LEGGE 4 aprile 2012 , n.
35
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di
sviluppo. (12G0056)
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4
aprile 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del
Consiglio dei
Ministri
Patroni Griffi, Ministro
per la
pubblica amministrazione
e
la semplificazione
Passera, Ministro dello
sviluppo
economico e delle
infrastrutture e
dei trasporti
Profumo, Ministro
dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca
Visto, il Guardasigilli:
Severino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto
n. 4940):
Presentato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri (Monti) e Ministro senza portafoglio per la pubblica
amministrazione e semplificazione (Patroni Griffi), Ministro per lo sviluppo
economico (Passera), delle infrastrutture e trasporti (Passera), Ministro dell'istruzione,
universita' e ricerca (Profumo).
Assegnato alle
Commissioni I (Affari Costituzionali) e X (Attivita' Produttive), in sede
referente, il 9 febbraio 2012 con pareri delle Commissioni II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalle
Commissioni I e X riunite, in sede referente, il 16, 21, 24, 29 febbraio; 1, 6
e 7 marzo 2012.
Esaminato in Aula il 7 e
8 marzo 2012 ed approvato il 13 marzo 2012.
Senato della Repubblica
(atto n. 3194):
Assegnato alla
Commissione 1ª (Affari Costituzionali), in sede referente, il con pareri delle
Commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e per le
Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª
Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei
presupposti di costituzionalita' il 14 marzo 2012.
Esaminato dalla 1ª
Commissione, in sede referente, il 14, 20, 22, 26 e 27 marzo 2012.
Esaminato in Aula il 20 e
28 marzo 2012 ed approvato, con modificazioni, il 29 marzo 2012.
Camera dei deputati (atto
n. 4940-B):
Assegnato alle
Commissioni I (Affari Costituzionali) e X (Attivita' Produttive), in sede
referente, il 29 marzo 2012 con pareri delle Commissioni II, V, VI, VII, IX,
XII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalle
Commissioni I e X riunite, in sede referente, il 29 marzo 2012.
Esaminato in Aula il 2 e
3 aprile 2012 e approvato il 4 aprile 2012.
Avvertenza:
Il decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, e' stato pubblicato nel S.O. n. 27/L alla Gazzetta
Ufficiale – serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012.
A norma dell'art. 15, comma 5,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla
presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Il testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo
stesso Supplemento Ordinario alla pag. 50.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
All'articolo 1:
al comma 1:
al capoverso 8, primo
periodo, dopo le parole: «dal codice del processo amministrativo» sono aggiunte
le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104»;
al capoverso 9, le
parole: «nei termini» sono soppresse;
al capoverso 9-quater,
primo periodo, la parola: «previsti» e' sostituita dalla seguente: «previsto»;
al capoverso 9-quinquies,
le parole: «e' espressamente indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono
espressamente indicati» e le parole: «di cui all'articolo 2» sono soppresse.
All'articolo 3:
al comma 1:
al capoverso 2, primo
periodo, dopo le parole: «nel corso dell'anno precedente» sono inserite le
seguenti: «, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di
direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori
a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime»;
al capoverso 2-ter:
alla lettera d), dopo le
parole: «secondo la disciplina del» sono inserite le seguenti: «codice
dell'amministrazione digitale, di cui al»;
alla lettera e), le
parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse»;
dopo il comma 3 sono
aggiunti i seguenti:
«3-bis. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e' adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il programma 2012-2015
per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche
nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di
competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15
marzo 1997, n.59, e dei successivi accordi attuativi.
3-ter. Il programma di
cui al comma 3-bis individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento
garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti
telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti
amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti proposte.
Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da
2 a 7 dell'articolo 25 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni.
3-quater. Sulla base
degli esiti delle attivita' definite nel programma di cui al comma 3-bis il
Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o piu' regolamenti ai
sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive
modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi
dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive
modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con
gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi: a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non
necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione o
riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze
di tutela degli interessi pubblici;
c) eliminazione delle
duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;
d) informatizzazione degli
adempimenti e delle procedure.
3-quinquies. Per la
riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti
amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione di appositi piani,
adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive
modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e
tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari
dei centri di responsabilita' amministrativa.
