Legge 23 dicembre 1996, n. 662
"Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996
Art. 1.
(Misure
in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale,
previdenza e assistenza).
1.
Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo
2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo
1, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, i direttori generali delle aziende
ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono, non oltre il
30 giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole unità
operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno mediamente registrato un
tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta eccezione per la terapia
intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attività di trapianto di
organi e di midollo osseo nonchè le unità spinali, in misura tale da assicurare
il rispetto di detto tasso di occupazione, e rideterminano, conseguentemente,
le dotazioni organiche anche in deroga, al solo fine della loro riduzione, a
quanto stabilito dal comma 52 del presente articolo. Fino a quando non sono
esperite le suddette procedure è fatto divieto di procedere alle assunzioni di
personale. Nel rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per mille,
indicato dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità
sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non
sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto per ciascuna unità
operativa ospedaliera interessata.
2.
Le regioni possono fissare un tasso di occupazione dei posti letto superiore al
75 per cento destinando una quota parte dei risparmi derivanti dalla
conseguente riduzione dei posti letto all'assistenza domiciliare a favore di
portatori di handicap gravi, di patologie cronico-degenerative in stato
avanzato o terminale nonchè degli anziani non autosufficienti. Le regioni
possono altresì fissare un tasto di occupazione di posti letto inferiore al 75
per cento negli ospedali situati nelle isole minori e nelle zone montane
particolarmente disagiate.
3.
Le regioni, al fine di contenere le richieste di prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano misure al fine di
razionalizzare la spesa sanitaria facendo ricorso alla prevenzione e
all'assistenza domiciliare medicalmente assistita.
4.
Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui al citato
articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le regioni, entro il
30 giugno 1997, provvedono ad incrementare i posti letto equivalenti di
assistenza ospedaliera diurna, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22
ottobre 1992, fino ad una dotazione media regionale non inferiore al 10 per cento
dei posti letto della dotazione standard per acuti prevista dalla normativa
vigente. Alle regioni inadempienti si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 2-quinquies, del citato decreto-legge n. 280 del 1996.
5.
Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie
private accreditate ovvero a quelle indicate dall'articolo 6, comma 6 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'opzione per l'esercizio della libera
professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale da espletare dopo aver assolto al debito orario, è
incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale. L'attività
libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera
professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture
sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture
sanitarie private accreditate, anche parzialmente. L'accertamento delle
incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al
direttore generale dell'azienda ospedaliera o dell'unità sanitaria locale
interessata.
6.
Le disposizioni previste dai commi da 1 a 19 si applicano anche al personale di
cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc- cessive modificazioni.
7.
Per il personale indicato ai commi 5 e 6 l'attività libero professionale
intramuraria è assimilata, ai fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente.
8.
I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, attivano ed organizzano,
d'intesa con le regioni, nell'ambito della ristrutturazione della rete
ospedaliera, l'attività libero professionale intramuraria. Provvedono altresì a
comunicare alle regioni il quantitativo e la tipologia delle strutture attivate
nonchè il numero di operatori sanitari che possono potenzialmente operare in
tali strutture. I direttori generali dell'unità sanitaria locale e dell'azienda
ospedaliera individuano, inoltre, nell'ambito dell'applicazione delle norme
contrattuali, istituti incentivanti l'attività libero professionale
intramuraria.
9.
Ai fini dell'applicazione del comma 8 del presente articolo, le regioni possono
integrare i programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67.
10.
I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture
nelle quali l'attività libero professionale intramuraria risulti organizzata e
attivata, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e suc- cessive modificazioni, anche secondo le modalità
transitorie dallo stesso previste, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono tenuti a comunicare al direttore generale, entro il 31
marzo 1997, l'opzione tra l'esercizio dell'attività libero professionale
intramuraria o extramuraria. In assenza di comunicazione si presume che il
dipendente abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria.
L'opzione a favore dell'esercizio della libera professione extramuraria ha
valore per un periodo di tre anni.
11.
I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture
nelle quali l'attività libero professionale intramuraria non risulti
organizzata e attivata alla data di entrata in vigore della presente legge sono
tenuti a rendere la comunicazione di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla
data della comunicazione dei direttori generali alle regioni, prevista dal
comma 8. Si applicano altresì le disposizioni previste al comma 10, secondo e
terzo periodo.
12.
Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri all'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di cui
all'articolo 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, indicano altresì i criteri per
l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia
optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione
costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi comportanti
direzioni di struttura ovvero per l'accesso agli incarichi di dirigenti del
ruolo sanitario di secondo livello. Resta ferma la riduzione del 15 per cento della
componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano
per l'esercizio della libera professione extramuraria.
13.
In sede di rinnovo della convenzione tra il Servizio sanitario nazionale ed i
medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes- sive modificazioni, si tiene
conto dei principi stabiliti dal presente articolo.
14.
Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono
stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8, 11 e 12, le modalità per il
controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità, nonchè la
disciplina dei consulti e delle consulenze.
15.
Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al Parlamento sullo stato di
attivazione degli spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria
nonchè sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in
regime di libera professione intramuraria, da applicare a decorrere dal 1998.
16.
I posti letto riservati per l'esercizio della libera professione intramuraria e
per l'istituzione delle camere a pagamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 10,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto
dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le
regioni tengono conto dell'attivazione e dell'organizzazione dell'attività
libero professionale intramuraria in sede di verifica dei risultati
amministrativi e di gestione ottenuti dal direttore generale dell'unità
sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre
1994, n. 590, nonchè ai fini della corresponsione della quota integrativa del
trattamento economico del direttore generale di cui all'articolo 1, comma 5,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502.
17.
Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera professione
intramuraria e la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta
dell'assistito, il cittadino è tenuto al pagamento delle spese aggiuntive di
cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonchè di
una quota pari al 10 per cento della tariffa a carico del Servizio sanitario
nazionale anche mediante l'utilizzo di mutualità integrativa e/o assicurativa.
18.
Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato,
preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che esegue il
ricovero stesso, sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva relativa al
ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla spesa da parte del
cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che
costituisce il diario del ricovero.
19.
Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui
all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, devono documentare la capacità di garantire
l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità
previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale
del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza
di situazioni d'incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità
dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali.
L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni
comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti
costituiti.
20.
In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, ferma
restando la scadenza del 31 dicembre 1996 e quanto previsto dall'articolo 3,
comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni provvedono, entro il
31 gennaio 1997, sentite le associazioni nazionali del settore e degli enti
locali interessati, all'adozione di appositi strumenti di pianificazione
riguardanti la tutela della salute mentale in attuazione di quanto previsto dal
progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994.
21.
Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 3, comma 5, il secondo ed il
terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I beni mobili ed immobili
degli ospedali psichiatrici dismessi, che non possono essere utilizzati per
altre attività di carattere sanitario, sono destinati dall'unità sanitaria
locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche
parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la
locazione. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto
dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996",
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per
interventi nel settore psichiatrico, e dai relativi progetti regionali di
attuazione".
22.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di verifica
dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512,
convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonchè ai fini della
corresponsione della quota integrativa del trattamento economico per i medesimi
direttori generali prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono conto
delle iniziative adottate dai direttori generali interessati, all'interno della
programmazione regionale, per la definitiva chiusura degli ospedali
psichiatrici e per l'attuazione del progetto- obiettivo "Tutela della
salute mentale 1994-1996".
23.
Nell'anno 1997, alle regioni inadempienti rispetto a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dal comma 20
del presente articolo, si applica, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, una riduzione della quota spettante pari
allo 0,50 per cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale è elevata in misura
pari al 2 per cento.
24.
Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione trimestrale
sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la chiusura degli
ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-obiettivo "Tutela
della salute mentale 1994-1996", in base ai dati forniti dalle regioni con
la stessa periodicità.
25.
Le regioni sono tenute ad individuare tra le priorità cui destinare quote dei
finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i
dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali per la
realizzazione di centri diurni e di case alloggio.
26.
Nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza, individuati dal Piano sanitario
nazionale adottato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, sentita l'ANCI, quali tipologie di
risposta assistenziale, le regioni provvedono all'accertamento delle situazioni
di bisogno e all'organizzazione dei servizi, assicurando l'equilibrio
finanziario delle relative gestioni.
27.
L'attività dei medici di medicina generale, nel quadro delle funzioni
attribuite dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, è orientata al rispetto degli obiettivi assistenziali
e dei connessi livelli di spesa individuati dalle unità sanitarie locali sulla
base di specifici indirizzi regionali, volti, tra l'altro, al contenimento
delle richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero. La quota
variabile della remunerazione dei medici di medicina generale viene flessibilmente
commisurata al perseguimento degli obiettivi ed al rispetto dei vincoli. Per
l'anno 1997 i livelli di spesa non possono superare, a livello regionale, i
corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1996, ridotti dell'1 per
cento.
28.
Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire
l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni prescrittive
conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici e
terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di spesa. I
percorsi diagnostici e terapeutici sono individuati ed adeguati
sistematicamente dal Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore
di sanità, sentite la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri e le società scientifiche interessate, acquisito il parere
del Consiglio superiore di sanità. Il Ministro della sanità stabilisce,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, gli indirizzi per l'uniforme
applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e le misure da adottare in
caso di mancato rispetto dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a
carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza
giustificati motivi.
29.
I direttori generali delle aziende sanitarie sono responsabili, sulla base
degli indirizzi del livello centrale e regionale, dell'attivazione dei sistemi
informativi per la rilevazione, l'elaborazione e l'analisi comparativa dei dati
epidemiologici, di attività e di spesa necessari per fini di programmazione,
controllo e valutazione dell'attività assistenziale e prescrittiva facente capo
ai singoli medici e per la valutazione dei percorsi, nonchè della fornitura dei
dati alle regioni e al Ministero della sanità. Per corrispondere alle esigenze
informative del livello centrale, il Ministero della sanità può attivare forme
campionarie di rilevazione stipulando all'occorrenza appositi accordi di
cooperazione con aziende sanitarie e regioni.
30.
Per l'analisi, la programmazione e il controllo del settore degli acquisti dei
beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale, nonchè per fini di
orientamento e supporto, il Ministero della sanità, nel quadro delle competenze
in materia di sistema informativo sanitario, provvede, anche mediante la
omogeneizzazione e l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'articolo
6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'organizzazione e alla
gestione di un osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi.
L'osservatorio centrale raccoglie, anche utilizzando il collegamento in rete
con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario nazionale ed
accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e private, i dati sui
prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio sanitario nazionale e sugli
acquisti dei diversi settori merceologici e li classifica al fine di renderli
confrontabili su scala nazionale, provvedendo ad inviare trimestralmente al
Ministro della sanità ed alla Commissione unica del farmaco apposita relazione
in merito alla spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto
delle decisioni gestionali locali. L'osservatorio provvede altresì al
monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati nella classe c) di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
31.
Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici collocati nella classe a) di
cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere
riportati in caratteri "Braille", in quanto compatibili con la
dimensione della confezione, il nome commerciale del prodotto e un eventuale
segnale di allarme che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di
particolari condizioni d'uso. La presente disposizione si applica alle
confezioni messe in commercio a partire dal 1o gennaio 1998.
32.
Le regioni, per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni previste
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, individuano, nel rispetto dei livelli di spesa
stabiliti per l'anno 1996, le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie
che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private. La
contrattazione dei piani annuali preventivi, di cui all'articolo 6, comma 5,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed all'articolo 2, comma 8, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, deve essere realizzata in conformità alle predette
indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile.
33.
Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono
fissati i termini e le sanzioni per eventuali inadempienze degli
amministratori, per la completa attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
34.
Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del
Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc- cessive modificazioni, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del
Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce
i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione,
indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine
di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici
territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario
nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario
nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonchè per
quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle
malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive
nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie,
devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie
quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenzae
tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di
tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul
territorio nazionale.
35.
Gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere dall'anno 1995 dagli
enti del Servizio sanitario nazionale devono essere destinati, in via
prioritaria, alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni precedenti,
anche oggetto delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
36.
L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'articolo 7, comma 5, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, è rideterminato in lire 9.600 miliardi anche per
assicurare l'erogazione di farmaci innovativi di alto valore terapeutico,
nonchè la copertura degli oneri di cui al comma 42.
37.
Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1997, pari a lire
600 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni
di cui al comma 39.
38.
Per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 14 per cento
rispetto a quanto determinato dal comma 36, fermo restando il mantenimento
delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti
complessivi previsti per il medesimo anno.
39.
Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di
cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.
40.
A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al
pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate
per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti
rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul
prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle
farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo
al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le
specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire
50.000, al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al
pubblico è compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le
specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire
100.000 e lire 199.999 e al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui
prezzo di vendita al pubblico è pari o superiore a lire 200.000. Per le
farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2
della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, restano in vigore
le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre
1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore
a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in
misura pari al 60 per cento.
41.
I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui al regolamento
(CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, sono ceduti dal titolare
dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su
conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo criteri stabiliti
dal CIPE, entro il 31 gennaio 1997. Le quote di spettanza, per aziende
farmaceutiche, grossisti e farmacisti, sul prezzo di vendita al pubblico, al
netto dell'IVA, dei medicinali di cui al presente comma, sono stabilite dal
CIPE in deroga al disposto del comma 40, secondo criteri comunque finalizzati
ad una minore incidenza dei margini di distribuzione sul prezzo finale. In caso
di mancato accordo, il medicinale è collocato nella classe c) di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
42.
Entro il 15 febbraio 1997 la Commissione unica del farmaco procede alla prima
individuazione dei medicinali attualmente classificati nella classe c), di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i quali, per
particolari motivi terapeutici, a decorrere dal 1 marzo 1997, sono erogabili, a
totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel limite di spesa di lire 100
miliardi per anno, agli assistiti appartenenti a nuclei familiari in possesso
di un reddito annuo lordo non superiore a lire 19 milioni. Ai fini
dell'accertamento del reddito si applica la normativa vigente in materia di
autocertificazione, con obbligo di controlli da parte delle aziende sanitarie
locali. L'elenco dei medicinali erogabili ai sensi del presente comma viene
aggiornato periodicamente dalla Commissione unica del farmaco. L'onere
derivante dall'attuazione del presente comma resta a carico del Servizio
sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa previsto per l'assistenza
farmaceutica.
43.
Agli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, ammessi ad operare
all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, ai sensi dell'articolo 14,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, può essere consentito l'uso gratuito di locali e servizi
strettamente necessari all'espletamento delle relative attività.
44.
Sono considerate semplici violazioni amministrative, punibili con sanzioni
disciplinari, le irregolarità formali commesse nella compilazione delle
ricette.
45.
Fino al 31 dicembre 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di
assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie
protette. È autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilità,
secondo la normativa vigente.
46.
Il divieto di cui al comma 45 non si applica alle aziende ed agli enti del
Servizio sanitario nazionale, compreso l'ente pubblico Croce rossa italiana,
limitatamente per quest'ultimo al personale che, alla data del 30 settembre
1996, presta servizio nei servizi sanitari con contratto a tempo determinato,
ferme restando le previsioni di cui al comma 1, agli ordini e collegi
professionali, alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle regioni,
alle province autonome ed agli enti locali non strutturalmente deficitari ed a
quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia
intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,
agli enti non in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'articolo 22,
comma 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al personale della carriera diplomatica
e dei contrattisti all'estero, alle Forze armate ed al personale tecnico, nelle
qualifiche funzionali sesta, settima e ottava, dell'Istituto Idrografico e
degli Arsenali della Marina in misura complessiva pari a 23 posti per il primo
e 75 posti per i secondi, a parziale compensazione delle cessazioni dal
servizio verificatesi nel 1996 nelle stesse qualifiche anche attraverso
concorsi riservati al personale già in servizio, ai Corpi di polizia previsti
dall'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, limitatamente al personale
addetto all'espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e
dell'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali di traduzione
dei detenuti e degli internati, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il
solo personale operativo, ed a quello di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto- legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 1995, n. 203, per il quale si siano esaurite le prescritte procedure
entro il 31 dicembre 1996. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma
4, secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Il divieto
non opera per le assunzioni di personale del Ministero per i beni culturali e
ambientali, nella misura del 40 per cento dei posti resisi disponibili per
cessazioni, nonchè per le assunzioni previste da specifiche norme legislative
per l'attuazione ed il funzionamento degli uffici nelle otto province di nuova
istituzione, in entrambi i casi previo espletamento delle procedure di mobilità
da concludere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si procede
alle assunzioni. Il divieto non opera altresì per le assunzioni, sia mediante
procedure concorsuali, sia a tempo determinato, degli enti di gestione dei parchi
nazionali, da effettuare nei limiti della pianta organica o dell'attuale
dotazione organica purchè approvati dal Ministero dell'ambiente, previo
espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di
trenta giorni. Per il comparto scuola si applicano le disposizioni del comma 73
e per il personale del Ministero degli affari esteri si applicano le
disposizioni dal comma 132 al comma 142. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni e integrazioni. Sono consentite le assunzioni dei vincitori di
concorsi per qualifiche dirigenziali banditi da amministrazioni statali, le cui
graduatorie risultino approvate dalle commissioni d'esame entro il 15 dicembre
1996, e, per il triennio 1997-1999, le assunzioni del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, per il personale del ruolo dell'ispettorato del
lavoro, limitatamente a 190 unità dell'ottava qualifica funzionale,
dell'INPDAP, limitatamente a 250 unità complessive di personale da utilizzare
nelle strutture periferiche, dell'INPS, nei limiti di 200 unitàcomplessive di
personale da adibire alla vigilanza, e dell'INAIL, nei limiti di 150 unità
complessive. Gli enti locali dissestati che abbiano ottenuto l'approvazione
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di entrata in vigore della
presente legge possono chiedere, per esigenze di funzionamento dei servizi,
l'assegnazione di personale posto in mobilità al momento della rideterminazione
delle piante organiche e in servizio presso gli enti stessi alla data del 31
dicembre 1995.
47.
Le graduatorie conseguite nei concorsi pubblici per il personale del Servizio
sanitario nazionale restano in vigore per tutto il 1997.
48.
Fermi restando i limiti previsti dal comma 46, le amministrazioni di cui al
medesimo comma assumono prioritariamente i soggetti appartenenti alle categorie
protette in numero pari a quello dei posti occupati da falsi invalidi,
accertati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e comunque nell'ambito
delle disponibilità dei posti derivanti da cessazioni dal servizio.
49.
Per gli anni 1998 e 1999 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 45, con
le esclusioni di cui al comma 46, possono provvedere alla copertura dei posti
resisi disponibili per cessazioni mediante ricorso alle procedure di mobilità
e, nel limite del 10 per cento di tali posti disponibili, attraverso nuove
assunzioni di personale. Fino al 31 dicembre 1999, in relazione all'attuazione
dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi
concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni
pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di
ciascun profilo professionale.
50.
Le disposizioni di cui ai commi 45 e 49 non si applicano per le assunzioni dei
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonchè degli avvocati e
procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia può procedere, nei
limiti delle dotazioni organiche fissate a seguito della verifica dei carichi
di lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e dell'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
alla copertura dei posti del restante personale dell'amministrazione della
giustizia in misura non superiore al 70 per cento del complesso delle vacanze
esistenti alla data del 31 dicembre 1996, anche al fine di soddisfare
sopraggiunte maggiori esigenze funzionali; la dotazione organica complessiva
del personale dell'amministrazione centrale non potrà essere determinata in
misura superiore ai posti coperti alla data del 31 dicembre 1996, salva la
possibilità di variazioni, nell'ambito della stessa dotazione organica, per
quanto riguarda la consistenza delle qualifiche funzionali e dei profili
professionali, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
51.
In deroga al comma 45, il Ministero dei trasporti e della navigazione può
assumere ispettori di volo con contratti a termine annuali rinnovabili di anno
in anno sino ad un massimo di tre anni, da utilizzare per le esigenze del
servizio della navigazione della Direzione generale dell'aviazione civile, e al
Ministero per i beni culturali e ambientali è consentita l'assunzione di
personale a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente.
52.
Le dotazioni organiche di tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con le
esclusioni di cui al comma 46, che non abbiano provveduto alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro, ai sensi
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono provvisoriamente rideterminate in
misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1996, nonchè ai posti per i quali,
alla stessa data, risultino in corso di espletamento concorsi o siano stati
pubblicati i bandi di concorso. Alle università si applica il comma 31
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
53.
Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 52
costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione
dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sono ridotte
in via definitiva del 15 per cento, esclusi i posti vincolati alle categorie
privilegiate, se alla data del 30 aprile 1997 non si provvede alla
rideterminazione delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro.
54.
Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni vigenti, sono introdotte
disposizioni speciali anche di esclusione in materia di determinazione delle piante
organiche per gli ordini e i collegi professionali in relazione al numero degli
iscritti e per l'ente autonomo "La Triennale" di Milano, senza oneri
per il bilancio dello Stato.
55.
Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili
provenienti dalle dismesse basi NATO già assegnati ad amministrazioni statali
ai sensi dell'articolo 2, comma 14 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 169, sono
trasferiti, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive
esigenze di funzionalità, e previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle sedi periferiche
dell'amministrazione statale o ad altre amministrazioni pubbliche nell'ambito
della provincia in cui la base militare era collocata. Entro i successivi
sessanta giorni si provvede al trasferimento mediante decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri.
56.
Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le
disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi
professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni
con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
57.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a
tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale
militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigli del
fuoco.
58.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è
indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il
dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega
la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro
autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica
attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la
trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione
organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità
dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non
superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa
qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con
un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare,
entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio,
l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte
salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita
competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza
dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di
polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di
lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può
accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.
59.
I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale
costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Un quota pari al 50 per
cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità
del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le
procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga alle
disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento è
destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione
decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva. I
risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono
ulteriori economie di bilancio.
60.
Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di
svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che
la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata
dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La
richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove
entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato
provvedimento di diniego.
61.
La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui
al comma 58, nonchè le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di
recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi
nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante
personale, semprechè le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o
autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di
appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di
volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di
lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza
devono svolgersi in contradditorio fra le parti.
62.
Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi
da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi,
che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche
sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi,
d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi,
nonchè, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini
dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.
63.
Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1 marzo 1997.
Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto
di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque
denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.
64.
Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari
che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento,
malati di mente, anziani non autosufficienti, nonchè ai genitori con figli
minori in relazione al loro numero.
65.
I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non versino
in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica preveda un
numero di dipendenti inferiore alle cinque unità.
66.
Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
confermate per il triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche nel triennio 1997-1999.
67.
Le disposizioni contenute nel comma 66 si applicano anche alle misure
dell'indennità di missione e di trasferimento, delle indennità sostitutive
dell'indennità di missione e di quelle aventi natura di rimborso spese, che
sono suscettibili per legge o disposizione contrattuale o in applicazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro di variazioni in relazione al tasso
programmato di inflazione o agli aumenti intervenuti nel costo della vita in
base agli indici ISTAT. Nel triennio 1997-1999 tali rimborsi ed indennità
continuano, comunque, ad essere corrisposti nella stessa misura dell'anno 1996.
68.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stipulano alle condizioni più favorevoli,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, convenzioni
con società o con catene alberghiere o con associazioni di categoria presso le
cui strutture il dipendente in missione è tenuto a pernottare. Il dipendente
che non utilizza nella località di missione strutture alberghiere convenzionate
ha diritto, su presentazione della relativa documentazione prevista dalle norme
o dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia, al rimborso della spesa
nel limite del costo più basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate
nella località di missione.
69.
Per il triennio 1997-1999, gli stanziamenti per la remunerazione delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso
quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di
cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti agli
appositi capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato,
sono ridotti nella misura del 10 per cento e per l'Amministrazione della difesa
nella misura del 10,5 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi
all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
70.
Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione
pubblica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza dei
presidenti delle regioni, sono definiti criteri e parametri generali per la
riorganizzazione graduale della rete scolastica, con effetto dall'anno
scolastico 1997-1998 con la previsione di deroghe con riguardo alle zone
definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, nonchè alle
necessità e ai disagi che possono determinarsi in relazione a specifiche esigenze,
particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole. Il decreto
prevede altresì una graduale riduzione del numero massimo degli alunni per
classe, anche tenendo conto di quelli con difficoltà di apprendimento. Ove
necessario, potranno essere costituiti, su tutto il territorio nazionale,
istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado,
cui sarà assegnato personale direttivo della scuola elementare o della scuola
media. Analoghe misure di riorganizzazione graduale della rete scolastica
saranno adottate per i convitti e gli educandati dello Stato, anche unificando
i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse, con accorgimenti
necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza accolta.
In attuazione del suddetto decreto e nei limiti dell'organico provinciale
complessivo determinato a norma del comma 71, i provveditori agli studi,
sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali,
adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i piani organici di
aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni
ordine e grado, nonchè dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni
rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di musica, le
accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche.
71.
In conformità agli obiettivi indicati al comma 70, a decorrere dall'anno
scolastico 1997-1998, gli organici del personale della scuola sono
rideterminati con periodicità pluriennale, secondo criteri, procedure e
parametri di riferimento stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
Nel limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia dallo
stesso decreto interministeriale, i provveditori agli studi determinano la
dotazione di ciascuna scuola e istituto di istruzione nonchè le dotazioni
organiche provinciali, per ciascun grado di scuola, necessarie per la
diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei programmi
di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli interventi di
supporto e valutazione dei processi formativi, dell'insegnamento della lingua
straniera nella scuola elementare e, limitatamente agli istituti di istruzione
secondaria superiore, dell'integrazione degli alunni portatori di handicap.
Sono abrogati gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
72.
I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo fissato al
comma 71, determinano l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in
relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno
necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla
distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni
socio-ambientali, nonchè alla diffusione dell'insegnamento della lingua
straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza.
È garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap. Le
modalità saranno definite previa contrattazione decentrata, ove prevista. Gli
organi competenti, sulla base dei principi generali di cui all'articolo 128 del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le
esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compresi
l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario,
la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni
nell'ambito dello stesso plesso scolastico. È abrogato il comma 5 dell'articolo
131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
73.
Con le modalità previste dall'articolo 442, comma 4, del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ridefiniti i criteri di
programmazione delle assunzioni di personale docente a tempo indeterminato, in
relazione alle prevedibili disponibilità dei relativi posti nell'anno
scolastico successivo, in connessione ai provvedimenti previsti dal comma 70 e
alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare.
74.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini
entro i quali, annualmente, il personale di ruolo può presentare o revocare le
dimissioni. I commi 2 e 3 degli articoli 510 e 580 del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.
75.
Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche provinciali, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai corsi di riconversione
professionale previsti dall'articolo 473 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, saranno istituiti anche corsi intensivi di
durata non superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di
specializzazione prescritto per l'attività di sostegno all'integrazione
scolastica degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva saranno,
altresì, stabiliti i criteri per la mobilità d'ufficio del medesimo personale.
Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 1989,
n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.
76.
Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore gli organi
competenti di ciascun istituto, sulla base della autonoma valutazione delle
esigenze organizzative, possono deliberare che l'insegnamento dell'educazione
fisica sia impartito per classi intere anzichè per squadre maschili e
femminili. È abrogato il comma 2 dell'articolo 302 del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
77.
Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri riflessi
sono effettuate dalle istituzioni scolastiche ed educative, nonchè dagli
istituti superiori di istruzione artistica, entro i limiti dei finanziamenti
assegnati dai competenti provveditori agli studi con imputazione ai capitoli
1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti
i criteri e le modalità per la ripartizione, tra gli istituti e le scuole di
ciascuna provincia, dei fondi accreditati ai provveditori agli studi, per la
determinazione delle quote che gli stessi provveditori dovranno accantonare per
esigenze eccezionali o, comunque impreviste, nonchè per riequilibrare, ove
necessario, la ripartizione delle risorse finanziarie, in relazione alle specifiche
situazioni che dovessero determinarsi nelle diverse istituzioni interessate.
78.
I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e
saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio
scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di
flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del
personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione
scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in
materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo
esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e
per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.
79.
Il comma 2 dell'articolo 358 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, è abrogato, e per le spese relative agli accertamenti
da compiere ai fini del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole o,
comunque, in relazione ai servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i
gestori provvederanno direttamente, analogamente a quanto previsto dal comma 1
del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita dai gestori di enti e
istituzioni non statali autorizzati ad attuare i corsi biennali di
specializzazione per il sostegno didattico agli alunni handicappati, nonchè dai
gestori di scuole straniere in Italia.
80.
Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, va
interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo di lire 116
miliardi è riferito alla spesa complessiva per i compensi forfettari relativi
agli esami di maturità, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato,
vigenti alla data di entrata in vigore della legge citata.
81.
Dall'applicazione dei commi 70, 71, 72, 75 e 76 dovranno conseguirsi economie
di spesa pari a lire 400 miliardi, 1.541 miliardi e 2.175 miliardi,
rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999.
82.
Gli stanziamenti di cui al comma 69 sono ridotti di ulteriori 60 miliardi per
il 1998, e 100 miliardi per il 1999; tali riduzioni si aggiungono a quelle
previste dal richiamato comma 69.
83.
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla
Tabella A, parte III, al numero 1), è soppressa la parola: "cavalli".
84.
In aggiunta a quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 2, il Ministro delle
finanze può disporre entro il 28 febbraio 1997, con proprio decreto, l'aumento
di un punto dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427.
85.
Le disposizioni di cui ai commi da 70 a 80 non si applicano alla regione Valle
d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la
materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle
relative norme di attuazione.
86.
Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso
l'ultimo periodo.
87.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, tutti i mezzi finanziari destinati
dallo Stato agli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono iscritti
in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominato "Fondo per il
finanziamento ordinario degli Osservatori". Il Fondo è ripartito, sulla
base dei criteri determinati con decreto del Ministro, tra gli Osservatori che
provvedono, altresì, direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, indennità
e compensi di ogni natura al personale dipendente. Si applicano, inoltre, in
analogia le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, nonchè le disposizioni del comma 31 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 1995, n. 549.
88.
Per il funzionamento dell'osservatorio previsto dall'articolo 5, comma 23,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'osservatorio medesimo, può
nominare esperti a tempo pieno tra persone aventi specifiche capacità
professionali, nel limite dell'apposito stanziamento di bilancio. Il compenso
dei componenti l'osservatorio e quello degli esperti è determinato con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni.
Le spese relative al funzionamento dell'osservatorio, valutate in lire un
miliardo annue, vengono iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per
l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo stanziamento
del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione è ridotto di lire un
miliardo a decorrere dall'anno 1997.
89.
Il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore,
istituito dal comma 4 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è
ridotto dello 0,5 per cento e può essere destinato anche alle erogazioni di borse
di studio di cui all'articolo 8 della medesima legge.
90.
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è
autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni, con propri decreti da
adottare, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245,
alla graduale separazione organica delle università, anche preceduta da
suddivisioni delle facoltà o corsi di laurea, secondo modalità concordate con
gli Atenei interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti
che verrà determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale, previo
parere dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario.
91.
I provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo conto delle
specifiche situazioni ed esigenze delle aree metropolitane maggiormente
congestionate.
92.
I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le procedure dell'intervento,
comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e delle risorse di
personale e finanziarie da destinare allo stesso, nonchè alle modalità di
verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di programmazione sono
emanati sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.
93.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori
pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, possono
essere destinati ad uso perpetuo e gratuito delle università, con spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili
demaniali liberi.
94.
Nel caso di immobili di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il decreto di
cui al comma 93 è adottato previo concerto con il Ministro per i beni culturali
e ambientali.
95.
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove,
altresì, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le intese
con gli enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e gratuito
delle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a loro
carico, di immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti.
96.
Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e
periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti dalla
legge 28 dicembre 1995, n. 549, le dotazioni organiche e le consistenze
effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito,
esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'aeronautica militare sono ridotte del 25 per cento
entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della
alimentazione dei ruoli.
97.
Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo è delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello
stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno:
a) definire per
ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali da
soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare, in rapporto anche alle
funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza
atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli normali e
speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra,
mediante la soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con
determinazione delle relative consistenze organiche;
b) apportare le
necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di realizzare, in
ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di età
per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari;
c) prolungare
opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai più elevati
limiti di età, che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;
d) aggiornare, in
chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804,
in relazione a quanto previsto nel comma 96, precisando le cariche da escludere
dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 7
della medesima legge n. 804 del 1973;
e) regolare con
norme transitorie il graduale passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente
normativa a quella che verrà definita con i decreti legislativi, tenendo conto
dei giudizi di idoneità espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di
entrata in vigore dei predetti decreti, nonchè disciplinando il transito, senza
oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre amministrazioni;
f) prevedere la
semplificazione e la razionalizzazione delle pro- cedure relative alla
valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei principi
sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n.
224, mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi
valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la
razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla
valutazione del personale, nonchè procedure di verifica dell'operato delle commissioni
di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni;
g) aggiornare la
normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di
accesso, riducendone la durata che sarà allineata ai limiti di età per la
cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico
impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e
ridisciplinandone le modalità di impiego, continuando comunque ad assicurare il
versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la
durata della permanenza in tale posizione;
h) realizzare
economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli ufficiali in
servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio triennale
1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84
miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi nel 1999.
98.
Ferme restando le economie previste dal comma 97, lettera h), l'ordinamento
derivante dai decreti legislativi di cui al comma 97 non può comunque comportare
a regime oneri superiori, in termini reali, alla spesa per gli ufficiali in
servizio permanente di ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio
consuntivo 1996.
99.
Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare le
necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria
del restante personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed
il Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel comma 97,
lettera g), nonchè per apportare alla vigente normativa le modifiche e le
integrazioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del
personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello
previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo.
100.
Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui
ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti.
101.
Nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione è autorizzata la cessione a
titolo gratuito ai Paesi in via di sviluppo ed a quelli partecipanti al
partenariato per la pace, nonchè agli organismi di volontariato di protezione
civile iscritti negli appositi registri, di materiali non d'armamento
dichiarati obsoleti per cause tecniche. La cessione di materiali d'armamento riguarderà
esclusivamente materiali difensivi e dovrà essere preventivamente acquisito il
parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.
102.
Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di sviluppo
sociale, tecnico e culturale, Il Ministro della difesa è autorizzato ad
ammettere, annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, e nei limiti degli appositi stanziamenti, a frequentare corsi presso
istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo
in tutto o in parte a carico della Difesa le spese di frequenza, il
mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonchè
le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e
viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei
corsi, personale militare estero facente parte di Forze armate di Stati: a) nei
confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione
europea; b) nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle
appropriate istanze delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni della
convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo; c) che non
destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio
militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa. Il
Ministro della difesa è, altresì, autorizzato a concedere contributi per lo
studio o per il perfezionamento al personale militare estero ammesso a
frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.
103.
Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti di lavoro del Genio
militare, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute negli
articoli 51, primo comma, lettera a), e 52 del regolamento approvato con regio
decreto 17 marzo 1932, n. 365.
104.
Per il personale di leva che sarà incorporato nell'Esercito, nella Marina
militare e nell'Aeronautica militare e per il personale che svolgerà servizio
civile sostitutivo a decorrere dal 1o gennaio 1997 la durata della ferma di
leva e del servizio civile è di 10 mesi.
105.
Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio obbligatorio di
leva in qualità di ufficiale di complemento ovvero di ausiliario di leva la
durata della ferma è rispettivamente di 14 mesi e di 12 mesi.
106.
Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle
norme di cui ai capi VIII e IX del titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni ed
integrazioni, in relazione al calo demografico, agli esuberi conseguenti alla
ristrutturazione in chiave riduttiva dello strumento militare ed alla prevista
introduzione del servizio civile nazionale.
107.
Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo
schema di decreto legislativo di cui al comma 106, al fine dell'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione.
108.
Il Ministro della difesa, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di
riduzione della durata del servizio per gli obiettori in servizio civile
sostitutivo e della ferma di leva per i militari in servizio di leva alla data
stessa garantendone il congedo in data anteriore a quella prevista per il
personale incorporato con il primo scaglione 1997. Analoghe norme verranno
emanate per i sottotenenti di complemento di prima nomina.
109.
I militari di leva e gli obiettori in servizio civile sostitutivo,
compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno frequentare i corsi di
formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, inclusi
quelli promossi dall'Unione europea, svolti nell'ambito territoriale dove
prestano servizio. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i
programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro
competenza. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti
programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di
rappresentanza e agli enti convenzionati con il Ministero della difesa per il
servizio civile.
110.
Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito
dal seguente: "4. Purchè non sia incompatibile con le direttive
strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio
obbligatorio di leva è prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo
più vicino al comune di residenza del militare, e possibilmente distanti non
oltre 100 chilometri da essa".
111.
Nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per
ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformità con l'articolo 7
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i militari e i graduati in
servizio di leva possono essere trattenuti alle armi per un ulteriore periodo
di 6, 9 o 12 mesi, pre- via domanda da presentare entro l'ottavo mese di
servizio. Il personale trattenuto alle armi per un ulteriore periodi di 12 mesi
può presentare domanda, entro il ventesimo mese di servizio, per il transito in
ferma triennale, previo superamento delle prove di selezione destinate ai volontari
di truppa in ferma breve, ove previste.
112.
Al personale trattenuto alle armi si applicano, in materia di trattamento
economico, le disposizioni previste per i volontari di truppa in ferma breve.
113.
In relazione a quanto previsto dal comma 111, il Ministro della difesa provvede
a definire annualmente, per ciascuna Forza armata e nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio, l'entità dei posti disponibili, computandoli in
relazione alle carenze riscontrate nel gettito dei volontari di truppa in ferma
breve.
114.
Il Ministro della difesa provvede a definire, con proprio decreto da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
modalità di transito in ferma triennale del personale trattenuto alle armi per
12 mesi.
115.
L'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva, di cui
all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di
polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, non può superare complessivamente 20.000 unità nel 1997,
17.500 unità nel 1998, 15.000 unità nel 1999 e 12.500 unità per gli anni
successivi. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia è definita la ripartizione
del contingente ausiliario di leva.
116.
A decorrere dal 1o gennaio 1997 al personale che espleta servizio ausiliario di
leva nei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n.
121, e successive modificazioni, compete, in luogo del trattamento economico
previsto dal quadro IV, sezione C, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni, e dalla legge 20 marzo
1984, n. 34, e successive modificazioni, la paga netta giornaliera prevista
dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, come modificata dalla
legge 5 luglio 1986, n. 342.
117.
Al personale di cui al comma 115 è corrisposta l'indennità aggiuntiva prevista
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.
118.
Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri
dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia, sono razionalizzate e
semplificate le procedure di chiamata, selezione, informazione ed avvio
all'impiego dei giovani idonei, da parte della Direzione generale della leva,
del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione
civile e dei corpi ausiliari del Ministero della difesa, inserendo le esigenze
delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle amministrazioni interessate
in un unico ed equilibrato piano di utilizzazione.
119.
Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai fini della misura dell'equo indennizzo, la tabella 1
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è
sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge. È abrogato il comma 29
dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la determinazione
dell'equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare
iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli
spettanti per riconoscimento di anzianità.
120.
Per coloro che, antecedentemente alla data del 1o gennaio 1995, avevano in
corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio
di infermità o lesioni o che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano
presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi
dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell'equo
indennizzo, le disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1994, n. 724.
121.
Nei casi di cui all'articolo 177 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie si esprime anche sulla classificazione delle infermità o
lesioni accertate. Si applica l'articolo 178, secondo comma, del medesimo testo
unico.
122.
Il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, si applica anche ai dipendenti degli enti pubblici economici nazionali,
regionali e locali a suo tempo collocati in aspettativa ai sensi delle leggi 31
ottobre 1965, n. 1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078.
123.
Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati
dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società
o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente
pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono
versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di
lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno
conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del
dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.
124.
Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme corrisposte
dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, nonchè i diritti d'autore, i
compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di
attività libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la
quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale.
125.
Il limite di cui al comma 123 è aggiornato, ogni due anni, con decreto del
Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.
126.
I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai
dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di
revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura
pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al
10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui,
al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di
versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per
prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
127.
Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che
affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano
elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico
e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
128.
L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 è curata dal
Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il
Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle
finanze e della Guardia di finanza.
129.
È abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
130.
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in
aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi,
previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni
lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove
si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle
quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della
professionalità acquisita.
131.
Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non abbiano
adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 58 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di
anagrafe delle prestazioni, è fatto divieto di conferire nuovi incarichi.
132.
Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo,
dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni. Il terzo comma dell'articolo
162 del medesimo decreto n. 18 del 1967 è sostituito dal seguente: "La
retribuzione annua base è fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal
primo comma dell'articolo 157". Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni
del personale a contratto, da assumere ai sensi degli articoli 157 e 162 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni ed integrazioni, non possono subire miglioramenti salvo nei casi
in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane o nei casi
in cui sia necessario adeguarsi alle normative locali.
133.
Il contingente del personale assunto a contratto dagli uffici all'estero del
Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni
ed integrazioni, è elevato di 160 unità. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999
possono essere effettuate assunzioni di personale a contratto per la copertura
dei posti di nuova istituzione nel limite massimo di ottanta unità.
134.
Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato possono
essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle
dotazioni organiche determinate ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, in numero massimo di cinquanta unità per
ciascun anno del triennio 1997-1999, tramite appositi concorsi per titoli ed
esami purchè in possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui aspirano
e purchè abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole.
Le relative modalità saranno fissate con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del tesoro. Gli impiegati a contratto così immessi nei ruoli sono destinati,
quale sede di prima destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione
centrale per un periodo minimo di due anni.
135.
I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche funzionali IV, VI ed VIII
in sede di determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 22,
comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, saranno coperti tramite
concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti del Ministero degli affari
esteri della qualifica immediatamente inferiore che posseggano i necessari
requisiti ai sensi della normativa vigente, nonchè una anzianità in ruolo di
almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del numero degli anni trascorsi
all'estero. Le modalità del concorso saranno determinate con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro. Il personale in servizio all'estero che
risulti vincitore dei concorsi predetti mantiene il trattamento economico
relativo al posto-funzione già ricoperto, fino al rientro in Italia, ovvero
all'assegnazione presso altra sede all'estero.
136.
Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni
ed integrazioni, è diminuito a 78 unità. Il sub contingente presso le
Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali è elevato a 37 unità,
ferme restando le 4 unità fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52.
137.
Il Governo è autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più regolamenti diretti a:
a) promuovere lo
snellimento delle procedure per la somministrazione e la gestione dei fondi da
parte delle rappresentanze diplomatiche e degli altri uffici dipendenti in
linea con quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge 6
febbraio 1985, n. 15, e, per il trasferimento ad esercizi successivi di
eventuali residui e per la rendicontazione, agendo anche in deroga all'articolo
36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 60 e 61 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) riconoscere
una controllata autonomia contabile ed amministrativa agli uffici all'estero,
operando l'estensione ed armonizzazione di quanto previsto per gli istituti
italiani di cultura dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401,
ispirandosi a tal fine a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) garantire in
materia contrattuale la compatibilità con gli ordinamenti dei rispettivi paesi
di accreditamento, operando opportune modifiche all'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ispirandosi al principio del
controllo successivo anche per i contratti di importo superiore a quello
previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n.
20;
d) prevedere
appositi strumenti per sopperire alle esigenze caratterizzate da imprevedibilità
ed urgenza, prevedendo a tal fine l'estensione agli uffici all'estero dei fondi
scorta di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401,
nonchè l'istituzione temporanea, per l'attuazione all'estero di specifiche
iniziative e programmi di particolare rilievo finanziario ed organizzativo, di
appositi servizi amministrativi decentrati, con le modalità previste
dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 1985, n. 15.
138.
Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare
la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni in servizio all'estero, nonchè ad aggiornare le altre
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla materia
del trattamento economico, ricorrendo ad atti regolamentari, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale
dipendente dal Ministero degli affari esteri:
a) il
provvedimento non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato
per il 1997;
b) durante il
servizio all'estero tutti i dipendenti percepiranno un'apposita indennità, che
non ha carattere retributivo, commisurata, per ciascun posto-funzione previsto
negli organici degli uffici all'estero, e in riferimento al servizio da
svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari
a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di
eventuale rischio e disagio;
c) per le
categorie da individuare con i decreti stessi si dovrà prevedere anche un
assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo conto della normativa vigente negli
altri Paesi dell'Unione europea;
d) le indennità,
determinate secondo criteri e modalità che ne assicurino la trasparenza della
struttura, devono essere corrisposte in valuta locale o in altra valuta
straniera secondo un rapporto di ragguaglio da stabilire periodicamente. Al
fine dell'adeguamento alle variazioni del costo della vita si terrà conto, per
quanto possibile e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie, dei
meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi dell'Unione
europea.
139.
Dall'attuazione dei commi da 132 a 138 devono derivare economie non inferiori a
lire 3 miliardi per l'anno 1997, 5 miliardi per l'anno 1998 e 6 miliardi per
l'anno 1999.
140.
Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalità italiana o straniera residenti
anche temporaneamente all'estero, assunti a contratto dalle rappresentanze
diplomatiche e dagli uffici consolari il Governo si atterrà ai seguenti
principi e criteri, tenuto conto di quanto previsto al comma 138:
a) fissazione del
pagamento delle retribuzioni direttamente in valuta locale, ovvero in altra
valuta straniera, tenuto conto del livello e dell'andamento delle retribuzioni
locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze
diplomatiche o uffici consolari degli altri Paesi europei, prevedendo
emolumenti sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;
b) garantire la
compatibilità con gli ordinamenti dei rispettivi Paesi di accreditamento;
c) individuazione
di un quadro di posizioni stipendiali, distinto per funzioni professionali, che
tenga conto anche dell'anzianità di servizio.
141.
Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che prestano servizio
all'estero ed il cui trattamento è già rapportato a quello attribuito ai
dipendenti del Ministero degli affari esteri, il Governo si attiene ai criteri
direttivi indicati nel comma 138, per quanto applicabili in rapporto ai singoli
ordinamenti.
142.
Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti al parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che dovranno pronunciarsi entro trenta
giorni.
143.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, a decorrere dall'anno 1997 le misure del concorso delle
regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come
modificate dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
elevate, rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La regione Valle d'Aosta
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo
34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico
del bilancio dello Stato. Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle
d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui
ai commi da 1 a 44.
144.
A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a
carico del bilancio dello Stato a favore della regione Friuli-Venezia Giulia
che provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria con i proventi dei
contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio. Dalla stessa data gli
oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati
dalla regione Friuli-Venezia Giulia, a copertura dei disavanzi delle aziende
sanitarie per gli anni successivi al 1994, sono fronteggiati dalla regione
medesima.
145.
Per le finalità di cui al comma 144 e sino alla data di applicazione di quanto
disposto al comma 146, le quote fisse dei tributi devoluti alla regione
Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto
speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive
modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque decimi
con riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3) e 4) del primo comma del
citato articolo 49.
146.
Dalla data di inizio dell'efficacia delle norme attuative dello Statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, in relazione
alle modifiche apportate dall'articolo 5 della legge costituzionale 23
settembre 1993, n. 2, al primo comma dell'articolo 49 del citato Statuto
speciale, ai numeri 1), 3) e 4), le parole: "quattro decimi" sono
sostituite dalle seguenti: "sei decimi" e, al numero 2), le parole:
"quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro decimi
e mezzo".
147.
A decorrere dal 1997 l'anticipazione di lire 150 miliardi prevista dal comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, resta assorbita nelle somme
attribuite ai sensi della disposizione di cui al comma 145.
148.
Le assegnazioni finanziarie alla regione Sicilia attuative di leggi di settore
nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996, risultino non impegnate o per le
quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con
legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano
originariamente destinate. Tale facoltà non si applica ai finanziamenti
relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza
sanitaria.
149.
La regione Trentino-Alto Adige è delegata a fissare le tipologie e gli importi
dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli
introiti relativi confluiscono nel bilancio regionale. La somma attribuita ai
sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1978, n. 569, per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di catasto
è rideterminata assicurando comunque un risparmio per il bilancio dello Stato.
150.
Per l'anno 1998, il fondo perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ridotto di un importo pari al 6 per cento
dell'ammontare dei trasferimenti soppressi di cui alla colonna a) della tabella
C allegata alla medesima legge, fino alla concorrenza delle singole quote di
fondo perequativo spettanti. Per l'anno 1999, ferma restando l'entità
complessiva della riduzione nello stesso importo determinato per l'anno 1998,
la quota di riduzione posta a carico di ogni singola regione e le modalità di
attuazione verranno stabilite d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
151.
Le regioni iscrivono provvisoriamente nei propri bilanci l'ammontare presunto del
fondo perequativo indicato nella tabella C allegata alla legge 28 dicembre
1995, n. 549, al netto delle riduzioni di cui al comma 150.
152.
Nel 1997, le anticipazioni straordinarie di cassa, di cui al comma 4
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ridotte, per le
stesse regioni, nella misura determinata al comma 150; a decorrere dal 1998 per
le modalità si provvederà d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
153.
La misura massima dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas
metano e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive
modificazioni e integrazioni, è determinata in lire 60 al metro cubo di gas
erogato.
154.
La misura massima dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è
elevata a lire 50 a litro. L'operatività di eventuali aumenti erariali per
l'accisa sulla benzina per autotrazione è limitata, nei territori delle regioni
a statuto ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto
della citata imposta regionale, ove vigente.
155.
A decorrere dal 1 gennaio 1997 i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti beneficiari di trasferimenti statali sono inseriti nella tabella A
allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e ad
essi si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria
unica. In sede di prima applicazione i tesorieri dei comuni non sono tenuti a
versare nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato competenti per territorio le disponibilità liquide dei
comuni esistenti al 31 dicembre 1996, ma eseguono i pagamenti disposti dagli
enti utilizzando prioritariamente tali disponibilità. A valere sulle suddette
disponibilità sono tenuti vincolati, a cura del tesoriere, in attesa del loro
specifico utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un
vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui. Per i
comuni il cui servizio di tesoreria è gestito da un soggetto diverso da quello
indicato all'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
l'inserimento nella predetta tabella A è differito al giorno successivo alla
prima scadenza dell'incarico affidato al soggetto non abilitato; al versamento
delle disponibilità liquide del comune provvede il tesoriere abilitato, entro
trenta giorni dall'assunzione dell'incarico.
156.
Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è attribuito a decorrere
dall'anno 1997 un contributo commisurato al 6 per cento delle disponibilità
liquide di cui al comma 155, nei limiti complessivi di spesa di lire 180
miliardi.
157.
Sono esonerati dall'applicazione obbligatoria degli aumenti delle aliquote
massime di imposte e tasse comunali, come rideterminate dalla presente legge,
gli enti locali dissestati che presentino consuntivi in attivo, per due
esercizi finanziari consecutivi, della gestione riequilibrata.
158.
I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono corrisposti
in tre rate uguali: la prima entro il mese di febbraio, la seconda entro il
mese di maggio e la terza entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Il
pagamento della terza rata può essere anticipato previa autorizzazione del
Ministero del tesoro.
159.
All'articolo 3, comma 39, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono soppresse le parole: "limitatamente alla parte, riferibile al
costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi
delle addizionali suddette".
160.
In deroga a quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, come sostituito dal decreto legislativo 11 giugno 1996,
n. 336, a decorrere dall'esercizio 1997 l'avanzo di amministrazione può essere
iscritto nel bilancio di previsione ed essere utilizzato anche per le spese una
tantum, ivi comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo
degli organi degli enti locali. Gli avanzi di amministrazione non vincolati
degli enti locali dissestati che hanno adottato il bilancio stabilmente
riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente a sanare
l'indebitamento dell'ente per la parte non coperta dal mutuo di ripianamento e
fino alla concorrenza dell'ammontare delle entrate previste dall'eventuale vendita
di beni del patrimonio locale.
161.
Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, è sostituito
dal seguente:
"1.
L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 1998. A tal
fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio
l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente
gradualità del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71:
a) per il 1998 il
6 per cento del valore;
b) per il 1999 il
12 per cento del valore;
c) per il 2000 il
18 per cento del valore;
d) per il 2001 il
24 per cento del valore".
162.
A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti ai comuni ed alle
province ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, sono ridotti di lire 560.000 milioni e di lire
40.000 milioni. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati.
163.
Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di
credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura dei disavanzi
di esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di trasporto in gestione
diretta, relativi agli esercizi 1995 e 1996, e per il finanziamento delle somme
occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la
ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società
per azioni, quando la regione o gli enti locali rivestono la posizione di unico
azionista o di azionista di maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono
altresì autorizzati a contrarre, a decorrere dall'anno 1997, con istituti di
credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, a carico dei propri bilanci ed
entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le
rispettive tipologie di enti, mutui per la copertura dei contributi per
l'esercizio del trasporto pubblico locale in adempimento a contratti di
servizio e contratti di programma che prevedano il progressivo aumento della
quota dei costi coperta con i proventi del traffico e la corrispondente
riduzione, per la durata del mutuo, dei contributi in misura pari almeno al 5
per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmato anche in
applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n.
1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal Regolamento
(CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991.
164.
I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della fiscalità
locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunità montane sulla base
della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni
di cui al comma 156 e con le seguenti ulteriori variazioni:
a) incremento del
fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 212.100 milioni, pari per
ciascun comune e provincia all'1,239 per cento dei contributi ordinari
definitivamente attribuiti per l'anno 1995;
b) incremento del
fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 281.000 milioni, spettante ai
soli enti che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e da ripartire in misura
proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo;
c) incremento del
fondo ordinario dell'importo di lire 10.000 milioni, da destinare alla
provincia di Catanzaro per lire 3.850 milioni, alla provincia di Forlì per lire
3.150 milioni ed alla provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni;
d) incremento del
fondo ordinario dell'importo di lire 3.000 milioni per l'erogazione di
contributi per la fusione e l'unione di comuni, da attribuire con le modalità
ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996;
e) riduzione del
fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale di un importo
complessivo pari a lire 506.100 milioni per il finanziamento degli incrementi
previsti dalle lettere a), b), c) e d).
165.
Agli enti locali è assegnato un fondo di lire 175.000 milioni da attribuire ai
sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
166.
Le somme dovute agli enti locali a seguito di correzione di errori materiali,
relativi al calcolo delle spettanze sul contributo per gli squilibri della
fiscalità locale, possono essere corrisposte a valere sugli stanziamenti del
fondo ordinario.
167.
I capitoli della rubrica 3 (Servizi del Provveditorato generale dello Stato)
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 sono ridotti
per complessive lire 190 miliardi. Il Ministro del tesoro ripartisce la
predetta riduzione tra i capitoli della rubrica medesima.
168.
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti
locali è prorogato al 28 febbraio 1997. È altresì differito al 28 febbraio 1997
il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali
relativamente all'anno 1997. Ai fini della predisposizione del bilancio 1997 e
dei suoi allegati, i contributi erariali di parte corrente ed in conto capitale
spettanti ai comuni, alle province, alle comunità montane, sono attribuiti
secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entità previste dal bilancio
dello Stato e dalla legge finanziaria per il 1997 definitivamente approvati. In
deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni, l'ente locale può deliberare l'esercizio provvisorio,
sulla base del bilancio già deliberato, per un periodo di quattro mesi e i
bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo i regolamenti di
contabilità e i modelli di bilancio validi per i bilanci del 1996.
169.
Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26
gennaio 1996, n. 32, 25 marzo 1996, n. 156, 25 maggio 1996, n. 287, 24 luglio
1996, n. 390, e 20 settembre 1996, n. 492.
170.
Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e son fatti salvi i
procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1994, n. 376, 8 agosto 1994, n. 492, 11
ottobre 1994, n. 574, 9 dicembre 1994, n. 676, 8 febbraio 1995, n. 33, 7 aprile
1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n.
414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3
giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409 e 4 ottobre 1996, n. 516.
171.
Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i
procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 30 agosto 1996, n. 452 e 23 ottobre 1996, n. 550.
172.
Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i
procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 3 maggio 1995, n. 155, 30 giugno 1995, n. 267, 1
settembre 1995, n. 367, 30 ottobre 1995, n. 452, 23 dicembre 1995, n. 571, 1
marzo 1996, n. 98, 29 aprile 1996, n. 235, 1 luglio 1996, n. 345, 30 agosto
1996, n. 415, 23 ottobre 1996, n. 549.
173.
Fino alla nuova disciplina degli organi degli enti locali, per i comuni e per
le province le relative giunte sono costituite dal sindaco o dal presidente
della provincia, che le presiedono, e da un numero pari di assessori
determinato nel massimo in misura proporzionale ai membri del rispettivo
consiglio e comunque non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore ad
un milione di abitanti e nelle città metropolitane e nelle province con
popolazione superiore a due milioni di abitanti.
174.
Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuate fino al
30 novembre 1996 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4
aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione
a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo minimo
indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire un milione. A tali
violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
175.
Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro e delle finanze, le disposizioni occorrenti per la
revisione ed il riordino del sistema dei trasferimenti a province, comuni e
comunità montane, previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a
modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive
modificazioni, sulla base dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) introduzione
di parametri che tengano conto dei servizi forniti maggiormente diffusi sul
territorio e della accessibilità ad essi per i comuni che ne sono sprovvisti;
b) determinazione
di indicatori per l'individuazione delle condizioni di degrado socio-economico
degli enti;
c) introduzione
di parametri per misurare gli eventuali insediamenti militari presenti nel
territorio dell'ente;
d) introduzione
di correttivi ai parametri in relazione all'incremento della domanda di servizi
dovuta alla peculiarità degli enti di maggiore dimensione demografica e in
relazione, altresì, alla rigidità dei costi degli enti di minore dimensione
demografica;
e) determinazione
di un periodo di riequilibrio dei trasferimenti erariali tenendo conto del
complesso degli stessi di genere ordinario e consolidato, incrementato dei
tributi detratti in precedenza e delle conseguenze derivanti dall'applicazione
di nuovi criteri;
f) attribuzione
delle eventuali maggiori assegnazioni annuali di contributi erariali ai diversi
fondi tenendo conto dell'incidenza delle nuove forme impositive attribuite agli
enti locali;
g) definizione di
indicatori che facciano riferimento e incentivino lo sforzo tariffario e lo
sforzo fiscale dei singoli enti;
h) parametri che
incentivino la gestione dei servizi in forma associata da parte dei comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
176.
Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 175 sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere
delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni.
177.
Disposizioni integrative e correttive possono essere ema- nate, con uno o più decreti
legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui
al comma 175, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dai
commi da 175 a 177 e previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al
comma 176, con l'osservanza delle modalità ivi indicate.
178.
A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in
ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, avviene esclusivamente a
seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di
età previsto per il grado rivestito.
179.
Al personale militare che abbia presentato domanda di revoca ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
180.
Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, e del
decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606.
181.
Il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti
pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza
dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e
n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di
titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito
pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità,
sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente
ad inviare al Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro sono
stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato, ivi compreso il taglio
minimo, e le procedure e i criteri di assegnazione dei medesimi sulla base
della vigente normativa agli aventi diritto, anche se residenti all'estero, da
effettuare tramite l'ente previdenziale competente. Gli importi residuali
eccedenti il predetto taglio minimo sono liquidati direttamente dai predetti
enti. L'emissione dei titoli, per l'anno 1996, non può superare l'importo di
lire 3.135 miliardi.
182.
Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai
soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di
reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito
reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non
solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento
ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell'importo maturato al
31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per
gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli
interessi nella misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.
Gli enti ne terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui al
comma 181.
183.
I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi
ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono
dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I
provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di
effetto.
184.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre
1996, n. 608, di conversione del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510.
185.
Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare
l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età
e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità, di cui alla
tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, può
essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al
regime di non cumulabilità di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro
a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facoltà di
cui al presente comma è concessa, previa autorizzazione dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le
decorrenze dei trattamenti previste dall'ordinamento vigente, a condizione che
il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo
lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della
predetta facoltà. A questi ultimi l'importo della pensione è ridotto in misura
inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro,
riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e
della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione
spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera
a tempo pieno.
186.
L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di
cui al comma 185 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e
all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della
loro cessazione.
187.
Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei
criteri e delle modalità applicative di quanto disposto al comma 185 nei
confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso
nell'ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo
di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185.
188.
Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa in
materia di cumulo per i lavoratori pubblici che avevano presentato domanda di
collocamento a riposo per anzianità entro il 28 settembre 1994 e la cui domanda
era stata regolarmente accolta. I lavoratori pubblici che abbiano presentato
domanda di pensionamento di anzianità prima del 30 settembre 1996 possono
revocare la domanda conservando comunque la precedente sede di lavoro ovvero
esercitare l'opzione per il lavoro a tempo parziale di cui ai commi da 185 a
187, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
189.
Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le
pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonchè i trattamenti
anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, non sono
cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con
redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento è subordinato
alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996
sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo
di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di
52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente
normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di
coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianità
contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonchè per le
eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.
190.
Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori autonomi non sono cumulabili nella misura del 50
per cento con i redditi di lavoro autonomo, fino a concorrenza del reddito
stesso. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di
pensione ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni, unitamente
a quello anagrafico di 55 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
alla previgente normativa.
191.
L'assunzione di personale di cui ai commi 185 e 192 deve risultare ad
incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento.
L'incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni
intervenute nell'anno precedente il pensionamento.
192.
Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di età e di contribuzione
per l'accesso al pensionamento di anzianità indicati all'articolo 1, comma 28,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta, ove rinuncino al pensionamento, fino
alla data di compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e comunque per
un periodo non superiore all'età del pensionamento di vecchiaia, una riduzione
sui contributi dovuti pari a 10 punti percentuali, a condizione che il
lavoratore autonomo assuma, con le modalità di cui al comma 186 del presente
articolo, una o più unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al
50 per cento dell'orario normale di lavoro, ovvero che si avvalga dei contratti
di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per
regolarizzare posizioni lavorative non conformi ai contratti di categoria,
ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attività.
193.
All'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Salvo
quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui
all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono escluse le
contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della
mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore,
a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da
contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di
erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del
lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione.
Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti
contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la
loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della
medesima legge di conversione".
194.
Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8
agosto 1995, n. 335, i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano
versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e
somme di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, come
sostituito dal comma 193 del presente articolo, sono tenuti al pagamento dei
contributi previdenziali nella misura del 15 per cento sui predetti contributi
e somme, da devolversi, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del predetto
decreto-legge, alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore, senza
oneri accessori. Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali
consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del
mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le
modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso
della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue
devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del
presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli
esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.
195.
Le disposizioni del comma 194 non si applicano per i contributi versati nel
periodo di cui al medesimo comma 194 al Fondo nazionale di previdenza per gli
impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155.
196.
A decorrere dal primo gennaio 1997, ai fini della tutela previdenziale i
soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n.
1, che operano in veste di agenti o di mandatari sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
degli esercenti attività commerciali, previa istituzione di apposita evidenza
contabile in seno alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
197.
Rientrano nell'ambito di applicazione del comma 196 anche coloro che cooperano
con i soggetti ivi indicati in qualità di collaboratori familiari ai sensi
dell'articolo 230-bis del codice civile.
198.
Ai soggetti che svolgono attività in qualità di praticanti promotori finanziari
ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CONSOB n. 5388/91, è consentito,
all'atto dell'iscrizione all'INPS, di procedere al riscatto degli anni di
praticantato secondo modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto
del principio di corrispettività.
199.
I soggetti di cui ai commi 196 e 197 che vantano posizioni contributive presso
l'INPS anteriore al 1992, sono ammessi, a copertura del periodo compreso fra il
1 gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1996, al versamento dei contributi per i
periodi in cui hanno espletato le attività previste ai medesimi commi. I
predetti contributi non sono gravati da sanzioni e da interessi e per il
pagamento di essi è ammessa la rateizzazione in misura non superiore a
trentasei rate mensili, con l'applicazione dell'interesse dell'8 per cento
annuo qualora gli interessati ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
200.
Eventuali contributi comunque versati per periodi precedenti il 31 dicembre
1996 alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
vengono imputati all'evidenza contabile di cui al comma 196.
201.
La composizione del comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge
9 marzo 1989, n. 88, è integrata da un membro in rappresentanza dei soggetti di
cui al comma 196, designato dalla associazione di categoria maggiormente
rappresentativa.
202.
A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e
successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino
in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1,
lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti
ed artisti.
203.
Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito
dal seguente:
"L'obbligo
di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali
di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed
integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) siano titolari
o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti,
siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo
grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la
piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi
relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari
coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a
responsabilità limitata;
c) partecipino
personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in
possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o
siano iscritti in albi, registri o ruoli".
204.
I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
205.
Sono altresì compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i
soggetti che esercitino le attività di cui all'articolo 11 della legge 17
maggio 1983, n. 217.
206.
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di
cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, è estesa ai parenti ed affini entro il
terzo grado che non siano compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 3
della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.
207.
I soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti degli esercenti attività commerciali diviene obbligatoria per
effetto del presente articolo possono chiedere l'iscrizione con effetto
retroattivo nei limiti della prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del
periodo pregresso comporta il versamento di contributi già previsti per i
rispettivi anni di competenza secondo le modalità fissate dal comitato
amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Sull'ammontare del debito contributivo complessivo non sono dovuti oneri
accessori, fatti salvi gli interessi legali. Per gli stessi soggetti è ammessa,
altresì, la facoltà di riscattare periodi precedenti quelli caduti in
prescrizione con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338.
