Legge 9 aprile 2009, n.
33
"Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante
misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009 - Supplemento ordinario n.49
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, nonchè del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge
coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009 - Supplemento ordinario n. 49
(*) Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Misure urgenti a sostegno dei settori
industriali in crisi, nonchè disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario
Art. 1.
Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli
ecologici
1. Fermo restando le misure incentivanti di
cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al
fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di
autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0»,
«euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture
nuove di categoria «euro 4» o «euro5» che emettono non oltre 140 grammi di
CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se
alimentate a gasolio, è concesso un contributo di euro 1500.
2. Per la sostituzione, realizzata attraverso
la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino
a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2»,
immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino
a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», è concesso un
contributo di euro 2500.
3. Per l'acquisto di autovetture nuove di
fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante
alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonchè mediante
alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, il contributo è aumentato di 1500 euro nel caso in cui il
veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di
CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al
presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di
cui al comma 1.
4. Per l'acquisto di veicoli di cui
all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o
«euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione
mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, il contributo è incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni
di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con
quelle di cui al comma 2.
5. In caso di acquisto di un motociclo fino a
400 cc di cilindrata ovvero non superiore a 60 kW nuovo di categoria
«euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di
categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le
modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un
contributo di euro 500.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4
e 5 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione
finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere
dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purchè immatricolati non
oltre il 31 marzo 2010.
7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura
dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, è rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni
degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a
metano sugli autoveicoli di categoria «euro 0», «euro 1» ed «euro 2»,
nei limiti della disponibilità prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente
incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4
e 5 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis»
di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006.
9. Per l'applicazione del presente articolo
valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9-bis. La lettera c) del comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è sostituita dalla seguente: «c) copia del documento di presa
in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione».
9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è sostituito dal seguente:
«232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata
emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici
conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che
deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda
di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio
complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di
mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento
di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia
intestato a familiare convivente».
10. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si
applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi
anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.
11. Al fine di diminuire le emissioni di
particolato nel settore del trasporto pubblico, è stabilito, nel limite di
spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario
per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di
particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del Ministro dei
trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un'efficacia di
abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su
veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di
classe euro 0, euro 1, euro 2 proprietà di aziende che svolgono servizi di
pubblica utilità attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette
categorie.
12. Il finanziamento straordinario di cui al
comma 11 è finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei
dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di
scarico di cui al comma 11.
13. Le modalità di erogazione dei contributi
di cui al comma 12 sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente le
risorse alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni
individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 351.
14. I contributi di cui al comma 12 sono
concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto
e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di
particolato dei gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non
superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.
15. Il finanziamento straordinario di cui al
comma 11 è ripartito, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.
16. I contributi di cui al comma 12 non sono
cumulabili con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale
concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle
emissioni di particolato dei gas di scarico.
17. L'erogazione del finanziamento alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai
sensi del comma 15, è subordinata alla notifica da parte della regione o
della provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti
nel settore della mobilità, vigenti al momento dell'erogazione del
finanziamento stesso.
Art.2.
Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici
1. Ai contribuenti che fruiscono della
detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità
immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di
spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20
per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità,
sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di
mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+,
esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonchè apparecchi televisivi e
computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la
sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
2. La detrazione di cui al comma 1, da
ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è
calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, al
fine di monitorare gli effetti del presente decreto, promuove la stipula di
un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e
distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al
presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai
termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime,
nonchè alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e
migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il
Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli
impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni
datoriali e sindacali.
Art. 3.
Distretti produttivi e reti di imprese
1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole:
«, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono
soppresse.
2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
«a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono
congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini
dell'applicazione dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i
distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione
unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi
appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonchè dei tributi,
contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base
concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio
dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia
delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte
dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun
esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese
stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri
oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa
al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di
trattamento, sulla base di principi di mutualità;
8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme
percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita
dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero
6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione
delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti
fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l'applicazione
delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed
elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli
elementi di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e
vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un
triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle
imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della
attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la
crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione
per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in
cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al
concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa
consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi
dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del
numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede
in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di
principi di mutualità;
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti
unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati
necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato.