3-sexies. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge
25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281, e' adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei
competenti organismi dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la
misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli
oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi.
Il programma e' ispirato al principio della proporzionalita' degli oneri alla
tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attivita' di
misurazione e di riduzione gia' realizzate e individua, in raccordo con il
programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie
di intervento nonche' gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la
consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione
degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi
dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.59, e dei successivi accordi
attuativi.
3-septies. Per
l'attuazione del programma di cui al comma
3-sexies si applicano le disposizioni
di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni.
3-octies. Entro il 31
gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati
delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare
riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente
articolo».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le
parole: «dell'articolo 381 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui
al»;
dopo il comma 2 e'
inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive
modificazioni, sono disciplinate le modalita' per il riconoscimento della
validita' su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma
2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, e successive
modificazioni»;
dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di
ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie
croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, ed eliminare oneri di
accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e' definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validita' dell'attestato
di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in
relazione alle diverse patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata
in base alle evidenze scientifiche»;
al comma 5, secondo
periodo, dopo le parole:
«dell'autorizzazione»
sono inserite le seguenti: «di spesa» e le parole: «come rifinanziata» sono
sostituite dalle seguenti: «come integrata, da ultimo,»;
alla rubrica, dopo le
parole: «persone con disabilita'» sono inserite le seguenti: «e patologie
croniche».
All'articolo 5:
al comma 1, al primo
periodo, le parole: «decreto del Presidente del Repubblica» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;
al secondo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 76 del» sono inserite le
seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 3, al primo
periodo, dopo le parole: «degli articoli 5 e 6 del» sono inserite le seguenti:
«testo unico di cui al» e sono soppresse le parole: «, previa comunicazione al
comune di provenienza,»; al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizioni anagrafiche»
sono inserite le seguenti: «e delle corrispondenti cancellazioni»;
al comma 4 sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e al comune di provenienza»;
dopo il comma 5 e'
inserito il seguente:
«5-bis. In occasione di
consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe
proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma
5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma,
numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo
e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, le conseguenti
variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo
giorno antecedente la data della votazione».
All'articolo 6:
al comma 1:
all'alinea, dopo le
parole: «alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»;
alla lettera d), dopo le
parole: «all'articolo 1937 del» sono inserite le seguenti: «codice
dell'ordinamento militare, di cui al»;
dopo il comma 3 e'
aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 99
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
"2-bis. Fino
all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono
d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la
dicitura antimafia"».
Dopo l'articolo 6 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica). - 1. Al
fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a
tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a una pubblica
amministrazione o a qualsiasi ente o autorita' competente, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' per il calcolo e per il pagamento
dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte
di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa e' dovuta.
Art. 6-ter. (Modifica
all'articolo 5 del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, in materia di pagamenti
alle pubbliche amministrazioni con modalita' informatiche). - 1. All'articolo
5, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"A tal fine sono tenute: a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e
sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla
quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e
i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento".
2. Gli obblighi
introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma
1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 7:
al comma 1, dopo le
parole: «lettere c), d) ed e), del» sono inserite le seguenti: «testo unico di
cui al».
All'articolo 8:
al comma 1, primo
periodo, dopo le parole: «Le domande» sono inserite le seguenti: «e i relativi
allegati» e dopo le parole:
«all'articolo 65 del»
sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
al comma 3, capoverso:
al primo periodo, le
parole: «di livello comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «adottata al
livello dell'Unione europea»;
al secondo periodo, le
parole: «Con eguale procedura si stabilisce» sono sostituite dalle seguenti:
«Secondo le disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita».
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «e
la dichiarazione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento
agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1
del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n.37 del 2008, la dichiarazione
di cui»;
nella rubrica, la parola:
«termici» e' soppressa.
All'articolo 10:
al comma 1, al capoverso
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di espressa
previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando
quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione».
