Legge 18 giugno 2009, n. 69
"Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n.
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Capo I
INNOVAZIONE
Art. 1.
(Banda
larga)
1. Il Governo, nel rispetto
delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell'articolo
4, comma 3, lettera h), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, individua un programma di
interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per
facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e
private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di
informazione e di comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture
di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio
socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua e
sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) per l'approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano
i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al
relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro
per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni. In ogni caso è fatta salva la ripartizione
dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.
2. La progettazione e la
realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree
sottoutilizzate possono avvenire mediante modalità di finanza di progetto ai
sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nell'ambito dei criteri
di valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata come
prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di
assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti
aperto alla concorrenza, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie.
3. A valere sul fondo di cui al
comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate,
incentivino la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di
favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione
delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di
ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati
dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la
liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.
4. È attribuito al Ministero
dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2
anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di programma con
le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio
della sua funzione di coordinamento, si avvale del parere dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, che è rilasciato avuto riguardo al rispetto
degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259.
5. All'articolo 2 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«15-bis. Per gli interventi di
installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra
ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto
stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con
l'ente proprietario della strada».
6. All'articolo 231, comma 3,
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto
dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del
titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».
7. Le disposizioni
dell'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano
anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento
necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.
Capo II
SEMPLIFICAZIONI
Art. 2.
(Società
di consulenza finanziaria)
1. Al testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-bis è inserito il
seguente:
«Art. 18-ter. - (Società di
consulenza finanziaria). - 1. A decorrere dal 1º ottobre 2009, la riserva di
attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società
costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità
limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti
con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di
investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di
pertinenza dei clienti.
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il
possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di
professionalità, onorabilità e indipendenza.
3. Nell'albo di cui all'articolo
18-bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza
finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo
articolo».
Art. 3.
(Chiarezza
dei testi normativi)
1. Al capo III della legge 23 agosto
1988, n. 400, prima dell'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Chiarezza dei
testi normativi). - 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze,
provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a
sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe
indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme
contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o
circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in
forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo
ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il
principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono
richiamare.
2. Le disposizioni della
presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono
princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate,
modificate o abrogate se non in modo esplicito.
3. Periodicamente, e comunque
almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi
unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-bis
adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio
dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli
interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante
l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante
modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti
codici e testi unici».
Art. 4.
(Semplificazione
della legislazione)
1. All'articolo 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 14 è sostituito dai
seguenti:
«14. Entro ventiquattro mesi
dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad
adottare, con le modalità di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se
modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) esclusione delle disposizioni
oggetto di abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni
che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle
disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
d) identificazione delle
disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della
regolazione;
e) organizzazione delle
disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie,
secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza
giuridica, logica e sistematica della normativa;
g) identificazione delle
disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica;
h) identificazione delle
disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi
per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle
materie previste dall'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione.
14-bis. Nelle materie
appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali,
che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in
vigore delle relative disposizioni regionali.
14-ter. Fatto salvo quanto
stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al
comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma
22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti
legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti
successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo è altresì
delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più
decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima
decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali
ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se
pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970»;
b) il comma 16 è abrogato;
c) il comma 17 è sostituito dal
seguente:
«17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel
codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice
di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni
preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi
nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano
l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza
costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle
magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e
di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco;
d) le disposizioni che
costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle
occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia
previdenziale e assistenziale»;
d) dopo il comma 18 è inserito
il seguente:
«18-bis. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al
comma 18, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono
essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o
correttive dei medesimi decreti legislativi»;
e) al comma 19, le parole: «una
Commissione parlamentare» sono sostituite dalle seguenti: «la
"Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito
denominata "Commissione"»;
f) il comma 21 è sostituito dal
seguente:
«21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli
schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo
stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme
di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;
c) esercita i compiti di cui
all'articolo 5,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
g) il comma 22 è sostituito dal
seguente:
«22. Per l'acquisizione del
parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15,
18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta
giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le
eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni
e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo,
da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere
della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei
termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza
medesima è prorogata di novanta giorni».
2. All'allegato 1 annesso al
decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono soppresse le voci di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge,
concernenti le leggi di ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali
relative al periodo 1861-1948.
Art. 5.
(Modifiche
alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi).
1. All'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole:
«Consiglio di Stato» sono inserite le seguenti: «e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro
trenta giorni dalla richiesta»;
b) è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«4-ter. Con regolamenti da
emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico
riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di
quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa
abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di
effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».
2. Nel capo III della legge 23 agosto
1988, n. 400, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. - (Testi unici
compilativi). - 1. Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a
raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori
omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:
a) puntuale individuazione del
testo vigente delle norme;
b) ricognizione delle norme
abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del
testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa;
d) ricognizione delle
disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.
2. Lo schema di ciascun testo
unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il
Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla
richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il Governo può demandare la
redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, numero 2º,
del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi
di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque,
nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi
redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso,
previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3º, del citato testo
unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17,
comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del
comma 2 del presente articolo».
Art. 6.
(Misure
per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)
1. Con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono
disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria
delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di
cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza
dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri:
a) semplificazione e
accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari
all'estero e alla loro gestione;
b) semplificazione e
razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi
all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;
c) garanzia di opportune
procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell'ambito
dell'autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con
particolare riferimento alla gestione contabile e delle risorse umane.
2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:
a) il comma 15 dell'articolo 1
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80;
b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9
del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;
c) l'articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni;
d) i commi 1318, 1320 e 1321
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.
Art. 7.
(Certezza
dei tempi di conclusione del procedimento)
1. Alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole:
«di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialità»;
2) al comma 1-ter, dopo le
parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;
b) l'articolo 2 è sostituito dal
seguente:
«Art. 2. - (Conclusione del
procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni
di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi
entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono
individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli
enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini
non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i
procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo
conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della
particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini
superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di
cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono
comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei
procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto
da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza
disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione
dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione
del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a
trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni
relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14,
comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio
assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso
avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di
diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura
l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di
cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può
conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
9. La mancata emanazione del
provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale»;
c) dopo l'articolo 2 è inserito
il seguente:
«Art. 2-bis. - (Conseguenze per
il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le
pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter,
sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento.
2. Le controversie relative
all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si
prescrive in cinque anni»;
d) il comma 5 dell'articolo 20 è
sostituito dal seguente:
«5. Si applicano gli articoli 2,
comma 7, e 10-bis».
2. Il rispetto dei termini per
la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei
dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della
retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa,
adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i
casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i
termini fissati per ciascun procedimento.
3. In sede di prima attuazione
della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
dell'articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito
dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine
indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni
regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2
della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le
regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del
citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Per tutti i procedimenti di
verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici,
culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini
stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e
di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da
quelli di cui agli articoli 2 e
2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.
Art. 8.
(Certezza
dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche)
1. Alla legge 7 agosto
1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 7 della
presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) al comma 1, primo periodo, la
parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti»;
2) al comma 1 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i venti giorni dal
ricevimento della richiesta»;
3) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. In caso di decorrenza del
termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che
l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede
indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa
richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere
chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
espressione dei pareri di cui al presente comma»;
4) al comma 4, le parole: «il
termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle
seguenti: «, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;
5) il comma 5 è sostituito dal
seguente:
«5. I pareri di cui al comma 1
sono trasmessi con mezzi telematici»;
6) dopo il comma 6 è aggiunto il
seguente:
«6-bis. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni»;
b) all'articolo 25, comma 4,
quarto periodo, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata
presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono aggiunte le
seguenti: «nonché presso l'amministrazione resistente».
Art. 9.
(Conferenza
di servizi e silenzio assenso)
1. All'articolo
14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può
svolgersi per via telematica».
2. All'articolo 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Alla conferenza di
servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti
il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza
diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono
partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto
in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o
indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di
servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto,
le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di
agevolazione».
3. Al comma 1 dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «all'immigrazione,» sono
inserite le seguenti: «all'asilo, alla cittadinanza,». Al comma 4 dell'articolo 20
della citata legge n. 241 del 1990, e successive
modificazioni, le parole: «e l'immigrazione» sono sostituite dalle seguenti:
«, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza».
4. Al comma 2 dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la
dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di
impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui
alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli
o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente
richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione
della dichiarazione all'amministrazione competente».
5. Al comma 3 dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di
cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni
dalla data della presentazione della dichiarazione,».
6. Al comma 5 dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso
giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge,
può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul
silenzio assenso previste dall'articolo 20».
7. Dall'attuazione delle
disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente
articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10.
(Tutela
degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni
e degli enti locali)
1. Alla legge 7 agosto
1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla presente legge,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, il comma
2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accesso ai documenti
amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse,
costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza»;
b) all'articolo 29:
1) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Le disposizioni della
presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici
nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle
società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente
all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli
articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo
IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti
i seguenti:
«2-bis. Attengono ai livelli essenziali
delle prestazioni di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione le
disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica
amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al
procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il
termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione
amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresì ai
livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione le
disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio
attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con
intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si
applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti
locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza,
non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle
disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai
commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione».
Art. 11.
(Delega
al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti)
1. Ferme restando le competenze
regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza
socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) assicurare, nel rispetto di
quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione
delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei
pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna
farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche
con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e
il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle
terapie mediche;
b) collaborare ai programmi di
educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e
regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali
socio-sanitari;
c) realizzare, nel rispetto di
quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di
prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche
effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle
condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma
mediante siringhe;
d) consentire, nel rispetto di
quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione
in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e
private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle
relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di
ritiro del referto in farmacia;
e) prevedere forme di
remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio
sanitario nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri
derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per
gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle
farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
f) rivedere i requisiti di
ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221,
al fine di riservare la corresponsione dell'indennità annua di residenza
prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di
situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle
farmacie e all'ampiezza del territorio servito.
2. I decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti
legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali
corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in
esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di
cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati.
3. Nel caso in cui ai comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti siano richiesti da qualsiasi pubblica
amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati,
rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella
disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono
tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici
siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza
che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.
Art. 12.
(Delega
al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in
materia ambientale)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.
2. I decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e
con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito
il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle
Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati
dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della
regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere
entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti
legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
4. I decreti legislativi di cui
al comma 1 devono altresì meglio precisare quali devono essere intese le
caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo
per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, nel
senso di prevedere l'accertamento delle caratteristiche qualitative
chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di
destinazione.
Art. 13.
(Cooperazione
allo sviluppo internazionale)
1. Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative
e contrattuali riguardanti:
a) gli interventi di
cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi
indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;
b) gli interventi nelle
ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al
superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.
2. Con il decreto di cui al
comma 1 sono stabiliti, in particolare:
a) le modalità di approvazione
degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1,
del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;
b) le specifiche e motivate
deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso
ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;
d) le modalità di svolgimento
delle procedure negoziate.
3. Il decreto di cui al comma 1,
relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, è emanato nel rispetto delle
disposizioni, contenute nel regolamento di cui all'articolo 5 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, attuative di quanto
previsto dal comma 6 del medesimo articolo 5.
4. Nell'individuazione delle
aree di intervento di cui al comma 1, lettera b), è data priorità ai Paesi
che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella
gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare
l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso
gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime. È inoltre
attribuita priorità ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario
degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di
disoccupazione a causa della crisi economica.
5. Lo schema del decreto di cui
al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere
finanziario. Il termine per l'espressione del parere è stabilito in trenta
giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine,
il decreto può essere comunque emanato.
6. Oltre alla dotazione
finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi
all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione
europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di
interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I
finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la
normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento
di fondi agli Stati membri.
7. Per la realizzazione delle
attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo
industriale, scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato d'Israele,
di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 154, lo stanziamento previsto a decorrere
dal 2004 è incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009.
8. All'onere derivante
dall'attuazione della disposizione di cui al comma 7, pari ad euro 2.000.000
a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
9. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 14.
(Trasparenza
dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le
aree sottoutilizzate)
1. Per prevenire l'indebito
utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria
della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono
definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei
soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private
impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a
valere sui Fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei
predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite
dal decreto di cui al periodo precedente.
Art. 15.
(Fondo
nazionale di garanzia per i servizi turistici)
1. All'articolo 86, comma 1,
lettera f), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, dopo le parole: «di cui all'articolo 100» sono aggiunte le
seguenti: «nonché dichiarazione che il venditore o l'organizzatore concorre
ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato
articolo 100».
2. All'articolo 100 del citato
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma
3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le istanze di rimborso
al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza».
Art. 16.
(Misure
in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale)
1. All'articolo 2, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole:
«espletamento del servizio universale» sono aggiunte le seguenti: «e adotta i
provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale
servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica,
sociale e territoriale che esso riveste».
2. All'articolo 2, comma 2,
lettera h), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole:
«rete postale pubblica» sono inserite le seguenti: «e ad alcuni elementi dei
servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,».
3. All'articolo 2, comma 2,
lettera l), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «del
servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi postali».
4. All'articolo 3, comma 3,
lettera c), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole:
«criteri di ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e in considerazione
della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della
relativa rete postale,».
5. La rubrica dell'articolo 14
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituita dalla seguente:
«Reclami e rimborsi».
6. Il comma 1 dell'articolo 14
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:
«1. Relativamente al servizio
universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del
servizio universale, nella carta della qualità di cui all'articolo 12, comma
1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami
degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto,
danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio,
comprese le procedure per determinare l'attribuzione della responsabilità
qualora sia coinvolto più di un operatore. È fissato anche il termine per la
trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito
all'utente».
