Legge
24 novembre 2003, n. 326
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.274
del 25 novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 181
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25
novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 181
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Titolo
I
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Capo I
Innovazione
e ricerca
Art. 1.
Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo,
tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per
studenti
1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in
vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione e' escluso
dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a) un importo pari al dieci per
cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni
immateriali; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza
rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta
precedenti; le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese
sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea,
che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano
in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o
altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni
informatiche. L'efficacia delle disposizioni del precedente periodo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea;
b) l'importo delle spese direttamente
sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero;
sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;
c) l'ammontare delle spese sostenute
per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o
universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso
più di un anno dal termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute
per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11.
2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle disposizioni della legge
23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella
che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente
articolo.
2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli
investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati
su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.
L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a
consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività
delle spese sostenute e' rilasciata con riferimento a quanto indicato nel
prospetto sezionale di cui al comma 2-bis dal presidente del collegio
sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal
responsabile del centro di assistenza fiscale. L'effettività delle spese di
cui alla lettera c) del comma 1 e' comprovata dalle convenzioni
stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni
concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea
documentazione.
4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle
spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. (Comma soppresso).
6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a),
il beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi
relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui
si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo periodo
gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
Art. 2.
Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione
1.
Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai
sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri enti pubblici,
relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, sono
destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare con le
modalità stabilite dal Ministro competente. La riassegnazione delle risorse
derivanti dalle predette operazioni di cartolarizzazione a fondi non rotativi
può essere disposta, nei limiti del venti per cento, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 3.
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti
all'estero
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei
ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o
equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto
documentata attività di ricerca all'estero presso università o centri di
ricerca pubblici o privati per almeno due anni continuativi che dalla
data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni
solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che
conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato,
sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e
non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta
regionale sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente comma si
applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente
residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre
che permanga la residenza fiscale in Italia.
Art. 4.
Istituto italiano di tecnologia
1. E' istituita la fondazione denominata Istituto italiano
di tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del
Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema
produttivo nazionale. A tal fine la fondazione instaura rapporti con
organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e
stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.
2. Lo statuto della fondazione, concernente anche
l'individuazione degli organi dell'Istituto, della composizione e dei
compiti, e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle
finanze.
3. Il patrimonio della fondazione e' costituito ed
incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le
attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi
di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in
comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile
e indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore
artistico e storico e' effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le
attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli
articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali
trasferiti.
4.
Al fine di costituire il patrimonio dell'Istituto Italiano di tecnologia, i
soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonche' gli enti ad
essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse all'Istituto fino
a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con
modifiche, soggette all'approvazione dall'autorità vigilante, degli atti
costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalità di cui al comma
2, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto per tenere conto
dei principi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione.
5. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione
Istituto italiano di tecnologia, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono nominati un commissario unico, un comitato
di indirizzo e regolazione ed un collegio dei revisori. Il commissario unico
con i poteri dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attività
della fondazione Istituto italiano di tecnologia in un periodo non superiore
a due anni dalla sua istituzione di cui al comma 1 ed al termine rende
il proprio bilancio di mandato.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario
unico e' autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unità di
personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione
su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da
enti ed organismi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni. Può avvalersi, inoltre, della collaborazione
di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di
università e di istituti universitari.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione
di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito
della predetta somma la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad
effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico nei limiti
di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze che fissano, altresì, le condizioni di scadenza e di tasso di
interesse.
8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa
depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in apposito conto
corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato,
intestato alla fondazione Istituto italiano di tecnologia e ne costituiscono
il patrimonio iniziale.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a
decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa
depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme
anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti. Gli interessi
di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei
titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono
predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio
dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e
di tempo.
10. A favore della fondazione, ai fini della sua
valorizzazione, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004
e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme
possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti
dall'Istituto.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione
della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da
ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
12. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal
presente decreto.
Capo II
Investimenti pubblici in infrastrutture
Art. 5.
Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società
per azioni
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in società
per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per
azioni» (CDP S.p.a.), con effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.a.,
salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e passivi e
conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.a. sono attribuite allo Stato,
che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si
applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le fondazioni
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e altri
soggetti pubblici o privati possono detenere quote complessivamente di
minoranza del capitale della CDP S.p.a.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono determinati:
a) le funzioni, le attività e le
passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate
alla gestione separata della CDP S.p.a. di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni
societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.a.
e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla
normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in
bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima
prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a
2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti;
c) gli impegni accessori assunti
dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP
S.p.a., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' approvato lo statuto della CDP S.p.a. e sono nominati i
componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il
primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i
componenti del collegio dei revisori indicati ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche
allo statuto della CDP S.p.a. e le nomine dei componenti degli organi sociali
per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.a. si chiude al
31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni del titolo
V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto
legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la
speciale disciplina della gestione separata di cui al commna 8.
7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti
locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni
fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti
attraverso Poste italiane S.p.a. o società da essa controllate, e
fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti
e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla
garanzia dello Stato;
b) le opere, gli impianti, le reti e
le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche,
utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e
con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi e'
effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali.
8. La CDP S.p.a. assume partecipazioni e svolge le
attività, strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto
previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.a. istituisce un sistema
separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione e'
uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le
attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di
assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a).
Il decreto ministeriale di cui al comma 3 può prevedere forme di
razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa
depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni.
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il
potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. E' confermata,
per la gestione separata, la commissione di vigilanza prevista dall'articolo
3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al
comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP S.p.a. e' integrato dai
membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d)
ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 mag-gio 1983, n.
197.
11. Per l'attività della gestione separata di cui al comma
8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di
natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione
delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale,
dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre
operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione
delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei
principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non
discriminazione;
c) le norme in materia di
trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle
partecipazioni assegnate ai sensi del comma 3.
12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11 la
CDP S.p.a. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata di
cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione
della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. I rapporti in essere e
i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore dei
decreti di cui al comma 11 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati
e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per
quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11 continua ad applicarsi
la normativa vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di
amministrazione e del direttore generale della Cassa depositi e prestiti
anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio
di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato della CDP
S.p.a.
13. All'attività di impiego della gestione separata di cui
al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni più favorevoli previste
per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione, inclusa la
disposizione di cui all'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei
rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi sorti per
effetto della cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'articolo
8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 può avvalersi
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base
di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.a., riferisce annualmente al
Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.a..
17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP
S.p.a. con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259.
18. La CDP S.p.a. può destinare propri beni e rapporti
giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa
emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.a. adotta
apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei
rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e'
effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali e'
possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del
codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti
giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della CDP
S.p.a. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento
dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul
patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse
azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la
deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle
obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e'
effettuata la CDP S.p.a. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad
essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la
responsabilità illimitata della CDP S.p.a. per le obbligazioni derivanti da
fatto illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.a.
tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli
articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di sottoposizione
della CDP S.p.a. alle procedure di cui al titolo IV del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile, i
contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere
esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente
comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle
passività al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei limiti dello
stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi
contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o
affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in
ciascun patrimonio destinato e le relative passività.
19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo,
del contratto di servizio ovvero del rapporto con il quale e' attribuita la
disponibilità o e' affidata la gestione delle opere, degli impianti, delle
reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in
relazione ai quali e' intervenuto il finanziamento della CDP S.p.a. o di
altri soggetti autorizzati alla concessione di credito, gli indennizzi dovuti
al soggetto uscente sono destinati prioritariamente al soddisfacimento dei
crediti della CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di cui al presente comma,
sono indisponibili da parte del soggetto uscente fino al completo
soddisfacimento dei predetti crediti e non possono formare oggetto di azioni
da parte di creditori diversi dalla CDP S.p.a. e dagli altri finanziatori di
cui al presente comma. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione
del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP
S.p.a. e degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente affidante
e, se prevista, la società proprietaria delle opere, degli impianti, delle
reti e delle dotazioni garantiscono in solido il debito residuo fino
all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai finanziamenti
concessi dalla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo
amministrativo della CDP S.p.a. delibera le operazioni di raccolta di fondi
con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si applicano il
divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11,
comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ne' i limiti quantitativi
alla raccolta previsti dalla normativa vigente; non trovano altresì
applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna
emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme
contenute nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta
Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione
delle società previsti dalla normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la
trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione dei
trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da
imposizione fiscale, diretta ed indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e
formalità relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi
forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di
qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non
si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli
altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata di cui al
comma 8.
25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di
qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.a. sono soggetti
al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del
12,50%, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con
la CDP S.p.a. ed e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle
leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti
quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla
originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità
ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di
servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale già
dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo
contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al
predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello
spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il personale
già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro
sessanta giorni dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni
sindacali, le procedure di mobilità, con collocamento prioritario al
Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e'
inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e secondo le equipollenze
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e
successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella
corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente
ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche
amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle
pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma e' riconosciuto un
assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo
miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile
al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante
in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso
l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente
eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla
trasformazione, il personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti
che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP S.p.a. può
richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche
secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il
personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio
normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione
mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di
buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche
amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti
dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della legge 7
febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai
dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono
iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. e hanno diritto
al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice
civile.
27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, i periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti dai
seguenti: «Infrastrutture S.p.a. può destinare propri beni e rapporti giuridici
al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di
altri soggetti finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.a. adotta apposita
deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti
giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e'
effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali e'
possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del
codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti
giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di
Infrastrutture S.p.a. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e'
effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso
derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti
soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone
diversamente delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata Infrastrutture S.p.a. risponde esclusivamente nei
limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti.
Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata di Infrastrutture
S.p.a. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna
emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione. Con riferimento a ciascun
patrimonio separato Infrastrutture S.p.a. tiene separatamente i libri e le
scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice
civile. Per il caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.a. e di
sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi natura, i contratti
relativi a ciascun patrimonio separato continuano ad avere esecuzione e
continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli
organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passività al
cui servizio il patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo le
scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti.
Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche
i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le
relative passività.».
Art. 5-bis.
Registro italiano dighe
1. All'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo
il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Registro
italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di
derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le
condotte forzate, nonche' alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i
concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere».
2.
All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, dopo le parole: «31 marzo 1998, n. 112» sono aggiunte le seguenti: «,
ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88,
comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID».
Capo III
Made in Italy, competitività, sviluppo
Art. 6.
Trasformazione della SACE in società per azioni
1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio
estero (SACE) e' trasformato in società per azioni con la denominazione di
SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero o più brevemente SACE
S.p.a. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.a. succede nei
rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e obblighi della SACE in
essere alla data della trasformazione.
2. Le azioni della SACE S.p.a. sono attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi sociali
sono effettuate d'intesa con i Ministeri indicati nel comma 5 dell'articolo 4
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni.
3. I crediti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, esistenti alla data del 31 dicembre 2003, sono trasferiti alla
SACE S.p.a. a titolo di conferimento di capitale. I crediti medesimi sono
iscritti nel bilancio della SACE S.p.a. al valore indicato nella relativa
posta del conto patrimoniale dello Stato. Ulteriori trasferimenti e
conferimenti di beni e partecipazioni societarie dello Stato a favore della
SACE S.p.a. possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare,
del Ministro dell'economia e delle finanze, che determina anche il relativo
valore di trasferimento o conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di
cui al presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345 del codice
civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al comma
3, detratta la quota spettante agli assicurati indennizzati, sono trasferite
in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato
intestato alla SACE S.p.a., unitamente ai proventi delle attività che
beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.a. alla data indicata nel
comma 1 e' pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di
chiusura di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di cui all'articolo
7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del comma 3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il Fondo di
dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della contabilità dello
Stato, le disponibilità giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito di applicazione di
altre disposizioni normative sono riferite al capitale della SACE S.p.a. e il
conto corrente medesimo e' intestato alla SACE S.p.a.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga
agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio decreto di natura
non regolamentare, su proposta dell'organo amministrativo della SACE S.p.a.
da formularsi entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio
relativo all'anno 2004, può rettificare i valori dell'attivo e del passivo
patrimoniale della SACE S.p.a. A tale scopo, l'organo amministrativo si
avvale di soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel
campo della revisione contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti
degli organi sociali della SACE S.p.a., previsti dallo statuto stesso sono
effettuate dalla prima assemblea, che il presidente della SACE S.p.a. convoca
entro il 28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali, la
SACE S.p.a. e' amministrata dagli organi di SACE in carica alla data del 31
dicembre 2003.
9. La SACE S.p.a. svolge le funzioni di cui all'articolo 2,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione europea in
materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni
assunti dalla SACE S.p.a. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge
di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di
durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze può, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da
emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
delle attività produttive, nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea e dei limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato, individuare le tipologie di operazioni che per natura,
caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non
beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato resta in ogni
caso ferma per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in
vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.
10. Le garanzie già concesse, alla data indicata nel comma
1, in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28
febbraio 1967, n. 131, 24 maggio 1977, n. 227, e al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo
decreto legislativo.
