Legge 27
dicembre 2002, n. 289
(in SO n.
240 alla GU 31 dicembre 2002, n. 305)
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Legge
Finanziaria 2003
TITOLO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Articolo 1 : (Risultati differenziali)
TITOLO II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I: PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE
STATALE
Articolo 2 : (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
Articolo 3 : (Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta
sul reddito delle persone fisiche)
Articolo 4 : (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche)
Articolo 5 : (Riduzioni dell'imposta regionale sulle attivita`
produttive)
Capo II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO
Articolo 6 : (Concordato preventivo)
Articolo 7 : (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro
autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)
Articolo 8 : (Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)
Articolo 9 : (Definizione automatica per gli anni pregressi)
Articolo 10 : (Proroga di termini)
Articolo 11 : (Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di
valore degli immobili)
Articolo 12 : (Definizione dei carichi di ruolo pregressi)
Articolo 13 : (Definizione dei tributi locali)
Articolo 14 : (Regolarizzazione delle scritture contabili)
Articolo 15 : (Definizione degli accertamenti, degli inviti al
contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)
Articolo 16 : (Chiusura delle liti fiscali pendenti)
Articolo 17 : (Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale)
Capo III: PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 18 : (Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei
veicoli e di tassa automobilistica su alcuni quadricicli)
Articolo 19 : (Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)
Articolo 20 : (Emersione di attivita` detenute all'estero)
Articolo 21 : (Disposizioni in materia di accise)
Articolo 22 : (Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e
congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le
scommesse ippiche e sportive)
TITOLO III: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I: SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Articolo 23 : (Razionalizzazione delle spese e flessibilita` del
bilancio)
Articolo 24 : (Acquisto di beni e servizi)
Articolo 25. : (Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)
Articolo 26 : (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)
Articolo 27 : (Progetto "PC ai giovani")
Articolo 28 : (Acquisizione di informazioni)
Articolo 29 : (Patto di stabilita` interno per gli enti territoriali)
Articolo 30 : (Disposizioni varie per le regioni)
Articolo 31 : (Disposizioni varie per gli enti locali)
Articolo 32 : (Flussi di tesoreria e dati di cassa)
Capo II: ONERI DI PERSONALE
Articolo 33 : (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della
contrattazione integrativa)
Articolo 34 : (Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di
enti e organismi pubblici)
Articolo 35 : (Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione
scolastica)
Articolo 36 : (Indennita` e compensi rivalutabili in relazione alla
variazione del costo della vita)
Articolo 37 : (Retribuzione dei giudici della Corte costituzionale)
Capo III: INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Articolo 38 : (Gestioni previdenziali)
Articolo 39 : (Spesa assistenziale e benefici previdenziali per i
lavoratori esposti all'amianto)
Articolo 40 : (Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari
del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)
Articolo 41 : (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni,
mobilita` e contratti di solidarieta`)
Articolo 42 : (Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)
Articolo 43 : (Norme in materia di ENPALS)
Articolo 44 : (Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianita`
e redditi da lavoro)
Articolo 45 : (Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori
diretti)
Articolo 46 : (Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della
federazione maestri del lavoro)
Articolo 47 : (Finanziamento di interventi per la formazione
professionale)
Articolo 48 : (Fondi interprofessionali per la formazione continua)
Articolo 49 : (Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e
finanziamento indennizzi ex Jugoslavia)
Articolo 50 : (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
Articolo 51 : (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)
Capo IV: INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Articolo 52: (Razionalizzazione della spesa sanitaria)
Articolo 53 : (Medici con titolo di specializzazione)
Articolo 54 : (Livelli essenziali di assistenza)
Articolo 55 : (Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico)
Articolo 56 : (Fondo per progetti di ricerca)
Articolo 57 : (Commissione unica sui dispositivi medici)
Articolo 58 : (Incentivi per la ricerca farmaceutica)
Articolo 59 : (Deducibilita` delle erogazioni liberali a favore della
ricerca sulle malattie neoplastiche)
Capo V: FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI
Articolo 60 : (Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)
Articolo 61 : (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle
medesime aree)
Articolo 62 : (Incentivi agli investimenti)
Articolo 63 : (Incentivi alle assunzioni)
Articolo 64 : (Misure compensative per le regioni e gli enti locali)
Articolo 65 : (Operazioni sui titoli di Stato)
Articolo 66 : (Sostegno della filiera agroalimentare)
Articolo 67 : (Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)
Articolo 68 : (Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei
suini)
Articolo 69 : (Misure in materia agricola)
Articolo 70 : (Fondo rotativo per la progettualita`)
Articolo 71 : (Fondo rotativo per le opere pubbliche)
Articolo 72 : (Fondi rotativi per le imprese)
Articolo 73 : (Estensione di interventi di promozione industriale)
Articolo 74 : (Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento
degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali)
Articolo 75 : (Interventi ferroviari)
Articolo 76 : (Interventi stradali)
Articolo 77 : (Interventi ambientali)
Articolo 78 : (Fondo per lo sviluppo sostenibile)
Articolo 79 : (Limiti di impegno)
Capo VI: ALTRI INTERVENTI
Articolo 80 : (Misure di razionalizzazione diverse)
Articolo 81 : (Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato
assicurativo)
Articolo 82 : (Continuita` territoriale)
Articolo 83 : (Mutui agevolati)
Articolo 84 : (Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle
regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici)
Articolo 85 : (Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)
Articolo 86 : (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da
eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219)
Articolo 87 : (Banconote e monete)
Articolo 88 : (Disposizioni concernenti i consorzi agrari)
Articolo 89 : (Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per
la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet)
Articolo 90 : (Disposizioni per l'attivita` sportiva dilettantistica)
Articolo 91 : (Asili nido nei luoghi di lavoro)
Articolo 92 : (Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani)
TITOLO IV: NORME FINALI
Articolo 93 : (Fondi speciali e tabelle)
Articolo 94 : (Disposizioni varie)
Articolo 95 : (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
Ù
TITOLO I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO
Articolo
1
(Risultati
differenziali)
1. Per l'anno 2003, il livello
massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di
competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per
regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti,
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000
milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000
milioni di euro per l'anno finanziario 2003.
2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello
massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al
netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210 milioni di euro per
l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in
298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e
2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 46.500 milioni di euro ed in 42.000 milioni di euro ed il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al
mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle oerazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passivita` preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla
normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo
netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare
calamita` naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli
obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Ù
TITOLO II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
PRIMO
MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
Articolo
2
(Riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. Al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla
base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: "al netto degli oneri
deducibili indicati nell'articolo 10" sono aggiunte le seguenti: ",
nonchè della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";
b) dopo l'articolo 10, relativo
agli oneri deducibili, è inserito il seguente:
"Articolo 10-bis.
(Deduzione per assicurare la progressivita` dell'imposizione)
1. Dal reddito complessivo,
aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri
deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono uno o piu` redditi di cui agli articoli 46,
con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1,
lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è
aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto
dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono uno o piu` redditi di cui all'articolo 46,
comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo
pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4,
rapportato al periodo di pensione nell'anno.
4. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono uno o piu` redditi di lavoro autonomo di cui
al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione
di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile
con quello previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi
precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di
26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri
deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del
credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il
predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero;
se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri
casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre
decimali";
c) all'articolo 11, relativo
alla determinazione dell'imposta:
1) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. L'imposta lorda è
determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri
deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la
progressivita` dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti
aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per
cento
b) oltre 15.000 euro e fino a
29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a
32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a
70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per
cento";
2) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1-bis. Se alla formazione
del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori
a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e
quello dell'unita` immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni
previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500
euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente
eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro";
d) l'articolo 13, relativo alle
altre detrazioni, è sostituito dal seguente:
"Articolo 13. (Altre
detrazioni)
1. Se alla formazione del
reddito concorrono uno o piu` redditi di cui agli articoli 46, con esclusione
di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b),
c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito
complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito
complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito
complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito
complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
e) 25 euro se il reddito
complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.
2. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono uno o piu` redditi di cui all'articolo 46,
comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito
complessivo èsuperiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito
complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito
complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito
complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito
complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito
complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito
complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.
3. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono uno o piu` redditi di lavoro autonomo di cui al
comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito
complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;
b) 126 euro se il reddito
complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;
c) 80 euro se il reddito
complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi
da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro".
2. All'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, dopo le parole: "i corrispondenti scaglioni annui di reddito"
sono inserite le seguenti: ", al netto della deduzione di cui
all'articolo 10-bis del medesimo testo unico,".
3. Ai fini della determinazione
dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo
per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi,
possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se piu` favorevoli.
4. La deduzione di cui
all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della determinazione
della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
5. La detrazione fiscale
spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo
1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi
compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese
sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non
superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di
pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione
di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del
computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si
tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in
caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita` immobiliare oggetto degli
interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano
all'acquirente persona fisica dell'unita` immobiliare esclusivamente le
detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di
decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e
diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale
sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di eta` non inferiore a 75 e
a 80 anni, la detrazione puo` essere ripartita, rispettivamente, in cinque e
tre quote annuali costanti di pari importo.
6. All'articolo 9, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002"
e: "30 giugno 2003" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
"31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004"; all'alinea del
comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2003".
7. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita` e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per
l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla
riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita`
educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole
paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. Dopo il comma 4 dell'articolo
14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è inserito il seguente:
"4-bis. Nella
determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese
riconducibili a fatti, atti o attivita` qualificabili come reato, fatto salvo
l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti".
9. Sono indeducibili ai sensi
dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, i costi
sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a
medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo,
la diffusione di specialita` medicinali o di ogni altro prodotto ad uso
farmaceutico.
10. La revisione delle aliquote
e degli scaglioni di reddito prevista nel comma 1, lettera c), del presente
articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre
2004 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
11. Per l'anno 2003 i redditi
derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi
limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a
formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
12. Il primo periodo del sesto
comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Per le prestazioni
rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo
d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto
del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione
del reddito".
13. Al comma 4 dell'articolo 30
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'indetraibilita` dell'IVA
afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture
ed autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:
"31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2003".
Articolo
3
(Sospensione
degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone
fisiche)
1. In funzione dell'attuazione
del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge
quadro sul federalismo fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali
all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni,
nonchè la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita`
produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che
non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi
fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed
enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
b) fermo restando quanto
stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i
comuni, le province e le comunita` montane stipulato il 20 giugno 2002, è
istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo, sulla base
dell'accordo di cui alla lettera a), i princý`pi generali del coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.
Per consentire l'applicazione
del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali
riferibili al territorio di comuni, province, citta` metropolitane e regioni,
previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al
precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la
regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta
o parte dell'attivita` produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini
dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta
Commissione propone le modalita` mediante le quali, sulla base dei criteri
stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale
fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di
stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei
confronti della Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con
il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la
composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche
rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è
stabilita la data di inizio delle sue attivita`.
Il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003.
L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31
marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una
relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di crattere
legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo 119 della
Costituzione. Per l'espletamento della sua attivita` l'Alta Commissione si
avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa
pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla data di costituzione
dell'Alta Commissione.
Il Ministero dell'economia e
delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta
Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il
funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono
destinate al funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri
relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. All'articolo 52 della legge
10 febbraio 1953, n. 62, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
"Per l'espletamento dei
suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali
collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione
dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro".
Articolo 4
(Riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
1. Al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, in
materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da societa` ed enti,
le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"al 51,51 per cento";
b) all'articolo 91, comma 1, in
materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le
parole: "del 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"del 34 per cento";
c) all'articolo 105, comma 4, in
materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti,
le parole: "del 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"del 51,51 per cento", e, al comma 5, le parole: "al 53,85 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento".
2. Ai fini della determinazione
dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in
applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre
1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2
dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, è ridotta
al 44,12 per cento.
Articolo
5
(Riduzioni
dell'imposta regionale sulle attivita` produttive)
1. Al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1,
secondo periodo, le parole: "attribuiti fino al 31 dicembre 1999"
sono soppresse; b) all'articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole:
"attribuite fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse.
2. All'articolo 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la
determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
"a) sono ammessi in
deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni
sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il
personale assunto con contratti di formazione lavoro";
2) alla lettera b), il numero 2)
è sostituito dal seguente:
"2) i compensi per
attivita` commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
b) dopo il comma 1, è inserito
il seguente:
"1-bis. Per le imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le
indennita` di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non
concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
c) al comma 2, primo periodo, le
parole: "alla generalita` dei dipendenti e dei collaboratori " sono
sostituite dalle seguenti: "alla generalita` o a categorie dei
dipendenti e dei collaboratori";
d) il comma 4-bis è sostituito
dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione,
fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.500 se la base
imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 5.625 se la base
imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
c) euro 3.750 se la base
imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
d) euro 1.875 se la base
imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91.";
e) dopo il comma 4-bis sono
inseriti i seguenti:
"4-bis.1. Ai soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che
concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel
periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile
pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo
d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata ai giorni
di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso
di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale.
Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione
spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attivita`
commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita`
istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al
rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di
lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente
comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale
assunto con contratti di formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo
d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
cessazione dell'attivita` in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e
della base imponibile di cui al comma bis e dei componenti positivi di cui al
comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare. ";
f) al comma 4-ter, le parole:
"di cui al comma 4-bis" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui ai commi 4-bis e
4-bis.1".
3. Il comma 2-quinquies
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è sostituito dal
seguente:
"2-quinquies. La
disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge
concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita` produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti
negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale
concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista
l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che
l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita`
produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi
ovvero da altre disposizioni di carattere speciale".
Ù
Capo II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI CONCORDATO
Articolo
6
(Concordato
preventivo)
1. è istituito il concordato triennale
preventivo. Al concordato possono accedere i contribuenti titolari di reddito
di impresa e di lavoro autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, nonchè all'imposta regionale sulle attivita` produttive che
hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede quello in
corso alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi non
superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per oggetto la
definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui al
periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli
oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest'ultima non è
ridotta per gli imponibili eventualmente minori.
2. Con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie
di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le
disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il
medesimo regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione.
Articolo
7
(Definizione
automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi
mediante autoliquidazione)
1. I soggetti titolari di
reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonche´ i soggetti di
cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei
redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del
predetto articolo 5, relativi ad annualita` per le quali le dichiarazioni
sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del
presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o piu`
periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle
attivita` produttive e si perfeziona con il versamento, mediante
autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi
determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il
decreto di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o
compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo
d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o
compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi
da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo
d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per
categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi
produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non
superiore a 5.164.569 euro annui e di redditivita` risultanti dalle
dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le
modalita` di cui alle lettere a) e b).
2. La definizione automatica
puo` altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualita` di
cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di
reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni, nonche´ dalle imprese di allevamento di cui
all'articolo 78 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ed ha
effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale
sulle attivita` produttive.
La definizione automatica da
parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento
degli importi determinati, per ciascuna annualita`, sulla base di una
specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma
14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto.
3. La definizione automatica di
cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di
presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito
di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui
all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o
compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale
di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero
dell'imposta regionale sulle attivita` produttive, nonche´ invito al
contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218;
d) nei cui riguardi è stato
avviato procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha formale conoscenza.
4. In caso di avvisi di
accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di
accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente
versi entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale
notificato entro la predetta data.
5. Per il periodo di imposta
1997, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica
con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a
300 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si
perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate
secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al
contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso
non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro
per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli
interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo
di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la
parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di
10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore
imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita`
oggetto di definizione, escluso il 1997. La somma di cui al periodo
precedente non è dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli importi
da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le
persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma
di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di
pari importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento
nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della
definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle
predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30
per cento delle somme non versate, ridotta alla meta` in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli
interessi legali.
6. I soggetti che hanno
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli
determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis
del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti
dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,
nonche´ i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo
3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1
con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita`.
7. La definizione automatica non
si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti
nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene
effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del
presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in
ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente
dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei
redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi
effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. è pertanto
escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se
il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la
definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di
imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un
ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
9. La definizione automatica ai
fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per
cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte
eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti
interessi e sanzioni.
10. Le societa` o associazioni
di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonche´ i
titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o
dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica
secondo le modalita` del presente articolo, comunicano alle persone fisiche
titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione,
entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da parte delle persone
fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il
versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003, secondo le
disposizioni del presente articolo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo
periodo, decorrono dal 17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti
indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per
l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei
confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in
forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica
effettuata dalle societa` o associazioni nonche´ dai titolari dell'azienda
coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare rende
definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di
cui al periodo precedente si applica, altresì, per gli altri periodi
d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli
determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis
del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti
dei quali non siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, nonche´ qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare
non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui
all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive modificazioni.
11. La definizione automatica
inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a
qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del
codice di procedura penale, limitatamente all'attivita` di impresa e di
lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e
40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed esclude l'applicabilita` delle presunzioni di cessioni e di
acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e
l'esclusione dell'applicabilita` delle presunzioni previsti dal periodo
precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli
attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
12. La definizione automatica
non è revocabile ne´ soggetta a impugnazione e non è integrabile o
modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e
non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal
comma 9.
13. La definizione automatica,
limitatamente a ciascuna annualita`, rende definitiva la liquidazione delle
imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni
e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita` di esclusioni.
Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo
formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nonche´ gli effetti derivanti dal controllo delle
dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati
non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del
presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli
eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini
delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche´ dell'imposta regionale sulle attivita` produttive.
14. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle
informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle
categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli
importi previsti al comma 1, tenuto conto degli indici di coerenza economica,
nonche´ i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte,
mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo
di imposta.
15. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita` tecniche per
l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle
comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare
comunque entro il 31 luglio 2003, e le modalita` di versamento, secondo
quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi
prevista.
16. I contribuenti che hanno
presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa
ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni
originarie presentate. L'esercizio della facolta` di cui al periodo precedente
costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative
presentate.
Articolo
8
(Integrazione
degli imponibili per gli anni pregressi)
1. Le dichiarazioni relative ai
periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono
scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere integrate secondo le
disposizioni del presente articolo. L'integrazione puo` avere effetto ai fini
delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'imposta sul valore
aggiunto, dell'imposta regionale sulle attivita` produttive, dei contributi
previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale. I soggetti
indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono
integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute
relative ai periodi di imposta di cui al presente comma.