7. Dopo il comma 1 dell'articolo
14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma
6 del presente articolo, è inserito il seguente:
«1-bis. Le procedure per la
gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure conciliative
in sede locale nonché le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle
controversie, uniformate ai princìpi comunitari in materia».
8. All'articolo 14, comma 5-bis,
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «titolari di
licenza individuale» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione
generale».
Art. 17.
(Misure
di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)
1. Al fine di fronteggiare la
straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare
l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a
decorrere dal 1º luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui
all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all'articolo 37,
comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.
Art. 18.
(Progetti
di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana)
1. All'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il comma 1228 è sostituito dal seguente:
«1228. Per le finalità di
sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo
quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la
realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del
sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul
piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del
turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi
protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e
dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la
spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a
cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso
accordi di programma con le regioni territorialmente interessate».
Art. 19.
(ENIT -
Agenzia nazionale del turismo)
1. Il Governo è autorizzato a
modificare il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi 2,
3, 4 e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more
dell'approvazione del nuovo regolamento.
2. Il consiglio di
amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è composto da un
presidente e nove membri. Alle riunioni del consiglio di amministrazione
interviene, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento per lo sviluppo e
la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In
caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.
3. La ripartizione dei nove
seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con
decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Effettuata la ripartizione di
cui al comma 3, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
5. Fino all'insediamento del
nuovo consiglio di amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di
amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo sono svolte da un
commissario straordinario nominato secondo le norme vigenti.
Capo III
PIANO
INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 20.
(Misure
urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)
1. Al fine di garantire maggiore
efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e
nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le
procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è
autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa
di 3 milioni di euro.
2. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Il comma 3 dell'articolo 8
del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si applica anche agli idonei
nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della
lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo
periodo, pari a euro 201.540,69 per l'anno 2009 e a euro 24.037 per l'anno
2010, si provvede a valere sulle risorse di cui alla lettera c) del comma 346
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 21.
(Trasparenza
sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore
presenza del personale)
1. Ciascuna delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito
internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta
elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei
segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso
mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per
uffici di livello dirigenziale.
2. Al comma 52-bis
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera
c) è sostituita dalla seguente:
«c) obbligo, per la singola
amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso
soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico
medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando
adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei
requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla
tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».
3. Il termine di cui all'alinea
del comma 52-bis
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 22.
(Spese di
funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane)
1. Dopo l'articolo 6 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Misure in
materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il
funzionamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati
direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono
autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad
acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio
interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di
adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione
organica.
2. Relativamente alla spesa per
il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai
processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e
alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i
conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni
organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di
riallocazione e di mobilità del personale.
3. I collegi dei revisori dei
conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i
processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo,
dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei
provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini
della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».
2. All'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da
ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, al penultimo capoverso, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «di contratti
d'opera» sono sostituite dalle seguenti: «di contratti di collaborazione di
natura occasionale o coordinata e continuativa»;
b) le parole: «o dei mestieri
artigianali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o
dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di
ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di
certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Art. 23.
(Diffusione
delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei
provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico)
1. Le amministrazioni pubbliche
statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con
maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o
all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di
erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con
modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano
il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure
al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri
uffici.
2. Le prassi individuate ai
sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di
ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. L'elaborazione e la
diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei
dirigenti e del personale.
4. In sede di Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e
gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le
funzioni e i servizi degli enti territoriali.
5. Al fine di aumentare la
trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a
decorrere dal 1º gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e
pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme
idonee:
a) un indicatore dei propri
tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture,
denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;
b) i tempi medi di definizione
dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio
finanziario precedente.
6. Con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma
5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di
pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai
termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.
Art. 24.
(Riorganizzazione
del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del
Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione)
1. Al fine di realizzare un
sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici
dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della
sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche
amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle
imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica,
nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è
delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di
cui all'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino, alla
trasformazione, fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto con
le regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la
permanenza delle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il
mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di
formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridefinizione delle missioni
e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza,
efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e
coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei
processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle
amministrazioni locali;
b) trasformazione, fusione o
soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la
ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);
c) raccordo con le altre
strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della
formazione e dell'innovazione tecnologica;
d) riallocazione delle risorse
umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla
razionalizzazione delle competenze.
2. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla
legislazione vigente.
Art. 25.
(Trasformazione
in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee)
1. Il Centro per la
documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito
dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali in fondazione di diritto
privato ed assume la denominazione di «Fondazione MAXXI - Museo nazionale
delle arti del XXI secolo» svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto
anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei
«MAXXI Arte» e «MAXXI Architettura». Con il medesimo decreto, il Ministro per
i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che
prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento
di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte
in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante
assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare
sito in Roma, via Guido Reni - via Masaccio e le raccolte individuati con
decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le
attività culturali, possono partecipare in qualità di soci fondatori
promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici
territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci,
previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e
privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il
fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello
statuto della Fondazione, è abrogata la lettera z) del comma 2 dell'articolo
7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
novembre 2007, n. 233, e, al comma 4 dello stesso articolo 7, sono soppresse
le parole: «, compreso il Centro per la documentazione e la valorizzazione
delle arti contemporanee», intendendosi soppresso anche il corrispondente
ufficio di cui al medesimo comma 4.
2. Per la partecipazione del
Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della
Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di
funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.637.144 per l'anno 2009, di
euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di euro 1.406.533 a decorrere dall'anno
2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e
successive modificazioni.
Art. 26.
(Misure
occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente
utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)
1. Al fine di garantire la
continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la
partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales
S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza
corrispettivo. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto di Italia
Lavoro S.p.A. è ridotto del valore contabile corrispondente alla
partecipazione trasferita.
2. Tutte le operazioni di cui al
presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i
relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da
qualsivoglia tributo, comunque denominato.
Art. 27.
(Modifica
della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino
degli enti di ricerca)
1. All'articolo 1,
comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante
delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: «il
termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;
b) nella lettera b), al primo
periodo, dopo le parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti: «e dei
regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale» ed il
secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di
amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione»;
c) la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
«c) formulazione e deliberazione
degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di
amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico,
nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è
riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati
previo parere dei consigli scientifici»;
d) alla lettera g) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del consiglio di
amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano
nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno
designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e
uno dal Ministro dell'economia e delle finanze».
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, di cui
alla legge 27
settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31 dicembre
2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista
dalla stessa legge n. 165 del 2007.
3. Le disposizioni di cui
all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, non si applicano altresì all'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR),
di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, all'Agenzia nazionale per lo
sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1,
comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'Ente
nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo
1953, n. 190, e all'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con
il decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e riordinato ai sensi
dell'articolo 1,
commi 612, 613, 614 e 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di riordino
degli stessi enti, tenendo conto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 28.
(Personale
a tempo determinato presso la Croce Rossa italiana)
1. A valere sulle convenzioni
stipulate con gli enti del Servizio sanitario nazionale o con altri enti,
l'associazione italiana della Croce Rossa, al fine di assicurare
l'espletamento e la prosecuzione delle attività, in regime convenzionale, nel
settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per la gestione dei
servizi di emergenza sanitaria, può prorogare i contratti di lavoro a tempo
determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura
dell'onere relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse
finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 29.
(Disposizioni
relative alle sedi diplomatiche e consolari)
1. All'articolo 60 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«15-bis. Fermo restando quanto
previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese
connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche
e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini
italiani all'estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal
predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo
anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del
medesimo Ministero».
2. All'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1º agosto 1991, n. 266,»
sono inserite le seguenti: «degli uffici all'estero di cui all'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,».
Art. 30.
(Tutela
non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici)
1. Le carte dei servizi dei
soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica
utilità contengono la previsione della possibilità, per l'utente o per la
categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse
giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della
controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta;
esse prevedono, altresì, l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione
dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.
2. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che
svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre
1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita
dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica
utilità non regolati dalle medesime autorità, esclusi i servizi pubblici
locali, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano un decreto che individua
uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire
nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data
della sua adozione.
Art. 31.
(Modifiche
all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)
1. I primi due periodi del comma
5 dell'articolo 41
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:
«La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e
ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo
economico. La Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica,
strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere
nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente
il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella
soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere
tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse
alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione,
su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di
altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed
approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio.
Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni
pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre
Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle
disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni,
predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche
economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere
agli incarichi ad essa affidati».
2. Il primo periodo del comma 6
dell'articolo 41
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è sostituito dal
seguente: «Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione
Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e
con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del
Ministero dello sviluppo economico, di altre amministrazioni pubbliche,
nonché delle Autorità amministrative indipendenti».
3. Dall'applicazione delle
disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.
Art. 32.
(Eliminazione
degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)
1. A far data dal 1º gennaio
2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi
aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione
nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti
pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º
gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della
pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici
tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti
procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di
tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo
all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti
informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai
commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di
altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro
associazioni.
4. Al fine di garantire e di
facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA
realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio
2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni
effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma
restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via
integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore
diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla
realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere
sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22
luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre
2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso
l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
prevista dal codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 33.
(Delega
al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti
legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere forme
sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in
modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbliche
amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;
b) individuare meccanismi volti
a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche
amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e
per il finanziamento di progetti di innovazione;
c) individuare meccanismi volti
a quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle
disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse
finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;
d) prevedere l'affidamento
temporaneo delle funzioni di cui all'articolo 17 del codice ad altre
strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;
e) modificare la normativa in
materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da
parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese,
garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;
f) prevedere il censimento e la
diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate
dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali,
nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate,
introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
g) individuare modalità di
verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 16
del codice con l'introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni
sull'impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità delle
soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative attività
istruttorie;
h) disporre l'implementazione
del riuso dei programmi informatici di cui all'articolo 69 del codice,
prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni
pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;
i) introdurre specifiche
disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per
l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per
l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali
e locali;
l) indicare modalità di
predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione
tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la
complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne
derivano;
m) prevedere l'obbligo
dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni
tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i
propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;
n) prevedere la pubblicazione di
indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni
inadempienti;
o) equiparare alle pubbliche
amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con
prevalente capitale pubblico;
p) prevedere che tutte le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 eroghino
i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità
telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici già
implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;
q) introdurre nel codice
ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei
dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni,
anche in relazione al Sistema pubblico di connettività.
2. All'attuazione della delega di
cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 34.
(Servizi
informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)
1. Al codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le pubbliche
amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini
residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di
documentazione ufficiale»;
b) all'articolo 54, dopo il
comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Entro il 30 giugno 2009,
le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a
pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta
elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì
assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le
modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
2-quater. Entro il 31 dicembre
2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono
pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali
processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a
distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche».
2. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già
disciplinati da norme speciali.
3. Dall'applicazione delle
disposizioni introdotte dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 35.
(Diffusione
delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)
1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al
fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata
con analoghi sistemi internazionali.
2. All'articolo 16-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta
elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e
della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse,
garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali»;
b) al comma 6:
1) la parola: «unicamente» è
soppressa;
2) dopo le parole: «decreto
legislativo n. 82 del 2005,» sono inserite le seguenti: «o analogo indirizzo
di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora
dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto
delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi
internazionali,».
Art. 36.
(VOIP e
Sistema pubblico di connettività)
1. Al fine di consentire l'attuazione
di quanto previsto all'articolo 78,
comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione
e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi «Voce tramite
protocollo internet» (VOIP) per il triennio 2009-2011, in conformità
all'articolo 83 del medesimo codice.
2. All'attuazione del comma 1 si
provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente,
assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie
derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al
decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.
3. Al fine di accelerare la
diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato
codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di economicità e di
concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un programma biennale atto ad assicurare, entro il 31
dicembre 2010, l'adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto
Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi
sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei
registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la
tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonché
di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.
4. All'attuazione del programma
di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell'informazione,
e non ancora programmate.
5. All'articolo 2 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Tutte le disposizioni
previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano,
ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente,
aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti
all'esercizio di attività amministrative».
Art. 37.
(Carta
nazionale dei servizi).
1. All'articolo 66 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Fino al 31 dicembre
2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa
conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità
elettronica».
2. Al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, al
primo periodo, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in
possesso della carta d'identità elettronica» e, al secondo periodo, le
parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta
d'identità elettronica» sono soppresse;
b) all'articolo 8, il comma 5 è
abrogato.
3. All'articolo 64,
comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 38.
(Modifica
dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53)
1. L'articolo 9
della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - (Misure per
conciliare tempi di vita e tempi di lavoro). - 1. Al fine di promuovere e
incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro,
nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all'articolo 19
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto
2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato
alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di
datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in
pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di
aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che
prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:
a) progetti articolati per
consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme
di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario
flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato,
con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in
aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione
della prestazione e dei risultati;
b) programmi ed azioni volti a
favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo
di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di
conciliazione;
c) progetti che, anche
attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti
sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze
di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati
anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee,
costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono
prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per
l'armonizzazione dei tempi delle città.
2. Destinatari dei progetti di
cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli
minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici
anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione,
ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone
affette da documentata grave infermità.
3. Una quota delle risorse di
cui al comma 1, da stabilire con il provvedimento di cui al comma 4, è,
inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che
consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi
professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli
minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di
soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.
4. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la
famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, sentita la
Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono
definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al
presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da
destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile
per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In
ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici
saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite
le richieste di contributi dei soggetti privati.
5. Le risorse di cui al comma 1
possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle
attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di
consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuare
anche attraverso reti territoriali».
