DECRETO 3
agosto 2011
Programmazione
biennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed
ATA, per il biennio scolastico 2011/2013
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
allegati
VISTO
il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e’stato approvato il testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
VISTO
l'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA
la legge 3 maggio
1999, n. 124, e successive modifiche e variazioni, recante disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO
il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, che all’art. 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il
termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;
VISTO
in particolare l'art. 9, comma 17, del citato decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che
prevede, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza
pubblica, la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo
indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013,
sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative
cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma
previsto dall'articolo 64 della
legge 6 agosto 2008, n. 133; tanto al fine di garantire continuità nella
erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggiore
possibile grado di certezza e stabilità nella pianificazione degli organici
della scuola;
VISTO
il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'articolo 64;
CONSIDERATO
che il predetto piano, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università’e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, può prevedere la
retrodatazione giuridica all'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle
assunzioni di personale docente ed educativo sulla base dei posti vacanti e
disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010/2011;
CONSIDERATO
altresì che il predetto piano deve essere redatto nel rispetto degli obiettivi programmati
di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi
in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto
del criterio di invarianza finanziaria;
RITENUTO
che il predetto piano deve essere annualmente verificato dal Ministero
dell'istruzione, dell'università ‘e della ricerca, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si
dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all'articolo 39,
comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni;
VISTA
l'ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art.
9,comma 17, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n . 106, stipulata in data 19 luglio 2011 tra l'ARAN e le
organizzazioni sindacali che per garantire la sostenibilità economica e
finanziaria del piano ha rimodulato le posizioni stipendiali contrattualmente
previste;
VISTA
la nota la certificazione positiva deliberata dalla Corte dei Conti - Sezioni
riunite - in data 2 agosto 2011 in merito all'ipotesi di accordo sopracitato;
VISTA
la nota prot. n, 6082 del 21 giugno 2010 con la quale il MIUR chiede l'autorizzazione
per le immissioni in ruolo di 20,000 unità di personale docente ed educativo
per l'anno scolastico 2010/2011;
VISTO
il D.P.R. 17
novembre 2010, registrato dalla Corte dei conti il 31 dicembre 2010, recante l'autorizzazione
ad assumere, per il citato anno scolastico 2010/2011, n. 10.000 unità di
personale docente ed educativo, rispetto alle 20,000 sopracitate;
PRESO
ATTO dei posti disponibili e vacanti per l’anno scolastico 2011/2012, relativi
alle dotazioni organiche del personale docente ed educativo e del personale ATA;
RITENUTO
per l'anno scolastico 2011/2012, sulla base dei posti vacanti e disponibili
detratti quelli relativi al personale in esubero, di poter programmare l'assunzione:
di 30.300 unità di personale docente ed educativo, di cui 10.000 con retrodatazione
giuridica all'a.s. 2010/2011 utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad
esaurimento vigenti nel citato anno 2010/2011 a completamento della richiesta
di assunzioni effettuata per il medesimo anno, nonché di 36,000 unità di
personale ATA;
CONSIDERATO
che per ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 si renderanno presumibilmente
vacanti e disponibili 22.000 posti di personale docente ed educativo e di 7.000
posti di personale ATA, per effetto dei pensionamenti e dell’entrata a regime
del processo di riforma previsto dall’art. 64 della
legge 6 agosto 2008 n. 133, fatta salva la verifica da parte del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica e
fermo restando il regime autorizzatori o in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3
bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni;
RITENUTO
di dover riservare per ciascun anno del triennio 2011/2013 n. 1.300 posti di
personale ATA per il transito nei ruoli del predetto personale amministrativo e
tecnico del personale docente inidoneo in applicazione dell’art. 19, comma
12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, fatta salva l'utilizzazione per le immissioni
in ruolo dei posti eventualmente residuati a conclusione del predetto transito;
RITENUTO,
inoltre, nelle more dell’espletamento e del completamento delle procedure
previste dalla vigente normativa per il passaggio del personale docente
dell'Istituto Leonardo da Vinci di Firenze, del liceo artistico Barabino di
Genova e dell'istituto Dossi di Ferrara, ormai statizzati ,dai relativi ruoli
comunali ai ruoli statali, di dover accantonare complessivamente, per il
predetto triennio 2011/2013, ai fini delle previste assunzioni, n. 243 posti da
ripartire nei 3 anni, nei limiti dei rispettivi posti di organico determinati
in applicazione dell'art. 64 della
legge 6/08/2010, n.133
DECRETA
Art.1
1.
In attuazione dell'art. 9, comma 17,
del decreto legge 13 maggio 2011, n.70 convertito, con modificazioni dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, è definita la programmazione triennale per l'assunzione
a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed AT A per gli anni
scolastici compresi nel triennio 2011/2013, sulla base dei posti vacanti e
disponibili in ciascun anno, secondo il seguente piano assunzionale che
ricomprende il numero dei posti oggetto della riserva e dell'accantonamento
indicato nelle premesse del decreto:
- per
l’anno scolastico 2011/2012, è prevista l’assunzione di 30.300 unità di
personale docente ed educativo, di cui 10.000 a completamento della richiesta
di assunzioni effettuata per l’anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione
giuridica al medesimo anno e utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad
esaurimento vigenti nell’anno 2010/2011 e 36.000 unità di personale ATA, da autorizzare con le
procedure previste dall'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- per
ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, si prevede l'assunzione
nel numero massimo, rispettivamente, di 22.000 unità di personale docente ed
educativo e di 7.000 unità di personale ATA, tenendo conto dei pensionamenti e
dell'attuazione a regime del processo di riforma previsto dall'art. 64 della
legge 6 agosto 2008 n, 133, in ogni caso previa verifica da parte del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il
Ministero dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione
pubblica circa la concreta fattibilità del piano nel rispetto degli obiettivi
programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’art. 39, comma 3 bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
3.
I contingenti di cui al comma 1, successivamente alla predetta autorizzazione
annuale, sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca tra i diversi gradi di istruzione e profili professionali
del personale ATA.
4.
Le assunzioni a tempo indeterminato
sono effettuate sui posti che risultano a tal fine vacanti e disponibili dopo
la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato.
5.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
3 agosto 2011
Il
Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
|
Il
Ministro dell'economia e delle finanze
|
Il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
|
Mariastella Gelmini
|
Giulio Tremonti
|
Renato Brunetta
|
Allegati:
- Tabella ripartizione
contingenti per nomine regionali e provinciali l'a.s. 2011/12 Personale docente
ed educativo (xls)
- Tabella
ripartizione contingenti per nomine regionali e provinciali l'a.s. 2011/12
Personale ATA (xls)