11. Alle attività che beneficiano della garanzia dello
Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3,
all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 24 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.a. può svolgere l'attività assicurativa e
di garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina dell'Unione
europea. L'attività di cui al presente comma e' svolta con contabilità
separata rispetto alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato o
costituendo allo scopo una società per azioni. In quest'ultimo caso la
partecipazione detenuta dalla SACE S.p.a. non può essere inferiore al 30% e
non può essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti di cui al comma
3. L'attività di cui al presente comma non beneficia della garanzia dello
Stato.
13. Le attività della SACE S.p.a. che non beneficiano della
garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in materia di assicurazioni
private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.a. può acquisire partecipazioni in società
estere in casi direttamente e strettamente collegati all'esercizio
dell'attività assicurativa e di garanzia ovvero per consentire un più
efficace recupero degli indennizzi erogati. La SACE S.p.a. concorda con la
Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.a.), di cui alla legge
24 aprile 1990, n. 100, l'esercizio coordinato dell'attività di cui al
presente comma.
15. Per le attività che beneficiano della garanzia dello
Stato, la SACE S.p.a. può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, e successive modificazioni e integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta dalla
SACE S.p.a., il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente
al Parlamento sull'attività svolta dalla medesima.
18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.a., di cui e'
stata deliberata la distribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze
sono versati in entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione di una quota
pari al 10 per cento degli stessi che e' versata nel conto corrente di
Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per gli scopi e le finalità ivi
previsti.
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il
trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi
nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle
operazioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione
di obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal consiglio di
amministrazione della SACE, con particolare riferimento ad ogni effetto
giuridico, finanziario e contabile discendente dalle operazioni medesime per
i soggetti menzionati nel presente comma. I crediti trasferiti ai sensi del
comma 3, nei limiti in cui abbiano formato oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli
altri rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse, costituiscono a
tutti gli effetti patrimonio separato della SACE S.p.a. e sono destinati in
via prioritaria al servizio delle operazioni sopra indicate. Su tale
patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori della SACE
o della SACE S.p.a., sino al rimborso dei titoli emessi in relazione alle
operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra.
La separazione patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o
insolvenza della SACE S.p.a.
20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta
Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione
delle società previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione tiene
altresì luogo della pubblicità prevista dall'articolo 2362 del codice
civile, nel testo introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da tasse e da obblighi di
registrazione le operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.a. e
di successione di quest'ultima alla prima, incluse le operazioni di
determinazione, sia in via provvisoria che in via definitiva, del capitale
della SACE S.p.a. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile i
maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE S.p.a. in seguito
alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini
delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività
produttive. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE al
momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.a.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE
contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti vigenti sono da intendersi
riferiti alla SACE S.p.a., per quanto pertinenti. Nell'articolo
1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, le parole: «vantati
dallo Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2
della presente legge».
22. Alla SACE S.p.a. si applica il decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in materia di conti
annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.
23. L'articolo 7, comma 2-bis del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, e' sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1° gennaio 2004:
«2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla
SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione
del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione
della SACE nella SACE S.p.a. nell'apposito conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarità del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato
ad avvalersi delle disponibilità di tale conto corrente per finanziare la
sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.a. e per onorare la
garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.a., ai sensi delle
disposizioni vigenti, nonche' per ogni altro scopo e finalità connesso con
l'esercizio dell'attività della SACE S.p.a. nonche' con l'attività nazionale
sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni
finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica.
Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono
determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro».
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10,
11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad
essere applicati sino alla data di approvazione dello statuto della SACE
S.p.a. La titolarità e le disponibilità del conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono trasferite alla SACE S.p.a., con
funzioni di riserva, a fronte degli impegni assunti che beneficiano della
garanzia dello Stato.
Art. 7.
Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle
sanzioni amministrative tributarie
1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale
proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a
carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni
non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3.
Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.
Art.
8.
Ruling internazionale
1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad
una procedura di ruling di standard internazionale, con principale
riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei
dividendi e delle royalties.
2. La procedura si conclude con la stipulazione di un
accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il
contribuente, e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale
l'accordo e' stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che
intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al
fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai
contribuenti.
3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione
finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli
Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti
pongono in essere le relative operazioni.
4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2,
l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.
5.
La richiesta di ruling e' presentata al competente ufficio, di Milano o di
Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento
del direttore della medesima Agenzia.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a
5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori
entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 9.
Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA
1. All'articolo 38-bis, primo comma, primo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le
parole: «per una durata pari» sono inserite le seguenti: «a tre anni dallo
stesso, ovvero, se inferiore,».
Art. 10.
Attestazione dei crediti tributari
1. Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del
conto fiscale, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad attestare la
certezza, e la liquidità del credito, nonche' la data indicativa di
erogazione del rimborso. L'attestazione, che non e' utilizzabile ai fini
del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione, può avere
ad oggetto anche importi da rimborsare secondo modalità diverse da quelle
previste dal titolo II del regolamento adottato con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n.
567.
Art.
11.
Premio di quotazione in borsa
1.
Per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato
regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004,
l'aliquota dell'imposta sul reddito e' ridotta al 20 per cento per il periodo
d'imposta nel corso del quale e' stata disposta l'ammissione alla quotazione
e per i due periodi d'imposta successivi, a condizione che le azioni delle
predette società non siano state precedentemente negoziate in un mercato
regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea e che le società
effettuino, al fine di ottenere l'ammissione alla quotazione, un'offerta di
sottoscrizione di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del
patrimonio netto non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto
risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio
dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio.
2. Il reddito complessivo netto dichiarato e'
assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un importo
complessivo fino a 30 milioni di euro.
3. Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla
quotazione, fuori del caso previsto dall'articolo 133 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'agevolazione di cui al comma 1 si
applica soltanto per i periodi d'imposta chiusi prima della revoca.
4. Per i periodi d'imposta in cui e' applicabile
l'agevolazione di cui al comma 1, alle società ivi indicate non si applica
l'agevolazione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 466. Tuttavia tali società possono optare per
l'applicazione di quest'ultima agevolazione, in luogo di quella di cui al
comma 1.
Art. 12.
Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di
investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in società
quotate di piccola e media capitalizzazione.
1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della
legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,
recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di
investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante la
disciplina del regime tributario delle SICAV, e 11 della legge 14 agosto
1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare chiusi, le parole: «nonche' le ritenute del 12,50 per cento
previste» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' le ritenute del 12,50 per
cento e del 5 per cento previste».
2. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 marzo
1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, e nel comma 2 dell'articolo 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi
comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel
territorio dello Stato, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La
predetta aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo
preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in
azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri
dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso
il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento
alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle
predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due
terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione
del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore
dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto
dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della
gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a
disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini
stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti
contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo
d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per
società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una
capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata
sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun
trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal
valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo
dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi
eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni
effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio
dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60
per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche'
i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta».
3. Nei comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993,
n. 344, recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare
chiusi, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La predetta aliquota
e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non
meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla
quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea
di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un
anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente
disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società
non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore
dell'attivo per più di due mesi successivi al compimento del predetto
periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti del fondo al netto
dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della
gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a
disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini
stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti
contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo
d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per
società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una
capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata
sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun
trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal
valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo
dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi
eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni
effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio
dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60
per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento
collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e
quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.».
4. Nel comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 marzo
1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, nel comma 4 dell'articolo 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei
fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al
collocamento nel territorio dello Stato, e nel comma 4 dell'articolo 11 della
legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare chiusi, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i
seguenti: «Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla
partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce
credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti
proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter
dell' articolo 11 e dei commi 1-bis e 1-ter
dell'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente
periodo e' computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo,
nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell' articolo 105 del
medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n.
2) del predetto comma.».
5. Nel comma 1 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme
pensionistiche complementari, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al
termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato
delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali
e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei
contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche
nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi
derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del
risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti
ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi
derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento
concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti
nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per
cento. Il credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in
cui gli organismi d'investimento collettivo del risparmio siano assoggettati
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione
con l'aliquota del 5 per cento.».
6. Nel comma 3 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme
pensionistiche complementari, le parole: «nonche' la ritenuta prevista, nella
misura del 12,50 per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' le
ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per cento,».
7. Nel comma 1 dell'articolo 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La
ritenuta e' operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il regolamento
dell'organismo d'investimento preveda che non meno dei due terzi del relativo
attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati
regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o
media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o
di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore
dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore,
nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un
sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto
periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici
dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il regolamento dell'organismo
d'investimento sia stato adeguato alla presente disposizione successivamente
al suo avvio, sui proventi maturati fino alla data di adeguamento la ritenuta
e' operata con l'aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati
residenti tengono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla
scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il regolamento
dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche, nonche', anche su
supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di
verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal
periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media
capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato
non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati
l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare».
8. Il comma 4 dell'articolo 10-ter della legge 23
marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: «4. Nel caso in cui le quote o
azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi
proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti
proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono
assoggettati a imposizione sostitutiva, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le
stesse aliquote di ritenuta previste nel comma 1.».
9. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, recante la disciplina del rimborso d'imposta per i
sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
italiani, dopo le parole: «al pagamento di una somma pari al 15 per cento»
sono aggiunte le seguenti: «dei predetti proventi, qualora siano erogati da
organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con
l'aliquota del 12,50 per cento, e al 6 per cento, qualora siano erogati da
organismi d'investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con
l'aliquota del 5 per cento».
10. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, recante l'esenzione da imposta sostitutiva degli
organismi d'investimento collettivo italiani sottoscritti esclusivamente da
soggetti non residenti, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel
caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni
siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma
3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato
della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per cento.».
11. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, recante la disciplina dell'imposta sostitutiva sul
risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, dopo le parole:
«di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86,» sono inserite le seguenti: «il 60
per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1,
dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77,».
11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio
1991, n. 19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
13 luglio 1999, n. 392, nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro
del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle
finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero 19 ottobre 1998, n. 508, concernenti l'istituzione e il funzionamento
del «Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste».
Art. 13.
Disciplina
dell'attività di garanzia collettiva dei fidi
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
«confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le
società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che
svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di
garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in
tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione
mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento
da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore
finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna,
le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità
limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese
consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie
imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e
del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo
unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale» l'elenco
previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle
società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima
applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di
amministrazione e' composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge
14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono
esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa
connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla
legge.
3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei
fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti
volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonche' utilizzati in
funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori
delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata
nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle
imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi»,
«consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi»
ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi
e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e' punito
con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico
bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e
agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori
dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione
europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli
investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purche'
complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle
imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori
dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono
sostenere l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a
singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci ne' fruiscono delle
attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi
elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purche' la
nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata
all'assemblea.
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di
secondo grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi
non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società
consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per
azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può
essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale,
ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi
rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro.
Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto e' costituito da
apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del
raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi
costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a
previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito per oltre un terzo
al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori
sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio
successivo la diminuzione del patrimonio netto non si e' ridotta a meno di un
terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare
l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento,
se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la
perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento
del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo
consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo
stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare
l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il
contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo,
o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società
consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le
ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del
capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di società
cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525
del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di
ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure
in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società
consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato
o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di società
cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo 2545-quater
del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e
20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall'articolo 2514, comma primo, lettera d), del codice civile,
come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al Fondo di
garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai
Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di
15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a
500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni
nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla
prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i
confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare
complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti
complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da
società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto
sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero
dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'articolo 2602 del codice civile
le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di
cui al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese
dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5
per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti. Gli statuti dei
fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più
elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille
dei finanziamenti complessivamente garantiti, entro il termine indicato
nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale
titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari
all'ammontare complessivo di detti versamenti e' annualmente assegnata ai
Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28. I confidi, operanti nel
settore agricolo, la cui base associativa e' per almeno il 50 per
cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del
Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati
ai sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi,
liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi di
garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono alla formazione del
reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme
versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei
confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.
25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito
Centrale s.p.a. ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' conferito in una società per azioni,
avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale
dallo Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Il capitale sociale iniziale della società per azioni e' determinato
con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche
agricole e forestali. La società per azioni assume i diritti e gli
obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche
processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia
conservano il loro grado e la loro validità in capo alla società per azioni,
senza necessità di alcuna formalità o annotazione. L'atto costitutivo
attribuisce agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale a
norma dell'articolo 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni ai
confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle
società indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri
fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella società per
azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati
dallo statuto della società. Lo statuto fissa altresì un limite massimo di
possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri
fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale
sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici
conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. Le
operazioni di garanzia effettuate dalla società per azioni di cui al presente
comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse
finanziarie attribuite.
26. L'intervento della società per azioni di cui al comma
25 e' rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle
garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio esclusivo o
prevalente del-l'attività di rilascio delle garanzie dai propri soci,
intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni socie.
27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25
e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate
con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo
2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero
territorio nazionale nonche' alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La
controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili per intero, a prima
richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti
dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono
restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata.