208.
Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente,
anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse
forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale
gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura
prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere
sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90
giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione
dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati
amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.
209.
È abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n.
335.
210.
Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, come modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le
trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla
base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire
nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare
all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono
conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la
dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF".
211.
All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"8-bis.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di pensione che omettano di
produrre la dichiarazione prevista dal comma 4, sono tenuti a versare all'ente
previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione
percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma
sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute
al trasgressore".
212.
Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui
all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con
effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura
del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento è effettuato alle seguenti
scadenze:
a) entro il 31
maggio di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto, nella misura
corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro
autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno
precedente;
b) entro il 30
novembre di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto nella misura
corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro
autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno
precedente;
c) entro il 31
maggio di ciascun anno, il saldo del contributo dovuto per il periodo compreso
tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.
213.
Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 212, lettera
c), risultano già versate all'INPS somme superiori al 10 per cento dei redditi
netti di cui al medesimo comma, l'eccedenza viene dedotta dagli eventuali
importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta
l'eccedenza è restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli
interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
214.
Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati
sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche per l'anno 1995, rideterminati proporzionalmente in relazione
alle seguenti decorrenze dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della
citata legge n. 335 del 1995: 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati
e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie; 1 aprile 1996 per coloro che
risultano non iscritti alle predette forme; per questi ultimi resta ferma la
data del 20 giugno 1996 per il versamento del contributo dovuto in relazione ai
compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996. Per l'anno 1996, la
scadenza del versamento di cui al comma 212, lettera b), è fissata al 31
gennaio 1997; il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve
essere calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse fino alle date
di decorrenza del predetto obbligo, anche se riscosse in periodi successivi.
215.
Il versamento di cui ai commi precedenti è effettuato entro il limite del
massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata
legge n. 335 del 1995.
216.
Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508.
217.
I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei
contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero
vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di
mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile
dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma
aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e
di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti; la somma
aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di
evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi
al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di
una sanzione, una tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, in relazione alla entità dell'evasione e al comportamento complessivo
del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad una massimo del 100 per
cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; qualora la denuncia
della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni
o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal
termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui
alla presente lettera è dovuta nella misura del 30 per cento, semprechè il
versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
denuncia stessa.
218.
Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da
oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente
riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti
impositori, si applica una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, in misura pari
al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13
del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. La
somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
219.
Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonchè gli enti locali
sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di
cui al comma 217 nonchè degli interessi legali.
220.
Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei
contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo
non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli
enti impositori.
221.
In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di
enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di
lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello
degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori,
qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata
erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o
convenzione.
222.
Allorchè si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a titolo
di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi precedenti, sono
estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'articolo 35
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
223.
I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore
degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
224.
All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il comma 4 è soppresso e i
commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1.
L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione può essere ridotto con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli
interessi legali, nelle seguenti ipotesi:
a) nei casi di
mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive
incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente
riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare
rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla
inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi,
derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in
relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di
particolare rilevanza;
b) per le aziende
in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge
12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi
di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare
rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale
locale ed alla situazione produttiva del settore e, comunque, per periodi
contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5,
della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi
di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
aziendale.
2. Nei casi di
riduzione di cui al comma 1, il decreto ministeriale può disporre anche
l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la
denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.
3. In attesa
dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i soggetti che abbiano avanzato
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori
motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista,
procedono alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via
provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli
interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data di
presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non sia
intervenuto il predetto decreto, gli enti impositori provvedono all'addebito di
tali somme nella misura ordinaria".
225.
Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto- legge 30 dicembre 1987,
n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e
l'articolo 53 del regio decreto- legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed ogni altra disposizione
di legge incompatibile con il presente articolo.
226.
I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed
assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a
periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, possono
regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi
presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15
gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di quanto dovuto a
titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili,
degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50
per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.
227.
La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti
impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la
prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997. L'importo delle rate
comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo è calcolato applicando
al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla
presente legge.
228.
I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e
della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo
3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze, già previste dal
citato articolo 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio
1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di procedere alla regolarizzazione,
per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 226 e
227, ovvero secondo le seguenti modalità e con la maggiorazione degli interessi
dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento,
decorrente dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con
il versamento della quarta rata, di importo uguale alle precedenti, da pagarsi
entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e
fino a lire 5 miliardi con il versamento delle rimanenti rate, di uguale
importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31
gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31 maggio 1997; per debiti di
importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il
versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi,
rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il
31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30
settembre 1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire con il
versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente,
entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997,
entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997,
entro il 30 novembre 1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998,
entro il 31 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.
229.
I soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate scadenti nel corso
dell'anno 1996, in relazione al condono previdenziale e assistenziale di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 511, hanno facoltà di
estinguere la parte residua del debito secondo le modalità previste al comma
227 ovvero in 23 rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997
e con la maggiorazione dell'interesse dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione
per il periodo di differimento.
230.
La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di
versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni
amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni
delle norme sul collocamento, nonchè con la denuncia e con il versamento dei
contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di
regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi
9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. I provvedimenti di
esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della
domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle
somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso
previste.
231.
Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 18,
commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'articolo 14-bis del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7
aprile 1995, n. 105, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno
1995, n. 232, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n.
326, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515,
dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1o febbraio 1996, n. 40,
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, i versamenti
tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi,
ancorchè sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti
interessati abbiano già provveduto, ovvero provvedano, antro il 16 dicembre
1996, a versare, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, interessi
nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle
scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.
232.
I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti
agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza
sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli
accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro
riscossione.
233.
Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538.
234.
Con decorrenza dal 1o gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina
prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989,
n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve
essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento
stabiliti dal predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti
derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai
sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1995,
n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, è fatta salva la possibilità di
mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI, l'iscrizione
presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, è elevata di 0,3 punti
percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti alla
gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989.
235.
Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, come sostituito
dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito
dal seguente:
"3. La
prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati
dal servizio dal 1o dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro
che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio 1987-31 dicembre 1988;
entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio
1989-31 dicembre 1990; entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio
nel biennio 1o gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il 2000 per coloro che
siano cessati dal servizio nel periodo dal 1o gennaio 1993 al 30 novembre
1994".
236.
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, come sostituito
dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito
dal seguente:
"1. L'onere
complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire
50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900
miliardi per l'anno 1996, in lire 1.090 miliardi per l'anno 1997, in lire 2.020
miliardi per l'anno 1998, in lire 2.500 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.180
miliardi per l'anno 2000, in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno
2001".
237.
Il differimento di cui al comma 235 non opera nei confronti di coloro che
abbiano compiuto l'età di settantatre anni alle relative date di corresponsione
indicate nell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ovvero abbiano
percepito nell'anno precedente un reddito imponibile IRPEF pari o inferiore al
doppio del trattamento minimo INPS, ovvero abbiano avanzato domanda di
corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il grave stato di
salute da individuare secondo criteri obiettivi stabiliti dagli enti obbligati
alla riliquidazione.
238.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1o dicembre 1996 il contributo a
carico degli enti datori di lavoro degli iscritti all'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, gestioni Cassa per
le pensioni ai dipendenti degli enti locali, Cassa per le pensioni ai sanitari,
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate e Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, è elevato al
23,80 per cento della retribuzione imponibile.
239.
Con la stessa decorrenza di cui al comma 238 le aliquote contributive dovute
dai lavoratori dipendenti iscritti alle Casse pensioni di cui al medesimo comma
238 sono stabilite nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli
incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
240.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1o dicembre 1996, il contributo a
carico dell'Ente poste italiane per il trattamento di quiescenza degli iscritti
all'Istituto postelegrafonici è elevato al 23,80 per cento della retribuzione
imponibile. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dell'Ente poste
italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici è fissata nella misura
dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui
all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
241.
Ai lavoratori dipendenti di cui ai commi 239 e 240 continua ad applicarsi il
disposto dell'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
242.
Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'articolo 37, secondo
comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032, è pari allo 0,35 per cento della retribuzione
contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
243.
I dipendenti iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla Direzione
generale degli istituti di previdenza e confluite nell'INPDAP sono iscritti per
le sole prestazioni creditizie al "Fondo di previdenza e credito" di
cui all'articolo 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e obbligati al versamento del
contributo indicato al comma 242.
244.
Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 243 le prestazioni erogate dal
"Fondo di previdenza e credito" sono quelle stabilite dalla legge 19
ottobre 1956, n. 1224.
245.
È istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie
norme regolamentari.
246.
Il contributo per il "Fondo credito" dovuto dai dipendenti dell'Ente
poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici è stabilito nella misura
dello 0,35 per cento e si applica sulla retribuzione imponibile indicata al
comma 242.
247.
Le disposizioni contenute nei commi 242, 243 e 246 trovano applicazione a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1o dicembre 1996.
248.
Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne ha la
tutela sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare alla
prefettura, al comune o all'unità sanitaria locale del territorio, una
dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso
affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11
febbraio 1980, n. 18.
249.
Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili titolari
dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
sono tenuti a presentare alle prefetture, al comune o all'unità sanitaria
locale competente per territorio, analoga dichiarazione relativa alla
permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, di cui
all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
250.
Le dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 sono effettuate su apposito modello
determinato dal Ministro dell'interno con proprio decreto.
251.
La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 entro il
termine stabilito determina l'immediata verifica della sussistenza delle
condizioni di cui ai medesimi commi 248 e 249.
252.
In caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare del beneficio è
obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre
agli interessi legali maturati sulle stesse.
253.
Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza del diritto all'indennità
di accompagnamento, il soggetto interessato o i suoi aventi causa sono tenuti a
restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data in cui
avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione di cui al comma 248.
254.
I disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo
1997, a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui
ai commi 248 e 249 un certificato medico. Il certificato è valido per tutta la
durata in vita dei soggetti interessati.
255.
Per i nascituri affetti da minorazione psichica o intellettiva il termine per
adempiere all'obbligo di cui al comma 254 è fissato al dodicesimo mese dalla
nascita.
256.
Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare
responsabilmente, è fatto obbligo di presentare la dichiarazione di
responsabilità di cui ai commi 248 e 249 ai rispettivi tutori o rappresentanti,
qualora siano interdetti, inabilitati o minori di età, ovvero di presentare un
certificato medico.
257.
Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili, i ciechi ed i
sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482,
direttamente per assunzione nominativa o per assunzione numerica tramite
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono obbligati a
presentare alla prefettura e al loro datore di lavoro una dichiarazione di
responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla
sussistenza dei requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione della
suddetta dichiarazione determina l'immediato accertamento della sussistenza dei
citati requisiti da parte della Direzione generale dei servizi vari e delle
pensioni di guerra del Ministero del tesoro. Qualora si accerti l'insussistenza
dei requisiti, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dalla
data di accertamento da parte della medesima Direzione.
258.
Le disposizioni dei commi da 248 a 259 non si applicano alla regione Valle
d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano le
materie di cui ai commi da 248 a 259 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti
e dalle relative norme di attuazione.
259.
Dopo l'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis.
- (Condizioni per la fruizione dei benefici). - 1. Le condizioni di estraneità
alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti
delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la
concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti
i soggetti destinatari".
260.
Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni
pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia
nonchè rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di
previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1o gennaio 1996, non si fa
luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di
un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o
inferiore a lire 16 milioni.
261.
Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al
comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno
1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero
dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.
262.
Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura
non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza
interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato
al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia
superiore al quinto della pensione.
263.
Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.
264.
Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si applicano anche nei confronti
dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di
guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, per periodi
anteriori al 1o novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca
emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla
precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. È altresì
escluso che le più favorevoli disposizioni della presente legge possano
applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell'interessato. La rateazione
del recupero è definita ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro il periodo
massimo di cinque anni.
265.
Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito
i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai
commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma.
266.
Le pubbliche amministrazioni che erogano prestazioni sia pecuniarie, sia in
natura a favore di soggetti bisognosi effettuano, entro il 30 giugno 1997,
accertamenti sulla persistenza dei presupposti per la concessione del
beneficio. Le verifiche sono ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro.
267.
All'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, come modificato dall'articolo 7 della
legge 29 aprile 1976, n. 177, è aggiunto il seguente comma:
"All'iscritto al Fondo di
previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al primo
comma, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione
senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad
essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione
definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo
complessivo di servizio prestato".
Art. 2.
(Misure
in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e
dello sviluppo.
1. Al fine di
accelerare il coordinamento funzionale e operativo delle gestioni governative
nei sistemi regionali di trasporto, nonchè l'attuazione delle deleghe alle
regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale e
regionale, il Ministro dei trasporti affida, a decorrere dal 1o gennaio 1997,
con proprio decreto, alla Ferrovie dello Stato Spa la ristrutturazione delle
aziende in gestione commissariale governativa e la gestione, per un periodo
massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse esercitati. I bilanci di
tali aziende rimarranno separati da quello della Ferrovie dello Stato Spa.
2. La
ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla trasformazione
societaria delle gestioni governative, è operata attraverso la predisposizione
e attuazione di un piano unitario, articolato in relazione alle caratteristiche
funzionali e gestionali delle aziende interessate d'intesa con le regioni e
sentite le organizzazioni sindacali, approvato dal Ministro dei trasporti e
della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.
Nella predisposizione del piano:
a) la Ferrovie
dello Stato Spa si atterrà ai criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del
regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato
dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, nonchè
all'obiettivo di ottenere nel corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra
ricavi da traffico complessivamente conseguiti e costi operativi
complessivamente sostenuti al netto dei costi di infrastruttura, conservando
l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli
autoferrotranvieri;
b) potrà essere
prevista l'adozione di uno o più idonei modelli organizzativi per una diversa
ripartizione delle gestioni governative, nonchè specifiche deroghe ai
regolamenti di esercizio;
c) saranno
separatamente quantificati i disavanzi cumulati dalle singole gestioni al 31
dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996. Il Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, definirà le
procedure per regolarizzare le eventuali situazioni debitorie emergenti dalla
suddetta quantificazione. La gestione si svolgerà nel rispetto delle norme
contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato Spa. Il controllo
sull'attuazione dei piani di ristrutturazione è svolto dal Ministero dei
trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione.
3. Per
l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministero dei trasporti e della
navigazione provvede ad affidare alla Ferrovie dello Stato Spa senza onere
alcuno per quest'ultima, a far data dal 1o gennaio 1997 e per i tre anni
seguenti, i rami tecnici aziendali delle gestioni commissariali governative,
con esclusione dei beni non utilizzati e non utilizzabili per i servizi di
trasporto, per i quali la Ferrovie dello Stato Spa potrà dare attuazione alla
procedura prevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 15 dicembre
1990, n. 385, destinando i proventi ai processi di razionalizzazione necessari
ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate.
4. Lo
stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, al netto della
sovvenzione di esercizio da attribuire ai servizi di navigazione lacuale, viene
assegnato alla Ferrovie dello Stato Spa per l'esercizio delle ferrovie
attualmente in gestione commissariale governativa. Saranno inoltre trasferite
alla Ferrovie dello Stato Spa le risorse destinate agli interventi di cui alla
legge 8 giugno 1978, n. 297, relativamente ai servizi attualmente esercitati in
gestione governativa. Le somme di cui al presente comma saranno versate su
apposito conto di tesoreria intestato alla Ferrovie dello Stato Spa, che
renderà conto annualmente del loro impiego sia complessivamente, sia per
singola azienda. Il rendiconto è comunicato altresì al Parlamento.
5. Il personale
dipendente dalle aziende in gestione commissariale governativa che risulti in
esubero strutturale può essere collocato in quiescenza anticipata, ove in
possesso del requisito minimo di 33 anni di contributi, ovvero abbia raggiunto
l'età di 55 anni, con tempi e modalità determinati con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, fronteggiando il relativo
onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate per il
prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. Le aziende suddette non
possono avvalersi della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo
4 del citato decreto-legge n. 501 del 1995. Possono altresì applicarsi al
personale delle predette aziende risultante in esubero strutturale, le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995,
n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.
Previa intesa fra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni
interessate, possono essere attivate procedure di mobilità del personale in
esubero verso aziende di trasporto regionale.
6. Ai sensi e per
gli effetti dei commi da 1 a 10, per i servizi ferroviari di cui trattasi, le
attività in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio
ferroviario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 753, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dalla
Ferrovie dello Stato Spa sotto la vigilanza e le direttive del Ministro dei
trasporti e della navigazione, secondo le modalità di cui all'articolo 19
dell'atto di concessione di cui al decreto dello stesso Ministro, in data 26
novembre 1993. Restano ferme le attuali competenze e procedure relative ai
programmi di intervento di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di cui
alla legge 26 febbraio 1992, n. 211. Cessano di applicarsi, ai sensi del comma
1, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18 luglio 1957,
n. 614.
7. A decorrere
dal 1o gennaio 2000 le regioni potranno affidare in concessione, regolata da
contratti di servizio, le gestioni ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi
da 1 a 10 a società già esistenti o che verranno costituite per la gestione dei
servizi ferroviari d'interesse regionale e locale, eventualmente compresi
quelli attualmente in concessione. Tali società avranno accesso, per i loro
servizi, alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato Spa con le modalità
che verranno stabilite, in applicazione della direttiva 91/440/CEE del
Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari regionali e locali. Le
procedure attraverso le quali le regioni assumono la qualità di ente concedente
nei confronti delle predette società verranno definite mediante accordi di
programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni
interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno il
trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni
commissariali governative a titolo gratuito alle regioni.
8. Il Ministro
dei trasporti e della navigazione presenta annualmente al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione di cui al
comma 1.
9. Sono abrogate
le norme contenute nel regio-decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella legge 28
settembre 1939, n. 1822, e nel decreto- legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che
risultino in contrasto con la presente legge.
10. Per effetto
delle norme di cui ai commi da 1 a 10 lo stanziamento del capitolo 1653 dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione è ridotto di
lire 300 miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi.
11. Le riduzioni
di cui ai commi da 12 a 16 relative al contratto di servizio, per una quota di
lire 321 miliardi sono riferite prevalentemente a contenere gli oneri a carico
dello Stato, in modo da garantire una maggiore efficienza e funzionalità
complessiva della rete anche attraverso la valorizzazione delle tratte a minor
traffico.
12. I mutui e i
prestiti della Ferrovie dello Stato Spa, in essere alla data della
trasformazione in società per azioni, nonchè quelli contratti e da contrarre,
anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti disposizioni di legge che
ne pongono l'onere di ammortamento a totale carico dello Stato, sono da
intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto del Ministro del
tesoro sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito e per
l'accensione dei mutui da contrarre.
13. La revisione
dei contratti di servizio e di programma in essere tra il Ministero dei
trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa dovrà assicurare un
minore onere per il bilancio dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire
annue.
14. Al fine di
favorire il processo di razionalizzazione produttiva in corso, gli apporti al
capitale della Ferrovie dello Stato Spa, previsti dall'articolo 6, comma 2,
della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come modificati dal decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, e dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono
rideterminati complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare per lire
2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell'anno 1998, per lire
3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel periodo
2000-2002. Tale programma di investimenti dovrà rispettare quanto disposto dai
commi 1 e 2 dell'articolo 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 550.
15. Entro il 31
gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica e riferisce alle competenti
Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del progetto di alta
velocità, ed in particolare sulle conferenze di servizi, sui rapporti TAV
Spa-Ferrovie dello Stato Spa, sui piani finanziari della TAV Spa, sulla
legittimità degli appalti, sui meccanismi di indennizzo, sui nodi, le
interconnessioni, i criteri di determinazione della velocità, le
caratteristiche tecniche che consentano il trasporto delle merci, nonchè
sull'attivazione dell'unità di vigilanza presso il Ministero dei trasporti e
della navigazione, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare il
progetto di alta velocità all'interno degli obiettivi più generali del
potenziamento complessivo della rete ferroviaria, dell'intermodalità,
dell'integrazione del sistema dei trasporti in funzione del collegamento
dell'intero Paese e di questo con l'Europa.
16.
L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 421, è estesa all'anno 1997.
17. Con
decorrenza dal 1o aprile 1997 gli importi dovuti per i servizi di
corrispondenza e telegrafici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono corrisposti, tramite utilizzo
dei conti di credito ordinari e secondo le tariffe vigenti, dalle
amministrazioni che utilizzano il servizio, a carico delle dotazioni di
bilancio opportunamente integrate nell'importo complessivo valutato in lire 160
miliardi annue. Il rispettivo pagamento avviene, dietro presentazione del
rendiconto mensile, entro e non oltre il mese successivo a quello di
riferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997 il predetto onere permane a
carico del Tesoro ed è stabilito forfettariamente in lire 80 miliardi.
18. Entro il 31
marzo 1997, l'Ente poste italiane propone ai beneficiari dei pagamenti delegati
previsti all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
1972, n. 171, l'accredito diretto su conti correnti o conti di deposito
postale, previa definizione delle caratteristiche e condizioni di remunerazione
di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero del tesoro e la Cassa
depositi e prestiti. Tali forme di accredito diretto possono essere estese, su
decisione dell'Ente poste italiane, anche ai lavoratori dipendenti del settore
pubblico e privato. Con decorrenza dal 1o gennaio 1997, il tasso d'interesse
riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è determinato dall'Ente poste
italiane. Esso può essere definito in maniera differenziata per tipologia di
correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando l'obbligo di
pubblicità e di parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee.
In maniera analoga l'Ente poste italiane può stabilire commissioni a carico dei
correntisti postali. Con decorrenza dal 1o febbraio 1997, in riferimento ai
conti correnti postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad
enti o amministrazioni pubbliche, l'Ente poste italiane può utilizzare
l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media del quarto trimestre
1996 per impieghi diretti nei confronti del Tesoro e l'acquisto di titoli di
Stato.
19. I servizi
postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto dalla
normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall'Ente poste
italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In relazione
a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1o gennaio 1997, ogni forma di obbligo
tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste italiane nonchè ogni forma
di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto
Ente, definite dalle norme vigenti. È soppressa l'esclusività postale dei
servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dall'articolo 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Sono abrogati i commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo, dell'articolo 2
della legge 28 dicembre 1995, n. 549. È fatto obbligo all'ente di tenere
registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi
collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da
quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza.
20. Con
decorrenza dal 1o aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono
stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto
delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonchè
dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di
agevolare, anche dopo il 1o aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale
di: a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi
da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni
informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza
fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi,
le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con
un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal
fine è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'informazione e l''editoria pari a lire 300 miliardi per il
1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane.
Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere
ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate
giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie,
anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo
redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento
dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora
includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla
pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonchè
quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le
stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle
organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate
alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore
all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle
medesime organizzazioni.
21. Con
decorrenza dal 1o gennaio 1997 i conti correnti postali intestati al Ministero
del tesoro ed utilizzati per il pagamento delle pensioni di Stato sono chiusi e
la relativa giacenza è trasferita in apposito conto corrente infruttifero
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero del tesoro-
Pensioni di Stato. Con proprio decreto il Ministro del tesoro stabilisce le
modalità di utilizzo del predetto conto per il servizio di pagamento delle
pensioni di Stato. Per gli obblighi tariffari e sociali connessi ai servizi
resi nel triennio 1994-1996, il compenso previsto dall'articolo 6 del contratto
di programma vigente tra Ente poste italiane e Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni è forfettariamente stabilito nella somma globale, relativa
all'intero triennio, di lire 1200 miliardi. Tale somma sarà corrisposta
all'Ente poste italiane in sei quote annuali di lire 150 miliardi nel 1997 e di
lire 210 miliardi annue nel 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. La somma predetta è
comunque ad ogni titolo comprensiva di quanto dovuto all'Ente poste italiane
per l'attività gestionale da quest'ultimo svolta a favore del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni negli esercizi 1994, 1995 e 1996, relativamente
agli importi per i quali è stato chiesto il rimborso con quantificazione
forfettaria.
22. Entro il 31
gennaio 1997 il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica
utilità (NARS), istituito con delibera CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996, propone, in accordo con il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane, sulla
base dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996, recante
"Linee-guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, una nuova
struttura tariffaria per i servizi postali riservati e un metodo di adeguamento
delle tariffe che consenta di promuovere la convergenza verso livelli
efficienti dei costi di produzione dei servizi postali.
23. Il consiglio
di amministrazione dell'Ente poste italiane presenta entro il 31 marzo 1997 un
piano d'impresa triennale in cui sono indicati i provvedimenti necessari per il
riassetto dell'azienda e le modalità della loro realizzazione. Tale riassetto
deve portare l'azienda italiana a risultati in linea con gli standard
realizzati a livello europeo in tema di qualità e caratteristiche dei servizi
prestati, produttività, costi unitari di produzione, equilibrio economico
dell'azienda, nonchè eliminare ogni aggravio sul bilancio dello Stato derivante
da condizioni di non efficienza. Il contratto di programma previsto dal
decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 gennaio 1994, n. 71, stabilirà anche per l'anno 1997 gli obblighi di
servizio a carico dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione.
24. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle competenti Commissioni
parlamentari entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 1997, lo stato
di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma e del piano
di imprese di cui al comma 23.
25. Le
remunerazioni corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti all'Ente poste
italiane per il risparmio postale sono versate su apposito conto fruttifero
acceso presso la Tesoreria dello Stato intestato all'Ente medesimo.
26. Le operazioni
di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari emessi da enti pubblici
territoriali e da società per azioni al cui capitale sociale lo Stato partecipa
direttamente o indirettamente, possono essere effettuate anche presso le
agenzie postali.
27. Il termine di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è differito
al 31 dicembre 1997. Il predetto termine può essere modificato con delibera del
CIPE.
28. In attesa di
un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via
sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del
reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione
aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e
privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonchè delle categorie e
settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) costituzione
da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati
mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;
b) definizione da
parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi
criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite,
con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi
figurativi;
c) eventuale
partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al
25 per cento del contributo;
d) in caso di
ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con
applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della
contribuzione stessa;
e) istituzione presso
l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento,
limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette
complessivamente pari a lire 150 miliardi.
29. Al comma 25
dell'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "sino al
31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31
dicembre 1997"; dopo le parole: "alla procedura dell'amministrazione
straordinaria" sono inserite le seguenti: ", a procedure concorsuali,
a fallimento, nonchè a tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove
non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari o rapporti di
collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente,". Per
le finalità di cui al presente comma, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è preordinata la somma di lire
10 miliardi.
30. La Sezione
speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e il
Mediocredito centrale Spa sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a
contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul
mercato nazionale o estero, nei limiti determinati, con proprio decreto, dal
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero da
destinare, rispettivamente, alle necessità operative d'istituto e a copertura
delle esigenze del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.
295. Il ricavo netto è versato in appositi conti di tesoreria intestati
rispettivamente alla SACE e al Mediocredito centrale Spa.
31. La SACE è
altresì autorizzata, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro con
proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi,
ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore
rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia, la
SACE provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli operatori economici
indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla
quota suddetta.
32. I ricavi
delle operazioni di cui al comma 31, detratta la quota spettante agli operatori
economici indennizzati dalla SACE, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato.
33. All'articolo
8, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, dopo la lettera g), sono
aggiunte le seguenti:
"g-bis)
deliberare l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti; le
deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro;
trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro
non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate;
g-ter) deliberare
transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli
indennizzi erogati; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al
Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte
del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si
intendono approvate".
34. Le rate di
ammortamento per capitale e interessi dei mutui e prestiti di cui al comma 30
sono rimborsate, rispettivamente, alla SACE ed al Mediocredito centrale Spa,
dal Ministero del tesoro a carico delle rispettive assegnazioni.
35. Il Ministero
del tesoro può stipulare direttamente contratti di cessione dei crediti di cui
alla legge 17 dicembre 1990, n. 397, anche a valore inferiore rispetto a quello
nominale.
36. Il Ministro
del tesoro, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro degli
affari esteri, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti
della SACE, o gestiti dalla SACE, e dei crediti concessi a valere sul Fondo
rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, gestito
dal Mediocredito centrale Spa, operazioni di conversione in attività di
protezione ambientale, sviluppo socio-economico e commerciali dei debiti dei Paesi
in via di sviluppo per i quali sia intervenuto un accordo in tal senso tra i
Paesi creditori. I ricavi delle operazioni di cui al presente comma
confluiscono ai conti correnti intestati, rispettivamente, alla SACE e al
suddetto Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n.
49, presso la Tesoreria centrale dello Stato e possono essere utilizzati per le
necessità operative d'istituto.
37. All'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
dopo le parole: "volumetria iniziale" sono aggiunte le seguenti:
"o assentita";
b) al comma 1 l'ultimo
periodo è sostituito dai seguenti: "Il procedimento di sanatoria degli
abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui
agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo
conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di
proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in
sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per
i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine
alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad
opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta
nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non
avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale";
c) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. Il
rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione
ai diritti dei terzi";
d) al comma 4,
dopo il penultimo periodo, sono inseriti i seguenti: "Le citate sanzioni
non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini
per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata
presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi
dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta
l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o
autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione.";
e) al comma 5,
alla fine del terzo periodo le parole: "31 marzo 1995" sono
sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995, purchè la domanda sia stata
presentata nei termini";
f) al comma 6,
primo periodo, le parole: "31 marzo 1995" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 1996";
g) dopo il comma
10, è aggiunto il seguente:
"10-bis. Per
le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30
giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego
successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli
interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni
della presente legge";
h) al comma 11,
secondo periodo, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31
dicembre 1997";
i) al comma 13,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le regioni possono
modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli
articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo
di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione
d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento
demografico dei comuni nonchè alle loro caratteristiche geografiche, non può
risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme
vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere
di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta
data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti
alla medesima data";
l) al comma 14, primo
periodo, dopo le parole: "che l'opera abusiva risulti adibita ad
abitazione principale" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero destinata
ad abitazione principale del proprietario residente all'estero"; dopo il
primo periodo è aggiunto il seguente "La riduzione dell'oblazione si
applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli
interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della
legge 5 agosto 1978, n. 457";
m) al comma 16, è
aggiunto, in fine il seguente periodo: "Se l'opera è da completare, il
certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della legge 28
febbraio 1985, n. 47, può essere sostituito da dichiarazione del richiedente
resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15";
n) al comma 18,
le parole: "modificativi di quelli" sono sostituite dalle seguenti:
"modificative di quelle";
o) alla tabella B
le parole: "10.000 a m", riferite all'ultima tipologia di abuso, sono
sostituite dalle seguenti: "10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a
750 m3";
p) al titolo
della tabella D sono soppresse le parole: "e degli oneri concessori"
e la parola: "dovuti" è sostituita dalla seguente:
"dovuta"; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole: "e
degli oneri concessori".
38. I termini di
uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4, quarto periodo, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, introdotte
dal comma 37, lettera d), del presente articolo, relative alla mancata
presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39
della citata legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), del
presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
39. Ai fini della
determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato
dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono fatti salvi il quinto e
il sesto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni.
40. Il mancato
pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, comporta
l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Il mancato
pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel
termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale
annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
42. Nei casi di
cui ai commi 40 e 41 il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in
sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli
oneri concessori ove dovuti e degli eventuali interessi sulle somme dovute.
43. All'articolo
32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 39, comma
7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al primo comma, il primo e il secondo
periodo sono sostituiti dai seguenti: "Fatte salve le fattispecie previste
dall'articolo 33, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in
sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al
parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro
centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si
intende reso in senso favorevole".
44. All'articolo
32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 39, comma
7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il
seguente:
"Il rilascio
della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere
eseguite su immobili soggetti alle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, 29 giugno
1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli
imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di
interessi idrogeologici e delle falde idriche nonchè dei parchi e delle aree
protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è
subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del
vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni
dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto
dell'amministrazione".
45. Per le
modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli
abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle
finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il
versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti
dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione
per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non
residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto
dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del
decreto nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte
dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal
versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di concessione allo
scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto.
46. Per le opere
eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n.
1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non esime
dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della
citata legge n. 1497 del 1939.
47. Con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori
pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono modificate le modalità di rimborso delle differenze
non dovute e versate a titolo di oblazione, definite dal decreto del Ministro
del tesoro in data 19 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del
3 gennaio 1996. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria
entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di
diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'articolo 39 della citata
legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, per il medesimo immobile,
possono compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima
domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo
dell'oblazione relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo
articolo 39. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo
di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire
6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal
pagamento delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato,
è riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri
derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma, con decreto del Ministro
del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio
dell'amministrazione competente.