3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture
tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui
all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1
e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di
fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo la produzione dei beni
per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui
al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
4. Dall'attuazione del comma 1, nonchè dell'articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal
presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro
per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi
forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di
garanzie, dell' assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono
essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità
di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate
in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati
all'esercizio del credito ad eccezione delle operazioni a favore delle
piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente
attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
credito.
4-ter. Con il contratto di rete due o piu'
imprese si obbligano ad esercitare in comune una o piu' attività economiche
rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la
reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è
redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve
indicare:
a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;
c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei
diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le
modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono
stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si
obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di
gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun
contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo
2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile;
d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri
anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla
attività dell'organo.
4-quater. Il contratto di rete è iscritto nel
registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.
Art. 3-bis
Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in
amministrazione straordinaria
1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinate
le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti delle risorse di
cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con
particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione
straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Art. 4.
Aggregazione tra imprese
1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione
aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell'anno
2009, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai
beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su
tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare
complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di
azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'anno 2009, si
considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal
soggetto conferitario di cui al comma 1 sui beni strumentali materiali e
immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5
milioni di euro.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si
applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino
esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni
non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni
facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i
soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per
cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma,
n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai
sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio
successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione
aziendale.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano
qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si
trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti
l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di
cui ai commi 1 e 2.
5. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. La società risultante dall'aggregazione,
che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione
pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi
III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da
1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di
cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo
d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la società è
tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta
regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo
anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei
maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle
maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.
7-bis. Per assicurare il sostegno alle
esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del
fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e
successive modificazioni, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura
del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di tesoreria intestato
al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le
finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.
Art. 5.
Rivalutazione sostitutiva immobili
1. All'articolo 15, comma 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «con la misura del 7 per cento per
gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non
ammortizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «con la misura del 3 per
cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli
immobili non ammortizzabili».
1-bis. Nelle more della definitiva entrata in
vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e
B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29
del 4 febbraio 2008, il termine del regime transitorio di cui al presente
comma è stabilito al 30 giugno 2009.
Art. 5-bis
Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica
1. Per la riconversione degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro
combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge
nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale,
purchè la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di
almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di
combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla
parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente
disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
Art. 6.
Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e
veicoli commerciali
1. Con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE
s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di
finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli
commerciali di cui all'articolo 1.
1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei
limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti, anche ai
crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008.
In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.1-ter.
Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione
di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui
all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, un' attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e
della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle
analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che
costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui
all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al
Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al
medesimo articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 è prorogato al 20
settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter
sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini
del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei
predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i
Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze
elabora specifiche proposte».
1-ter. All'articolo 20 del decreto-legge del
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10-quinquies, è aggiunto il seguente:
«10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 177 e 177-bis della
legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni, possono richiedere
il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti secondo le
forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le
operazioni di finanziamento di scopo.».
Art. 7.
Controlli fiscali
1. Il controllo delle agevolazioni previste in
materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e
donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta
principale, è eseguito prioritariamente sulla base di criteri
selettivi approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che
tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo
delle agevolazioni medesime. La conseguente maggiore capacità operativa per
l'Agenzia delle entrate viene destinata all'esecuzione di specifici controlli
volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante
compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni.
1-bis. Per l'espletamento delle attività di
contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
nell'unità previsionale di base «Funzionamento» del programma «Prevenzione e
repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali»,
nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio»,
sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010,
con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla
formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Le
somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e
del programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3
"Oneri comuni di parte corrente" - capitolo n. 3094, dello stato di
previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, per l'anno
finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo.
1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma
14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008,
sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente
periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro
3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1,
comma 5, quanto a euro 1.200.000 per la copertura degli oneri di cui al comma
1-quater del presente articolo e, quanto a euro 25.050.000, per essere
riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano
valide le domande pervenute anche successivamente al termine indicato del 30
settembre 2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente con la ripartizione
già stabilita nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 4 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 19 marzo 2009. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa
di 1.200.000 euro per l'anno 2009.
