei posti rimangono, pertanto, confermati i criteri fissati dalla
normativa vigente (D. M. 6 agosto
1999, n. 201).
Fermo restando il mantenimento in
organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti, che vanno
assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari, la eventuale
istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i
relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico
individuate ed assegnate con l’allegato decreto interministeriale. Nel caso in
cui l’insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino
solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento
che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, vanno
destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14 del DPR
n. 212 dell’8 luglio 2005 “Regolamento recante disciplina
per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508”, le scuole annesse ai
conservatori debbono intendersi chiuse. Infatti il citato articolo 14, ha
abrogato, tra l’altro, il comma 5 dell’art. 239 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
stabiliva che “presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie
annesse di cui all’art. 174, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
scolastico”.
Istruzione
secondaria di II grado
Com’è noto, l’istruzione
secondaria di II grado è stata oggetto di un processo di riordino che ha
portato all’emanazione dei già citati DPR n. 87/2010
relativo agli istituti professionali, DPR n. 88/2010
relativo agli istituti tecnici e DPR n. 89/2010
relativo ai licei.
Le dotazioni organiche degli
istituti di secondo grado sono determinate per la classi prime e seconde con
riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli previsti dai nuovi
regolamenti e per le classi terze, quarte e quinte dell’istruzione tecnica
secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del relativo regolamento e le
classi terze dell’istruzione professionale secondo quanto previsto dall’art. 1,
comma 3, del relativo regolamento e comunque in applicazione del decreto
interministeriale, che individua l’orario delle classi di concorso da ridurre,
che verrà emanato non appena acquisito il parere del CNPI. Contestualmente alla
presente, con nota a parte, vengono trasmessi gli schemi dei citati decreti, in
corso di perfezionamento.
Ai fini della determinazione delle
classi e dei posti, occorre fare riferimento, oltre alle norme appena citate,
ai criteri e ai parametri previsti dal regolamento sul dimensionamento e sul
proficuo utilizzo del personale scolastico approvato, con DPR n. 81 del 20
marzo 2009.
In attuazione dell’art. 8, comma
1, del decreto interministeriale, che con la presente si trasmette, gli
istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti
da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi
del settore economico e del settore tecnologico dell’istruzione tecnica, di
istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del
settore industria ed artigianato dell’istruzione professionale. Gli istituti
nei quali sono presenti ordini di studio diversi, solo in presenza della
necessaria delibera regionale, (ad es. percorsi di istituto tecnico e percorsi
di istituto professionale e di licei o di sezioni di liceo Musicale e
coreutico) assumono la denominazione di “istituti di istruzione secondaria
superiore”.
In relazione a quanto sopra, nelle
istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es.
percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni
di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per
ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e coreutico,
secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma
3, del citato DPR n. 81/2009. Negli altri casi il numero delle
classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni
iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione
tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.
I licei musicali istituiti
nell’a.s. 2010/2011, potranno attivare classi prime in numero non superiore di
quelle funzionanti nel corrente anno.
Per le classi iniziali dei cicli
conclusivi dei corsi di studio (classe prima del liceo classico, classe terza
dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, classe
terza degli istituti professionali alle quali si acceda dal biennio comune a
più corsi di qualifica, classe prima o unica dei corsi post-qualifica per il
conseguimento della maturità professionale o della maturità d’arte applicata)
continua ad applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero delle classi viene
definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti,
indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi,
corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.
Ne consegue che, qualora il totale
delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli non consenta l’attivazione di
uno o più corsi/indirizzi presenti nell’istituzione scolastica, le SS.LL.
daranno opportune indicazioni ai dirigenti scolastici nel senso del
mantenimento dei corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando comunque
duplicazioni di quelli di analogo tipo. Al fine poi di garantire un’offerta
formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito
provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.