48. I comuni sono
tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri
concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del
titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito
capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative
somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di
autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di
demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni, per le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, per interventi di demolizione delle opere non soggette a
sanatoria entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonchè per
gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate
dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo 39, comma 9, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti per consentire la
realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, possono
utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la costituzione di un
apposito fondo di garanzia per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere
l'azione delle forme consortili costituitesi e di integrare i progetti relativi
alle predette opere con progetti di intervento comunale.
49. Per
l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i
comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati, per progetti
finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito
dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi
professionisti o di strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere
convenzioni con altri enti locali.
50. La
concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali,
è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti
abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì
esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri
di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.
51. Non possono
formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, come integrato dal presente articolo, le costruzioni abusive
realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per
cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi
quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1o marzo 1975, n. 47, e successive
modificazioni.
52. Ai fini della
relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio
1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i
comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici
sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 48.
53. La tipologia
di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985,
n. 47, deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di
destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.
54. I nuclei
abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, che non siano
stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli strumenti
urbanistici, di cui all'articolo 29 della stessa legge, dovranno essere
definiti dai comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base della normativa regionale specificamente adottata.
In caso di inadempienza la regione, su istanza degli interessati ovvero
d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei necessari
provvedimenti, con i contenuti e nei limiti dell'articolo 29 della legge 28
febbraio 1985, n. 47.
55. In caso di
inadempienze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini
dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, su segnalazione del prefetto
competente per territorio, ovvero d'ufficio, nominano un commissario ad acta
per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.
56. Qualora sia
necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi,
per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita
convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il
Ministro della difesa.
57. A seguito del
rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dai commi da 37 a 59, gli atti tra
vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma
dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto.
Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e
trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle
parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma
dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, semprechè non siano nel
frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di
registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui ai commi da
37 a 59 è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione
dell'atto dichiarato nullo.
58. Gli atti di
cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza
concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non
risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento,
in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di
contributo concessorio nonchè, per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui
all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto
dal comma 44 del presente articolo, l'attestazione dell'avvenuta richiesta alle
autorità competenti dell'espressione del parere di cui alla citata
disposizione. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'articolo 39,
comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere
indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data
della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione
dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo
precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere
provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4,
della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito
fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati
sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio
non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30
giugno 1987.
59. Le
disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge
24 dicembre 1993, n. 560, nonchè ai trasferimenti di immobili di proprietà di
enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.
60. L'articolo 4
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. -
(Procedure per il rilascio della concessione edilizia). -
1. Al momento
della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a
riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del
procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.
2. Entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria
valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed
edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile
del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla
presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per
intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro
dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento
formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del
provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati
per i comuni con più di 100.000 abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve
richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione
edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il
responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui
al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i
quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale
determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere
richiesto.
4. La concessione
edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui
al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che
regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.
5. Decorso
inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo,
l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con
avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro
quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Decorso
inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare
istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale,
nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni
successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il
provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri
finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono
a carico del comune interessato.
7. I seguenti
interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:
a) opere di
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di
eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in
rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
c) recinzioni,
muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate
ad attività sportive senza creazione di volumetria;
e) opere interne
di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei
prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
f) impianti
tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove
disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
g) varianti a
concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici
e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria
edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni
contenute nella concessione edilizia;
h) parcheggi di
pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
8. La facoltà di
cui al comma 7 è data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti
condizioni:
a) gli immobili
interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1o
giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 6 dicembre 1991, n. 394,
ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di
cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o della legge 18 maggio
1989, n. 183, non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
97 del 16 aprile 1968, non siano comunque assoggettati dagli strumenti
urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro
caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-
artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;
b) gli immobili
interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di
pianificazione, nonchè di programmazione, immediatamente operative e le
trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.
9. La denuncia di
inizio attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità
fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la
data di ultimazione dei lavori.
10. L'esecuzione
delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi
del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme
nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio
di concessione edilizia.
11. Nei casi di
cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori
l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata
da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonchè dagli
opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti
edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un
certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto
presentato.
12. Il
progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di
dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 11,
l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
13. L'esecuzione
di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7
comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in
misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di
attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione
si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28
febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice
penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
14. Nei casi di
cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la
sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni
tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di
attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse,
nonchè l'elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni
e le attestazioni dei professionisti abilitati.
15. Nei casi di
cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato al comma 11 sia
riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli
interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e,
nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale
notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza.
Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di
attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante
modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante
acquisizioni di autorizzazioni, nulla osta, pareri, assensi comunque denominati,
oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.
16. Per le opere
pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato
o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I
relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma
di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè l'esistenza dei nulla osta di
conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
17. Le norme di
cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di
procedimento.
18. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai
principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.
19. Al comma 10
dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, la lettera c) è sostituita
dalla seguente: 'c) autorizzazione edilizia, nonchè denuncia di inizio
dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere
architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di
lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al
75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati;'".
20. L'ultimo
comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è sostituito dal seguente:
'Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a
concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni
fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad
autorizzazione".
61. Restano
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 luglio
1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio
1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n.
310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n.
30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24
settembre 1996, n. 495.
62. La
Commissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495,
è autorizzata a completare l'esame delle istanze pervenute entro la data
stabilita del 30 settembre 1996".
63. Le maggiori
entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993
e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così
utilizzate:
a) lire 300
miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del
Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che
verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del
Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71;
b) lire 200
miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3. della
delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13
marzo 1995;
c) lire 100
miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di
problemi abitativi di particolari categorie sociali quali nuclei di nuova
formazione, nuclei familiari con portatori di handicap, nuclei familiari
soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari coabitanti, in
particolare nelle aree ad alta tensione abitativa;
d) lire 800
miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo
1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, da
utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, nonchè per la realizzazione, con le modalità previste dall'articolo 9 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, di alloggi da cedere in
locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità dei lavoratori
dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano una quota non
superiore al 25 per cento dei suddetti fondi;
e) lire 17
miliardi per la finalità di cui ai commi 78 e 79.
64. Con i fondi
di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
457, possono essere finanziati ulteriori interventi di riqualificazione urbana
purchè essi vengano effettuati in ambiti a prevalente insediamento di edilizia
residenziale pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B, come definite
dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
aprile 1968, n. 97.
65. Con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità
di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle
particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia
agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c). I programmi
straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi
all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in
vigore della presente legge per il mancato rilascio della concessione edilizia,
devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 gennaio 1997. Nel
caso di inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del
Comitato per l'edilizia residenziale (CER), nei trenta giorni successivi,
trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata
rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario ad
acta, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della
concessione medesima. I commissari ad acta, nei dieci giorni successivi alla
scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretario generale del CER
l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la
concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della
concessione, il segretario generale del CER procede alla revoca dei relativi
finanziamenti. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata,
previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano
ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge devono
pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 gennaio 1997. Nel caso di
mancato inizio dei lavori entro tale data il Ministro dei lavori pubblici,
previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede
alla nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato rilascio della
concessione edilizia, si applica la procedura di cui al presente comma.
66. Ai programmi
di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65, per i quali i lavori non siano
iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, pur
essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle
procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il
segretario generale del CER e gli operatori affidatari dei programmi suddetti,
le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota
parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente
legge, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti
nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle
disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi
residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonchè con le
minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia
sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto- legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA,
eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo
2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
67. I
finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei
programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge
7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di
rinuncia da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzati per l'assegnazione
definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse
leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui
all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvede ad accreditare al
comune di Ancona il finanziamento di lire 30 miliardi, già stanziato con
deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13
agosto 1991, n. 189, per l'attuazione del programma di cui al decreto-legge 14
dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio
1975, n. 7. Il decreto è emanato nelle stesse modalità dei decreti di accredito
già disposti a favore del comune di Ancona, che dovrà provvedere all'utilizzo
delle somme con le stesse modalità attuate in precedenza nel rispetto delle
leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici del gennaio 1972.
68. Gli
affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia
residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 457, per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono
revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati
entro e non oltre il 31 gennaio 1997.
69. Per i
programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68 nel caso di palese impossibilità di
rispettare il termine fissato nei commi 65 e 68 per l'inizio dei lavori, il
Ministro dei lavori pubblici su motivata richiesta degli enti locali, adotta,
anche prima della scadenza del termine stesso, l'accordo di programma di cui al
comma 73.
70. L'ultimo
comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22, comma 1, della legge 17
febbraio 1992, n. 179, è abrogato.
71. All'articolo
2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo
10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i
seguenti: "La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è
incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed
interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio 1991, n. 203, purchè gli
accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano
ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi
compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato
per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme
non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio
successivo".
72. Anche in
deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, gli accordi di programma adottati dai comuni sono direttamente ammessi ai
finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle
disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli
accordi di programma adottati dai comuni, ma non ratificati alla data di
pubblicazione della presente legge, sono esclusi dal finanziamento.
L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i
procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo
8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata
in vigore della presente legge. A tale fine viene accantonata una quota dei
predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.
73. Al fine di
agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'articolo 8, comma
1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la
parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente:
"centottanta".
74. Al fine di
agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'articolo 8, comma
2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola: "centoventi" è
sostituita dalla seguente: "centottanta".
75. Il comma
8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto
dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:
"8-bis.
Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei
successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e
l'individuazione dei soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel
termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi
ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli
interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei
lavori, il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi
sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i
rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore.
I fondi non destinati agli interventi a seguito dell'accordo di programma, sono
restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni".
76. Le
disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n.
179, come modificate dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da
intendersi modificative di quanto previsto dal primo comma, numero 6),
dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
77. Gli uffici
pubblici o enti preposti alla realizzazione di opere pubbliche sono tenuti a
convocare una conferenza di servizi, entro sessanta giorni dalla presentazione
della progettazione di massima, con gli uffici che, per legge, devono esprimere
il proprio parere di competenza.
78. Per
l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere a), b) e c) e dei commi
65, 66, 67 e 68 nonchè per tutti gli altri programmi di edilizia residenziale,
si deve accertare, già in sede preliminare, la fattibilità degli interventi e
la compatibilità degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici,
architettonici ed archeologici. A questo fine e per i casi di particolare
rilievo i comuni, sentita l'amministrazione competente alla tutela
dell'interesse, di propria iniziativa oppure su proposta della stessa, possono
utilizzare i fondi di cui al comma 63, lettera e). Gli accertamenti che si
rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune nel
rispetto della normativa sugli appalti. La deliberazione comunale con la quale
il comune individua le aree ove svolgere tali accertamenti equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi
stessi.
79. Al relativo
onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui al comma 63, lettera e).
80. Gli Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, per i quali le
regioni dichiarano lo stato di dissesto finanziario, elaborano entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento
relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre
dell'anno precedente.
81. Il piano di
finanziamento, redatto in termini finanziari, deve indicare:
a) l'entità del
disavanzo finanziario, con esclusione di componenti relative agli ammortamenti;
b) i criteri
seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne hanno
determinato la formazione;
c) l'entità
dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma del comma 83;
d) il periodo di
ammortamento dell'anticipazione e le modalità di restituzione;
e) i proventi
mediante i quali si intende assicurare il pagamento delle rate di ammortamento
del mutuo, compresi quelli da alienazione degli alloggi, in quote diverse da
quelle previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n.
560;
f) il bilancio
sintetico di previsione pluriennale, da cui risulti la non sussistenza di cause
di formazione di nuovo disavanzo finanziario.
82. Il piano di
risanamento è inviato alla regione e da questa approvato entro il termine di
sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o
modifiche eventualmente richiesti.
83. Il mutuo è
ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci anni secondo un piano di
ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitali e interesse.
Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e) del comma 81 risultino
insufficienti, il periodo di ammortamento può essere esteso a quindici anni.
84. Sulla base
del piano di risanamento, debitamente approvato, la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a concedere agli IACP i mutui di cui ai commi da 80 a 85, con
garanzia della regione di appartenenza. La garanzia dovrà essere concessa con
decreto del presidente della giunta regionale e comporta l'obbligo del
pagamento della retta eventualmente insoluta, a semplice richiesta della Cassa
depositi e prestiti, sostituendosi la regione nelle ragioni creditorie. La
garanzia prestata dalla regione ha carattere meramente facoltativo.
85. Le somme ed i
crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di
bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi
e finalità di istituto, nonchè al pagamento di emolumenti e competenze a
qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza,
essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi
che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto
di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente
eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di
accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme
nelle contabilità intestate agli IACP e la disponibilità di essi da parte degli
istituti medesimi.
86. Per
consentire il finanziamento degli interventi necessari al completamento e
all'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona alle norme di sicurezza del
codice della strada è concesso alla relativa società concessionaria un contributo
pari a lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016, per l'ammortamento di
mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre.
87. Per
consentire l'avvio del nuovo tratto Agliò-Canova dell'autostrada
Firenze-Bologna è concesso alla concessionaria Società autostrade Spa un
contributo di lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016 per
l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre.
88. Restano
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 maggio 1995 n.
188, 24 luglio 1995, n. 296, 20 settembre 1995, n. 396, 25 novembre 1995, n.
499, 24 gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, 25 maggio 1996, n. 286, 22
luglio 1996, n. 389, 20 settembre 1996, n. 491.
89. Al comma 2
dell'articolo 8 del decreto-legge 1o ottobre 1982, n. 697, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, al terzo periodo, le parole:
"due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro
esercizi".
90. All'articolo
24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, al secondo comma, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "È soggetto alla sola comunicazione al sindaco
l'ampliamento che non eccede il 20 per cento della superficie di vendita
originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi alla nuove superfici
o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri previsti dalle leggi
vigenti".
91. Sono abrogate
tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che consentono, per i
contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche, anticipazioni del prezzo
in misura superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori, servizi e
forniture, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. La misura delle anticipazioni
è fissata, entro il predetto limite massimo, con le modalità stabilite dal
sesto comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come
sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Rimane
ferma, tranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per cento
dell'importo contrattuale, la disciplina di cui all'articolo 26, comma 1, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109.
92. La
disposizione di cui al comma 91 non si applica ai contratti già aggiudicati
alla data di entrata in vigore della presente legge. Rimangono ferme le disposizioni
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367.
93. I contratti
stipulati dal Ministero della difesa ad esecuzione differita della durata
superiore a due anni aventi ad oggetto la prestazione di servizi e forniture
relative ad armamenti ad elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa
nazionale, da realizzare nell'ambito di cooperazioni internazionali, possono
prevedere, al fine di garantire parità di condizioni contrattuali tra le
imprese italiane ed estere partecipanti, la revisione del prezzo secondo le
seguenti procedure e condizioni:
a) la revisione
del prezzo, ove contrattualmente prevista, è applicata in relazione
all'attività svolta dall'appaltatore o dal fornitore in ciascun anno, a
decorrere dall'inizio del terzo anno dalla data di aggiudicazione del
contratto, ovvero, in caso di trattativa privata o di appalto concorso, dalla
stipulazione del contratto;
b) il contratto
deve prevedere la quantità della produzione da consegnare nei primi due anni e/o
la quota del lavoro da svolgere nello stesso periodo di tempo in cui, in ogni
caso, non è applicabile la revisione. Il contratto deve prevedere altresì
l'indice da applicare per la revisione dei costi della manodopera, tenuto conto
dei miglioramenti di produttività intervenuti durante il periodo di efficacia
del contratto, e gli indici da applicare per il costo dei materiali;
c) la revisione
del prezzo si applica all'aliquota dell'85 per cento del prezzo previsto, ed in
nessun caso può essere applicata per il tempo eccedente quello contrattuale.
94. Le clausole
contrattuali difformi dalle disposizioni contenute nel comma 93 sono nulle.
95. Il limite di
valore fissato in lire 100 milioni di cui all'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 giugno 1990, n. 165, è elevato a lire 900 milioni. I limiti di valore
previsti dal predetto articolo possono essere adeguati, in relazione
all'andamento dei valori di mercato nel settore immobiliare, con decreto da
emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro delle finanze.
96. Il Ministro
del bilancio e della programmazione economica, sentite le amministrazioni dello
Stato e su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone alla
Commissione UE la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali
comunitari, programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 per le quali, alla
data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora provveduto all'impegno contabile
ed all'individuazione dei soggetti attuatori, e la conseguente ridestinazione
delle stesse ad altri interventi, compatibili con i termini temporali previsti
dalla normativa comunitaria, assicurando il rispetto dell'originaria
allocazione territoriale delle risorse.
97. Per le somme
impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a programmi approvati dalla
Commissione UE, che non abbiano dato luogo ad erogazioni almeno nella misura
del 20 per cento alla data del 31 dicembre 1997 a causa dell'inerzia
dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori, il Ministro del bilancio e
della programmazione economica ne propone alla medesima Commissione la
riprogrammazione e la conseguente destinazione ad altri interventi, sulla base
dei criteri di cui al comma 96.
98. Per
l'attuazione degli interventi derivanti dalle riprogrammazioni di cui ai commi
96 e 97 il CIPE, ove necessario, provvede alla riallocazione delle quote di
cofinanziamento nazionale, già stabilite, in linea con le decisioni assunte in
sede comunitaria.
99. Le risorse
statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in
tutto o in parte inutilizzate anche per effetto delle riprogrammazioni di cui
ai commi 96 e 97 possono essere destinate dal CIPE al finanziamento di progetti
immediatamente eseguibili, anche relativi a finalità diverse da quelle previste
dalle rispettive legislazioni. A tale fine, le amministrazioni dello Stato e le
regioni interessate trasmettono al Ministro del bilancio e della programmazione
economica le relative proposte. Gli importi in questione sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del
Ministro del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione,
anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive
legislazioni.
100. Nell'ambito
delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla
riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:
a) una somma fino
ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di
garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di
credito a favore delle piccole e medie imprese;
b) una somma fino
ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di
garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi
nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio
1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi
nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi
nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
101. La garanzia
del fondo centrale dell'Artigiancassa Spa di cui alla predetta legge n. 1068
del 1964 è trasformata da sussidiaria ad integrativa e può essere concessa su
operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri
intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani. A valere sul fondo,
l'Artigiancassa Spa può anche prestare fideiussioni, ferma restando la non
cumulabilità degli interventi. Con decreto del Ministro del tesoro sono fissate
le modalità e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi, compresa
la determinazione dei versamenti, la quale può essere stabilita anche in misura
diversa rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068 del 1964;
detti versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa Spa con contabilità
separata.
102. Le regioni
possono proporre al CIPE, ad integrazione dei programmi di cui al comma 99,
anche l'utilizzazione delle risorse resesi disponibili sui propri bilanci per
effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97.
103. Le riassegnazioni
di risorse disposte ai sensi dei commi da 96 a 110, ad esclusione di quelle
attribuite dal programma triennale per la tutela dell'ambiente, ed il relativo
utilizzo sono effettuati dal CIPE, con propria deliberazione, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le forme
di intervento regolate sulla base di accordi.
104. Le risorse
attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non
utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e per le quali non siano stati completati
entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera
CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro dell'ambiente, su
proposta delle regioni interessate, da prodursi entro 60 giorni a decorrere dal
31 dicembre 1996, sono destinate, previa verifica dell'attualità dell'interesse
prioritario alla realizzazione degli interventi originariamente previsti, ad
altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma,
assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.
Decorso il termine di 60 giorni precedentemente indicato senza che le regioni
interessate abbiano formulato proposte, il Ministro dell'ambiente, con proprio
decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli interventi
da revocare, nonchè gli interventi urgenti di risanamento ambientale ai quali
ridestinare le risorse così recuperate. Le risorse attribuite dal programma
triennale alle regioni e province autonome dalle quali, alla data del 28
febbraio 1997, non sia stato ancora approvato il documento regionale di
programma, vengono altresì revocate con decreto del Ministro dell'ambiente e
ridestinate con gli stessi criteri di cui al presente comma.
105. Le risorse
di cui al comma 104 sono utilizzate prioritariamente per la copertura della
quota di cofinanziamento nazionale di interventi di risanamento e protezione
ambientale da realizzare nell'ambito dei programmi regionali previsti nel
quadro comunitario di sostegno 1994-1999; in via subordinata, in mancanza di
interventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate dalle revoche,
per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale destinata a specifici
programmi operativi in campo ambientale da realizzare nell'ambito dello stesso
quadro comunitario di sostegno.
106. Il Ministro
dell'ambiente, previa conforme deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce altresì un programma stralcio di tutela ambientale,
avvalendosi delle risorse a tal fine specificamente previste per il triennio
1997-1999.
107. Con decreto
del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
rideterminate nel triennio 1997-1999 le assegnazioni delle risorse di cui alla
tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1995, n.
273. Dalla rideterminazione così effettuata sono escluse e da escludere le
risorse già assegnate ai programmi approvati e per i quali sia iniziata
l'attuazione.
108. Le risorse
finanziarie relative ad opere appaltate entro la data di entrata in vigore della
presente legge sui fondi dell'ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno vengono accreditate alle regioni e agli enti locali, nonchè agli
altri enti di cui al comma 214 dell'articolo 3 della presente legge.
109. Le
amministrazioni centrali dello Stato e le regioni interessate approvano entro
il 30 giugno 1997 i programmi delle risorse dei fondi strutturali comunitari
per il secondo triennio 1997-1999, indicando gli eventuali enti o aziende
attuatori, gli interventi da realizzare ed i relativi importi da assegnare e
fissando in dodici mesi il termine per l'assunzione degli impegni contabili con
l'avvio dei lavori.
110. La
disciplina di cui ai commi 103, 104 e 105 si applica, relativamente alle
province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni
stabilite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
111. Sono
abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, e
l'articolo 20 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47.
112. L'ENI
provvede a vendere le scorte strategiche di petrolio greggio e di prodotti
petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981, n. 22, che risultino alla data
di entrata in vigore della presente legge, alle più favorevoli condizioni di
mercato, sia per quanto riguarda il livello dei prezzi che le quantità
normalmente contrattate, al fine di non determinare turbative sul mercato
stesso. Non sono riconosciuti sovrapprezzi o diritti di intermediazione.
113. Gli introiti
derivanti dalla vendita di cui al comma 112 sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato entro sette giorni lavorativi dalla data del pagamento del
prodotto venduto e sono riassegnati, nella misura occorrente per le finalità di
cui al comma 114, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il quale provvede a liquidare i crediti vantati
dall'ENI nei confronti dello Stato.
114. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio per il pagamento dei crediti liquidati di cui al comma
113.
115. All'articolo
2, primo comma, della legge 10 marzo 1986, n. 61, come modificato dall'articolo
19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le parole: "della scorta strategica
di proprietà dello Stato, dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio
di produzione nazionale," sono soppresse.
116. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto
l'eventuale utilizzo delle scorte obbligatorie e la loro dislocazione nelle
situazioni di emergenza dichiarate tali dagli organismi internazionali preposti
o dal Governo.
117. Le
amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici non economici
provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a censire, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, gli
autoveicoli in dotazione.
118. Le autorità cui
è consentito l'uso esclusivo delle autovetture sono:
a) Presidente del
Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;
b) Ministri;
c) Sottosegretari
di Stato.
119. I servizi di
trasporto di persone e cose attualmente svolti in gestione diretta dalle
amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici non economici sono
affidati, previa analisi tecnico- economica predisposta dal Ministero del
tesoro, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
a società private.
120. La
dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a soddisfare le
esigenze di cui ai commi 118 e 121 è affidata, anche mediante mandato, a
società specializzate entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di
trasporto di persone e cose a società private.
121. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate particolari
categorie, non ricomprese tra quelle di cui al comma 118, cui è consentito
l'uso esclusivo delle autovetture, fermo restando quanto previsto dal comma
122.
122. Tutti coloro
che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati
dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.
123. Le
disposizioni di cui ai commi da 117 a 122 si applicano, altresì, al parco auto
in dotazione alle amministrazioni del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'interno e della difesa non
strettamente necessario all'espletamento delle funzioni primarie delle amministrazioni
medesime.
124. Per
l'esercizio finanziario 1997 è fatto divieto alle amministrazioni civili dello
Stato, nonchè agli enti non territoriali del settore pubblico allargato, con
esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture.
125. All'articolo
1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70, dopo le parole: "alla
prima" sono inserite le seguenti: "e sino alla quinta"; ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di contemporanea
effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti
degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di
quattro maggiorazioni".
126. Per
consentire la concessione dell'agevolazione prevista al numero 5 della tabella
A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, anche mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi
medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione
necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto
previsto nelle note della citata tabella A. A decorrere dal 1o luglio 1997, con
decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati per effetto
delle disposizioni di cui al periodo precedente, indicata dal Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, può ridurre la misura dell'accisa
prevista nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo unico approvato
con decreto legislativo n. 504 del 1995.
127. Per il
gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture
floro-vivaistiche l'accisa si applica nella misura del 10 per cento
dell'aliquota normale. L'agevolazione è concessa mediante rimborso dell'accisa,
effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la distribuzione dei
prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo limitatamente alle quantità di
gasolio agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento
delle serre adibite a colture floro-vivaistiche, mediante accredito
dell'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504.
128. Le modalità
di utilizzazione delle disponibilità finanziarie derivanti da dismissioni del
patrimonio immobiliare, da cessione o scadenza di valori mobiliari di cui siano
titolari l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN- AIL),
l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), l'Istituto
postelegrafonici (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) sono determinate nell'ambito dei piani
annuali delle disponibilità di cui al comma 129.
129. Per il
triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di cui al comma 128 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni e integrazioni, e ogni altra norma, anche di
carattere speciale, vigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli
adibiti ad uso strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a
disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, piani di impiego
annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministri stessi.
130. Restano
ferme le disposizioni previste per l'INAIL dall'articolo 2, comma 6, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'attuazione degli interventi da realizzare
nell'ambito degli indirizzi di programma del Ministero della sanità e d'intesa
con questo.
131. La
partecipazione azionaria nella RIBS Spa posseduta dall'EFIM è trasferita al
Ministero del tesoro. Conseguentemente, il rappresentante dell'EFIM decade dal
consiglio di amministrazione della RIBS Spa.
132. La RIBS Spa,
nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie,
può definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e
stipulare appositi accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi,
si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal
relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite.
133. Ai fini del
contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996,
le disposizioni dei commi da 134 a 165 realizzano una manovra sulla spesa pari
a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per il 1997 e a
3.578 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente,
a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa. I commi da 134 a
165 dispongono altresì maggiori entrate in misura non inferiore, in termini sia
di competenza sia di cassa, a 3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393
miliardi per il 1997 e a lire 1.660 miliardi per il 1998.
134. Gli
stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e
1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con
esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni
relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a
regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a
limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi
corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte
le relative autorizzazioni di spesa:
a) Categoria IV -
con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica
12 e della rubrica 14 dello stato di previsione del Ministero della difesa: 5
per cento. Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro
del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese
discrezionali della medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo
speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione;
b) Categoria V -
con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e
6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per
assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle
province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice
economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni di
guerra (codice economico 5.1.1.) nonchè dei contributi di cui all'articolo 1,
comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento;
c) Categorie X e
XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamità
(codice economico 10.9.1.): 2 per cento.
135. Le riduzioni
di cui al comma 134 che non consentono l'adempimento di obbligazioni
giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge
possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio
dell'esercizio successivo.
136.
L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 27
dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre
1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 190 miliardi per
l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28
dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi
per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi
per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono
complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150
miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i
contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico
del bilancio dello Stato a favore di società per azioni, il cui capitale sia di
totale proprietà dello Stato, o di enti pubblici non assoggettati al sistema di
tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni ed integrazioni, devono essere versati su appositi conti correnti
infruttiferi già in essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale
dello Stato.
137. I soggetti
che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti
dall'esercizio di attività di impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, ad
esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di
ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il
reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.
15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, tenendo conto degli
elementi, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal
bilancio, opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La
disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non
inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri
componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle
derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La
definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare
come indicato nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
La definizione non è ammessa:
a) se, alla data
del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi indicate nell'articolo 2-bis, comma
2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) in caso di
omessa presentazione della dichiarazione.
138. Il
contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle
imposte competente, entro il 31 luglio 1996, ovvero entro il 5 settembre 1996
se i relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico, apposita
istanza irretrattabile redatta secondo i modelli approvati con decreto del
Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.
30 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1996. All'istanza dei soggetti
che esercitano attività di impresa o arti e professioni in forma associata
possono essere allegate le istanze di ciascun socio o associato. Con decreto
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la
trattazione delle istanze può essere attribuita anche agli uffici dell'imposta
sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualità dei soggetti sia della
loro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata l'istanza, la rigetta, se
riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il contribuente a presentarsi
per redigere in contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura
stabilita nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2-bis, comma 6, del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con
adesione del contribuente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1996, n. 316. La definizione si perfeziona con il versamento delle
maggiori somme dovute. Se entro il 30 novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato
il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere
l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla
definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre
1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme
sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il
competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità
tecniche, la modulistica e i codici di versamento. Qualora l'importo dovuto sia
superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni
per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate,
di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data
dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggiorate degli interessi
legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del
termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il
30 settembre 1997 nel caso previsto, maggiorate degli interessi legali
computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non
determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte
si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì
dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli
interessi legali.
139. La
definizione non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da
parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela dell'amministrazione
finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate al comma 137, nonchè
in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i
parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo
per il Servizio sanitario nazionale, nonchè ai fini dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori imposte non sono
dovuti interessi; le sanzioni per infedele dichiarazione sono ridotte ad un
ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo
d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione
connessa con irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono
applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita ai
sensi dei commi da 133 a 165 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo 3 del decreto-legge 30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse
in applicazione dei commi da 133 a 165 si rendono, altresì, applicabili le
disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 564 del 1994. Il
maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le
disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto
1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n.
427. Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla
conclusione del procedimento di cui ai commi da 133 a 165 non si applicano gli
articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del decreto- legge 2 marzo 1989,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e
successive modificazioni, e 62-ter, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la
possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta,
l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
140. Ai contribuenti
che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non inferiore a quello
risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma 137 non si
applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del comma 139.
141. Gli
esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che per il
periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di cui
all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare non superiore a lire 10
miliardi e comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei
parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, anche mediante la definizione di cui ai
commi da 137 a 140 del presente articolo, possono procedere alla
regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio
successivo. Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere
indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze
28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1996,
da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri di servizio, ove istituiti, o
agli uffici delle imposte competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto
alla predetta ultima data.
142. La
regolarizzazione può essere effettuata mediante l'eliminazione delle passività
o delle attività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli
effettivi nonchè mediante l'iscrizione di attività o di passività, costituite
da debiti verso fornitori, in precedenza omesse, assoggettando i maggiori e i
minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta lo- cale sui redditi, in misura pari al 10 per cento. Il maggiore
valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al netto
dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita riserva,
designata con riferimento ai commi da 133 a 165, che concorre alla formazione
del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene
attribuita ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui
si verificano le predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta
sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile
della società o dell'ente o dell'impresa, ai quali è attribuito un credito di
imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta
sostitutiva pagata, nonchè il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
Per i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata l'imposta
sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.
143. Le imprese
che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai
beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture
contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del comma 141.
144. La
regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro
il 15 dicembre 1996; i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno
solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se
successiva, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta
dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci milioni
di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in
due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30
settembre 1997; per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno
solare, il versamento va effettuato entro le predette date o, se successive,
entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate
degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla
scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva fino a
cinque o dieci milioni di lire. L'omesso versamento nei termini delle somme
eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione e per il recupero
delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle
somme non versate e gli interessi legali.
145. La
regolarizzazione di cui al comma 141 non rileva ai fini penali. I valori
risultanti dalle variazioni indicate nei commi 142 e 143 sono riconosciuti, ai
fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non
possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva è
indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso
si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
146. Per i
soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui ai commi da 133 a 165
del presente articolo, le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta 1995,
da considerare per l'applicazione dei parametri di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma
141, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze
iniziali del medesimo periodo di imposta.
147. Ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri menzionati nel
comma 146 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 188, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere operato mediante l'integrazione
della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il
relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi. In tal caso è dovuta una maggiorazione fissa del 3 per cento a
titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I
maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in
una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
148. Nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma
141, sono indicate le categorie di contribuenti per le quali non è possibile
l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti
appartenenti alla categoria di attività o alle caratteristiche del processo
produttivo. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1o
gennaio 1996.
149. Il comitato
per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo
dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è prorogato per il triennio
1996-1998.
150. A decorrere
dal 1o gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta,
stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n.
106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive
modificazioni, è elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000,
dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della citata tariffa,
in qualsiasi forma redatti, è elevata a lire 20.000, fermo restando che
l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di
pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000
per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, è
elevata a lire 2.500.