All'articolo 11:
il comma 2 e' soppresso;
al comma 4, le parole:
«dalla lettera a) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera
b) del comma 1 del presente articolo»;
al comma 5, lettera b),
la parola: «soppressa» e' sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 6:
al primo periodo, la
parola: «comunitarie» e' sostituita dalle seguenti: «di altro Stato dell'Unione
europea»;
al secondo periodo, le
parole: «Restano fermi i corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti:
«Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione»;
dopo il comma 6 sono
inseriti i seguenti:
«6-bis. Sono incluse
nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.1071/2009 le imprese che
esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci
su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5
tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da
rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore
su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.1071/2009 sono quelle
previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del
dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2011. Per le imprese
di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione
solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il
requisito di idoneita' professionale e' soddisfatto attraverso la frequenza di
uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione
periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8,
comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.
6-ter. Le imprese di
trasporto su strada gia' in attivita' alla data del 4 dicembre 2011 e
autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non
soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti
ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,
dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione
di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su
strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le
imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la
professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate
devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
6-quater. I soggetti che
svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di
onorabilita' e di idoneita' professionale, possono essere designati a svolgere
tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere
le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti
che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del
paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.1071/2009 possono essere
designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta
veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.
6-quinquies. Le imprese
di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo
con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per
accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in
possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per
cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco
veicolare, purche' composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da
altra impresa che cessa l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di
terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto
di cose di categoria non inferiore a Euro 5.
6-sexies. All'articolo 2,
comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole: "Euro 3",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Euro 5"»;
al comma 7, dopo le
parole: «all'articolo 73 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui
al» e le parole: «dell'articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 30 del codice di cui al»;
al comma 8, le parole:
«dei dispositivi di combustione e scarico» sono sostituite dalle seguenti:
«delle emissioni dei gas di scarico»;
al comma 9, le parole:
«decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285» sono sostituite dalle seguenti:
«Codice della strada». Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 11 e' aggiunto
il seguente:
«Art. 11-bis. (Disciplina
sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade
extraurbane principali). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni
alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n.213, puo'
esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero
in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle
autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, sia vietato al predetto minore
di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo destro
della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo
176, comma 21, del Codice della strada, e successive modificazioni.
2. Fermo restando quanto
prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la
disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al
titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo
122, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero
in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni
con un'autoscuola, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente,
un'altra persona che non sia l'accompagnatore.
Si applica la sanzione di
cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive
modificazioni».
All'articolo 12:
al comma 1, dopo le
parole: «associazioni di categoria interessate» sono inserite le seguenti: «,
comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228,»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «,
presenti e futuri» sono soppresse e dopo le parole: «concernenti l'attivita' di
impresa» sono inserite le seguenti: «,compresa quella agricola,»;
alla lettera b), dopo le
parole: «Unioncamere, Regioni» sono inserite le seguenti: «, agenzie per le
imprese»;
dopo la lettera c) e'
aggiunta la seguente:
«c-bis) definizione delle
modalita' operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse
amministrazioni»;
dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
«4-bis. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, e successive
modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attivita'
di estetista con altra attivita' commerciale, a prescindere dal criterio della
prevalenza»;
al comma 5, primo
periodo, dopo le parole: «Le Regioni» sono inserite le seguenti: «e le province
autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 6, dopo le
parole: «e in materia di giochi pubblici» sono inserite le seguenti: «e di
tabacchi lavorati,»;
la rubrica e' sostituita
dalla seguente: «Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivita'
economiche e segnalazione certificata di inizio attivita' in caso di esercizio
congiunto dell'attivita' di estetista, anche non prevalente, con altre attivita'
commerciali».
Dopo l'articolo 12 e'
inserito il seguente:
«Art. 12-bis. (Riduzione
degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni). - 1. Al fine di
semplificare l'attivita' dei responsabili finanziari degli enti locali e
ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione
contabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove modalita'
per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di
altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo
per la trasmissione dei dati da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla
pubblica amministrazione.
2. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
All'articolo 13:
al comma 1:
alla lettera b), le
parole: «La licenza ha validita' annuale» sono sostituite dalle seguenti: «La
licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validita'
annuale»;
alla lettera c), le
parole: «hanno validita' di due anni dalla data del rilascio» sono sostituite
dalle seguenti: «hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio»;
la rubrica e' sostituita
dalla seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
All'articolo 14:
al comma 1, la parola:
«comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
al comma 4:
all'alinea, dopo le
parole: «associazioni imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative su base
nazionale,»;
alla lettera d), la
parola: «amichevole» e' soppressa;
alla lettera f), le
parole da: «soppressione o riduzione» fino a: «(UNI EN ISO-9001),» sono
sostituite dalle seguenti:
«razionalizzazione, anche
mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del
possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualita' ISO»;
al comma 5, primo
periodo, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «, le province
autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 6, le parole:
«in materia fiscale e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «in materia
fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;
dopo il comma 6 e'
aggiunto il seguente:
«6-bis. Nell'ambito dei
lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche
acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva con le
modalita' di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive
modificazioni».All'articolo 16:
al comma 1, primo
periodo, le parole: «unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e»
sono sostituite dalle seguenti:
«all'INPS le informazioni
sui beneficiari unitamente a quelle»;
al comma 2, al terzo
periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai
comuni» e dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla
Commissione parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56
della legge 9 marzo 1989, n.88, una relazione sullo stato di completamento del
Casellario dell'assistenza nonche' sulla fruibilita' dei dati da parte di tutte
le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.»;
al comma 3, al secondo
periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai
comuni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'INPS rende note le
informazioni cosi' raccolte all'interno del bilancio sociale annuale, nel quale
devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza
e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche
sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione
sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente»;
il comma 4 e' sostituito
dal seguente:
«4. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le
modalita' di attuazione del comma 3 del presente articolo»;
al comma 5, lettera c),
le parole: «dell'ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE)»;
dopo il comma 6 e'
inserito il seguente:
«6-bis. All'articolo 20,
comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo la parola:
"relative" sono inserite le seguenti:
"alle cancellazioni
dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilita',"».
All'articolo 17:
al comma 3, primo
periodo, le parole: «di cui all'articolo 38 e 38-bis del» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al»;
dopo il comma 4 sono
aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 3,
comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.445, le parole: ", fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero" sono soppresse.
4-ter. All'articolo 2,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n.394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve
le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono
l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse.
4-quater. Le disposizioni
di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1º gennaio
2013.
4-quinquies. Con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
individuate le modalita' per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del
casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti
penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile,
delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del
lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo
del permesso di soggiorno per motivi di studio nonche' le misure idonee a
garantire la celerita' nell'acquisizione della documentazione»;
alla rubrica sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di documentazione amministrativa per
gli immigrati».
All'articolo 18:
al comma 1, dopo le
parole: «terzo periodo,» e' inserita la seguente: «del»;
dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo
9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma
2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. In caso di
assunzione contestuale di due o piu' operai agricoli a tempo determinato da
parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto
mediante un'unica comunicazione contenente le generalita' del datore di lavoro
e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate
di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale"»;
il comma 2 e' sostituito
dal seguente:
«2. All'articolo 10,
comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente:
"La comunicazione
dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno
antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro"»;
al comma 3, le lettere
a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) al comma 1, le
parole: "al competente servizio provinciale" sono sostituite dalle
seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente
sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa";
b) al comma 1 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di unita' produttive
ubicate in piu' province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul
territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la
pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali
per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unita' produttive
dell'impresa procedente";
c) al comma 3, primo
periodo, le parole: "al servizio provinciale competente" sono
sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento
mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale
dell'impresa"».
All'articolo 19:
al comma 1, le parole:
«sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «e' inserito il
seguente».
All'articolo 20:
al comma 1, alla lettera
a), capoverso Art. 6-bis, al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 62-bis
del» sono inserite le seguenti:
«codice
dell'amministrazione digitale, di cui al»;
al comma 3:
alla lettera a), le
parole: «del dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole»;
alla lettera b),
capoverso Art. 84, al comma 2, primo periodo, le parole: «, dalla quale
risultano» sono sostituite dalle seguenti:
«; da essa risultano»;
alla rubrica, le parole:
«e al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono soppresse.
All'articolo 21, al comma
1, capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove convenuto in
giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente
imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio
della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal
caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di entrambi gli obbligati,
ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente
imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del
patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione puo' essere sollevata anche se
l'appaltatore non e' stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente
imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio
dell'appaltatore sui quali il lavoratore puo' agevolmente soddisfarsi. Il
committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo' esercitare
l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».
