Parlamento Italiano
Legge 30 dicembre 2004, n. 311
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 2004- Supplemento Ordinario n. 192
Art. 1.
1. Per l’anno 2005,
il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini
di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro
per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di
prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini
di competenza, in 245.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006
e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente
legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500
milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l’anno 2006 e 3.176
milioni di euro per l’anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000
milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni
di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.
3. I livelli del
ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni
derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela
della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria
ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli
obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Al fine di
assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in
sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio
2005 – 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l’anno 2005 nell’elenco 1
allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite
del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente
anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.
6. Le disposizioni
del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il
Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di Stato, per
prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per
trasferimenti all’Unione europea a titolo di risorse proprie.
7. Le amministrazioni
di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui ai
commi successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel
comma 5.
8. Al fine di
assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli
obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli
stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto
diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni,
tranne quelli di cui al comma 6 nonchè quelli connessi ad accordi
internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di
ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per
cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente
esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191,
intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di
spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di
competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte
secondo quanto previsto nell’elenco 2 allegato alla presente legge. Per gli
stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica
tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.
9. Per il triennio
2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l’utilizzo dei fondi di riserva per
spese obbligatorie e d’ordine e per spese impreviste non possono essere
superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei
casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere
superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
10. Le dotazioni
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate,
nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui ai commi da 8 a 14.
11. Fermo quanto
stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione
sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli
organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell’anno
2004. L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze
a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti
nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, deve essere
adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge
ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l’atto di
affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere
trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in assenza dei
presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale.
12. Per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80
e 70 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004, come rideterminata ai
sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l’acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture. Ai fini di cui al
primo periodo, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere,
entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui
risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro
destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini
suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare,
relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura
superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell’anno 2004.
13. Sulla base
di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni
competenti, il Ministro dell’economia e delle finanze può, con proprio
decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 12
non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni.
Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo,
corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
14. Entro il 30
giugno 2005, il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere
una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai
commi 12 e 13 in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di
riduzione della spesa.
15. Per l’anno
2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7,
per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma, è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a
favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:
a)
strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550
milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c)
del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;
b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle
attività produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate
dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli
strumenti di cui alla lettera a);
c) interventi
finanziati dall’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002,
n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi
inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).
16. Al fine di
assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 15, i soggetti che
gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e
di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
informazioni sull’ammontare delle somme erogate per singolo strumento e
intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
17. Fermo
restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 15, pari a 7.900
milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le
aree sottoutilizzate per l’intero territorio nazionale, di cui alla revisione
di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni
dell’obiettivo 1, prevista dall’articolo 14 del regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti settoriali di
cui al comma 15, lettere a), b) e c), possono essere modificati
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione
all’andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni
centrali si conformano all’obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30
per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni
centrali, nell’esercizio dei diritti dell’azionista nei confronti delle
società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta,
adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al
presente comma.
18. A modifica
di quanto stabilito dall’articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti
e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti
nell’elenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare
prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato
superiori all’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre
dell’anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di
cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del
Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro, il Ministero dell’economia e delle finanze, per i conti relativi alle
funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui all’articolo 57 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi
dell’articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti
riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di
rotazione individuati ai sensi dell’articolo 93, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi
di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non
andati a buon fine, nonchè i conti istituiti nell’anno precedente a quello di
riferimento.
19. I soggetti
interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze
deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate esigenze.
L’accoglimento della richiesta ovvero l’eventuale diniego, totale o parziale,
è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa
riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del
riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o
derivanti da contratti perfezionati, nonchè le spese indifferibili la cui
mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni
periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro
dell’economia e delle finanze.
20. Le
disposizioni di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007.
21. Ai fini della
tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province, i
comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonchè le comunità
montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore
a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i princìpi recati dai commi da 5
a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a 53, che
costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica
ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
22. Per gli
stessi fini di cui al comma 21:
a)
per l’anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto
capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per
ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna
comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere
superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio
2001-2003, incrementata dell’11,5 per cento limitatamente agli enti locali
che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite
inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di
appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per
le comunità isolane e le unioni di comuni di cui al comma 21 l’incremento è
dell’11,5 per cento. Per l’individuazione della spesa media del triennio si
tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto
residui, e per l’individuazione della popolazione, ai fini dell’appartenenza
alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata
secondo i criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è stabilita la spesa media pro-capite
per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:
1)
province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000
Kmq;
2)
province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a
3.000 Kmq;
3)
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a
3.000 Kmq;
4)
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore
a 3.000 Kmq;
5)
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6)
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7)
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8)
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9)
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10)
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11)
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12)
comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13)
comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
14)
comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b)
per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per
cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per
l’anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a
53.
23. Per gli
stessi fini di cui al comma 21, per l’anno 2005, il complesso delle spese
correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24,
per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al
corrispondente ammontare di spese dell’anno 2003 incrementato del 4,8 per
cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2
per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate
per l’anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21
a 53.
24. Il complesso
delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di
competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e
quelle in conto capitale al netto delle:
a)
spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b)
spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a
188;
c) spese derivanti
dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività
finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;
d) spese per
trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in
applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli
interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria
minorile;
f) spese per calamità
naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonchè
quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di
dichiarazioni di stato di emergenza.
25.
Limitatamente all’anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è
calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da
interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti
quote di parte nazionale.
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