151. L'aliquota
dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in lire 1.166.000 dall'articolo 3,
comma 224, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aumentata a lire 1.249.600
per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi è
aumentata da lire 87.000 a lire 96.000 per ettolitro. L'aliquota dell'accisa
sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per
riscaldamento è aumentata da lire 415.990 a lire 625.620 per mille litri. Le
disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1996.
152. Il Ministro
delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 28 febbraio 1997,
l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal
comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
153. Entro il 15
gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle
tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio
fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e
successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del
Consiglio del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare
maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e
a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
154. Le entrate
derivanti dai commi da 133 a 165 del presente articolo sono riservate
all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito
pubblico, nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e
finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in
sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, le modalità di
attuazione di quanto previsto dal presente comma.
155. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi da 133 a 165 del presente
articolo.
156. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante disposizioni
attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i contributi
previdenziali disciplinati dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della
legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31
dicembre 1998 per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai
soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 5),
dello stesso regolamento, sono riscossi con l'applicazione delle apposite
marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli
obbligati al deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione nel
registro delle imprese emessi da sportelli non presidiati o mediante sistemi di
certificazione a distanza, i contributi previdenziali sono riscossi
direttamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
nelle medesime forme dei diritti di segreteria; le somme così riscosse sono
versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatari, secondo le
proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
157. All'articolo
3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per l'anno 1996 il termine per il versamento del
tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo
trimestre, è differito al 31 luglio 1996".
158. Al quinto
comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 7, comma 5, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento
della finanza pubblica, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La
ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi corrisposti a
soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di
imprese residenti e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti a stabili
organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante
i proventi".
159.
Nell'articolo 41, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: "con scadenza fissa non inferiore a 18 mesi"
sono soppresse.
160. All'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi, ferma restando la disciplina prevista per i titoli di cui all'articolo
1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni,
dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, come modificata dal decreto legislativo
1o, aprile 1996, n. 239, riguardante la ritenuta sugli interessi dei titoli di
Stato, per i quali l'aliquota si applica nella misura del 12,5 per cento,
indipendentemente dalla scadenza dei titoli, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo
comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le società e gli enti
che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta con
obbligo di rivalsa, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti
ai possessori nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non è
inferiore a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza è inferiore ai
diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi
dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino
al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al
20 per cento";
b) al terzo
comma, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Se gli
interessi, i premi e gli altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da
soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere
operata, con obbligo di rivalsa, sui proventi di cui al primo e al secondo
comma con aliquote ivi rispettivamente previste. Qualora il rimborso abbia
luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli
altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta una
somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i premi e gli altri frutti va
compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli
alla scadenza e il prezzo di emissione. All'applicazione della ritenuta ed al
versamento della somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere i
soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella
riscossione degli interessi, dei premi e degli altri frutti ovvero nel rimborso
nei confronti di soggetti residenti".
161.
Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni
urgenti per il risanamento della finanza pubblica, le parole: "emesse
dalle banche" sono sostituite dalle seguenti: "e dei titoli
similari".
162. Le
disposizioni dei commi da 159 a 161 del presente articolo si applicano agli
interessi, ai premi e agli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli
similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
163. La
soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta straordinaria su particolari beni,
dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è
soppressa. Non si applica l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
relativo all'applicazione temporale delle norme sanzionatorie delle violazioni
delle leggi finanziarie, e non si fa luogo a rimborso delle somme già
corrisposte.
164. Restano
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30
dicembre 1995, n. 565, 28 febbraio 1996, n. 93, 29 aprile 1996, n. 230, 29
giugno 1996, n. 342, 30 agosto 1996, n. 449, e 23 ottobre 1996, n. 547.
165. L'ultimo
comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dal
seguente:
"Il Ministro
del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, puo ristrutturare il
debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di
scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri
strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro
del tesoro può altresì autorizzare gli enti pubblici economici e le società per
azioni a prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il
loro indebitamento sull'interno e sull'estero".
166. Con effetto
dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa
l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi
5, 6, 7, 8 e 9 della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti già
svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.
167. I versamenti
e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo
supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive
modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di
compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai
produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.
168. La
compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) in favore dei
produttori delle zone di montagna;
b) in favore dei
produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata
disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;
c) in favore dei
produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE
del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi
del regolamento CE n. 2081/93;
d) in favore dei
produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria
quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;
e) in favore di
tutti gli altri produttori.
169. Gli
acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori ai
sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove
trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle
somme restituite. Ove ciò non fosse possibile, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.
170.
Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano il prelievo
supplementare entro il 31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi redatti
dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale e trasmessi alle
regioni e alle province autonome.
171. L'articolo
2-bis del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal
periodo 1995-1996.
172. Sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo
11 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440, e 23 ottobre 1996, n. 542, e degli
articoli 2 e 3 dei decreti- legge 6 settembre 1996, n. 463, e 23 ottobre 1996,
n. 552.
173. Il comma 6
dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è costituito dal
seguente:
"6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire
esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicati,
utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni con lettera
raccomandata all'AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo a
quello in cui è avvenuta la stipulazione. Limitatamente al periodo 1996-1997 le
parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province
autonome, sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro
il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la
regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già
utilizzato la quota ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e
l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica".
174. A decorrere
dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una quota latte da parte di un produttore
non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al
produttore medesimo.
175. In
attuazione dei criteri di finanziamento della spesa sanitaria previsti dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
dall'anno 1997 non si applicano, per le spese di cui alla lettera a) del comma
13 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le disposizioni di cui
al comma 14 del predetto articolo 8.
176. A decorrere
dal 1o marzo 1997, le amministrazioni statali e gli enti titolari di
contabilità speciali, con esclusione di quelli assoggettati al regime della
tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni, devono indicare, nell'ordine di pagamento previsto dall'articolo
587 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il
codice "Ministero-capitolo" del bilancio dello Stato a carico del
quale sono state accreditate alla contabilità medesima le somme di cui si richiede
il prelevamento. Gli ordini di pagamento che utilizzano fondi diversi da quelli
provenienti dal bilancio dello Stato devono recare l'indicazione di un codice
opportunamente stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non
danno esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presente
comma, ove non si tratti di fondi prelevati per fronteggiare emergenze connesse
alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o ad interventi di
protezione civile.
177. Le pubbliche
amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti attività agricola alle
agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi previsti
dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la qualifica dell'attività
di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
178. Le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 29 dicembre 1995, n.
549, fermo restando l'obbligo della rendicontazione annuale, non si applicano
ai contributi dello Stato in favore dell'Unione italiana ciechi, della
Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza,
dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie, del
Centro internazionale radio medico, dell'Ente nazionale italiano per il
turismo, del Fondo edifici di culto, di organismi nazionali ed internazionali
nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero, del Centro internazionale
di alti studi agronomici mediterranei, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
per lo sviluppo industriale, del Centro internazionale di ingegneria genetica e
biotecnologica, del Centro internazionale di perfezionamento professionale e
tecnico di Torino, nonchè alle erogazioni agli istituti italiani di cultura
all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali.
179. Le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40 e 44, della legge 28 dicembre
1995, n, 549, non si applicano ai contributi dello Stato in favore del Club
alpino italiano ed ai contributi previsti dalle leggi 23 settembre 1993, n.
379, 20 gennaio 1994, n. 52, e 5 giugno 1995, n. 221.
180.
Nell'articolo 1, comma 66, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole:
"lire 940 miliardi" e "lire 800 miliardi" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "lire 829 miliardi" e "lire 689
miliardi".
181. La lettera
b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è
sostituita dalla seguente: "b) gli altri proventi relativi alla vendita di
partecipazioni dello Stato". Dai proventi di cui al presente comma sono
escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119
dell'articolo 3.
182.
Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, dopo le parole:
"titoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè per
l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il
Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione".
183. Gli articoli
179 e 182 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli
organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 179. -
1. La direzione di amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti
amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla
contabilità speciale della competente sezione di tesoreria provinciale,
decurtandoli delle somme necessarie al pagamento degli emolumenti al personale
che richiede l'accredito bancario e postale; tali ordinativi, intestati agli
enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli
enti medesimi".
"Art. 182. -
1. A richiesta dell'ente e sempre nei limiti delle assegnazioni ad esso
concesse, la direzione di amministrazione provvede ad accreditare al sistema
bancario ed a quello postale i fondi occorrenti al pagamento degli emolumenti
al personale da effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'Ente
poste italiane ed a pagamenti a favore di terzi creditori traendo gli
ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale e ne dà contemporaneo avviso
all'ente richiedente per le conseguenti registrazioni contabili".
184. Le
disposizioni introdotte con il comma 183 sono modificabili con la procedura di
cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
185. Il primo
comma dell'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il saggio
degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione
d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno
precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la
misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di
durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione
registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova
misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo".
186. Il numero
complessivo dei posti per le assunzioni del personale da parte della
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), come fissato
dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, è
ridotto da 475 a 450 unità. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota
del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto
a tempo determinato è stabilita con apposito regolamento adottato dalla
Commissione con le modalità di cui al nono comma dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 95 del 1974, resa esecutiva con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato in conformità alla procedura prevista dalla
norma suddetta. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato
articolo 2 relativamente alle modalità di accesso del personale di ruolo.
187. Per la più
efficace attuazione degli obiettivi in esso contenuti il quinto piano nazionale
della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, di cui alla legge 17 febbraio 1982,
n. 41, può prevedere la ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori di
intervento anche in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 2 della
medesima legge.
188. Il comma
5-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è sostituito dal seguente:
"5-ter. I
canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10,
comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.537, sono fissati periodicamente dal
Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio di concerto con il
Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo
preso in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle
quali possono essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi.
Le disposizioni di cui al presente comma e al secondo periodo del comma
1-quater del presente articolo si applicano anche alle società che attualmente
provvedono alla gestione totale degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli
introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrata del
bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n.
449".
189. Il comma 10
dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal
seguente:
"10. La
misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e
successive modificazioni e integrazioni, è annualmente determinata con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
delle finanze, sentita la Commissione di cui all'articolo 9 della medesima
legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:
a) progressivo
allineamento ai livelli medi europei;
b)
differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di
traffico di ciascuno;
c) applicazione,
per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione
all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;
d) correlazione
con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
e) correlazione
con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di
sviluppo delle infrastrutture aeroportuali;
f) conseguimento
degli obiettivi di tutela ambientale".
190. Per il
periodo 1o maggio-10 ottobre 1996, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5
maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, rimangono
determinati nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1995, n. 351. Dal 1o gennaio 1997, in attesa dell'emanazione del decreto di cui
al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
sostituito dal comma 189 del presente articolo, gli stessi diritti, come
determinati dal citato articolo 1, comma 3, del decreto -legge n. 251 del 1995,
sono aumentati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato
dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria.
191. I termini di
cui all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28
giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995,
n. 351, sono differiti rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre
1997.
192. Sono
abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo all'Istituto per la
ricostruzione industriale (I.R.I. Spa) di detenere direttamente o
indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi di
trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla Società finanziaria marittima
(FINMARE Spa) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di
maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali
e relative società che svolgono servizi di supporto. Prima della cessione di
una quota azionaria tale da comportare la perdita della maggioranza del
capitale sociale delle predette società, il Governo trasmette il relativo piano
industriale al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari. Alle partecipazioni azionarie dello Stato
e di enti pubblici anche territoriali ed economici in imprese assicurative si
applica il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474.
193. Il Governo,
nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi definiti dalla legge che
individuerà l'intervento da realizzare per il potenziamento e l'ammodernamento
della linea ferroviaria del Brennero e per la realizzazione delle relative
gallerie, è autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'autostrada
del Brennero SpA alle condizioni che la legge stessa definirà.
194. Nell'ambito
delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto- legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e
successive modificazioni e integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a lire
100 miliardi, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma
42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
195. Il termine
per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato con legge 22 dicembre 1994,
n. 736, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.
196. All'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "In via preliminare con dette somme saranno
finanziate e sostenute le strutture di accoglienza pubblica e privata già
esistenti ed operanti nel territorio, specie nelle zone ove è più consistente
la presenza di extracomunitari, al fine di assicurare migliori condizioni per
l'integrazione, l'avviamento al lavoro ed agevolare il rientro in patria; in
secondo luogo, con i fondi residui, saranno realizzate strutture pubbliche di
seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti".
197. All'articolo
5, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo la lettera h) è aggiunta
la seguente:
"h-bis) in
ordine al reclutamento della manodopera da utilizzare nei cantieri comunali,
per progetti finalizzati all'occupazione e finanziati per intero con leggi
delle regioni, e/o dagli enti locali, tramite i rispettivi Fondi sociali,
stabiliscono criteri, modalità e parametri per l'avviamento al lavoro, anche in
deroga all'articolo 16, e successive modifiche ed integrazioni, comprese le
relative norme di attuazione e regolamenti, tenendo conto delle esigenze
territoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi
rappresentativi degli enti locali interessati e della natura sociale degli
interventi di cui trattasi".
198. All'articolo
4, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole:
"di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quindici
mesi".
199.
Nell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo e
terzo periodo del comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma
1, è inserito il seguente:
"1-bis.
L'ammontare minimo del capitale versato dalle imprese cinematografiche che
richiedono le concessione di mutui è determinato, per le società per azioni e
per le società in accomandita per azioni, in misura pari all'ammontare minimo
richiesto dalle disposizioni del codice civile per il capitale delle predette
società; per le società a responsabilità limitata, nella somma non inferiore a
quaranta milioni di lire. Per le società in nome collettivo, per le società in
accomandita semplice e le società co- operative il capitale deve essere di
ammontare non inferiore al capitale sociale minimo richiesto dal presente
decreto-legge per le società a responsabilità limitata e dello stesso importo
deve essere il patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale. Per le
domande di mutuo di cui al comma 1, già presentate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'ammontare del patrimonio è ininfluente.
Ai fini dell'applicazione del comma 1, è ininfluente l'eventuale inizio della
lavorazione del film ovvero la sua intervenuta ultimazione o proiezione nelle
sale, purchè successivi alla data di presentazione della domanda finalizzata ad
ottenere il parere del Comitato per il credito cinematografico";
c) al comma
6-bis, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il film ed i
proventi di spettanza del mutuatario, nonchè il capitale sociale ovvero il
patrimonio aziendale del richiedente, rappresentano le sole garanzie nel caso
di operazioni di credito cinematografico relative a film di interesse culturale
nazionale o relative a film di cui all'articolo 28, della legge 4 novembre
1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 8 del presente
decreto-legge";
d) al comma 6-bis,
nel secondo periodo, la parola "soli" è soppressa.
200.
Nell'articolo 27, comma quattordicesimo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, le parole
"tre anni" e "triennio", contenute, rispettivamente, nel
primo e secondo periodo, sono sostituite dalle parole "quarantadue
mesi" e "periodo di quarantadue mesi".
201. All'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 ottobre 1996, n. 515, dopo la parola
"Chioggia" sono inserite le seguenti parole: "ivi compresi,
limitatamente a lire 9 miliardi, quelli per il completamento della
ricostruzione del teatro "La Fenice" ".
202. I termini di
cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e 15, commi 2 e 4, della legge 11
febbraio 1992, n. 141, in materia di previdenza forense sono riaperti per il
periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche
per il versamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, della
legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i contributi dovuti, scaduti alla data
del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni già iscritte a ruolo, i benefici di cui
al periodo precedente si estendono alle rate non scadute alla data di entrata
in vigore della presente legge.
203. Gli
interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed
implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni
statali, regionali e delle province autonome nonchè degli enti locali possono
essere regolati sulla base di accordi così definiti:
a)
"Programmazione negoziata", come tale intendendosi la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico
competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di
interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attività di competenza;
b) "Intesa
istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra
amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali
soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e
delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano
pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;
c) "Accordo
di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed
altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera
b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione
di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente
collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività
e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e
con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti
responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli
eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie
per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonchè del
soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o
inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra
i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per
le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o
anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti
responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di
programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I
controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente
alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di
programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di
valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla
lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono
comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti
dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto
territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali,
parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi
caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e)
"Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto
stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di
medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;
f)
"Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo,
concordato tra le amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori
e dei datori di lavoro, nonchè eventuali altri soggetti interessati, per la
realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione
di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di
crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici
giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di
industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del
Regolamento CEE n. 2052/88, nonchè delle aree industrializzate realizzate a
norma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree
attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche
nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389.
204. Agli
interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 203.
205. Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del
bilancio e della programmazione economica, approva le intese istituzionali di
programma.
206. Il CIPE, con
le procedure di cui al comma 205 e sentite le Commissioni parlamentari
competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera
le modalità di approvazione dei contratti di programma, dei patti territoriali
e dei contratti di area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai territori
delle aree depresse; può definire altresì ulteriori tipologie della
contrattazione programmata disciplinandone le modalità di proposta, di
approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.
207. In sede di
riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse,
il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area e per i patti
territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi 203 a 214 del
presente articolo ai fini della relativa attuazione. Le predette somme, da
iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti, che provvede ai
relativi pagamenti in favore dei beneficiari. Al medesimo capitolo fanno carico
anche gli importi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti a titolo di
commissione per il servizio reso ovvero a titolo di interesse sulle eventuali
anticipazioni effettuate.
208. Il CIPE, nel
rispetto degli indirizzi concordati con l'Unione europea con deliberazione adottata
su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari reso nel termine di quindici
giorni dall'assegnazione della proposta: a) individua le aree situate nel
territorio di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e
successive modificazioni, interessate da contratti d'area o da patti
territoriali, nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali dirette ad
attrarre investimenti in attività produttive e a favorire lo sviluppo delle
stesse attività. Le aree sono individuate in numero e in modo tale da
perseguire la crescita omogenea dell'intero territorio di cui all'obiettivo 1,
tenendo conto della rispondenza alle finalità della dotazione infrastrutturale;
b) definisce le attività ammesse alla incentivazione fiscale anche sulla base
del criterio di evitare l'insorgere di nuovi squilibri interregionali e
infraregionali; c) determina le intensità delle agevolazioni nei limiti
temporali e quantitativi concordati con l'Unione europea, in misura decrescente
nel tempo e comunque inizialmente non superiore al 50 per cento delle imposte
sui redditi e altresì stabilisce, ove necessario, le compensazioni anche
parziali per le minori entrate regionali; d) stabilisce le condizioni e le
modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ed in
particolare per l'approvazione e per la fruizione delle agevolazioni, favorendo
la massima celerità delle relative procedure in relazione alle caratteristiche
degli investimenti ammissibili; e) individua le amministrazioni competenti a
svolgere l'attività di istruttoria tecnico-economica dei progetti di
investimento e quella di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti e
dell'attività delle imprese per il periodo di fruizione delle agevolazioni,
anche ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse.
209. Il comma 1,
lettere b), c), d), e), e-bis), e il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come
modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono
abrogati. Restano in vigore le delibere del CIPE di disciplina della
programmazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal CIPE con
le modalità del comma 207.
210. Per le
iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1o gennaio 1997, nei territori
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995,
n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività, e per i due
successivi, un credito di imposta, pari, per ciascun anno, al 50 per cento
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nonchè dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi riferibili
proporzionalmente al reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o
professioni dell'anno cui compete; detto credito è utilizzato per il versamento
delle corrispondenti imposte e non può essere complessivamente superiore, per
ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è altresì riconosciuto
l'esonero dalla tassa di concessione governativa per la partita IVA. Per le
iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1
del regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni, le predette
disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque
successivi.
211. Le
agevolazioni previste dal comma 210 si applicano ai soggetti che: a) avendo età
inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio
dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b) fruiscono di
trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la
pensione di vecchiaia o di anzianità; c) sono disoccupati ai sensi
dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;
d) sono portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104; e) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e
della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge
9 gennaio 1991, n. 9, nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio
dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o,
comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione e
attuazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro
dei centri storici per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di
qualità ecologica di cui al Regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23
marzo 1992.
212. Le
disposizioni del comma 210 si applicano anche alle iniziative produttive
intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma
societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano
i requisiti indicati nel comma 211. Il credito di imposta di cui al comma 210 è
elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al
citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai
soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili;
per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta
è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.
213. Le
disposizioni del comma 210 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87
del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori esclusi di cui alla
Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le
agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai
sensi della predetta Comunicazione.
214. Le
disposizioni di cui ai commi da 203 a 214, del presente articolo sono attuate a
valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.
215. Con
decorrenza dal 1o gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista
dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A
far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere
effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal
predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da
leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi
dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 è fatta salva la possibilità di
mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI, l'iscrizione
presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, è elevata di 0,3 punti
percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti alla
gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989.
216. All'articolo
14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole:
"le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro" sono
sostituite dalle seguenti: "le cooperative, ivi comprese le piccole
società cooperative, appartenenti al settore di produzione e lavoro".
217. Le
cooperative sociali che associno anche lavoratori dotati dei requisiti di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
possono accedere ai benefici della legge stessa. La partecipazione prevista
dall'articolo 17 della citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, sarà commisurata,
nei limiti previsti dai commi 3 e 5, al capitale sottoscritto da tali soci
lavoratori.
218. Le società
finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985,
n. 49, per svolgere attività di promozione delle finalità della legge medesima
e di sensibilizzazione alla salvaguardia dell'occupazione attraverso la
costituzione di cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'articolo 14
della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni
con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla
remunerazione delle attività svolte sulla base di dette convenzioni sono
destinati, a valere sulla attuale consistenza del Fondo per gli interventi a
salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27
febbraio 1985, n. 49, un miliardo per l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno
degli anni 1998 e 1999.
219. All'articolo
17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole:
"per la durata di quattro anni" e la parola: "speciale",
sono soppresse.
220. Al comma 2
dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo la parola:
"partecipino" sono inserite le seguenti: "anche con le modalità
previste dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".
221. All'articolo
18 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Le
società finanziarie di cui al precedente articolo 16 disciplineranno con
appositi accordi con le cooperative le modalità di dismissione delle
partecipazioni assunte ai sensi della presente legge. Dette società finanziarie
devono utilizzare le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito della
cessazione, a qualunque titolo, delle proprie partecipazioni, assunte
avvalendosi del contributo di cui all'articolo 17, per attività e iniziative
comunque connesse alla salvaguardia e all'incremento dell'occupazione; dette
somme devono essere appostate in bilancio tra le riserve indivisibili".
222. Al fondo
previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono conferite
le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno
degli anni 1996 e 1997.
223. Tra i
soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio
1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico
adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a
soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonché i
lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa
vigente.
224. All'onere
derivante dai commi da 216 a 223 del presente articolo e dall'articolo
9-septies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, pari a lire 60 miliardi
per l'anno 1995, a lire 100 miliardi per l'anno 1996 e a lire 50 miliardi per
l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni. Tali somme
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai
pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 100
miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828
e 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996
ciascuno per lire 50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a
carico dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828.
Art. 3.
(Disposizioni
in materia di entrata)
1. L'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è
abrogato a far data dal 1o gennaio 1997. Da tale data, all'assegno del
Presidente della Repubblica si applica lo stesso trattamento fiscale riservato
all'indennità parlamentare.
2. Al testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo
10, comma 1, lettera b), concernente la deducibilità delle spese mediche e di
assistenza specifica sostenute dai portatori di menomazioni funzionali
permanenti, le parole: "per la parte che eccede lire 500 mila" sono
soppresse;
b) nell'articolo
13-bis, comma 1, lettera c), concernente tra l'altro la detrazione di imposta
per spese sanitarie, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le spese
sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite
esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo
10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese
riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento
di portatori di menomazioni funzionali permanenti si assumono
integralmente.";
c) nell'articolo
16, comma 1, lettera n-bis), riguardante tra l'altro l'inapplicabilità del
regime della tassazione separata alle spese sanitarie rimborsate, al secondo
periodo, le parole: "lettera c), terzo e quarto periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "lettera c), quinto e sesto periodo";
d) nell'articolo
48, comma 2, lettera b), che individua le erogazioni effettuate dal datore di
lavoro al lavoratore dipendente, le parole: ", anche in forma
assicurativa, " sono soppresse e le parole: "di spese sanitarie
previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'articolo
10" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese sanitarie di cui
all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c)".
3. Le
disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data del 31 dicembre 1996.
4. Al testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo
29, comma 2, che individua le attività agricole produttive di reddito agrario:
1) nella lettera
a), le parole: ", alla silvicoltura e alla funghicoltura" sono
sostituite dalle seguenti: "e alla silvicoltura";
2) la lettera b)
è sostituita dalla seguente:
"b)
l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal
terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di
strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla
produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione
stessa insiste;";
b) nell'articolo
51, comma 2, lettera c), che ricomprende nel reddito d'impresa anche quello
derivante dalle attività agricole esercitate nei limiti del reddito agrario,
sono aggiunte, in fine, le parole: "nonchè alle società in nome collettivo
e in accomandita semplice".
5. Le
disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.
6. All'articolo
48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 2,
lettera d), che esclude dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente,
tra l'altro, le somministrazioni in mense aziendali o equipollenti, dopo le
parole: "o le prestazioni sostitutive", sono inserite le seguenti:
"fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.000";
b) dopo il comma
3, riguardante i compensi in natura erogati al dipendente e ai suoi familiari,
è inserito il seguente:
"3-bis. Ai
fini dell'applicazione del comma 3:
a) per le
autovetture, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso e
utilizzati promiscuamente dal dipendente si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato
sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate
dall'Automobile Club d'Italia, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti al dipendente e suddivisibile per quote mensili;
b) in caso di
prestiti concessi al dipendente direttamente, o per quelli che i dipendenti
hanno diritto di ottenere da terzi, si assume il 50 per cento della differenza
tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al
momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sui prestiti. Tale disposizione non si applica per i prestiti
concessi anteriormente al 1o gennaio 1997 e per quelli di durata inferiore ai
dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai
dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni.".
7. A decorrere
dal 1o aprile 1996 e sino alla effettiva concessione dei buoni pasto, di cui
all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, e, comunque,
non oltre il 31 marzo 1997, al personale indicato nel comma stesso è attribuita
una somma pari al controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30
aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1996, per
ogni giornata di servizio svolto nelle condizioni previste dall'anzidetto
accordo, rideterminata per tener conto della ritenuta erariale ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che è applicata, a titolo di
imposta, nella misura del 20 per cento. La spesa complessiva, rapportata alla
durata della erogazione, deve essere contenuta dalle singole amministrazioni
entro le somme loro assegnate sui competenti capitoli dei relativi stati di
previsione per la concessione dei buoni pasto.
8. Le
disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.
9. Le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 98 a 101, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, si applicano per i compensi in natura ed i rimborsi spese
corrisposti fino al 30 settembre 1996. Il termine per il versamento delle somme
dovute è fissato al 31 maggio 1997.
10. In deroga a
quanto previsto al comma 100 dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del
1995, per i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le maggiori ritenute di cui al comma 9
sono a titolo di imposta e per esse va operata la rivalsa sui percettori dei
valori non assoggettati in precedenza a ritenuta stessa e che non abbiano già
provveduto a versare il tributo dovuto. In ogni caso non vanno presentate le
dichiarazioni integrative.
11. Tra i
soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, si intendono comunque comprese, ad ogni effetto di
legge, le amministrazioni degli organi legislativi delle regioni a statuto
speciale, anche ai fini dell'articolo 3, comma 99, della citata legge n. 549
del 1995. Per tali enti la disposizione di cui al periodo precedente ha effetto
anche per i periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore della presente
legge se gli atti e gli adempimenti posti in essere anteriormente ad essa
risultano conformi alla stessa.
12. All'articolo
14, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo il primo periodo, è
aggiunto il seguente: "Per i periodi d'imposta anteriori a quelli aventi
inizio dal 1o gennaio 1994, restano validi gli effetti prodotti
dall'applicazione del regime fiscale di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154".
13. Entro 30
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da
quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel
rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base
delle designazioni dei gruppi medesimi.
14. Gli schemi
dei decreti legislativi previsti dai commi 19, 66, 120, 133, 134, 138, 143,
160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla commissione di cui al comma 13 per
l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla
data di trasmissione degli schemi dei decreti.
15. La commissione
può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti
giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la
complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso
periodo all'esame della commissione.
16. Qualora sia
richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e
limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio
della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al
comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende
espresso favorevolmente.
17. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto
degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di
cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive.
18. Per l'esame
degli schemi di decreti legislativi che le sono trasmessi, la commissione può
costituire una o più sottocommissioni per l'esame preliminare di singoli schemi
di decreto. In ogni caso il parere sullo schema di decreto legislativo deve
essere approvato dalla commissione in seduta plenaria.
19. Il Governo è
delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare,
razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali
concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte
dei datori di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione
della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e
previdenziali, per prevederne la completa equiparazione, ove possibile;
b) revisione,
razionalizzazione e armonizzazione, ai fini fiscali e previdenziali, delle
ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente;
c) revisione e
armonizzazione del criterio di imputazione del reddito di lavoro dipendente,
tenendo conto per quanto riguarda i compensi in natura del loro valore normale,
ai fini fiscali e previdenziali consentendo la contestuale effettuazione della
ritenuta fiscale e della trattenuta contributiva;
d)
semplificazione, armonizzazione e, ove possibile, unificazione degli
adempimenti, dei termini e delle certificazioni dei datori di lavoro;
e) armonizzazione
dei rispettivi sistemi sanzionatori.
20. L'attuazione
della delega di cui al comma 19 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o
di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonchè maggiori
entrate nette pari a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
21. All'articolo
50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4,
primo periodo, riguardante l'indeducibilità ai fini della determinazione del
reddito di lavoro autonomo di talune spese, le parole: "di cui
all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393" sono sostituite dalle seguenti: "indicati
nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285";
b) al comma 6,
primo periodo, relativo alla deducibilità ai fini della determinazione del
reddito di lavoro autonomo di talune spese per prestazioni di lavoro, dopo le
parole: "si comprendono" sono inserite le seguenti: ", salvo il
disposto di cui al comma 6-bis,";
c) dopo il comma
6 è inserito il seguente:
"6-bis. Non
sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o
affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonchè agli
ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il
lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero
della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non
concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti".
22. Per il
periodo di imposta 1996, le ritenute effettuate sui compensi di cui al comma
21, lettera c), sono scomputate dall'artista o professionista ovvero dai soci o
associati.
23. Le
disposizioni del comma 21 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data del 31 dicembre 1996.
24. L'opzione per
la contabilità ordinaria prevista all'articolo 10, comma 1, lettere a), e
b-bis) del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, esercitata entro il 31 gennaio 1995 ha
effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto anche se risulta solo dalla comunicazione
fatta all'Ufficio delle imposte dirette secondo le modalità fissate ai commi 2
e 4 dell'articolo 10 del decreto-legge citato, a condizione che sia stata
tenuta regolarmente la contabilità e siano stati adempiuti gli obblighi per la
contabilità ordinaria.
25. Al testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo
54, comma 5, riguardante le plusvalenze relative alla cessione di aziende, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il trasferimento di azienda per
causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di
plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori
fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al
periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento,
entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra
gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.";
b) nell'articolo
81, comma 1, riguardante l'individuazione dei redditi diversi, dopo la lettera
h) è inserita la seguente:
"h-bis) le
plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle
aziende acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo periodo;";
c) all'articolo
85, che determina l'ammontare di taluni dei redditi e delle plusvalenze
indicati nell'articolo 81 relativo ai redditi diversi, nel comma 2, secondo
periodo, le parole: "alla predetta lettera h)" sono sostituite dalle
seguenti: "alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 81".
26. Nell'articolo
10, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come sostituito
dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, riguardante il
potere dell'amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari
conseguiti in talune operazioni economiche e finanziarie se realizzate per meri
scopi elusivi, dopo la parola: "scorporo" sono inserite le seguenti:
"cessione di azienda,".
27. Le
disposizioni del comma 26 si applicano per le operazioni poste in essere
successivamente al 30 settembre 1996.
28. Dopo il comma
4 dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Se
nell'attivo ereditario sono compresi, purchè ubicati in comuni montani con meno
di cinquemila abitanti, aziende, quote di società di persone o beni strumentali
di cui all'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trasferiti al
coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal
beneficiario è ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al quaranta
per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi
causa proseguano effettivamente l'attività imprenditoriale per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve
dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato
termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove
sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il
beneficiario stesso è tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con
gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe
dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa
all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 38".
29. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 28, quantificati in 20 miliardi di lire per
ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999, si fa fronte con le riduzioni di spesa
derivanti dai commi da 111 a 116 dell'articolo 2.
30. Con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle
finanze e del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
competenti commissioni parlamentari, sono adottate, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a favorire la cessione
incentivata di impresa.
31.