2. I commi 1255 e
1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.
Art. 39.
(Riallocazione
di fondi)
1. Le somme di cui all'articolo
2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto
2005, n. 168, non impegnate alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di
reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di
servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle
università.
2. Al fine di favorire le
iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani
ricercatori, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, definisce un programma di incentivi e di
agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorità a progetti in
grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione
dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del
presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili,
assegnate, ai sensi dell'articolo 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle
attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le risorse finanziarie
assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi
dell'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente
legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore
degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere
destinate alle finalità di cui al periodo precedente le risorse finanziarie
per l'anno 2009 di cui all'articolo 1,
comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non
ancora programmate.
4. All'articolo 27,
comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le
parole: «può inoltre promuovere e finanziare progetti» sono inserite le
seguenti: «, anche di carattere internazionale,».
Art. 40.
(Modifiche
agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa
in un giorno e di risparmio energetico)
1. All'articolo 38 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le
disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle
amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà
fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono
adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma,
della Costituzione»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, dopo le parole:
«Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;
2) alla lettera b), dopo le
parole: «12 dicembre 2006,» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle
attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità
amministrativa competente,»;
c) al comma 4, dopo le parole:
«Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».
2. All'articolo 48, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, la parola: «statali» è sostituita dalla seguente:
«centrali».
Art. 41.
(Modifiche
al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123)
1. All'articolo 16 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera
a) è inserita la seguente:
«a-bis) il personale non
dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui al citato
articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, proveniente dalle
aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E allegata
al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993,
n. 106, nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo
ruolo speciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31
maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente
o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento
delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a) e nei limiti delle
risorse di cui al comma 3, secondo periodo, nella fascia retributiva F1 della
terza area funzionale del medesimo ruolo;»;
b) al comma 3, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 1, lettera a-bis), pari a euro 47.000 a decorrere dall'anno 2009, si
provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione
civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla
Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».
Capo
IV
GIUSTIZIA
Art. 42.
(Disposizioni
concernenti la Corte dei conti)
1. All'articolo 5
della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo
è sostituito dai seguenti: «Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio
calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei
relativi giudizi. I provvedimenti cautelari del giudice unico sono
reclamabili innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo,
condanna alle spese»;
b) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
«1-bis. Al fine di accelerare la
definizione dei giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali
procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati,
alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio
presso la sezione».
2. All'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
presidente della Corte può disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui
giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme
dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che
presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione
giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il
principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste
ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio».
Art. 43.
(Norme
urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato)
1. All'articolo 21, secondo
comma, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sette» e la parola:
«due» è sostituita dalla seguente: «tre».
2. All'articolo 21 del citato
testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Le proporzioni previste dal
secondo comma e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di
trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale
dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato».
3. È istituito presso
l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti
da incarichi arbitrali. Al Fondo è attribuita la quota dei proventi stabilita
dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il
funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli
avvocati e procuratori dello Stato.
4. È istituito presso
l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo del personale
amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Al Fondo è attribuita la quota di
proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita
dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al Fondo è
attribuita, altresì, una quota delle competenze spettanti agli avvocati e
procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del citato testo unico di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di
cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n.
127. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso
attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del
personale amministrativo. La ripartizione delle somme deve avvenire
prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed
efficienza e subordinata alla presenza in servizio.
Art. 44.
(Delega
al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai
tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di
adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e
delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di
procedura civile in quanto espressione di princìpi generali e di assicurare
la concentrazione delle tutele.
2. I decreti legislativi di cui
al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in
quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare la snellezza,
concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la
ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure
informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini
processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma
monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione
dell'arretrato;
b) disciplinare le azioni e le
funzioni del giudice:
1) riordinando le norme vigenti
sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre
giurisdizioni;
2) riordinando i casi di
giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie
non più coerenti con l'ordinamento vigente;
3) disciplinando, ed
eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni
esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;
4) prevedendo le pronunce
dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della
parte vittoriosa;
c) procedere alla revisione e
razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano,
fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige;
d) razionalizzare e unificare le
norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale,
prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali,
il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi
i gradi e introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio
per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di
consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili
con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data
di svolgimento delle elezioni;
e) razionalizzare e unificare la
disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a
seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei
tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano
l'incompetenza funzionale;
f) riordinare la tutela
cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento
cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione
avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:
1) la domanda di tutela
interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta
istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;
2) in caso di istanza cautelare
ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato,
unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione
del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto
di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti
ogni effetto la concessa tutela interinale;
3) nel caso di accoglimento
della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere
revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;
g) riordinare il sistema delle
impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a
quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle
impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove
domande, prove ed eccezioni.
3. I decreti legislativi di cui
al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi
incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune
disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.
4. I decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del
Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono
resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i
decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo,
nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi
della facoltà di cui all'articolo 14,
numero 2º, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può
utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo, magistrati di
tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del
libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la
propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.
Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello
stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni
e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con
lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi
previsti per l'emanazione degli originari decreti.
5. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All'articolo 1,
comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le
parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte le seguenti: «,
ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo
smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo
amministrativo».
Art. 45.
(Modifiche
al libro primo del codice di procedura civile)
1. All'articolo 7 del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole:
«lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;
b) al secondo comma, le parole:
«lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;
c) al terzo comma, è aggiunto,
in fine, il seguente numero:
«3-bis) per le cause relative
agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni
previdenziali o assistenziali».
2. L'articolo 38 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 38. - (Incompetenza). -
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono
eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente
depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta
se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti
dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del
giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane
ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa
dal ruolo.
L'incompetenza per materia,
quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28
sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.
Le questioni di cui ai commi
precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che
risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto
o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».
3. All'articolo 39 del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito
dal seguente:
«Se una stessa causa è proposta
davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e
grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza
e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;
b) al secondo comma, primo
periodo, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;
c) al terzo comma sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ovvero dal deposito del ricorso».
4. Agli articoli 40, primo
comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola:
«sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».
5. All'articolo 43 del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole:
«La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento» e la parola:
«impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;
b) al terzo comma, le parole:
«della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinanza».
6. Al primo comma dell'articolo
50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «sentenza»,
ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;
b) le parole: «sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
7. All'articolo 54 del codice di
procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice, con l'ordinanza con
cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e
può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non
superiore a euro 250».
8. All'articolo 67, primo comma,
del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 10» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 500».
9. Al terzo comma dell'articolo
83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero della memoria di nomina del
nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente
designato»;
b) al terzo periodo sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o su documento informatico separato
sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce
mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del
Ministero della giustizia»;
c) dopo il terzo periodo è aggiunto
il seguente: «Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo,
il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette
la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via
telematica».
10. Al primo comma dell'articolo
91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale
proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato
motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la
formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo 92».
11. All'articolo 92, secondo
comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti
motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle
seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente
indicate nella motivazione,».
12. All'articolo 96 del codice
di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In ogni caso, quando pronuncia
sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può
altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della
controparte, di una somma equitativamente determinata».
13. All'articolo 101 del codice
di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se ritiene di porre a fondamento
della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la
decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non
inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per
il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima
questione».
14. L'articolo 115 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 115. - (Disponibilità
delle prove). - Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte
costituita.
Il giudice può tuttavia, senza
bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che
rientrano nella comune esperienza».
15. All'articolo 118, terzo
comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 5»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».
16. All'articolo 120 del codice
di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi in cui la pubblicità
della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso
quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice,
su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante
inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme
specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o
televisive e in siti internet da lui designati».
17. Al secondo comma
dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito
dal seguente:
«4) la concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione».
18. All'articolo 137 del codice
di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, è
inserito il seguente:
«Se l'atto da notificare o
comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non
possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario
esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto
cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento
informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario
invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo
di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo
procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi
diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non
riscrivibile»;
b) al terzo comma, la parola:
«terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto».
19. All'articolo 153 del codice
di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La parte che dimostra di essere
incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice
di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294,
secondo e terzo comma».
Art. 46.
(Modifiche
al libro secondo del codice di procedura civile)
1. All'articolo 163, terzo
comma, numero 7), del codice di procedura civile, le parole: «di cui
all'articolo 167» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e
167».
2. Il secondo comma
dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Quando rileva un difetto di
rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che
determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle
parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale
spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie
autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la
rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli
effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento
della prima notificazione».
3. L'articolo 184-bis del codice
di procedura civile è abrogato.
4. Il primo comma dell'articolo
191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli
articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi
dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un
consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente
deve comparire».
5. Il terzo comma dell'articolo
195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«La relazione deve essere
trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal
giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la
medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono
trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il
termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve
depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una
sintetica valutazione sulle stesse».
6. All'articolo 249 del codice
di procedura civile, le parole: «degli articoli 351 e 352 del codice di
procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 200, 201 e
202 del codice di procedura penale».
7. All'articolo 255, primo comma,
del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice
dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra
successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non
superiore a 1.000 euro».
8. Al libro secondo, titolo I,
capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo
l'articolo 257 è aggiunto il seguente:
«Art. 257-bis. - (Testimonianza
scritta). - Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura
della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la
deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo
203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti
sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento
di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione
predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e
lo faccia notificare al testimone.
Il testimone rende la
deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con
risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non
è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la
deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate
del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico
raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della
facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il
modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di
astensione.
Quando il testimone non spedisce
o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può
condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.
Quando la testimonianza ha ad
oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa
mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore
della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al
modello di cui al secondo comma.
Il giudice, esaminate le
risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia
chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».
9. All'articolo 279 del codice
di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito
dal seguente:
«Il collegio pronuncia ordinanza
quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa,
senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di
competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la
stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»;
b) al secondo comma, numero 1),
le parole: «o di competenza» sono soppresse.
10. All'articolo 285 del codice
di procedura civile, le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse e,
all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le
parole: «si notifica» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo
170,».
11. L'articolo 296 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 296. - (Sospensione su
istanza delle parti). - Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti,
ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il
processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando
l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo».
12. All'articolo 297, primo
comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «tre mesi».
13. All'articolo 300 del codice
di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Se l'evento riguarda la parte
dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto
interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è
certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di
uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292».
14. All'articolo 305 del codice
di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«tre mesi».
15. All'articolo 307 del codice
di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole:
«del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite
dalle seguenti: «tre mesi»;
b) al terzo comma, secondo
periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;
c) il quarto comma è sostituito
dal seguente:
«L'estinzione opera di diritto
ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero
con sentenza del collegio».
16. All'articolo 310, secondo
comma, del codice di procedura civile, le parole: «e quelle che regolano la
competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le pronunce che regolano la
competenza».
17. All'articolo 327, primo
comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».
18. All'articolo 345, terzo
comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi
mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti
nuovi documenti» e dopo la parola: «proporli» sono inserite le seguenti: «o
produrli».
19. All'articolo 353 del codice
di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla
seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;
b) al secondo comma, le parole:
«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
20. All'articolo 385 del codice
di procedura civile, il quarto comma è abrogato.
21. Al primo comma dell'articolo
392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite
dalle seguenti: «tre mesi».
22. All'articolo 442 del codice
di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per le controversie di cui
all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni
di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo».
23. All'articolo 444, primo
comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in
funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva
l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la
prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva
la sua ultima residenza».
24. Il primo comma
dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi
davanti ai giudici amministrativi e contabili.
Art. 47.
(Ulteriori
modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)
1. Al codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 360 è
inserito il seguente:
«Art. 360-bis. -
(Inammissibilità del ricorso). - Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento
impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla
giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per
confermare o mutare l'orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente
infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del
giusto processo»;
b) il primo comma dell'articolo
376 è sostituito dal seguente:
«Il primo presidente, tranne
quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi
ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la
pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma,
numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono
rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni
semplici»;
c) l'articolo 380-bis è
sostituito dal seguente:
«Art. 380-bis. - (Procedimento
per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in
camera di consiglio). - Il relatore della sezione di cui all'articolo 376,
primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi
dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una
relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare
la relativa pronuncia.
Il presidente fissa con decreto
l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per
l'adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e
notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il
primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima
e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.
Se il ricorso non è dichiarato
inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma,
ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo
375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con
la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso
possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.
Se ritiene che non ricorrono le
ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte
rinvia la causa alla pubblica udienza»;
d) l'articolo 366-bis è
abrogato;
e) all'articolo 375 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, il numero 1)
è sostituito dal seguente:
«1) dichiarare l'inammissibilità
del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche
per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360»;
2) al primo comma, il numero 5)
è sostituito dal seguente:
«5) accogliere o rigettare il
ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza
o infondatezza».
2. All'ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 67 è inserito
il seguente:
«Art. 67-bis. - (Criteri per la
composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura
civile). - 1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma,
del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati
appartenenti a tutte le sezioni».
Art. 48.
(Introduzione
dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile)
1. Al libro terzo, titolo II,
capo II, sezione III, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 540 è
aggiunto il seguente:
«Art. 540-bis. - (Integrazione
del pignoramento). - Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito
del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai
sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni
dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma
dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice
ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso
contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da
completare le operazioni di vendita».
Art. 49.
(Modifiche
al libro terzo del codice di procedura civile)
1. Al libro terzo, titolo IV,
del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:
«Art. 614-bis. - (Attuazione
degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di
condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su
richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione
o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del
provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per
il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di
lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.
Il giudice determina l'ammontare
della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia,
della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di
ogni altra circostanza utile».
2. All'articolo 616 del codice
di procedura civile, l'ultimo periodo è soppresso.
3. All'articolo 624 del codice
di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
«Nei casi di sospensione del
processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene
reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non
è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo
616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza,
l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai
sensi dell'articolo 630, terzo comma.