1-quinquies. Al fine di assicurare efficace
sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale,
tenuto conto dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, nelle more della
concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, per l'anno 2009 una quota non
inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui
all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è destinata alle imprese
operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle
calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo
smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di
almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di
garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.
1-sexies. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le
disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la
dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno
2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come rifinanziato dal comma 1-ter del presente articolo.
2. Al comma 18 dell'articolo 27 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente:
«È punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti
compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il
pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro
per ciascun anno solare.».
2-bis. L'articolo 24, comma 3, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, si interpreta nel senso che il termine di
centoventi giorni ivi previsto è di natura ordinatoria. Conseguentemente il
potere di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro i termini
ivi previsti che decorrono da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione
vigente prima dell'entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1 del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 aprile 2007, n. 46.
3. In relazione alle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 10 milioni di euro per
l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro
per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
3-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per l'espletamento dei compiti
stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la
sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o
straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di
contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonchè dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto
disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133; i decreti di cui al
comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme
cui si intende derogare»;
b) al comma 5 sono premessi i seguenti periodi: «Il commissario, se alle
dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e
per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai
sensi della normativa vigente, fermo restando quanto previsto dal comma 9 del
presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori
ruolo, al dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti
disponibili. In mancanza di disponibilità di posti, il dipendente viene
temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire,
comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi oneri sono compensati
mediante contestuale indisponibilità di un numero di posti dirigenziali
equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad assicurare il rispetto
del limite di spesa sostenuto per tali finalità a legislazione vigente.».
3-ter. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di
garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del
personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di
trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non
inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti
di bilancio allo scopo finalizzati».
3-quater. Al fine di sostenere le imprese
interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli
strumenti di difesa da manovre speculative, la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria , di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è sostituita
dalla seguente:
«b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento
da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1
senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea
ordinaria».
3-quinquies. Al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 120, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze di tutela
degli investitori nonchè di efficienza e trasparenza del mercato del
controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato
periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società
ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente
diffuso»;
b) il comma 2 dell'articolo 193 è sostituito dal seguente:
«2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei
patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2,
2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonchè la violazione dei divieti
previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a
euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste
dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro
cinquecentomila».
3-sexies. Al codice civile apportare le
seguenti modificazioni:
a) il terzo comma dell'articolo 2357 è sostituito dal seguente:
«Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma
dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non puo'
eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine
anche delle azioni possedute da società controllate.»;
b) il secondo comma dell'articolo 2357-bis è sostituito dal seguente:
«Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta
parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3)
e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il
penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve
avvenire l'alienazione è di tre anni»;
c) il secondo comma dell'articolo 2445 è sostituito dal seguente: «L'avviso
di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della
riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma,
la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni
proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta
parte del capitale sociale». )
Art. 7-bis
Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone
mediante autoservizi non di linea
1. Nelle more della ridefinizione della
disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di
trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel
rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e
ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009.
Art. 7-ter
Misure urgenti a tutela dell'occupazione
1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23
luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento
diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento
di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel
caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine
finanziario dell'impresa».
2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa
integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento
diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1°
aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni
dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.
3. In via sperimentale per il periodo
2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei
trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento
diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato
ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli
accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi
agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa
previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle
somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata
all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità
stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica
all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei
trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita
convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione
dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.
4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo
2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è sostituito dal seguente: «In attesa
della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa
di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito
denominato "Fondo per l'occupazione" il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e
per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la
concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa
integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».
5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo
19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «Nell'ambito
delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in
deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione
speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla
base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
6. Al fine di garantire criteri omogenei di
accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai
lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della
mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma
1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui
al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche
eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in
regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente
riferito a dette mensilità.
7. Ai datori di lavoro, che non abbiano
sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono
lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in
deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o
per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella
disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991, è concesso dall'INPS
un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa
autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa,
per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai
datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n.