Nell'esercizio della potestà regolamentare, il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) definizione
della nozione di cessione incentivata di impresa avuto riguardo all'anzianità
contributiva dell'imprenditore cedente ed al fatto che l'imprenditore aspirante
non possa beneficiare delle disposizioni del comma 25 sul trasferimento di
azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari;
b) istituzione in
favore dell'aspirante imprenditore di borse di studio ed attività formative
anche nell'ambito dei progetti di formazione continua, previsione di contributi
creditizi e di agevolazioni fiscali per il rilevamento e la prima fase di
gestione dell'impresa a favore dell'aspirante imprenditore;
c) definizione
degli incentivi entro il limite di 20 miliardi annui.
32. Agli oneri
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 30 e 31 si fa fronte con quota
delle maggiori entrate di cui ai commi 83 e 84 dell'articolo 1.
33. All'articolo
67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma
8-bis, riguardante l'indeducibilità dei costi e delle spese relativi a taluni
beni, alla lettera b), le parole: "di cui alle lettere a) e c)
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393" sono sostituite dalle seguenti: "indicati nell'articolo 54,
comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285";
b) al comma 10,
dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I limiti di deducibilità
del 50 per cento previsti per le autovetture, gli autoveicoli, i ciclomotori e
i motocicli di cui al precedente periodo si applicano anche alle società in
nome collettivo ed in accomandita semplice, ad esclusione dei beni adibiti ad
uso pubblico, di quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come
strumentali nell'attività propria dell'impresa e di quelli dati in uso
promiscuo al dipendente".
34. Le
disposizioni del comma 33 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data del 31 dicembre 1996.
35. Al comma 1
dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come modificato
dall'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: "in
ciascun mese solare" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè eventuali
conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese
precedente".
36. La norma di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve
intendersi non applicabile ai consorzi di garanzia collettiva fidi, così come
definiti dagli articoli 29, 30 e 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
37. A decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996, nell'articolo
30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente le società di comodo e la
valutazione dei titoli, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Agli
effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni,
a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonchè
le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione
nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operativi
se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei
proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove
prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: a)
l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 4 per
cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in
locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. La prova contraria deve
essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere
straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di
incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni
del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1)
ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di
costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che non si
trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività; 3) ai soggetti che
si trovano nel primo periodo di imposta; 4) alle società in amministrazione
controllata o straordinaria; 5) alle società ed enti i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati italiani; 6) alle società esercenti pubblici
servizi di trasporto.
2. Ai fini
dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonchè i valori dei beni e
delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie
dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni
si applica l'articolo 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa
concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di
locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
3. Fermo l'ordinario
potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le
società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il
reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma
degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) lo 0,75 per cento sul valore dei
beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 3 per cento sul valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo
8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione
finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni
anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono
essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente
quello minimo di cui al presente comma.
4. Se il reddito
dichiarato dalle società o dagli enti che si presumono non operativi risulta
inferiore a quello minimo di cui al comma 3, il reddito può essere determinato
induttivamente in misura pari a quella presunta, anche mediante l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riguardante
il potere di procedere ad accertamento parziale. Tale accertamento è
effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per
lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere
indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I
motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere
fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò
l'amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente
alla richiesta".
38. Le società
considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 15
settembre 1996 nonchè quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di
imposta, che deliberano lo scioglimento entro il 31 maggio 1997 e richiedono la
cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'articolo 2456 del codice
civile entro un anno dalla delibera di scioglimento, sono assoggettate alla
disciplina prevista dai commi da 37 a 45, a condizione che tutti i soci siano
persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla
data del 30 settembre 1996 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 1996.
39. Sul reddito
di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione,
determinato ai sensi dell'articolo 124 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse
in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento;
per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre
1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per
la rivalutazione dei beni, per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta
sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito
di imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e
dall'articolo 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi
indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del citato testo
unico sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di
conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.
40. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni
ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di
liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono
diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 39
da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi
non costituiscono redditi per i soci.
41. Ai fini delle
imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai
soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle
società di cui al comma 38 successivamente alla delibera di scioglimento, si
considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni
ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel
rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta
alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della
rendita catastale.
42.
L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 38 a 41 deve essere
richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di
imposta anteriore allo scioglimento.
43. Le
assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1
per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le
imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun
tributo e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta
al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a
quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole
leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del
contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di
beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile con i predetti
criteri nonchè per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la
determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società,
enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e
le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le
assegnazioni di beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al
predetto testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalità
previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952,
istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione, e dal decreto legislativo 21
dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale alla predetta
imposta, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha
sostituito la predetta addizionale regionale con l'addizionale provinciale all'imposta
erariale e soppresso l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel
pubblico registro automobilistico. L'applicazione del presente comma deve
essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.
44. Per la
dichiarazione e il versamento delle imposte sostitutive si applicano le
disposizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la
presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del liquidatore, e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo ai
termini per il versamento diretto dell'imposta; per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
45. Per le
società e gli enti non operativi di cui al comma 37, non è ammessa al rimborso
l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno che comprende l'esercizio, o la
maggior parte dell'esercizio, per il quale si verificano le condizioni ivi
previste.
46. Con
decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, è
soppressa l'agevolazione tributaria, prevista dal terzo comma dell'articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il
dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione del
Mediocredito centrale Spa.
47. Con
decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono
soppresse le agevolazioni tributarie previste dal primo e dal secondo comma
dell'articolo 12, riguardante talune società cooperative, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Nel terzo comma del
predetto articolo 12, le parole: ", ferme restando le disposizioni dei
precedenti commi," sono soppresse.
48. Fino alla
data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite
catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta.
49. Al testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 34, comma 4-quater, le parole:
"un milione di lire" sono sostituite dalle seguenti:
"unmilionecentomila lire".
50. Fino alla
data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle
imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati,
rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. L'incremento si applica
sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo
31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
51. Fino alla
data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai fini dei tributi
diversi da quelli indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono rivalutati
del 25 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della
rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
52. Le
disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano:
a) per quanto
riguarda le imposte sui redditi e l'imposta comunale sugli immobili a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1996;
b) per quanto
riguarda le altre imposte, agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle
donazioni fatte a decorrere dal 1o gennaio 1997.
53. L'articolo 6
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed
integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 6 -
(Determinazione delle aliquote e dell'imposta). - 1. L'aliquota è stabilita dal
comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con
effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale
termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.
2. L'aliquota
deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al
7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai
casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta
all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere
agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è
determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di
cui all'articolo 4.
4. Restano ferme
le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556".
54. Per l'anno
1997, la delibera di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53, deve essere adottata entro
il 15 aprile 1997.
55. L'articolo 8
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed
integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 8 -
(Riduzioni e detrazioni dall'imposta). - 1. L'imposta è ridotta del 50 per
cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono
dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere
stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non
superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e
non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000
rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si
intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto re- ale, e i suoi familiari dimorano
abitualmente.
3. A decorrere
dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo
6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa,
l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere
elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
4. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità
immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari".
56. I comuni
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
57. Una
percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere
destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a
disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite
con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli
incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.
58. Gli uffici
tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento
fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria.
Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni
di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione
di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non
congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche.
L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica
degli immobili segnalati dal comune.
59. I termini
previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in
rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994,
sono prorogati di un anno.
60. All'articolo
3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 76 è
sostituito dal seguente:
"76. Il
consiglio comunale può individuare le aree escluse dall'applicazione del comma
75 entro il 31 dicembre 1997; sono fatte salve le domande di acquisto
presentate prima dell'approvazione della delibera comunale";
b) dopo il comma
78 è inserito il seguente:
"78-bis. Le
aree alle quali sono applicate le disposizioni dei commi da 75 a 78 sono
disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e
quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per una durata pari a quella
massima prevista da queste ultime disposizioni diminuita del tempo trascorso
fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la
concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e
quella di stipulazione della nuova convenzione";
c) al comma 79,
sono aggiunte, in fine, le parole: "; tale deliberazione diviene titolo
esecutivo per l'ottenimento delle somme dovute al comune a carico di ogni
singolo condomino o socio di cooperativa";
d) il comma 80 è
abrogato;
e) il comma 81 è
sostituito dal seguente:
"81. Gli
atti e le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono soggetti a registrazione
a tassa fissa e non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali".
61. Il comma 77
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve interpretarsi nel
senso che il prezzo delle aree trasformate è determinato dall'Ufficio tecnico
erariale ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma.
62. L'articolo 3,
commi da 75 a 81, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal
comma 60, si applica anche alle aree concesse in diritto di superficie
nell'ambito dei piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui
all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
63. All'articolo
35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'ottavo
comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il
corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento,
determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei
criteri previsti dal dodicesimo comma;";
b) il decimo
comma è sostituito dal seguente:
"I comuni ed
i consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti e delle
cooperative di cui al sesto comma che costruiscono alloggi da dare in
locazione, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della
concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione";
c) l'undicesimo
comma è sostituito dal seguente;
"Le aree di
cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari,
sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute
in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione
e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai
sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata";
d) il dodicesimo
comma è sostituito dal seguente:
"I
corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera
a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme,
assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per
l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della
legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie
riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento
dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può
essere dilazionato in un massimo di 15 annualità, di importo costante o
crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti
lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla
Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della
convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di
urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in
proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in
proporzione al volume edificabile";
e) l'alinea del
tredicesimo comma è sostituito dal seguente: "Contestualmente all'atto
della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il
cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e
quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito
da tali disposizioni, deve prevedere:".
64. Gli enti
locali territoriali possono cedere in proprietà le aree, già concesse in
diritto di superficie, destinate ad insediamenti produttivi delimitate ai sensi
dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
65. All'articolo
5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. In
caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità,
intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la
liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al
comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo
del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con
sentenza passata in giudicato".
66. Il Governo è
delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di imposta sul valore
aggiunto, in conformità alla normativa comunitaria, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) revisione
della soggettività passiva di imposta, con riguardo, anche in funzione
antielusiva, a quelle attività di mero godimento di beni, non dirette alla
produzione ed allo scambio di beni o servizi;
b) revisione
della disciplina delle detrazioni di imposta e delle relative rettifiche,
escludendo il diritto alla detrazione per gli acquisti di beni e servizi
destinati esclusivamente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o
dell'arte o professione utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette
all'imposta, eccettuate quelle cui le norme comunitarie ricollegano comunque il
diritto alla detrazione;
c) revisione dei
regimi speciali o particolari o che comunque derogano agli ordinari criteri di
applicazione del tributo, al fine di assicurare, se riguardano la base
imponibile, una maggiore aderenza a quella risultante dall'applicazione dei
criteri di determinazione ordinari; se riguardano aliquote o detrazione
forfettarie, che le stesse non possono dar luogo a determinazioni dell'imposta
sensibilmente diverse rispetto a quelle derivanti dalla disciplina ordinaria;
d) revisione
della disciplina nelle ipotesi di ritardo da parte del contribuente nell'invio
della documentazione richiesta ai fini dell'effettuazione del rimborso.
e) revisione
dell'imposta applicata per gli acquisti di beni e servizi destinati alla
esclusiva attività solidaristica, effettuati da organizzazioni di volontariato
costituite esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
67. L'attuazione
della delega prevista dal comma 66 deve assicurare l'assenza di oneri
aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997,
nonchè maggiori entrate nette pari a lire 500 miliardi per l'anno 1998 e a lire
600 miliardi per l'anno 1999.
68. Le società di
fatto o irregolari esistenti alla data del 19 febbraio 1996 possono essere
regolarizzate, entro il 30 giugno 1997, in una delle forme previste dai capi
III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e
con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74.
69. L'atto di
regolarizzazione della società può essere stipulato con sottoscrizione dei
contraenti, autenticata ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile. Per gli
atti posti in essere ai fini della regolarizzazione delle società di fatto, gli
onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Il comune dove ha sede la società
da regolarizzare può applicare uno specifico tributo, nella misura massima di
lire 250.000. Il notaio rogante o autenticante, in sede di atto di
regolarizzazione, verifica che sia stata pagata l'imposta sostitutiva di cui al
comma 70 o provvede a riscuoterla dalle parti, versandola entro i trenta giorni
successivi presso il competente ufficio del registro; verifica altresì che il
tributo di cui al periodo precedente sia stato assolto o provvede a riscuoterlo
dalle parti, riversandolo entro i trenta giorni successivi alla tesoreria
comunale.
70. Gli atti e le
formalità posti in essere ai fini della regolarizzazione sono assoggettati, in
luogo dei relativi tributi, ad una imposta sostitutiva, qualora il contribuente
faccia contestuale richiesta, dovuta nelle seguenti misure:
a) dalle società
irregolari costituite con atto scritto registrato, nonchè dalle società di
fatto denunciate agli effetti dell'imposta di registro e già assoggettate a
detto tributo, in lire 500.000 per l'atto di regolarizzazione e per la
variazione nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri,
dei beni immobili strumentali di proprietà della società ovvero di quelli nel
cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome o per conto della società;
b) dalle società
di fatto, in lire 1.000.000; se nell'atto di regolarizzazione figurano beni,
già utilizzati dalla società, di proprietà del socio e che vengono conferiti
alla società stessa, l'imposta è dovuta nella misura di lire 1.500.000 quando
il conferimento ha per oggetto beni mobili iscritti nei pubblici registri e
nella misura di lire 3.000.000 quando ha per oggetto beni immobili strumentali.
71. Entro trenta
giorni dalla stipulazione dell'atto di regolarizzazione gli amministratori
della società richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese.
72. La regolarizzazione
costituisce titolo per la variazione dell'intestazione a favore della società
regolarizzata, di tutti gli atti ed i provvedimenti della pubblica
amministrazione intestati, alla data della regolarizzazione, alla società
preesistente ovvero ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti.
73. Ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni e gli adempimenti disciplinati
dall'articolo 19 e dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, effettuati dai soci per l'attività esercitata dalla
società anteriormente alla regolarizzazione, si considerano effettuati dalla
società regolarizzata.
74. Non si fa
comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e soprattasse corrisposte
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
75. Ai fini della
regolarizzazione agli effetti fiscali, le disposizioni dei commi da 68 a 74 si
applicano, in quanto compatibili, alle società semplici che svolgono attività
agricola, esistenti alla data del 19 febbraio 1996. Per dette società l'imposta
sostitutiva è determinata nella misura di lire 500.000.
76. Fermo
restando quanto previsto nell'articolo 1 del decreto- legge 10 luglio 1982, n.
429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, non si
applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione della dichiarazione
dei redditi da parte della società, a condizione che la stessa abbia presentato
le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e che i
soci abbiano presentato le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sui
redditi, indicandovi completamente quelli riconducibili all'attività sociale.
77.
L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, sono riservate
ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i
quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società
o allibratori da essi individuati. La disposizione ha effetto dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78.
78. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si
provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle
corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e
fiscali, nonchè al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai
seguenti principi:
a) individuazione
dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo
criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l'amministrazione
ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;
b) scelta del
terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle
disposizioni, anche comunitarie;
c) gestione
congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e
forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse
compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) e
assicurando il coordinamento tra le amministrazioni;
d) ripartizione
dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei
compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed
il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per
l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali.
79. Sino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78, sono applicate le
disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e al decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 496, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni.
80. Il numero 6)
del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
"6) le
operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonchè
quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al
decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive
modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giuocate".
81. Con effetto
dal 1o gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque
altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli
spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379,
e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale
aliquota è elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per
la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario
nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche
e nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa
TRIS è elevata al 13 per cento per il periodo dal 1o gennaio 1997 al 31
dicembre 1999.
82. Con decreto
del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione,
al controllo e alla gestione dell'imposta unica.
83. Con decreto
del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni
infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da
emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali
derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio
immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni
culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione
del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la
conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici,
archivistici e librari.
84. Le ritenute sulle
vincite del gioco del lotto, di cui al nono comma dell'articolo 2 della legge 6
agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, ed al quarto comma
dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
85. Le
disposizioni attuative dei commi da 77 a 84 garantiscono al bilancio dello
Stato maggiori entrate nette erariali per complessive lire 1.055 miliardi per
l'anno 1997, lire 1.115 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.175 miliardi per
l'anno 1999.
86. Il Ministro
del tesoro, al fine di attivare il processo di dismissione del patrimonio
immobiliare dello Stato, è autorizzato a sottoscrivere quote di fondi
immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, mediante apporto di beni immobili e
di diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato aventi
valore significativo, nonchè mediante apporti in denaro nella misura stabilita
dalla citata legge n. 86 del 1994.
87. Si
considerano di valore significativo gli immobili, i diritti reali su immobili,
i complessi di beni e di diritti reali su immobili di valore catastale
complessivo non inferiore a due miliardi di lire. In caso di inesistenza di valore
catastale si fa riferimento a valori attribuiti dal competente ufficio
dell'amministrazione finanziaria.
88. Ai fondi
immobiliari di cui al comma 86 sono inizialmente apportati i beni immobili e i
diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, suscettibili
di valorizzazione e di proficua gestione economica, inclusi in un elenco
predisposto dal Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1997, trasmesso al
Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da 91 a 96 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
89. L'elenco di
cui al comma 88 comprende, tra l'altro, la descrizione dei beni e dei diritti
con tutti i dati necessari alla loro individuazione e classificazione, compresi
la natura, la consistenza, la destinazione urbanistica, il titolo di
provenienza con la relativa certificazione catastale ed una sintetica relazione
sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante.
90. Tutte le
amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, utilizzano o detengono, a qualunque titolo, anche per usi governativi,
beni immobili dello Stato o sono titolari di diritti reali su detti immobili
devono comunicare al Ministero delle finanze i dati indicati nel comma 89 entro
i successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in ogni caso la
presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse
all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze è autorizzato a
sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per l'individuazione dei beni necessari
ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 86 a 95.
91. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del
tesoro promuove la costituzione di una o di più società di gestione dei fondi
istituiti con l'apporto dei beni e diritti di cui al comma 86 e ha facoltà di
assumere, direttamente o indirettamente partecipazioni nel relativo capitale.
La partecipazione nella società di gestione può essere dismessa, anche
gradualmente, in relazione al trasferimento delle quote di partecipazione ai
fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro mediante apporto in natura. La
restante quota del capitale della società di gestione può essere sottoscritta
da banche, da società di intermediazione mobiliare e da imprese assicurative,
nonchè da società immobiliari possedute in misura prevalente dai predetti
soggetti ovvero da società immobiliari quotate in borsa.
92. Su richiesta
della società di gestione e con preavviso di almeno trenta giorni, il Ministro
del tesoro convoca una conferenza di servizi ai sensi dei commi 1 e 2
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per procedere all'esame dei
progetti presentati in base al comma 12 dell'articolo 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86 come modificato dal comma 111 del presente articolo. Entro
lo stesso termine devono pervenire ai soggetti chiamati a partecipare alla
conferenza i progetti da sottoporre alla approvazione di quest'ultima.
93. Con decreto
del Ministro del tesoro sono stabilite le condizioni di cessione delle quote
dei fondi immobiliari di cui al comma 86, nonchè le modalità e le condizioni
per l'emissione di titoli speciali, disciplinati dal comma 13 dell'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal comma 111
convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle quote o
il rapporto di conversione dei titoli speciali può essere fissato sulla base di
un valore delle quote parametrato a quello di cui al comma 4 del citato
articolo 14-bis, riducibile nella misura massima del 30 per cento.
94. Con lo stesso
decreto di cui al comma 93, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
delle finanze, può assegnare una quota dei titoli speciali convertibili alle
imprese che vantano crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni
dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, a
parziale estinzione, in misura non superiore al 30 per cento dei crediti
medesimi; resta salvo il diritto delle imprese creditrici di non accettare l'assegnazione
degli stessi titoli. Le somme eventualmente già iscritte in bilancio per
l'estinzione dei crediti di imposta sopra indicati sono destinate alla
copertura degli oneri del servizio del debito pubblico.
95. Gli utili
spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi immobiliari di cui al
comma 86, nonchè i proventi derivanti dalla vendita di cui al comma 99, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con
decreto del Ministro del tesoro:
a)
all'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava i beni o era titolare
dei diritti conferiti nel fondo, in misura non inferiore al 10 per cento e non
superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo medesimo, stimato ai
sensi del comma 4 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come
sostituito dal comma 111, per il potenziamento dell'attività istituzionale;
b) al Ministero
dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni nel cui territorio
ricadono i beni ed i diritti indicati alla lettera a), in misura non inferiore
al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del valore dell'apporto al
fondo. Le somme percepite dai comuni devono essere destinate al finanziamento
degli investimenti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
96. Il Ministro
del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione che illustra i
risultati ottenuti in conseguenza dell'applicazione dei commi da 86 a 95.
97. Sono abrogati
l'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge
29 gennaio 1992, n. 35, e il comma 6 dell'articolo 32 della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
98. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio.
99. I beni
immobili e i diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti
nei fondi di cui al comma 86 possono essere alienati direttamente
dall'amministrazione finanziaria, qualunque sia il loro valore di stima,
mediante asta pubblica e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante
trattativa privata, sulla base del miglior prezzo di mercato.
100. I
procedimenti di cui al comma 99, qualunque sia il valore dei beni da alienare,
sono curati dagli uffici dell'amministrazione finanziaria della provincia ove i
beni o, nell'ipotesi di vendita a lotti, la maggior parte di esse, sono
situati.
101. I limiti di
valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere del Consiglio di Stato
sono decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al comma 99.
102. I contratti
sono approvati e resi esecutivi, rispettivamente, dal direttore generale del
dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi superiori a
2.000 milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per importi nel
limite compreso tra 600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori delle direzioni
compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire.
103. Il prezzo di
vendita degli immobili da porre a base del pubblico incanto o dell'eventuale
trattativa privata viene determinato, entro e non oltre sessanta giorni dalla
richiesta della perizia, a seguito di documentate indagini di mercato eseguite
a livello locale e tenuto conto dei valori rilevati, all'attualità,
dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari istituito presso il
dipartimento del territorio.
104. Qualora
ragioni di convenienza e opportunità lo richiedano, potrà essere accordata
all'acquirente la rateizzazione del pagamento del prezzo, per un massimo di
dieci rate con cadenza bimestrale ed entro venti mesi dalla stipula del
contratto.
105. In deroga
alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, i funzionari che agiscono quali ufficiali
roganti possono chiedere la registrazione degli atti da essi compiuti, ricevuti
ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento della relativa
imposta da parte del soggetto contraente.
106. È abrogato
il comma 82 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente
le cessioni dei beni immobili patrimoniali della Amministrazione dei monopoli
di Stato. Ai beni immobili patrimoniali di detta Amministrazione, non
occorrenti per lo svolgimento della attività produttiva e commerciale, si
applicano le disposizioni generali per la gestione e la cessione del patrimonio
immobiliare dello Stato.
107. Al comma 2
dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato
dall'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, dopo le parole: "dei
geometri" sono inserite le seguenti:
", dei
periti industriali edili".
108. Il Ministro
delle finanze procede alla cessione, su istanza del comune di San Remo, delle
aree dell'alveo del torrente Armea occupate per la costruzione dell'opera
pubblica denominata "centro di commercializzazione di prodotti floricoli,
mercato dei fiori", a seguito dei lavori di arginatura, rettifica e
copertura del suddetto alveo autorizzati dalla regione Liguria con
deliberazione 9 luglio 1981, n. 3812, della giunta regionale. La cessione è
subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera
pubblica e delle relative infrastrutture e pertinenze. L'Ufficio tecnico
erariale di Imperia procederà d'intesa con il comune di San Remo alla
identificazione e ricognizione delle aree suddette. Il prezzo della cessione di
cui al presente comma non potrà essere superiore al 50 per cento del valore
delle sole aree determinato dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia e
l'indennità per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potrà essere
superiore al 20 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla
base dei valori in comune commercio.
109. Le
amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n.
560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), e le società
a prevalente partecipazione pubblica procedono alla dismissione del loro
patrimonio immobiliare, con le seguenti modalità:
a) è garantito,
nel caso di vendita frazionata, il diritto di prelazione ai titolari dei
contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora
rinnovati purchè si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari
conviventi sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della
presentazione della domanda di acquisto;
b) è garantito il
rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini
titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza
previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di
conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di
handicap, tale limite è aumentato del venti per cento;
c) il diritto di
prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia del rinnovo del contratto di
locazione di cui alla lettera b) si applicano anche nel caso di dismissione del
patrimonio immobiliare da parte delle società privatizzate o di società da
queste controllate;
d) per la
determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il
prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta
salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una
stima dell'Ufficio tecnico erariale;
e) i soggetti
alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalità di presentazione
delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad
eventuali mutui agevolati;
f) il 10 per
cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle
amministrazioni statali è versato su un apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
110. Per le
obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali, ai sensi dell'articolo
2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, il concedente Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, fissa
annualmente, a partire dal 1o gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da
riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti
dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli
investimenti finanziari, al netto delle ordinarie spese di gestione. Ogni
disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale incompatibile con
quanto statuito nel presente comma deve intendersi espressamente abrogata.
111. L'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, introdotto dal decreto-legge 26
settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1995, n. 503, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis
- (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). - 1. In alternativa alle
modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo
possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con apporto
di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia
costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente
dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro
consorzi, nonchè da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli
stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in natura si applicano
l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a), d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6,
e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del
presente articolo la società di gestione non deve essere controllata, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei
soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente
disposizione, nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto
delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura
dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'articolo 13, comma
8, è determinata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'1 per cento
dell'ammontare del fondo.
3. Il regolamento
del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti
in natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5
per cento del valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino
al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da
quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e semprechè
il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del
fondo. La liquidità derivata dagli apporti in denaro non può essere utilizzata
per l'acquisto di beni immobili o diritti reali immobiliari; fanno eccezione
gli acquisti di beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente
necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai
sensi del comma 1 e semprechè detti acquisti comportino un investimento non
superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili
apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima
previste dall'articolo 8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve
essere redatta e depositata al momento dell'apporto con le modalità e le forme
indicate nell'articolo 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le
notizie richieste dai commi 1 e 4 dell'articolo 8.
5. Agli immobili
apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalità
analoghe a quelle previste dall'articolo 12, comma 3, la società di gestione
procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo
ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la
banca depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione
dei periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante
l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da
parte della conferenza di servizi di cui al comma 12. L'offerta al pubblico
deve concludersi entro diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e
comportare collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento
del loro numero originario presso investitori diversi dai soggetti conferenti.
Il regolamento del fondo prevede le modalità di esecuzione del collocamento, il
termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle
quote, le modalità con cui la società di gestione procede alla consegna delle
quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e
restituisce ai medesimi le quote non collocate.
7. Gli
interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 6 sono tenuti a
fornire alle società di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il
buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di
garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi
dalla consegna delle quote agli acquirenti, la società di gestione richiede
alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato
regolamentato, salvo il caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad
investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora,
decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura,
risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6,
la società di gestione dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo
di collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto
delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un
commissariato nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive
impartite da Ministro medesimo, il quale provvederà a retrocedere i beni
immobili e i diritti reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti
al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili
ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote
ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono,
ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto
anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte di organi dello Stato
per importi superiori ovvero anche inferiori a quelli attribuiti agli immobili
o ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento ai sensi del comma 4
comporta una corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente
riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'articolo
15.
11. Per l'insieme
degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali successive retrocessioni di
cui al comma 9, è dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro,
ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili, un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che è liquidata dall'ufficio
del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve
essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui
l'apporto stesso è stato effettuato.
12. I progetti di
utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a norma del comma 1 di importo
complessivo superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione di cui
al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le
determinazioni concordate nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli
effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati.
Qualora nelle conferenze non si pervenga alle determinazioni conclusive entro
novanta giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimità anche in
conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata comunicazione
entro venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei soggetti
regolarmente convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni effetto
dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri; il suddetto termine può essere prorogato una sola volta per non
più di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre disposizioni di legge e
regolamentari per la formazione degli atti facenti capo alle amministrazioni e
soggetti chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove non risultino
compatibili con il termine di cui al precedente periodo, possono essere ridotti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire di
assumere le determinazioni delle conferenze dei servizi nel rispetto del
termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze, manchevolezze,
errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del
progetto non sono opponibili alla società di gestione, al fondo, nè ai soggetti
cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi
diritti.
13. Il Ministro
del tesoro può emettere titoli speciali che prevedono diritti di conversione in
quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di
tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In alternativa
alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il
Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di
conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le
condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme
derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 13 o dalla
cessione delle quote nonchè dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai
sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
15. Gli enti
locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni
conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi
istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35
della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al
comma 6, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali
possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote
di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le modalità di
cui all'articolo 35 della predetta legge n. 724 del 1994.
16. Le somme
derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 15 o dalla
cessione delle quote nonchè dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate
al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonchè alla riduzione del debito
complessivo.
17. Qualora per
l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei diritti da conferire ai
sensi del comma 1 da parte degli enti locali territoriali sia prevista dal
regolamento del fondo l'esecuzione dei lavori su beni immobili di pertinenza
del fondo stesso, gli enti locali territoriali conferenti dovranno effettuare
anche i conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti al
comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere prestiti
obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a concorrenza
dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo spettanti agli enti
locali territoriali a seguito dei conferimenti in denaro saranno tenute in
deposito presso la banca depositaria fino alla conversione".
112. Per le
esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze
armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono
individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da
realizzare secondo le seguenti procedure:
a) le
alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere
effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive
modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n.
454, nonchè alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i
principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento
di apposito incarico a società a prevalente capitale pubblico, avente
particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore
immobiliare;
b) relativamente
alle attività di utilizzazione e valorizzazione, nonchè permuta dei beni che
interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di
opere ed interventi, si potrà procedere mediante accordi di programma ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
c) alla
determinazione del valore dei beni provvede la società affidataria tenendo
conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali
modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione.
La valutazione è approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere
espresso da una commissione di congruità nominata con decreto del Ministro
della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro,
delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata
professionalità nel settore, su indicazione del Ministro della difesa,
presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato;
d) i contratti di
trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa;
l'approvazione può essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con
riferimento ai termini ed alle modalità di pagamento del prezzo e di consegna
del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se
sopraggiunte successivamente all'adozione del programma;
e) ai fini delle
permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, secondo appositi
programmi, il Ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili al
Ministero per i beni culturali ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre
novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine alla eventuale
sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le
singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti
di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e
seguenti della legge 1o giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le
autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro e non oltre il termine
di centottanta giorni dalla ricezione della richiesta;
f) le risorse
derivanti dalle procedure di alienazione e gestione dei beni sono versate in
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della
difesa nella misura massima di lire 410 miliardi nell'anno 1997, per il
conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma e per la realizzazione
di strutture e infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta più
limitata la presenza di unità e reparti delle Forze armate, nonchè per
l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti nelle medesime regioni,
finalizzato alle esigenze operative delle Forze armate. Per gli esercizi
successivi la quota di riassegnazione è stabilita annualmente in sede di legge
finanziaria.
113. In caso di
alienazione dei beni conferiti, ai sensi del comma 86, ai fondi immobiliari
istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili e dei diritti
reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei medesimi fondi,
secondo quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati
dal comma 112, gli enti locali territoriali possono esercitare il diritto di
prelazione.
114. I beni
immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nei
territori delle regioni a statuto speciale possono essere conferiti nei fondi
di cui al comma 86, sentite le medesime regioni che si pronunciano in
conformità dei rispettivi Statuti.
115. I beni già
in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade, strumentali alle attività
dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in proprietà all'Ente
medesimo, con le seguenti modalità, anche agli effetti dell'articolo 2657 del
codice civile:
a) per i beni
mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'Ente;
b) per i beni
mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite
richieste da parte della direzione generale dell'Ente o dei compartimenti
competenti per territorio; c) per i beni immobili, alla data di presentazione
ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al
comma 116.
116. Gli Uffici
tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonchè gli uffici
tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono
autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine
alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e
predisposte dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene,
con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione
riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve
le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile
agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.
117. Le schede
compilate ai sensi del comma 116 contengono l'attestazione, da parte dei
dirigenti compartimentali dell'Ente competenti per territorio, che alla data
del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade.
118. L'Ente
nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualità temporale copia delle
schede e note di trascrizione rela- tive ai beni immobili al Ministero delle
finanze. Il direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero
delle finanze, entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente,
verificata la condizione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto il trasferimento del bene.
Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura.
119. Tutti gli
atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le
strade sono esenti da imposte e tasse.