Si ricorda che, al fine di poter
raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa in applicazione dell’art. 64 della
legge 133 del 2008, evitando esuberi di personale e disponibilità di
posti in altre classi di concorso, i vari indirizzi dell’istruzione tecnica e
professionale e le tipologie dei diversi percorsi liceali devono essere
attivati nell’assoluto rispetto delle dotazioni organiche assegnate.
Le classi prime di sezioni
staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite
con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E’ consentita la
costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio,
purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non
inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.
Nel caso in cui il numero delle
domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la
costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto individua i
criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio
funzionanti nella stessa istituzione scolastica, ferma restando la possibilità
per tali alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la
sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.
Le classi intermedie sono
costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni,
purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso
contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri
indicati all'articolo 16 del
Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con DPR n.81
del 20 marzo 2009.
Le classi terminali sono
costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi
funzionanti nell’anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria
continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni
siano almeno 10 per classe.
Le classi iniziali dei corsi
serali potranno essere attivate in presenza di almeno 25 alunni.
Ai sensi dell’art. 18 del
Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono
costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per
sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione motivata del
collegio dei docenti, qualora, a parità di condizioni, non comportino
incrementi di ore o di cattedre.
Ai sensi dell’art. 35, 1°
comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell’art. 21 del
Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le
cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di
insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di
lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione
di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi
delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna
disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per
complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare,
fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore
alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la
cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti,
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta
formativa.
Allo scopo di salvaguardare le
titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi
finanziari di cui all’art. 64) è possibile formare cattedre con un orario
superiore alle 18 ore, semprechè non sia possibile attivarle secondo quanto previsto
dal comma precedente. In base a quanto previsto dal citato Regolamento, i
docenti che a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore vengono a
trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d’ufficio secondo
la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.
Si precisa che, in considerazione
della progressiva applicazione della riforma, non vengono più formate cattedre
ordinarie, ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari sia del
nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle
prime e seconde, sempre tenendo conto delle riduzioni stabilite per
l’istruzione tecnica e professionale dai decreti interministeriali prima
menzionati. Il sistema informativo, in base ai piani di studio del nuovo e del
pregresso ordinamento, svilupperà il piano orario complessivo di ogni singola
scuola e determinerà le cattedre interne e gli spezzoni residui, da utilizzare
per la formazione di eventuali cattedre esterne.
Nel caso che l’istituzione
scolastica comprenda un liceo artistico e un istituto d’arte, l’utilizzo
indistinto dei contributi orario dei vari percorsi di studio (del liceo
artistico e dell’istituto d’arte) per la costituzione delle cattedre
all’interno dell’istituzione determinano l’organico di istituto, con la
conseguente necessità di formulare una unica graduatoria, suddivisa per classi
di concorso, per l’individuazione del docente soprannumerario. Tale criterio si
applica anche al caso in cui esistono già entrambe le istituzioni (liceo
artistico e istituto d’arte) all’interno di un istituto superiore.
Relativamente all’Ufficio
tecnico, l’art. 8, comma 4, del regolamento relativo all’istruzione tecnica e
l’art. 8, comma 7, del regolamento relativo all’istruzione professionale,
stabiliscono che i posti dell’Ufficio tecnico sono coperti prioritariamente con
personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale
appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede
di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulle utilizzazioni.
a) classi di concorso
In attesa dell’emanazione del
regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione
dell’organico di diritto vengono confermate, per le classi prime e seconde
interessate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del
30 gennaio 1998, e successive modifiche e integrazioni,
opportunamente integrate e rivedute. Con nota a parte viene trasmesso l’elenco
delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al
primo e secondo anno di corso degli istituti di II grado interessati al
riordino.