29. L'esercizio dell'attività bancaria in forma di società
cooperativa a responsabilità limitata e' consentito, ai sensi dell'articolo
28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio
statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei
fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le
espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 5 a 11, da 19
a 28 e da 33 a 37 del testo unico bancario.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei
commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle
banche di cui al comma 29.
32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il
comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al
volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono
individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con
proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il
calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per
l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme
societarie previste dall'articolo 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale
esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei
rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo
47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo
47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al
fine di facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca
d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel
medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale
si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e
112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora
risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai
sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e
4.».
33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e
32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste
dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale
sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da
contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò
comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti,
che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla
relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote
corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo ne'
sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del
calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti
gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una
volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di
approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il
bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio
delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione
una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla
relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di
approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori,
depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti
tra quelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati, nel
quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il
cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;
b) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali
eventualmente redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste;
d) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri
devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei
sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel
presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne
estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) del presente
comma può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la
responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo
2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo
in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio
dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.
37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e'
sostituito dal seguente: «4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti
in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1.
L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni
riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non
si applica il titolo V del presente decreto legislativo».
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi
associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29,
30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a
mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di
terzi.
39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi
comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società,
associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai
confidi purche' il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla
fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del
codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti
dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per
i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle
singole quote di partecipazione, non e' necessario redigere la relazione
degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile,
come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina
il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di
partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies,
2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla
riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le
trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, e 40 sono adottate con
le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea
straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38,
39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di
origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto
un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai
sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del
patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n.
59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla
trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio
ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o
trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle
banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla
legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia
collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano
soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque
costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei
fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione
del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per
scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del
fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa e' determinato
senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali
variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel
titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore
della produzione netta secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma
1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si
considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia
collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi
versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e
agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni
eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e
le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e
43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in
sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o
partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in
misura fissa.
52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore
del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per
adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino
ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo;
anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla
data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi
al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma
13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese
operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale,
di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la
parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei
consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un
decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata
in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale
sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro
partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del
presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare
a gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale termine i
confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate
o socie.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo non
comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi
in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria
pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o
superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere
l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cui all'articolo
107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede all'iscrizione
previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione
previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni
dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione
previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia
procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono
adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente
comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole
attività indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo unico
bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-ter,
del medesimo testo unico bancario.
58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo
1983, n. 72, e' abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e'
abrogato.
60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: «, e in ogni caso
per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche
costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli
articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385».
61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n.
108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi
denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria
imprenditoriali e dagli ordini professionali» sono sostituite dalle
seguenti: «confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269».
61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio
1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e
agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi
comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di
minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da
altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La
garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e'
estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti
nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per
cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie
della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonche' le eventuali
riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.
61-ter.
In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della
società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 14.
Servizi pubblici locali
1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica le parole:
«di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguenti: «di rilevanza
economica»;
b) il comma 1 e' sostituito dal
seguente: «1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le
modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la
tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline
di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di
applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti
legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164»;
c) al comma 4, lettera a), le
parole: «con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche
associati,» sono sostituite dalle seguenti: «con la partecipazione
totalitaria di capitale pubblico» e, in fine, sono aggiunte, le seguenti
parole: «,a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria
attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano»;
d) il comma 5 e' sostituito dal
seguente: «5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di
settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento
della titolarità del servizio:
a) a società di capitali individuate
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto
pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato
garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti
attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a società a capitale interamente
pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della
propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.»;
e) al comma 7, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Le previsioni di cui al presente comma devono
considerarsi integrative delle discipline di settore.»;
f) al comma 12, primo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante procedure ad evidenza
pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento»;
g) al comma 13, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la
proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a
società a capitale interamente pubblico, che e' incedibile.»;
h) dopo il comma 15 e' aggiunto il
seguente:
«15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste
per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai
fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le
concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano
comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di
apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le
concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali
il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che
abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in
materia di concorrenza, nonche' quelle affidate a società a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della
propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano». h-bis)
dopo il comma 15-bis e' aggiunto il seguente:
«15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma
15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo,
raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto
indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere
del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla
costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza
complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito
dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque
essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera
a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad
operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale
ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa
ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni».
2. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica le parole:
«privi di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di
rilevanza economica»;
b) al comma 1, alinea, le parole:
«privi di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di
rilevanza economica»;
c) al comma 1 la lettera c)
e' sostituita dalla seguente:
«c) società a capitale interamente pubblico a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
che la società realizzi la parte più importante della propria attività con
l'ente o gli enti pubblici che la controllano»;
d) il comma 4 e' abrogato.
3. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del
medesimo articolo 35 le parole: «nei termini stabiliti dal regolamento di cui
al comma 16 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al
termine dell'affidamento».
Art. 15.
Acquisto di beni e servizi
1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i
commi 1 e 2 sono soppressi.
Art. 16.
Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato
dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali
1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria,
le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, già prorogate al 31 dicembre 2002 con l'articolo 1, comma 4-bis,
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificate dall'articolo 3, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si applicano, con le
medesime modalità ed effetti, anche per il periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i riferimenti temporali contenuti
nelle predette disposizioni, ferme nel resto, sono così rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota
prevista dal comma 1 del predetto articolo 5 e' fissata con riferimento al 31
dicembre 2002;
b) il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del predetto articolo 5 deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004,
facendo riferimento allo scostamento di prezzo che risulti alla fine
dell'anno 2003 rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio
del medesimo anno;
c) la domanda di rimborso di cui al
comma 4 del predetto articolo 5 deve essere presentata entro il 31 marzo
2004.
2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3,
del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma
1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata a
decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro. Ai
relativi oneri si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente
decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche
comunitarie dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro, e' utilizzata a
copertura dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predetto importo e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato alla
pertinente unità previsionale di base del predetto stato di previsione per
l'anno 2004.
Art. 17.
Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:
a) le disposizioni in materia di
riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n.
388, nonche' la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;
b) le disposizioni in materia di
aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di
agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero
con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.
418.
2. Per l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle
aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio,
sull'«orimulsion», nonche' sulle emulsioni stabilizzate di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n.
388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote
decorrenti dal 1° gennaio 2005.
3. Relativamente all'anno 2003, per l'agevolazione di cui
al comma 1, lettera c), in relazione all'accertamento dell'avvenuto
raggiungimento del limite di spesa di cui al decreto del Ragioniere generale
dello Stato 15 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176
del 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6-bis,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' autorizzato per detto anno uno
stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro, cui si provvede con le maggiori
entrate recate dal presente decreto.
3-bis. All'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 30
settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n. 354, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui
l'energia sia fornita all'utente finale da un comune, che gestisce
direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l'autodichiarazione
sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal comune, e'
presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed il
credito di imposta e' usufruito direttamente dal fornitore».
3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di
ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con
particolare riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attività ed il
funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto.
3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter,
rispettivamente pari a 50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 18.
Contributo per il recupero degli olii esausti
1.
All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «e mediante
riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica» sono soppresse;
b) al comma 6 le parole: «e
produzione di combustibili a specifica» sono soppresse.
Capo IV
Società civile, famiglia e solidarietà
Art. 19.
De tax
1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari
o superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con associazioni,
organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche ha facoltà di manifestare
l'assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una
quota pari all'1 per cento della imposta sul valore aggiunto, relativa ai
prodotti acquistati.
2. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS, sono
considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attività etiche. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti
agli enti, diversi da quelli elencati nel precedente periodo, per l'accesso
ai benefici previsti dal presente articolo. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro la
stessa data, sono stabilite le modalità di raccolta delle manifestazioni di
assenso di cui al comma 1, nonche' quelle ulteriori occorrenti per
l'applicazione del presente articolo.
3. Per le finalità del presente articolo e' stanziato
l'importo di un milione di euro per l'anno 2003, nonche' di cinque milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore
sperimentale e non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n. 80.
Art. 20.
Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di
volontariato e delle Onlus
1. Nel comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre
2000, n. 342, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'acquisto di
autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad
attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in
alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per
cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione
del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme
corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
Art. 21.
Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo
nazionale per le politiche sociali
1. Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31
dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per
ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine
italiane o comunitarie, e' concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalità di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria
complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni provvedono ad
informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti
all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarità in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati forniti dai comuni
medesimi, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di
cui al comma 5.
5. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie disposizioni per
l'attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232 milioni
di euro per l'anno 2004.
6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i
figli a carico di cittadini extra-comunitari e' in ogni caso certificato nei
riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal
comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono
effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente
formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in
italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel
Paese di origine.
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale
vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado,
aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono
avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza
corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria
attività lavorativa. E' fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione
all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalità del presente articolo e' autorizzata la
spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 22.
Asili nido
1. Il mutamento della destinazione d'uso di immobili ad uso
abitativo per essere adibiti ad asili nido e' sottoposto a denuncia di inizio
attività. Restano ferme le previsioni normative in materia di sicurezza,
igiene e tutela della salute, nonche' le disposizioni contenute nei
regolamenti condominiali.
Art.
23.
Lotta al carovita
1. Previ controlli operati dalla Guardia di finanza mirati
a rilevare i prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003
gli studi di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono in atto, abnormi
dinamiche di aumento dei prezzi.
2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti
di consumo a prezzo conveniente, e' istituito un apposito fondo pari a 5
milioni di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004
destinato a finanziare le iniziative attivate dai Comuni e dalle Camere di
commercio, d'intesa fra loro, mirate a promuovere e sostenere
l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo, nonche'
l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso
strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali
sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o
meno, in ragione dei prezzi praticati. Le procedure e le modalità di
erogazione delle disponibilità del fondo nonche' quelle per la sua
ripartizione sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato
dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
delle attività produttive entro quaranta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota
parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di
monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva
nonche' dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione,
trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso
la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche
rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle
associazioni di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi, delle
imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un
Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attività
produttive».
Art. 24.
Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie
1. La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di
ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003.
Art. 25.
Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano
per usi civili
1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas
metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dalla data di entrata in vigore
del presente decreto al 31 dicembre 2004.
Titolo II
CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
Capo I
Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di
immobili
Art. 26.
Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di
beni pubblici
1. Al comma 3 dell'articolo 3, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle unità
ad uso residenziale trasferite alle società costituite ai sensi del comma 1
dell'articolo 2.».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e' inserito il seguente:
«3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori
delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di
opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo
quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio del diritto di opzione
sono determinate con i decreti di cui al comma 1.».
2-bis. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Nei
casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario
contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano
comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del
contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data,
successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al
comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se
fosse stato rinnovato.
3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: «ad uso residenziale», sono
inserite le seguenti: «, delle unità immobiliari ad uso diverso da quello
residenziale nonche' in favore degli affittuari dei terreni».
4. Alla fine del comma 8 dell'articolo 3, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: «Per i medesimi
immobili e' concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di
mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno dell'80
per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di
quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al primo periodo fino a un
massimo dell'8 per cento. La modalità di applicazione degli
abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.».
5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che
si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di
restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
edilizia.».
6. All'articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le seguenti parole:
«Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di
concerto con l'».
7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo la parola: «immobili», sono
aggiunte le seguenti: «ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma
13».
8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e' aggiunto il seguente:
«17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo
periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare unità immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi
dell'articolo 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia stato
esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle
condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione
delle unità immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell'acquisto di
immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti
pubblici territoriali possono costituire società per azioni, anche con la
partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza
pubblica.».
9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, sono soppresse le parole: «Le unità immobiliari,
escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i
conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato
volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni
determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta
manifestazione di volontà di acquisto.».
9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni
immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di
stabilità e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa
privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia Spa Si
applicano le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1
dell'articolo 29 del presente decreto.
10. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. I beni immobili non più strumentali alla
gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie
dello Stato spa, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da
Ferrovie dello Stato spa, o dalle società da essa controllate, direttamente o
con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente
comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla
proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e
fiscale degli stessi beni. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle
dismissioni effettuate direttamente ai sensi del presente comma sono
impiegate da RFI spa in investimenti relativi allo sviluppo
dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della
sicurezza dell'esercizio. Le previsioni di cui ai primi due periodi del
presente comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo,
si applicano a tutte le società controllate direttamente o indirettamente
dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni».
11. All'articolo 15, comma 10, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
409, e' aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: «Alle cessioni dei
crediti effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dello Stato
e di altri enti pubblici, previste dalla legge ovvero approvate con
provvedimenti dell'Amministrazione dello Stato, non si applicano gli articoli
69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».
11-bis. E' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla regione Friuli-Venezia
Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse
locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di
ampliamento della base di Aviano.
11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-quater. Con le modalità ed alle condizioni previste al
capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n.
497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non
operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto
previsto con decreto del Ministero della difesa, ne' classificati quali
alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico
in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli
alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio
per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle
condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro
della difesa 16 gennaio 1997, n. 253;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei
titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato,
anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento
amministrativo di recupero forzoso.