223 del 1991.
8. All'articolo 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di
tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via
aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del
presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata
l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate
allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare
complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito
dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n.
203».
9. All'articolo 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: «tale indennità, fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, puo'
essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti
bilaterali» sono soppresse;
b) al comma 1-bis, le parole: «secondo quanto precisato dal decreto di cui al
comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo
restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti
bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i
lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa
vigente»;
c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di
cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari
delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento
equivalente a quello di cui al comma 8»;
d) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini
dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa
di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per
l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al
termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui
per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "al fine di evitare o
ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui
all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223," sono aggiunte le
seguenti: "o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per
giustificato motivo oggettivo,"».
10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo
periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «presso il
fondo di provenienza» sono inserite le seguenti: «nel triennio precedente» e
dopo le parole: «pari a 3.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «e che tali
posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture,
in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria
di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da
trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di
provenienza prima del 1° gennaio 2009».
11. I servizi competenti al lavoro di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti, con periodicità almeno
settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le
opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della
pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le
comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e
del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui
agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modificazioni.
12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di
lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico»;
b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i
periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età,
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto
scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni
scolastici»;
c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di attività agricole di carattere
stagionale effettuate da pensionati», sono inserite le seguenti: «, da
casalinghe»;
d) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;
e) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio
possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di
3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del
salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito
dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi
derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».
13. All'articolo 74, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole «parenti e affini sino al
terzo grado» sono sostituite dalle seguenti: «parenti e affini sino al quarto
grado».
14. Restano validi ed efficaci i trattamenti
pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti
compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base
dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione
integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via
giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma,
valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in
600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per
l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000
euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6,
comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare
entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di
cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del
miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono individuati, per l'anno
2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la
contrattazione integrativa nonchè per le finalità di cui al comma 1 del
citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni
lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate
nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la
possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle dei
triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività
aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonchè le risorse disponibili il
cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica».
16. All'articolo 18 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti
dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n,
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al
Fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartite,
in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti
all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti
dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente
articolo.».
17. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, dopo le parole: «Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze,» sono inserite le seguenti: «a seguito di accordi recepiti in sede
di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,».
18. Sono escluse dal patto di stabilità
interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per
gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di
cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari
«Adattabilità» e «Occupabilità» conseguenti all'accordo riguardante gli
interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e
alle competenze, al Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione
dei fondi strutturali comunitari sancito nella seduta della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009.
19. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori
spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza
finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati
per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal
piano operativo regionale (POR) già approvato dalla Commissione europea alla
data dell'accordo di cui al citato comma 18 e, per la gestione di cassa, la
differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati,
rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria
prevista dal POR.
20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo
delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno
al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009, individuate
nell'ambito dei programmi operativi del Fondo sociale europeo 2007/2013 -
assi prioritari «Adattabilità» ed «Occupabilità, il Fondo di rotazione di cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad
anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle
regioni e delle province autonome interessate, le quote dei contributi
comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti assi
prioritari. Le risorse anticipate dal citato Fondo di rotazione ai sensi del
presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti
disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente
sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei
medesimi programmi, ai sensi della legge n. 183 del 1987.
21. Al fine di evitare la possibilità di una
applicazione estesa anche ad altri enti, e per garantire conseguentemente
anche l'effettivo rispetto delle disponibilità finanziarie già previste, l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n.14, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, per le finalità di cui al comma 551 del medesimo articolo
2. Resta confermato che alla relativa spesa si fa fronte esclusivamente nei
limiti delle risorse preordinate nel bilancio dello Stato con il citato articolo 41, comma 16-terdecies, del decreto- legge n.
207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009.