All'articolo 23:
al comma 1, alinea, dopo
le parole: «Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione
integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le
PMI» sono inserite le seguenti: «e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni
in materia di autorizzazione integrata ambientale», le parole: «e della tutela
territorio» sono sostituite dalle seguenti:
«e della tutela del
territorio» e dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione
unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole
e medie imprese» sono inserite le seguenti: «e degli impianti non soggetti alle
disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale»;
dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. La realizzazione
delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e' sottoposta alla
disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni».
All'articolo 24:
al comma 1:
dopo la lettera d) e'
inserita la seguente:
«d-bis) all'articolo 194,
comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che
effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da
imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione
dell'autorita' del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella
legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste
dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle
emissioni di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di
destinazione sia effettuata con modalita' equivalenti, dal punto di vista
ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del
Paese di provenienza"»;
alla lettera e), la
parola: «comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
dopo la lettera f) e'
inserita la seguente:
«f-bis) all'articolo 242,
comma 7, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nell'ambito
dell'articolazione temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie
innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi
disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore"»;
alla lettera g), le
parole: «alla lettera o) le parole: "per le piattaforme off-shore,
l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;" sono soppresse, e» sono soppresse;
alla lettera h), l'alinea
e' sostituito dal seguente:
«all'articolo 281, il
comma 5 e' sostituito dal seguente:» e il capoverso «5-bis» e' numerato come
capoverso «5».
All'articolo 25:
al comma 1, primo
periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
al comma 2, primo
periodo, dopo le parole: «con esse» sono aggiunte le seguenti: «anche per il
tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis
del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che
ne curano la tenuta e l'aggiornamento».
All'articolo 26:
al comma 1, lettera b),
dopo le parole: «come pascoli, prati o pascoli arborati» sono inserite le
seguenti: «o come tartufaie coltivate».
All'articolo 28:
al comma 1, capoverso,
primo periodo, la parola: «effettuati» e' sostituita dalla seguente:
«effettuata».
All'articolo 30:
al comma 1, lettera d),
capoverso 4-quater, primo periodo, le parole: «l'ammissibilita'» sono
sostituite dalle seguenti:
«l'ammissione» e le
parole: «utilizzatrici finale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzatrici
finali».
All'articolo 31:
al comma 1, secondo
periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti:
«senza nuovi o maggiori oneri».
Dopo l'articolo 31 e'
inserito il seguente:
«Art. 31-bis. (Scuola
sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI).
- 1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo
mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacita' del sistema didattico,
scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale
grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche
gia' esistenti nel territorio, nonche' di favorire l'attrazione di risorse di
alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, e' istituita la Scuola
sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science
Institute (GSSI).
2. La scuola ha come
soggetto attivatore l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in
via sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014.
L'INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui
al comma 4, coinvolge universita' e ove necessario altri enti di ricerca.
3. La scuola ha
l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo
delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica,
matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale),
attraverso attivita' didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente
qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio
1998, n.210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240,
corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale
e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e
cura altresi' attivita' di formazione
post-dottorato.
4. Il piano strategico, che
individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i
regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato
ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comitato
ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, e' composto da cinque esperti di elevata
professionalita'. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Fino al completamento
del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle
attivita' della scuola e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di
euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo
14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, e, quanto a 6 milioni di euro
annui, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del
Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
6. Allo scadere del
triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito
provvedimento legislativo, la scuola puo' assumere carattere di stabilita' a
seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e
approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
7. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 32:
al comma 2:
alla lettera a),
capoverso, le parole: «interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione
europea o di accordi internazionali."» sono sostituite dalle seguenti:
«interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi
internazionali.». Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a
fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per
quelli presentati da piccole e medie imprese»;
alla lettera b),
capoverso, le parole: «di natura non regolamentare» sono sostituite dalle
seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
il comma 3 e' sostituito
dal seguente:
«3. Gli oneri derivanti
dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o
professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i
compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a
carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica».