11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e
6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque
corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione
dell'alloggio.
11-sexies. Per l'anno 2004 una quota delle entrate
rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite
di 20 milioni di euro, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione
degli immobili stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo e' determinato con
la legge di bilancio.
11-septies. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro
per l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per investimenti nel
settore del trasporto pubblico locale. All'onere derivante dal presente
comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Art. 27.
Verifica dell'interesse culturale del patrimonio
immobiliare pubblico
1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro
ente ed istituto pubblico, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela
del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica
di cui al comma 2.
2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al
comma 1, e' effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei
soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere
generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato
riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse
dall'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo
n. 490 del 1999.
4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali, e' comunicato ai competenti uffici affinche' ne
dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di
pubblico interesse da valutarsi da parte del Ministero interessato.
5. (Comma soppresso).
6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformità
agli indirizzi generali richiamati al comma 2, l'interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti
alle disposizioni di tutela. L'accertamento positivo costituisce
dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 490 del 1999 ed e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
8 del medesimo testo unico.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino
in qualunque modo la loro natura giuridica.
8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la
competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza
regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma
9, gli elenchi degli immobili di proprietà dello Stato o del demanio statale
sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive
recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili.
9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le
modalità di redazione delle schede descrittive nonche' le modalità di
trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per il
tramite di altre amministrazioni interessate sono stabiliti con decreto
del Ministero per i beni e le attività culturali, da emanare di concerto con
l'Agenzia del demanio e con la Direzione generale dei lavori e del demanio
del Ministero della difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione
della difesa entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto-legge.
10. La soprintendenza regionale, sulla base
dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere da
queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta,
conclude il procedimento di verifica in ordine alla sussistenza
dell'interesse culturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne dà
comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione
della relativa scheda descrittiva. La mancata comunicazione nel termine
complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad
esito negativo della verifica.
11. Le schede descrittive degli immobili di proprietà
dello Stato oggetto di verifica positiva, integrate con il provvedimento
di cui al comma 10, confluiscono in un archivio informatico accessibile ad
entrambe le amministrazioni, per finalità di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive
competenze istituzionali.
12. Per gli immobili appartenenti alle regioni ed agli
altri enti pubblici territoriali, nonche' per quelli di proprietà di altri
enti ed istituti pubblici, la verifica e' avviata a richiesta degli enti
interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le schede descrittive
dei singoli immobili. Al procedimento così avviato si applicano le
disposizioni dei commi 10 ed 11.
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste
dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, nonche' dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma
3 del presente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi del comma
112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. All'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e 3.
13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione
generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni
immobili in uso all'amministrazione della difesa non più utili ai fini
istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui
all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni.
Art.
28.
Cessione terreni
1. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di mercato degli stessi
immobili liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto agli affittuari
il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalità e nei termini
di cui al comma 3 del presente articolo. Agli affittuari coltivatori
diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per
l'acquisto, e' concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo
percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e determinate con i
criteri di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di
opzione possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il regime di
aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con decisione
comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno 2001. Non si applicano alle
operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di Stato n. 110/2001 le
disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e
dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni
usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e
l'arrotondamento della proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto
1954, n. 604.
1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto
dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire
l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono
titolari»;
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dei
conduttori» sono inserite le seguenti: «e degli affittuari dei terreni» e,
dopo le parole: «l'irregolarita», sono inserite le seguenti: «dell'affittoo»;
c) al comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «I terreni e le unità immobiliari liberi ovvero i terreni e le
unità immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno
esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita al
miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo
restando il diritto di prelazione di cui al comma 5»;
d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: «dei canoni
di», sono inserite le seguenti: «affittoo»;
e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: «In caso di
cessione», sono inserite le seguenti: «agli affittuario».
Art. 29.
Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica previsti per l'anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili
dello Stato, in funzione del patto di stabilità e crescita, si provvede
alla alienazione di tali immobili con prioritario riferimento a quelli
per i quali sia stato già determinato il valore di mercato. L'Agenzia del
demanio e' autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministeri interessati, a
vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili adibiti ad
uffici pubblici non assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del
patrimonio culturale dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
ovvero per i quali sia stato accertato, con le modalità indicate
nell'articolo 27 del presente decreto, l'inesistenza dell'interesse
culturale. La vendita fa venire meno l'uso governativo, ovvero l'uso
pubblico e l'eventuale diritto di prelazione spettante ad enti pubblici
anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo
periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche'
al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3. Per
l'anno 2004, una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili
di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro, e' iscritta
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in
apposito fondo da ripartire, per provvedere alla spesa per i canoni di
locazione degli immobili stessi. Una quota, stabilita con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse di cui agli articoli
28, comma 3, e 29, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, non
impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, e' versata all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo, ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469. Resta fermo che le risorse di cui all'articolo 29,
comma 4, della legge n. 28 del 1999, affidate al citato fondo sono destinate
alla spesa per i canoni di locazione di immobili per il Corpo della Guardia
di finanza; la rimanente parte delle risorse stanziate per l'anno 2000 e non
impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003 e' destinata
all'incremento delle dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del
programma di interventi infrastrutturali del Corpo. Il fondo e'
attribuito alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di
previsione interessati con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, tramite l'Ufficio centrale di bilancio alle relative
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. A decorrere dall'anno 2005,
l'importo del fondo e' determinato con la legge di bilancio.
1-bis.
Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3
al 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo
30 del presente decreto si applicano le disposizioni del regolamento di cul
al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e
dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Per le opere rientranti
nelle procedure di valorizzazione e dismissione indicate nel primo periodo
del presente comma, ai soli fini dell'accertamento di conformità previsto
dagli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 383 del 1994, la destinazione ad uffici pubblici e'
equiparata alla destinazione, contenuta negli strumenti urbanistici e nei
regolamenti edilizi, ad attività direzionali o allo svolgimento di servizi.
Resta ferma, per quanto attiene al contributo di costruzione, la disciplina
contenuta nella sezione II del capo II del titolo II della parte I del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 30.
Valorizzazione immobili dello Stato attraverso strumenti
societari
1. Ai fini della valorizzazione, trasformazione,
commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con
le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse le società di trasformazione
urbana secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà
dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, delle regioni, delle province, e
delle società interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui
gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali società
entro centottanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia del
demanio dell'individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il
Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'Agenzia del demanio, ne
promuove la costituzione. L'Agenzia del demanio individua
gli azionisti privati delle società di trasformazione tramite procedura di
evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite ai sensi
del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di
concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello
Stato individuati dall'Agenzia del demanio d'intesa con i comuni, le province
e le regioni territorialmente interessati, sentite inoltre le Amministrazioni
statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il
trasferimento non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e
829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I
rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del
demanio e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita
convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle
parti. Una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione degli immobili
attraverso le procedure di cui al presente comma spettante agli azionisti
pubblici delle società di trasformazione urbana, da stabilirsi con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, e' destinata alla realizzazione
di programmi di edilizia residenziale convenzionata, finalizzati a sopperire
alle esigenze abitative dei comuni e delle aree metropolitane, elaborati di
intesa con le regioni e gli enti locali interessati. I predetti programmi
prevedono una quota, di norma pari al 25 per cento, di alloggi da destinare
ai soggetti indicati nei primi due periodi del comma 4 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite
l'Agenzia del demanio, può partecipare a società di trasformazione urbana,
promosse dalle città metropolitane e dai comuni, ai sensi dell'articolo 120
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e
integrazioni, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di
proprietà dello Stato.
2-bis.
Al fine di assicurare la continuità dell'azione svolta dall'Agenzia del
demanio anche nella fase di trasformazione in ente pubblico economico e di
garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati ai
sensi del presente articolo, nonche' degli articoli 27 e 29 del presente
decreto, il personale in servizio presso la predetta Agenzia puo esercitare
l'opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o
per il passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
entro due mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto e comunque non
oltre il 31 gennaio 2004. L'eventuale opzione già esercitata ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si
intende confermata ove, entro il predetto termine, non venga revocata.
All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il comma 5
e' inserito il seguente: «5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della
trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico
e quello relativo alla indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per
il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare
opzione per il regime pensionistico cui e' iscritto il personale assunto
successivamente a detta data.».
Art. 31.
Fondi di investimento immobiliare
1. Per l'anno 2003, i soggetti non residenti, che
hanno conseguito proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi
immobiliari, nonche' plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o
rimborso, hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno
in cui il provento e' percepito o la plusvalenza e' realizzata, alla società
di gestione del fondo, al pagamento di una somma pari all'1 per cento del
valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso
rilevato in ciascun periodo di imposta. In ogni caso il valore delle quote e'
rilevato proporzionalmente al valore netto del fondo di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sul quale e' stata
assolta l'imposta sostitutiva. Il pagamento e' disposto dai predetti
soggetti, per il tramite della banca depositaria, computandolo in diminuzione
del versamento dell'imposta sostitutiva dell'1 per cento. Il pagamento non
può essere richiesto all'Amministrazione finanziaria.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei
confronti dei soggetti non residenti indicati nell'articolo 6 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
Art. 32.
Misure
per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per
l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio,
nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni
di aree demaniali.
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore
e' consentito, di cui al presente articolo, il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla
disciplina vigente.
2. La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento
della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al
titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie
locali sul governo del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del
predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle
normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle
amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e
per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla
realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei
interessati dall'abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi del
comma 33 e' destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.
7. Al comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali
al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti
urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla
data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».
8. All'articolo 141 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma
1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono
essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il
prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo
nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli
interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di
neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il
termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento
del consiglio.».
9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche
con la partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di
ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e
sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche
attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, e' destinata una
somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli
ambiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione
urbanistica, ambientale e culturale, attribuendo priorità alle aree
oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto
Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui
all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di
interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42 del
presente articolo.
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di
messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico e'
destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su
tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa
con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di
interventi e le relative modalità di attuazione.
11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il
ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle
disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, e' destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tale somma e' assegnata alla soprintendenza per i beni
architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e
riqualificazione paesaggistica, dopo aver individuato, d'intesa con le
regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mettere a
disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione,
presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo
per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai
soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi
delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni,
senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle
opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese
giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni,
comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo,
sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo
modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli
abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione
comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano
rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno
provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le
relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi
titolo ai comuni.
13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle
informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio
nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al
fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la
redazione della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono
aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e
restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo
31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per le suddette attività e' destinata una somma di 0,2 milioni
di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005
e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà
dello Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio
marittimo, lacuale e fluviale, nonche' dei terreni gravati da diritti di uso
civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte
dell'ente locale competente e' subordinato al rilascio della disponibilità da
parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio,
rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area
appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera
ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul
suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere
la disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento
dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile
dello Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata
dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di
indennità per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i
parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un
periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda
deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito
edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve
essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo
frazionamento.
16. La disponibilità alla cessione dell'area appartenente
al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera
sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato
viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente entro il 31 dicembre 2004. Resta ferma la necessità di
assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei
provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il
libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui
all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla
cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a
riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio
o al patrimonio indisponibile dello Stato e' subordinata al parere favorevole
da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al
patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31
dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente,
ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta
ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale e'
intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento
della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al
patrimonio disponibile e' determinato applicando i parametri di cui alla
Tabella B allegata al presente decreto ed e' corrisposto in due rate
di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre
2005.
19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al
patrimonio disponibile dello Stato, per le quali e' stato rilasciato il
titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale
competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di
perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le
opere medesime.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto
al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del
patrimonio indisponibile e' rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del
demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa
presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto e'
riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone
commisurato ai valori di mercato.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494.
22. Dal 1° gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso
sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342,
rivalutate del trecento per cento.
23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato
decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle
aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.
24. Ai fini del miglioramento, della tutela e della
valorizzazione delle aree demaniali e' autorizzata una spesa fino ad un
importo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006. L'Agenzia del demanio, di concerto con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per i beni e le
attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
predispone un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree
demaniali. Il programma e' approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come
ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal presente
articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31
marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore
al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in
alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni
trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui
sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri
cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a
condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri
cubi.
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di
illecito di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito
dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera
e) del comma 27 del presente articolo, nonche' 4, 5 e 6
nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non
soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale e' determinata
la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria
di tali tipologie di abuso edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili
di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal
proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti
di cui all'articolo 416-bis, 648-bis e 648-ter
del codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare
interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste
per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilità di
concessione onerosa dell'area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici
territoriali, con le modalità e condizioni di cui all'articolo 32 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
d) siano state realizzate su
immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a
tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni
ambientali e paesistici, nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali,
regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette
opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non
conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su
immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di
legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto
dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e mdipendentemente dall'approvazione
del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata
legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree
boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli
effetti dell'esclusione dalla sanatoria e' sufficiente l'acquisizione di
elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero
dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state,
nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;
g) siano state realizzate nei porti
e nelle aree, appartenenti al demanio marittimo, di preminente interesse
nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle
esigenze della navigazione marittima, quali identificate ai sensi del secondo
comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate
e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non
disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto
si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47, e al predetto articolo 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti
in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto,
e' sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di
proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguito il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la
sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli
accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato
generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve
attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all' articolo
46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di
cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale.