La disposizione di cui al terzo
comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del
processo disposta ai sensi dell'articolo 618».
4. All'articolo 630 del codice
di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'estinzione opera di diritto
ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione,
non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa.
L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori
dall'udienza».
Art. 50.
(Modifiche
al libro quarto del codice di procedura civile)
1. Il terzo comma dell'articolo
669-septies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«La condanna alle spese è
immediatamente esecutiva».
2. All'articolo 669-octies del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il sesto comma è
inserito il seguente:
«Il giudice, quando emette uno
dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di
merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;
b) al settimo comma, le parole:
«primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».
Art. 51.
(Procedimento
sommario di cognizione)
1. Dopo il capo III del titolo I
del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Capo III-bis
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
Art. 702-bis. - (Forma della
domanda. Costituzione delle parti). - Nelle cause in cui il tribunale giudica
in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al
tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125,
deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e
l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
A seguito della presentazione
del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza
ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è
affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con
decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la
costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima
dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data
fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi
mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve
proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a
fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi
e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A
pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni
processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare
un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella
comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento
dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti
costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un
termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in
giudizio avviene a norma del quarto comma.
Art. 702-ter. - (Procedimento).
- Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non
rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza
non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla
domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte
dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza
non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si
applicano le disposizioni del libro II.
Quando la causa relativa alla
domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne
dispone la separazione.
Se non provvede ai sensi dei
commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa
ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione
all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza
all'accoglimento o al rigetto delle domande.
L'ordinanza è provvisoriamente
esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per
la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso
sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.
Art. 702-quater. - (Appello). -
L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli
effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro
trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi
mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai
fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli
nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il
presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno
dei componenti del collegio».
Art. 52.
(Modifiche
alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)
1. Al primo comma dell'articolo
23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale che a
nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura
superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che
sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche
a mezzo di strumenti informatici».
2. Dopo l'articolo 81 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il
seguente:
«Art. 81-bis. - (Calendario del
processo). - Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite
le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della
causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze
successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel
calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi
motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della
scadenza dei termini».
3. Dopo l'articolo 103 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il
seguente:
«Art. 103-bis. - (Modello di
testimonianza). - La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al
modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua
anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al
modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha
curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del
procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente,
idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone,
dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di
un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del
testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento
di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di
astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura
penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone,
nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi
compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la
trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve
rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì
precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in
modo diretto o indiretto.
Al termine di ogni risposta è
apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte
del testimone.
Le sottoscrizioni devono essere
autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio
giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché
esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto».
4. Il primo comma dell'articolo
104 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
«Se la parte senza giusto motivo
non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche
d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere
interesse all'audizione».
5. Il primo comma dell'articolo
118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
«La motivazione della sentenza
di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella
succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni
giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».
6. All'articolo 152 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Le spese, competenze ed onorari liquidati dal
giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il
valore della prestazione dedotta in giudizio».
7. Dopo l'articolo 186 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il
seguente:
«Art. 186-bis. - (Trattazione
delle opposizioni in materia esecutiva). - I giudizi di merito di cui
all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato
diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta
opposizione».
Art. 53.
(Abrogazione
dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni
transitorie)
1. L'articolo 3 della legge 21
febbraio 2006, n. 102, è abrogato.
2. Alle controversie
disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di
procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai
giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata
in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del
rito ai sensi dell'articolo 426 del codice di procedura civile.
Art. 54.
(Delega
al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano
nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla
legislazione speciale.
2. La riforma realizza il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti
legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del
Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per
materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza
di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
4. Nell'esercizio della delega
di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) restano fermi i criteri di
competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti
dalla legislazione vigente;
b) i procedimenti civili di
natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono
ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di
procedura civile:
1) i procedimenti in cui sono
prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità
dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo,
titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;
2) i procedimenti, anche se in
camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione
della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al
procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo
III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 51
della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la
possibilità di conversione nel rito ordinario;
3) tutti gli altri procedimenti
sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero
titolo II, del codice di procedura civile;
c) la riconduzione ad uno dei
riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione
delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al
giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che
non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura
civile;
d) restano in ogni caso ferme le
disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e
minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669,
nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n.
300, nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206.
5. Gli articoli da 1 a 33, 41,
comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.
6. Gli articoli da 1 a 33, 41,
comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad
applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 55.
(Notificazione
a cura dell'Avvocatura dello Stato)
1. L'Avvocatura dello Stato può
eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai
sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
2. Per le finalità di cui al
comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale
dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla
normativa, anche regolamentare, vigente.
3. La validità dei registri di
cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni
mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o
di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato
distrettuale dello Stato.
4. Dall'attuazione delle
disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente
articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 56.
(Misure
in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione
delle domande giudiziali)
1. Al secondo comma
dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «La prova scritta della conoscenza del ricorso e del
decreto equivale alla notifica degli stessi».
2. L'articolo 11 della legge 12
giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il
riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque
denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di
invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
Art.
57.
(Modifica
all'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205)
1. Al comma 2 dell'articolo 9
della legge 21 luglio 2000, n. 205, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Se, in assenza dell'avviso di cui al primo
periodo, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di
discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte
costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere
interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente
del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034».
Art. 58.
(Disposizioni
transitorie)
1. Fatto salvo quanto previsto
dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il
codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua
entrata in vigore.
2. Ai giudizi pendenti in primo
grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli
articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati
dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai
commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si
applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006.
4. La trascrizione della domanda
giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili
eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un
momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli
articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
5. Le disposizioni di cui
all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento
impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi
in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 59.
(Decisione
delle questioni di giurisdizione)
1. Il giudice che, in materia
civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara
il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice
nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla
giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante
per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
2. Se, entro il termine
perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al
comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo
processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli
effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il
giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin
dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le
decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con
le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice
adito in relazione al rito applicabile.
3. Se sulla questione di
giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della
Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può
sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime
sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per
la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento
preventivo di giurisdizione.
4. L'inosservanza dei termini
fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la
prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è
dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione
degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
5. In ogni caso di
riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove
raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono
essere valutate come argomenti di prova.
Art. 60.
(Delega
al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie
civili e commerciali)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di
conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma adottata ai sensi
del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in
conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti
legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione
dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine
di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono
emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere
nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
3. Nell'esercizio della delega
di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che la mediazione,
finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti
disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione
sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati
all'erogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione,
nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni
caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli
organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal
medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di
conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;
d) prevedere che i requisiti per
l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con
decreto del Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilità, per
i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali,
organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del
personale degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi
di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel
Registro;
g) prevedere, per le
controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di
conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi
di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel
Registro;
i) prevedere che gli organismi
di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di
mediazione anche attraverso procedure telematiche;
l) per le controversie in
particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di
esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i
cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di
cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e
per le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennità
spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite,
anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata
raggiunta la conciliazione tra le parti;
n) prevedere il dovere
dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio,
della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di
ricorrere agli organismi di conciliazione;
o) prevedere, a favore delle
parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo,
l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della
giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e
successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
p) prevedere, nei casi in cui il
provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto
dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il
giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore
che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo
altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal
soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di
procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento
di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo
9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
q) prevedere che il procedimento
di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
r) prevedere, nel rispetto del
codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la
neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello
svolgimento delle sue funzioni;
s) prevedere che il verbale di
conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per
l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale.
Art. 61.
(Disposizioni
in materia di concordato)
1. All'articolo 125,
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In
caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una
nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei
creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su
richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai
creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute
parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma».
2. All'articolo 128
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando il giudice delegato
dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125,
secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra
esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi
precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima».
Art. 62.
(Efficacia
della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e
del sequestro conservativo sugli immobili)
1. Dopo l'articolo 2668 del
codice civile, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2668-bis. - (Durata
dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale). - La trascrizione
della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua
data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada
detto termine.
Per ottenere la rinnovazione si
presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della
precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la
trascrizione originaria.
In luogo del titolo si può
presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare
le disposizioni dell'articolo 2664.
Se al tempo della rinnovazione
gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle
trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne
eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti
degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite
dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.
Art. 2668-ter. - (Durata
dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del
sequestro conservativo sugli immobili). - Le disposizioni di cui all'articolo
2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento
immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili».
Art. 63.
(Disposizioni
in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)
1. Dopo l'articolo 19 della
legge 27 febbraio 1985, n. 52, è inserito il seguente:
«Art. 19-bis. - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici
registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono
eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati
relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle
conservatorie dei registri immobiliari.
2. L'archivio di cui al comma 1
contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna
di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle
annotazioni.
3. Le ispezioni e le
certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle
relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse della natura,
della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
4. Le annotazioni relative a
trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi
informatici delle conservatorie dei registri immobiliari sono eseguite
secondo le modalità previste dall'articolo 19, secondo comma.
5. L'Agenzia del territorio
provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall'attuazione del
presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
Art. 64.
(Trasferimento
presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di
pubblicità immobiliare)
1. Le sedi delle sezioni
staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi
dell'articolo 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli
uffici provinciali dell'Agenzia del territorio da cui dipendono per
competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del
territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia, sono definite le modalità di
attuazione e le date di trasferimento.
2. Sono in ogni caso confermate
e restano nelle loro attuali sedi le sezioni staccate operanti in città sedi
circondariali di tribunale.
3. Resta ferma, per ciascuna
sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del
Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 14 ottobre 1972.
4. Dall'applicazione delle
disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Art. 65.
(Delega
al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno
o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con
riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione
dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei
repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla
rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.
2. I decreti legislativi di cui
al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai
princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario
coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti
legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, e successivamente trasmessi al
Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in
mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente,
la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
4. Entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono
essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto
del procedimento di cui al comma 3.
5. Nell'attuazione della delega
il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricorso generalizzato ai
sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza,
sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in
conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
b) attribuzione al notaio della
facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori
od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione
dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi.
Art. 66.
(Semplificazione
delle procedure per l'accesso al notariato)
1. È soppressa la prova di
preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei
posti di notaio.
2. Dopo la lettera b) del terzo
comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è inserita la
seguente:
«b-bis) non essere stati
dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato
dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità».
3. Al fine dell'applicazione di
quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non
idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Il comma 5 dell'articolo 5
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituito dal seguente:
«5. La commissione opera con tre
sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal
presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c)
del comma 1, scelto dal presidente».
5. All'articolo 10, comma 4, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: «due sottocommissioni»
sono sostituite dalle seguenti: «tre sottocommissioni».
6. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) i commi 6 e 7 dell'articolo 1
della legge 26 luglio 1995, n. 328;
b) il quarto comma dell'articolo
9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
c) la lettera c) del terzo comma
dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;
d) gli articoli 5-bis, 5-ter e
5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
7. Il terzo comma dell'articolo
9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:
«Il concorso per la nomina a
notaio è bandito annualmente».
Art. 67.
(Misure
urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per
il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia)
1. All'articolo 36, secondo
comma, del codice penale, dopo le parole: «in uno o più giornali designati
dal giudice» sono aggiunte le seguenti: «e nel sito internet del Ministero
della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal
giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di
quindici giorni».
2. All'articolo 535 del codice
di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
«relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.
3. Al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13 (L), dopo il
comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i processi dinanzi
alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo
pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»;
b) al comma 2 dell'articolo 52
(L), le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;
c) all'articolo 73 (R) è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. I provvedimenti della
Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione. (L)»;
d) alla parte II, dopo il titolo
XIV è aggiunto il seguente:
«TITOLO XIV-bis
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE
Art. 73-bis (L). - (Termini per
la richiesta di registrazione). - 1. La registrazione della sentenza di
condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve
essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.
Art. 73-ter (L). - (Procedura
per la registrazione degli atti giudiziari). - 1. La trasmissione della
sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio
del giudice dell'esecuzione»;
e) all'articolo 205 (L) sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla
seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;
2) i commi 1 e 2 sono sostituiti
dai seguenti:
«1. Le spese del processo penale
anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato,
senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine
di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.
2. Il decreto di cui al comma 1
determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al
tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e
degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese
processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono
recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la
consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della
sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e
per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
3) sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«2-quater. Gli importi di cui al
comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le
spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per
la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di
cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura
corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di
cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.
2-quinquies. Il contributo
unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel
processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al
risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da
ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.
2-sexies. Gli oneri tributari
relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di
procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del
quale è stato disposto il sequestro conservativo»;
f) all'articolo 208 (R), il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se non diversamente
stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui
si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla
riscossione è così individuato:
a) per il processo civile,
amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso
dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o
presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;
b) per il processo penale è
quello presso il giudice dell'esecuzione. (L)»;
g) alla parte VII, titolo II, la
rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per le spese nel
processo amministrativo, contabile e tributario»;
h) all'articolo 212 (R) sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «o,
per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto»
sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «o
dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;
i) il capo VI-bis del titolo II
della parte VII è sostituito dal seguente titolo:
«TITOLO II-bis
DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE
DI MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO
CIVILE E PENALE
Capo I
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO
Art. 227-bis (L). -
(Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. La quantificazione dell'importo
dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa
provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della
convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la
società Equitalia Giustizia Spa.
Art. 227-ter (L). - (Riscossione
mediante ruolo). - 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato
della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da
cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in
istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della
convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la
società Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della riscossione
procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si
applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
Art. 227-quater (L). - (Norme
applicabili). - 1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano
gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».