2. I versamenti delle imposte di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del decretolegge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, relativamente ai quali il termine è scaduto entro il 31 ottobre
2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati
notificati avvisi di accertamento, possono essere definiti, su richiesta dei
contribuenti, mediante la presentazione di dichiarazione integrativa. La
definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 20 per cento delle
imposte non versate. Le controversie, sulle quali non sia ancora intervenuto
accertamento definitivo o pronunzia non piu` impugnabile, possono essere
definite con il pagamento di un importo pari al 30 per cento del dovuto o
della maggiorazione accertata dagli uffici alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. L'integrazione si perfeziona
con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 marzo 2003, mediante
l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta
relative ai tributi indicati nel comma 1 nonche´ dell'intero ammontare delle
ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da
presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per
rettificare in aumento la dichiarazione gia` presentata. La predetta
dichiarazione integrativa è presentata in via telematica direttamente ovvero
avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n.322, e successive modificazioni, salvo che per i periodi d'imposta 1996 e
1997, per i quali la dichiarazione è presentata su supporto cartaceo. Qualora
gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedano, per le
persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma
di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di
pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli
interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della
integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si
applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono
altresì dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento
delle somme non versate, ridotta alla meta` in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi
legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso
di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, ne´
per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in
precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente
dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito
risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito
spettante in base alla dichiarazione integrativa, è versata secondo le
modalita` previste dal presente articolo. è in ogni caso preclusa la
deducibilita` delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate
nelle dichiarazioni integrative non puo` essere esercitata la rivalsa sui
percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti
delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le
modalita` previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
4. In alternativa alle modalita`
di dichiarazione e versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma
1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle
dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al medesimo comma,
possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai
soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della
dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 21 marzo 2003, le
maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del
predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui
all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia
delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione
dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa
riservata. è esclusa la rateazione di cui al comma 3.
5. Per i redditi e gli
imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalita`, anche tramite
soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un'imposta
sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 13 per cento. Per la
dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano
le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. Salvo quanto stabilito al
comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo
comporta, limitatamente alle annualita` oggetto di integrazione ai sensi del
comma 3 e del comma 4 e ai maggiori imponibili ovvero alle maggiori ritenute
risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente, del
100 e del 50 per cento per ciascun periodo d'imposta:
a) la preclusione, nei confronti
del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e
contributivo;
b) l'estinzione delle sanzioni
amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie,
nonche´, ove siano stati integrati i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra
la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, delle sanzioni previste dalle
disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
c) l'esclusione ad ogni effetto
della punibilita` per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
d) l'esclusione ad ogni effetto
della punibilita` per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485,
489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche´ dagli articoli 2621, 2622
e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire
od occultare i reati di cui alla lettera c), ovvero per conseguirne il
profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in
corso.
7. Per i redditi di cui al comma
5 non opera l'aumento del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di
cui alle lettere c) e d) del medesimo comma operano a condizione che,
ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, si provveda alla
regolarizzazione contabile delle attivita` detenute all'estero secondo le
modalita` ivi previste.
8. Gli effetti di cui ai commi 6
e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se
considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione
o verifica, ovvero di altra attivita` di controllo fiscale, il soggetto che
ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 4 puo` opporre agli
organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della
punibilita` di cui ai commi 6 e 7 con invito a controllare la congruita`
delle somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei maggiori
redditi e imponibili nonche´ delle ritenute e dei contributi indicati nella
dichiarazione integrativa.
10. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in
vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle
imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita` produttive, nonche´ invito al contraddittorio di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso di
avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo
54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, l'integrazione è ammessa a
condizione che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme
derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta data;
b) alla data di presentazione
della dichiarazione integrativa sia stato gia` avviato un procedimento penale
per gli illeciti di cui alle lettere c) e d) del comma 6, di cui il soggetto
che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza.
11. Le societa` o associazioni
di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, nonche´ i titolari dell'azienda coniugale non
gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la
dichiarazione integrativa secondo le modalita` del presente articolo,
comunicano, entro il 16 aprile 2003, alle persone fisiche titolari dei
redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa
dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi
prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 20 giugno
2003, la dichiarazione integrativa di cui al comma 3 e versando
contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le modalita` di
cui al medesimo comma 3. La presentazione della dichiarazione integrativa da
parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce
titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in
forma associata.
12. La conoscenza
dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del
presente articolo non genera obbligo o facolta` della segnalazione di cui
all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata ai
sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.
13. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono definite le modalita` applicative del presente
articolo.
Articolo
9
(Definizione
automatica per gli anni pregressi)
1. I contribuenti, al fine di beneficiare
delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione
con le modalita` previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, chiedendo, a pena
di nullita`, la definizione automatica per tutte le imposte e concernente
tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle
relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002. Non possono
essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione
separata, nonche´ i redditi di cui al comma 5 dell'articolo 8, ferma
restando, per i predetti redditi, la possibilita` di avvalersi della
dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 8, secondo le modalita`
ivi indicate.
2. La definizione automatica si
perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta:
a) ai fini delle imposte sui
redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta
regionale sulle attivita` produttive, nonche´ dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e
4, di un importo pari al 18 per cento delle imposte lorde e delle imposte
sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se
ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore a
10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 16 per cento,
mentre se è risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale
applicabile a quest'ultima eccedenza è pari al 13 per cento;
b) ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un
importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni
imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta
detraibile nel medesimo periodo; se l'imposta relativa alle operazioni
imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli importi di 200.000 euro,
le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento,
e se i predetti importi di imposta superano 300.000 euro le percentuali
applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.
3. Il versamento delle maggiori
imposte calcolate in base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, in
ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone
fisiche e le societa` semplici titolari di redditi diversi da quelli di
impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni;
b) ai seguenti importi, per le
persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni,
per le societa` e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche´ per i soggetti di
cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:
1) 450 euro, se l'ammontare dei
ricavi e dei compensi non è superiore a 10.000 euro;
2) 900 euro, se l'ammontare dei
ricavi e dei compensi non è superiore a 100.000 euro;
3) 1.200 euro, se l'ammontare
dei ricavi e dei compensi non è superiore a 200.000 euro;
4) 1.600 euro, se l'ammontare
dei ricavi o compensi non è superiore a 500.000 euro;
5) 2.000 euro, se l'ammontare
dei ricavi o compensi non è superiore a 5.000.000 di euro;
6) 450 euro, per ogni 500.000
euro in piu`.
4. Ai fini della definizione
automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma
associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il
titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonche´ il titolare e il
coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano
nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare
dell'importo minimo da versare determinato, con le modalita` indicate nel
comma 3, lettera b), in ragione della propria quota di partecipazione. In
nessun caso tale importo puo` risultare di ammontare inferiore a 200 euro.
5. In presenza di importi minimi
di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato quello di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori
imposte calcolate in base al comma 2, lettera b), deve comunque essere, in
ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:
a) 500 euro, per i soggetti con
volume d'affari fino a 10.000 euro;
b) 1.000 euro, per quelli con
volume d'affari superiore a 10.000 euro ma non a 200.000 euro;
c) 2.000 euro, per gli altri
soggetti.
7. Ai fini della definizione
automatica è esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite
risultanti dalle dichiarazioni originarie. è pertanto escluso e, comunque,
inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Per la definizione
automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio è versato un
importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera b), per
ciascuno dei periodi stessi.
8. Nel caso di omessa
presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, è
dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualita`, un importo pari a 1.500
euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro per le societa` e le
associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 87 del
medesimo testo unico.
9. La definizione automatica,
limitatamente a ciascuna annualita`, rende definitiva la liquidazione delle
imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di
deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita` di
esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e
del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed
all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, nonche´ gli effetti derivanti dal
controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle
maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione
automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti
derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e
relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche´ dell'imposta
regionale sulle attivita` produttive. La dichiarazione integrativa non
costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta
precedentemente non dichiarati, ne´ per il riconoscimento di esenzioni o
agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta
diverse da quelle originariamente dichiarate.
10. Il perfezionamento della
procedura prevista dal presente articolo comporta:
a) la preclusione, nei confronti
del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione delle sanzioni
amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
c) l'esclusione della punibilita`
per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche´ per i reati previsti dagli articoli
482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonchè dagli
articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati
commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per
conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria; i predetti effetti operano a condizione che, ricorrendo le
ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda
alla regolarizzazione contabile di tutte le attivita`, anche detenute
all'estero, secondo le modalita` ivi previste, ferma restando la decadenza
dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attivita` medesime.
L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in
corso.
11. Restano ferme, ad ogni
effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma
5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte
le attivita` detenute all'estero secondo le modalita` ivi previste, ferma
restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione
delle attivita` medesime.
12. Qualora gli importi da
versare ai sensi del presente articolo, per ciascun periodo di imposta,
eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e,
per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono
essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16
marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003.
L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non
determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa
pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta` in caso di
versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima,
e gli interessi legali.
13. In caso di accesso,
ispezione o verifica, ovvero di altra attivita` di controllo fiscale, il
soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata puo` opporre agli
organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della
punibilita` di cui al comma 10, con invito a controllare la congruita` delle
somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima
dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in
vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle
imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita` produttive, nonche´ invito al contraddittorio di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso di
avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54,
quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a
condizione che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme
derivanti dall'accertamento parziale notificato alla predetta data;
b) alla data di presentazione
della dichiarazione per la definizione automatica di cui al presente articolo
sia stato gia` avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla
lettera c) del comma 10, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha
avuto formale conoscenza;
c) il contribuente abbia omesso
la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui
al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.
15. Le preclusioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai
periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi
indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su
dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione
originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti
che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa
luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali
acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli
accertamenti definitivi.
16. I contribuenti che hanno presentato
successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente
articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio
della facolta` di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti
favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
17. I soggetti colpiti dal sisma
del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa
e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro
per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei
provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a
titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la
propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si
perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003, l'intero ammontare dovuto per
ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia` eseguiti a
titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento
della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli
importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la
somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un
massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a
decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze
entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della
definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si
applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono
altresý` dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme
non versate, ridotta alla meta` in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
18. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, sono definite le modalita` applicative del
presente articolo.
Articolo
10
(Proroga
di termini)
1. Per i contribuenti che non si
avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente
legge, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di un anno.
Articolo
11
(Definizione
agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili)
1. Ai fini delle imposte di
registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento
di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private
autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre
2002 nonche´ per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima
data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore
assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei
contribuenti da presentare entro il 16 marzo 2003, con l'aumento del 25 per
cento, a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di
rettifica e liquidazione della maggiore imposta.
2. Alla liquidazione dei tributi
provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto
corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.
3. Qualora non venga eseguito il
pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso
di liquidazione, la domanda di definizione è priva di effetti.
4. Se alla data di entrata in
vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione
ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, non sono dovute
sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e
all'adempimento delle formalita` omesse entro il 16 marzo 2003.
Articolo
12
(Definizione
dei carichi di ruolo pregressi)
1. Relativamente ai carichi
inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del
servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999, i debitori
possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con
il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per
cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al
concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure
esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
2. Nei trenta giorni successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai ruoli
affidati tra il 1º gennaio 1997 e il 30 giugno 1999, i concessionari informano
i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 marzo 2003, possono
sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della
facolta` attribuita dal medesimo comma 1. Sulle somme riscosse, ai
concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
3. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui
al comma 2 e sono stabilite le modalita` di versamento delle somme pagate dai
debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di
rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi
informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.
Articolo
13
(Definizione
dei tributi locali)
1. Con riferimento ai tributi
propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme
previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati
a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e
tasse loro dovute, nonche´ l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi
e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da
ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione
dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in
tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di
cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano gia` in
corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede
giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti
dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti
amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette
agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento
giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente
pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre
il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito
dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni
del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle
province e dei comuni i tributi la cui titolarita` giuridica ed il cui
gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle
compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonche´ delle mere
attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi
erariali.
4. Per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle
disposizioni del presente articolo avviene in conformita` e compatibilmente
con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi
statuti.
Articolo
14
(Regolarizzazione
delle scritture contabili)
1. Le societa` di capitali e gli
enti equiparati, le societa` in nome collettivo e in accomandita semplice e
quelle ad esse equiparate, nonche´ le persone fisiche e gli enti non
commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono
delle disposizioni di cui all'articolo 8, possono specificare in apposito
prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi
attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le
minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti
imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le
disposizioni del comma 4 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. Il predetto prospetto è conservato per il periodo
previsto dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve
essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente.
2. Sulla base delle quantita` e
valori evidenziati ai sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono
procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili
apportando le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero
nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta in corso a tale data. Le quantita` e i valori cosý` evidenziati si
considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita` produttive relative ai periodi di imposta
successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non è stata
presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 8, salvo che
non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.
3. I soggetti indicati nel comma
1 possono altresì procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla
eliminazione delle attivita` o delle passivita` fittizie, inesistenti o
indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non
comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della
determinazione del reddito d'impresa ne´ la deducibilita` di quote di
ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi
fondi.
4. I soggetti indicati al comma
1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8,
possono procedere, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del
bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle
attivita` detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le
modalita` anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 8.
Dette attivita` si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita` produttive a decorrere dal terzo
periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002.
5. I soggetti di cui al comma 1
che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 possono
procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3
con gli effetti ivi previsti, nonche´, nel rispetto dei princý`pi civilistici
di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o
nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta in corso a tale data, di attivita` in precedenza omesse; in tal caso,
sui valori o maggiori valori dei beni iscritti è dovuta un'imposta
sostitutiva del 13 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di
cui al periodo precedente è dovuta anche con riferimento alle attivita`
detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di
regolarizzazione contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima
ipotesi si applicano le modalita` dichiarative di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 8. L'imposta sostitutiva del 13 per cento non è dovuta se i
soggetti si sono avvalsi anche della facolta` prevista dal comma 5 dell'articolo
8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano
riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita` produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a
quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva è
indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita` produttive.
6. I soggetti che effettuano la
definizione automatica del reddito d'impresa di cui all'articolo 7, relativa
a tutte le annualita` per le quali le dichiarazioni sono state presentate
entro il 31 ottobre 2002, possono procedere all'adeguamento delle esistenze
iniziali dei beni ai sensi dell'articolo 59 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni. L'adeguamento puo` essere effettuato mediante l'iscrizione
come esistenze iniziali delle rimanenze in precedenza omesse e con il
versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 5, ovvero mediante
l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantita` o valori superiori a
quelli effettivi. L'adeguamento non rileva ai fini sanzionatori di alcun
genere. I maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita` produttive
relative ai periodi d'imposta successivi.
Articolo
15
(Definizione
degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di
constatazione)
1. Gli avvisi di accertamento
per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono
ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al
contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non è ancora intervenuta la definizione, nonche´ i processi verbali di
constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto
invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalita`
previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi e sanzioni.
La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti sia stato
avviato procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha formale conoscenza.
2. La definizione degli avvisi
di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si
perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, degli importi che
risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito
indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori
imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al
contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
b) 32 per cento delle maggiori
imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti
al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;
c) 35 per cento delle maggiori
imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti
al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
3. La definizione di cui al
comma 2 è altresì ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite
dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o
contributi dovuti. In tal caso la sola perdita risultante dall'atto è
riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.
4. La definizione dei processi
verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il
pagamento, entro il 16 marzo 2003, di un importo calcolato:
a) per le imposte sui redditi,
relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 20 per
cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti
negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
b) per l'imposta regionale sulle
attivita` produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte
indirette, riducendo del 50 per cento l'aliquota applicabile alle operazioni
risultanti dal verbale stesso.
5. I pagamenti delle somme
dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro il 16 marzo 2003,
secondo le modalita` previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi
prevista.
Qualora gli importi da versare
complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la
somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli
importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro
il 16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali
a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze
entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il
recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla meta` in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi
alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal
versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente
fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento
unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalita` di calcolo seguite.
6. La definizione non si
perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti
negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai
soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo
comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso,
valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in
base agli accertamenti definitivi.
7. Il perfezionamento della
definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilita` per i
reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, nonche´ per i reati previsti dagli articoli 482, 483,
484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonchè dagli articoli
2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per
eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguirne il
profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
L'esclusione di cui al presente comma non si applica ai procedimenti in
corso.
8. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 18 marzo 2003 restano sospesi i termini per la
proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma
1, nonche´ quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato
decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al
contraddittorio di cui al medesimo comma 1.
Articolo
16
(Chiusura
delle liti fiscali pendenti)
1. Le liti fiscali pendenti
dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a
seguito di rinvio, nonche´ quelle gia` di competenza del giudice ordinario,
ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di appello, possono essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del
giudizio, con il pagamento della somma:
a) di 150 euro, se il valore
della lite è di importo fino a 2.000 euro;
b) pari al 10 per cento del
valore della lite, se questo è di importo superiore a 2.000 euro.
2. Le somme dovute ai sensi del comma
1 sono versate entro il 16 marzo 2003, secondo le ordinarie modalita`
previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce,
esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme
possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate
trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le
somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro
il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati
dal 17 marzo 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento
delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina
l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte
a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30
per cento delle somme non versate, ridotta alla meta` in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli
interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo
si intende:
a) per lite pendente, quella avente
ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata
in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del
giudizio, nonche´ quella per la quale l'atto introduttivo sia stato
dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende,
comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non
sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
b) per lite autonoma, quella
relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella
relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
c) per valore della lite, da
assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha
formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e
delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato
provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non
collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della
lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto
introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti
interessati e dai tributi in esso indicati.
4. Per ciascuna lite pendente è
effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento ed è
presentata, entro il 21 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in
carta libera, secondo le modalita` stabilite con provvedimento del direttore
del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel
giudizio.
5. Restano comunque dovute a
titolo definitivo, con esclusione delle sanzioni, le somme il cui pagamento è
previsto dalle vigenti disposizioni in pendenza di lite, anche se non ancora
iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non pagate in precedenza o non
iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate
secondo le modalita` e nei termini specificati al comma 2; se iscritte a
ruolo e gia` notificate alla data del versamento di cui al comma 2, le
predette somme sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La
definizione non da` comunque luogo alla restituzione delle somme gia`
versate.
6. Le liti fiscali che possono
essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 30 giugno
2003; qualora sia stata gia` fissata la trattazione della lite nel suddetto
periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di
volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
7. Per le liti di cui al comma 6
sono altresì sospesi fino al 17 marzo 2003 i termini per impugnare le
sentenze delle commissioni tributarie nonche´ quelle dei tribunali e delle
corti di appello.