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di
sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,
autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può
essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico
ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non
opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 29.
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito
edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e
dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al comune
competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla
dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al
comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del
procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria e possono prevedeme, tra l'altro, un incremento
dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata
nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell'attivazione
di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di
interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di
abusivismo edilizio, nonche' per l'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si
applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alle
opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al
massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli
insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati
nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria necessarie, nonche' per gli interventi di
riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali.
Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone
perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di
urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo
le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre
dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli
oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al presente decreto.
Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative
modalità di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata
dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente
resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle
opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo
stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i
450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle
opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio
della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione
eventualmente prescritta con norma regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di
definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta
nonche' il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto
pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma
2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di
trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la
presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in
catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove
dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 settembre
2004, nonche' il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza
l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a
titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione
dovuta non e' stata interamente corrisposta o e' stata determinata in forma
dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo
edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli
oneri concessori, nonche' le relative modalità di versamento, sono
disciplinate nell'allegato 1 al presente decreto.
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si
applica quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si
applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le
medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle
domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione
comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10
per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa
al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i
diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da
svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di
sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonche' ai sensi del
capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di
conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata
legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e' devoluto al comune
interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.
42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono
essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un
piano di fattibilità tecnico, economico, giuridico e amministrativo,
finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed
edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilità ambientale, economica e
sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti
e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall'abusivismo edilizio».
43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo).
- 1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili
sottoposti a vincolo e' subordinato al parere favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere
non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può
impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio
estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non e'
richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi,
la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle
misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni
sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione
e che risultino:
a) in difformità dalla legge 2
febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere
collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme
urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi
pubblici, purche' non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero
di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del
decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della
legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere
stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma
2, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si
applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso
espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla
tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude
il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di
enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento
del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria
e' subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere
onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali
vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità
all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti
pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni
dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere
limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e
alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto
all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi
regionali, il valore e' stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio
competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi
della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione
aumentato dell'importo corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al momento
della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato con
convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di
anni sessanta, e' stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal
versamento dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra
quelle di cui all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il
rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria e' subordinato
alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del
prezzo, che e' determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al
vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del
presente articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo
concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre
1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle
predette leggi.
44. All'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «l'inizio»
sono inserite le seguenti: «o l'esecuzione».
45. All'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «18 aprile
1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni» sono inserite le
seguenti: «, nonche' in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».
46. All'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per le opere abusivamente realizzate su immobili
dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o
dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6
e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di
interesse archeologico, nonche' per le opere abusivamente realizzate su immobili
soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle
disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre
autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni
dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi
delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662».
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate
del cento per cento.
48. (Soppresso).
49. (Soppresso).
49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003,
sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello
terminale, sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il secondo
esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio».
49-ter. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 41 (Demolizione di opere abusive). - 1. Entro il mese
di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio
trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il
responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla
demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti
relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Nel
medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela
trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi
contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale
occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di
consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione
dell'immobile. 2. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli
elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti
all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree
interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al
responsabile dell'abuso. 3. L'esecuzione della
demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli
interventi a tutela della pubblica incolumità, e' disposta dal prefetto. I
relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i
presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto
può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche,
delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di
apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti ed il Ministro della difesa».
49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter.
Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, e'
fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari
cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione
di comunicare al sindaco del comune ove e ubicato l'immobile le richieste di
allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione
della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri
titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria
presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute
a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna
violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei
confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonche' la sanzione
pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della
azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti».
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si
provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005
e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate,
per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per
essere rassegnate alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova
istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri
relativi all'anno 2006 si provvede con quota parte delle entrate recate
dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 32-bis.
Fondo per interventi straordinari della Presidenza del
Consiglio dei ministri
1. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio
sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti
locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il
triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine
e' autorizzata la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro
100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2.
Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono
individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse
da assegnare nell'ambito delle disponibilità del fondo.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro
73.487.000 per l'anno 2003 e euro l00.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004
e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art. 33.
Concordato preventivo
1. In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo
triennale, e' introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo
biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello
successivo.
2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di
reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca
all'adesione al concordato preventivo comporta:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e,
in talune ipotesi dei contributi;
b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la
sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e
della ricevuta fiscale;
c) la limitazione dei poteri di accertamento.
4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi,
ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo
minimo di 1.000 euro:
a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o
compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonche' il relativo reddito del
2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione
ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i ricavi
o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo reddito del
2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione
ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento,
per quanto riguarda i ricavi o compensi, e' consentito solo se la predetta
soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 5 per cento
dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta
in corso al 1° gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti
dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al
concordato preventivo e' subordinata all'adeguamento a questi ultimi e
all'assolvimento delle relative imposte con esclusione di sanzioni ed
interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della
comunicazione di adesione.
6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto,
inoltre, degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorche'
definiti per adesione, nonche' delle integrazioni e definizioni di cui alla
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni
integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una
riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul
reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo
al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta e' determinata
separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota e', invece, del 33
per cento per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonche' per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di
lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia
stato superiore a 100.000,00 euro. Sul reddito che eccede quello minimo
determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono dovuti contributi
previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il
contribuente intende versare comunque i contributi gli stessi sono
commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.
8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato
preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto
di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli
articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo
comma, lettera c), 40 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Restano altresì applicabili le disposizioni di cui
all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche'
quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui al
comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:
a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma
3;
b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei
ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti
straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il
procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218;
c) gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di
scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui e' stata
data la comunicazione.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' abrogato l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
11. Nell'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «pari al cento», sono
sostituite dalle seguenti: «pari al centocinquanta».
12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di
reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:
a) non erano in attività il 31 dicembre 2000;
b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore
a 5.154.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) hanno titolo a regimi forfettari di determinazione
dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 2001, o per quello in corso al 1° gennaio 2003;
d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel
comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione
dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in
essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta
comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto
periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate.
14. Agli effetti del presente articolo, si considerano
ricavi quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c), d),
e ed f) del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli
previsti dall'articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico.
15.
Le disposizioni del presente articolo non incidono sull'esercizio della
delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 3),
della legge 7 aprile 2003, n. 80. L'adesione al concordato preventivo si
esprime mediante comunicazione resa tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di presentazione della
comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5.
Art. 34.
Proroga di termini in materia di definizioni agevolate
1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nei commi 2 e 2-bis
dell'articolo 1, le parole: «16 ottobre 2003», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004»;
b) nello stesso comma 2
dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con
riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma
restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.»;
c) nel comma 2-sexies dell'articolo 1, il primo periodo e'
sostituito dai seguenti: «Per i contribuenti che non provvedono, in base alle
disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti
utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del
ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8
dello stesso articolo 15, e' fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino al 18
marzo 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al
contraddittorio di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge n. 289
del 2002»; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: «16 ottobre 2003»
sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004».
2. Nel comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le parole: «16 ottobre 2003» e «16 settembre 2003»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 marzo 2004» e «16
febbraio 2004».
3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole: «30 novembre
2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2004»;
nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo, le parole: «1° marzo 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2004».
4. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati
ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione
telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31
dicembre 2002, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento
dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati
nelle relative convenzioni.
5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione
che il versamento della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro
dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia
delle entrate.
6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle
penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
6-bis. Le penalità previste a carico dei soggetti
convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22
febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi
riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato versamento delle
somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento
dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati
nelle relative convenzioni.
6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a
condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato
riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate fino al 31
dicembre 2002, e che il riversamento delle penalità ridotte avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro
dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia
delle entrate.
6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione
delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 35.
Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, terzo comma, la
lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e operazioni non soggette
all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma
dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori.»;
b) nell'articolo 68, primo comma, la
lettera c-bis) e' soppressa;
c) nell'articolo 70, dopo il quinto
comma, e' aggiunto il seguente: «Alle importazioni di beni indicati nel
settimo e nell'ottavo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni
relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al
comma precedente,»;
d) nell'articolo 74:
1) il settimo comma e' sostituito dal seguente: «Per
le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi
lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di
vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli
anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati. lingottati
o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il
trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento
dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel
territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito
dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli
21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve
essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della
relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23
o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque
entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo
stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di
cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma
dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei
semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa
doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in
pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);
b) ferro-leghe (v.d. 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per
riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in
pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in
pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa
greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).»;
1-bis) all'ottavo comma e' aggiunta la seguente lettera:
«e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)»;
2) i commi nono e decimo sono abrogati.
2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, sono soppresse le parole: «non soggetta», nonche' le parole: «e 74,
commi ottavo e nono».
Art. 36.
(soppresso).
Art. 37.
Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di
tasse su veicoli e natanti per anni pregressi
1. Per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni
a ruolo fondati su dati validati, conseguente alla esatta individuazione dei
soggetti che nulla più devono per avere fatto ricorso agli istituti di
definizione di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, nonche' all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.
53, e successive modificazioni, relativi ai rimborsi ed ai recuperi delle
tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici
registri e dei relativi interessi e penalità, che scadono nel periodo tra la
data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, sono
differiti a tale ultima data.
Art. 38.
Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo,
confisca e alienazione dei veicoli
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 213:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario
ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto
obbligato in solido, e' nominato custode con l'obbligo di depositare il
veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie
spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al
trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il
documento di circolazione e' trattenuto presso l'ufficio di appartenenza
dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare
segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel
regolamento. Di ciò e' fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione.»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data
in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o
decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, e' divenuto
definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce
il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione
stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto
termine, il trasferimento del veicolo e' effettuato a cura dell'organo
accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di
quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico
estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo
dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al
sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero
dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di
comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari
all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei
soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare
o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo, le prescrizioni fornite
dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 1.549,37 a euro 6.197,48, nonche' la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a
tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro
i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne
dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia
individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La
liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura -
ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di
confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a
decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter,
l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso
scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del
veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti
indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà
l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della
rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso e'
notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al
verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della
notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno
dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto
termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro
i successivi dieci giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il
trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con
conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello
Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le
disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione
e' depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale
e' stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la
tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma
depositata; in ogni altro caso la medesima somma e' restituita all'avente
diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita e'
disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risulti
impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del
verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma,
la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di
affissione dell'atto nell'albo del comune dov'e' situata la depositeria.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso
ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del
ricorso, il sequestro e' confermato. La declaratoria di infondatezza
dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro
del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la
confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con
distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni
relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del
veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma
ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo
esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del
veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o
dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia
proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del
giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della
proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio.»;
4) il comma 5 e' abrogato;
b) nell'articolo 214, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che
all'accertamento della violazione consegna l'applicazione della sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o,
in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa
cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo
di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un
luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato
un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto
del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo,
e' rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha
accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione e' trattenuto
presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo
solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie
spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25
a euro 2.628,15, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che
procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un
apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento.
Di ciò e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si
applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per
il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.»;
c) dopo l'articolo 214, e' aggiunto
il seguente:
«214-bis (Alienazione dei veicoli nei casi di
sequestro amministrativo, fermo e confisca). - 1. Ai fini del
trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater,
e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro
amministrativo o a fermo, nonche' dell'alienazione dei veicoli confiscati a
seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente
avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di
esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno
stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia
del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa
ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo
ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a
fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i
medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli
213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione
conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le
amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più
vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle
modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare
delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del
custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono
definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla
Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli
articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in
relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro
amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si
perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del
comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione
all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento
notificato e' comunicato al pubblico registro automobilistico competente per
l'aggiornamento delle iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente
articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di
sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.».
2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a
seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste
dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purche' immatricolati
per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e
collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30
settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini
della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La
cessione e' disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal
prefetto anche senza documentazione dello stato di conservazione. I veicoli
sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio.
3. All'alienazione ed alle attività ad essa funzionali e
connesse procedono congiuntamente il Ministero dell'interno e l'Agenzia del
demanio, secondo modalità stabilite con decreto dirigenziale di concerto tra
le due Amministrazioni.
4. Il corrispettivo dell'alienazione e' determinato dalle
Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che
ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli,
dell'ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente, computate
secondo i criteri stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di custodia,
nonche' degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul
medesimo depositario-acquirente.
5. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica
al depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la
determinazione all'alienazione da parte dell'Amministrazione procedente,
anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il provvedimento notificato e'
comunicato al pubblico registro automobilistico competente per
l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.
6. Al custode e' riconosciuto, in deroga alle tariffe di
cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del
trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in
euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli
autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate,
nonche' per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli
autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni
ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva
l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme
complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei
costanti annui; la prima rata e' corrisposta nell'anno 2004.