4. Fino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 205 (L), comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come
sostituito dal presente articolo, il recupero delle spese avviene secondo le
norme anteriormente vigenti.
5. L'articolo 208, comma 1 (L),
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, si applica ai
procedimenti definiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le disposizioni di cui
all'articolo 227-ter, comma 2 (L), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come
modificato dal presente articolo, si applicano anche ai ruoli formati tra la
data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quella di
entrata in vigore della presente legge.
7. All'articolo 1, comma 367,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole:
«conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a
decorrere dal 1º gennaio 2008» sono inserite le seguenti: «o relative al
mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione
della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»;
b) la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
«a) acquisizione dei dati
anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita
dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205
(L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»;
c) la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
«b) iscrizione a ruolo del
credito»;
d) la lettera c) è abrogata.
Art. 68.
(Abrogazioni
e modificazione di norme)
1. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) l'articolo 25 (L) del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, è abrogato;
b) al comma 1 dell'articolo 243
(R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, le parole: «e le somme relative ai diritti di cui all'articolo
25» sono soppresse;
c) l'articolo 1, comma 372,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
Art. 69.
(Rimedi
giustiziali contro la pubblica amministrazione)
1. All'articolo 13,
primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
«Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla
risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti
manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i
termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti
di cui agli articoli 23 e
seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché
la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».
2. All'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) al primo periodo sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio di
Stato»;
2) il secondo periodo è
soppresso;
b) il secondo comma è abrogato.
Capo V
PRIVATIZZAZIONI
Art. 70.
(Patrimonio
dello Stato Spa)
1. All'articolo 7, comma 10, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le
parole: «iscrizione dei beni» sono inserite le seguenti: «e degli altri
diritti costituiti a favore dello Stato»;
b) dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei
crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli
effetti indicati dal primo comma dell'articolo 1264 del codice civile».
Art. 71.
(Società
pubbliche)
1. All'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 12 è sostituito dai
seguenti:
«12. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle
società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai
sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si
adeguano alle seguenti disposizioni:
a) ridurre il numero massimo dei
componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie
vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a
sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di
componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo
2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima
applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai
compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di
amministrazione;
b) prevedere che al presidente
possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell'assemblea dei
soci;
c) sopprimere la carica di
vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che
la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di
individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento,
senza dare titolo a compensi aggiuntivi;
d) prevedere che l'organo di
amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa
delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono
essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del
codice civile;
e) prevedere, in deroga a quanto
previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b),
la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli
atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano
previsti compensi aggiuntivi;
f) prevedere che la funzione di
controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando
quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente
costituito all'interno dell'organo di amministrazione;
g) prevedere il divieto di
corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.
12-bis. Le società di cui al
comma 12 provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione
di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro
costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può
essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una
remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso
deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo»;
b) al comma 27, le parole: «o
indirettamente» sono soppresse;
c) dopo il comma 27 è inserito
il seguente:
«27-bis. Per le amministrazioni
dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle
finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono
servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali
società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di
concerto con i Ministeri competenti per materia»;
d) dopo il comma 28 è inserito
il seguente:
«28-bis. Per le amministrazioni
dello Stato, l'autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
e) al comma 29, le parole:
«Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi»
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società partecipate
dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione
di partecipazioni»;
f) dopo il comma 32 sono
inseriti i seguenti:
«32-bis. Il comma 734
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso
che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda
pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto
nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre
esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni
riferibili a non necessitate scelte gestionali.
32-ter. Le disposizioni dei
commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».
Capo VI
CLAUSOLA
DI SALVAGUARDIA
Art. 72.
(Clausola
di salvaguardia)
1. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle
potestà loro attribuite dallo statuto di autonomia.
Allegato
1
(vedi
articolo 4, comma 2)
Voce
__
|
Atto normativo
__
|
8
|
legge 23 maggio 1861, n. 33
|
9
|
legge 26 maggio 1861, n. 34
|
89
|
legge 2 marzo 1862, n. 480
|
98
|
legge 30 marzo 1862, n. 533
|
143
|
legge 3 agosto 1862, n. 741
|
226
|
legge 11 agosto 1863, n. 1397
|
238
|
legge 24 gennaio 1864, n. 1649
|
273
|
legge 26 maggio 1864, n. 1786
|
274
|
legge 26 maggio 1864, n. 1787
|
295
|
legge 13 novembre 1864, n. 2000
|
301
|
legge 27 novembre 1864, n. 2021
|
304
|
legge 11 dicembre 1864, n. 2033
|
350
|
legge 18 marzo 1865, n. 2204
|
413
|
legge 13 gennaio 1866, n. 2778
|
438
|
legge 20 giugno 1866, n. 3007
|
450
|
legge 21 luglio 1866, n. 3087
|
455
|
legge 27 maggio 1867, n. 3745
|
467
|
legge 7 luglio 1867, n. 3792
|
470
|
legge 28 luglio 1867, n. 3818
|
471
|
legge 28 luglio 1867, n. 3819
|
494
|
legge 3 novembre 1867, n. 4034
|
518
|
legge 24 maggio 1868, n. 4392
|
519
|
legge 24 maggio 1868, n. 4395
|
520
|
legge 24 maggio 1868, n. 4406
|
528
|
legge 21 giugno 1868, n. 4447
|
529
|
legge 21 giugno 1868, n. 4449
|
563
|
legge 30 agosto 1868, n. 4556
|
564
|
legge 30 agosto 1868, n. 4559
|
579
|
legge 30 dicembre 1868, n. 4768
|
586
|
legge 11 marzo 1869, n. 4940
|
592
|
legge 1º aprile 1869, n. 4985
|
597
|
legge 5 maggio 1869, n. 5049
|
604
|
legge 3 giugno 1869, n. 5113
|
678
|
legge 15 settembre 1870, n. 5868
|
693
|
legge 19 marzo 1871, n. 141
|
694
|
legge 19 marzo 1871, n. 142
|
695
|
legge 23 marzo 1871, n. 137
|
740
|
legge 22 ottobre 1871, n. 553
|
741
|
legge 14 dicembre 1871, n. 565
|
755
|
legge 25 gennaio 1872, n. 663
|
761
|
legge 11 aprile 1872, n. 775
|
826
|
legge 24 aprile 1873, n. 1344
|
830
|
legge 22 maggio 1873, n. 1375
|
867
|
legge 11 luglio 1873, n. 1503
|
939
|
legge 30 agosto 1874, n. 2063
|
940
|
legge 30 agosto 1874, n. 2064
|
941
|
legge 30 agosto 1874, n. 2065
|
942
|
legge 30 agosto 1874, n. 2066
|
958
|
legge 14 aprile 1875, n. 2441
|
962
|
legge 25 maggio 1875, n. 2501
|
1012
|
legge 17 luglio 1875, n. 2651
|
1034
|
legge 26 dicembre 1875, n 2893
|
1115
|
legge 3 maggio 1877, n. 3817
|
1125
|
legge 15 giugno 1877, n. 3880
|
1129
|
legge 20 giugno 1877, n. 3907
|
1161
|
legge 23 maggio 1878, n. 4384
|
1171
|
legge 31 maggio 1878, n. 4391
|
1210
|
legge 29 dicembre 1878, n. 4673
|
1213
|
legge 31 gennaio 1879, n. 4699
|
1214
|
legge 31 gennaio 1879, n. 4701
|
1219
|
legge 19 febbraio 1879, n. 4729
|
1233
|
legge 27 marzo 1879, n. 4789
|
1271
|
legge 20 luglio 1879, n. 5006
|
1288
|
legge 1º agosto 1879, n. 5061
|
1301
|
legge 11 gennaio 1880, n. 5224
|
1350
|
legge 14 agosto 1880, n. 5608
|
1389
|
legge 24 marzo 1881, n. 128
|
1417
|
legge 14 luglio 1881, n. 305
|
1425
|
legge 22 luglio 1881, n. 331
|
1481
|
legge 14 maggio 1882, n. 728
|
1494
|
legge 30 maggio 1882, n. 770
|
1568
|
legge 30 dicembre 1882, n. 1148
|
1588
|
legge 30 giugno 1883, n. 1428
|
1589
|
legge 30 giugno 1883, n. 1429
|
1590
|
legge 30 giugno 1883, n. 1430
|
1591
|
legge 30 giugno 1883, n. 1431
|
1592
|
legge 30 giugno 1883, n. 1444
|
1624
|
legge 2 agosto 1883, n. 1523
|
1634
|
legge 31 gennaio 1884, n. 1872
|
1662
|
legge 30 giugno 1884, n. 2450
|
1692
|
legge 4 gennaio 1885, n. 2896
|
1711
|
legge 26 aprile 1885, n. 3067
|
1743
|
legge 28 giugno 1885, n. 3186
|
1773
|
legge 24 dicembre 1885, n. 3583
|
1774
|
legge 30 dicembre 1885, n. 3590
|
1775
|
legge 1º gennaio 1886, n. 3620
|
1792
|
legge 25 marzo 1886, n. 3737
|
1803
|
legge 15 aprile 1886, n. 3795
|
1810
|
legge 30 giugno 1886, n. 3938
|
1816
|
legge 16 luglio 1886, n. 3981
|
1818
|
legge 10 agosto 1886, n. 4018
|
1819
|
legge 25 novembre 1886, n. 4165
|
1830
|
legge 30 dicembre 1886, n. 4242
|
1844
|
legge 13 febbraio 1887, n. 4319
|
1937
|
legge 10 luglio 1887, n. 4726
|
1978
|
legge 22 dicembre 1887, n. 5117
|
1981
|
legge 25 dicembre 1887, n. 5119
|
1987
|
legge 10 febbraio 1888, n. 5190
|
1989
|
legge 29 febbraio 1888, n. 5222
|
2017
|
legge 30 aprile 1888, n. 5370
|
2060
|
legge 30 giugno 1888, n. 5487
|
2088
|
legge 30 luglio 1888, n. 5597
|
2091
|
legge 29 settembre 1888, n. 5710
|
2109
|
legge 2 aprile 1889, n. 5998
|
2119
|
legge 11 aprile 1889, n. 6009
|
2126
|
legge 16 maggio 1889, n. 6071
|
2183
|
legge 11 luglio 1889, n. 6234
|
2186
|
legge 14 luglio 1889, n. 6276
|
2252
|
legge 10 aprile 1890, n. 6789
|
2254
|
legge 31 maggio 1890, n. 6873
|
2282
|
legge 16 luglio 1890, n. 7016
|
2287
|
legge 17 luglio 1890, n. 7020
|
2292
|
legge 10 agosto 1890, n. 7030
|
2295
|
legge 12 marzo 1891, n. 113
|
2318
|
legge 26 aprile 1891, n. 207
|
2319
|
legge 26 aprile 1891, n. 208
|
2328
|
legge 11 giugno 1891, n. 281
|
2377
|
legge 2 luglio 1891, n. 375
|
2378
|
legge 2 luglio 1891, n. 376
|
2393
|
legge 31 agosto 1891, n. 543
|
2399
|
legge 30 gennaio 1892, n. 15
|
2400
|
legge 31 gennaio 1892, n. 16
|
2407
|
legge 20 febbraio 1892, n. 52
|
2500
|
legge 18 giugno 1892, n. 269
|
2503
|
legge 28 giugno 1892, n. 296
|
2504
|
legge 28 giugno 1892, n. 297
|
2523
|
legge 3 luglio 1892, n. 331
|
2526
|
legge 17 ottobre 1892, n. 651
|
2527
|
legge 15 dicembre 1892, n. 710
|
2544
|
legge 29 dicembre 1892, n. 757
|
2660
|
legge 30 giugno 1893, n. 336
|
2697
|
legge 29 marzo 1894, n. 114
|
2748
|
legge 30 giugno 1894, n. 273
|
2787
|
legge 26 agosto 1894, n. 402
|
2850
|
legge 4 agosto 1895, n. 532
|
2871
|
legge 15 dicembre 1895, n. 719
|
2884
|
legge 5 marzo 1896, n. 66
|
2984
|
legge 11 agosto 1896, n. 373
|
2986
|
legge 3 ottobre 1896, n. 463
|
3012
|
legge 21 gennaio 1897, n. 35
|
3013
|
legge 28 gennaio 1897, n. 45
|
3098
|
legge 11 agosto 1897, n. 379
|
3109
|
legge 6 febbraio 1898, n. 30
|
3187
|
legge 3 agosto 1898, n. 357
|
3203
|
legge 8 gennaio 1899, n. 3
|
3283
|
legge 24 dicembre 1899, n. 466
|
3285
|
legge 24 dicembre 1899, n. 485
|
3331
|
legge 15 luglio 1900, n. 276
|
3354
|
legge 23 dicembre 1900, n. 492
|
3355
|
legge 23 dicembre 1900, n. 496
|
3390
|
legge 17 marzo 1901, n. 95
|
3668
|
legge 28 dicembre 1902, n. 548
|
3676
|
legge 12 febbraio 1903, n. 43
|
3701
|
legge 16 aprile 1903, n. 137
|
3776
|
legge 21 gennaio 1904, n. 15
|
3790
|
legge 10 marzo 1904, n. 85
|
3861
|
legge 26 giugno 1904, n. 328
|
3941
|
legge 29 settembre 1904, n. 572
|
3942
|
legge 19 dicembre 1904, n. 690
|
3954
|
legge 29 dicembre 1904, n. 679
|
3959
|
legge 22 gennaio 1905, n. 16
|
3987
|
legge 11 maggio 1905, n. 185
|
4277
|
legge 29 luglio 1906, n. 446
|
4278
|
legge 29 luglio 1906, n. 474
|
4279
|
legge 16 agosto 1906, n. 475
|
4281
|
legge 14 ottobre 1906, n. 567
|
4282
|
legge 21 ottobre 1906, n. 568
|
4312
|
legge 3 gennaio 1907, n. 3
|
4365
|
legge 30 marzo 1907, n. 115
|
4366
|
legge 4 aprile 1907, n. 134
|
4369
|
legge 4 aprile 1907, n. 188
|
4398
|
legge 30 maggio 1907, n. 272
|
4574
|
legge 19 luglio 1907, n. 565
|
4575
|
legge 19 luglio 1907, n. 579
|
4579
|
legge 19 settembre 1907, n. 686
|
4584
|
legge 22 dicembre 1907, n. 798
|
4686
|
legge 30 giugno 1908, n. 350
|
4778
|
legge 17 luglio 1908, n. 468
|
4782
|
legge 20 dicembre 1908, n. 718
|
4820
|
legge 14 marzo 1909, n. 143
|
4840
|
legge 10 giugno 1909, n. 358
|
4880
|
legge 1º luglio 1909, n. 420
|
4932
|
legge 29 luglio 1909, n. 583
|
4961
|
legge 17 marzo 1910, n. 98
|
5026
|
legge 23 giugno 1910, n. 366
|
5069
|
legge 7 luglio 1910, n. 478
|
5287
|
legge 25 giugno 1911, n. 573
|
5341
|
legge 6 luglio 1911, n. 702
|
5367
|
legge 13 luglio 1911, n. 747
|
5423
|
legge 3 marzo 1912, n. 214
|
5551
|
legge 27 giugno 1912, n. 708
|
5595
|
legge 6 luglio 1912, n. 789
|
5596
|
legge 6 luglio 1912, n. 790
|
5617
|
legge 16 dicembre 1912, n. 1312
|
5736
|
legge 12 giugno 1913, n. 606
|
5753
|
legge 19 giugno 1913, n. 639
|
5841
|
legge 11 luglio 1913, n. 958
|
5900
|
legge 21 giugno 1914, n. 567
|
5935
|
legge 14 luglio 1914, n. 685
|
5963
|
legge 4 ottobre 1914, n. 1114
|
6199
|
decreto-legge luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079
|
6230
|
decreto-legge luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1638
|
6402
|
decreto-legge luogotenenziale 3 agosto 1916, n. 1040
|
7217
|
legge 8 settembre 1918, n. 1547
|
7666
|
decreto-legge luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159
|