8. Gli uffici di cui al comma 1
trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di
appello, entro il 30 giugno 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali
è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31
luglio 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di
comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarita` della
domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La
predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della
commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 luglio
2005. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad
essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli
uffici giudiziari, viene notificato, con le modalita` di cui all'articolo 60
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo puo` impugnare dinanzi
all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la
definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la
sentenza puo` essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro
sessanta giorni dalla sua notifica.
9. In caso di pagamento in
misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita`
dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione
dell'ufficio.
10. La definizione di cui al
comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia piu` pendente, fatta
salva la disposizione dell'ultimo periodo del comma 5.
Articolo
17
(Regolarizzazione
di inadempienze di natura fiscale)
1. Le violazioni relative al
canone previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonche´ alla
tassa di concessione governativa prevista, da ultimo, dall'articolo 17 della
tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30 dicembre 1995, e successive
modificazioni, commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite,
entro il 16 marzo 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento
amministrativo o giurisdizionale in corso, con il versamento di una somma
pari a 10 euro per ogni annualita` dovuta. Il versamento è effettuato con le
modalita` di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi
prevista.
Non si fa comunque luogo a
restituzione di quanto gia` versato.
2. Le violazioni ripetute e
continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicita` commesse fino
al 30 novembre 2002 mediante affissioni di manifesti politici possono essere
sanate in qualunque ordine e grado di giudizio nonche´ in sede di riscossione
delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il
versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari, per il
complesso delle violazioni commesse e ripetute a 750 euro per anno e per
provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria
del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state
compiute in piu` di un comune della stessa provincia; in tal caso la
provincia provvede al ristoro dei comuni interessati. La sanatoria di cui al
presente comma non da` luogo ad alcun diritto al rimborso di somme
eventualmente gia` riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni.
Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di
cui al presente comma, al 31 marzo 2003. Non si applicano le disposizioni
dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
Ù
Capo III
PROROGHE
E ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo
18
(Disposizioni
in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa automobilistica su
alcuni quadricicli)
1. Per i veicoli storici e d'epoca
nonche´ per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, è
consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento
delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. Le predette tasse non
possono superare la retroattivita` triennale. La reiscrizione consente il
mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.
2. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere
dal 1º gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui
all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della tassa
automobilistica è pari a 50 euro.
Articolo
19
(Proroghe
di agevolazioni per il settore agricolo)
1. All'articolo 45, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni
transitorie in materia di imposta regionale sulle attivita` produttive, le
parole da: "per i periodi d'imposta in corso" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo d'imposta in corso
al 1º gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota è stabilita nella
misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio
2003 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento".
2. All'articolo 11 del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli
imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, ovunque
ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "anni dal 1998 al 2003"; b) al comma 5-bis, le parole:
"a decorrere dal 1º gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"a decorrere dal 1º gennaio 2004".
3. Il beneficio fiscale di cui
all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per
la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato fino al 31 dicembre 2003
fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di
tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da
dissesto idrogeologico.
4. Per l'anno 2003 il gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa.
Per le modalita` di erogazione
del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n.
454.
5. Al comma 6-bis dell'articolo
23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato
dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
"30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
2003".
6. Al comma 2 dell'articolo 22
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "dalla data di entrata
in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1º gennaio 2003".
Articolo
20
(Emersione
di attivita` detenute all'estero)
1. Le disposizioni del capo III
del decretolegge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonchè dell'articolo 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio
e regolarizzazione effettuate tra il 1º gennaio 2003 e il 30 giugno 2003,
fatte salve le disposizioni che seguono:
a) la somma da versare è pari al
4 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato
in denaro ed è conseguentemente esclusa la facolta` di corrisponderla nelle
forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350
del 2001;
b) il tasso di cambio per la
determinazione del controvalore in euro delle attivita` finanziarie e degli
investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio
2003;
c) il modello di dichiarazione
riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge;
d) relativamente alle attivita`
finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione
della dichiarazione riservata esclude la punibilita` per le sanzioni previste
dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le
dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli
anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attivita`, gli interessati non
sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del
decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di
presentazione della dichiarazione riservata nonchè per il periodo d'imposta
precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei
cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;
e) la determinazione dei redditi
derivanti dalle attivita` finanziarie rimpatriate percepiti dal 1º agosto
2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata puo` essere
effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui
redditi cosý` determinati l'intermediario al quale è presentata la
dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata
dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed
è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è
perfezionata l'operazione di rimpatrio;
f) per i redditi derivanti dalle
attivita` regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre
2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilita`
per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonchè la
punibilita` per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito
il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi
moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella
dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da
trasmettere esclusivamente in via telematica.
2. All'articolo 10, comma 4, del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonchè per i trasferimenti dall'estero relativi ad
operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale semprechè detti
redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi".
3. Il comma 3 dell'articolo 1
del decretolegge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:
"3. Le evidenze di cui ai
commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per
cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita` stabilite con i
provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1".
4. Il comma 4-bis dell'articolo
1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli intermediari di
cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati
nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei
limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti,
e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati
all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui
all'articolo 7, comma 1".
5. Il comma 1 dell'articolo 7
del decretolegge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:
"1. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalita`
per l'adempimento degli obblighi, nonche´ per la trasmissione delle evidenze
di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al
presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti
possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne
variati gli importi".
6. La definizione degli
imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 non ha effetto
relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le
disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
Articolo 21
(Disposizioni
in materia di accise)
1. Le disposizioni in materia di
riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 1, del
decretolegge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno
2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del
decretolegge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003.
2. Le disposizioni in materia di
aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al
31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
3. Le disposizioni in materia di
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri
specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decretolegge 1º
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2003.
4. Le disposizioni in materia di
agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero
con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.
418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma
4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30
giugno 2003.
5. Le disposizioni in materia di
aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui
all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
prorogate al 30 giugno 2003.
6. Il regime agevolato previsto
dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66,
concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia
di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del
Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
227 del 27 settembre 1993, è prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il
quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed
in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.
7. Per l'anno 2002 non si fa
luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise
sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio,
sull'"orimulsion", nonche´ sulle emulsioni stabilizzate di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote
decorrenti dal 1º gennaio 2005.
8. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo` disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento
dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal
comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. I decreti di cui al comma 8,
tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi
di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai
sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a
435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
10. I benefici di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il
periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese
armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per
l'intero anno, attivita` di cabotaggio, ad esclusione delle navi di
proprieta` dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni
o contratti di servizio.
11. Il comma 1-quater
dell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal
seguente:
"1-quater. Le imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche
analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo
pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte
all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto".
12. Le disposizioni del comma 11
si applicano a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente
al 31 dicembre 2001.
13. All'articolo 61, comma 4,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "di lire 74 miliardi
per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di
euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003".
14. Fino al 31 dicembre 2003 è
sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia
di motorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n.
870.
15. Il numero 11) del primo comma
dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, è abrogato.
Articolo
22
(Misure
di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e
intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive)
1. Per una piu` efficiente ed
efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e
congegni da divertimento e intrattenimento nonche´ per favorire il recupero
del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la
gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come
tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con
il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base
delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformita` degli
apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro
idoneita` al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in
rete obbligatorio entro il 31 dicembre 2003 per la gestione telematica degli
apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un
apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione
e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito.
2. L'articolo 38 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
"Articolo 38. - (Nulla osta
rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da
divertimento e intrattenimento).
1. Il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla
osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui
all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
nonche´ ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la
distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno
identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli
importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi
alle prescrizioni stabilite dall'articolo 110, comma 7, del predetto testo
unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la
immodificabilita` delle caratteristiche tecniche e delle modalita` di
funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in
forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di
manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono
l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano
altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle
schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo
video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque
altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni
apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita
scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla
memoria, delle modalita` di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei
dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I
produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei
congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno
ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda
sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di
ogni loro ulteriore cessione.
2. I gestori degli apparecchi e
dei congegni di cui al comma 1 prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003
richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e
congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare,
l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma 7, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
3. Gli importatori e i
produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di
ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o
importare al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformita`
alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comma 6, del predetto testo
unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilita`
delle caratteristiche tecniche e delle modalita` di funzionamento e di
distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano
il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di
dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria.
La verifica tecnica vale altresì
a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle
schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo
video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque
altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la
rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria,
delle modalita` di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei
dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad
un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in
relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito
positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione.
Il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo` stipulare
convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.
4. Il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla
osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui
all'articolo 110, comma 6, del citato testo unico di cui al regio decreto n.
773 del 1931, nonche´ ai loro gestori.
A questo fine, con la richiesta
di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi
e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero
progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli
apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata
conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli
importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di
nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori
consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla
osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda
esplicativa.
La copia del nulla osta e la
scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e
congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
5. I gestori degli apparecchi e
dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003
richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare
il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la
richiesta è effettuata nonche´ gli estremi del nulla osta del produttore o
dell'importatore ad essi relativo.
6. Il nulla osta previsto dai
commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma
dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
7. Gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero
dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche´ il Ministero
dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria
effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle
sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei
congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono
anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e
congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano
contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda
esplicativa. In caso di irregolarita`, è revocato il nulla osta al produttore
o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni
irregolari, e il relativo titolo è ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti
gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.
8. Il Corpo della Guardia di
finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per
l'attivita` finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai
fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la
repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie,
concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato,
procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le
norme e con le facolta` di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
3. L'articolo 110 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Articolo 110. - 1. In
tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i
circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di
apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale
sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorita`
ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonche ´ le prescrizioni e i
divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al comma
1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installabilita` degli
apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente
articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi
degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli
ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo
quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente
aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore
superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i
giochi gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da
gioco di abilita`, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si
attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi
di abilita` o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento
aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata
di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono
vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il
costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua
conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.
In tal caso le vincite, computate
dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo
complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento
delle somme giocate.
In ogni caso tali apparecchi non
possono ri- - 34 - produrre il gioco del poker o comunque anche in parte le
sue regole fondamentali.
7. Si considerano, altresì,
apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi
di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita` fisica,
mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete
metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un
euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione
della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non
convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso
il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo
della partita;
b) quelli automatici,
semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita` che si
attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore
per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di
abilita` o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio,
che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione,
il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci
volte. Dal 1º gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera
possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14- bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative
imposte. Dal 1º gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il
prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la
conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi.
Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola
abilita` fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i
quali la durata della partita puo` variare in relazione all'abilita` del
giocatore e il costo della singola partita puo` essere superiore a 50
centesimi di euro.
8. L'utilizzo degli apparecchi e
dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.
9. Ferme restando le sanzioni
previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede
all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e
congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli
di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni
indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. è
inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono
essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
Con l'ammenda da 500 a 1.000
euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne
consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto
previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione
od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e
congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e puo`, inoltre, essere
disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli
apparecchi, l'autorita` procedente provvede a darne comunicazione
all'amministrazione finanziaria.
10. Se l'autore degli illeciti
di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è
sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24
novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza
motivata e con le modalita` previste dall'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
11. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle
disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, puo`
sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorita`
competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo
di sospensione disposto a norma del presente comma è computato
nell'esecuzione della sanzione accessoria".
4. L'articolo 14-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal
seguente:
"Articolo 14-bis. -
(Apparecchi da divertimento e intrattenimento).
1. Per gli apparecchi e congegni
per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base
dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in
unica soluzione, con le modalita` stabilite dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16
marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º
marzo.
Entro il 15 febbraio 2003 gli
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco
lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo
unico, installati prima del 1º gennaio 2003, devono essere denunciati, con
apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a
condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa
dimostrazione, nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti
tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di
pagamento entro la predetta data del 15 febbraio 2003 degli importi dovuti
per l'anno 2003, nulla è dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al
rimborso di eventuali somme gia` pagate a tale titolo. In caso di
inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli
apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e
gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi
dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si
provvede al ritiro del relativo titolo.
2. Fino alla attivazione della
rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e
congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell'imposta
sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro
per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.
3. Per gli apparecchi e congegni
di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura
dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1º
gennaio 2001, è per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:
a) di 1.500 euro, per gli
apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) di 4.100 euro, per gli
apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) di 800 euro, per gli
apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.
4. Entro il 31 dicembre 2003,
per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui
all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
istituita una o piu` reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato. Per la gestione della rete o delle reti l'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato puo` avvalersi di uno o piu` concessionari individuati con
procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria.
Con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente
comma.
5. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli
stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili
medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonche´ stabilita forfetariamente la
base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione
alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi".
5. Per gli apparecchi per il
gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni.
6. Con decreto dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, tenuto conto
del parere della Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali, sono
individuati il numero massimo di apparecchi con riferimento alle loro diverse
tipologie di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici
esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche´ le prescrizioni da
osservare ai fini dell'installazione, sulla base dei seguenti criteri
direttivi:
a) dimensione e natura
dell'attivita` prevalente svolta presso l'esercizio o il locale;
b) ubicazione dell'esercizio o
del locale.
7. Una quota pari a 10 milioni
di euro delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al
presente articolo è assegnata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato per essere destinata alla copertura delle spese connesse
all'espletamento dei compiti ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento
e divertimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il trasferimento delle
concessioni relative all'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e
sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base degli articoli 3, commi
77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e
3, commi 229, 230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, è consentito previo assenso del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto
con il Ministero delle politiche agricole e forestali. L'assenso è
subordinato, anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa
provincia, al riscontro, in particolare, della disponibilita` da parte del
richiedente di locali, idonei all'uso, in funzione anche dell'avvenuto
rilascio di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, da parte delle
diverse amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli per i
quali, al momento della richiesta, sono gia` in atto altre concessioni,
tenuto conto della possibile capacita` di raccolta delle scommesse in
rapporto alla densita` e alla composizione demografica della zona.
9. Relativamente alle
concessioni di cui al comma 8 è consentita, previo assenso del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, il cui il rilascio è comunque subordinato alla valutazione del non
decremento della complessiva capacita` di raccolta, definita in funzione di
quella gia` riferibile a ciascuno dei concessionari interessati,
l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte
di non piu` di due concessionari esercenti la raccolta di scommesse diverse,
purchè rappresentati da un unico soggetto fornito di autorizzazione di
pubblica sicurezza.
10. Ai concessionari per la
raccolta delle scommesse di cui al comma 8 è consentito gestire nei locali
destinati alla raccolta delle scommesse, nel rispetto delle discipline
derivanti da ogni fonte di pianificazione regionale e locale vigente e previa
acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato,
rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale, attivita`
diverse dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente connesse, in ogni
caso finalizzate al migliore agio della pratica della scommessa, non escluse
quelle di cessione di alimenti, di bevande e di oggettistica avente attinenza
con le pratiche oggetto di scommessa, nonchè di audio-video diffusione di
programmi inerenti le medesime pratiche, individuate con provvedimento del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato.
11. Alle procedure
concorrenziali di affidamento delle concessioni di cui al comma 8, nonchè di
quelle disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29, possono partecipare anche le societa` di
capitali.
12. Il divieto di utilizzazione
del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto
dall'articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse
multiple libere con piu` di due eventi.
13. L'effettuazione delle
scommesse al totalizzatore presso gli sportelli all'interno degli ippodromi è
consentita, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare, anche per le
corse che si svolgono su altri campi.
14. Lo scommettitore decade dal
diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato
la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni
decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa.
Lo scommettitore decade,
altresì, dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro il
termine indicato al periodo precedente.
15. Le misure massime delle
percentuali di allibramento per le scommesse previste dall'articolo 33 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n.
174, e successive modificazioni, su avvenimenti che prevedono fino a tre
possibili esiti, per quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto
possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto
possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152, ferma nel
resto la disciplina vigente.
16. I decreti ministeriali di
attribuzione dei proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al decreto
del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, possono essere modificati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo
caso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al
fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del corrispettivo
spettante al - 38 - concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e
sportive e la misura della quota di prelievo residualmente destinata
all'UNIRE e al CONI. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
puo` essere disposta la riduzione, in misura non superiore ad un punto
percentuale, dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sulla quota di
prelievo stabilita per ciascuna scommessa, per le scommesse di cui al numero
2) della predetta lettera b).
17. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13
maggio 1999, n. 133.
Ù
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
SPESE
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Articolo
23
(Razionalizzazione
delle spese e flessibilita` del bilancio)
1. Per il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unita` previsionali
di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003
concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono
ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è
istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad
eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la
cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi
stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente.
La ripartizione del fondo è
disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici
centrali del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
2. Ai fini del conseguimento
dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati
nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate nella
medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto
alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti
di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli
indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative
autorizzazioni di spesa.
3. Gli enti previdenziali
pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le
proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore
al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1º gennaio 2003,
in considerazione dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e
patrimoniale unica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione
dell'apporto dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto
1995, n. 335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene
conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilita` finanziarie
dell'ente.
4. Agli enti territoriali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 29.
5. I provvedimenti di
riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della
Corte dei conti.
Articolo
24
(Acquisto
di beni e servizi)
1. Per ragioni di trasparenza e
concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate
nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992,
n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione,
rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di
servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte
o ristrette, con le modalita` previste dalla normativa nazionale di
recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto
è superiore a 50.000 euro. è comunque fatto salvo, per l'affidamento degli
incarichi di progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e
12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
2. Sono esclusi dall'obbligo di
cui al comma 1:
a) i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti;
b) le pubbliche amministrazioni,
nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla
CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
c) le cooperative sociali, ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381.
3. Fermo quanto previsto dagli
articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate
nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici
istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite
dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di
cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottano
i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti
relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per
consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il
conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono,
altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3
giugno 1999, n. 157.
4. I contratti stipulati in
violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro
definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il
contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente
derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di
responsabilita` amministrativa; ai fini della determinazione del danno
erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.
5. Anche nelle ipotesi in cui la
vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche
amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati,
previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone
comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.
6. Al fine di razionalizzare e
contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi
pubblici, la CONSIP Spa puo` stipulare convenzioni quadro ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi - 40 - di specifico
interesse di una o piu` amministrazioni di cui al comma 1 del presente
articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero puo` svolgere
facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle
amministrazioni medesime, le attivita` di stazione appaltante, nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.