Gli insegnamenti che confluiscono
in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati
“atipici”. Pertanto, la relativa attribuzione alle classi di concorso deve
avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti
nell’istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità
didattica. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura
attualmente prevista dal sistema informativo. In presenza nella stessa scuola
di più di un titolare di insegnamenti “atipici” si darà precedenza a colui o a
coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il
maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando la varie
graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sulla
mobilità. In assenza di titolari da “tutelare” l’attribuzione dovrà avvenire,
previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, attingendo
prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale. In
assenza delle citate situazioni il dirigente scolastico, sulla base del parere
del collegio dei docenti, individuerà la classe di concorso alla quale
assegnare l’insegnamento.
b) quota del 20% riservata
all’autonomia
Com’è noto, i tre regolamenti
relativi al riordino del 2° ciclo prevedono che le istituzioni scolastiche
possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di
autonomia del 20%, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in
coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita. Ciò sia
per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con
particolare riguardo alle attività di laboratorio, sia per l’eventuale
attivazione di ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.
Poiché l’utilizzo di tale quota,
da calcolare tenendo conto della proiezione sull’intero percorso quinquennale,
non potrà comunque determinare esuberi di personale a ”regime”, il sistema
informativo ha attivato una apposita funzione a mezzo della quale le
istituzioni scolastiche potranno apportare le modifiche orarie alle classi di
concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno) e, contestualmente, gli
Uffici scolastici territoriali potranno verificare il determinarsi o meno di
situazioni di esubero, e quindi, autorizzare interventi modificativi del quadro
orario. L’utilizzo della quota dell’autonomia non potrà determinare situazioni
di soprannumerarietà a livello scuola e, pertanto, si renderà possibile solo in
presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili.
La nuova funzione riguarda
esclusivamente le classi prime e seconde interessate al riordino, mentre per la
classi successive si applicano i criteri previsti dal DPR n. 275/99.
c) Percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP)
I percorsi triennali di Istruzione
e Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli di
qualifica professionale (vedi decreto del
Ministro dell’istruzione, università e ricerca adottato di concerto con il
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, con il
quale è stato recepito l’Accordo in sede
Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010) sono
realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni.
I percorsi di IeFP di cui al
primo comma possono essere realizzati, fermo restando la competenza delle
Regioni e la presenza degli stessi nell’ambito della programmazione regionale,
dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte
modalità adottate con l’Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre
2010 e previste nelle linee-guida di cui all'articolo 13,
comma l-quinquies della legge n. 40/07 (vedi
www.istruzione.it – riordino istruzione Professionale):
- tipologia
A “offerta sussidiaria integrativa” (Linee guida, capo II, punto 2). Gli
studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi
quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere
anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 21 qualifiche
professionali di cui all’allegato 2 della citata intesa del 16.12.2010. A tal
fine, in attuazione dell’accordo territoriale tra USR e competente Assessorato
Regionale, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro
famiglie i percorsi di qualifica previsti dall’Accordo
Stato-Regioni del 29/4/10. E’ di fondamentale importanza che
le istituzioni scolastiche facciano riferimento alla tabella allegato n. 3
dell’Intesa del 16.12.2010, che stabilisce le confluenze tra i vecchi i nuovi
percorsi di qualifica professionale. Per la predisposizione dell’offerta
sussidiaria integrativa, gli Istituti professionali utilizzano le quote di
autonomia e di flessibilità di cui all’articolo 5,
comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla
base dei criteri riportati nelle più volte citate Linee guida e nei limiti
delle risorse disponibili;
- tipologia
B “offerta sussidiaria complementare” (Linee guida, capo II, punto 2).
Devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo i
titoli di qualifica triennali di cui al Capo II, punto 2, delle Linee guida.