7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti
del procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del
trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione
del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa, nonche' il mancato recupero, nei confronti del trasgressore,
delle spese di trasporto e di custodia, non determinano responsabilità
contabile.
9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei
veicoli oggetto della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal
pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi
alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.
10. Le procedure di alienazione o rottamazione
straordinaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
state avviate dalle singole prefetture - uffici territoriali del Governo,
qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del
presente articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non ancora
liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla base di una
autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo che a livello locale
siano state individuate condizioni di pagamento meno onerose per l'erario.
11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto
della disciplina stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono giacenti presso le depositerie autorizzate a
seguito dell'applicazione di misure di sequestro o di fermo previste dal
decreto legislativo n. 285 del 1992, l'organo di polizia che ha proceduto al
sequestro o al fermo notifica al proprietario l'avviso previsto dal comma 2-quater
dell'articolo 213 del predetto decreto legislativo, introdotto dal comma 1,
lettera a), n. 2) del presente articolo, con l'esplicito avvertimento
che, in caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese, si
procederà, altresì, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
e della sanzione amministrativa accessoria previste, al riguardo, dal comma
2-ter del predetto art. 213, introdotto dal comma 1, lettera a),
n. 2) del presente articolo. Il termine di dieci giorni, dopo il cui inutile
decorso si verifica il trasferimento della proprietà del veicolo al custode,
decorre dalla data della notificazione dell'avviso. La somma ricavata
dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del procedimento in
relazione al quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo
conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa
ha ad oggetto la somma depositata, in ogni altro caso la somma depositata e'
restituita all'avente diritto.
12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater,
e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo, fino alla
stipula delle convenzioni previste dall'articolo 214-bis del medesimo
decreto legislativo, introdotto dal presente articolo, l'alienazione o la
rottamazione dei veicoli continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, lettere a),
b) e c), e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, nonche' le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495.
Art. 39
Altre disposizioni in materia di entrata
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche relativamente
al pagamento delle imposte di consumo di cui all'articolo 62 del medesimo
testo unico nonche', dalla data della relativa istituzione, del contributo di
cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per
l'anno 2003, il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo n. 504 del 1995 e' adottato non oltre il 22 novembre dello stesso
anno e l'acconto, di misura non inferiore al 98 per cento: a) per gli
oli minerali, escluso il gas metano, relativamente alla seconda quindicina
del mese di dicembre, e' riferito all'accisa dovuta per i prodotti immessi in
consumo nel periodo dall'1 al 15 dicembre; b) per i prodotti di cui
all'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 504, relativo al mese di
dicembre, e' riferito all'imposta dovuta per le immissioni in consumo
relative al mese di novembre.
2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei
crediti vantati dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre
2003. Le modalità di riscossione, i termini di riversamento agli enti delle
somme incassate, nonche' il rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia, sono
disciplinati da apposita convenzione approvata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti
titolari dei crediti quanto alla facoltà di concedere rateazioni e dilazioni
ai sensi della normativa vigente, nonche', in caso di mancato spontaneo
pagamento del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini della riscossione
coattiva.
3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui
al comma 2 sono ridotti, per l'anno 2004, di 500 milioni di euro. Con il
decreto di cui al comma 2 e' quantificato, per ciascuno dei predetti enti,
l'ammontare della riduzione dei trasferimenti. Tenuto conto dell'esaurimento
del ciclo di efficacia delle disposizioni in materia di definizioni
tributarie agevolate, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, in sede di definizione dell'atto di indirizzo
annuale, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, valevole per l'anno 2004, si procede al nuovo orientamento delle linee
dell'azione accertatrice delle strutture dell'Amministrazione finanziaria al
fine di rafforzare significativamente, a decorrere dallo stesso anno, i
risultati dell'attività di controllo tributario.
4. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 luglio 1965,
n. 825, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le richieste sono
corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una
scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla
variazione proposta.». Tale disposizione trova applicazione anche nei
riguardi delle richieste formulate anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e per le quali, fino alla medesima data, non e'
stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo
provvedimento di accoglimento; in relazione a tali richieste, il termine per
la conclusione del procedimento di valutazione, da parte dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, riprende a decorrere per intero dalla data in
cui perviene alla predetta Amministrazione, per ciascuna richiesta, la scheda
di cui al primo periodo del presente comma. Nell'articolo 21, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 aprile 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
5. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre
2003, n. 289, le parole: «entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 ottobre 2004».
6. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «la durata di ciascuna
partita» sono sostituite dalle seguenti: «la durata della partita»; le
parole: «non e' inferiore a dieci secondi» sono sostituite dalle seguenti:
«e' compresa tra sette e tredici secondi»; le parole: «a venti volte il
costo della singola partita» sono sostituite dalle seguenti: «a 50 euro»; le
parole: «7.000 partite» sono sostituite dalle seguenti: «14.000 partite»; le
parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento».
7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'articolo 110,
comma 7, lettera b), terzo periodo, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni e' prorogato al 30 aprile 2004
relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7,
lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, e' stato
rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1°
gennaio 2004, nei casi in cui non e' stato rilasciato entro il 31 dicembre
2003 il nulla osta di cui al periodo precedente, e dal 1° maggio 2004, nei
casi in cui e' stato rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e
congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento
o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi
di cui all'articolo 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c),
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n.
773 del 1931:
a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro,
rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del
predetto articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia;
c) all'autorità amministrativa e' preclusa la possibilità
di rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo di cinque anni
7-bis. Nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis.
Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco
del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali»
8. Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni e integrazioni, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«A decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente
periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco
lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo unico.».
9. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le parole: «e per ciascuno di
quelli successivi».
10. All'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «per l'anno 2001 e per
ciascuno di quelli successivi» sono aggiunte le seguenti: «fino all'anno
2003».
11. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per gli
apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo e', per
l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:
a) 1.800 euro, per gli apparecchi di
cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) 2.500 euro, per gli apparecchi di
cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) 1.800 euro, per gli apparecchi di
cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.».
12. Il comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «4. Entro il 30
giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o
delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la
gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o
reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi
videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al
richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate
disposizioni per la attuazione del presente comma.».
12-bis. Per la definizione delle posizioni dei concessionari
incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei regolamenti
emanati in attuazione dell'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 5, 6, 7, 8
e 9, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai
sensi del comma 7 sopra indicato.
13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in
rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per
cento delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, e'
dovuto, a titolo di acconto:
a) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1°
gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5 dell'articolo 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da
effettuarsi in due rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta
stesso;
2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio
di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni;
b) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1°
giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un
versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta
stesso;
2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento
obbligatorio;
13-bis. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
da emanare entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalità
di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma
13.
13-ter. Ferme restando le
attribuzioni del Ministero delle attività produttive in materia di concorsi
ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei
giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli articoli 12, comma 1,
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n.
173, si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di
controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi
promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi.
13-quater. Al fine di razionalizzare
e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti
elusivi del monopolio statale dei giuochi, senza aggravio degli adempimenti a
carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il
Ministero delle attività produttive trasmette al Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'atto del
loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi
a premio previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, nonche' dei relativi allegati. Entro
trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al
periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle,
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora individui
coincidenza tra il concorso a premio e una attività di giuoco riservato allo
Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di
cinque giorni per la cessazione delle attività. Il provvedimento e'
comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle attività produttive.
Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 124,
commi 1 e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive
modificazioni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con la
comunicazione di cui al primo periodo, e' punita con l'arresto fino ad un
anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle attività produttive e
del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sono rideterminate le forme della comunicazione preventiva
di avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in
via telematica. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa
informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalità di
trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al primo periodo del
presente comma.
13-quinquies. Al fine di evitare
fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che
intendono svolgere le attività richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d),
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e
comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con
provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni
dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un
provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque
rilasciato nulla osta all'effettuazione delle attività di cui al primo
periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può espressamente
subordinare il nulla osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa
le modalità di svolgimento delle attività predette, affinche' le stesse non
risultino coincidenti con attività di giuoco riservato allo Stato. Ferma
l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca più
grave reato, lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, in caso
di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni
eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad un anno.
13-sexies. Le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle bande musicali
amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le
manifestazioni organizzate dalle stesse.
14. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13
maggio 1999, n. 133, sono disciplinate le nuove scommesse a totalizzatore
nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli, secondo principi di
armonizzazione con la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici su
base sportiva, di razionalizzazione dei costi di distribuzione, di
semplificazione della disciplina delle citate scommesse anche con riferimento
al profilo impositivo, di salvaguardia del prelievo a favore del CONI e
dell'erario, nonche' di tutela dello scommettitore, destinando a premio una
quota non inferiore al 40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di
cui al presente comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali sono
abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale disciplinate dai
decreti del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e 2 agosto 1999, n.
278. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, in attuazione delle disposizioni dei decreti di cui al
presente comma, definisce i requisiti tecnici delle nuove scommesse a
totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli.
14-bis. Con effetto a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, all'articolo
1, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni, dopo le parole: «sei viaggi mensili,» sono inserite le
seguenti: «o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia
marine».
14-ter. Per effetto dell'articolo
31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione
emesse, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del
2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire
l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli
articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e
successive modificazioni, nonche' dell'articolo 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, si intendono revocate ed
inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati
già definiti cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle
sanzioni irrogate.
14-quater. Alle acque potabili
trattate somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici,
ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi
ultravioletti purche' specificamente approvate dal Ministero della salute in
conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 21
dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e
batteriologici applicati alle acque minerali.
14-quinquies. All'articolo 7,
comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136, dopo le parole: «che abbiano la
proprieta», sono inserite le seguenti: «o che abbiano in corso le procedure
di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e
trascritto».
14-sexies. All'articolo 31, comma
1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le
parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
14-septies. Le disposizioni di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche agli
atti e provvedimenti amministrativi adottati dai sindaci, anche in qualità di
funzionari delegati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre la data
del 31 dicembre 1991, diretti a realizzare gli obiettivi debitamente
accertati dal comune, previsti dalla legge per la ricostruzione delle zone
colpite dagli eventi sismici del 1976.
14-octies. All'articolo 10 della
legge 7 aprile 2003, n. 80, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I decreti legislativi di
attuazione degli articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto
societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6».
14-nonies. Al decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, all'articolo 1, comma 1, lettera d), le
parole: «non superiore a tre» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore
a cinque».
14-decies. E' istituita
nell'ambito della Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una apposita sezione,
denominata Istituto superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea. Con
i decreti legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio
2002, n. 137, si individuano i compiti della predetta sezione e si disciplina
l'organizzazione della stessa, con particolare riferimento alla nomina, in
sede di prima applicazione, del responsabile e dei docenti.
14-undecies. Nell'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «16 maggio
2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo
2004»
Art. 40.
Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta
1. Alle distribuzioni di utili accantonati a riserva, ivi
intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di
riserve formate con utili, deliberate successivamente al 30 settembre
2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre
2003, il credito d'imposta di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, compete unicamente secondo le disposizioni degli
articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del predetto testo
unico e nel limite del 51,51 per cento. Agli acconti sui dividendi deliberati
ai sensi dell'articolo 2433 bis del codice civile compete lo stesso
regime fiscale dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito
dall'assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle
distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso antecedentemente
al 31 dicembre 2003, ad esclusione di quelle deliberate prima del 30
settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata
la chiusura anticipata dell'esercizio sociale.
Art.
41.
Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari
1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, comma 1, sono
soppresse le parole: «e che non siano residenti negli Stati o territori di
cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis»;
b) nell'articolo 9, comma 2, alinea,
le parole: «una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente
nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di
banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti» sono
sostituite dalle seguenti: «una banca o una società di intermediazione
mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione
in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non
residenti ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari
autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58».
2. Per le banche centrali ed organismi che gestiscono anche
le riserve ufficiali dello Stato la disciplina di cui al comma 1, lettera a),
si applica anche con riferimento al periodo dal 19 febbraio 2002 al 24 aprile
2002.
3. Nell'articolo 27-ter, comma 8, primo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole:
«una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel
territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche
o di imprese di investimento non residenti» sono sostituite dalle seguenti:
«una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel
territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di
imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione
accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo
80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
4. E' abrogato l'articolo 13 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461. Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale
percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004.
5. Fino a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e
continua ad applicarsi il coefficiente di rettifica di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come determinato dal
decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998.
6. Per i titoli senza cedola ottenuti attraverso la
separazione delle cedole e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a
tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, di cui al decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 15 luglio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998,
restano in vigore e continuano ad applicarsi, sino a tutto il 31 dicembre
2003, le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze in data 30
luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5
agosto 1998.
7. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto
dovuto a titolo di imposta sostitutiva.
8. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 hanno effetto
a decorrere dal 10 gennaio 2004.
Art. 41-bis.
Altre disposizioni in materia tributaria
1. All'articolo 26-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
«3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2,
dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel
territorio dello Stato e dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui
redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva può essere
applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel
territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero
da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo
23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di
determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione
annuale delle somme. Il percipiente e' tenuto a comunicare, ove necessario, i
dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche
in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione
sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in
cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 16-bis del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i
redditi percepiti dal 1° gennaio 2004.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il
seguente:
«2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al
1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche alle imprese di assicurazione
operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di
servizi. L'imposta di cui al comma 2 e' commisurata al solo ammontare delle
riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione
stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono
direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 2-ter ovvero possono
nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che
risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e
versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme
dovute».
4. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24
ottobre 2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ai
rivenditori autorizzati e» sono inserite le seguenti: «il corrispondente
identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico, nonche'
il»;
b) al comma 7, dopo le parole: «decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;» sono inserite le seguenti: «i
documenti di acquisto loro rilasciati da parte del soggetti di cui al comma
1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi ai sensi del comma
2, sono integrati con l'elencazione dell'identificativo unitario o codice
seriale assegnato a ciascun mezzo tecnico oggetto della cessione;».
5. L'articolo 1, nota II-bis), comma 4, secondo periodo,
della parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito dal
seguente: «Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i
relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza
fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata,
nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della
differenza medesima».
6. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato
e alienati anche con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 29 i
beni immobili non strumentali di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio con uno o più decreti
dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei
monopoli medesima, da emanare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
7. Nell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono
altresì individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si
riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la società
di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla
sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla richiesta di
ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di
gestione. L'assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione della
società di gestione del risparmio anche su richiesta del partecipanti che
rappresentino almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e
le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei partecipanti che
rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse. Le deliberazioni
dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si
intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro
mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per
quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento
previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3».
8. Nell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i
commi 2 e 3 sono abrogati.
9. L'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui
proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti
dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare di cul
all'articolo 6, comma 1, la società di gestione del risparmio opera una
ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei
proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici
redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in
costanza di partecipazione nonche' sulla differenza tra il valore di riscatto
o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il
costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato dal partecipante. In
mancanza della documentazione il costo e' documentato con una dichiarazione
sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo
d'acconto nel confronti di: a)
imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate; società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui
alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli
altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle
società, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non e'
operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dagli organismi
d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati
dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui
al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6
del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239».
10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a decorrere
dal 1° gennaio 2004.
11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i
proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004 sempre che riferiti a
periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre
2003.
12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in
bilancio e riferiti a periodi di attività dei fondi chiusi fino al 31
dicembre 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data.
13. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro
15.000.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal presente articolo».
Capo III
Disposizioni antielusive e di controllo in materia
assistenziale e previdenziale
Art. 42.
Disposizioni in materia di invalidità civile
1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali
concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo,
l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro,
devono essere notificati anche al Ministero dell'economia e delle finanze. La
notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai
sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia
presso le competenti direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero.
Nei predetti giudizi il Ministero dell'economia e delle finanze e'
litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di
procedura civile e può essere difeso, oltre che dall'Avvocatura dello Stato,
da propri funzionari ovvero, in base ad apposite convenzioni stipulate con
l'I.N.P.S. e con l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti. Nei casi in cui il
giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste un componente
delle commissioni mediche di verifica indicato dal direttore della direzione
provinciale su richiesta, formulata a pena di nullità, del consulente
nominato dal giudice. Al predetto componente competono le facoltà indicate
nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con
la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze ai fini della
rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione di cui al comma 1,
organizza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, appositi corsi
di formazione del personale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso
amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in
materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La
domanda giudiziale e' proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente
autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione
all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti
medico-legali effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione
centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro - nei confronti dei
titolari delle provvidenze economiche di invalidità civile, cecità e
sordomutismo, sono valutate le patologie riscontrate all'atto della
verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di
invalidità esistenti. Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità
non comporti la conferma del beneficio in godimento e' disposta la
sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con
decorrenza dalla data della verifica. Con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze vengono definiti annualmente, tenendo anche conto
delle risorse disponibili, il numero delle verifiche straordinarie che le
commissioni mediche di verifica dovranno effettuare nel corso dell'anno,
nonche' i criteri che, anche sulla base degli andamenti a livello
territoriale dei riconoscimenti di invalidità, dovranno essere presi in
considerazione nella individuazione delle verifiche da eseguire.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l'INPS, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro e l'Agenzia
delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità
tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti
reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1,
nonche' per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al
recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme
indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
6. Le commissioni mediche di verifica, al fine del
controllo dei verbali relativi alla valutazione dell'handicap e della
disabilità, sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi
da esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: «2. I soggetti portatori
di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche
nonche' i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da
ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della
permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le
patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed
e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o
alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non
acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidita».
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono rimodulate la composizione ed i criteri di
funzionamento della commissione medica superiore e delle commissioni mediche
di verifica. Con il predetto decreto si prevede che il presidente della
commissione medica superiore, già commissione medica superiore e di invalidità
civile, e' nominato tra i componenti della commissione stessa.
9. La direzione centrale degli uffici locali e dei servizi
del Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in
materia di invalidità civile, già di competenza del Ministero dell'interno.
10. Per le finalità del presente articolo, ai fini del
potenziamento dell'attività delle commissioni mediche di verifica, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. L'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e' sostituito
dal seguente:
«Art. 152. (Esenzione dal pagamento di spese, competenze
e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali). Nei giudizi
promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte
soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma,
del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle
spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a
quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante
dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito
stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello
di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel
presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a
comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti
dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi
2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 43.
Istituzione della gestione previdenziale in favore degli
associati in partecipazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i soggetti che,
nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549,
2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice civile, conferiscono prestazioni
lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai
sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli
albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale
istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 e' pari al
contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non
iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento del predetto
contributo e' posto a carico dell'associante ed il 45 per cento e' posto a
carico dell'associato. Il contributo e' applicato sul reddito delle attività
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei
redditi e dagli accertamenti definitivi.
3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi
mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello
calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della
legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.
4. In caso di contribuzione annua inferiore all'importo
di cui al comma 3, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono
attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di
dodici mesi nell'anno.
5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si
applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e
continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il versamento e' effettuato sugli importi erogati
all'associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione,
salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano
esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo
del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per
i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza
successivamente al 31 dicembre 1995.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1
comunicano all'I.N.P.S. entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio
dell'attività lavorativa se posteriore, la tipologia dell'attività medesima,
i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e'
definito l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto
assicurativo, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni e integrazioni.
Art.
44.
Disposizioni varie in materia previdenziale
1. L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta
nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, così
come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma 1
dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela
previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del
contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori
di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti
attività commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova
applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei
contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianità
contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui
all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono
chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi
relativi a periodi durante i quali abbiano svolto l'attività di produttori di
terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei
cinque anni precedenti il 1° gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi
e' maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di
riferimento. Il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessati,
in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso
ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque
versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla
gestione stessa. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti
esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle
vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo
derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento
del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo
occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i
collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione
separata.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo
e' sostituito dal seguente: «Prima di tale termine il creditore non può
procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto»;
b) il comma 1-bis e'
sostituito dal seguente: «1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di
cognizione, gli atti di precetto nonche' gli atti di pignoramento e sequestro
devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale
dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati
interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale
ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del
codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti
esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base
territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile
d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede
principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio
giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura
esecutiva e' promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo
compimento e' trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione.
L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura
civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il
creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui e' stata
emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate».
4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli
accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di
cui al primo comma dell'articolo 442 del codice di procedura civile,
può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui
l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati
anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonche' i dati
necessari per l'identificazione del credito
5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione
contributiva, le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di
somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici,
nonche' le società ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli
Enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati
relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le
modalità di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono
definite con apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il
rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli Enti
previdenziali in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per
effetto delle predette convenzioni, in qualità di titolari del trattamento,
ne sono responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
6. L'articolo unico, secondo comma, della legge 13
agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, si interpreta nel
senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione
salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un massimo di
dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.
7. E' fatto obbligo ai datori di lavoro che assumono operai
agricoli a tempo determinato di integrare i dati forniti all'atto
dell'avviamento al lavoro con l'indicazione del tipo di coltura praticata o
allevamento condotto, nonche' il fabbisogno di manodopera occorrente
nell'anno, calcolata sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo
1968, n. 334.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le domande di iscrizione
alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle imprese
artigiane nonche' di quelle esercenti attività commerciali di cui
all'articolo 1, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini
dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi e
premi agli stessi dovuti. A tal fine le Camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura integrano la modulistica in uso con gli elementi
indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti
previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite. Le Camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso la struttura
informatica di Unioncamere, trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze
delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni e le variazioni relative ai
soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei
dati concordate tra le parti. Entro 30 giorni dalla data della trasmissione,
gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e
richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli
interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. A partire dal 1°
gennaio 2004 i soggetti interessati dal presente comma sono esonerati
dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti
previdenziali. Entro l'anno 2004 gli Enti previdenziali allineano i propri archivi
alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande
di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1°
gennaio 2004. E' abrogata la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, concernente l'impugnazione
dei provvedimenti adottati dalle commissioni provinciali dell'artigianato.
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento
al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, trasmettono mensilmente in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
1998, n. 322, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i dati
retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per
l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione
delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di
riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP) con riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio
della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni, il cui personale e' iscritto al
medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali
provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per
la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione
operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni,
distinto per settori di attività o comparti, che dovrà concludersi entro il
30 settembre 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire il
monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate,
i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale
5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13
marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a
trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS,
secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto.
9-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e' sostituito dal seguente:
«7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si
applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti
nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle
2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di
crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione
aziendale, nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico,
comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni
per il nucleo familiare, e' corrisposto in misura pari al massimo
dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48
mesi. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del
trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonche' le disposizioni di
cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre
1997, n. 449».
9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono soppresse le parole: «di 6.667.000 euro per l'anno 2003».
Al medesimo comma le parole: «di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di
3.800.000 euro per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «di 6.400.000
euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007».
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella
misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'anno 2005 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo dicastero.
9-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non
hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i
periodi anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le modalità previste dal
medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale
facoltà entro il 31 marzo 2004.
Art. 45.
Aliquota
contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
1. Con effetto dal 1° gennaio 2004 l'aliquota contributiva
pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie, e' stabilita in misura identica a quella
prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni
successivi, ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento
dell'aliquota di 19 punti percentuali.
Art.
46.
Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni di
comunicare all'INPS gli elenchi dei defunti
1. Al responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel
caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto
dall'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 31,
comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la sanzione
pecuniaria da 100 euro a 300 euro.
Art. 47.
Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto
1.
A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13,
comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a 1,25. Con la
stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli
fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non
della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative
all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla
materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici
di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori
che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti
all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come
valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai
lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa
dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto
di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento
dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui e' stata
rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono
presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli
stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni
per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai
benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, nonche' coloro che alla data di entrata in vigore del presente
decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito
la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di
pensionamento.
6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente
articolo, i benefici prevedenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257,
come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano
destinatari di benefici prevedenziali che comportino, rispetto ai regimi
pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento,
ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i
predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi
soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora
abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi
6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6-quinques. In caso di indebito pensionistico derivante da
sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio
pensionistico previsto dalle legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei
successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà
luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Capo IV
Accordo Stato-regioni in materia sanitaria
Art. 48.
Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica
1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto già
previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in
materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del SSN per
l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al
trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, e' fissata, in
sede di prima applicazione, al 16 per cento come valore di
riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale
può essere rideterminata con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
tenuto conto di uno specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica
relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie
forme di assistenza distrettuale e residenziale nonche' a quelli utilizzati
nel corso di ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio 2004
sulla base di accordo definito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il decreto, da
emanarsi entro il 30 giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal
flusso informativo dei dati.
2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento
di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario
nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di
garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di
favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, e' istituita, con
effetto dal 1° gennaio 2004, l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito
denominata Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della
salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero
dell'economia e delle finanze.
3. L'Agenzia e' dotata di personalità giuridica di diritto
pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e
gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5,
compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in
materia di politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, agli
investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla
distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione della
promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza
sugli effetti avversi, alla rimborsabilità e ai prezzi.
4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del
Ministro della salute:
a) il direttore generale, nominato
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome;
b) il consiglio di amministrazione
costituito da un presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro
della salute e due dalla predetta Conferenza permanente;
c) il collegio dei revisori dei
conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro
della salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome.