Art. 7-quater
Patto di stabilità interno
1. Sono esclusi dal saldo del patto di
stabilità interno per l'anno 2009 per un importo non superiore a quello
autorizzato ai sensi del comma 3:
a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati
nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente
assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni;
b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate
dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di
interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già
conteggiati nei bilanci di previsione;
c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per
la tutela della sicurezza pubblica nonchè gli interventi temporanei e
straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli
effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole
destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti
pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli
interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti
locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno
2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla
media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle
spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario
comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio
corrispondente registrato nel triennio 2005-2007.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1,
lettere a) e b), gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare
pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza,
ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2
dichiarano all' Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle
province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti
che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce
e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che
possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla
rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità
interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli
importi autorizzati, trasmettendo altresi' al Ministero dell'economia e delle
finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente
beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
4. Il comma 3 dell'articolo 2, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, e delle operazioni che producono
analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli
interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo
89, comma 2, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ovvero
spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate
all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o
il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario
effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi».
5. Per le operazioni effettuate anteriormente
alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal comma 4, resta
ferma la potestà dell'amministrazione di sindacarne l'elusività fiscale
secondo la procedura di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi
relativi ai crediti di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili
di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della
riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni, che provvedono alla loro esazione ai sensi e con le
modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 11
dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione
definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità
interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri
stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica
altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio
di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli
elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
8. Al fine di accelerare gli interventi
necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della
piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico
dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che
hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 e che rendono
disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3 del presente
articolo, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato
lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purchè non
esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme
relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane
l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai
sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di
stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data
comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.
9. Sono abrogati:
a) il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo
2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come
sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14;
c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10. Restano invariate le previsioni di saldo e
di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di
previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo
dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto
del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla
cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi
pubblici locali nonchè quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi
determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società,
qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita
del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o
alla riduzione del debito.
11. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sulla base
degli elementi acquisiti ai sensi del comma, del presente articolo e della
verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica,
procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009.
12. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «sentita» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa
con»;
b) al comma 12, primo periodo, le parole: «sentite le regioni» sono
sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni,»;
c) al comma 12-bis, primo periodo, le parole: «100 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «200 milioni».
13. Non si applicano le sanzioni previste per
il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle
province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa
stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno
2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il
2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento
nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.
14. Non si applicano, altresi', le sanzioni
nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno
2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità
interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore
alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi
cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione
delle quote di finanziamento nazionale, relative al 2007 e le corrispondenti
spese del 2008.
15. A decorrere dall'anno 2009, le spese
correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non
sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità
interno delle regioni e delle province autonome. Nel caso in cui l'Unione
europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non
riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo
all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione
sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere conseguito
anche nell'anno successivo.
16. Ai fini della verifica del rispetto del
patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al
comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, deve essere inviata entro il
termine perentorio del 31 maggio 2009.
Art. 7-quinquies
Fondi
1. Al fine di assicurare il finanziamento di
interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori
dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi
celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400
milioni di euro.
2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è
disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati
gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario
le modalità di utilizzo delle risorse.
3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, pari a 400 milioni di euro, è trasferita per l'anno 2009 al
fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La dotazione del fondo di cui
al citato articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, è incrementata,
nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a
400 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui al
primo periodo del comma 3. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma
3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate, per il medesimo anno.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8
del presente articolo, dall'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo,
nonchè dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sino
all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per lo
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della
legge 7 agosto 1997, n. 266 puo' essere incrementata anche mediante
l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza
d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del
2006, e successive modificazioni, e riguardanti:
a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestite da
Mediocredito Centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di
rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, depositate sul conto corrente n. 22047 di tesoreria centrale, intestato
all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa.
Le risorse di cui al presente comma possono essere reintegrate con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
6. Le disponibilità dei conti di tesoreria
accesi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite al
conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15
della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui
al medesimo comma 5.
7. Le risorse versate all'entrata del bilancio
dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far
affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad
apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del
bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli
interventi previsti a legislazione vigente.
8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto
previsto ai sensi del comma 5 del presente articolo, nonchè dell'articolo 8,
comma 1, lettera a), terzo periodo, e dall'articolo 11, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di
euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonchè, per l'anno 2012, di
ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 200 milioni di euro per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 e
a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate, per i medesimi anni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
10. All'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 gennaio 2009, n. 2, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
«b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
11. La dotazione finanziaria del Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo
18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come
prevista in forza della delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica del 6 marzo 2009 è corrispondentemente rideterminata
tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del
comma 8, secondo periodo, del presente articolo, nonchè dell'articolo
7-octies.