7. Per gli organismi di cui agli
articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalita`
differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in
economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di
cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
8. I servizi prestati dalla
CONSIP Spa alle societa` per azioni interamente partecipate dallo Stato ai
sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei
confronti delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive
modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di
settore.
9. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di
coordinamento.
Articolo
25.
(Pagamento
e riscossione di somme di modesto ammontare)
1. Con uno o piu` decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla
disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare
e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.
2. Con i decreti di cui al comma
1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto
ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque
denominate nonche´ norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione
cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva.
Tali disposizioni si possono
applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso
intendersi come franchigia.
3. Sono esclusi i corrispettivi
per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
4. Gli importi sono, in ogni
caso, arrotondati all'unita` euro. In sede di prima applicazione dei decreti
di cui al comma 1, l'importo minimo non puo` essere inferiore a 12 euro.
Articolo
26
(Disposizioni
in materia di innovazione tecnologica)
1. Per l'attuazione del comma 7
dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è istituito il Fondo
per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per
l'anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento
degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e
quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo 23,
comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle
finanze, con uno o piu` decreti di natura non regolamentare, stabilisce le
modalita` di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, -
41 - ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni
interessate.
2. Al fine di assicurare una
migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle
pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando
duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il
riuso, nonchè di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e
telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce con proprie
direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento
dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, e ne verifica
l'attuazione;
b) approva, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti
annuali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, entro il 30 giugno di ogni anno;
c) valuta la congruenza dei
progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza strategica
rispetto alle direttive di cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio
dell'esecuzione;
d) individua i progetti
intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione tra le varie
amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e definendone le
modalita` di realizzazione;
e) valuta, sulla base di criteri
e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse
finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole
amministrazioni;
f) stabilisce le modalita` con
le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai
programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse
dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto dall'articolo 25, comma
1, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
g) individua specifiche
iniziative per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le
isole minori;
h) promuove l'informazione circa
le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie.
3. Nei casi in cui i progetti di
cui ai commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica
delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
4. Al fine di accelerare la
diffusione della carta di identita` elettronica e della carta nazionale dei
servizi, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma
nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le
tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno,
possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche
cumulabili tra loro:
a) convenzioni con istituti di
credito o finanziari;
b) contributi di privati
interessati a forme di promozione;
c) ricorso alla finanza di
progetto;
d) operazioni di
cartolarizzazione.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita` e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di
accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni
universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita` e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi
stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai fini
dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, le
istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in
grado di:
a) presentare un'architettura di
sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse
tecnologie per la gestione dell'interattivita`, salvaguardando il principio
della loro usabilita`;
b) favorire l'integrazione
coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla
didattica distribuita;
c) garantire la selezione,
progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun
courseware;
d) garantire adeguati contesti
di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti
di apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato servizio di
teletutoring;
e) garantire adeguate procedure
di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle
competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture
innovative di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati
multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.
6. Per la realizzazione
dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per la informatizzazione
delle prefetture è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.
Articolo
27
(Progetto
"PC ai giovani")
1. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo speciale,
denominato "PC ai giovani" nel quale affluiscono le disponibilita`,
non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui
all'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo
restando quanto disposto dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Il Fondo
è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato "PC ai
giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti
informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Con
decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalita` di presentazione delle istanze degli interessati,
nonche´ di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilita`
di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla
pubblica amministrazione.
2. Il comma 4 dell'articolo 103
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
Articolo
28
(Acquisizione
di informazioni)
1. Allo scopo di assicurare il
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell'economia
e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul
comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo
di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti
nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e
dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
2. Qualora non sia prevista la
presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei
sindaci, il Ministero dell'economia e delle finanze puo` acquisire le
suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro,
anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di
valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286.
3. Al fine di garantire la
rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato
istitutivo della Comunita` europea e delle norme conseguenti, tutti gli
incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale.
4. Le banche incaricate dei
servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi
servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione di cui al comma 5.
5. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti,
la codificazione, le modalita` e i tempi per l'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad
apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
6. Il comma 6 dell'articolo 227
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
"6. Gli enti locali di cui
all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto
completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di
stabilita` interno, nonche´ i certificati del conto preventivo e consuntivo.
Tempi, modalita` e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica
dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, citta` e
autonomie locali e la Corte dei conti".
7. Il decreto previsto dal comma
6 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Articolo
29
(Patto di
stabilita` interno per gli enti territoriali)
1. Ai fini della tutela dell'unita`
economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna
provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilita` e crescita,
nonchè alla condivisione delle relative responsabilita`, con il rispetto
delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117 e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto
ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilita` interno di
cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per
l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione
programmato indicato nel Documento di programmazione economicofinanziaria.
3. Le regioni a statuto
ordinario possono estendere le regole del patto di stabilita` interno nei
confronti dei propri enti strumentali.
4. Per gli stessi fini di cui al
comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia,
computato ai sensi del comma 5, deve essere almeno pari a quello dell'anno
2001 migliorato del 7 per cento.
5. Il disavanzo finanziario di
cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella
di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti.
Nel disavanzo finanziario non
sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte
corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione - 44 - europea e
dagli enti che partecipano al patto di stabilita` interno;
b) le entrate derivanti dalla
compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla
dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi
passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di
destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente
da calamita` naturali, nonche´ quelle sostenute per lo svolgimento delle
elezioni amministrative;
e) le spese connesse
all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei
limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
6. Per gli stessi fini di cui al
comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 7, non
puo` essere superiore a quello dell'anno 2001.
7. Il disavanzo finanziario di
cui al comma 6 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella
di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti.
Nel disavanzo finanziario non
sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte
corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti
che partecipano al patto di stabilita` interno;
b) le entrate derivanti dalla
compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla
dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi
passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di
destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti
esclusivamente da calamita` naturali, nonchè quelle sostenute per lo
svolgimento delle elezioni amministrative.
8. Il secondo periodo del comma
4-bis dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, introdotto
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è
soppresso.
9. Il comma 5 dell'articolo 24
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato. Al comma 9 dello stesso
articolo 24 della citata legge n. 448 del 2001, le parole da: "Per
l'anno 2002, qualora l'ente" fino alla fine del comma sono soppresse.
10. Per il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2004, il disavanzo finanziario di
ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000
abitanti non puo` essere superiore a quello dell'anno 2003, determinato
secondo quanto previsto nei precedenti commi, incrementato del tasso
d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
11. A decorrere dall'anno 2005,
per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000
abitanti, il disavanzo finanziario utile ai fini del rispetto delle regole
del patto di stabilita` interno è calcolato, sia per la gestione di
competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e
le spese finali. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte
corrente che in conto capitale, provenienti dallo Stato, dall'Unione europea
e dagli enti che partecipano al patto di stabilita` interno;
b) i trasferimenti statali attribuiti
sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;
c) le entrate derivanti dai
proventi della dismissione di attivita` finanziarie e dalla riscossione dei
crediti;
d) le spese derivanti
dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attivita`
finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti.
12. Il disavanzo finanziario,
come definito dal comma 11, di ciascuna provincia e di ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, non puo` essere superiore a quello
risultante dall'applicazione, al corrispondente disavanzo finanziario del
penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita, per
ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede di prima
applicazione, per l'anno 2005, la percentuale è fissata nel 7,8 per cento
rispetto al 2003.
13. Al fine di consentire il
monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita` interno anche
secondo i criteri adottati in contabilita` nazionale, le regioni a statuto
ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti
trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla
fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione
di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita`
definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero
dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di
statistica. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al
presente articolo, gli stessi enti possono costituire societa` consortili con
le locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta
formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli.
14. Per le regioni a statuto
ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni recate dall'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. In caso di mancato
conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6 da parte delle province e
dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla
verifica di cui al comma 16, i predetti enti non possono procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di
eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e,
inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
Gli enti sono, altresì, tenuti a
ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per
l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo
a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli
obiettivi.
16. Per le province e i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il collegio dei revisori dei
conti verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, il rispetto degli
obiettivi di cui ai commi 4, 6, 10 e 11.
Qualora l'obiettivo non sia
stato rispettato, il collegio ne da` comunicazione al Ministero dell'interno.
Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del
collegio inadempiente.
17. Le province ed i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il
mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in
termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale,
che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il collegio dei revisori dei
conti è tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al
trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua
coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne da`
comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A seguito
dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province e i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel periodo
successivo e fino a quando non risulti riassorbito lo scostamento registrato,
a limitare i pagamenti correnti entro l'ammontare dei pagamenti effettuati
alla stessa data e allo stesso titolo nell'anno 2001. Per il mancato rispetto
dell'obiettivo annuale si applicano - 46 - le disposizioni del comma 15.
Attraverso le loro associazioni, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono al monitoraggio sull'andamento delle
spese, delle entrate e dei saldi dei rispettivi bilanci. Pertanto le
comunicazioni previste dal presente comma e dai commi 13 e 16 sono trasmesse
anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.
18. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il
31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per
gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei
relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di
cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2003-2005. Alle finalita` di cui al presente articolo provvedono,
per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle
stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme
di attuazione.
Qualora le predette regioni e
province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si
applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di
cui al presente articolo.
Articolo
30
(Disposizioni
varie per le regioni)
1. Al fine di avviare
l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le
modalita` per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la
fiscalita`, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, procede alla ricognizione di tutti i
trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente
attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire
presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione
del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. All'articolo 6, comma 3,
della legge 29 marzo 2001, n. 135, le parole da: "attraverso bandi
annuali" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"con la medesima procedura di cui al comma 2. La suddetta quota di
risorse è da finalizzare al miglioramento della qualita` dell'offerta
turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici
locali di cui all'articolo 5". Il comma 4 dell'articolo 6 della citata
legge n. 135 del 2001 è abrogato.
3. All'articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole:
"a norma del comma 2 si
provvede entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi
risultanti per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "a
norma del comma 2 si provvede, entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati
consuntivi risultanti per l'anno 2002".
4. L'articolo 6 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è sostituito dal seguente:
"Articolo 6. -
(Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni
conferite)
1. Il trasferimento dal bilancio
dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, emanati ai - 47 - sensi dell'articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle
funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1º
gennaio 2004.
2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la
quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare la
necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle
regioni a statuto ordinario".
5. Per gli anni 2001 e 2002 la
perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante
dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata
dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato
dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a
carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro
342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla
ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
6. In attuazione dell'articolo
38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2, il contributo di solidarieta` nazionale per gli anni 2001-2005,
quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla
regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di
euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Utilizzando
la proiezione pluriennale di tale somma, la regione è autorizzata a contrarre
mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo è subordinata alla
redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è
tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e
PIL nazionale.
7. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è avviata con la regione
Valle d'Aosta-Valle´e d'Aoste in apposita sede tecnica la procedura, secondo
le modalita` previste dallo statuto della regione medesima, per la
definizione di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato
e la regione compresi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria.
8. Per la copertura del maggiore
fabbisogno della spesa sanitaria di cui all'articolo 101 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla
regione Friuli Venezia Giulia è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una
maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.
9. Al fine di regolare i
rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia
conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al
personale e alle funzioni ATA di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio
1999, n. 124, nonchè all'assegnazione alle province dell'imposta sulle
formalita` di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico
registro automobilistico (PRA) di cui all'articolo 56 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e all'assegnazione agli enti locali dell'aumento
dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decretolegge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come
sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, - 48 - n.
133, la compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli Venezia
Giulia è ridotta, a decorrere dall'anno 2003, per un importo complessivo di
49 milioni di euro annui.
10. All'articolo 49, primo
comma, numero 4), dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia,
di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive
modificazioni, le parole: "sei decimi" sono sostituite dalle
seguenti: "otto decimi" in attuazione dei commi 8 e 9.
11. Restano fermi i limiti di
impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 25,82 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2003 stabiliti dall'articolo 101 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente ai mutui gia` assunti dalla regione.
12. Ai fini della definizione
dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Friuli Venezia
Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell'importo di euro 54
milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di
cui alla normativa richiamata al comma 9, relativi alle risorse connesse
all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalita` di trascrizione,
iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002,
all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale
provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni
2000-2002, nonchè alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per
gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggiore
fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione è operata in misura
pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli
anni 2004 e 2005.
13. La regione Friuli Venezia
Giulia puo` destinare a spese d'investimento per lo sviluppo dei settori
produttivi gli importi ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 11 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, e dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
14. Nel caso in cui dovesse
verificarsi una significativa modificazione del quadro finanziario di
riferimento, lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia provvedono alla
revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure
previste dall'articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione
Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1.
15. Qualora gli enti
territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da
quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i
relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto
la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un
minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennita` di carica
percepita al momento di commissione della violazione.
Articolo
31
(Disposizioni
varie per gli enti locali)
1. I trasferimenti erariali per
l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle
disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n.
448. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante
dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003 alla
base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalita` di cui
all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono
definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo
49, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui
all'articolo - 49 - 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per l'anno 2003 è attribuito
un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione
dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5
milioni di euro a favore delle comunita` montane ad incremento del contributo
di cui al comma 6, per il 50 per cento è destinato ad incremento del fondo
ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e
per le finalita` di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre
1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato
il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita` locale.
3. Fino alla revisione del
sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto previsto
dall'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono
disposte secondo le modalita` individuate con il decreto del Ministro
dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del
7 marzo 2002.
4. Per l'anno 2003 la dotazione
del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di
complessivi 60 milioni di euro.
5. Per l'anno 2003 ai comuni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del
bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino
ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalita`
dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti.
6. Per l'anno 2003 il contributo
spettante alle unioni di comuni e alle comunita` montane svolgenti esercizio
associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro. Per la
ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalita`
da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'interno 1º settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini
dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5
dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti.
7. Allo scopo di realizzare
soluzioni integrate per lo sviluppo delle attivita` di controllo del
territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo
modelli di polizia di prossimita`:
a) l'incremento del contributo
destinato all'unione di comuni di cui al comma 6, della presente legge è
aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta
dei servizi di polizia locale, destinati a finalita` di investimento;
b) gli enti locali, nell'ambito
dei propri poteri pianificatori del territorio, possono prevedere che le sedi
di servizio e caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia
siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il
decreto ministeriale di cui all'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto
1942, n. 1150, puo` prevedere, su proposta del Ministro dell'interno, la
quantita` complessiva di spazi pubblici da destinare prioritariamente
all'insediamento delle predette sedi di servizio o caserme;
c) l'Amministrazione della
pubblica sicurezza provvede all'adeguamento funzionale ed all'avvio del
programma di ridislocazione dei presidi di polizia, contestualmente alla
progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in 25 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. Per l'anno 2003 l'aliquota di
compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25,
comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella misura del
6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è istituita per le province una
compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del
riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio
2002, quali entrate derivanti dall'attivita` ordinaria di gestione iscritte
al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita` di riparto e di
attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa.
9. Al comma 6 dell'articolo 67
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole:
"Per i comuni" sono
inserite le seguenti:
"e le province" e,
alla fine del periodo, le parole: "e comuni" sono sostituite dalle
seguenti:
", province e comuni".
10. A decorrere dal 1º gennaio
2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui all'articolo 27, comma 10,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro
e 4,50 euro.
11. Fermo restando quanto
previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo
degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato
annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle
rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o
concessi ai sensi dell'articolo 46- bis del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
12. Nei confronti degli enti
locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei
trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso
possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste
dalle disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo
10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di tali
riduzioni si provvede:
a) per i comuni, per l'anno
2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell'interno della
compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'articolo 67 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, nella misura stabilita dal comma 8 del presente
articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in
sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di
addizionale all'IRPEF. Le somme cosý` recuperate sono portate, con apposito
decreto del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente
capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni;
b) per le province, a decorrere
dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta
RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo
comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme
recuperate sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno.
13. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalita` per l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 12.
14. Per il recupero di somme a
qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno è
autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli
importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli
importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito
dell'IRPEF. è fatta salva la facolta`, su richiesta dell'ente, di procedere
alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e
successive modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei trasferimenti
erariali e delle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito
dell'IRPEF, di procedere alla rateizzazione in dieci annualita` decorrenti
dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva
dell'importo da recuperare.
15. In attesa che venga data
attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, come
modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che venga
formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate
le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di
mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonchè la contribuzione
statale sul relativo onere di ammortamento. Resta ferma l'applicazione delle
predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui
deliberazione di dissesto è stata adottata prima della data di entrata in
vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.
16. In deroga alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente
l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e
l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31
dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle
annualita` d'imposta 1998 e successive.
17. All'articolo 8, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, come modificato
dall'articolo 53, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i numeri 4)
e 4-bis) sono sostituiti dai seguenti:
"4) anno 2003 per i comuni
con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti".
18. L'esenzione degli immobili
destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti
territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti
territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della
stessa disposizione.
19. Le comunicazioni relative ai
matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n.
903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data
dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario
delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti
erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il
Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche
dati.
20. I comuni, quando
attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno
comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalita`
idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
21. All'articolo 11, comma 1,
lettera a), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti:
"quattro anni".
22. Le disposizioni previste
dall'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni, non si in- - 52 - tendono applicabili per le esigenze dirette
a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessita`
di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti
territoriali.
Articolo
32
(Flussi di
tesoreria e dati di cassa)
1. Per il triennio 2003-2005
conservano validita` le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. In relazione all'esigenza di
definire i risultati trimestrali e annuali dei conti pubblici per la
predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di
invio dei dati cumulati della gestione di cassa che le regioni e gli enti del
settore pubblico di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, devono trasmettere al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 30 della citata legge n. 468 del 1978, è fissato al 20 del mese
successivo alla scadenza del periodo di riferimento.
3. Ai soli fini di consentire
l'elaborazione dei conti consolidati di settore e definire i risultati
annuali e trimestrali dei conti pubblici, gli obblighi informativi di cui al
comma 2 sono estesi agli enti previdenziali trasformati in associazioni o
fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
successive modificazioni, e agli enti previdenziali di categorie
professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103, ferma restando la loro autonomia patrimoniale e gestionale.
4. Per l'esercizio in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, le imprese individuali con
volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attivita` nei piccoli
comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che
abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo
triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello
stesso, l'importo di 3.000 euro.
5. Nel primo periodo del comma 2
dell'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
"117.797.672,84 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"159.114.224,77 euro".