All'articolo 33:
al comma 1:
al primo periodo, le
parole: «in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono
sostituite dalle seguenti: «in seguito all'attribuzione di borse di studio,
assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o
internazionali» e le parole: «per il periodo massimo di durata del grant» sono sostituite
dalle seguenti: «per il periodo massimo di durata della borsa di studio,
assegno o altra forma similare di sovvenzione»;
al secondo periodo, le
parole: «Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca inerente il grant» sono
sostituite dalle seguenti: «Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca inerente
alla borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;
al terzo periodo, le
parole: «rimane a carico del grant comunitario o internazionale» sono
sostituite dalle seguenti: «rimane a carico della borsa di studio, assegno o
altra forma similare di sovvenzione dell'Unione europea o internazionale»;
al comma 2, le parole:
«in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono
sostituite dalle seguenti: «in seguito all'attribuzione di borse di studio,
assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o
internazionali»;
la rubrica e' sostituita
dalla seguente: «Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o
altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e
semplificazioni per la ricerca».
All'articolo 35:
il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
«1. Il terzo comma
dell'articolo 2397 del codice civile e' abrogato»;
al comma 2, lettera a),
le parole: «e poteri» sono sostituite dalle seguenti: «e i poteri»;
dopo il comma 2 e'
inserito il seguente:
«2-bis. La disposizione
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli
organi collegiali e della titolarita' di organi degli enti che comunque
ricevono contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi diversi
dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti».
All'articolo 37:
il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
«1. Dopo il comma 6
dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e' inserito il seguente:
"6-bis. L'ufficio
del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di
un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della
sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per
tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica
certificata"».
All'articolo 38:
al comma 2, capoverso
2-ter, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della
presente disposizione».
All'articolo 39:
al comma 1, la parola:
«soppressa» e' sostituita dalla seguente: «abrogata».
All'articolo 41:
al comma 1, le parole:
«dall'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 dell'articolo
71».
All'articolo 42:
al comma 1, dopo le
parole: «All'articolo 31 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al».
All'articolo 43:
al comma 1, dopo le
parole: «e 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento
militare, di cui al» e le parole:
«dall'entrata in vigore»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».
All'articolo 44:
al comma 1, le parole:
«del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42» sono sostituite dalle seguenti:
«del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42» e le parole:
«al fine di rideterminare e ampliare» sono sostituite dalle seguenti: «al fine
di precisare»;
il comma 2 e' soppresso.
All'articolo 45:
al comma 1:
all'alinea, le parole:
«Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo»;
alla lettera a),
capoverso 1-bis, dopo le parole: «decreto legislativo
30 luglio 1999, n.300,» sono inserite le seguenti:
«previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali,».
All'articolo 46:
al comma 2, dopo le
parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice del consumo, di
cui al».
All'articolo 47:
al comma 2, le parole: «,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'istituzione della cabina di
regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica»;
dopo il comma 2 sono
aggiunti i seguenti:
«2-bis. La cabina di
regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro
delle indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti
obiettivi:
a) realizzazione delle
infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle "comunita'
intelligenti" (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente
domanda di servizi digitali in settori quali la mobilita', il risparmio energetico,
il sistema educativo, la sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del
paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi
innovativi;
c) potenziamento delle
applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento
dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva
degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della
diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attivita'
e i servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli
acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di
stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie
digitali;
f) infrastrutturazione
per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi
quali scuole, universita', spazi urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle
tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di
rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto
nella societa';
h) consentire l'utilizzo
dell'infrastruttura di cui all'articolo 81,
comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82, anche al fine di consentire la messa a
disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti
dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n.82
del 2005, e successive modificazioni;
i) individuare i criteri,
i tempi e le relative modalita' per effettuare i pagamenti con modalita'
informatiche nonche' le modalita' per il riversamento, la rendicontazione da
parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i
soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione
che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.
2-ter. Le disposizioni di
cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente
aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti
all'esercizio di attivita' amministrative.
2-quater. Al fine di
favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima
concorrenzialita' nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto
previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla
direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, individua le misure idonee a:
a) assicurare l'offerta
disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai
servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso
alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della
linea e il costo delle attivita' accessorie, quali il servizio di attivazione
della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;
b) rendere possibile, per
gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze
operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalita'
indicate dall'Autorita' medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza
della rete».
Nella sezione I del capo
I del titolo II, dopo l'articolo 47 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 47-bis.
