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03-08-2011 n° - Min. Istruzione

D. Intermin. 3/8/2011: Programmazione biennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA, per il biennio scolastico 2011/2013
DECRETO 3 agosto 2011

DECRETO 3 agosto 2011

 

Programmazione biennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA, per il biennio scolastico 2011/2013

 

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

e

 

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

allegati

 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e’stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, e successive modifiche e variazioni, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all’art. 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

VISTO in particolare l'art. 9, comma 17, del citato decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; tanto al fine di garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza e stabilità nella pianificazione degli organici della scuola;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'articolo 64;

CONSIDERATO che il predetto piano, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università’e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, può prevedere la retrodatazione giuridica all'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente ed educativo sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010/2011;

CONSIDERATO altresì che il predetto piano deve essere redatto nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria;

RITENUTO che il predetto piano deve essere annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università ‘e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

VISTA l'ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9,comma 17, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n . 106, stipulata in data 19 luglio 2011 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali che per garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano ha rimodulato le posizioni stipendiali contrattualmente previste;

VISTA la nota la certificazione positiva deliberata dalla Corte dei Conti - Sezioni riunite - in data 2 agosto 2011 in merito all'ipotesi di accordo sopracitato;

VISTA la nota prot. n, 6082 del 21 giugno 2010 con la quale il MIUR chiede l'autorizzazione per le immissioni in ruolo di 20,000 unità di personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2010/2011;

VISTO il D.P.R. 17 novembre 2010, registrato dalla Corte dei conti il 31 dicembre 2010, recante l'autorizzazione ad assumere, per il citato anno scolastico 2010/2011, n. 10.000 unità di personale docente ed educativo, rispetto alle 20,000 sopracitate;

PRESO ATTO dei posti disponibili e vacanti per l’anno scolastico 2011/2012, relativi alle dotazioni organiche del personale docente ed educativo e del personale ATA;

RITENUTO per l'anno scolastico 2011/2012, sulla base dei posti vacanti e disponibili detratti quelli relativi al personale in esubero, di poter programmare l'assunzione: di 30.300 unità di personale docente ed educativo, di cui 10.000 con retrodatazione giuridica all'a.s. 2010/2011 utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti nel citato anno 2010/2011 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per il medesimo anno, nonché di 36,000 unità di personale ATA;

CONSIDERATO che per ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 si renderanno presumibilmente vacanti e disponibili 22.000 posti di personale docente ed educativo e di 7.000 posti di personale ATA, per effetto dei pensionamenti e dell’entrata a regime del processo di riforma previsto dall’art. 64 della legge 6 agosto 2008 n. 133, fatta salva la verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica e fermo restando il regime autorizzatori o in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover riservare per ciascun anno del triennio 2011/2013 n. 1.300 posti di personale ATA per il transito nei ruoli del predetto personale amministrativo e tecnico del personale docente inidoneo in applicazione dell’art. 19, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fatta salva l'utilizzazione per le immissioni in ruolo dei posti eventualmente residuati a conclusione del predetto transito;

RITENUTO, inoltre, nelle more dell’espletamento e del completamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il passaggio del personale docente dell'Istituto Leonardo da Vinci di Firenze, del liceo artistico Barabino di Genova e dell'istituto Dossi di Ferrara, ormai statizzati ,dai relativi ruoli comunali ai ruoli statali, di dover accantonare complessivamente, per il predetto triennio 2011/2013, ai fini delle previste assunzioni, n. 243 posti da ripartire nei 3 anni, nei limiti dei rispettivi posti di organico determinati in applicazione dell'art. 64 della legge 6/08/2010, n.133

 

 

DECRETA

 

 

Art.1

 

1. In attuazione dell'art. 9, comma 17, del decreto legge 13 maggio 2011, n.70 convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è definita la programmazione triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed AT A per gli anni scolastici compresi nel triennio 2011/2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, secondo il seguente piano assunzionale che ricomprende il numero dei posti oggetto della riserva e dell'accantonamento indicato nelle premesse del decreto:

-              per l’anno scolastico 2011/2012, è prevista l’assunzione di 30.300 unità di personale docente ed educativo, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l’anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno e utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti nell’anno 2010/2011 e 36.000 unità di personale ATA, da autorizzare con le procedure previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

-              per ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, si prevede l'assunzione nel numero massimo, rispettivamente, di 22.000 unità di personale docente ed educativo e di 7.000 unità di personale ATA, tenendo conto dei pensionamenti e dell'attuazione a regime del processo di riforma previsto dall'art. 64 della legge 6 agosto 2008 n, 133, in ogni caso previa verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica circa la concreta fattibilità del piano nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’art. 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

3. I contingenti di cui al comma 1, successivamente alla predetta autorizzazione annuale, sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca tra i diversi gradi di istruzione e profili professionali del personale ATA.

4. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate sui posti che risultano a tal fine vacanti e disponibili dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato.

5. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Roma, 3 agosto 2011

 

 

Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Mariastella Gelmini

Giulio Tremonti

Renato Brunetta

 

 

Allegati:

-  Tabella ripartizione contingenti per nomine regionali e provinciali l'a.s. 2011/12 Personale docente ed educativo (xls)

-  Tabella ripartizione contingenti per nomine regionali e provinciali l'a.s. 2011/12 Personale ATA (xls)

 

Scadenze di: ottobre 2024
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