120. Il Governo è
delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la
revisione organica, a scopo di semplificazione e di ampliamento dell'ambito
applicativo, della disciplina dell'accertamento con adesione di cui agli
articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonchè della
conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, secondo il criterio indicato alla lettera i), con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione
dell'accertamento con adesione nei riguardi di tutti i contribuenti e di tutte
le categorie reddituali, anche con riferimento ai periodi di imposta per i
quali è stata prevista la definizione ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1994, n. 656, e dei commi da 137 a 140 dell'articolo 2 della
presente legge;
b) coordinamento
della disciplina dell'accertamento con adesione con quella della conciliazione
giudiziale, stabilendo l'identità delle materie oggetto di definizione, nonchè
delle cause di esclusione e ampliando il termine di impugnazione dell'atto di
accertamento in caso di richiesta di definizione, tenendo anche conto della
disciplina della riscossione in pendenza di giudizio;
c)
regolamentazione degli effetti della definizione ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, stabilendo che la stessa possa riguardare anche fattispecie
rilevanti ai soli fini di tale imposta e che, in caso di rettifica delle
dichiarazioni dei redditi, l'imposta sul valore aggiunto debba essere liquidata
sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa
imposta, applicando l'aliquota media determinata tenendo anche conto della
esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi
speciali;
d) possibilità di
definire anche le rettifiche delle dichiarazioni basate sulla determinazione
sintetica del reddito complessivo netto e quelle effettuabili senza pregiudizio
dell'ulteriore azione accertatrice anche a seguito di accessi, ispezioni e
verifiche;
e) possibilità
per i contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni e
verifiche, di richiedere la conseguente rettifica delle dichiarazioni ai fini
dell'eventuale definizione;
f) previsione
della possibilità di procedere alla definizione anche delle rettifiche delle
dichiarazioni la cui copia sia stata acquisita nel corso dell'attività di
controllo, stabilendo l'obbligo di conservazione della detta copia per i
soggetti che devono tenere le scritture contabili e la loro utilizzabilità
anche in sede di attestazione della situazione fiscale a fini extra-tributari;
g) previsione di
un'unica procedura di definizione nei riguardi delle società o associazioni di
cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del titolare
dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dei soci o associati
nonchè del coniuge, da effettuare presso l'ufficio competente all'accertamento
nei riguardi delle società, dell'associazione o del titolare dell'azienda
coniugale;
h) revisione
della disciplina degli effetti della definizione, prevedendo che gli stessi si
estendono anche ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base
imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi e che è esclusa
la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, tranne quelli
di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 dello stesso decreto; previsione che la
definizione non pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice
entro i termini di legge qualora:
1) formino
oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore
azione accertatrice ovvero riguardanti i soci, gli associati e il coniuge che
effettuano la definizione con la procedura di cui alla lettera g);
2)
successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza di condizioni
ostative alla definizione stessa, limitatamente agli elementi, dati e notizie
di cui l'ufficio è venuto a conoscenza, o di un maggior reddito superiore al 50
per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta
milioni di lire, ovvero sia accertato il reddito delle società od associazioni
indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o delle
aziende coniugali non gestite in forma societaria cui partecipa il contribuente
interessato nei cui confronti è avvenuta la definizione, limitatamente alla
relativa quota di reddito;
i) previsione
della possibilità di effettuare i versamenti conseguenti alla definizione in
forma rateale con prestazione di idonea garanzia.
121. I soggetti
che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995 ricavi derivanti
dall'esercizio dell'attività di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, ad
esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di
ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire
all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extra-contabili necessari
per l'elaborazione degli studi di settore. Per la comunicazione di tali dati
l'amministrazione finanziaria provvede ad inviare al domicilio fiscale del
contribuente, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'anagrafe
tributaria, appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che il contribuente deve
ritrasmettere, dopo averli debitamente compilati, alla medesima
amministrazione. All'adempimento non sono tenuti i contribuenti che hanno
iniziato l'attività nel 1995 o hanno cessato la medesima successivamente al 31
dicembre 1994, quelli che nel 1995 si sono trovati in un periodo di non normale
svolgimento dell'attività e quelli con periodo di imposta non coincidente con
l'anno solare. In caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di
ricevimento di un questionario relativo ad una attività diversa da quella
esercitata, i contribuenti devono provvedere autonomamente, anche utilizzando
il modello di questionario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a fornire i
dati all'amministrazione finanziaria, indicando, comunque, il codice relativo
all'attività effettivamente esercitata. La trasmissione del questionario
contenente l'indicazione di un codice di attività diverso da quello già
comunicato all'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta 1995
produce gli stessi effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
non si applicano, per il periodo di imposta 1995 e per i periodi di imposta
precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione della
variazione dei dati forniti con il medesimo questionario.
122. I dati di
cui al comma 121 possono essere trasmessi su supporto magnetico; in tal caso è
riconosciuto al contribuente un credito di imposta di lire diecimila, da far
valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta lo- cale sui
redditi nella dichiarazione dei redditi presentata successivamente alla
trasmissione del questionario. Il predetto credito di imposta non concorre alla
formazione del reddito imponibile nè è considerato ai fini della determinazione
del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
123. Con decreto
del Ministro delle finanze sono determinate le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 121 e 122.
124. Il termine
per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore, previsto
dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 dicembre
1998 e i detti studi hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal
periodo di imposta 1998.
125. Le
disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a
parametri, si applicano per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta
1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente
con l'anno solare, per gli accertamenti relativi al secondo e al terzo periodo
di imposta di durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno
1995. Per i menzionati periodi di imposta ai parametri approvati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996,
saranno apportate modificazioni con riferimento alla voce "Valore dei beni
strumentali", alla voce "Compensi" con esclusione della variabile
"Spese per il personale" a al fattore di adeguamento.
126. Gli
accertamenti di cui al comma 125 non possono essere effettuati nei confronti
dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi
di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri,
ridotto di un importo pari a quello determinato in base ai criteri che saranno
stabiliti con il decreto che apporta le modificazioni indi- cate nel comma 125.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma non è dovuto il
versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o dei compensi non
annotati, ivi previsto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento
al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri, ridotto del
menzionato importo, può essere operato, senza applicazioni di sanzioni e
interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi
devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del
registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
127. Con il
decreto di cui al comma 123 sono stabilite le quote della capacità operativa
degli Uffici delle entrate e della Guardia di finanza dirette al controllo
delle posizioni dei contribuenti che hanno dichiarato: ricavi o compensi di
ammontare inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri ovvero
di ammontare superiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ma
inferiore a quello dichiarato in periodi di imposta precedenti in presenza di
indicatori di carattere economico-aziendale, quali la ricarica lorda, la
rotazione di magazzino, la produttività o resa oraria per addetto e la
congruità dei costi, anomali rispetto a quelli risultanti dalle precedenti
dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti o rispetto a quelli
caratterizzanti il settore economico di appartenenza, tenendo anche conto
dell'area territoriale nella quale è svolta l'attività.
128. In deroga
all'articolo 1, comma 45, per il solo anno 1997 sono consentite le assunzioni
del personale del Ministero delle finanze, limitatamente ai concorsi ultimati e
in fase di ultimazione, nonchè a quelli comunque già autorizzati alla data del
30 settembre 1996.
129. Durante
l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa,
la direzione degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e
degli uffici della Amministrazione dei monopoli di Stato può essere affidata, a
titolo di temporanea reggenza, con il procedimento previsto dall'articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
130. Sono
abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 129
e, in particolare, gli articoli 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, 7 del
decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 febbraio 1983, n. 52, e 7, ottavo comma, primo periodo, del decreto-legge 30
settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
1982, n. 873.
131. Al fondo
costituito nello stato di previsione del Ministero delle finanze in attuazione
dell'articolo 3, comma 196, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
destinate: a) le somme di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.
656; b) le somme di cui al comma 139 dell'articolo 2 della presente legge; c)
le somme derivanti dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto- legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133; d) gli importi risultanti dall'applicazione, alle somme riscosse
ai sensi del comma 120, delle disposizioni di cui al citato articolo 4 del
decreto-legge n. 564 del 1994. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, comma 195, della citata legge n. 549 del 1995.
132. All'articolo
3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 1947 è sostituito dal
seguente:
"194. Per il
calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto
dal terzo periodo dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, a
decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento alle maggiori imposte
riscosse derivanti dal maggior numero di accertamenti, verifiche e controlli
effettuati rispetto all'anno precedente e all'ammontare delle somme riscosse
relative alle entrate di cui al comma 193 rilevate dal rendiconto dello Stato,
eccedenti l'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente, al netto
dell'incremento proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali e
degli incrementi di gettito indotti da modifiche normative sulle basi
imponibili, sulle aliquote e sui tempi di riscossione".
133. Il Governo è
delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la
revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni
tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adozione di
un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi
di legalità, imputabilità e colpevolezza e determinata in misura variabile fra
un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo
cui si riferisce la violazione;
b) riferibilità
della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo
il regime del concorso adottato dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e previsione della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di
morte;
c) previsione di
obbligazione solidale a carico della persona fisica, società o ente, con o
senza personalità giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono
gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di
cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di società o enti;
possibilità di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte
dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della
sanzione;
d) disciplina
delle cause di esclusione della responsabilità tenendo conto dei principi
dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore
causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei
modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;
e) previsione
dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto è punito
da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;
f) adozione di
criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità
della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle
sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua
personalità desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura
fiscale;
g) individuazione
della diretta responsabilità in capo al soggetto che si sia avvalso di persona
che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere
e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato
la commissione della violazione da parte di altri;
h) disciplina
della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri
risultanti dall'articolo 81 del codice penale;
i) previsione di
sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacità
di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti
pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di
licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali
e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione della
applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di
proporzionalità e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un
sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti
che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;
l) previsione di
circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da
incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi
di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario,
ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le
ipotesi di recidiva;
m) previsione,
ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni
amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la
sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale
della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il
potere di sospensione dell'autorità investita del giudizio e della sospensione
di diritto ove venga prestata idonea garanzia;
n) riduzione
dell'entità della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di
pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura
della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e
di conciliazione giudiziale;
o) revisione
della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione
delle misure cautelari;
p) disciplina
della riscossione della sanzione in conformità alle modalità di riscossione dei
tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito
e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla
amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;
q) adeguamento
delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di
imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e
revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore
commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in
modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se
riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive
dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;
r) previsione
dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti
legislativi da emanare.
134. Il Governo è
delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte
a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di
gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici
finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle
posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)
semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche
esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di:
1) unificare le
dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, razionalizzandone
il contenuto;
2) includere la
dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia non più di dieci dipendenti o
collaboratori, in una sezione della dichiarazione dei redditi;
3) unificare per
le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le modalità di
liquidazione, riscossione e accertamento;
b) unificazione
dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con
quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione,
accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica
soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze
organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive
e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente
percettore; istituzione di una commissione, nominata, entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale, presieduta da uno dei sottosegretari di Stato del Ministero delle
finanze, e composto da otto membri, di cui sei rappresentanti dei Ministeri
suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno esperto in materia
previdenziale; attribuzione alla commissione del compito di formulare proposte,
entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla presente lettera;
c) possibilità di
prevedere la segnalazione, a cura del concessionario della riscossione,
nell'ambito della procedura di conto fiscale, del mancato versamento da parte
di contribuenti che, con continuità, effettuano il versamento di ritenute
fiscali;
d) presentazione
delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei relativi allegati a mezzo di
modalità che consentano:
1) una rapida
acquisizione dei dati da parte del sistema informativo, nel termine massimo di
sei mesi dalla presentazione stessa;
2) l'esecuzione
di controlli automatici, il cui esito è comunicato al contribuente per
consentire una immediata regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare la
reiterazione di errori e comportamenti non corretti e per effettuare tempestivamente
gli eventuali rimborsi;
3) l'estensione,
anche ai datori di lavoro che hanno più di venti dipendenti, dell'obbligo di
garantire l'assistenza fiscale in qualità di sostituti di imposta ai
contribuenti lavoratori dipendenti;
4)
l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e amministrazione
finanziaria prevedendo per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri
autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni di
categoria per i propri associati e degli studi professionali per i propri
clienti; l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti
demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilità, nonchè
dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti
dell'omissione della sottoscrizione stessa;
5) l'utilizzo del
sistema bancario per i contribuenti che non si avvalgano delle procedure sopra
indicate;
6) la progressiva
utilizzazione delle procedure telematiche, prevedendone l'obbligo per i
predetti centri di assistenza fiscale per i dipendenti e per le imprese, per i
commercialisti, per i professionisti abilitati, per le associazioni di
categoria e per il sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi
presentate e per le società di capitali in relazione alle proprie dichiarazioni;
e)
razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti attraverso
l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte
di credito e assegni; previsione di versamenti rateizzati mensili o bimestrali
con l'applicazione di interessi e revisione delle modalità di acquisizione, da
parte del sistema informativo, dei dati dei versamenti autoliquidati, anche
attraverso procedure telematiche, per rendere coerente e tempestivo il
controllo automatico delle dichiarazioni;
f) previsione di
un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi determinati
direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso
recante la somma dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale
sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per
l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito
tra i destinatari; istituzione di una commissione nominata, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da
uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto
membri, di cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante
delle regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno
rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di
diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del compito
di stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalità attuative del sistema, da
applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere
progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi;
individuazione, entro il predetto termine, da parte della commissione, dei
soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di
ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualità del servizio;
g)
riorganizzazione degli adempimenti connessi agli uffici del registro, tramite
l'attribuzione in via esclusiva al Ministero delle finanze, dipartimento del
territorio, della gestione degli atti immobiliari, e il trasferimento ad altri
organi ed enti della gestione di particolari atti e adempimenti;
h)
razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti di
cui alle precedenti lettere;
i)
semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure
automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi,
all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette
sugli affari, con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino
al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee
garanzie in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità
del contribuente. Sono altresì disciplinate le modalità con le quali
l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di
imposta eseguiti con procedure automatizzate;
l) revisione
della composizione dei comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della
legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza
dei contribuenti ed attribuzione ai predetti comitati di compiti propositivi;
istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con
compiti consultivi e propositivi;
m) in occasione
di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi con dichiarazione congiunta,
previsione di un rimborso personale intestato singolarmente a ciascun coniuge,
se nel frattempo sono sopraggiunti la separazione legale o il divorzio.
135. I decreti
legislativi che attuano i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere
a), d), e), h), i) e l) del comma 134 sono emanati entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi che attuano i
principi e i criteri direttivi di cui alle lettere b), c), f), g) e m) del
medesimo comma 134 sono emanati entro dieci mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La commissione di cui alla lettera b) del citato
comma 134 formula entro il 31 dicembre 1997 proposte per trasformare la
dichiarazione unificata annuale, di cui alla stessa lettera b), nella sintesi
annuale della situazione economica e fiscale del contribuente con riguardo al
volume d'affari, ai redditi, alle retribuzioni del personale dipendente e ai
contributi previdenziali e assistenziali, da presentare in unica sede.
136. Al fine
della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di
attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei
contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto
dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore.
137. Con
regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede:
a) alla revisione
delle presunzioni di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo criteri di aderenza alla prassi
commerciale delle varie categorie di impresa, assicurando la possibilità di
stabilire con immediatezza, nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, la
provenienza dei beni oggetto dell'attività propria dell'impresa reperiti presso
i locali della medesima ma senza alcun obbligo di istituire ulteriori registri
vidimati;
b) al riordino
della disciplina delle opzioni, unificando i termini e semplificando le
modalità di esercizio e di comunicazione agli uffici delle stesse, e delle
relative revoche, anche tramite il servizio postale; alla eliminazione
dell'obbligo di esercizio dell'opzione nei casi in cui le modalità di
determinazione e di assolvimento delle imposte risultino agevolmente
comprensibili dalle scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti;
c) alla
previsione, in presenza di provvedimento di diniego del rimborso dell'imposta
sul valore aggiunto, con contestuale riconoscimento del credito, della
possibilità di computare il medesimo in detrazione nella liquidazione periodica
successiva alla comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale;
d) alla
semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli
acquisti di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 2 della legge 21
febbraio 1977, n. 31;
e) alla
disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza
rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti
successivi;
f) alla
semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano
ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.
138. Il Governo è
delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a modificare la
disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo
i seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare
il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate
affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e
all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa
degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di
funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;
b) apportare le
conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei
concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli
uffici finanziari dalla vigente normativa.
139. La
convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero delle finanze e
l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi di riscossione e riscontro
delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio, approvata con
decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296
del 22 dicembre 1986, già prorogata al 31 dicembre 1996 con l'articolo 3, comma
157, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ulteriormente prorogata al 31
dicembre 1997.
140. Le
disposizioni recate dai commi da 120 a 139 devono assicurare per il bilancio
dello Stato maggiori entrate nette pari a lire 800 miliardi per l'anno 1997, a
lire 1.100 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.200 miliardi per l'anno 1999.
141. Gli
interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli
articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per
cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o
gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli
interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive
modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere
dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi
previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento
annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento.
142. Resta fermo
quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133.
143. Il Governo
della Repubblica è delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli
adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo
complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel
rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in
ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria
degli enti territoriali, uno o più decreto legislativi contenenti disposizioni,
anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e
di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato,
delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le
seguenti riforme del sistema tributario:
a) istituzione
dell'imposta regionale sulle attività produttive e di una addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra lo
0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:
1) dei contributi
per il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, del contributo dello 0,2 per
cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n.
1443, e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e
della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni
economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9
marzo 1989, n. 88;
2) dell'imposta
locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
3) dell'imposta
comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 1989, n. 144;
4) della tassa
sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di
cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
5) dell'imposta
sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre
1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.
461;
b) revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche;
c) previsione di
una disciplina transitoria volta a garantire la graduale sostituzione del
gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le
regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla
istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera a);
d) previsione per
le regioni della facoltà di non applicare le tasse sulle concessioni regionali;
e) revisione
della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione:
1) delle tasse
sulla concessione comunale, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre
1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
2) delle tasse
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'articolo 5 della legge 16 maggio
1970, n. 281;
3) della
addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui
all'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
4) dell'imposta
erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico
registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
5)
dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui
all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
f) revisione
della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di natura
traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da sottoporre
alle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico registro
automobilistico; attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di
registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a
titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonchè
quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi;
g) previsione di
adeguate forme di finanziamento delle città metropolitane di cui all'articolo
18 della legge 8 giugno 1990, n. 142; attraverso l'attribuzione di gettito di
tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni assorbite.
144. Le
disposizioni del decreto legislativo da emanare per l'istituzione dell'imposta
regionale sulle attività produttive, di cui al comma 143, lettera a), sono
informate ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione del
carattere reale dell'imposta;
b) applicazione
dell'imposta in relazione all'esercizio di una attività organizzata per la
produzione di beni o servizi, nei confronti degli imprenditori individuali,
delle società, degli enti commerciali e non commerciali, degli esercenti arti e
professioni, dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche;
c) determinazione
della base imponibile in base al valore aggiunto prodotto nel territorio
regionale e risultante dal bilancio, con le eventuali variazioni previste per
le imposte erariali sui redditi e, per le imprese non obbligate alla redazione
del bilancio, dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare determinazione
della base imponibile;
1) per le imprese
diverse da quelle creditizie, finanziarie ed assicurative, sottraendo dal
valore della produzione di cui alla lettera A) del primo comma dell'articolo
2425 del codice civile, riguardante i criteri di redazione del conto economico
del bilancio di esercizio delle società di capitali, i costi della produzione
di cui al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere a) e b), 11)
e 14) dello stesso articolo 2425, esclusi i compensi erogati per collaborazioni
coordinate e continuative;
2) per le imprese
di cui al numero 1) a contabilità semplificata, sottraendo dall'ammontare dei
corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi e
dall'ammontare delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare dei costi per materie prime,
sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, con esclusione dei compensi
erogati per collaborazioni coordinate e continuative, le esistenze iniziali di
cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le
spese per l'acquisto di beni strumentali fino a un milione di lire e le quote
di ammortamento;
3) per i
produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del
predetto testo unico delle imposte sui redditi, sottraendo dall'ammontare dei
corrispettivi delle operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli acquisti destinati alla
produzione;
4) per i
produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di cui all'articolo 51 del
citato testo unico delle imposte sui redditi, ai quali non si applica
l'articolo 2425 del codice civile, sottraendo dall'ammontare dei ricavi
l'ammontare delle quote di ammortamento e dei costi di produzione, esclusi
quelli per il personale e per accantonamenti;
5) per le banche
e per le società finanziarie, sottraendo dall'ammontare degli interessi attivi
e altri proventi inerenti la produzione l'ammontare degli interessi passivi,
degli oneri inerenti la produzione e degli ammortamenti risultanti dal
bilancio;
6) per le imprese
di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei premi incassati, al netto delle
provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e degli accantonamenti per
le riserve tecniche obbligatorie;
7) per gli enti
non commerciali, per lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche,
relativamente all'attività non commerciale, in un importo corrispondente
all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni
coordinate e continuative;
8) per gli
esercenti arti e professioni, sottraendo dall'ammontare dei compensi ricevuti
l'ammontare dei costi di produzione, diversi da quelli per il personale, degli
ammortamenti e dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni
coordinate e continuative;
d) in caso di
soggetti passivi che svolgono attività produttiva presso stabilimenti ed uffici
ubicati nel territorio di più regioni, ripartizione della base imponibile tra
queste ultime in proporzione al costo del personale dipendente operante presso
i diversi stabilimenti ed uffici con possibilità di correzione e sostituzione
di tale criterio, per taluni settori, con riferimento al valore delle
immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio e, in particolare, per le
aziende creditizie e le società finanziarie, in relazione all'ammontare dei
depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di assicurazione, in
relazione ai premi raccolti nel territorio regionale e, per le imprese
agricole, in relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni;
e) fissazione
dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da rendere il gettito
equivalente complessivamente alla soppressione dei tributi e dei contributi di
cui al comma 143, lettera a), gravanti sulle imprese e sul lavoro autonomo e,
comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento e
con attribuzione alle regioni del potere di maggiorare l'aliquota fino a un
massimo di un punto percentuale; fissazione per le amministrazioni pubbliche
dell'aliquota nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio
sanitario nazionale con preclusione per le regioni della facoltà di
maggiorarla;
f) possibilità di
prevedere, anche in via transitoria per ragioni di politica economica e
redistribuiva, tenuto anche conto del carico dei tributi e dei contributi
soppressi, differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui alla lettera
e) e di basi imponibili di cui alla lettera c) per settori di attività o per
categorie di soggetti passivi, o anche, su base territoriale, in relazione agli
sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta lo- cale sui redditi ancora
vigenti per le attività svolte nelle aree depresse;
g) possibilità di
prevedere agevolazioni a soggetti che intraprendono nuove attività produttive;
h) previsione
della indeducibilità dell'imposta dalla base imponibile dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche;
i) attribuzione
alla regione del potere di regolamentare, con legge, le procedure applicative
dell'imposta, ferma restando la presentazione di una dichiarazione unica,
congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e
giuridiche, opportunamente integrata;
l) previsione di
una disciplina transitoria da applicare sino alla emanazione della legge
regionale di cui alla lettera i) informata ai seguenti principi:
1) presentazione
della dichiarazione all'amministrazione finanziaria, con l'onere per
quest'ultima di trasmettere alle regioni le informazioni relative e di
provvedere alla gestione, ai controlli e agli accertamenti dell'imposta;
2) previsione
della partecipazione alla attività di controllo e accertamento da parte delle
regioni, delle province e dei comuni, collaborando, anche tramite apposite
commissioni paritetiche, alla stesura dei programmi di accertamento, segnalando
elementi e notizie utili e formulando osservazioni in ordine alle proposte di
accertamento ad essi comunicate;
3) effettuazione
del versamento dell'imposta direttamente alle singole regioni secondo le
disposizioni vigenti per i tributi diretti erariali;
m) attribuzione
del contenzioso alla giurisdizione delle commissioni tributarie;
n) coordinamento
delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni con quelle previste per le
imposte erariali sui redditi;
o) attribuzione
allo Stato, per la fase transitoria di applicazione dell'imposta da parte
dell'amministrazione finanziaria, di una quota compensativa dei costi di
gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul patrimonio netto
delle imprese;
p) attribuzione
alle regioni del potere di stabilire una percentuale di compartecipazione al
gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive a favore delle
province al fine di finanziare le funzioni delegate dalle regioni alle province
medesime;
q) attribuzione
ai comuni e alle province del potere di istituire un'addizionale all'imposta
regionale sulle attività produttive entro una aliquota minima e massima
predeterminata; previsione nel periodo transitorio di una compartecipazione
delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attività
produttive; le entrate derivanti dall'aliquota minima e dalla compartecipazione
devono compensare gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulla concessione
comunale; l'aliquota massima non può essere superiore a una volta e mezzo
l'aliquota minima;
r) possibilità,
con i decreti di cui al comma 152, di adeguare la misura dell'aliquota di base
dell'imposta regionale sulle attività produttive in funzione dell'andamento del
gettito, e di ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla
lettera q) e della facoltà di maggiorare l'aliquota di cui alla lettera e);
s) equiparazione,
ai fini dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni, dell'imposta
regionale sulle attività produttive ai tributi erariali aboliti.
145. In
attuazione della semplificazione di cui al comma 143 la revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui al comma 143, lettera b), è finalizzata a controbilanciare gli
effetti redistributivi e sul gettito derivanti dalla soppressione delle entrate
di cui al comma 143, lettera a), e dall'istituzione dell'addizionale di cui al
comma 146 ed è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione e
riduzione a cinque del numero delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
b) revisione
delle aliquote e degli importi delle detrazioni per lavoro dipendente, per
prestazioni previdenziali obbligatorie e per lavoro autonomo e di impresa
minore, finalizzata ad evitare che si determinimo aumenti del prelievo fiscale
per i diversi livelli di reddito, in particolare per quelli più bassi e per i
redditi da lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui primi 15 milioni di
lire sarà compresa tra il 18 e il 20 per cento; l'aliquota massima non potrà
superare il 46 per cento; le aliquote intermedie non potranno essere maggiorate;
le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di lavoro
autonomo e di impresa saranno maggiorate, con opportune graduazioni in funzione
del livello di reddito in modo che non si determini aumento della pressione
fiscale su tutti i redditi di lavoro dipendente e per mantenere sostanzialmente
invariato il reddito netto disponibile per le diverse categorie di contribuenti
e le diverse fasce di reddito, in particolare per i redditi di lavoro autonomo
e di impresa. I livelli di esenzione attualmente vigenti per le diverse
categorie di contribuenti dovranno essere garantiti;
c) revisione
della disciplina concernente le detrazioni per carichi familiari, finalizzata
soprattutto a favorire le famiglie con figli, rimodulando i criteri di attribuzione
e gli importi, tenendo conto delle fasce di reddito e di talune categorie di
soggetti, oltre che del numero delle persone a carico e di quelle componenti la
famiglia che producono reddito.
146. La
disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui al comma 143, lettera a), è informata ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) applicazione
dell'addizionale alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, prevedendo abbattimenti in funzione di
detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta principale;
b) fissazione
dell'aliquota da parte delle regioni entro un minimo dello 0,5 per cento ed un
massimo dell'1 per cento;
c) attribuzione
del gettito dell'addizionale alla regione con riferimento alla residenza del
contribuente desunta dalla dichiarazione dei redditi e, in mancanza, dalla
dichiarazione dei sostituti di imposta;
d) applicazione,
per la riscossione, della disciplina in materia di imposta sul reddito delle
persone fisiche, garantendo l'immediato introito dell'addizionale alla regione;
e) attribuzione
all'amministrazione finanziaria della competenza in ordine all'accertamento con
la collaborazione della regione.
147. La
disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera c), è informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione di
una graduale sostituzione del gettito di tributi da sopprimere, al fine di
evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, delle
regioni e degli altri enti locali;
b) esclusione
dell'esercizio della facoltà concessa alle regioni di maggiorare l'aliquota
base dell'imposta regionale sulle attività produttive e riserva allo Stato del
potere di fissare l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, nei limiti indicati nel comma 146, lettera b), al massimo per
i primi due periodi di imposta;
c) previsione
dell'incremento di un punto percentuale del livello di fiscalizzazione dei
contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, di cui all'articolo 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, a decorrere dal
periodo di paga in corso alla data del 1o gennaio 1997;
d) previsione del
mantenimento dell'attuale assetto di finanziamento della sanità, anche in presenza
dei nuovi tributi regionali, considerando, per quanto riguarda il fondo
sanitario, come dotazione propria della regione il gettito dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale compresa tra il
65 e il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle attività
produttive, al netto della quota, attribuita allo Stato, di cui alla lettera o)
del comma 144;
e) per quanto
riguarda i trasferimenti ad altro titolo, decurtazione degli stessi di un
importo pari al residuo gettito dell'imposta regionale sulle attività
produttive al netto delle devoluzioni a province e comuni di cui alla lettera
q) del comma 144 con la previsione, qualora il residuo gettito sia superiore
all'ammontare di detti trasferimenti, del riversamento allo Stato
dell'eccedenza.
148. La
disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al comma 143, lettera
c), è informata al criterio del riequilibrio tra le regioni degli effetti
finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria secondo modalità e
tempi, determinati di intesa con le regioni, che tengano conto della capacità
fiscale di ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale.
149. La revisione
della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, lettera e), è informata
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione
ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte le
fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di
riscossione, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, per quanto
attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota
massima, nonchè alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;
b) attribuzione
al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli organi di
giustizia amministrativa per vizi di legittimità i regolamenti di cui alla
lettera a) entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso
Ministero;
c) previsione
dell'approvazione, da parte delle province e dei comuni, delle tariffe e dei
prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;
d) attribuzione
alle province della facoltà di istituire un'imposta provinciale di
trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro
automobilistico secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1) determinazione
di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei veicoli in misura tale da
garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione,
iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e
della relativa addizionale provinciale;
2) attribuzione
alle province del potere di deliberare aumenti della tariffa base fino a un
massimo del 20 per cento;
3) attribuzione
allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche del
compito di provvedere alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione
dell'imposta, con obbligo di riversare, alle tesorerie di ciascuna provincia
nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità, le somme riscosse
inviando alla stessa provincia la relativa documentazione; e) attribuzione alle
province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità
civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province medesime;
f) integrazione della
disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale sugli immobili, istituita
con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
1) stabilendo, ai
fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992, che
presupposto dell'imposta è la proprietà o la titolarità di diritti reali di
godimento nonchè del diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di
locazione finanziaria;
2) disciplinando,
ai fini dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, i
soggetti passivi ivi contemplati;
3) individuando
le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi della lettera a);
4) attribuendo il
potere di stabilire una dotazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale fino alla misura massima dell'imposta stessa, prevedendo, altresì,
l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unità
immobiliari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione
suddetta sia superiore ad una misura prestabilita;
g) attribuzione
ai comuni della facoltà, con regolamento, di escludere l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità e di individuare le iniziative pubblicitarie che
incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo per le stesse un regime
autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa; possibilità di
prevedere, con lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevolazioni e di
determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità,
tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici
presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del
territorio comunale;
h) attribuzione
alle province e ai comuni della facoltà di prevedere per l'occupazione di aree
appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il
pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa
che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico
della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività per il cui
esercizio l'occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla collettività
con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli
oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo;
attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine della
determinazione dell'indennità da corrispondere, le occupazioni abusive;
i) facoltà di
applicazione, per la riscossione coattiva dei canoni di autorizzazione e di
concessione e delle relative sanzioni, delle disposizioni recate dagli articoli
67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
riguardanti la riscossione coattiva delle tasse, delle imposte indirette, dei
tributi locali e di altre entrate;
l) attribuzione
alle province e ai comuni della facoltà di deliberare una addizionale
all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica impiegata per
qualsiasi uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima stabilita dalla legge
statale.
150. Gli schemi
dei decreti legislativi di cui al comma 143 sono adottati sentita, per quelli
riguardanti le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
151. L'attuazione
della delega di cui al comma 143 dovrà assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato, anche prevedendo misure compensative delle minori
entrate attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti
agli enti territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie
e dovrà, altresì, assicurare l'assenza di effetti finanziari netti negativi per
le regioni e gli enti locali.
152. Per
l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi si
osserva la procedura prevista dal comma 17 del presente articolo, tenuto conto
di quanto stabilito al comma 150.
153. Ai fini di
consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei
dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, è istituito un
sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali,
secondo i seguenti principi:
a) assicurazione
alle regioni, province e comuni del flusso delle informazioni contenute nelle
banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati;
b) definizione
delle caratteristiche delle banche dati di cui alla lettera a), delle modalità
di comunicazione e delle linee guida per l'operatività del sistema.