5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale
Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, con esclusione delle
funzioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f)
del comma 3, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. In particolare
all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e regioni relativi al tetto
programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua
percentuale, e' affidato il compito di:
a) promuovere la definizione di
liste omogenee per l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica
anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli impiegati nelle
varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonche' per quelli
utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri;
b) monitorare, avvalendosi
dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), coordinato
congiuntamente dal direttore generale dell'Agenzia o suo delegato e da un
rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, e, in collaborazione con le regioni
e le province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed
ospedaliera a carico del SSN e i consumi e la spesa farmaceutica a carico del
cittadino. I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al
Ministero dell'economia e delle finanze;
c) provvedere entro il 30 settembre
di ogni anno, o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di
cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio
sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di
efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di
spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica,
nonche', in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti
nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in
data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
207 del 6 settembre 2001;
d) prevedere, nel caso di immissione
di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica
individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo,
in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione
dicosto-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di
riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo
giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci con le stesse indicazioni
terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti
per la normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;
e) provvedere alla immissione di
nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico
scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio
terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo
del medesimo medicinale e' inferiore o uguale al prezzo più basso dei
medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;
f) procedere in caso di superamento
del tetto di spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui alle
lettere b), c), d), e) del presente comma, a
ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del
superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'articolo 1,
comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta
al farmacista per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale
viene rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al
produttore, che il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello
sconto. Il rimanente 40 per cento del superamento viene ripianato dalle
regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica,
di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
e costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni;
g) proporre nuove modalità,
iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per
promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori
strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende
in ricerca e sviluppo;
h) predisporre, entro il 30 novembre
di ogni anno, il programma annuale di attività ed interventi, da inviare, per
il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che esprime parere
entro il 31 gennaio successivo;
i) predisporre periodici rapporti
informativi da inviare alle competenti Commissioni parlamentari;
l) provvedere, su proposta della
struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13,
entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione delle confezioni
ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le
patologie croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresì alla
definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese
successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia,
il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario farmaceutico nazionale, per
cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate
dall'Agenzia, e' ridotto del 30 per cento.
6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d),
e), f) sono adottate con delibere del consiglio
d'amministrazione, su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica
del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla proposta e'
allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN.
7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della
salute sono trasferite all'Agenzia le unità di personale già assegnate agli
uffici della direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del
Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia.
Il personale trasferito non potrà superare il 60 per cento del
personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa
direzione generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed
economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono
ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della
salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le
suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata
la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente
previsto per il personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia
può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far
fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità
finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo
determinato di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi
limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a
40 unità, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della
salute, dall'Istituto superiore di sanità, nonche' da altre amministrazioni
dello Stato, dalle regioni, dalle aziende sanitarie e dagli enti pubblici di
ricerca.
8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento
dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) di cui
al comma 5, lettera b), punto 2, nonche' per l'attuazione del
programma di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b),
si fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie
trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430
e 3431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti
dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo
5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni;
c) mediante eventuali introiti
derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la valutazione dei
medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per
prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca.
9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a),
confluiscono nel fondo stanziato in apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei
vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante
connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.
10. Le risorse di cui al comma 8), lettere b) e c),
sono versate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate al fondo di cui al comma 9.
11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 e'
autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento
dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d)
della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
13. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono adottate le necessarie norme regolamentari per
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia
per l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in strutture
amministrative e tecnico scientifiche, compresa quella che assume le funzioni
tecnico scientifiche già svolte dalla Commissione unica del farmaco e
disciplinando i casi di decadenza degli organi anche in relazione al
mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del settore
dell'assistenza farmaceutica.
14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che
regolamenta l'assolvimento di tutte le funzioni già svolte dalla medesima
Commissione da parte degli organi e delle strutture dell'Agenzia.
15. Per quanto non diversamente disposto dal presente
articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
17. Le aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni
anno, producono all'Agenzia autocertificazione dell' ammontare complessivo
della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione e
della sua ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno schema
approvato con decreto del Ministro della salute.
18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le aziende
farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un
contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto
delle spese per il personale addetto.
19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono
destinate dall'Agenzia:
a) per il 50 per cento, alla
costituzione di un fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di
farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza
di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi
patologie;
b) per il rimanente 50 per cento:
1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie strutture, di
un centro di informazione indipendente sul farmaco;
2) alla realizzazione, di concerto con le regioni, di un
programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate dalle
regioni, con finalità di consulenza e formazione continua dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta, in collaborazione con le
organizzazioni di categorie e le società scientifiche pertinenti e le
università;
3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed
in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a
dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonche' sui farmaci orfani e
salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle università ed alle
regioni;
4) ad altre attività di informazione sui farmaci, di
farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale.
20. Al fine di garantire una migliore informazione
al paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni dei medicinali
devono contenere un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile, con
forma e contenuto autorizzati dall'Agenzia.
21. Fermo restando, quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3,
4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
le regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo, a
disciplinare:
a) pubblicità presso i medici, gli
operatori sanitari e i farmacisti;
b) consegna di campioni gratuiti;
c) concessione di prodotti
promozionali di valore trascurabile;
d) definizione delle modalità con
cui gli operatori del Servizio sanitario nazionale comunicano alle regioni la
partecipazione a iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e
da aziende fornitrici di dispositivi medici per il Servizio sanitario
nazionale.
22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso. E' consentita ai
medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione
a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi
pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza.
Presso tale struttura e' depositato un registro con i dati relativi alle
partecipazioni alle manifestazioni in questione e tali dati devono essere
accessibili alle Regioni e all'agenzia dei farmaci di cui al comma 2.
23. Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 541 del 1992, le parole: «non comunica la propria motivata
opposizione» sono sostituite dalle seguenti «comunica il proprio parere
favorevole, sentita la regione dove ha sede l'evento». Nel medesimo comma
sono altresì soppresse le parole: «o, nell'ipotesi disciplinata dal
comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della riunione».
24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera b), del
citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: «otto membri a»
fino a: «di sanita» sono sostituite dalle seguenti: «un membro appartenente
al Ministero della salute, un membro appartenente all'Istituto superiore di
sanità, due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome».
25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve
prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di interessi da parte dei
relatori e degli organizzatori degli eventi formativi.
26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le strutture
private accreditate e' incompatibile con attività professionali presso le
organizzazioni private di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
27. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo capoverso le parole:
«all'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia
italiana del farmaco, alla regione sede della sperimentazione»;
b) la lettera e) e'
sostituita dalla seguente: «e) la dichiarazione di inizio, di
eventuale interruzione e di cessazione della sperimentazione, con i dati
relativi ai risultati conseguiti e le motivazioni dell'eventuale
interruzione».
28. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono definiti
gli ambiti nazionale e regionali dell'accordo collettivo per la disciplina
dei rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto dal presente
articolo.
29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo
mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti
risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed
esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni.
30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi
dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A
decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme previste dall'articolo
9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
all'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono soppresse
le parole: «tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da
brevetto sul principio attivo».
32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al
SSN in base all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, come modificato dall'articolo 52, comma 6, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN,
fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi
specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di
rimborso così come definito dall' articolo 7, comma 1, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405.
33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati
dal Servizio sanitario nazionale sono determinati mediante contrattazione tra
agenzia e produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella delibera
CIPE l° febbraio 2001, n. 3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del
28 marzo 2001.
34. Fino all'insediamento degli organi dell'agenzia, le
funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal Ministero della
salute e i relativi provvedimenti sono assunti con decreto del Ministro della
salute.
35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua ad operare nella sua
attuale composizione e con le sue attuali funzioni.
Art. 49.
Esternalizzazioni di servizi da parte delle aziende
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
1. Al fine di agevolare l'esternalizzazione dei servizi
ausiliari da parte delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie
locali, le maggiori entrate corrispondenti all'IVA gravante sui servizi,
originariamente prodotti all'interno delle predette aziende, e da esse
affidati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a
soggetti esterni all'amministrazione affluiscono ad un fondo istituito presso
il Ministero dell'economia e delle finanze. Sono, comunque, preliminarmente
detratte le quote dell'imposta spettanti all'Unione europea, nonche' quelle
attribuite alle Regioni, a decorrere, per le Regioni a statuto ordinario,
dalla definitiva determinazione dell'aliquota di compartecipazione regionale
all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, ed alle province autonome di Trento e Bolzano. Le
procedure e le modalità per l'attuazione del presente comma nonche' per la
ripartizione del fondo sono stabilite con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3
milioni di euro per l'anno 2003, 12 milioni di euro per l'anno 2004, 24
milioni di euro per l'anno 2005 e 36 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 50.
Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel
settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.
1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel
settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di
appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la verifica
del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica,
il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto
con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della
Tessera del cittadino (TC); il Ministero dell'economia e delle finanze cura
la generazione e la progressiva consegna della TC, a partire dal 1° gennaio
2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti
che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo
stesso e' attribuito d'ufficio. La TC reca in ogni caso il codice fiscale del
titolare, anche in codice a barre nonche' in banda magnetica, quale unico
requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio
sanitario nazionale (SSN).
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di
ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura
la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle
aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del SSN
abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento
responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il
fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta filigranata
ai sensi del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e,
sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le
nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni
in materia. Il vigente codice a barre e' sostituito da un analogo codice che
esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a
barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non
comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all'articolo 87 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in
ogni caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, e' riportato
sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti
specialistici prescritti. Nella compilazione della ricetta e' sempre
riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice
sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e,
ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico ed i policliici universitari consegnano i ricettari ai medici del
SSN di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità, e
comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via
telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e'
effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero
l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano,
nonche' la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette
consegnate. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalità della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il
collegamento, mediante la propria rete telematica, delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma 4, delle
farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e
degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi
sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, «strutture di
erogazione di servizi sanitari». Con provvedimento dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato
che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari,
in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati,
per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici
rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari
effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma
7, secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le
regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e
di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e
l'installazione del software di cui al comma 5, secondo periodo, alle
farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma e' riconosciuto
un contributo pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile
anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella quale il Ministero
dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica alle farmacie
medesime avviso di corretta installazione e funzionamento del predetto
software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonche' del valore della
produzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si
provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a
barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle
singole confezioni dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TC;
sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All'atto della
utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni
specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero
progressivo regionale della ricetta nonche' il codice a barre della TC; sono comunque
rilevati i dati relativi alla esenzione nonche' inseriti i codici del
nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, e' previamente
verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare della TC con
quello dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza del codice
fiscale sulla ricetta, quest'ultima non può essere utilizzata, salvo che il
costo della prestazione venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di
una ricetta medica senza la contestuale esibizione della TC, il codice
fiscale dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze; il software di
cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi
informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di
servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale
dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il predetto software
assicura altresì che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa
essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie,
pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte
del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi
telematicamente ai sensi del comma 8, il Ministero dell'economia e delle
finanze, con modalità esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi
distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente
separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale
dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, adottato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono
al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, nei
trenta giorni successivi alla data di emanazione del predetto provvedimento,
per realizzare e diffondere in rete, alle regioni e alle strutture di
erogazione di servizi sanitari, l'allineamento dell'archivio dei codici
fiscali con quello degli assistiti e per disporre le codifiche relative al
prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale.
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e'
consentito trattare i dati rilevati dalla TC degli assistiti; allo stesso e'
consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire
periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei
rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Gli archivi
di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche
attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna
regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti,
alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Con protocollo approvato
dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti
negli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al Ministero
della salute e alle regioni, nonche' le modalità di tale trasmissione.
11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma
4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso
all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si
considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente
articolo. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le
regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente
nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche
nonche' di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze
di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di
efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione
del presente articolo. Con effetto dal 1° gennaio 2004, tra gli adempimenti
cui sono tenute le regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, e' ricompresa anche
l'adozione di tutti i provvedimenti che garantiscono la trasmissione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle singole aziende
sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalità di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13.
Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità per il successivo e
progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, della TC nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52,
comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 51.
Interventi per le aree sottoutilizzate
1. Una quota del fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo pari a
350 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2004, 10 milioni di
euro per l'anno 2005, e 330 milioni di euro per l'anno 2006, e'
accantonata quale riserva premiale, da destinare alle aree sottoutilizzate
delle regioni che conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo
economico finanziario del settore sanitario. Il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, determina l'entità della riserva premiale di ciascuna regione in
base alla dimensione del rispettivo fabbisogno sanitario, nonche' i criteri
di assegnazione in relazione allo stato di attuazione della riduzione del
deficit sanitario e tenendo conto dei piani di rientro formulati dalle
singole regioni interessate. All'eventuale assegnazione il CIPE provvede con
le procedure previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208.
1-bis. Alla regione Sicilia, per la definizione dei
rapporti finanziari pregressi fino al 31 dicembre 2001 con lo Stato, e'
riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del protocollo d'intesa
sottoscritto in data 10 maggio 2003 tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Sicilia, un
limite di impegno quindicennale dell'importo di 65 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2004.
1-ter. All'onere recato dal comma 1-bis, pari a 65 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli
stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
1-quater. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al
Parlamento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento,
a completamento della relazione previsionale e programmatica, un'unica
relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e
sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta
occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonche'
alla ripartizione territoriale degli interventi».
1-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 17
maggio 1999, n. 144, e' abrogato.
Art. 52.
Norma finale
1. Le maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto
sono integralmente destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica indicate nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del
Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004-2007 e
relative note di aggiornamento.
Art.
52-bis.
Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001,
n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre
2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n.
441, e successive modificazioni, le parole: «e' prorogato di due anni» sono
sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di tre anni».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro per l'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di
spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
53.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
n.d.r.: gli allegati e le relative tabelle non vengono
riportare
|