Tale possibilità può trovare attuazione solo qualora il competente Assessorato
regionale deliberi, in attuazione dell’accordo territoriale col competente USR,
per la prima attuazione delle linee guida, di attivare presso gli istituti
professionali classi prime che assumano gli standard formativi e la
regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi triennali di IeFP. A tal fine,
gli Istituti professionali formeranno classi secondo gli standard formativi e
l’ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel
rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del
decreto legislativo n. 226/2005, fermo restando che la spesa
complessiva non potrà comunque superare quella derivante dall’attivazione di
percorsi ordinari degli istituti professionali. Per consentire la realizzazione
di tali percorsi il sistema informativo di questo Ministero sta predisponendo
una funzione che riporta le classi di concorso elencate dalla Tabella B della
citata intesa e non ricomprese tra quelle previste dagli attuali ordinamenti,
che consentirà di effettuare l’attribuzione dell’insegnamento alle classi di
concorso finalizzate all’acquisizione degli standard formativi e l’ordinamento
dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la scelta della classe di concorso
prevista dalla citata tabella B non dovrà comportare situazioni di soprannumero
o di esubero a livello provinciale, tenendo a riferimento lo sviluppo
quinquennale dei corsi statali e di quelli triennali dei corsi IeFP.
La realizzazione dell’offerta
sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene
nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del
personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle
previsioni del Piano programmatico di cui all’articolo 64,
comma 4 della Legge n. 133/08 e dei conseguenti regolamenti
attuativi; in nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere
incrementata in conseguenza dell’attivazione dell’offerta sussidiaria dei
percorsi di IeFP.
Le classi iniziali degli istituti
professionali che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP sono formate
tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di
istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli
di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La
presenza dell’offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un
numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall’applicazione del
criterio prima descritto. L’organico dell’istituzione scolastica è determinato
in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al
percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei
percorsi di IeFP.
In effetti l’organico assegnato
agli istituti professionali è comprensivo anche delle eventuali quote orarie
relative alle classi di IeFP. L’attribuzione del personale alle classi di IeFP
è effettuata dal Dirigente scolastico nell’ambito delle procedure ordinarie
riguardanti la formazione della generalità delle classi dell’istituzione
scolastica, nel rispetto dell’articolo 7,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e delle
specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del CCNI relativo
alle utilizzazioni del personale docente.
d) Ulteriori disposizioni
Per potenziare gli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta
formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio,
potranno essere utilizzate eventuali risorse aggiuntive che fondatamente si
renderanno disponibili a seguito dell’assegnazione agli istituti delle
dotazioni organiche o, in sede di definizione dell’organico di fatto, per
effetto dell’impiego di personale docente eventualmente in soprannumero.
Al fine di pervenire ad una
puntuale e corretta determinazione delle disponibilità dell’organico di diritto
da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per le altre operazioni
finalizzate al regolare avvio dell’anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti
Uffici scolastici provinciali eviteranno il ricorso al frazionamento delle
cattedre.
Si ritiene, infine, di dover far
presente che le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con gli
interventi di dimensionamento e distribuzione delle istituzioni scolastiche e,
per quanto riguarda l’istruzione secondaria di II grado, di attivazione di
nuovi indirizzi di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le
complessive disponibilità di organico.
Istruzione
degli adulti
L’organizzazione e le dotazioni
organiche dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti sono regolate
dal D.M. 25 ottobre
2007, emanato in applicazione dell’art. 1, comma
632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In
relazione all’attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni
organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali
consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni
dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2010/2011. Nelle more
dell’emanando regolamento che definirà l’assetto organizzativo e didattico dei
CPIA, in fase di avanzata definizione, i docenti permangono in servizio presso
i Centri Territoriali Permanenti di titolarità. Si ricorda che, con la
sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra questo Ministero e il Ministero
dell’Interno dell’11 novembre 2010, ai CTP è stato attribuito un ruolo
fondamentale per la buona riuscita dell’operazione relativa “al rilascio del
permesso di soggiorno CE “ . Si invitano, pertanto, le SS.LL. a tenere in
debita evidenza tale adempimento valutando la possibilità di riservare apposite
risorse.
Posti di
sostegno
Com’è noto la Corte
Costituzionale con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha
abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno
(comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale
(tetto stabilito per evidenti problemi di contenimento della spesa pubblica),
nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto
nazionale di un docente ogni due alunni disabili.