(Semplificazione in materia di sanita' digitale). -
1. Nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
nei piani di sanita' nazionali e regionali si privilegia la gestione
elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella
clinica elettronica, cosi' come i sistemi di prenotazione elettronica per
l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalita' di ottenere vantaggi
in termini di accessibilita' e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 47-ter.
(Digitalizzazione e riorganizzazione). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n.82, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Le funzioni
legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito
denominate 'funzioni ICT', nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente
esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, da parte dei comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide
integralmente con quello di una o piu' isole e il comune di Campione d'Italia.
3-ter. Le funzioni ICT di
cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture
tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi
software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica
e la consulenza nel settore dell'informatica.
3-quater. La medesima
funzione ICT non puo' essere svolta da piu' di una forma associativa.
3-quinquies. Il limite
demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le
funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere e' fissato in 30.000
abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.
3-sexies. Entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di
cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione
individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati
nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale
ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente
associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000
abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i principi di
economicita', di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto
stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.
3-septies. A partire
dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono
singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui
ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i
comuni individuano un'unica stazione appaltante.
3-octies. Le funzioni di
cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive
modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione".
Art. 47-quater. (Indice
degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n.82, e' sostituito dal seguente:
"3. Le
amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente
e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La
mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e
del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e
dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili".
Art. 47-quinquies.
(Organizzazione e finalita' dei servizi in rete). - 1. Dopo il comma 3
dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. A partire
dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di
informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi
telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei
propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione
da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie,
per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali,
assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
3-ter. A partire dal 1º
gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente
servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le
comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.
3-quater. I soggetti
indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro
entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei
provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' termini e
modalita' di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta
elettronica certificata.
3-quinquies. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusivita'
indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica".
Art. 47-sexies. (Istanze
e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica).
- 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n.82, e' sostituita dalla seguente:
"a) se sottoscritte
mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui
certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;"».
All'articolo 48:
al comma 1:
al capoverso Art. 5-bis,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di dare
attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto
dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183, in materia di certificati
e dichiarazioni sostitutive, le universita' possono accedere all'anagrafe
nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicita' dei
titoli autocertificati»;
al capoverso Art. 5-bis,
comma 2, primo periodo, la parola:
«avviene» e' sostituita
dalle seguenti: «sono eseguite»;
dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. L'anagrafe
nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15
aprile 2005, n.76, e successive modificazioni, e' utilizzata, oltre che ai fini
di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n.76 del 2005, per l'assolvimento
dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, nonche' come supporto del sistema nazionale di valutazione del
sistema scolastico».
All'articolo 49:
al comma 1:
alla lettera a), numero
2), le parole: «dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono
soppresse;
dopo la lettera a) e'
inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 4,
comma 3, la lettera o) e' abrogata»;
alla lettera c), numero
2), dopo la parola: «laurea» e' inserita la seguente: «o»;
dopo la lettera f) e'
inserita la seguente:
«f-bis) all'articolo 16,
comma 3, lettera e), la parola: ", anche" e' soppressa»;
alla lettera l), numero
1), le parole: «di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto
di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore a
quello fissato con il decreto di cui al comma 2»;
dopo il comma 3 e'
aggiunto il seguente:
«3-bis. A valere sulle
risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010,
n.240, e limitatamente all'anno 2012, e' riservata una quota non superiore a 11
milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g),
della medesima legge».
L'articolo 50 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 50 (Attuazione
dell'autonomia). - 1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri
di flessibilita' e valorizzando la responsabilita' e la professionalita' del
personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per
conseguire le seguenti finalita':
a) potenziamento
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale
ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti
connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito
progetto sperimentale;
b) definizione, per
ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale
all'ordinaria attivita' didattica, educativa, amministrativa, tecnica e
ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di
integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione
dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del
tempo scuola;
c) costituzione, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni,
di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la
gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un
organico di rete per le finalita' di cui alla lettera c) nonche' per
l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione
permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso
scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di
massima corrispondenza tra poverta' e dispersione scolastica;
e) costituzione degli
organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, sulla base dei
posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un triennio
sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per
i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la
rimodulazione annuale.
