LEGGE 23 DICEMBRE 1991, N.430
(G.U. 13-1-1992, n.9)
INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E
UNIVERSITARIA E PER L'ARREDAMENTO SCOLASTICO
Art.1.
FINANZIAMENTO PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA
1. In attesa di
un'organica disciplina da definire con una legge-quadro, per interventi urgenti
di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del
presente articolo.
2. La Cassa depositi e
prestiti, secondo quanto disposto dall'art.14 del decreto legge 13-5-1991,
n.151, come sostituito dalla legge di conversione 12-7-1991, n.202, è
autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni, alle province ed alle
istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, che siano proprietarie
degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare complessivo di lire 1.500
miliardi per le finalità di cui al quarto comma. L'onere di ammortamento dei
mutui è a carico dello Stato.
3. Le quote dei
finanziamenti di cui all'art.11 del decreto legge 1-7-1986, n.318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9-8-1986, n.488, ancora disponibili alla data di
entrata in vigore della presente legge, possono essere concesse, fino al 31
dicembre 1992 (prorogato al 31 dicembre 1994, dall'art.5, comma 1 del D.L.
398/1993, convertito in legge 493/1993), in applicazione dei criteri definiti
al settimo comma. Con le stesse procedure e modalità può essere autorizzata,
nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi.
4. Il finanziamento per
l'edilizia scolastica di cui al secondo comma è finalizzato:
a) per non meno di due
terzi del suo ammontare, alla realizzazione delle opere occorrenti per
l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed
agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di
pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi;
b) per la parte residua,
al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di
edifici adibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere del provveditore.
5. La ripartizione dei
finanziamenti per gli interventi di cui al quarto comma si attua con le
modalità previste nei commi da sesto a quattordicesimo.
6. Le regioni, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono
al Ministro della pubblica istruzione analitiche richieste relative al
fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al quarto
comma, ivi compresi quelli inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei
artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.
7. Il Ministro della
pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, con proprio decreto, sulla base delle
richieste di cui al sesto comma, provvede, nei successivi trenta giorni, a
ripartire tra le regioni i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva
del 40 per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo comma
dell'art.107 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6-3-1978, n.218, e successive
modificazioni.
8. Le regioni, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
del Ministro, formulano, nei limiti delle somme ad esse assegnate, il piano di
finanziamento, con l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui e la
determinazione delle opere da realizzare con le rispettive quote di
finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni degli enti locali
interessati e dei sovrintendenti scolastici.
9. Decorsi trenta giorni
dalla trasmissione dei piani regionali, in assenza di osservazioni del
Ministro, gli enti interessati inoltrano immediatamente la richiesta di
finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti,
che provvede alla concessione dei mutui.
10. Gli enti locali
devono provvedere all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla
comunicazione della concessione del mutuo.
11. Decorso inutilmente
il termine di cui al sesto comma, nei successivi trenta giorni il commissario
del Governo, sentiti il sovrintendente scolastico regionale e gli enti locali
interessati, provvede a formulare e a trasmettere al Ministro della pubblica
istruzione le richieste relative al fabbisogno finanziario. Analogamente, decorso
inutilmente il termine di cui all'ottavo comma, relativamente al piano di
finanziamento provvede, nei trenta giorni successivi, il commissario del
Governo.
12. Decorsi inutilmente i
termini di cui ai commi nono e decimo, rispettivamente per l'inoltro della
richiesta di finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai relativi
adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove la
regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta è
nominato dal commissario del Governo.
13. Per gli interventi di
cui al quarto comma inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici,
conservatori di musica ed accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui al secondo comma alle
province che ne facciano richiesta.
14. Il 5 per cento
dell'ammontare complessivo di cui al secondo comma è destinato agli interventi
di cui al quarto comma inerenti ad immobili di proprietà delle istituzioni
scolastiche dotate di personalità giuridica. I relativi piani di finanziamento
sono formulati dai sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste di
finanziamento ed all'affidamento delle opere provvedono direttamente le stesse
istituzioni scolastiche.
15. Per l'applicazione
del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno
1993 e di lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994.
Si omette l'ultima parte
del quindicesimo comma, in quanto relativo a disposizioni di bilancio.
Art.2.
Si omette, poiché inerente l'arredamento
scolastico.
Art.3.
INTERVENTI PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA
1. Le università e gli
istituti di istruzione superiore di grado universitario possono contrarre mutui
con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito individuati con
decreto del Ministro del tesoro in data 22-2-1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.50 del 28-2-1991, per la realizzazione degli interventi previsti
dall'art.1, terzo comma, della legge 25-6-1985, n.331 (questo comma ammette a
finanziamento le spese per gli interventi edilizi, per gli arredamenti e le
attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività didattica e scientifica
delle università e delle istituzioni universitarie, per le opere di edilizia
residenziale, per gli impianti sportivi, nonché tutte le spese per
l'acquisizione di aree e di edifici, e per i rimborsi di opere già realizzate
per le medesime istituzioni).
2. A garanzia di tali
mutui le istituzioni di cui al primo comma possono rilasciare delegazioni di
pagamento a valere sulle entrate indicate al terzo comma, o altro tipo di
garanzia che le istituzioni stesse, nell'ambito della propria autonomia,
ritenessero di rilasciare.
3. Il limite dell'onere
complessivo di ammortamento annuo dei mutui che le istituzioni di cui al primo
comma possono contrarre, previsto dall'art.7, quinto
comma, della legge 9-5-1989, n.168, è pari al 15 per cento: per il calcolo
di tale limite si tiene conto, oltre che dei finanziamenti a ciascuna
istituzione trasferiti ai sensi della lettera b) del secondo comma dello stesso
articolo, anche delle entrate derivanti da tasse, soprattasse e contributi
universitari.
4. Per il pagamento delle
rate di ammortamento dei predetti mutui le istituzioni di cui al primo comma
possono utilizzare anche i finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione
dell'art.7, ottavo comma, della legge 22-12-1986,
n.910 (tale comma relativo alla legge 910/86 - legge finanziaria 1987 -
prevede l'integrazione dei fondi stanziati dall'art.1 della legge 25-6-1985,
n.331, per interventi urgenti in materia di edilizia universitaria).
5. I finanziamenti
concessi per l'edilizia in attuazione dell'art.7, ottavo comma, della legge
22-12-1986, n.910, possono essere impiegati anche per interventi di
manutenzione straordinaria su beni immobili di proprietà delle istituzioni di
cui al primo comma o concesse a queste ultime in uso perpetuo gratuito od in
comodato, ed utilizzati dalle istituzioni stesse per i propri compiti.
Art.4.
VARIAZIONI DI BILANCIO
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione della
presente legge.
Art.5.
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente legge
entra in vigore il 14 gennaio 1992.