Ù
Capo II
ONERI DI
PERSONALE
Articolo
33
(Rinnovi
contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa)
1. Ai fini di quanto disposto
dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale,
sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da
destinare anche all'incentivazione della produttivita`. All'articolo 16,
comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le parole:
"per ciascuno degli anni del biennio" sono sostituite dalle
seguenti: "dall'anno 2003".
2. Le risorse previste
dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per
corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208
milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti
economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttivita`, del
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di - 53 - cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante
l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto
legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 è stanziata una
ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare
ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le
procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n.
266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia
e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica. In
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo
7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50
milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno
approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado
corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze
armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e
tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei
trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o
gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di
polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti
perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'interno e gli altri Ministri interessati.
3. Le somme di cui ai commi 1 e
2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta
regionale sulle attivita` produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
4. Ai sensi dell'articolo 48,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti
dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti
degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali,
del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, delle universita`, nonchè degli enti di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici
al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto
legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito
delle disponibilita` dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede
di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri
previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del
presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie
per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da
destinare all'incentivazione della produttivita`.
5. Al quarto periodo del comma
3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, dopo le parole: "per gli enti pubblici non
economici"
sono inserite le seguenti:
"e per gli enti e le istituzioni di ricerca".
6. A decorrere dal 1º gennaio
2003, in relazione alla peculiarita` dell'attivita` svolta nel soccorso
tecnico urgente dal personale del settore aeronavigante e dal personale
specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati
livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di
sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire - 54 - il progressivo
allineamento alle indennita` corrisposte al personale specialista delle Forze
di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e
amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono
incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da destinare, con modalita`
e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente
ai profili del settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
istituiti dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al
personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso
le sedi di nucleo. Per le medesime finalita` sono altresì incrementate le
risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a euro
1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca,
motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti
portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. A decorrere dal 1º gennaio 2003,
le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui
all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio
1999, relativo al personale del comparto ministeri, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999,
istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da
utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali
dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti
penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio
sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le
responsabilita` connesse all'espletamento delle attivita` stesse.
Articolo
34
(Organici,
assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici)
1. Le amministrazioni pubbliche
di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con
popolazione inferiore a
3.000 abitanti, provvedono alla
rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui
all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto
conto:
a) del processo di riforma delle
amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonchè delle
disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici
settori;
b) dei processi di trasferimento
di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal capo
III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. In sede di applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza
della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare
il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29
settembre 2002.
3. Sino al perfezionamento dei
provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche
sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31
dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data
risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilita` o
di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti
dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15
luglio 2002, n. 145, nonche´ dai provvedimenti di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, gia`
formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di
indisponibilita` emanati in attuazione dell'articolo 52, comma 68, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del
bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002.
4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni
di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di
personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza
organica non sia superiore all'unita`, nonchè quelle relative alle categorie
protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002
sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge nonchè quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre
2000, n. 331.
5. In deroga al divieto di cui
al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e
previo esperimento delle procedure di mobilita`, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici, le universita` e gli enti di ricerca possono procedere ad
assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro.
A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a
80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004.
6. Le deroghe di cui al comma 5
sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Nell'ambito delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l'immissione
in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al
rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso
tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica
e tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali,
nonchè dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e
di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con
l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31
dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici
programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze piu` immediate e urgenti
al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare
entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilita` del fondo di cui al
comma 5.
7. Allo scopo di conseguire un
piu` elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti
e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco è incrementata di 230 unita`. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla distribuzione per profili professionali delle predette unita` e
contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili
professionali, posizioni economiche e sedi di servizio, nel limite del numero
dei posti dell'organico vigente come incrementato dal presente comma nonchè
nel limite dei relativi oneri complessivi - 56 - previsti dal presente comma.
Alla copertura dei posti derivanti dal predetto incremento di organico
disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede, nella misura del 75
per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso
pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero
dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre
2005. Per il rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti
con la predetta graduatoria, si provvede con gli idonei della graduatoria del
concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del
Ministero dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Gli oneri derivanti
dall'incremento della dotazione organica sono determinati nel limite della
misura massima complessiva di 4.571.000 euro per l'anno 2003, di 7.044.000
euro per l'anno 2004 e di 7.421.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
Le assunzioni del personale
operativo portato in aumento vengono effettuate nell'anno 2003 in deroga al
divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione e di
approvazione.
8. In relazione alle esigenze di
cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando
quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore
spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo
di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560 unita`. In
relazione alle esigenze di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 1º
agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere
dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per
l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio
permanente comunque non superiore a 110 unita` e ad incremento della
dotazione organica fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati
ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di
porto è ridotto nell'anno 2003 a 2.811 unita` e nell'anno 2004 a 2.575
unita`.
9. All'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, dopo
le parole:
"in conseguenza delle
azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate"
sono aggiunte le seguenti:
"ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di
servizi di polizia o di soccorso pubblico ".
10. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai Corpi di polizia e al personale della carriera
diplomatica e prefettizia. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6
non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli
avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e
alle relative federazioni nonchè al comparto scuola, per il quale trovano applicazione
le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
e 23 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonchè per
gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui
al comma 11.
11. Ai fini del concorso delle
autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di
Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano
rispettato le regole del patto di stabilita` interno per l'anno 2002, per gli
altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e
- 57 - limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali
assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita`, devono,
comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico
del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per
cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002
tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione
demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della
essenzialita` dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del
personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti
limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non puo` essere
stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano
un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo
119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del
personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale
per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di
personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al
patto di stabilita` interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti
di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma
4.
Nei confronti delle province e
dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilita` interno per l'anno 2002 rimane confermata
la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo
19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
In ogni caso sono consentite,
previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di
funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia
coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione
delle unita` di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì
definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero delle attivita`
produttive, sono individuati per le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e l'Unioncamere specifici indicatori volti a
definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario.
12. I termini di validita` delle
graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni
pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di
personale sono prorogati di un anno. La durata delle idoneita` conseguite
nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di
professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, è
prorogata per l'anno 2003. All'articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le categorie di
personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la
facolta` di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo
anno di eta`".
13. Per l'anno 2003 le
amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione di
personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo
108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o
con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata
e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta
per le stesse finalita` nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova
applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta
eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano
rispettato le regole del patto di stabilita` interno, nonchè nei confronti
del - 58 - personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il
comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Per gli enti di ricerca, per
l'Istituto superiore di sanita`, per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche´ per le scuole
superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a
tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le
istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.
14. è autorizzato lo stanziamento
di 4 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'Istituto superiore di
sanita` per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92,
comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
15. Per la prosecuzione degli
interventi di cui all'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, è
autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2003-2005.
16. è autorizzato lo
stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM).
17. Sono escluse dalle
limitazioni previste dal comma 12 per la pubblica amministrazione, le
assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di
stabilita` e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche
stabilite dalle regioni.
18. Le procedure di conversione
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e
lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese
sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale
interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.
19. I Ministeri della salute,
della giustizia, per i beni e le attivita` culturali e l'Agenzia del
territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del
personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati
ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma
24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
20. I comandi in atto del
personale della societa` per azioni Poste italiane e dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 19, comma 9, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.
21. In relazione a quanto
previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, anche
in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare e
accelerare i processi di mobilita`, anche intercompartimentale, del personale
delle pubbliche amministrazioni.
22. Per ciascuno degli anni 2004
e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e
2 e previo esperimento delle procedure di mobilita`, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unita` sono tenuti a realizzare una
riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in
servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni
pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al
principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati
dai documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo modalita` indicate
dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi
competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale
trasmettono - 59 - annualmente alle predette amministrazioni i dati
previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
23. All'articolo 28 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Al fine di conseguire
gli obiettivi di stabilita` e crescita, di ridurre il complesso della spesa
di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare
l'efficienza e di migliorare la qualita` dei servizi, con uno o piu`
regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni
sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale,
individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati
dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non
possono piu` proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che
privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in societa` per
azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento
con enti o organismi che svolgono attivita` analoghe o complementari. Scaduto
il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli
adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali
non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in
liquidazione ";
b) al comma 2, dopo la lettera
c), è aggiunta la seguente:
"c-bis) svolgono compiti di
garanzia di diritti di rilevanza costituzionale".
24. Il termine di cui
all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia` differito di
diciotto mesi dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, è prorogato di ulteriori dodici mesi.
25. All'articolo 28 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il primo periodo
è sostituito dal seguente: "Il corso di cui al comma 3 ha la durata di
dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di
applicazione presso amministrazioni pubbliche o private.";
b) il comma 7 è sostituito dal
seguente:
"7. In coerenza con la
programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun
anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri
ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31
luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3.
Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno".
Articolo
35
(Misure
di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed
in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore
all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche
mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti
dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarieta`
d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree
delle zone montane e delle isole minori.
In sede di prima attuazione e
fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e
formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove,
nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni
di soprannumerarieta`, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il
completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di
orario gia` comprese in cattedre costituite fra piu` scuole.
2. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri
per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in
modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per
cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per
l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta
riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.
3. Rientrano tra le funzioni dei
collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e
l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del
pasto nelle mense scolastiche.
4. Dall'anno scolastico
2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto
scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto.
5. Il personale docente
dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad
altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie
locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri
compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione
di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157,
come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278,
competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente
altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte
dall'autorita` scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o
utilizzato in altri compiti per inidoneita` permanente ai compiti di istituto
puo` chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di
altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora
non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo
massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo
o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla
risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per
il personale gia` collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il
termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Per il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le
mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento
fuori ruolo.
I collocamenti fuori ruolo
eventualmente gia` disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.
7. Ai fini dell'integrazione
scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle
attivita` di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al
rapporto insegnanti/ alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di
cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale
assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di
cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono
le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con
modalita` e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei
Ministri dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca e della salute,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Fermo restando il disposto di
cui all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le economie di spesa derivanti dall'applicazione del
comma 5 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse
annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale
del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle
economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58
milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa verifica
dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei
commi 2, 4 e 6.
9. Le istituzioni scolastiche
possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene
ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come
previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La
terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilita` dei posti
di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione
scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, emanato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per
l'anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto
dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza.
La indisponibilita` dei posti
permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di
soprannumerarieta`.
Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e
della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale
derivante dalla predetta indisponibilita` di posti, sono effettuate le
occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti.
Articolo
36
(Indennita`
e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita)
1. Le disposizioni dell'articolo
7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e
modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e da ultimo dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per
le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
contenenti il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennita`, dei
compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad
incremento in relazione alla variazione del costo della - 62 - vita,
continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si
applica anche agli emolumenti, indennita`, compensi e rimborsi spese erogati,
anche ad estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per
l'esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il
periodico aggiornamento dei relativi importi nonchè, fino alla stipula del contratto
annuale di formazione e lavoro previsto dall'articolo 37 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai
medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale rimane
consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di cui ai decreti legislativi
12 febbraio 1993, n. 39, 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre
1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio
1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985,
n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.
Articolo
37
(Retribuzione
dei giudici della Corte costituzionale)
1. Il primo comma dell'articolo
12 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
"I giudici della Corte
costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al piu`
elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della
giurisdizione ordinaria investito delle piu` alte funzioni, aumentato della
meta`. Al Presidente è inoltre attribuita una indennita` di rappresentanza
pari ad un quinto della retribuzione ".
Ù
Capo III
INTERVENTI
IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Articolo
38
(Gestioni
previdenziali)
1. L'adeguamento dei
trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37,
comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2003:
a) in 426,75 milioni di euro in
favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei
lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore
dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS);
b) in 105,84 milioni di euro in
favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei
trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attivita`
commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto
previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono
determinati per l'anno 2003 in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni di
cui al comma 1, lettera a), e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di
cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi
importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con
il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di
cui al comma 1, - 63 - lettera a), della somma di 1.122,44 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere
relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio
1989, nonchè al netto delle somme di 2,20 milioni di euro e di 50,99 milioni
di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e
dell'ENPALS.
4. All'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, recante attuazione della delega
conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali
pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: "Nell'ambito della percentuale di cui al
primo periodo, l'INAIL destina specificamente il 5 per cento dei fondi ad
asili per l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia".
5. I lavoratori iscritti al
Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la
invalidita`, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente
dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e
successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione
societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilita` a seguito di
ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro
con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni
pensionistiche del Fondo stesso, hanno facolta`, in presenza di contestuale
contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale
obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi
previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le predette
prestazioni, secondo modalita` stabilite con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
6. Gli enti erogatori di
trattamenti pensionistici possono presentare all'Anagrafe tributaria la
domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di
prestazioni che risiedono all'estero.
7. Nell'ipotesi di periodi non
coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,
relativi all'anno 1998, il termine di prescrizione di cui all'articolo 3,
comma 9, lettera a), secondo periodo, della citata legge n. 335 del 1995 è
sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1º gennaio 2003.
8. Il comma 6 dell'articolo 36
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal comma 24
dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal
seguente:
"6. Le disposizioni
contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e
agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1º gennaio
2003".
9. A decorrere dal 1º gennaio
2003, previa verifica della condizione reddituale prevista dall'articolo 49,
comma 1, della presente legge, ai cittadini italiani residenti all'estero in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, l'incremento della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della
legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, deve garantire,
nel rispetto delle condizioni di cui al predetto articolo 38, un reddito
proprio, comprensivo della predetta maggiorazione sociale nonche´ di
trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti all'estero, tale
da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in
Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilita`, tenendo conto del
costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il - 64 - Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, stabilisce, con
proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il livello di reddito equivalente, per ciascun
Paese, al reddito di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448. Con la medesima procedura puo` essere annualmente modificato
l'importo della maggiorazione sociale di cui al primo periodo del presente
comma, che non puo`, in ogni caso, concorrere a determinare un reddito
proprio superiore a 516,46 euro mensili per tredici mensilita` e, nella
parametrazione tra i 516,46 euro mensili con il costo della vita nel Paese di
residenza, non puo` comunque essere di importo inferiore a 123,77 euro
mensili per tredici mensilita`. Il predetto incremento puo` essere superiore
a 123,77 euro mensili per tredici mensilita` a condizione che il titolare di
pensione sia in possesso del requisito di cui all'articolo 8, secondo comma,
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.
Per le finalita` di cui al
presente comma è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003. Qualora dalla verifica reddituale prevista dall'articolo 49,
comma 1, della presente legge si accerti un numero di beneficiari che comporti
un onere inferiore a quello della predetta autorizzazione di spesa, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel
mondo, sono modificati i requisiti di accesso previsti dal quarto periodo del
presente comma. Qualora, viceversa, si accerti un maggiore onere, con lo
stesso decreto sono conseguentemente rideterminati i requisiti di accesso al
beneficio.
10. è autorizzata la spesa di
1,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005 destinati alla corresponsione di
un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o societa` di
nazionalita` italiana rimpatriati dalla Tunisia.
11. è autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005 destinati alla corresponsione di
un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o societa` di
nazionalita` italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6
dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione per beni, diritti e
interessi perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorita` libiche
a partire dal 1º gennaio 1969, e che hanno altresì beneficiato delle
disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135,
e 29 gennaio 1994, n. 98.
Articolo
39
(Spesa
assistenziale e benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)
1. Al fine di garantire
l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali a carico del
bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali
gestori dei medesimi, determinato rivalutando sulla base della sola dinamica
dei prezzi l'importo per l'anno 2002, è integrato tenendo conto di tutti i
fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa
vigente. Il predetto importo per l'anno 2002 ingloba anche la somma dei
trasferimenti all'INPS a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi
pregressi. L'integrazione è pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003, 799
milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005.
2. Le risorse derivanti dai
minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, pari a 516 milioni di euro annui a decorrere dal 2003,
concorrono al finanziamento degli oneri di cui al comma 3 del presente
articolo, nonchè al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche
sociali e del Fondo per l'occupazione.
3. è autorizzato il
trasferimento all'INPS della somma di 640 milioni di euro per - 65 - l'anno
2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 658 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005, per i maggiori oneri derivanti dall'articolo 18,
comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante la regolarizzazione
degli atti di indirizzo emanati, nel corso dell'anno 2000, dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in materia di benefici previdenziali per i
lavoratori esposti all'amianto.
4. Il comma 1 dell'articolo 38
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che
l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo
della eventuale maggiorazione sociale, non puo` superare l'importo mensile
determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del
trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno
sociale.
5. Il comma 2 dell'articolo 38
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che
l'incremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.
6. A decorrere dal 1º gennaio
2004 l'indennita` speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21
novembre 1988, n. 508, a favore dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo
visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione, è aumentata dell'importo di 41 euro mensili.
7. Per la prosecuzione degli
interventi di carattere sociale ed assistenziale svolti dall'Associazione
nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali (ANFFAS), è
assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2003.
8. La lettera d) del comma 5
dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel
senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari
all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il
limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al
comma 1 del predetto articolo.
9. L'abbandono dell'azione di
recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico
disposto dall'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
esteso ai casi di indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli
agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore
dell'ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non si
applica ai recuperi gia` effettuati alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Articolo
40
(Utilizzo
degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale
come accompagnatori dei ciechi civili)
1. Gli obiettori di coscienza di
cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari del servizio civile
nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati per
lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla
legge 27 maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta.
2. Possono presentare la
richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili che svolgono un'attivita`
lavorativa o sociale o abbiano la necessita` dell'accompagnamento per motivi
sanitari.
3. La sussistenza delle condizioni
previste dal comma 2 è certificata dal datore di lavoro per i lavoratori
dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori
autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attivita`
sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento è necessario per
motivi sanitari e per periodi determinati.
4. L'indennita` di
accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata
legge n. 382 del 1970 e l'indennita` speciale dei ciechi civili ventesimisti
istituita dall'articolo 3 della legge
21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel
quale i beneficiari delle suddette indennita` usufruiscono del servizio di
accompagnamento di cui al presente articolo.