12. In relazione a future assegnazioni di
diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009
la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle
assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come
contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonchè degli importi stimati
nei saldi di finanza pubblica, è riassegnata, entro un mese dalla data in cui
le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di
razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione
elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di
affidamento nonchè per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di
cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
Art. 7-sexies
Disposizioni in materia di trasporti
1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato
dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 4 è soppresso;
b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Fino a quando non saranno
disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse
tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo
del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base
dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo
economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le
associazioni di categoria piu' rappresentative dei vettori e quelle della
committenza».
2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «non oltre il 16 aprile»
sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 16 maggio».
3. Le somme rese disponibili per pagamenti non
piu' dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del
Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate
a parziale copertura del disavanzo del medesimo Gruppo relativo al 2008. Le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008,
n. 203, si applicano anche al personale del Gruppo Tirrenia.
4. Al fine di scongiurare la possibilità che
sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi
Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per
gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di
amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese
di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614,
nonchè dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003 n. 97.
5. All'articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «80 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «91 milioni di euro, dei quali 11 milioni
destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci,».
Art. 7-septies
Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese
1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 226, nelle more della concreta
operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure
occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema
bancario nonchè il regolare assolvimento degli obblighi tributari e
contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire
delle prestazioni del citato Fondo.
Art. 7-octies
Rimborso di titoli obbligazionari emessi dalla società Alitalia-Linee aeree
italiane Spa
1. Al fine di assicurare il rimborso dei
titoli di cui al presente articolo, è istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di
100 milioni per l'anno 2012.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo
per l'anno 2009 fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con
quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato
nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine della tutela del risparmio, a
fronte delle iniziative resesi necessarie per garantire la continuità
aziendale della società Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in
amministrazione straordinaria, e in considerazione del preminente interesse
pubblico alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e
merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, si
stabilisce quanto segue:
a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5%
2002 - 2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee Aeree Italiane Spa, ora
in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al
Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore
determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni
nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento, e comunque nei
limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di
nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio
minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle
condizioni e modalità di seguito specificate;
b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla precedente lettera a) non
potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e
avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli
importi inferiori ad euro 1.000 si provvede ad assegnare provvisoriamente un
titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al
successivo comma 4; l'intermediario finanziario che provvede alla
comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto
interessato e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all'entrata del
bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il
controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato al Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti.
4. I titolari di obbligazioni di cui al comma
3 che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di
decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, la relativa richiesta al Ministero
dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari
che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati,
nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile:
a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la totalità dei
titoli obbligazionari detenuti;
b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e di
Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, a
qualsiasi pretesa ed iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla
proprietà dei titoli.
5. Entro i trenta giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la
propria responsabilità, trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione
straordinaria:
a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni che, entro il
termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica
indicazione, per ciascuno di essi, delle quantità di detti titoli
obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presento decreto e del numero di conto deposito titoli al
quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;
b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;
c) un'attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti
delle quantità di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun soggetto
richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto
delle disposizioni di cui al precedente comma 4 e la provenienza degli stessi
dai soggetti titolari delle obbligazioni di cui al comma 3.
6. A successiva richiesta del Ministero
dell'economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono
detti titoli obbligazionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia
intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia
verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e ne dà comunicazione
al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane
Spa, ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero
dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi
diritti, anche nei confronti della società e della procedura di
amministrazione straordinaria, nonchè nelle relative azioni, anche in quelle
formulate in sede giudiziaria.
7. Entro il 31 dicembre 2009, e comunque non
prima di trenta giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione della
Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato
spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella
comunicazione di cui al comma 5.
8. Il rimborso dei titoli di Stato di cui al
comma 3 è effettuato a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.
9. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto
legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27
ottobre 2008, n. 166, sono soppresse le parole: «ovvero obbligazionisti».
