Presidenza
del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO
PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO
TRATTAMENTO PERSONALE
DFP
0038875 - 16/09/2009
Alle
pubbliche amministrazioni di cui
all'art.
1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001
CIRCOLARE
N. 4
Oggetto:
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - legge 3 agosto 2009, n. 102, "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante
provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione
italiana a missioni internazionali" - art. 17, commi 35 novies e decies,
del decreto legge come modificato in sede di conversione.
Premessa.
L'art.
17, comma 35 novies, del decreto legge n. 78 del 2009, inserito in sede di
conversione della l. n. 102 del
2009, ha sostituito il comma 11 dell'art. 72 del decreto legge
n. 112 del 2008 relativo alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro
dei dipendenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Su tale norma erano
già stati forniti indirizzi applicativi con la Circolare n. 10 del 2008 (reperibile sul sito internet
del Dipartimento della funzione pubblica).
Si
ritiene opportuno segnalare la novità legislativa all'attenzione delle
amministrazioni poiché a causa dell'evoluzione normativa sono mutate le
condizioni per l'esercizio del recesso da parte dell'amministrazione.
Il comma
11 dell'art. 72 nel testo vigente prevede:
«11. Per
gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità
massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente,
nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale,
anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo
restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici
criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al
presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed
esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici
responsabili di struttura complessa».
Il
successivo comma 35 decies del medesimo art. 17 contiene poi una disposizione
transitoria stabilendo:
"Restano
ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità
massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della legge 4 marzo
2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno
disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità
massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal
servizio che ne derivano.".
La nuova
disciplina è entrata in vigore il 5 agosto 2009, giorno successivo alla
pubblicazione della legge di conversione del decreto in Gazzetta ufficiale
(G.U. 4 agosto 2009 n. 179, Supplemento ordinario n. 140).
Prima
dell’intervento operato dalla citata l. n.
102, l'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 era stato
già oggetto di modifica normativa ad opera dell'art. 6, comma 3, della legge n. 15 del 2009 (pubblicata
sulla G.U. del 5 marzo 2009, n. 53), il quale aveva sostituito il requisito
dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni con quello
dell'anzianità di servizio effettivo di quaranta anni. Tale disposizione
infatti stabiliva:
"Al
comma 11 dell'articolo 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, le parole: <<dell'anzianità massima contributiva
di 40 anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'anzianità
massima di servizio effettivo di 40 anni.».".
Questa
disciplina è rimasta in vigore durante il periodo 20 marzo - 4 agosto 2009.
1. Le
modifiche normative apportate dalla I. n. 102 del
2009.
Le
modifiche normative hanno riguardato fondamentalmente i seguenti aspetti:
a.
l'ambito soggettivo di applicazione, quanto ai dipendenti interessati;
b. il
carattere eccezionale dell'intervento, limitato ad un triennio;
c. il
requisito richiesto per l'esercizio della facoltà;
d. il
momento in cui la facoltà può essere esercitata;
e. la
previsione esplicita secondo cui l'esercizio della facoltà di risoluzione
avviene nell'ambito dei poteri datoriali.
a. Ambito
soggettivo di applicazione.
Nel nuovo
testo dell'art. 72 si chiarisce in maniera esplicita che la disciplina si
applica anche nei confronti del personale dirigenziale, circostanza
sussistente anche nella vigenza dell'originario art. 72 comma 11 (Circolare n. 10 del 2008), il quale faceva genericamente
riferimento al "personale dipendente". La novella presenta sotto
questo aspetto carattere ricognitivo.
Analogo
discorso vale per la parte della disposizione che riguarda i dipendenti che
hanno beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, trattandosi anche in questa ipotesi di dipendenti
dell'amministrazione, benché il loro rapporto di lavoro sia stato
ricostituito o prolungato per effetto di una norma speciale. In particolare,
si tratta di coloro che hanno ottenuto il prolungamento o il ripristino del
rapporto con l'amministrazione di appartenenza in virtù della norma in
questione essendo stati in precedenza "sospesi dal servizio o dalla
funzione e, comunque, dall'impiego o avendo chiesto di essere collocati
anticipatamente quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con
sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o
l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è
previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per
infondatezza della notizia di reato".
La
disposizione esclude dal campo di applicazione, oltre che i magistrati ed i
professori universitari, come già previsto dal previgente testo, anche i
dirigenti medici responsabili di struttura complessa, in precedenza non
menzionati. Da quest'ultimo punto di vista, la norma ha chiaramente carattere
novativo ed ha la finalità di rendere omogenea la disciplina relativa ai
dirigenti preposti alle strutture complesse assimilando il trattamento dei
medici a quello dei professori universitari, che già erano esclusi
dall'ambito di operatività dell'originario art. 72 comma 11. L'efficacia
degli atti già adottati in applicazione di tale disposizione è regolata dall'art. 17, comma 35 decies, della l. n. 102 in esame
(sul quale par. 3).