8234
|
regio decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2419
|
8750
|
regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 860
|
8921
|
regio decreto-legge 29 ottobre 1920, n. 1602
|
9200
|
regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333
|
9322
|
legge 31 agosto 1921, n. 1487
|
9323
|
legge 31 agosto 1921, n. 1488
|
9461
|
legge 30 dicembre 1921, n. 1878
|
9520
|
regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157
|
9521
|
regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 158
|
9526
|
regio decreto-legge 1º febbraio 1922, n. 162
|
9605
|
legge 6 aprile 1922, n. 471
|
9640
|
regio decreto-legge 17 aprile 1922, n. 651
|
9717
|
legge 18 giugno 1922, n. 965
|
9802
|
regio decreto-legge 10 agosto 1922, n. 1171
|
9807
|
regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1172
|
9897
|
regio decreto-legge 23 novembre 1922, n. 1488
|
9928
|
regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678
|
9931
|
regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1749
|
9972
|
regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 193
|
10042
|
legge 18 febbraio 1923, n. 541
|
10047
|
legge 21 febbraio 1923, n. 281
|
10048
|
legge 22 febbraio 1923, n. 754
|
10049
|
legge 22 febbraio 1923, n. 755
|
10089
|
regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 782
|
10138
|
regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 1429
|
10228
|
regio decreto-legge 28 giugno 1923, n. 1389
|
10258
|
regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816
|
10270
|
regio decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1720
|
10287
|
regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1917
|
10335
|
regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2222
|
10349
|
regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2323
|
10389
|
legge 18 ottobre 1923, n. 2531
|
10407
|
regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2503
|
10419
|
regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2495
|
10421
|
regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2564
|
10422
|
regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2603
|
10488
|
regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3150
|
10489
|
regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3154
|
10490
|
regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3155
|
10491
|
regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3156
|
10492
|
regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3183
|
10493
|
regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3238
|
10494
|
regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3239
|
10506
|
legge 16 dicembre 1923, n. 2890
|
10507
|
legge 16 dicembre 1923, n. 2891
|
10511
|
legge 16 dicembre 1923, n. 2935
|
10523
|
regio decreto-legge 22 dicembre 1923, n. 3147
|
10629
|
regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490
|
10637
|
regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211
|
10660
|
legge 2 marzo 1924, n. 263
|
10698
|
regio decreto-legge 13 marzo 1924, n. 529
|
10699
|
regio decreto-legge 14 marzo 1924, n. 342
|
10700
|
regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361
|
10739
|
regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 589
|
10742
|
regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 592
|
10766
|
regio decreto-legge 10 aprile 1924, n. 489
|
10776
|
regio decreto-legge 24 aprile 1924, n. 815
|
10985
|
regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1324
|
10991
|
regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1482
|
10994
|
regio decreto-legge 27 luglio 1924, n. 1815
|
11014
|
regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547
|
11040
|
regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1546
|
11042
|
regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1622
|
11094
|
regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1834
|
11099
|
regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1578
|
11132
|
regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1620
|
11133
|
regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1626
|
11198
|
regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2368
|
11306
|
legge 28 dicembre 1924, n. 2360
|
11410
|
regio decreto-legge 15 febbraio 1925, n. 285
|
11429
|
regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 339
|
11430
|
regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 370
|
11452
|
regio decreto-legge 1º aprile 1925, n. 389
|
11521
|
regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 459
|
11532
|
regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 602
|
11555
|
regio decreto-legge 26 aprile 1925, n. 1027
|
11568
|
regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 840
|
11569
|
regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 841
|
11670
|
regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 851
|
11691
|
regio decreto-legge 28 maggio 1925, n. 1155
|
11744
|
legge 11 giugno 1925, n. 2400
|
11745
|
legge 11 giugno 1925, n. 2479
|
11746
|
legge 11 giugno 1925, n. 2590
|
11747
|
legge 11 giugno 1925, n. 2593
|
11848
|
legge 10 luglio 1925, n. 1511
|
11849
|
legge 10 luglio 1925, n. 1512
|
11850
|
legge 10 luglio 1925, n. 1515
|
11854
|
legge 10 luglio 1925, n. 1685
|
11855
|
legge 10 luglio 1925, n. 2098
|
11856
|
legge 10 luglio 1925, n. 2480
|
11918
|
regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1428
|
11946
|
regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1731
|
12048
|
regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 2074
|
12087
|
regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1855
|
12183
|
regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003
|
12184
|
regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004
|
12301
|
regio decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276
|
12417
|
regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 84
|
12419
|
regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 159
|
12492
|
legge 31 gennaio 1926, n. 670
|
12493
|
legge 31 gennaio 1926, n. 684
|
12494
|
legge 31 gennaio 1926, n. 685
|
12495
|
legge 31 gennaio 1926, n. 732
|
12496
|
legge 31 gennaio 1926, n. 938
|
12498
|
legge 31 gennaio 1926, n. 961
|
12499
|
legge 31 gennaio 1926, n. 1119
|
12500
|
legge 31 gennaio 1926, n. 1120
|
12501
|
legge 31 gennaio 1926, n. 1140
|
12502
|
legge 31 gennaio 1926, n. 1151
|
12503
|
legge 31 gennaio 1926, n. 1152
|
12549
|
regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 210
|
12579
|
legge 14 febbraio 1926, n. 180
|
12582
|
regio decreto-legge 21 febbraio 1926, n. 439
|
12583
|
legge 21 febbraio 1926, n. 683
|
12584
|
regio decreto-legge 2 marzo 1926, n. 323
|
12585
|
regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332
|
12590
|
regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429
|
12596
|
regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 541
|
12680
|
legge 11 aprile 1926, n. 1099
|
12681
|
legge 11 aprile 1926, n. 1138
|
12682
|
legge 11 aprile 1926, n. 1250
|
12689
|
legge 15 aprile 1926, n. 1139
|
12690
|
legge 15 aprile 1926, n. 1141
|
12691
|
legge 15 aprile 1926, n. 1142
|
12692
|
legge 15 aprile 1926, n. 1188
|
12693
|
legge 15 aprile 1926, n. 1251
|
12697
|
regio decreto-legge 2 maggio 1926, n. 770
|
12710
|
regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110
|
12746
|
regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111
|
12747
|
regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112
|
12873
|
legge 15 luglio 1926, n. 1586
|
12874
|
legge 15 luglio 1926, n. 1587
|
12875
|
legge 15 luglio 1926, n. 1588
|
12876
|
legge 15 luglio 1926, n. 1867
|
12880
|
legge 23 luglio 1926, n. 1362
|
12929
|
regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548
|
12945
|
regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307
|
12969
|
regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717
|
13007
|
regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332
|
13024
|
regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2161
|
13110
|
regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440
|
13130
|
regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303
|
13134
|
regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417
|
13166
|
legge 6 gennaio 1927, n. 1629
|
13171
|
regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34
|
13177
|
regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105
|
13227
|
regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442
|
13263
|
regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 281
|
13308
|
regio decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279
|
13309
|
regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291
|
13376
|
regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481
|
13394
|
regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567
|
13415
|
legge 14 aprile 1927, n. 784
|
13436
|
regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192
|
13437
|
regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379
|
13447
|
regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282
|
13449
|
regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 2849
|
13649
|
regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475
|
13719
|
regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1250
|
13741
|
legge 14 luglio 1927, n. 2709
|
13742
|
legge 14 luglio 1927, n. 2853
|
13801
|
regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829
|
13803
|
regio decreto-legge 8 settembre 1927, n. 2736
|
13808
|
legge 29 settembre 1927, n. 2852
|
13814
|
regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930
|
13818
|
regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961
|
13881
|
regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575
|
13882
|
regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703
|
13883
|
regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735
|
13905
|
regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2843
|
13970
|
legge 18 dicembre 1927, n. 2633
|
13988
|
legge 22 dicembre 1927, n. 2402
|
13995
|
legge 22 dicembre 1927, n. 2413
|
14020
|
legge 22 dicembre 1927, n. 2596
|
14098
|
legge 5 gennaio 1928, n. 4
|
14103
|
legge 5 gennaio 1928, n. 24
|
14113
|
regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988
|
14114
|
legge 5 gennaio 1928, n. 1322
|
14115
|
legge 6 gennaio 1928, n. 1480
|
14116
|
legge 6 gennaio 1928, n. 1769
|
14117
|
legge 6 gennaio 1928, n. 1770
|
14118
|
legge 6 gennaio 1928, n. 1771
|
14121
|
legge 6 gennaio 1928, n. 1805
|
14122
|
legge 6 gennaio 1928, n. 1820
|
14123
|
legge 6 gennaio 1928, n. 1822
|
14124
|
legge 6 gennaio 1928, n. 1824
|
14125
|
legge 6 gennaio 1928, n. 1830
|
14126
|
legge 6 gennaio 1928, n. 1832
|
14127
|
legge 6 gennaio 1928, n. 3425
|
14303
|
legge 15 marzo 1928, n. 1481
|
14305
|
legge 15 marzo 1928, n. 1806
|
14306
|
legge 15 marzo 1928, n. 1831
|
14307
|
legge 15 marzo 1928, n. 1963
|
14308
|
legge 15 marzo 1928, n. 1964
|
14311
|
regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 526
|
14468
|
legge 7 giugno 1928, n. 1291
|
14587
|
legge 21 giugno 1928, n. 1834
|
14589
|
legge 21 giugno 1928, n. 1962
|
14590
|
legge 21 giugno 1928, n. 1965
|
14591
|
legge 21 giugno 1928, n. 1966
|
14629
|
legge 3 agosto 1928, n. 2611
|
14635
|
regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2357
|
14642
|
regio decreto-legge 25 agosto 1928, n. 2028
|
14643
|
regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2173
|
14644
|
regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2175
|
14679
|
regio decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2311
|
14694
|
regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2555
|
14722
|
regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442
|
14765
|
regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082
|
14804
|
legge 2 dicembre 1928, n. 2679
|
14823
|
legge 2 dicembre 1928, n. 3039
|
14824
|
legge 2 dicembre 1928, n. 3115
|
14846
|
regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2864
|
14878
|
regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3394
|
14879
|
regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3395
|
14893
|
regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302
|
14894
|
regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303
|
14897
|
legge 9 dicembre 1928, n. 3453
|
14955
|
legge 20 dicembre 1928, n. 3206
|
14994
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3344
|
14995
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3436
|
14996
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3438
|
14997
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3477
|
14998
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3480
|
14999
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3481
|
15000
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3488
|
15001
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3489
|
15002
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3500
|
15003
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3501
|
15004
|
regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505
|
15005
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3513
|
15006
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3514
|
15033
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3149
|
15039
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3345
|
15040
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3382
|
15041
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3422
|
15042
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3426
|
15043
|
regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3427
|
15046
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3435
|
15047
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3437
|
15048
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3482
|
15049
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3490
|
15051
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3502
|
15052
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3503
|
15053
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3515
|
15087
|
legge 6 gennaio 1929, n. 466
|
15144
|
regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 182
|
15147
|
regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 154
|
15150
|
regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 291
|
15151
|
regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 372
|
15152
|
regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872
|
15155
|
legge 4 febbraio 1929, n. 357
|
15209
|
regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937
|
15225
|
regio decreto-legge 12 giugno 1929, n. 935
|
15267
|
regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1254
|
15291
|
legge 24 giugno 1929, n. 1154
|
15309
|
legge 27 giugno 1929, n. 1033
|
15379
|
legge 8 luglio 1929, n. 1220
|
15401
|
legge 8 luglio 1929, n. 1300
|
15413
|
legge 8 luglio 1929, n. 1418
|
15420
|
legge 8 luglio 1929, n. 1465