10. All'onere di cui al comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti,le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi
da 1 a 4 e 5, limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7,
comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4, ad eccezione del comma 7-bis,
e dall'articolo 5, comma 1, valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno
2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno
2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1
milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno
2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per
l'anno 2010, euro 205,8 milioni per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni
per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei
residui al 31 dicembre 2008 e non piu' dovute, conseguenti alle revoche
totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi,
iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sul
capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009,
rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata del
bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su
apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del
bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011
per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno
2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di
euro nell'anno 2010 e a 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata
negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente
articolo, in aggiunta a quanto previsto ai sensi dei commi 5 e 8
dell'articolo 7-quinquies del presente decreto, nonchè dell'articolo 11,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per
l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5;
c) quanto a 10 milioni di euro per il 2009, a 100 milioni di euro per l'anno
2010, a 200 milioni di euro per l'anno 2011 e a 308,4 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi
dell'articolo 7;
d) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
e) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
2. Conseguentemente all'utilizzo delle risorse
provenienti dalle revoche disposto dal comma 1, lettera a) del presente
articolo, il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15
della legge 7 agosto 1997, n. 266, previsto dall'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assicurato con gli importi di 80,5 milioni di
euro e di 95,9 milioni di euro riassegnati, rispettivamente, negli anni 2010
e 2012 ai sensi del comma 1, lettera a), ultimo periodo, nonchè con le
ulteriori disponibilità accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro previsto
dal predetto articolo 11 compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun
anno in termini di indebitamento netto.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5,
2, 4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto, anche ai fini dell'adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 8-bis
Disposizioni in materia di quote latte
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei
produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il 100
per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato
dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009. Tali produttori, ai
fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui
alla lettera c) del medesimo comma 4.
4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al
comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo
comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno
versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel
periodo 2007-2008, purchè non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi
dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui
all'articolo 10, comma 18;
b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio
quantitativo disponibile individuale.
4-quater. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel
settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali».
2. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n. 119, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Assegnazione quote latte). - 1. Gli aumenti del quantitativo
nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del
Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al regolamento (CE) n. 72/2009 del
Consiglio, del 19 gennaio 2009, sono attribuiti alla riserva nazionale per
essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008
hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora
in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo
prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto
di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al
periodo di assegnazione della quota.
2. In caso di vendita di azienda con quota con
validità successiva al periodo 2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo
proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.
3. In caso di affitto di azienda con quota
vigente al momento dell'assegnazione, la quota è resa disponibile anche
all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza
del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell'azienda.
4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono
effettuate rispettando le seguenti priorità:
a) aziende che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del
decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che
risulta effettivamente prodotto calcolato sulla media degli ultimi cinque
periodi ed al netto dei quantitativi già riassegnati. La quota attribuita in
applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione
della predetta quota «B» ridotta;
b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al
comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007/2008,
abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e
16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta;
c) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani
imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.
5. Per la determinazione dei quantitativi
oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono
calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo
2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota
individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di
materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:
a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene
raffrontato al tenore di riferimento di grassi;
b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato
viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in piu' per
chilogrammo di latte;
c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato
viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per
chilogrammo di latte.
6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei
commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo
10, comma 22.
7. I quantitativi assegnati ai sensi del comma
4, lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola
quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attività tali
quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con
le modalità di cui all'articolo 3, comma 3».
3. Le assegnazioni di cui all'articolo 10-bis
del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 2 del presente articolo,
sono comunicate ai beneficiari, a decorrere dal periodo 2009-2010, dal
Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del
presente decreto, entro il 15 aprile 2009.
4. Il comma 3 dell'articolo 2 del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009.
Art. 8-ter
Istituzione del Registro nazionale dei debiti
1. Il rapporto giuridico tra ciascun
produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo
paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19
gennaio 2009, e l'Unione europea è unico nell'ambito delle misure di
finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n.
1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.
2. Ai fini dell'applicazione del regolamento
(CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, cosi' come integrato
dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e
del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive
modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i
servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi
accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri
debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi
dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006,
nonchè quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati.
Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già
previste a legislazione vigente.
3. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9,
del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di
prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.
4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui
al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli
equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.
5. In sede di erogazione di provvidenze e di
aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonchè di provvidenze e
di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma
2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare
il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del
corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.
6. Al comma 16 dell'articolo 01 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo,
dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali
aiuti», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da
diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,».
7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti
le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare
riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli
comunitari da parte degli organismi pagatori.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis
e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, come integrato dal regolamento (CE)
n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione
di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 8-quater
Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte
1. Al fine di consolidare la vitalità
economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero
obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e
deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia
interesse, puo' richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro
nazionale di cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del
prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale
da parte della Commissione europea.
2. La rateizzazione di cui al comma 1 è
consentita:
a) per somme non inferiori a 25.000 euro;
b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a
100.000 euro;
c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra
100.000 e 300.000 euro;
d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a
300.000 euro.
3. Sul debito di cui è richiesta la
rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse:
a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di
riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea
in conformità con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti,
maggiorato di 60 punti base;
b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a
ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato
dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02, e
successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;
c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a
trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato
dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02, e
successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base.
Art. 8-quinquies
Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi
alle quote latte
1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili.
Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in
sede giurisdizionale.
2. Il produttore interessato puo' presentare
all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al
comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono
sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo,
nonchè le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di
impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa
per gli adempimenti di competenza.
3. In caso di accettazione della domanda di
rateizzazione di cui all'articolo 8-quater da parte del Commissario
straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni
azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali
amministrativi e ordinari.
4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al
comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di
rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.
5. Per le somme che divengono successivamente
esigibili semprechè riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l'AGEA
procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla
ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la
rateizzazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario,
scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative
società controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA,
assegna le quote di cui all'articolo 8-bis, comma 2, e definisce le modalità
di applicazione dell' articolo 8-quater e del presente articolo. Sulle
richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla
presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento
e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il
debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di
nomina è stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli
stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di
cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
7. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo
10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo
in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo
provvedimento nei seguenti casi:
a) mancato pagamento del prelievo latte;
b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui
al comma 2;
c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;
d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine
di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del
Commissario straordinario di cui al comma 6.
8. Per i produttori che hanno richiesto la
rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e
cofinanziati, nonchè le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati
dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla
concorrenza dell'importo della prima rata.
9. La mancata effettuazione del versamento,
anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la
decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui
l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2.
10. Nei casi di mancata tempestiva
presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal
beneficio della dilazione, nonchè in caso di interruzione del pagamento anche
di una sola rata, l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del
testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.
Art. 8-sexies
Disposizioni finali
1. Le disposizioni degli articoli 8-quater e
8-quinquies sono applicabili fino alla campagna lattiera 2008-2009.
Art. 8-septies
Disposizioni finanziarie
1. Le somme versate dai produttori di latte,
ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria,
per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria
utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei
crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto
conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione
delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente
alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni
del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal
predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel
settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del
debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le
ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite
le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente
articolo.
2. Al fine di favorire le misure di accesso al
credito, i produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al
periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, possono avvalersi,
sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7
agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da
adottare successivamente all'attivazione del predetto Fondo, sono stabilite,
in misura non inferiore a 45 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse da
destinare al comparto agricolo per le finalità di cui al presente comma; per
le modalità e i criteri di accesso al predetto Fondo si applica, in quanto
compatibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 febbraio 2006.
Art. 8-octies
Proroga di agevolazioni previdenziali.
1. All'articolo 1-ter, comma 1, del
decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di
euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 103 milioni di euro, con quota
parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito
dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo
delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione
in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910,
che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto
a 41,5 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del 51 per cento
delle giacenze alla data del 10 marzo 2009, presenti sui conti correnti
infruttiferi relativi alla gestione del citato fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in agricoltura, da parte delle banche presso le quali sono
accesi i predetti conti correnti.
3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, è incrementata, per l'anno 2011, di 103 milioni di euro. Al
relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8-novies
Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è
sostituito dal seguente: «Le società, inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di
spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e
pubblicità, nonchè per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5
e 6».
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
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