La
determinazione dei criteri e delle modalità di applicazione dell'istituto nei
confronti personale dei comparti difesa, sicurezza ed esteri è demandata ad
appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della
difesa e degli affari esteri (con una procedura che, richiedendo il concerto
anziché il parere dei Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri,
risulta modificata rispetto al precedente testo).
b.
Carattere eccezionale dell'intervento, limitato ad un triennio.
A
differenza del regime precedente, la normativa prevede ora la possibilità di
un intervento limitato nel tempo. Infatti, secondo la legge vigente la
risoluzione unilaterale può essere operata limitatamente agli anni 2009, 2010
e 2011. La facoltà può essere quindi esercitata sino al 31 dicembre 2011 e
nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato il requisito entro tale
data.
La
delimitazione dell'applicazione dell'istituto d'ambito temporale del triennio
lo accomuna a quello dell'esonero dal servizio, disciplinato dal medesimo
art. 72, evidenziandosi in tal modo il carattere sperimentale delle norme e
strumentale rispetto all'obiettivo della riduzione del personale in servizio
e degli interventi di razionalizzazione dell'organizzazione.
c. Il
requisito richiesto per l'esercizio della facoltà.
Come
risulta dalla lettura della disposizione, il requisito fissato ora dalla legge
per poter risolvere unilateralmente il contratto è quello dell'anzianità
contributiva. In base al testo vigente, il recesso può essere esercitato
dall'amministrazione nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato
quaranta anni di contributi, a prescindere dal numero di anni di servizio
svolto.
Per
effetto della novella, viene reintrodotta la condizione dell'anzianità
contributiva prevista dall'originaria disposizione di cui all'art. 72, comma
11. Viene con ciò modificato il regime precedente di cui alla menzionata l. n. 15, che aveva cambiato sul punto il comma 11 citato
sostituendo il requisito dell'anzianità contributiva con quello del servizio
effettivo.
d. Il
momento in cui la facoltà può essere esercitata.
L'art. 72, comma 11, come modificato, stabilisce ora
che la facoltà di risoluzione può essere esercitata "a decorrere dal
compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale
dipendente". In base alla norma, il verificarsi della condizione, ossia
il compimento dei quaranta anni di anzianità contributiva, rappresenta il
momento iniziale a partire dal quale la risoluzione può intervenire e
pertanto la sua efficacia può decorrere dal giorno successivo a quello del
compimento dell'anzianità contributiva prevista, fermo restando che
l'amministrazione deve aver comunicato il preavviso al dipendente interessato
con almeno sei mesi di anticipo.
Stante la
novella legislativa, deve quindi intendersi superata l'interpretazione
fornita con la circolare n. 10 del 2008, legata alla diversa
formulazione della disposizione, secondo cui la facoltà in questione poteva
esercitarsi solo in occasione del compimento del requisito contributivo. La
nuova disciplina permette all'amministrazione di scegliere il momento in cui
far cessare il rapporto in tal modo soddisfacendo sia l'esigenza di
adeguamento al fabbisogno professionale reale sia la necessità di evitare che
il dipendente possa trovarsi privo del trattamento retributivo e di quello
previdenziale per effetto della scelta datoriale. In proposito, anche secondo
la nuova disposizione rimane fermo "quanto previsto dalla disciplina
vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici". Come
già chiarito nella Circolare n. 10 a proposito della vecchia
disciplina, ciò significa che la risoluzione del contratto di lavoro non
incide sulla prefissata decorrenza legale della pensione.
Resta fermo in ogni caso il limite temporale del 2011 oltre
il quale la risoluzione unilaterale non può operare.
e.
L'esercizio della facoltà di recesso nell'ambito dei poteri datoriali.
Come
chiarito dalla nuova disposizione, l'amministrazione esercita la facoltà di
risoluzione unilaterale nell'ambito del potere datoriale. Infatti, per il
personale ad ordinamento privatistico il potere in questione riguarda la
gestione del rapporto di lavoro, non ha natura pubblicistica e non è pertanto
soggetto alle regole proprie del procedimento amministrativo quanto piuttosto
ai principi tipici dei rapporti di lavoro privato. In quest'ottica, si
raccomanda alle amministrazioni di fare particolare attenzione onde evitare
comportamenti contraddittori o contrari a buona fede e correttezza
ingenerando nei dipendenti false aspettative e creando occasioni di
contenzioso, secondo quanto già detto nella circolare n. 10 del 2008, alla quale comunque si rinvia
(par. 3 - "Criteri per la risoluzione).