Secondo la Consulta, la scelta operata
di sopprimere la deroga che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a
tempo determinato, non trova giustificazione nel nostro ordinamento, posto che
attraverso la deroga è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione
dei disabili gravi.
La ratio della norma, che prevede
la possibilità di assegnare ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di
assicurare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in
condizione di particolare gravità; si tratta, dunque, di un intervento mirato
che non si applica nei confronti di tutti i disabili a prescindere dal grado di
disabilità, bensì tiene conto della specifica tipologia di handicap.
In relazione a quanto sopra,
considerato che i posti in deroga sono attribuiti in organico di fatto, questo
Ministero si riserva di impartire ulteriori disposizioni nella apposita
specifica circolare, che dovrà scaturire obbligatoriamente da confronti con i
vari soggetti istituzionali interessati alla soluzione del delicato problema.
La declaratoria di incostituzionalità
del comma 414,
dell’art. 2 della legge n. 244/2007 non è estesa alla parte
della norma in cui è previsto che la dotazione dell’organico di diritto dei
docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio
2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una
consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati
nell’anno scolastico 2006/07. Nell’a.s. 2011/12, viene, quindi, determinato un
organico di diritto di complessivi 63.348 posti, pari al numero di posti
attivati in organico di diritto nell’anno scolastico 2010/2011 e riportato
nella tabella E, colonna A.
Come per il decorso anno, si
ritiene comunque opportuno riportare nella colonna C della suddetta Tabella E
il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione
nell’a.s. 2011/2012, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto,
sia di quella di organico di fatto.
Ovviamente, alla complessiva
dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori
posti in deroga da autorizzare, da parte del Direttore Generale dell’Ufficio
scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35,
comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai
sensi dell’art. 1, comma
605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve
tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è
affetto l’alunno.
Le SS.LL., in accordo con le
Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti,
individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse
professionali e materiali utili per l’integrazione degli alunni disabili, anche
attraverso la costituzione di reti di scuole.
Le classi delle scuole di ogni
ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono
alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui
all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima
attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di
limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione
delle stesse con più di 20 alunni.
Scuole
con insegnamento in lingua slovena
Il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’art. 16
dello schema di decreto interministeriale, provvederà a ripartire la dotazione
organica regionale, assegnata per il funzionamento delle scuole con
insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo
specifico accordo. Le tabelle “A”, “B”, “C” e “D” riportano, per grado di
istruzione, le dotazioni organiche regionali delle scuole con insegnamento in
lingua slovena.
Istituzioni
educative
Per le istituzioni educative si
rinvia all’apposito decreto interministeriale di determinazione della dotazioni
organiche del personale educativo.
Indicazioni
finali
Si ricorda che il mancato
raggiungimento degli obiettivi fissati dall’ articolo 64
della legge 6.8.2008, n. 133 comporta l’applicazione delle
misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa
vigente.
Al fine di disporre di un quadro
sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il
corretto impiego delle risorse nell’ambito del contingente di posti assegnato,
gli Uffici regionali effettueranno un costante e puntuale monitoraggio delle
operazioni finalizzate alla determinazione degli organici e al regolare avvio
dell’anno scolastico, vigilando sul regolare e tempestivo espletamento delle
stesse e accertando che in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle
situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano
contenuti nei limiti delle effettive necessità.
In relazione a quanto sopra le
SS.LL., avvalendosi della collaborazione della apposita struttura costituita
presso codeste Direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo
Dipartimento (e-mail gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione Generale
del personale della scuola (e-mail mariaassunta.palermo@istruzione.it) il
nominativo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del
dirigente o del funzionario di riferimento. Tanto anche nell’intento di raccordare
proficuamente l’attività della menzionata struttura con quella del servizio
istituito e funzionante presso questo Dipartimento.
Si confida nella sperimentata
professionalità e nel senso di responsabilità delle SS.LL. e degli operatori
dei rispettivi Uffici e si ringrazia per la fattiva collaborazione.
IL
DIRETTORE GENERALE
f.to - Luciano Chiappetta -