5. Le economie derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 sono utilizzate per
incrementare in misura equivalente il Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
Articolo
41
(Disposizioni
in materia di cassa integrazione guadagni, mobilita` e contratti di
solidarieta`)
1. In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e nel limite della complessiva spesa di 376.433.539
euro, per l'anno 2003, a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso
di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti
al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e
finanze puo` disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita` e di disoccupazione
speciale, gia` previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla
normativa vigente in materia, nonche´ concessioni, anche senza soluzione di
continuita`, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in
specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003. La
misura dei trattamenti è ridotta del 20 per cento. La riduzione non si
applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Nel limite
complessivo di 80 milioni di euro a valere sul predetto importo di
376.433.539 euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è
autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2003, le convenzioni
stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente
utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento, durante l'esercizio in
corso, di attivita` straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili
nella disponibilita` degli stessi comuni da almeno un triennio. Italia Lavoro
Spa assiste i comuni perche´ predispongano piani di reinserimento dei
lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro con azioni di politica
attiva del lavoro.
2. All'articolo 1, comma 1,
primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato
dall'articolo 2, comma 1, del decretolegge 11 giugno 2002, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole:
"31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2003" e dopo le parole: "nonchè di 60,4 milioni di euro
per l'anno 2002" sono aggiunte le seguenti: "e di 45 milioni di
euro per l'anno 2003".
3. All'articolo 1, comma 2, primo
periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato
dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
"31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2003".
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse preordinate per la medesima finalita` nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, nel limite di 20
milioni di euro.
4. All'articolo 3, comma 8,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dall'articolo
52, comma 47, della - 67 - legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo
è sostituito dal seguente: "Tale finalizzazione è limitata a lire 10
miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni
dal 2002 al 2008".
5. Per le finalita` di cui
all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata
la somma di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2003 a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
6. L'intervento di cui
all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, puo` proseguire per l'anno
2003 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima
finalita` entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 91
milioni di euro.
7. Le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si
applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti
nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle
2.000 unita` lavorative, nel settore della sanita` privata ed in situazione
di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione
aziendale, nel limite massimo di 700 unita`.
8. All'onere derivante dal comma
7, determinato nella misura massima di 6.667.000 euro per l'anno 2003, di
10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005, si
provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decretolegge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
9. Fino al 31 dicembre 2003,
alle imprese industriali che svolgono attivita` produttiva di fornitura o
sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese
operanti nel settore automobilistico, il trattamento ordinario di
integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, puo` essere
concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero
per piu` periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i
ventiquattro mesi in un triennio.
10. Per le imprese indicate nel
comma 9, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento
ordinario di integrazione salariale, una settimana si considera trascorsa
quando la riduzione di orario sia stata almeno pari al 10 per cento
dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unita`
produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del
computo dei predetti periodi massimi.
11. Fino al 10 agosto 2005, i
periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi dei commi 9 e
10, in deroga all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non si
computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223.
12. Per gli interventi di cui ai
commi da 9 a 11 è autorizzata la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2003
e 106,5 milioni di euro per l'anno 2004. All'onere per l'anno 2004 si
provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Articolo
42
(Confluenza
dell'INPDAI nell'INPS)
1. Con effetto dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza
per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27
dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono
trasferite all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con
effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita`, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti
pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto.
La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata
nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. Il bilancio consuntivo per
l'esercizio 2002 dell'ente soppresso di cui al comma 1 è deliberato dal
Comitato di cui al comma 4. Tutte le attivita` e le passivita`, quali
risultano dal predetto bilancio consuntivo, affluiscono all'evidenza
contabile di cui al comma 1, per quanto riguarda le prestazioni
pensionistiche, e alle gestioni individuate dal predetto Comitato per quanto
riguarda le prestazioni non pensionistiche.
3. Il regime pensionistico dei
dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del
pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con
effetto dal 1º gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati
presso il soppresso INPDAI, l'importo della pensione è determinato dalla
somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianita` contributive
acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della
retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; b) della quota di pensione
corrispondente alle anzianita` contributive acquisite a decorrere dal 1º
gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le
norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima
decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di
rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per
quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi
le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.
4. Al fine di favorire una
rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le funzioni, è costituito,
per un triennio, un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti
incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPDAI, in
carica alla data del 31 dicembre 2002, nonchè da quattro dirigenti incaricati
di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal
direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovra` pervenire alla
unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2003.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica.
5. Il personale in servizio
presso l'INPDAI alla data di soppressione dello stesso è trasferito all'INPS
e conserva il regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza,
nonchè il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di
approvazione del nuovo contratto collettivo.
6. Il comitato di cui
all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria,
limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di
aziende industriali.
7. è autorizzato il
trasferimento all'evidenza contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041
milioni di euro per l'anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e
di 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione
dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini
della determinazione dell'effettivo trasferimento si tiene conto
dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilita` finanziarie della
predetta evidenza contabile.
Articolo 43
(Norme in
materia di ENPALS)
1. Nell'ambito del processo di
armonizzazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) al regime generale, con effetto dal 1º
gennaio 2003:
a) l'aliquota di finanziamento
in vigore per tutti gli assicurati di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è quella in vigore nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti dell'INPS;
b) l'ENPALS non è tenuto al
contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
c) la disciplina prevista
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni, è estesa all'ENPALS, con applicazione, relativamente agli
organi, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), salvo che per il collegio dei
revisori dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente
disciplina, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. L'articolo 3, secondo comma,
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.
708, è sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale,
su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al
monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e
dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al
primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo` essere,
altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei
lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ".
3. Al fine di perseguire
l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai
lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo comma,
numeri da 1 a 14, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello
sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non
possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per
prestazioni riconducibili alla medesima attivita`.
Tale quota rimane esclusa dalla
base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le
posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è
definito alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 1, comma 15, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto
sono soppressi.
Articolo
44
(Abolizione
del divieto di cumulo tra pensioni di anzianita` e redditi da lavoro)
1. A decorrere dal 1º gennaio
2003, il regime di totale cumulabilita` tra redditi da lavoro autonomo e
dipendente e pensioni di anzianita` a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è esteso ai casi di anzianita` contributiva pari o superiore ai 37 anni a
condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di eta`. I predetti
requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento.
2. Gli iscritti alle forme di
previdenza di cui al comma 1, gia` pensionati di anzianita` alla data del 1º
dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto
parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale
cumulabilita` di cui al comma 1 a decorrere dal 1º gennaio 2003 versando un
importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio
2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come
differenza fra la somma dei requisiti di anzianita` contributiva e di eta`
anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in
possesso alla data del pensionamento di anzianita`.
Le annualita` di anzianita`
contributiva e di eta` sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è
arrotondata all'intero piu` vicino. Se l'importo da versare è inferiore al 20
per cento della pensione di gennaio 2003 o se il predetto numero è nullo o
negativo, ma alla data del pensionamento non erano stati raggiunti entrambi i
requisiti di cui al comma 1, viene comunque versato il 20 per cento della
pensione di gennaio 2003. Il versamento massimo è stabilito in misura pari a
tre volte la predetta pensione.
La disposizione si applica anche
agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di
anzianita`, hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di
pensionamento entro il 30 novembre 2002; qualora essi non percepiscano nel
gennaio 2003 la pensione di anzianita`, è considerata come base di calcolo la
prima rata di pensione effettivamente percepita. Se la pensione di gennaio
2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al
ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
3. Per gli iscritti alle
gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito da pensione, che hanno
prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non
hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta
vigente, le penalita` e le trattenute previste, con i relativi interessi e
sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2003,
qualora l'interessato versi un importo pari al 70 per cento della pensione
relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni
relativamente ai quali si è verificato l'inadempimento. A tal fine le
frazioni di anno sono arrotondate all'unita` superiore. Il versamento non
puo` eccedere la misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2003. La
quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene
restituita all'iscritto che abbia proceduto anche al versamento di cui al
comma 2. Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un
versamento provvisorio, e si procede al ricalcolo entro due mesi
dall'erogazione della pensione definitiva.
4. Gli importi di cui ai commi 2
e 3 sono versati entro il 16 marzo 2003, secondo modalita` definite dall'ente
previdenziale di appartenenza.
L'interessato puo` comunque
optare per il versamento entro tale data del 30 per cento di quanto dovuto,
con rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando
l'interesse legale. Per i pensionati non in attivita` lavorativa alla data
del 30 novembre 2002, il versamento puo` avvenire successivamente al 16 marzo
2003, purche´ entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una base
di calcolo costituita dall'ultima mensilita` di pensione lorda erogata prima
dell'inizio della attivita` lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento
rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui al comma 2.
Per i soggetti di cui al penultimo periodo del comma 2, il versamento viene
effettuato entro sessanta giorni dalla corresponsione della prima rata di
pensione. Per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 2 e all'ultimo
periodo del comma 3, il versamento di conguaglio avviene entro due mesi
dall'erogazione della pensione definitiva.
5. Dalla data del 1º aprile 2003
i comparti interessati dell'amministrazione pubblica, ed in particolare l'anagrafe
tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti pensionistici,
procedono all'incrocio dei dati fiscali e previdenziali da essi posseduti,
per l'applicazione delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei
confronti di quanti non hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del
comma 3.
6. In attesa di un complessivo
intervento di armonizzazione dei regimi contributivi delle diverse tipologie
di attivita` di lavoro, anche in relazione alla riforma delle relative
discipline, l'aliquota di finanziamento e l'aliquota di computo della
pensione, per gli iscritti alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni, che percepiscono redditi da pensione
previdenziale diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1º
gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1º gennaio 2004,
ripartiti tra committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel
caso di lavoro parasubordinato. Alla predetta gestione affluisce il 10 per
cento delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento di
iniziative di formazione degli iscritti non pensionati; con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri e modalita`
di finanziamento e di gestione delle relative risorse.
7. Gli enti previdenziali
privatizzati possono applicare le disposizioni di cui al presente articolo
nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Articolo
45
(Interventi
per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti)
1. In sede di sperimentazione,
per l'anno 2003, gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi
provinciali, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore
all'espletamento dell'attivita` lavorativa, nonche´ i coltivatori diretti
iscritti negli elenchi provinciali, ai fini della raccolta di prodotti
agricoli, possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente,
di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado aventi anche
il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non
superiore a novanta giorni. è fatto comunque obbligo dell'iscrizione
all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
2. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita` di attuazione del presente articolo, con indicazione
delle cause di forza maggiore in relazione alle quali è possibile avvalersi
delle collaborazioni di cui al comma 1, nonchè le modalita` di comunicazione
agli enti previdenziali interessati. Le suddette modalita` di attuazione e
cause di forza maggiore devono essere definite in modo che l'onere
conseguente a carico della finanza pubblica non sia superiore a 10 milioni di
euro per l'anno 2003.
Articolo
46
(Fondo
nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della federazione maestri
del lavoro)
1. Il Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti
previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative
indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi,
comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre
disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di
destinazione.
2. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri
decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le
finalita` legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando
prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono
diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a
sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in
particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno
alla natalita`.
3. Nei limiti delle risorse
ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle
risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti
locali e nel rispetto delle compatibilita` finanziarie definite per l'intero
sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su
tutto il territorio nazionale.
4. Le modalita` di esercizio del
monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono
definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. In caso di mancato utilizzo
delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione
al Fondo di cui al comma 1.
6. Per far fronte alle spese
derivanti dalle attivita` statutarie della federazione dei maestri del lavoro
d'Italia, consistenti nell'assistenza ai giovani al fine di facilitarne
l'inserimento nel mondo del lavoro e nella collaborazione volontaristica con
gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte,
all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori di handicap ed agli anziani
non autosufficienti, è conferito alla federazione medesima, per il triennio
2003-2005, un contributo annuo di 260.000 euro. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 20 marzo
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
Articolo
47
(Finanziamento
di interventi per la formazione professionale)
1. Nell'ambito delle risorse
preordinate sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati i criteri e le modalita` per la destinazione dell'importo
aggiuntivo di 1 milione di euro, per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. All'articolo 118, comma 16,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole:
"per l'anno 2001" sono
aggiunte le seguenti:
"e di 100 milioni di euro
per l'anno 2003".
Articolo
48
(Fondi
interprofessionali per la formazione continua)
1. All'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di promuovere,
in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo
attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo
sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di
competitivita` delle imprese e di garanzia di occupabilita` dei lavoratori,
possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria,
dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al
comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione
continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonche´,
all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai
dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
dirigenti comparativamente piu` rappresentative, oppure come apposita sezione
all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo
tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente.
I fondi possono finanziare in
tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o
individuali concordati tra le parti sociali, nonche´ eventuali ulteriori
iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani
concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono
trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate
affinchè ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.
Ai fondi afferiscono,
progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le
risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo
25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.
2. L'attivazione dei fondi è subordinata
al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita` alle finalita` di cui al
comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di
funzionamento dei fondi medesimi e della professionalita` dei gestori. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì la vigilanza
ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarita` o di
inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 74 - puo`
disporne la sospensione dell'operativita` o il commissariamento. Entro tre
anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali effettuera` una valutazione dei risultati conseguiti dagli
stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con
decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito
di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di
linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attivita`
svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parita` componente
la Commissione centrale per l'impiego, da due rappresentanti delle regioni
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche´ da un rappresentante
di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale.
Tale Osservatorio si avvale
dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non
compete alcun compenso nè rimborso spese per l'attivita` espletata.
3. I datori di lavoro che
aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di
cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a
trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
L'adesione ai fondi è fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni
o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo stesso Istituto
provvede a disciplinare le modalita` di adesione ai fondi e di trasferimento
delle risorse agli stessi, mediante acconti bimestrali.";
b) il comma 6 è sostituito dal
seguente:
"6. Ciascun fondo è
istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di
natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di
personalita` giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali";
c) il comma 7 è abrogato;
d) il comma 8 è sostituito dal
seguente:
"8. In caso di omissione,
anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge
n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo
omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo
prescelto.";
e) il comma 10 è sostituito dal
seguente:
"10. A decorrere dall'anno
2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da
destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo
integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30
per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.";
f) il comma 12 è sostituito dal
seguente:
"12. Gli importi previsti
per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio
1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati
al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per
finanziare, in via prioritaria, i - 75 - piani formativi aziendali,
territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento
accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed
i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma
10".
2. I fondi costituiti secondo le
disposizioni previgenti adeguano i propri atti costitutivi alle disposizioni
dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal presente
articolo.
Articolo
49
(Accertamenti
sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia)
1. I redditi prodotti all'estero
che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per
l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso
alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di
certificazioni rilasciate dalla competente autorita` estera. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo,
sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui
la certificazione puo` essere sostituita da autocertificazione.
Per le prestazioni il cui
diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorita`
estera sara` acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da
effettuare entro il 31 dicembre 2003.
2. Le economie derivanti
dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico fondo presso
l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello
Stato e quindi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in
materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex
Jugoslavia, gia` soggetti alla sovranita` italiana.
Articolo
50
(Disposizioni
in materia di lavori socialmente utili)
1. Il comma 1 dell'articolo 10
del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è sostituito dal seguente:
"1. Ai soggetti aventi
titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attivita` socialmente utili
e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui
all'articolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei
requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12,
comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e
successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti
pensionistici vigenti alla data del 1º gennaio 2003, è riconosciuta una
indennita` commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione
all'anzianita` contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione
alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo
scopo dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21
maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998.
Tale indennita` non potra` comunque essere inferiore all'ammontare
dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della
suddetta domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento
provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12
del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni,
con esclusione di quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo. Al
raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente
alla data del 1º gennaio 2003, il trattamento provvisorio viene rideterminato
sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori
destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo
10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è inserito il seguente:
"1-bis. I lavoratori
rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle
disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a
pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel
corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione
volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, determinati come indicato nel medesimo
comma 1, ovvero, qualora abbiano gia` maturato detti requisiti anteriormente
al 1º gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei
loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di
attivita` socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese successivo
a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda".
3. Per facilitare la
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con onere a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per l'anno
2003, mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Il differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato non
puo` comportare un onere finanziario complessivo a carico del predetto Fondo
per l'occupazione, superiore alla somma di 5,16 milioni di euro, che a tale
fine è preordinata nell'ambito del Fondo.
4. I lavoratori aventi titolo,
alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegno di utilizzo
per prestazioni in attivita` socialmente utili e relative prestazioni
accessorie con oneri a carico del predetto Fondo per l'occupazione, che ne
facciano richiesta per intraprendere un'attivita` lavorativa autonoma,
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero per
associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del
predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre 2003,
detratte le mensilita` gia` riscosse alla data della domanda, con la
conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili. La
domanda dovra` essere corredata da una apposita dichiarazione di
responsabilita` con la quale l'interessato dovra` fornire le indicazioni
sull'attivita` che intende intraprendere, precisando la data di inizio della
nuova attivita`. L'assegno anticipato è cumulabile con l'incentivo di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141
del 19 giugno 1998, che, a decorrere dal 1º gennaio 2003, è concesso con le
modalita` previste per l'assegno anticipato.
5. All'articolo 78, comma 6,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 2-bis,
comma 1, del decretolegge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "e
limitatamente agli anni 2001 e 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"e limitatamente agli anni 2001, - 77 - 2002 e 2003". Gli
interventi di cui al presente comma sono attivabili nei limiti di 2.789.000
euro per l'anno 2003 e subordinatamente al rispetto delle disposizioni del
patto di stabilita` interno per l'anno 2002.
6. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari ad euro 51,949 milioni per l'anno
2003, ad euro 53 milioni per l'anno 2004, ad euro 44 milioni per l'anno 2005,
ad euro 36 milioni per l'anno 2006, ad euro 23 milioni per l'anno 2007 e ad
euro 10 milioni per l'anno 2008, si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decretolegge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
7. Le istituzioni scolastiche
proseguono nell'affidamento delle attivita` in base alle convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, con oneri per l'anno 2003 pari a 297 milioni di euro.
Articolo
51
(Disposizioni
in materia di assicurazione degli sportivi)
1. A decorrere dal 1º luglio
2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti
tesserati in qualita` di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di
promozione sportiva.
2. L'obbligatorieta`
dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a
causa dello svolgimento delle attivita` sportive, dai quali sia derivata la
morte o una inabilita` permanente.
Ù
Capo IV
INTERVENTI
NEL SETTORE SANITARIO
Articolo
52
(Razionalizzazione
della spesa sanitaria)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003,
i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti
individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui
al decreto del Ministro della sanita` 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi
di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per
servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del
lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 euro.
2. A decorrere dal 1º gennaio
2004, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge
24 ottobre 2000, n. 323, sara` fissata la misura dell'importo massimo di
partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le
previsioni di spesa definite nell'ambito degli stessi accordi rendano
necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il
pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche
nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta
attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.