Per
quanto riguarda specificamente il personale del Servizio Sanitario Nazionale,
sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in
considerazione della peculiarità delle funzioni svolte, spetta a ciascuna
amministrazione definire i criteri per l'applicazione della norma finalizzati
a salvaguardare le specifiche professionalità. Tali criteri potranno tener
conto delle peculiari competenze e/o esperienze professionali (al fine di non
depauperare il patrimonio di conoscenze-professionalità), delle figure di cui
si riscontrino o di cui in prospettiva si prevedano difficoltà di reperimento
sul mercato, tenuto conto anche della programmazione formativa, in
particolare universitaria, nonché del personale che ha beneficiato di
specifici percorsi formativi attivati dall'azienda, con riferimento, ad
esempio, alle aree delle alte tecnologie o ad ambiti chirurgici
specialistici. Ne consegue che il ricorso al recesso unilaterale trova
particolare applicazione nei processi riorganizzativi o di ristrutturazione
derivanti da programmazione aziendale/regionale, da piani di rientro o dalla
particolare situazione economico finanziaria di ciascuna azienda.
2.
Immediata applicabilità della nuova disciplina.
La norma
è immediatamente applicabile nei confronti del personale dirigenziale e non
dirigenziale.
Per gli
incarichi dirigenziali conferiti dopo l'entrata in vigore della disposizione,
rimane salvo quanto già detto nella Circolare n. 10 del 2008 circa l'esigenza che la riserva
di avvalersi della facoltà di recesso sia esplicitata nell'ambito del
provvedimento di conferimento dell'incarico (se l'amministrazione ha questa
intenzione). Inoltre, sempre per tali incarichi è opportuno che le
amministrazioni, nel momento in cui procedono alla negoziazione degli
obiettivi con i dirigenti interessati, tengano conto dell'intenzione di
recedere dal contratto fissando delle scadenze compatibili con la data della
programmata cessazione del rapporto.
3. Il
diritto intertemporale.
Come
detto, l'art. 6, comma 3, della legge n. 15 del 2009,
intervenendo sul comma 11 dell’art. 72 del d.l. n. 112 aveva sostituito il
requisito dell'anzianità contributiva con quello dell'anzianità di servizio
effettivo. Per effetto di tale modifica, dopo l'entrata in vigore della
disposizione (20 marzo 2009) era sorto il problema della valenza degli atti
adottati in vigenza dell'originario art. 72 comma 11, avendo la norma
originaria una portata idonea a coinvolgere una più vasta platea di
destinatari Infatti, con il passaggio dall'anzianità contributiva
all'anzianità di servizio effettivo, alcuni dipendenti pubblici -
legittimamente destinatari di una comunicazione di recesso con preavviso
durante la vigenza della "vecchia" disciplina - sono risultati non
aver maturato l'anzianità richiesta dal successivo art. 6, comma 3, della l. n. 15 del 2009.
Tale
criticità è stata risolta in sede di approvazione della l. n. 102 in esame, mediante la previsione dell'art. 17,
comma 35-decies sopra riportato. Questa norma ha confermato l'efficacia degli
atti compiuti in base all'originario art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del
2008 e gli effetti da essi derivanti. Infatti, in virtù della disposizione,
debbono considerarsi efficaci le risoluzioni già intervenute in applicazione
dell'art. 72, comma 11, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. n. 15, nonché i preavvisi di risoluzione del contratto
comunicati prima della data di entrata in vigore della medesima legge; anche
nel caso in cui il termine finale del semestre sia caduto successivamente a
tale data. Conseguentemente, in virtù del menzionato comma 35 decies, si
verificano le cessazioni del rapporto di lavoro come effetto della
risoluzione unilaterale oggetto del preavviso anche se il termine finale del
semestre sia caduto successivamente alla data di entrata in vigore della l. n. 15.
Naturalmente,
ciò vale solo nel caso in cui l'amministrazione nel frattempo non abbia
proceduto a revocare il preavviso già comunicato al dipendente in
considerazione dell'entrata in vigore dell’art. 6 della l. n. 15 del 2009 oppure non abbia
mantenuto il dipendente in servizio anche dopo la scadenza del termine
semestrale accettando la sua prestazione, dovendosi intendere in tal caso
sopravvenuta una revoca implicita del preavviso già comunicato.
In
sostanza, per l'amministrazione che ha già provveduto in base al
"vecchio" art. 72, comma 11, non sono necessari né la comunicazione
di un nuovo preavviso né il decorso di un nuovo termine semestrale, in quanto
la legge ha fatto salvi gli effetti del preavviso già comunicato.
Inoltre,
mediante la disposizione in esame sono fatti salvi gli atti compiuti in base
all'originario art. 72, comma 11, anche nei confronti dei dirigenti medici di
struttura complessa, i quali, come detto, sono esclusi dal campo di
applicazione della disciplina sulla risoluzione unilaterale solo a partire
dall'entrata in vigore della l. n. 102 del
2009.
Si fa
rinvio per il resto ai chiarimenti già forniti in merito all'istituto con la Circolare n. 10 del 2008.
IL
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E
L’INNOVAZIONE
Renato
Brunetta
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