|
15422
|
legge 8 luglio 1929, n. 1484
|
15429
|
legge 11 luglio 1929, n. 1481
|
15431
|
legge 19 luglio 1929, n. 1374
|
15436
|
legge 19 luglio 1929, n. 1480
|
15437
|
legge 19 luglio 1929, n. 1482
|
15438
|
legge 19 luglio 1929, n. 1575
|
15439
|
legge 19 luglio 1929, n. 1617
|
15440
|
legge 19 luglio 1929, n. 1618
|
15441
|
regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634
|
15442
|
legge 19 luglio 1929, n. 1637
|
15443
|
regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1311
|
15484
|
regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1757
|
15509
|
regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982
|
15541
|
regio decreto-legge 3 dicembre 1929, n. 2037
|
15544
|
regio decreto-legge 13 dicembre 1929, n. 2409
|
15602
|
regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 91
|
15603
|
regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 126
|
15608
|
legge 16 gennaio 1930, n. 156
|
15609
|
legge 16 gennaio 1930, n. 157
|
15613
|
legge 20 gennaio 1930, n. 214
|
15614
|
legge 27 gennaio 1930, n. 415
|
15678
|
legge 20 marzo 1930, n. 521
|
15761
|
legge 26 aprile 1930, n. 1076
|
15822
|
legge 29 maggio 1930, n. 879
|
15823
|
legge 29 maggio 1930, n. 1180
|
15855
|
legge 9 giugno 1930, n. 1006
|
15857
|
legge 9 giugno 1930, n. 1134
|
15858
|
legge 9 giugno 1930, n. 1135
|
15859
|
legge 9 giugno 1930, n. 1418
|
15870
|
legge 12 giugno 1930, n. 832
|
15885
|
legge 20 giugno 1930, n. 1181
|
15890
|
regio decreto-legge 23 giugno 1930, n. 1425
|
15891
|
legge 24 giugno 1930, n. 823
|
15956
|
legge 18 luglio 1930, n. 1244
|
15965
|
regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091
|
15973
|
legge 8 agosto 1930, n. 1419
|
15976
|
regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1331
|
15997
|
regio decreto-legge 17 ottobre 1930, n. 1413
|
16006
|
regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1572
|
16007
|
regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1573
|
16010
|
regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1656
|
16197
|
legge 8 gennaio 1931, n. 84
|
16200
|
legge 8 gennaio 1931, n. 140
|
16201
|
legge 8 gennaio 1931, n. 144
|
16202
|
legge 8 gennaio 1931, n. 145
|
16203
|
legge 8 gennaio 1931, n. 153
|
16204
|
legge 8 gennaio 1931, n. 203
|
16205
|
regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 221
|
16206
|
legge 8 gennaio 1931, n. 330
|
16207
|
legge 8 gennaio 1931, n. 380
|
16209
|
regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24
|
16210
|
regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 25
|
16248
|
regio decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 443
|
16256
|
legge 5 marzo 1931, n. 451
|
16316
|
legge 9 aprile 1931, n. 351
|
16347
|
legge 9 aprile 1931, n. 510
|
16359
|
legge 17 aprile 1931, n. 517
|
16389
|
legge 4 maggio 1931, n. 655
|
16402
|
legge 15 maggio 1931, n. 861
|
16436
|
legge 1º giugno 1931, n. 928
|
16437
|
legge 1º giugno 1931, n. 989
|
16438
|
legge 1º giugno 1931, n. 990
|
16456
|
legge 12 giugno 1931, n. 774
|
16460
|
legge 12 giugno 1931, n. 824
|
16461
|
legge 12 giugno 1931, n. 825
|
16469
|
legge 12 giugno 1931, n. 988
|
16512
|
legge 18 giugno 1931, n. 1032
|
16525
|
regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 1014
|
16542
|
regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1086
|
16548
|
regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 974
|
16549
|
regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975
|
16559
|
regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1163
|
16560
|
regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193
|
16561
|
legge 29 luglio 1931, n. 1208
|
16576
|
regio decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053
|
16654
|
regio decreto-legge 30 novembre 1931, n. 1612
|
16753
|
legge 30 dicembre 1931, n. 1576
|
16769
|
regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1
|
16779
|
legge 7 gennaio 1932, n. 45
|
16780
|
legge 7 gennaio 1932, n. 66
|
16781
|
legge 7 gennaio 1932, n. 71
|
16782
|
legge 7 gennaio 1932, n. 72
|
16785
|
legge 7 gennaio 1932, n. 117
|
16786
|
legge 7 gennaio 1932, n. 136
|
16787
|
legge 7 gennaio 1932, n. 140
|
16788
|
legge 7 gennaio 1932, n. 146
|
16831
|
regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 199
|
16832
|
regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 266
|
16833
|
regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 267
|
16847
|
regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 193
|
16855
|
regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970
|
16877
|
regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 197
|
16878
|
regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 198
|
16879
|
regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 242
|
16880
|
regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 369
|
16881
|
regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816
|
16923
|
regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 295
|
16925
|
legge 31 marzo 1932, n. 325
|
16937
|
legge 31 marzo 1932, n. 474
|
16938
|
legge 31 marzo 1932, n. 475
|
16939
|
legge 31 marzo 1932, n. 509
|
16940
|
legge 31 marzo 1932, n. 552
|
16941
|
legge 31 marzo 1932, n. 718
|
16950
|
regio decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379
|
16965
|
regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523
|
16980
|
legge 20 maggio 1932, n. 899
|
17014
|
regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782
|
17016
|
legge 26 maggio 1932, n. 850
|
17027
|
legge 3 giugno 1932, n. 682
|
17028
|
legge 3 giugno 1932, n. 683
|
17029
|
legge 3 giugno 1932, n. 851
|
17031
|
legge 3 giugno 1932, n. 878
|
17032
|
legge 3 giugno 1932, n. 879
|
17033
|
legge 3 giugno 1932, n. 890
|
17034
|
legge 3 giugno 1932, n. 967
|
17035
|
legge 3 giugno 1932, n. 972
|
17036
|
legge 3 giugno 1932, n. 977
|
17087
|
legge 16 giugno 1932, n. 924
|
17091
|
legge 16 giugno 1932, n. 1178
|
17096
|
regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862
|
17097
|
regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817
|
17100
|
regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948
|
17101
|
legge 23 giugno 1932, n. 964
|
17107
|
regio decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818
|
17113
|
regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928
|
17115
|
regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971
|
17132
|
regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030
|
17133
|
regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130
|
17144
|
regio decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236
|
17178
|
regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470
|
17192
|
regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474
|
17240
|
regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1903
|
17248
|
regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632
|
17317
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1938
|
17318
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1939
|
17319
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1940
|
17320
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1941
|
17321
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1942
|
17322
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1943
|
17323
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1944
|
17324
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1947
|
17325
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1948
|
17326
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1949
|
17327
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1950
|
17328
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1951
|
17329
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1952
|
17374
|
legge 9 gennaio 1933, n. 19
|
17376
|
legge 9 gennaio 1933, n. 28
|
17377
|
legge 9 gennaio 1933, n. 41
|
17382
|
legge 16 gennaio 1933, n. 53
|
17383
|
legge 16 gennaio 1933, n. 97
|
17398
|
regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 64
|
17405
|
legge 6 febbraio 1933, n. 125
|
17409
|
legge 16 febbraio 1933, n. 49
|
17501
|
legge 10 aprile 1933, n. 398
|
17502
|
legge 10 aprile 1933, n. 408
|
17503
|
legge 10 aprile 1933, n. 413
|
17504
|
legge 10 aprile 1933, n. 414
|
17516
|
legge 13 aprile 1933, n. 485
|
17520
|
legge 13 aprile 1933, n. 619
|
17563
|
regio decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598
|
17565
|
regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 563
|
17569
|
regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 620
|
17626
|
legge 15 giugno 1933, n. 743
|
17633
|
legge 15 giugno 1933, n. 789
|
17634
|
legge 15 giugno 1933, n. 790
|
17657
|
regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931
|
17664
|
regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890
|
17670
|
regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953
|
17706
|
regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051
|
17723
|
regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1122
|
17747
|
regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439
|
17820
|
regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771
|
17823
|
regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772
|
17828
|
regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 2417
|
17835
|
regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671
|
17849
|
legge 14 dicembre 1933, n. 1738
|
17852
|
regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745
|
17936
|
legge 4 gennaio 1934, n. 73
|
17937
|
legge 4 gennaio 1934, n. 77
|
17938
|
legge 4 gennaio 1934, n. 78
|
17939
|
legge 4 gennaio 1934, n. 79
|
17959
|
regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 23
|
17960
|
regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 24
|
17994
|
regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 669
|
18007
|
legge 15 gennaio 1934, n. 145
|
18064
|
legge 22 gennaio 1934, n. 213
|
18123
|
legge 29 gennaio 1934, n. 235
|
18128
|
legge 29 gennaio 1934, n. 303
|
18172
|
regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 485
|
18193
|
legge 1º marzo 1934, n. 639
|
18198
|
regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 374
|
18202
|
regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 728
|
18226
|
regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 646
|
18237
|
regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 588
|
18240
|
regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 670
|
18246
|
regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784
|
18381
|
legge 14 giugno 1934, n. 1160
|
18384
|
legge 14 giugno 1934, n. 1196
|
18385
|
legge 14 giugno 1934, n. 1217
|
18386
|
legge 14 giugno 1934, n. 1218
|
18387
|
legge 14 giugno 1934, n. 1221
|
18389
|
legge 14 giugno 1934, n. 1247
|
18390
|
legge 14 giugno 1934, n. 1248
|
18392
|
legge 14 giugno 1934, n. 1250
|
18396
|
legge 14 giugno 1934, n. 1267
|
18398
|
legge 14 giugno 1934, n. 1269
|
18419
|
regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1071
|
18420
|
regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1072
|
18449
|
regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234
|
18494
|
regio decreto-legge 17 agosto 1934, n. 1505
|
18512
|
regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1534
|
18519
|
regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1626
|
18537
|
regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1700
|
18539
|
regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1703
|
18592
|
regio decreto-legge 19 ottobre 1934, n. 1818
|
18610
|
regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946
|
18611
|
regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947
|
18644
|
legge 13 dicembre 1934, n. 2058
|
18723
|
regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 9
|
18767
|
regio decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 46
|
18783
|
regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 273
|
18785
|
regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 323
|
18865
|
regio decreto-legge 1º aprile 1935, n. 407
|
18866
|
regio decreto-legge 1º aprile 1935, n. 409
|
18927
|
legge 4 aprile 1935, n. 769
|
18942
|
legge 4 aprile 1935, n. 865
|
18944
|
legge 4 aprile 1935, n. 880
|
18945
|
legge 4 aprile 1935, n. 883
|
18951
|
legge 4 aprile 1935, n. 913
|
18958
|
legge 4 aprile 1935, n. 1107
|
18959
|
legge 4 aprile 1935, n. 1108
|
18992
|
legge 8 aprile 1935, n. 886
|
18998
|
legge 8 aprile 1935, n. 945
|
19001
|
legge 8 aprile 1935, n. 993
|
19005
|
legge 8 aprile 1935, n. 1109
|
19041
|
legge 11 aprile 1935, n. 946
|
19042
|
legge 11 aprile 1935, n. 996
|
19043
|
legge 11 aprile 1935, n. 997
|
19083
|
regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 590
|
19084
|
regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 607
|
19085
|
regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 608
|
19086
|
regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 609
|
19136
|
legge 23 maggio 1935, n. 1111
|
19175
|
legge 3 giugno 1935, n. 1209
|
19176
|
legge 3 giugno 1935, n. 1210
|
19177
|
legge 3 giugno 1935, n. 1211
|
19178
|
legge 3 giugno 1935, n. 1235
|
19180
|
legge 3 giugno 1935, n. 1384
|
19229
|
legge 13 giugno 1935, n. 1186
|
19230
|
legge 13 giugno 1935, n. 1187
|
19273
|
legge 13 giugno 1935, n. 1396
|
19278
|
legge 13 giugno 1935, n. 1431
|
19306
|
regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1432
|
19335
|
regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1445
|
19356
|
regio decreto-legge 13 agosto 1935, n. 1579
|
19369
|
regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1716
|
19370
|
regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1729
|
19372
|
regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1782
|
19374
|
regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1832
|
19416
|
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1817
|
19584
|
legge 23 dicembre 1935, n. 2416
|
19585
|
legge 23 dicembre 1935, n. 2434
|
19652
|
regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 10
|
19653
|
regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 14
|
19654
|
regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 15
|
19655
|
regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 20
|
19666
|
legge 6 gennaio 1936, n. 100
|
19671
|
legge 6 gennaio 1936, n. 115
|
19672
|
legge 6 gennaio 1936, n. 131
|
19673
|
legge 6 gennaio 1936, n. 137
|
19674
|
legge 6 gennaio 1936, n. 138
|
19675
|
legge 6 gennaio 1936, n. 139
|
19677
|
legge 6 gennaio 1936, n. 146
|
19904
|
legge 19 marzo 1936, n. 515
|
19925
|
legge 26 marzo 1936, n. 572
|
19932
|
legge 26 marzo 1936, n. 604
|
19933
|
legge 26 marzo 1936, n. 605
|
19947
|
legge 30 marzo 1936, n. 582
|
19959
|
legge 2 aprile 1936, n. 585
|
19960
|
legge 2 aprile 1936, n. 598
|
19961
|
legge 2 aprile 1936, n. 599
|
20027
|
regio decreto-legge 14 aprile 1936, n. 855
|
20072
|
regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 860
|
20084
|
regio decreto-legge 30 aprile 1936, n. 873