154. Con uno o
più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua
gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero
dell'evasione, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle
tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle
unità immobiliari e dei relativi criteri nonchè delle commissioni censuarie,
secondo i seguenti principi:
a) attribuzione
ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio comunale in
microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi. L'articolazione
suddetta, in sede di prima applicazione, è deliberata entro il 31 dicembre 1997
e può essere periodicamente modificata;
b) individuazione
delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare
la redditività media ordinariamente ritraibile dalla unità immobiliare, ai
valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di
regimi legali di determinazione dei canoni;
c) intervento dei
comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine
sono indette conferenze di servizi in applicazione dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse è
devoluta agli organi di cui alla lettera d);
d) revisione
della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle
commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri
di semplificazione e di rappresentatività tecnica anche delle regioni, delle
province e dei comuni;
e) attribuzione
della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie categorie ordinarie
con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unità immobiliare,
del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita.
155. Nei
regolamenti di cui al comma 154 è stabilita la data di decorrenza
dell'applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data non può essere in ogni
caso anteriore al 1o gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione dei
regolamenti medesimi.
156. Con uno o
più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei
fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto
all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in
zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di
immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali,
ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica, considerando inoltre
per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata
frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse
dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra più attività
economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto
dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.
157. Al fine di
consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite
dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8
agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre
1982, n. 828, ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 15 e 19
della legge 1o dicembre 1986, n. 879, e prorogato dall'articolo 1 della legge
23 gennaio 1992, n. 34 sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1999. I
termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati al 31 dicembre
1999 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste
per i piani di ricomposizione parcellare, ai sensi delle citate disposizioni.
158. La regione
siciliana provvede con propria legge alla attuazione dei decreti di cui ai
commi da 143 a 149, con le limitazioni richieste dalla speciale autonomia
finanziaria preordinata dall'articolo 36 dello Statuto regionale e dalle
relative norme di attuazione.
159. Le
disposizioni del comma 158 si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale
nei limiti richiesti dai rispettivi Statuti.
160. Il Governo è
delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino del
trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonchè
delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento
collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui
redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione
della disciplina dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle
singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura volte a
ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale;
b) revisione
della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni in
società o enti, di altri valori mobiliari, nonchè di valute e metalli preziosi;
introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti
da nuovi strumenti finanziari, con o senza attività sottostanti; possibilità,
anche ai fini di semplificazione, di prevedere esclusioni, anche temporanee,
dalla tassazione o franchigie;
c) introduzione
di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie
produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati
economici equivalenti;
d) ridefinizione
dei criteri di determinazione delle partecipazioni qualificate, eventualmente
anche in ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
e) previsione di
distinta indicazione nella dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da
cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli altri redditi di cui
alla lettera b), con possibilità di compensare distintamente le relative
minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non
oltre il quarto periodo di imposta successivo;
f) previsione di
un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui alla lettera b) derivanti da
operazioni di realizzo; possibilità di optare per l'applicazione di modalità
semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e
senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla medesima lettera
b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate; detta possibilità è
subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i predetti intermediari;
g) previsione di
forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo di imposta per
i redditi di cui alla lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni
qualificate e conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non
relativi ad imprese; applicazione di una imposta sostitutiva sul predetto
risultato, determinato al netto dei redditi affluenti alla gestione esenti da
imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del contribuente, per i
quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente
previsto; versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto incaricato
della gestione; possibilità di compensare i risultati negativi di un periodo di
imposta con quelli positivi dei successivi periodi;
h) introduzione
di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la tassazione dei
risultati di cui alla lettera g) con quella dei redditi diversi di cui alla
lettera f) conseguiti a seguito di realizzo;
i) revisione del
regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
secondo criteri analoghi a quelli previsti alla lettera g) e finalizzati a
rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti;
l) revisione
delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle
imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, anche al fine di un loro
accorpamento su non più di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5 per
cento ed un massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni
caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento;
differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e
tutela del risparmio previsti dall'articolo 47 della Costituzione, in funzione
della durata degli strumenti, favorendo quelli più a lungo termine, trattati
nei mercati regolamentati o oggetto di offerta al pubblico; conferma
dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte
sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche, soggetti di
cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di
cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non
esercenti attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma
dei regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non
residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto legislativo 1o
aprile 1996, n. 239, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 168, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
m) nel rispetto
dei principi direttivi indicati alla lettera l), possibilità di prevedere
l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla
partecipazione in società ed enti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e),
del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello
minimo indicato nella predetta lettera l); sono in ogni caso esclusi
dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da
partecipazioni qualificate;
n) determinazione
dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f) secondo i medesimi livelli
indicati nella lettera l) e, in particolare, applicando il livello più basso ai
redditi di cui alla lettera b), non derivanti da cessioni di partecipazioni
qualificate, nonchè a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle
lettere g) e i); coordinamento fra le disposizioni in materia di ritenute alla
fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi
redditi ed i trattamenti previsti alle lettere g) e i);
o) introduzione
di disposizioni necessarie al più efficace controllo dei redditi di capitale e
diversi, anche mediante la previsione di particolari obblighi di rilevazione e
di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli intermediari
professionali o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con
possibilità di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio delle opzioni
di cui alle lettere f) e g); revisione della disciplina contenuta nel
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di tutte le disposizioni
necessarie al più esteso controllo dei redditi di capitale e diversi anche di
fonte estera;
p) coordinamento
della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 1991,
n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonchè con il testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche
necessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare riguardo al
trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
q) coordinamento
della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 1o aprile
1996, n. 239, e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introducendo tutte le modifiche
necessarie ad attuare il predetto coordinamento;
r) possibilità di
disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a nove
mesi dalla loro pubblicazione.
161. Il Governo è
delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto la modifica
organica e sistematica delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili
ai processi di organizzazione delle attività produttive, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione,
per le plusvalenze realizzate relative ad aziende, complessi aziendali,
partecipazioni in società controllate o collegate, semprechè possedute per un
periodo non inferiore a tre anni solari, di un regime opzionale di imposizione
sostitutiva delle imposte sui redditi, con un'aliquota non superiore a quella
applicata alla cessione di partecipazioni qualificate di cui al comma 160,
lettera e);
b) armonizzazione
del regime tributario delle operazioni di conferimento di aziende o di
complessi aziendali e di quelle di scambio di partecipazioni con il regime
previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, per le operazioni
poste in essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e soggetti
residenti in altri Stati membri dell'Unione europea;
c) previsione,
per le plusvalenze realizzate in dipendenza delle operazioni indicate nella
lettera b) nonchè per quelle iscritte a seguito di operazioni di fusione e di
scissione, di un regime di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi,
da applicare a scelta del contribuente ed in alternativa al regime indicato
nella lettera b), con un'aliquota pari a quella indicata alla lettera a);
d) esclusione o
limitazione dell'applicazione del regime di imposizione sostitutiva, per le
operazioni indicate nelle lettere precedenti, di natura elusiva; previsione di
particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in
conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti
lettere;
e) individuazione
di una disciplina specifica per la riscossione delle imposte sostitutive di cui
alle lettere a) e c), prevedendo la possibilità di introdurre criteri di
dilazione, eventualmente differenziati;
f) revisione del
trattamento tributario delle riserve in sospensione di imposta anche per
armonizzarlo con le disposizioni del codice civile e con i principi contabili
in materia di conti annuali;
g) revisione dei
criteri di individuazione delle operazioni di natura elusiva indicate nell'articolo
10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, anche in funzione di un miglior
coordinamento con le operazioni indicate nelle precedenti lettere e con le
disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e nel decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 544.
162. Il Governo è
delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino delle
imposte personali sul reddito, ai fine di favorire la capitalizzazione delle
imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e
razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) applicazione
agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito
di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la remunerazione ordinaria
del capitale investito sarà determinata in base al rendimento figurativo fissato
tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e
privati, trattati nei mercati regolamentati italiani;
b) applicazione
della nuova disciplina con riferimento all'incremento dell'ammontare
complessivo delle riserve formate con utili, nonchè del capitale sociale e
delle riserve e fondi di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, semprechè derivanti da conferimenti in denaro,
effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal
bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre
1996; possibilità di limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di
utilizzo degli incrementi per finalità non rispondenti ad esigenze di
efficienza, rafforzamento o razionalizzazione dell'apparato produttivo;
c) previsioni di
particolari disposizioni per le società costituite dopo il 30 settembre 1996;
d) determinazione
dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a) in una misura compresa tra i
livelli minimo e massimo previsti dalla lettera l) del comma 160;
e) abrogazione
della maggiorazione di conguaglio prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle
riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, con il pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per
cento; l'imposta sostitutiva, non deducibile ai fini della determinazione del
reddito imponibile, potrà essere prelevata a carico delle riserve e per la
relativa riscossione potranno essere previste diverse modalità di rateazione
non superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;
f) possibilità di
prevedere trattamenti temporanei di favore per le società i cui titoli di
partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati italiani,
consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi della lettera d) e
nella eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera b) senza
limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i primi tre periodi
di imposta successivi a quelli della prima quotazione;
g) possibilità di
prevedere speciali incentivazioni per favorire la ricerca e la tecnologia
avanzata;
h) abrogazione
della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati
in mercati regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi, con
possibilità di apportare misure di coordinamento con le altre disposizioni del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e con il decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche al fine di evitare disparità di
trattamento;
i) coordinamento
della disciplina del credito di imposta sugli utili societari con le
disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma 160;
compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta relativa al
dividendo da cui deriva; negli altri casi l'ammontare del credito di imposta
non potrà essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla
società alla cui distribuzione di utili il credito di imposta è riferito;
l) coordinamento
delle disposizioni previste nelle lettere precedenti con quelle di cui al testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedendo anche alla revisione della
disciplina delle ritenute sugli utili di cui è deliberata la distribuzione.
163. L'attuazione
delle deleghe di cui ai commi da 160 a 162 deve assicurare l'assenza di oneri
aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997,
nonchè maggiori entrate nette pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni
1998 e 1999.
164. All'articolo
46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la parola: "decuplo"
è sostituita dalla seguente: "ventuplo". Il prospetto dei
coefficienti allegato al predetto testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, è
sostituito dal prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. La
disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non
autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Per le successioni aperte e le donazioni fatte
a decorrere dalla stessa data ai fini della determinazione della base
imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni si tiene conto del
ventuplo dell'annualità e si applicano altresì i coefficienti previsti nel
prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. Il valore del
multiplo dell'annualità indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b),
del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
131 del 1986, e successive modificazioni, nonchè il prospetto dei coefficienti
allegato a quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della
misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro delle finanze
di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le
variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai fini della
determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle
pensioni, per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1o
gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di
variazione.
165. Le persone
fisiche esercenti imprese ovvero arti o professioni possono adempiere agli
obblighi documentali e contabili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto
e agli effetti della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo
secondo le disposizioni del comma 166 a condizione che nell'anno solare
precedente:
a) non abbiano
realizzato un volume d'affari superiore a 30 milioni di lire per le attività di
prestazioni di servizi e superiore a 50 milioni di lire negli altri casi; a tal
fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi delle operazioni non
rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel periodo di imposta e, per i
contribuenti che esercitano contemporaneamente attività di cessioni di beni e
di prestazioni di servizi, si fa riferimento all'attività prevalentemente
esercitata;
b) non abbiano
effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, superiore a 35 milioni di lire se l'attività esercitata è la
rivendita, ovvero a 20 milioni di lire negli altri casi;
c) non abbiano
utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti
superiore a 50 milioni di lire;
d) non abbiano
corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi,
tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al
70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a).
166. Fermi
restando, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei
corrispettivi, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le persone fisiche esercenti imprese, arti
o professioni di cui al comma 165 possono:
a) annotare
l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o,
in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese, con riferimento a
tale mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene
luogo degli stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Entro la stessa data e secondo
le stesse modalità devono essere annotati i compensi ed i corrispettivi delle
operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e, entro
la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle
eventuali rimanenze;
b) annotare entro
il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'imposta sul valore
aggiunto l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti
e delle importazioni, indicando la relativa imposta, nel registro di cui
all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972 o nel prospetto di cui alla lettera a); la documentazione degli acquisti
oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o professione, dovrà essere
comunque richiesta e conservata ai sensi dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) conservare, ai
sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare
la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.
167. Con decreto
del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche dei prospetti in
cui effettuare le annotazioni di cui al comma 166 e in cui indicare i dati
relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.
168. I soggetti
che intraprendono l'esercizio di impresa, arti o professioni possono avvalersi
delle disposizioni dei commi 165 e 166 qualora attestino, nella dichiarazione
di inizio di attività di cui all'articolo 35 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, di presumere di non superare nel
corso dell'anno i limiti di cui al comma 165.
169. Qualora uno
dei requisiti di cui al comma 165 risulti eccedente in misura non superiore al
50 per cento rispetto a quelli ivi indicati, si applica, in luogo delle
sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non si applica
se le difformità risultano prive di rilevanza.
170. Con
regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
disposizioni di cui ai commi da 165 a 169 potranno essere modificate o
integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di
specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi e dovranno comunque essere adeguate alla progressiva
applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
171. Le persone
fisiche, esercenti imprese ovvero arti o professioni, applicano l'imposta sul
valore aggiunto e le imposte sui redditi secondo le disposizioni dei commi da
172 a 184 se nell'anno solare precedente:
a) non hanno
realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni di lire; a tal fine si
tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi, non rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti nell'esercizio;
b) non hanno
utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti
superiore a lire 20 milioni;
c) non hanno
effettuato cessioni all'esportazione;
d) non hanno
corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi,
tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al
70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a).
172. Gli
adempimenti documentali e contabili di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono semplificati e consistono nell'obbligo:
a) di emettere
fattura, per le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, solo su
richiesta del cliente;
b) di conservare
le fatture ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) di annotare,
entro il giorno 15 di ogni mese, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto ovvero in un prospetto, che tiene luogo degli stessi, con forme
al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e
conservato ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare complessivo distinto per
aliquota delle operazioni effettuate nel mese precedente; entro la stessa data
e secondo le stesse modalità devono essere annotati distintamente gli altri
compensi e corrispettivi percepiti, non rilevanti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto;
d) di richiedere
e conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la documentazione degli acquisti oggetto
dell'attività propria dell'impresa, arte o professione;
e) di presentare
un modello di pagamento, approvato con decreto del Ministro delle finanze,
indicante il volume d'affari, il codice di attività e le ulteriori informazioni
riportate nel modello, ivi incluse quelle sulle caratteristiche dell'attività
svolta, anche ai fini dell'applicazione degli studi di settore; tale modello
tiene luogo della dichiarazione annuale prevista ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto;
f) di rilasciare,
se prescritta, la certificazione dei corrispettivi.
173. Nei
confronti dei soggetti di cui al comma 171 l'imposta sul valore aggiunto,
eccetto che per le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali rimane
ferma la relativa disciplina, è determinata forfettariamente, in relazione
all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali sottoindicate,
applicate all'imposta corrispondente alle operazioni imponibili:
a) imprese aventi
per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento;
b) imprese aventi
per oggetto altre attività: 60 per cento;
c) esercenti arti
e professioni: 84 per cento.
174. Il regime di
cui ai commi da 171 a 173 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a
quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 171.
175. I soggetti
indicati nel comma 171 possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto nei modi ordinari dandone comunicazione entro il 31 gennaio ai sensi
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633; l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, che vale
anche come opzione per la disciplina ordinaria ai fini delle imposte sul
reddito, ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per almeno un
triennio.
176. I soggetti
che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi
delle disposizioni dei commi da 171 a 173 qualora attestino, nella
dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la
sussistenza nel corso dell'anno dei requisiti di cui al comma 171.
177. Il reddito
di impresa o di lavoro autonomo è determinato forfettariamente e in relazione
all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali di
seguito indicate applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e
dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, nonchè di quelli
non concorrenti alla formazione del volume d'affari se trattasi di esercenti
imprese, percepiti nell'esercizio:
a) imprese aventi
per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
b) imprese aventi
per oggetto altre attività: 61 per cento;
c) esercenti arti
e professioni: 78 per cento.
178. I soggetti
di cui ai commi da 171 a 176 possono liquidare l'imposta sul reddito delle
persone fisiche in apposita sezione del modello di pagamento, redatto ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della lettera e) del comma 172; il
modello di pagamento è utilizzato anche ai fini del versamento del contributo
al Servizio sanitario nazionale. Il presente comma è applicabile ai
contribuenti che non possiedono altri redditi soggetti all'imposta sul reddito
delle persone fisiche per un ammontare superiore ad un milione di lire e
l'imposta è determinata applicando al reddito di cui al comma 177 le aliquote
di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenendo conto
delle detrazioni di imposta e delle ritenute subite.
179. Con decreto
del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini di
presentazione del modello sostitutivo, di effettuazione delle liquidazioni
periodiche e degli acconti delle imposte sul reddito e del contributo al
Servizio sanitario nazionale, tenendo conto dell'unificazione dei dati e dei
versamenti.
180. Qualora uno
dei limiti previsti al comma 171 risulti superato in misura non superiore al 50
per cento rispetto a quelli indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la pena
pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non si applica se le
difformità risultano prive di rilevanza.
181. Ai fini
delle imposte sul reddito, per evitare salti o duplicazioni di imposta, nel
passaggio dal regime forfettario di cui ai commi da 171 a 173 a quello
ordinario e viceversa, i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole
del regime forfettario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile non
assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi
successivi ancorchè di competenza di tali periodi; viceversa quelli che,
ancorchè di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfettaria, non
hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza
nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti
dal regime forfettario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi
inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfettario di
cui ai commi da 171 a 173.
182. Nell'ipotesi
di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfettario dei commi
da 171 a 173 ad un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, i beni
strumentali si considerano riconosciuti in base ai valori documentati dalle
relative fatture di acquisto, diminuiti delle quote di ammortamento annuali, ed
i beni di magazzino in base ai valori delle fatture di acquisto più recenti.
183. In caso di
passaggio dal regime forfettario alla disciplina di determinazione dell'imposta
sul valore aggiunto nei modi ordinari l'imposta afferente gli acquisti di beni
risultanti da fatture registrate nei periodi di imposta soggetti a tale ultima
disciplina è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano
stati consegnati o spediti nell'anno soggetto a regime forfettario; l'imposta
afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno
soggetto alla disciplina ordinaria è ammessa in detrazione a condizione che i
corrispettivi non siano stati pagati nel corso di periodi soggetti a regime
forfettario.
184. Con
regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, le disposizioni di cui ai commi da 171 a 183 potranno essere
modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener
conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e
delle imposte sui redditi e comunque dovranno essere adeguate alla progressiva
applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
185. Le
disposizioni dei commi da 165 a 184 si applicano a decorrere dal 1o gennaio
1997.
186. Il Governo è
delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare, secondo
criteri di unitarietà e coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non
commerciali in materia di imposte dirette e indirette, erariali e locali, nel
rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali.
187. Il riordino
della disciplina tributaria degli enti non commerciali è informato ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) definizione
della nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di
natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata;
b) esclusione
dall'imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad
enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento convenzionato di
attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali;
c) esclusione
dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo associativo, da individuare
con riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività
effettivamente esercitata, nonchè sulla base di criteri statutari diretti a
prevenire fattispecie elu- sive, di talune cessioni di beni e prestazioni di
servizi resi agli associati nell'ambito delle attività proprie della vita
associativa;
d) esclusione da
ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente,
anche mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
e) previsione
omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti non
commerciali che hanno conseguito proventi da attività commerciali entro limiti
predeterminati, anche mediante l'adozione di coefficienti o di imposte
sostitutive;
f) previsione,
anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di obblighi contabili, di
bilancio o rendiconto, con possibili deroghe giustificate dall'ordinamento
vigente, differenziati in relazione alle entrate complessive, anche per le
raccolte pubbliche di fondi di cui alla lettera d); previsione di bilancio o
rendiconto soggetto a pubblicazione e a controllo contabile qualora le entrate
complessive dell'ente superino i limiti previsti in materia di imposte sui
redditi;
g) previsione di
agevolazioni temporanee per le operazioni di trasferimento di beni
patrimoniali;
h) previsione di
un regime agevolato, semplificato e forfettario con riferimento ai diritti
demaniali sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni o
radiodiffusione di opere e all'imposta sugli spettacoli.
188. Il Governo è
delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di disciplinare sotto il
profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
attraverso un re- gime unico al quale ricondurre anche le normative speciali
esistenti. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
189. La
disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale è
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione
di presupposti e requisiti qualificanti le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, escludendo dall'ambito dei soggetti ammessi gli enti pubblici
e le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie,
i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria, individuando le attività di interesse
collettivo il cui svolgimento per il perseguimento di esclusive finalità di
solidarietà sociale, anche nei confronti dei propri soci, giustifica un regime
fiscale agevolato, e prevedendo il divieto di distribuire anche in modo
indiretto utili;
b) previsione
dell'automatica qualificazione come organizzazioni non lucrative di utilità
sociale degli organismi di volontariato iscritti nei registri istituiti dalle
regioni e dalle province autonome, delle organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle
cooperative sociali, con relativa previsione di una disciplina semplificata in
ordine agli adempimenti formali, e differenziata e privilegiata in ordine alle
agevolazioni previste, in ragione del valore sociale degli stessi;
c) previsione,
per l'applicazione del regime agevolato, di espresse disposizioni statutarie
dirette a garantire l'osservanza di principi di trasparenza e di
democraticitàcon possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in
relazione alla particolare natura di taluni enti;
d) previsione di
misure dirette ad evitare abusi e fenomeni elusivi e di specifiche sanzioni
tributarie;
e) previsione
della detraibilità o della deducibilità delle erogazioni liberali effettuate,
entro limiti predeterminati, in favore delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale e degli enti a regime equiparato;
f) previsione di
regimi agevolati, ai fini delle imposte sui redditi, per i proventi derivanti
dall'attività di produzione o scambio di beni o di servizi, anche in ipotesi di
attività occasionali, purchè svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;
g) facoltà di
prevedere agevolazioni per tributi diversi da quelli di cui alla lettera f).
190. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle
finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da
emanare entro il 31 dicembre 1997, è istituito un organismo di controllo.
191. L'organismo
di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri e
deliberazioni, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi
e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188.
Esso è tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale.
192. L'organismo
di controllo ha, altresì, il compito di assicurare la tutela da abusi da parte
di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della
fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.
193. Alle minori
entrate derivanti dall'attuazione delle misure previste dai commi 186 e 188,
che non potranno superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi
per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante quota parte dei maggiori
introiti derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192.
194. È istituito,
per l'anno 1996, un contributo straordinario per l'Europa, finalizzato
all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di
Maastricht. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente
previsto nei commi da 195 a 203, valgono le disposizioni del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
195. Soggetti
passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui
all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il
contributo è determinato applicando alla base imponibile dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma
1, del predetto testo unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a lire
7.200.000 0 per cento;
b) oltre lire
7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 per cento;
c) oltre lire
20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5 per cento;
d) oltre lire
50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5 per cento;
e) oltre lire
100.000.000 3,5 per cento.
196. Dal
contributo determinato ai sensi del comma 195 si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, i seguenti importi:
a) lire 40.000
per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per ciascuna delle
persona indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, e lire 20.000 per ciascuno dei figli, affidati
o affiliati indicati nella lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 12;
b) lire 80.000,
elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che per il periodo d'imposta 1996
fruiscono delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente; la maggiorazione
è rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.
197. Il
contributo non è comunque compensabile e non è deducibile ai fini della
determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo; l'eventuale eccedenza, trattenuta
dal sostituto d'imposta ai sensi del comma 198, rispetto all'importo del
contributo dovuto, può essere chiesta a rimborso ovvero computata in
diminuzione dalle imposte sui redditi dovute dal contribuente.
198. Il
contributo straordinario, al netto dell'importo da trattenere ai sensi del
comma 199, deve essere versato, con le modalità stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, in due rate di uguale importo, nei termini previsti
rispettivamente per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto
della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997. La
liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei dati del contributo
straordinario dovuto ai sensi del presente comma sono effettuate anche dai
soggetti che prestano l'assistenza fiscale avvalendosi delle procedure previste
dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Si applicano, inoltre,
in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15, secondo comma, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come
sostituito dal decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito dalla legge 18
aprile 1986, n. 121, con il quale si prevede che il versamento non è dovuto se
di importo non superiore a lire 20.000.
199.
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati di cui
all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte
sui redditi, il contributo è trattenuto, in rate di uguale importo, dai
soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi
corrisposti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed è versato
con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente; gli
importi che non trovano capienza nella retribuzione o nel compenso del periodo
di paga sono trattenuti sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nel
periodo di paga successivo. L'importo che non è stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere
comunicato agli interessati che provvedono al versamento entro il 15 dicembre
1997.
200. Nel caso in
cui i soggetti che operano le ritenute sulle retribuzioni o sui compensi
corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1997 siano diversi da quelli che, per
l'anno 1996, hanno rilasciato il certificato previsto dai commi 2 e 3
dell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, si applicano le modalità
previste dal comma 198. È fatta salva la facoltà dell'interessato di ottenere dal
sostituto di imposta per l'anno 1997 l'applicazione delle disposizioni del
comma 199, previa consegna, entro il mese di febbraio 1997, del predetto
certificato, in originale o in copia.
201. Nel
certificato di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal citato decreto-legge
n. 330 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 473 del 1994,
relativo all'anno 1996, sono indicati, nelle annotazioni, l'ammontare dei redditi
soggetti al contributo, quello del contributo dovuto, nonchè l'ammontare delle
detrazioni spettanti.
202. I soggetti
tenuti al versamento del contributo nonchè i datori di lavoro devono indicare,
nelle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1996 previste,
rispettivamente, negli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dati relativi al contributo da versare
secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle
finanze di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, che approva i rispettivi modelli di dichiarazione.
203. Per la
dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il
contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte
sui redditi delle persone fisiche.
204. In deroga a
quanto disposto dall'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la sanatoria delle irregolarità
e delle omissioni rela- tive ad operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, il contribuente può regolarizzare, senza applicazione di
sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto
risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche,
provvedendo a versare, entro il termine perentorio del 30 settembre 1997,
l'imposta stessa ed una soprattassa nella misura del venticinque per cento, del
venti per cento o del quindici per cento, a seconda che la violazione riguardi,
rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995. Se, con riferimento ai versamenti
periodici, il contribuente ha versato l'imposta in sede di dichiarazione
annuale senza usufruire delle circostanze attenuanti previste nel citato
articolo 48, le soprattasse di cui al primo periodo sono ridotte alla metà.
L'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti periodi esonera il
contribuente dal pagamento della soprattassa indicata nell'articolo 44 del
citato decreto n. 633 del 1972.
205. Per la
regolarizzazione dei versamenti periodici relativi all'anno 1996, l'imposta e
la soprattassa, nella misura del dieci per cento, devono essere versate entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della relativa dichiarazione.
206. Per gli
omessi versamenti per i quali l'ufficio IVA abbia provveduto a notificare
l'avviso di pagamento o ad eseguire l'iscrizione a ruolo o se entro il 30
settembre 1997 lo stesso ufficio proceda ai sensi dell'articolo 60, comma
sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
introdotto dall'articolo 10, comma 2, lettera c), del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425,
si applicano le disposizioni del periodo seguente, a condizione che il
contribuente effettui il versamento previsto entro trenta giorni dal
ricevimento dell'avviso di pagamento. Per gli avvisi di pagamento notificati
fino alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per il
versamento è prorogato al 31 gennaio 1997. Se la violazione è già stata
constatata o sono comunque iniziate le ispezioni o le verifiche di cui
all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, la soprattassa da versare entro la predetta data del 30 settembre 1997 è
pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento o
al venti per cento, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e
1996.
207. Il pagamento
delle imposte e delle soprattasse di cui ai commi 204, 205 e 206 deve essere
effettuato con le modalità indicate nell'articolo 38, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai fini della
regolarizzazione di cui ai commi 204, 205 e 206, il contribuente deve
trasmettere, a pena di decadenza dalla stessa, entro quindici giorni dal
pagamento, al competente ufficio IVA, apposita istanza, allegandovi copia
dell'attestazione di versamento. La trasmissione dell'istanza può essere
effettuata anche tramite servizio postale, con plico raccomandato senza busta.
208. Le
disposizioni del comma 204 si applicano, fino al 30 settembre 1997, anche se
per l'imposta sono stati emessi i ruoli per la riscossione, a condizione che la
cartella di pagamento non sia stata notificata e la relativa rata non sia
scaduta prima della data di entrata in vigore della presente legge. In caso di
avvenuta notifica della cartella di pagamento, resta fermo il versamento
dell'imposta al concessionario della riscossione, mentre il versamento della
soprattassa deve essere effettuato presso l'ufficio IVA competente entro cinque
giorni dal pagamento dell'imposta.
209. In deroga a
quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti i ritardati o mancati
versamenti diretti delle imposte sui redditi e le relative sanzioni, i
contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di
interessi, gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre
imposte, nonchè dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali
relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, provvedendo a
versare, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, entro il termine
perentorio del 30 settembre 1997, gli ammontari dovuti, maggiorati di un
importo, a titolo di soprattassa, pari al trentacinque per cento, al trenta per
cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al quindici per cento, a
seconda che l'imposta o il contributo siano dovuti in relazione alla
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta o all'esercizio chiuso,
rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 1991 e precedenti, 1992, 1993,
1994 e 1995. La soprattassa di cui al precedente periodo assorbe quella
eventualmente dovuta per omesso o tardivo pagamento degli acconti relativi allo
stesso periodo d'imposta o allo stesso esercizio. Se il contribuente ha versato
l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione annuale, in caso di omesso o
tardivo versamento degli acconti, la misura della soprattassa di cui al primo
periodo è ridotta alla metà. Con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità del versamento.
210. Le
disposizioni del comma 209 non si applicano per i ruoli già emessi, per i quali
sia stata notificata la cartella di pagamento e sia scaduta la relativa rata
prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per i ruoli per i
quali la cartella di pagamento sia stata notificata dopo tale data e fino al 30
settembre 1997, si applicano le disposizioni del comma 209 a condizione che il
contribuente versi gli importi rideterminati, in base a detto comma, alla
scadenza della rata. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare
ai competenti uffici, entro trenta giorni dalla riscossione degli importi di
cui al comma 209, i relativi dati; in mancanza si applica la sanzione di cui
all'articolo 111, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, per ciascun nominativo non segnalato. Sulla base delle
comunicazioni dei concessionari, gli uffici dispongono lo sgravio degli importi
iscritti a ruolo per la differenza.
211. I soggetti
indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti di imposta per i redditi da
lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al due per
cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui
all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre 1996, a titolo di
acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Il predetto
ammontare è comprensivo delle rivalutazioni ed è al netto delle somme già
erogate a titolo di anticipazione alla data di entrata in vigore della presente
legge. Al versamento di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè
quelli che, alla data del 30 ottobre 1996, avevano un numero di dipendenti non
superiore a cinque.
212. L'importo
indicato al comma 211, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
relativa all'anno 1997, va versato in parti uguali entro il 31 luglio e il 30
novembre 1997, con le modalità prescritte per il versamento delle ritenute sui
redditi da lavoro dipendente.
213. L'importo di
cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni
anno, è rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo
2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, da utilizzare per
il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto
corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 1998, fino a concorrenza dello 0,50 per
cento di detti trattamenti. Tale limite è elevato al 2 per cento per quelli
corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2000 ovvero, se superiore, alla
percentuale corrispondente al rapporto tra credito d'imposta e residuo a tale
data e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se
precedentemente al 1o gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al
2,5 per cento dei trattamenti residui, l'eccedenza è utilizzata per il
versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione ha
determinato detta eccedenza.
214. Per gli enti
soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità
speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del
bilancio dello Stato sono accreditati sui conti aperti presso la tesoreria
dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità sui conti
medesimi si sono ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle
disponibilità rilevate al 1o gennaio 1997. La cadenza temporale delle rate di
pagamento risultanti dalla normativa vigente decorre dal raggiungimento del
predetto limite. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro
dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio 1997, sono disciplinati modalità e
termini degli accreditamenti di somme spettanti alle province, ai comuni e alle
comunità montane.
215. Alla legge 8
agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo
2, commi 3 e 4, le parole "14.550 miliardi" e "16.205
miliardi" sono sostituite dalle seguenti "500 miliardi";
b) all'articolo
2, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1
gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle
Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva
rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalità
di versamento.";
c) all'articolo
2, comma 4, è aggiunta la seguente lettera: "c-bis) quanto a lire 14.050
miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale
contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni
statali".
216. Le entrate
derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e concorrono alla
copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonchè alla
realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli
impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto
del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, le
modalità per l'attuazione del presente comma.
217. Le
disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1o gennaio 1997, salvo
che non sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.