2. Gli organici di cui al
comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 19,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e
successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
3. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei
risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n.133, e' definita la consistenza numerica massima degli
organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento
demografico della popolazione in eta' scolare. In sede di prima applicazione,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' adottato il decreto di cui al presente
comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere
dall'anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell'articolo
64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalita' di cui all'articolo 8, comma
14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le
modalita' previste, per le necessita' dell'organico dell'autonomia e per le finalita'
dell'organico di rete. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con
riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilita' di
emanare, in analogia con la previsione di cui all'articolo 3, comma
83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare
maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013, le eventuali maggiori entrate
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sono rassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca per essere destinate alle finalita' di cui al presente
articolo.
5. Dall'attuazione delle
disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».
All'articolo 52:
i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
«1. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee
guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle
filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:
a) realizzare un'offerta
coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici,
degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione
professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la
costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la
realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'articolo 3 del testo
unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il
rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con
la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee
guida per:
a) realizzare un'offerta
coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito
nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare
l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non piu' di un
istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi
ambiti;
b) semplificare gli
organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle
fondazioni ITS;
c) prevedere, nel
rispetto del principio di sussidiarieta', che le deliberazioni del consiglio di
indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale
e con diversi quorum funzionali e strutturali».
All'articolo 53:
al comma 1, primo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base delle
indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto
di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n.23, e
successive modificazioni»;
dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. Il Piano di cui
al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e
la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente
stanziate»;
al comma 2, dopo la
lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) la promozione di
contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall'articolo 3, comma
15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».
All'articolo 54:
al comma 1, capoverso
Art. 24-bis, comma 1, le parole: «ed eventualmente di una» sono sostituite
dalle seguenti: «e di una».
All'articolo 55:
al comma 1, le parole:
«personale strutturato» sono sostituite dalle seguenti: «personale di ruolo».
All'articolo 56:
al comma 1:
all'alinea, le parole:
«Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al
decreto legislativo»;
alla lettera a), le
parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori
oneri»;
alla lettera b), la
parola: «soppressa» e' sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 2, al primo
periodo, le parole: «a titolo oneroso, a cooperative di giovani di eta' non
superiore a 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita'
previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, alle comunita', agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di
cui al medesimo articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice,
attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di
cooperative sociali di giovani di eta' inferiore a 35 anni», il secondo periodo
e' soppresso e, al terzo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite
dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri».
All'articolo 57:
al comma 1, lettera b),
le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328» sono soppresse;
al comma 4, le parole:
«sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «sono rilasciati»;
al comma 7, le parole:
«per il bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «per la finanza
pubblica», le parole:
«degli impianti
industriali e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
degli impianti industriali»;
al comma 8, le parole:
«gia' in essere in capo ai suddetti stabilimenti» sono sostituite dalle
seguenti: «gia' rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti»;
dopo il comma 8 e'
inserito il seguente:
«8-bis. Le disposizioni
di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio
di oli vegetali destinati ad uso energetico»;
al comma 10, le parole:
«del relativo Regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «del
regolamento per l'esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione
marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328,»;
al comma 15, le parole
da: «non derivano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Dopo l'articolo 57 e'
inserito il seguente:
«Art. 57-bis.
(Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori
dell'elettricita' e del gas naturale). - 1.
Al fine di garantire il
contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale
e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza
e la competitivita' nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione
dell'articolo 3 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono
individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti
e le infrastrutture energetiche ricadenti nel
territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come
prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle
decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per
le reti transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) n.663/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.
2. L'individuazione degli
impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 e' aggiornata con
periodicita' almeno biennale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93».
All'articolo 60:
al comma 2:
alla lettera a), le
parole: «cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri» sono sostituite
dalle seguenti: «cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero
ai cittadini di Stati esteri»;
alla lettera c), dopo le
parole: «adottano la carta acquisti» sono inserite le seguenti: «, anche
attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle
agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE),»;
dopo il comma 2 e'
inserito il seguente:
«2-bis. I comuni, anche
attraverso l'utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti gia'
beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di
incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare
strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza».
All'articolo 62:
al comma 1, la tabella A
di cui all'allegato e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in
formato grafico Dopo l'articolo 62 e' inserito il seguente:
«Art. 62-bis. (Clausola
di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3».