|
20286
|
regio decreto-legge 9 giugno 1936, n. 1146
|
20315
|
regio decreto-legge 2 luglio 1936, n. 1460
|
20322
|
regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1461
|
20325
|
regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1467
|
20363
|
regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1607
|
20377
|
regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1694
|
20398
|
regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1812
|
20399
|
regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1814
|
20401
|
regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1821
|
20405
|
regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1830
|
20407
|
regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1833
|
20447
|
regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1947
|
20448
|
regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1948
|
20449
|
regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1952
|
20450
|
regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1954
|
20468
|
regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2096
|
20483
|
regio decreto-legge 15 novembre 1936, n. 1953
|
20485
|
regio decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2153
|
20505
|
regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2218
|
20506
|
regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2219
|
20509
|
regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2275
|
20510
|
regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2285
|
20511
|
regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2390
|
20543
|
legge 26 dicembre 1936, n. 2354
|
20545
|
legge 26 dicembre 1936, n. 2356
|
20548
|
legge 26 dicembre 1936, n. 2376
|
20551
|
legge 26 dicembre 1936, n. 2379
|
20552
|
legge 26 dicembre 1936, n. 2387
|
20613
|
legge 4 gennaio 1937, n. 34
|
20621
|
legge 4 gennaio 1937, n. 49
|
20623
|
legge 4 gennaio 1937, n. 52
|
20624
|
legge 4 gennaio 1937, n. 53
|
20629
|
legge 4 gennaio 1937, n. 98
|
20630
|
legge 4 gennaio 1937, n. 103
|
20631
|
legge 4 gennaio 1937, n. 104
|
20632
|
legge 4 gennaio 1937, n. 105
|
20634
|
legge 4 gennaio 1937, n. 110
|
20635
|
legge 4 gennaio 1937, n. 111
|
20637
|
legge 4 gennaio 1937, n. 113
|
20641
|
legge 4 gennaio 1937, n. 123
|
20642
|
legge 4 gennaio 1937, n. 132
|
20709
|
regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 196
|
20713
|
regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 271
|
20714
|
regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 287
|
20715
|
regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 288
|
20726
|
regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 41
|
20842
|
regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 291
|
20844
|
regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 338
|
20867
|
legge 23 marzo 1937, n. 608
|
20868
|
legge 23 marzo 1937, n. 609
|
20869
|
legge 23 marzo 1937, n. 610
|
20870
|
legge 23 marzo 1937, n. 617
|
20871
|
legge 23 marzo 1937, n. 618
|
20875
|
legge 23 marzo 1937, n. 638
|
20876
|
legge 23 marzo 1937, n. 766
|
20969
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 562
|
20973
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 720
|
20974
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 721
|
20976
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 726
|
20978
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 729
|
20979
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 737
|
20980
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 755
|
20981
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 769
|
20982
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 784
|
20983
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 819
|
20984
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 828
|
20985
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 831
|
20986
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 840
|
20988
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 1077
|
21082
|
legge 3 giugno 1937, n. 972
|
21153
|
legge 10 giugno 1937, n. 1028
|
21155
|
legge 10 giugno 1937, n. 1042
|
21158
|
legge 10 giugno 1937, n. 1055
|
21170
|
legge 10 giugno 1937, n. 1218
|
21171
|
legge 10 giugno 1937, n. 1219
|
21203
|
regio decreto-legge 16 giugno 1937, n. 1167
|
21249
|
regio decreto-legge 1º luglio 1937, n. 1275
|
21250
|
regio decreto-legge 1º luglio 1937, n. 1276
|
21251
|
regio decreto-legge 1º luglio 1937, n. 1289
|
21254
|
regio decreto-legge 1º luglio 1937, n. 1333
|
21262
|
regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1310
|
21402
|
regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1988
|
21405
|
regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2005
|
21406
|
regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2006
|
21407
|
regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2007
|
21408
|
regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2008
|
21416
|
regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2060
|
21417
|
regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2067
|
21421
|
regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2190
|
21433
|
regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2043
|
21529
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2386
|
21542
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2424
|
21545
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2462
|
21549
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2493
|
21551
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2502
|
21552
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2503
|
21553
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2511
|
21554
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2512
|
21556
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2521
|
21557
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2522
|
21559
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2526
|
21560
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2527
|
21561
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2528
|
21576
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2595
|
21577
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2606
|
21585
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2648
|
21706
|
legge 17 gennaio 1938, n. 87
|
21707
|
legge 17 gennaio 1938, n. 94
|
21710
|
legge 17 gennaio 1938, n. 99
|
21777
|
regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 232
|
21779
|
regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 241
|
21781
|
regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 257
|
21786
|
regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 459
|
21846
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 520
|
21847
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 529
|
21848
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 530
|
21849
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 536
|
21850
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 566
|
21851
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 567
|
21852
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 572
|
21853
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 573
|
21854
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 587
|
21855
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 588
|
21856
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 589
|
21857
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 604
|
21858
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 615
|
21859
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 663
|
21860
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 760
|
21894
|
legge 7 aprile 1938, n. 411
|
21924
|
legge 11 aprile 1938, n. 421
|
21925
|
legge 11 aprile 1938, n. 422
|
21926
|
legge 11 aprile 1938, n. 436
|
21927
|
legge 11 aprile 1938, n. 437
|
21928
|
legge 11 aprile 1938, n. 438
|
21929
|
legge 11 aprile 1938, n. 439
|
21930
|
legge 11 aprile 1938, n. 448
|
22082
|
regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 953
|
22083
|
regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 983
|
22087
|
regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1208
|
22177
|
legge 16 giugno 1938, n. 1050
|
22178
|
legge 16 giugno 1938, n. 1051
|
22182
|
legge 16 giugno 1938, n. 1059
|
22204
|
legge 16 giugno 1938, n. 1145
|
22210
|
regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1160
|
22211
|
regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1167
|
22226
|
legge 16 giugno 1938, n. 1241
|
22271
|
regio decreto-legge 15 luglio 1938, n. 1304
|
22380
|
regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1571
|
22381
|
regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1576
|
22382
|
regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1578
|
22383
|
regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1581
|
22384
|
regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1582
|
22385
|
regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1597
|
22388
|
regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1629
|
22389
|
regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1676
|
22409
|
regio decreto-legge 23 settembre 1938, n. 2051
|
22418
|
regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1821
|
22433
|
regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1876
|
22437
|
regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1944
|
22438
|
regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1989
|
22439
|
regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1995
|
22440
|
regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 2160
|
22678
|
legge 5 gennaio 1939, n. 139
|
22690
|
legge 5 gennaio 1939, n. 176
|
22694
|
legge 5 gennaio 1939, n. 180
|
22696
|
legge 5 gennaio 1939, n. 182
|
22697
|
legge 5 gennaio 1939, n. 183
|
22698
|
legge 5 gennaio 1939, n. 184
|
22700
|
legge 5 gennaio 1939, n. 186
|
22701
|
legge 5 gennaio 1939, n. 187
|
22703
|
legge 5 gennaio 1939, n. 192
|
22704
|
legge 5 gennaio 1939, n. 193
|
22705
|
legge 5 gennaio 1939, n. 196
|
22707
|
legge 5 gennaio 1939, n. 228
|
22708
|
legge 5 gennaio 1939, n. 229
|
22709
|
legge 5 gennaio 1939, n. 230
|
22710
|
legge 5 gennaio 1939, n. 231
|
22711
|
legge 5 gennaio 1939, n. 232
|
22712
|
legge 5 gennaio 1939, n. 233
|
22713
|
legge 5 gennaio 1939, n. 234
|
22714
|
legge 5 gennaio 1939, n. 235
|
22715
|
legge 5 gennaio 1939, n. 236
|
22716
|
legge 5 gennaio 1939, n. 237
|
22717
|
legge 5 gennaio 1939, n. 238
|
22719
|
legge 5 gennaio 1939, n. 240
|
22720
|
legge 5 gennaio 1939, n. 241
|
22721
|
legge 5 gennaio 1939, n. 242
|
22722
|
legge 5 gennaio 1939, n. 243
|
22725
|
legge 5 gennaio 1939, n. 246
|
22726
|
legge 5 gennaio 1939, n. 247
|
22734
|
regio decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 304
|
22739
|
legge 5 gennaio 1939, n. 359
|
23014
|
legge 15 maggio 1939, n. 821
|
23015
|
legge 15 maggio 1939, n. 822
|
23018
|
legge 15 maggio 1939, n. 833
|
23021
|
legge 15 maggio 1939, n. 853
|
23022
|
legge 15 maggio 1939, n. 854
|
23023
|
legge 15 maggio 1939, n. 932
|
23024
|
legge 15 maggio 1939, n. 953
|
23026
|
legge 15 maggio 1939, n. 984
|
23108
|
legge 6 giugno 1939, n. 1046
|
23109
|
legge 6 giugno 1939, n. 1047
|
23113
|
legge 6 giugno 1939, n. 1137
|
23114
|
legge 6 giugno 1939, n. 1143
|
23180
|
legge 6 luglio 1939, n. 1066
|
23183
|
legge 6 luglio 1939, n. 1214
|
23222
|
legge 13 luglio 1939, n. 1330
|
23223
|
legge 13 luglio 1939, n. 1335
|
23376
|
legge 30 novembre 1939, n. 2036
|
23377
|
legge 30 novembre 1939, n. 2037
|
23381
|
legge 30 novembre 1939, n. 2113
|
23382
|
legge 30 novembre 1939, n. 2122
|
23383
|
legge 30 novembre 1939, n. 2124
|
23385
|
legge 30 novembre 1939, n. 2137
|
23386
|
legge 30 novembre 1939, n. 2178
|
23487
|
legge 20 marzo 1940, n. 447
|
23520
|
legge 29 marzo 1940, n. 446
|
23523
|
legge 29 marzo 1940, n. 466
|
23526
|
legge 29 marzo 1940, n. 1104
|
23632
|
legge 16 maggio 1940, n. 636
|
23670
|
legge 23 maggio 1940, n. 755
|
23671
|
legge 23 maggio 1940, n. 786
|
23673
|
legge 23 maggio 1940, n. 861
|
23703
|
legge 30 maggio 1940, n. 835
|
23757
|
legge 14 giugno 1940, n. 1024
|
23785
|
legge 21 giugno 1940, n. 1052
|
23788
|
legge 21 giugno 1940, n. 1147
|
23858
|
legge 6 luglio 1940, n. 1168
|
23907
|
legge 13 agosto 1940, n. 1348
|
24013
|
legge 21 ottobre 1940, n. 1520
|
24066
|
legge 25 novembre 1940, n. 2007
|
24111
|
legge 13 gennaio 1941, n. 19
|
24199
|
legge 24 febbraio 1941, n. 189
|
24333
|
legge 27 giugno 1941, n. 915
|
24334
|
legge 27 giugno 1941, n. 916
|
24384
|
legge 11 luglio 1941, n. 928
|
24427
|
legge 25 luglio 1941, n. 938
|
24544
|
legge 20 novembre 1941, n. 1433
|
24545
|
legge 20 novembre 1941, n. 1485
|
24546
|
legge 20 novembre 1941, n. 1489
|
24693
|
legge 26 gennaio 1942, n. 57
|
24810
|
legge 30 marzo 1942, n. 437
|
24811
|
legge 30 marzo 1942, n. 438
|
24853
|
legge 7 maggio 1942, n. 853
|
24948
|
legge 21 giugno 1942, n. 891
|
24949
|
legge 21 giugno 1942, n. 892
|
24951
|
legge 21 giugno 1942, n. 900
|
24953
|
legge 21 giugno 1942, n. 955
|
24954
|
legge 21 giugno 1942, n. 1064
|
25023
|
legge 24 luglio 1942, n. 1116
|
25024
|
legge 24 luglio 1942, n. 1117
|
25107
|
legge 18 ottobre 1942, n. 1329
|
25113
|
legge 18 ottobre 1942, n. 1344
|
25133
|
legge 24 ottobre 1942, n. 1448
|
25197
|
legge 7 dicembre 1942, n. 1855
|
25235
|
legge 24 dicembre 1942, n. 1818
|
25393
|
legge 19 aprile 1943, n. 487
|
26361
|
decreto legislativo luogotenenziale 1º febbraio 1946, n.
21
|
26434
|
decreto legislativo luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 296
|
27456
|
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
febbraio 1947, n. 304
|
27765
|
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6
maggio 1947, n. 663
|
28278
|
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11
settembre 1947, n. 1253
|
28409
|
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
settembre 1947, n. 1327
|
28413
|
legge 29 settembre 1947, n. 1655
|
28470
|
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9
ottobre 1947, n. 1320
|
28600
|
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30
ottobre 1947, n. 1455
|
28653
|
legge 13 novembre 1947, n. 1422
|
28654
|
legge 13 novembre 1947, n. 1452
|
28695
|
legge 27 novembre 1947, n. 1442
|
28696
|
legge 27 novembre 1947, n. 1491
|
28764
|
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
dicembre 1947, n. 1769
|
28775
|
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
dicembre 1947, n. 1609
|
28776
|
legge 16 dicembre 1947, n. 1443
|
28780
|
legge 16 dicembre 1947, n. 1621
|
28785
|
legge 16 dicembre 1947, n. 1657
|
28786
|
legge 16 dicembre 1947, n. 1663
|
28787
|
legge 16 dicembre 1947, n. 1672
|
28788
|
legge 16 dicembre 1947, n. 1682
|
28789
|
legge 16 dicembre 1947, n. 1728
|
28790
|
legge 16 dicembre 1947, n. 1757
|
28791
|
legge 16 dicembre 1947, n. 1763
|
28847
|
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
dicembre 1947, n. 1752
|
|