4. Tra gli adempimenti cui sono
tenute le regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decretolegge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, - 78 - n.
112, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i
seguenti:
a) l'attivazione nel proprio
territorio del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche,
specialistiche e ospedaliere, di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater
dell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; la relativa verifica
avviene secondo modalita` definite in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
b) l'adozione dei criteri e
delle modalita` per l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il
principio di appropriatezza organizzativa e di economicita` nella
utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo tra
Governo, regioni e province autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002; la
relativa verifica avviene secondo modalita` definite in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
c) l'attuazione nel proprio
territorio, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo
contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire lo svolgimento,
presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera
continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette
giorni della settimana, in armonia con quanto previsto dall'accordo tra il
Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 14 febbraio 2002, sulle modalita` di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa. A tale
fine, la flessibilita` organizzativa e gli istituti contrattuali della
turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilita`, potranno
essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate
per finalita` non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei
servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza. Annualmente
le regioni predispongono una relazione, da inviare al Parlamento, circa
l'attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti;
d) l'adozione di provvedimenti
diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali
nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle
aziende sanitarie e ospedaliere, nonchè delle aziende ospedaliere autonome.
5. Il comma 3 dell'articolo 85
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è abrogato.
6. Al secondo periodo del comma
40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "e
al 12,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: ", al 12,5 per
cento" e le parole: "pari o superiore a lire 200.000" sono
sostituite dalle seguenti:
"compreso tra euro 103,29 e
euro 154,94 e al 19 per cento per le specialita` medicinali il cui prezzo di
vendita al pubblico è superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie
pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e
i limiti di fatturato, di cui al presente comma".
7. Il secondo periodo del comma
41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso.
Conseguentemente, sono rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in
base alla deliberazione del CIPE 1º febbraio 2001, n. 3/2001, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
8. La riduzione del prezzo delle
specialita` medicinali di cui al decreto del Ministro della salute 27
settembre 2002, pubblicato - 79 - nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, è rideterminata nella misura massima
del 20 per cento.
9. Anche al fine di potenziare
il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui al comma 4, lettera a),
di contenere la spesa sanitaria, nonchè di accelerare l'informatizzazione del
sistema sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e le pubbliche
amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, e sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non
regolamentare stabilisce le modalita` per l'assorbimento, in via sperimentale
e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera
recante il codice fiscale nella carta nazionale dei servizi e per la
progressiva utilizzazione della carta medesima ai fini sopra descritti.
10. All'articolo 3 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, al comma 3, le parole: "l'anno 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "gli anni 2002 e 2003"; al comma 4, le
parole: "l'esercizio 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"gli esercizi 2002 e 2003".
11. Dalla data di entrata in
vigore del decreto di riclassificazione dei medicinali adottato ai sensi
dell'articolo 9, commi 2 e 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e comunque
entro e non oltre il 16 gennaio 2003 la riduzione di cui al comma 1
dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è rideterminata nella
misura del 7 per cento.
12. Il termine del 31 dicembre
2003 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre
1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362,
e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
prorogato al 31 dicembre 2008.
13. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici
devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni medicinale
omeopatico per il quale sia stato gia` corrisposto il contributo di lire
40.000 previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, la somma di euro 25 a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di
primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2, lettera A),
annesso al decreto del Ministro della sanita` 22 dicembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998.
14. Entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, a ciascuno dei medicinali
omeopatici di cui al comma 13 sara` attribuito, da parte del Ministero della
salute, un numero provvisorio di registrazione.
15. A tutti i medicinali
omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire
40.000, ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è consentita la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:
a) variazioni del
confezionamento primario;
b) quantita` del contenuto;
c) variazione di una o piu`
diluizioni del o dei materiali di partenza purchè la nuova diluizione sia
piu` alta della precedente;
d) sostituzione di un componente
con uno analogo;
e) eliminazione di uno o piu`
componenti;
f) variazione del titolare
dell'autorizzazione alla commercializzazione;
g) variazione del nome
commerciale;
h) variazione del sito di
produzione;
i) variazione del produttore.
16. Il richiedente deve
allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell'avvenuto pagamento
della tariffa prevista dal citato decreto del Ministro della sanita` 22
dicembre 1997. La variazione si intende accordata trascorsi novanta giorni
dalla data di notifica.
17. Ai medicinali omeopatici non
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5- bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, introdotto dal comma 1 dell'articolo 40
della legge 1º marzo 2002, n. 39.
18. Per il solo anno 2002 sono
posti a carico dello Stato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito
dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6
settembre 2001, l'importo di 165 milioni di euro a compensazione della minore
somma definita a titolo di entrate proprie e l'importo di 50 milioni di euro
per il finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesu`" di Roma.
19. Alle imprese farmaceutiche
titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, è
consentito organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti
anche indiretti in Italia o all'estero per gli anni 2004, 2005 e 2006 congressi,
convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, nella misura massima del
50 per cento di quelli notificati al Ministro della salute nell'anno 2003 o
autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo. Non concorrono al
raggiungimento della percentuale di cui al periodo precedente gli eventi
espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione
continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
20. A decorrere dal 1º gennaio
2003 l'importo del reddito annuo netto indicato all'articolo 1, comma 1,
lettera d), della legge 27 ottobre 1993, n. 433, è elevato a 10.717 euro.
L'importo suddetto puo` essere elevato ogni due anni con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
21. Al fine di potenziare le
attivita` di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è assegnato al
Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) l'importo di 5 milioni di
euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005 per la realizzazione di un centro nazionale di adroterapia oncologica
integrato con strutture di ricerca e sviluppo di tecnologie utilizzanti fasci
di particelle ad alta energia.
22. Al comma 37 dell'articolo 52
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le
parole:
"di alta formazione",
sono inserite le seguenti:
"di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287,";
b) nel secondo periodo, dopo le
parole:
"credito di imposta",
sono inserite le seguenti:
", riconosciuto
automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di
convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle
relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, è
assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto
richiedente, ";
c) nel terzo periodo, le parole:
"sono individuati annualmente gli istituti" sono sostituite dalle
seguenti: "sono individuate annualmente le categorie degli
istituti" e le parole:
"e la misura massima dello
stesso" sono soppresse.
23. La lettera e) dell'articolo
2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, è sostituita
dalla seguente:
"e) il contributo
obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani
dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, nella misura
stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa
misura e modalita` di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei
ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509".
24. All'articolo 29 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 4, primo periodo, le
parole da: "è autorizzato" fino a: "per l'anno 1999 e"
sono sostituite dalle seguenti: "puo` assumere, secondo un piano
approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti
alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di
impegno ventennali";
c) al comma 4, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: "Le rate di ammortamento dei mutui
contratti dai fornitori sono corrisposte dal Corpo della Guardia di finanza
direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di
autofinanziamento".
25. Gli ulteriori adeguamenti al
prezzo medio europeo da effettuarsi secondo criteri e modalita` stabilite dal
CIPE, sulla base dei dati di vendita e dei prezzi nell'anno 2001 nei paesi
dell'Unione europea, avranno effetto a partire dal 1º luglio 2003. Fino a
tale data è comunque sospeso il processo di riallineamento al prezzo medio
europeo calcolato secondo i criteri di cui alla deliberazione del CIPE n. 10
del 26 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile
1998.
26. Il termine di cui al comma
25 è ulteriormente prorogato nel caso in cui l'incidenza della spesa per l'assistenza
farmaceutica risulti eccedere il tetto programmato previsto dall'articolo 5
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
27. L'articolo 4, comma 9, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente:
"9. è istituita la
struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura,
che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi
riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da
rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione
fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i
rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e
delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri.
Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il
procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi
tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la
spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003".
Articolo
53
(Medici
con titolo di specializzazione)
1. Ai medici che conseguono il
titolo di specializzazione è riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico
punteggio attribuito per il lavoro dipendente.
Articolo
54
(Livelli
essenziali di assistenza)
1. Dal 1º gennaio 2001 sono
confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma
6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
2. Le prestazioni riconducibili
ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario
nazionale sono quelle individuate all'allegato 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le
esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
3. La individuazione di
prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni stabiliti
dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nonche´ le modifiche agli allegati richiamati al
comma 2 del presente articolo sono definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo
55
(Interventi
di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico)
1. All'articolo 5-bis, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
dopo le parole: "nei limiti delle disponibilita` finanziarie, iscritte
nel bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti:
"e nei bilanci
regionali".
Articolo
56
(Fondo
per progetti di ricerca)
1. è istituito un fondo
finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, di rilevante valore
scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno
2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione
del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, tra le diverse finalita` provvede il Presidente del Consiglio
dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita` e della ricerca, sentiti i Ministri dell'economia e delle
finanze, della salute e per l'innovazione tecnologica.
Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita` e strumenti per l'utilizzo delle risorse,
assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da
soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato
nell'utilizzo e nella capacita` di spesa delle risorse comunitarie assegnate
e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca
dell'Unione europea o dai fondi strutturali.
Articolo
57
(Commissione
unica sui dispositivi medici)
1. Presso il Ministero della
salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero
della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei
dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi
specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
2. La Commissione unica sui
dispositivi medici è nominata con decreto del Ministro della salute, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, e presieduta dal Ministro stesso o
dal vice presidente da lui designato ed è composta da cinque membri nominati
dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle
finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre,
componenti di diritto il Direttore generale della Direzione generale della
valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della
salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanita` o un suo direttore
di laboratorio.
3. La Commissione dura in carica
due anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione puo` invitare
a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.
5. Le aziende sanitarie devono
esporre on line via Internet i costi unitari dei dispositivi medici
acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali
informazioni devono essere disponibili entro il 31 marzo 2003 e devono essere
aggiornate almeno ogni sei mesi.
Articolo
58
(Incentivi
per la ricerca farmaceutica)
1. Nell'ambito della procedura
negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura
centralizzata o di mutuo riconoscimento è riconosciuto un sistema di
"premio di prezzo" (premium price) alle aziende farmaceutiche che
effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo
sviluppo del settore farmaceutico.
Tale procedura negoziale si
applica anche ai farmaci innovativi registrati con procedura nazionale ove
l'Italia sia designata Paese di riferimento per la procedura di mutuo
riconoscimento in Europa.
2. Il "premio di
prezzo" previsto dal comma 1, la cui entita` è sottoposta a verifica
annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri nell'ambito delle
disponibilita` finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica:
a) volume annuale assoluto di
investimenti produttivi ed in ricerca;
b) rapporto investimenti in
officine di produzione dell'anno considerato rispetto alla media degli
investimenti del triennio precedente;
c) livelli annuali delle
esportazioni; d) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e
semilavorati) rispetto all'anno precedente;
e) numero degli occupati in
ricerca e numero addetti per la ricerca, al netto del personale per il
marketing, rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti;
f) incremento del rapporto tra
la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale ed il fatturato
relativo agli anni precedenti.
I coefficienti dei criteri di
cui al presente comma e l'entita` massima del "premio di prezzo" in
rapporto al prezzo negoziato sono definiti con decreto del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle
attivita` produttive e dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, su
proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del
finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.
3. I criteri di cui al comma 2
si applicano anche ai prodotti in licenza.
Articolo
59
(Deducibilita`
delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche)
1. Le erogazioni liberali in
denaro, per un importo non superiore a 500 euro, effettuate nei primi quattro
mesi dell'anno 2003 da persone fisiche a favore di enti, istituti, anche
universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che
alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono direttamente o
indirettamente attivita` di studio e di ricerca scientifica sulle malattie
neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti, sono
deducibili dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003 ai sensi del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Ù
Capo V
FINANZIAMENTI
DEGLI INVESTIMENTI
Articolo 60
(Finanziamento
degli investimenti per lo sviluppo)
1. Gli stanziamenti del Fondo
per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge
nonchè le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui
all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli
interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente
alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle
disponibilita` assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase
di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non
delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi
finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate
di cui all'articolo 61 della presente legge, è effettuata in relazione
rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle
esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di
incentivazione.
2. Il CIPE informa ogni quattro
mesi il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine
i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima
cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti
quelli sulla relativa localizzazione.
3. Presso il Ministero delle
attivita` produttive è istituito un apposito Fondo in cui confluiscono le
risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di
spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilita`
assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti
d'area e contratti di programma, nonchè le risorse che gli siano allocate in
attuazione del comma 1.
Allo stesso Fondo confluiscono
le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli
interventi citati, nonchè quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della
legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento
dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3,
della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attivita` di
assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al Fondo
istituito dal presente comma, gravano su detto Fondo. A tal fine provvede,
con proprio decreto, il Ministro delle attivita` produttive.
4. Il 3 per cento degli
stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la
tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita` culturali. Con
regolamento del Ministro per i beni e le attivita` culturali, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti
i criteri e le modalita` per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale
di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio
socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del
Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo` essere previsto il rifinanziamento degli
interventi di cui all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
6. Per le attivita` iniziate
entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e
dei contratti d'area, nonche´ per quelle di assistenza tecnico-amministrativa
dei patti territoriali, il Ministero delle attivita` produttive è autorizzato
a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate
dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili
in relazione a quanto previsto dalle delibere CIPE 17 marzo 2000, n. 31, e 21
dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002.
Il Ministero delle attivita`
produttive è altresì autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli
importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti
contratti a trattativa privata per il completamento delle attivita` previste
dalle stesse convenzioni.
Articolo
61
(Fondo
per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)
1. A decorrere dall'anno 2003 è
istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito
territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al
quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni
legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con
finalita` di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonchè
la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650
milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Fondo è ripartito
esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di
cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del
criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e
per finalita` di riequilibrio economico e sociale, nonchè:
a) per gli investimenti
pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n.
208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni
legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo
criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento
e la sua rapidita` e semplicita`, sulla base dei risultati ottenuti e degli
indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a
rispondere alle esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie
assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere
da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita` di attuazione degli interventi previsti dalle
disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata
applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino
all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento
resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al
comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale,
oltre che delle azioni di monitoraggio gia` in atto, di specifici contributi
dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli
interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di
valutazione sull'attivita` svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere
nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette
tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria
alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari
regionali in qualita` di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in
rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del Fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al
Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti
Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di
residui, competenza e cassa tra le pertinenti unita` previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da
provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonchè quelle di cui
all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate
dal Ministero delle attivita` produttive per la copertura degli oneri statali
relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e
per il finanziamento di nuovi contratti di programma.
Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie è
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato che istituisce la Comunita` europea, nonchè alle aree ricomprese
nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da
provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto- legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal
Ministero delle attivita` produttive, oltre che per gli interventi previsti
dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per cento
delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma.
Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85
per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno
ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/ 1999,
e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo
87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita`
europea, nonchè alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. All'articolo 18 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Sono esclusi dal
finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal
CIPE, con propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province auto- - 87 - nome di Trento e di Bolzano,
o da disposizioni comunitaria.".
12. All'articolo 23 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. La societa` di cui
al comma 1 puo` essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle
finanze ad effettuare, con le modalita` da esso stabilite ed a valere sulle
risorse del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, una o piu` operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati
con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di
cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi
rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo fondo per
essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto.
Dell'entita` e della destinazione dei ricavi suddetti la societa` informa
quadrimestralmente il CIPE".
13. Nei limiti delle risorse di
cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge
del 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che
istituisce la Comunita` europea, nonche´ nelle aree ricadenti nell'obiettivo
2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese.
L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di
riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente
e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalita` regionale, nel
rispetto dei limiti della regola "de minimis" di cui al regolamento
(CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti,
stabilisce le risorse da riassegnare all'unita` previsionale di base 6.1.2.7
"Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta`
di presentazione e le modalita` delle relative istanze. I soggetti che
intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre
istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a
comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle
domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta
nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si
riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al
contributo e non puo` presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi
alla conclusione dell'esercizio fiscale.
Articolo
62
(Incentivi
agli investimenti)
1. Al fine di assicurare una
corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per gli
investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonchè di favorire la
prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati
necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa,
occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella
forma di crediti di imposta:
a) i soggetti che hanno
conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio
2002 comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo
conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli
investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie
degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti
interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli
investimenti, le modalita` di regolazione finanziaria delle spese relative
agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di
quelli ancora da utilizzare, nonchè ogni altro dato utile ai predetti fini.
Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con il quale sono altresì approvati il modello di
comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo
al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono
l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere
dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è
consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in
bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta
conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi
delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entita` massima della predetta
misura è determinata con provvedimento del Ministero dell'economia e delle
finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per la
ripresa della utilizzazione dei contributi;
b) i soggetti che, a decorrere
dall'8 luglio 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate
relativamente alla istanza presentata ai sensi del citato articolo 8 della
legge n. 388 del 2000 effettuano la comunicazione di cui alla lettera a),
sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la
riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003.
La ripresa della utilizzazione
dei contributi è consentita fino a concorrenza del 35 per cento del suo
ammontare complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e
del 100 per cento nei due anni successivi;
c) a decorrere dal 1º gennaio
2003 il contributo di cui al citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 è
attribuito, nella forma di credito di imposta, esclusivamente per gli
investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la
Comunita` europea, nonchè nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a
finalita` regionale per il periodo 2000-2006. Nelle aree ammissibili alla
deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del predetto
Trattato, il contributo spetta nel limite dell'85 per cento dell'intensita`
fissata per tali aree dalla Carta italiana degli aiuti a finalita` regionale
per il periodo 2000-2006; nelle aree dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla
deroga, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, il
contributo spetta nella misura della intensita` fissata per tali aree dalla
predetta Carta.
Per gli investimenti da
effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo
3, lettera c), dello stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo e al
secondo periodo della presente lettera, è attribuito un contributo nelle
forme di credito d'imposta secondo le stesse modalita` di cui al primo
periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006. L'efficacia
delle disposizioni del periodo precedente è subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita`
europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea;
d) i soggetti che, presentata
l'istanza ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), non ne hanno
ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili
per l'anno 2002, e che comunque intendono conseguire il contributo di cui
alla lettera c), a decorrere dalla data prevista nella medesima lettera,
rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo all'investimento non
superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonchè gli altri dati
di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti
con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla
lettera a). Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al periodo
precedente conservano l'ordine di priorita` conseguito con la precedente
istanza non accolta, ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 8 della
legge n. 388 del 2000;
e) le istanze presentate per la
prima volta dai soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere
dal 1º gennaio 2003 contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis del
citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo
10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, integrate con gli ulteriori
elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
previsto dalla lettera a);
f) le istanze rinnovate ovvero
presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e) espongono gli
investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la
pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel
quale l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi.
In ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo
investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a
quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di
limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30
per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per
cento, nell'anno successivo;
g) qualora le utilizzazioni del
contributo pianificate ed esposte nella istanza, ai sensi della lettera f),
non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla
medesima lettera, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e
non puo` presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a
quello nel quale la decadenza si è verificata;
h) l'Agenzia delle entrate, con
riferimento alle istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai
sensi delle lettere d) ed e), provvede a dare attuazione al comma 1-ter del
citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo
10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, nei limiti dello stanziamento di
bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al
2006;
i) i soggetti comunque ammessi
ai benefici di cui al citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, indicano
nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui sono
effettuati gli investimenti il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi
investimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare
del contributo utilizzato in compensazione, il limite di intensita` di aiuto
utilizzabile, nonchè ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle
istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.
2. è abrogato il comma 1-quater
dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Al comma 1 dell'articolo 8
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, comma
1, lettera b), del decreto- legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "pari a
1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006" sono
sostituite dalle seguenti:
"pari a
1.725 milioni di euro per l'anno
2003,
1.740 milioni di euro per l'anno
2004,
1.511 milioni di euro per l'anno
2005,
1.250 milioni di euro per l'anno
2006,
700 milioni di euro per l'anno
2007
e 300 milioni di euro per l'anno
2008".
4. L'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre - 90 - 2000, n. 388, è
ridotta di 335 milioni di euro per l'anno 2004 e 250 milioni di euro per
l'anno 2005.
5. I contribuenti titolari di
reddito d'impresa o di lavoro autonomo che hanno dichiarato ricavi o compensi
di ammontare non superiore a 5.164.569 euro sospendono, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2003,
l'effettuazione della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti d'imposta
derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
risultante da dichiarazioni integrative, presentate successivamente al 30
settembre 2002.
6. In caso di effettuazione
della compensazione del credito in violazione di quanto stabilito dal comma 5
non si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
7. Sono abrogati gli articoli 1
e 2 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253; restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti
giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni.
Articolo
63
(Incentivi
alle assunzioni)
1. L'incentivo per l'incremento
dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di
credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle
seguenti disposizioni:
a) gli incrementi occupazionali
che rientrano nella misura massima prevista dall'articolo 2 del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al
contributo negli importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova
applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo
stesso anno 2003, ogni assunzione che da` luogo ad un incremento della base
occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al primo periodo
attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero
territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se
l'assunto è di eta` superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario
complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se
l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10
dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore
contributo di 300 euro, nel limite finanziario complessivo fissato con
deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente
legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
b) dal 1º gennaio 2003 al 31
dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui
alla lettera a), e dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai
datori di lavoro di cui alla lettera a), per ogni assunzione che da` luogo ad
un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale
media riferita al periodo tra il 1º agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è
attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonchè quello
ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera a),
a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla
medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai
contributi di cui al secondo periodo della lettera a), nei limiti finanziari
complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di
cui al terzo periodo della lettera a), nel limite finanziario complessivo
annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61
della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
c) per le assunzioni di cui alle
lettere a) e b) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui al citato
articolo 7 della legge n. 388 del 2000, in particolare quelle relative alle
modalita` e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano
incremento della base occupazionale.
2. Il contributo di cui al comma
1, lettera a), primo periodo, puo` essere attribuito comunque non oltre il 31
dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo,
e lettera b), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
In entrambi i casi previsti dal primo periodo, i contributi possono essere
fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, anche successivamente a tali date, in caso di incapienza.
3. Per maturare il diritto ai
contributi di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera
b), i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di
Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati
stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato
entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di
riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata
dell'assunzione, l'entita` dell'incremento occupazionale nonchè gli
identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I contributi di cui al
periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo
l'atto di assenso adottato espressamente dall'Agenzia delle entrate entro
trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso,
l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto
altresì, in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della
proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione
dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione
dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione,
in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.
4. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 non incidono sui diritti di utilizzazione dei crediti di imposta previsti
dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209, relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al
comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5. Al maggiore onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, pari a 725 milioni di euro per l'anno
2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178.
Articolo
64
(Misure
compensative per le regioni e gli enti locali)
1. A valere e nei limiti delle
risorse complessivamente previste all'articolo 62, comma 1, lettera h), è
garantita alle regioni o agli enti locali cui sono attribuiti tributi
erariali o quote di compartecipazione agli stessi l'invarianza del gettito
tributario attraverso misure compensative determinate con successivo
provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con gli enti interessati anche
sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate - struttura
di gestione.
2. Allo scopo di quantificare le
minori entrate di tributi di spettanza delle regioni e degli enti locali conseguenti
ai crediti d'imposta concessi per gli esercizi pregressi è istituito, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Comitato
tecnico, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo
65
(Operazioni
sui titoli di Stato)
1. Ai fini dell'articolo 8,
ventinovesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive
modificazioni, i titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
26 novembre 1993, n. 483, possono essere concambiati con effetto dal 30
dicembre 2002 con altri titoli di Stato per un ammontare di pari valore di
mercato, previa intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia. Modalita` e termini dell'operazione sono disciplinati con
apposita convenzione.
2. A decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla
minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio è integralmente
deducibile anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1
dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e comunque non oltre il ventesimo periodo d'imposta
successivo.
3. A copertura della
minusvalenza di cui al comma 2, la Banca d'Italia puo` utilizzare, in
esenzione d'imposta, i fondi costituiti con la rivalutazione dell'oro, per le
quote accertate al 1º gennaio 1999 e ancora esistenti alla data del
concambio. Il costo fiscalmente riconosciuto dell'oro è pari al valore
iscritto in bilancio, al netto del relativo conto rivalutazione che residua
dopo il concambio.
4. è abrogata la lettera b) del
comma 1 dell'articolo 104 del citato testo unico.
Articolo
66
(Sostegno
della filiera agroalimentare)
1. Al fine di favorire
l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il
rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il
Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della
programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo
fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della
presente legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori
delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione
di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza
con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
2. I criteri, le modalita` e le
procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Al fine di facilitare
l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e
agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito
un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonchè dalla
comunicazione della Commissione delle Comunita` europee 2001/C 235 03 del 23
maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita` europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le
finalita` di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Articolo
67
(Disposizioni
per l'insediamento nelle zone di montagna)
1. La normativa di cui al
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernente misure
straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita`
giovanile nel Mezzogiorno, è estesa, fino all'ammontare massimo di 10 milioni
di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non
ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2. I criteri e le procedure
applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione
della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e
successive modificazioni, a tale fine riservata, sono determinati dal CIPE,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
Articolo
68
(Interventi
per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)
1. Al fine di assicurare la realizzazione
di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore
zootecnico e in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia
vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilita` di cui
all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge
27 marzo 2001, n. 122, è destinato, per l'anno 2003, un importo di 5 milioni
di euro, in conformita` all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del
Trattato istitutivo della Comunita` europea, e successive modificazioni, a
sostegno delle imprese costrette a misure di profilassi per l'eradicazione e
la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.
2. Il Ministero delle politiche
agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia
vescicolare dei suini, entro il limite di cui al comma 1, gli importi per
l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di
intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Il programma regionale deve
contenere:
a) per quanto concerne l'area di
intervento: i territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni,
individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli
abbattimenti obbligatori, e i territori limitrofi individuati quali aree di
sorveglianza;
b) per quanto concerne gli
interventi finanziabili:
1) le spese per controlli
sanitari, test e altre indagini;
2) i costi imputabili
all'abbattimento del bestiame e al relativo smaltimento;
3) gli oneri relativi al fermo
aziendale derivanti dalla difficolta` di sostituzione del bestiame, dalla
quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle
autorita` competenti, con priorita` per le imprese ricadenti in zona di protezione;
c) per quanto concerne i
beneficiari: le imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla
lettera a) e per le quali l'autorita` sanitaria abbia previsto un idoneo
programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto
sulla base della normativa sanitaria in materia;
d) l'entita` del contributo,
fino al cento per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati
alla lettera b) entro i limiti, comunque, dell'importo trasferito ai sensi
del comma 2.
4. All'articolo 129, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera a), è inserita la
seguente:
"a-bis) interventi
strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia
scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;".
Articolo
69
(Misure
in materia agricola)
1. Al comma 1 dell'articolo 11
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "del 17 maggio 1999,"
sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali
approvati con decisione della Commissione delle Comunita` europee".
2. Al comma 3 dell'articolo 11
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "di Trento e di
Bolzano" sono inserite le seguenti: "nonchè ai sensi di regimi di
aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunita`
europee".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo
11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è inserito il seguente:
"3-bis. Per le domande di
cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse
siano state presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la
verifica della compatibilita` dei requisiti dei richiedenti il credito
d'imposta con la normativa comunitaria puo` essere richiesta dai richiedenti
stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali, che si esprime
entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle
domande".
4. Al comma 5 dell'articolo 11
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "85 milioni di euro per
l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" è
inserito il seguente periodo: "A decorrere dal 1º gennaio 2003, con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è determinato
l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e
c), del Trattato che istituisce la Comunita` europea, e successive
modificazioni".
5. Dopo il comma 5 dell'articolo
11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è inserito il seguente:
"5-bis. La richiesta del
contributo di cui al comma 1 ha validita` annuale. L'Agenzia delle entrate,
con riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima
volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'articolo 8 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto,
in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal
1º gennaio di ogni anno".
6. Al fine di dare attuazione
all'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro prevista al comma 7 del
medesimo articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per
gli incentivi relativi allo sviluppo della proprieta` coltivatrice di cui
alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni.
7. All'articolo 5, comma 1, del
decretolegge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: "è prorogato di un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di due anni".
8. Nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un
importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 è destinato all'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura per le esigenze connesse agli adempimenti di cui
al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, ed al
regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
9. Per l'attuazione degli
interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo- saccarifero
è destinata per l'anno 2003 la somma di 10 milioni di euro. Al predetto onere
si provvede, quanto a 5,165 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 36,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di euro,
nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio
2001, n.227 e n. 228.
10. Alla legge 14 febbraio 1992,
n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono
soppresse le parole: "con esclusione di quella zootecnica";
b) all'articolo 3, comma 1,
primo periodo, sono soppresse le parole: "esclusa quella
zootecnica".
11. All'articolo 3, comma 2,
lettera a), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo le parole "primo
comma, numero 5),", sono inserite le seguenti: "lettere a) e
b)".
12. Le disponibilita`
finanziarie accertate al 31 dicembre 2002 sul fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre
1966, n. 910, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnate alla pertinente unita` previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini di
trasferimento al fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
13. Al comma 1 dell'articolo 11
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "è esteso" è inserita
la seguente: "esclusivamente".
14. Per armonizzare e coordinare
le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie e
consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca,
il periodo di vigenza del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura
2000-2002, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive
modificazioni, è prorogato sino al 31 dicembre 2003.
15. In conseguenza di quanto
previsto dal comma 14, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2003 sono
finalizzate agli interventi di cui alla proroga del medesimo comma 14.
16. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, su proposta del Comitato nazionale per
la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui
all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni,
si provvede all'aggiornamento del Piano di cui al comma 14.
17. All'articolo 67, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Agli investimenti
finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle
decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del
decretolegge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni".
18. All'articolo 129, comma 1,
lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole:
"interventi strutturali e di prevenzione " sono inserite le
seguenti: "e di indennizzo".
Articolo
70
(Fondo
rotativo per la progettualita`)
1. I commi 54, 56 e 57
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituiti
dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai
seguenti:
a) "54. Al fine di
razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con
particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al
cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli
enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi
e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita`. Il Fondo anticipa le
spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro
dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilita`, delle valutazioni
di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari,
definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del
Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che
provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e
di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto
dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La
dotazione del Fondo è riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per
cento, alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano
straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare
riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio
sismico. La quota residua del Fondo è riservata, per almeno il 60 per cento,
in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonchè per
l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche
universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro
il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse";
b) "56. I criteri di
valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni
per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono
stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa
depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del
direttore generale, non possono superare l'importo determinato sulla base
delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il
dieci per cento del costo presunto dell'opera.
56-bis. Nello stabilire le
modalita` di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto
superiore a 4 milioni di euro, il consiglio di amministrazione della Cassa
depositi e prestiti è tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i
seguenti requisiti:
a) studio di fattibilita`
valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e
verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Tale parere deve essere emesso
entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento
dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in
mancanza di parere espresso, si da` per acquisita la valutazione positiva;
b) provvedimento del presidente
della regione che certifichi la compatibilita` dell'opera con gli indirizzi
della programmazione regionale.";
c) "57. La Cassa depositi e
prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche
per le anticipazioni gia` concesse, le cause, le modalita` e i tempi di
revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne
il piu` efficace utilizzo".
2. Sono abrogati il comma 8
dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e l'articolo 68 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Il primo periodo del comma 5
dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dai
seguenti: "Le disponibilita` del Fondo sono ripartite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno,
lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere
da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni
dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo` essere
emanato".
4. Il primo periodo del comma 3
dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dai
seguenti: "Le disponibilita` del Fondo sono ripartite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno,
lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere
da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni
dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo` essere
emanato".
Articolo
71
(Fondo
rotativo per le opere pubbliche)
1. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
dall'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, con il quale è istituita
Infrastrutture Spa, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito il Fondo
rotativo per le opere pubbliche (FROP).
2. Il Fondo ha una dotazione
iniziale di un miliardo di euro ed è alimentato dalla Cassa depositi e
prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore generale
della Cassa depositi e prestiti, puo` apportare con proprio decreto
variazioni alla consistenza del Fondo.
3. Il Fondo è finalizzato al
sostegno finanziario delle opere, di competenza dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 284, da realizzare mediante:
a) contratto di concessione di
cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
b) concessione di costruzione e
gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
4. Il Fondo, al fine di ridurre
le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei
soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione
delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio
economicofinanziario.
5. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e
prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni, modalita`,
caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi,
tenendo conto della redditivita` potenziale dell'opera e della decorrenza e
durata della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze puo` essere disposta la garanzia dello Stato
per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
6. Il
Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle competenti
Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, con
l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della
strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a
perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente
interesse nazionale.
Articolo
72
(Fondi
rotativi per le imprese)
1. Fatte salve le risorse
destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati
dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato
aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e
agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di
previsione della spesa.
2. I contributi a carico dei
fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1º gennaio 2003, sono
attribuiti secondo criteri e modalita` stabiliti dal Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti
principi:
a) l'ammontare della quota di
contributo soggetta a rimborso non puo` essere inferiore al 50 per cento
dell'importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso
inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano
pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;
c) il tasso d'interesse da applicare
alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per
cento annuo.
3. Al fine di assicurare la
continuita` delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non
regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con
proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Ai fini del concorso delle
autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente
articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento.
Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri
interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano ai contributi in conto interessi nonchè
alla concessione di incentivi per attivita` produttive disposti con le
procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti
territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma, e alla
concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Al fine di assicurare l'invarianza degli
effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del Ministro
delle attivita` produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, è definita la programmazione
temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui
alla citata legge n. 488 del 1992.
Articolo
73
(Estensione
di interventi di promozione industriale)
1. Con delibera del CIPE, da
emanare su proposta del Ministro delle attivita` produttive, puo` essere
disposto che gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5
del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, siano effettuati anche in aree interessate
da crisi di settore nel comparto industriale, diverse da quelle individuate
ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 120 del 1989, nonchè
nelle aree industriali ricomprese nei territori per i quali con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri è stato dichiarato o prorogato lo stato
di emergenza. Le aree sono individuate dal CIPE su proposta del Ministro
delle attivita` produttive tenuto conto dello stato di crisi settoriale con
notevoli ripercussioni sull'economia locale.
2. Il programma di promozione
imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie
e dei servizi nelle aree individuati dal CIPE ai sensi del comma 1,
predisposto da Sviluppo Italia Spa, su direttive del Ministero delle
attivita` produttive, approvato dallo stesso Ministero, è finalizzato in
primo luogo alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonche´
allo sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il ricorso ad
attivita` sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato.
3. Al fine di effettuare il
monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi agevolativi,
Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente al Ministero delle attivita`
produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione
degli interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri stabiliti
dal Ministero delle attivita` produttive.
4. L'applicazione
dell'estensione di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte
della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunita` europea.
Articolo
74
(Incentivi
per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle
piccole e medie imprese commerciali)
1. Per l'anno 2003 è attribuito
un contributo di 10 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi
regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei
sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese
commerciali.
2. Il Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle attivita` produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede con apposito decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma
1, nonchè all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore
incidenza di fenomeni di criminalita` e microcriminalita` urbana a danno
delle piccole e medie imprese commerciali sulla base dei seguenti criteri:
a) la sussistenza e l'eventuale
natura ed entita` degli incentivi disposti da leggi regionali o da
provvedimenti adottati da province, comuni e citta` metropolitane, per il
sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese
commerciali;
b) la densita` di popolazione
delle aree interessate dagli incentivi;
c) gli indici di criminalita`
locali.
Articolo
75
(Interventi
ferroviari)
1. Infrastrutture Spa finanzia
prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o piu` patrimoni
separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura
ferroviaria per il "Sistema alta velocita`/alta capacita` ", anche
al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i
finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali
secondo criteri di trasparenza ed economicita`. Al fine di preservare
l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa è a carico dello
Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito nei
confronti di Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile
utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di
sfruttamento economico del "Sistema alta velocita`/alta capacita`".
2. Nei casi di decadenza e
revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa
alla realizzazione e gestione del "Sistema alta velocita`/alta
capacita`", il nuovo concessionario assume, senza liberazione del
debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e
subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute
dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari
per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi
altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo
nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo
nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.
3. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di
Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della
concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e
gestione del "Sistema alta velocita`/alta capacita`".
4. I crediti e i proventi
derivanti dall'utilizzo del "Sistema alta velocita`/alta capacita`"
sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da
Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori
diversi da Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.
5. Il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare l'onere relativo
alla manutenzione dell'infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo
del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
6. All'articolo 48, comma 4, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la
seguente:
"c-bis) per i servizi di
trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto
degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente
all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente
ai soggetti di cui al comma 3, di
2.600 chilometri. Il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre
di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in
corso alla data della sua emanazione".
Articolo
76
(Interventi
stradali)
1. All'articolo 7 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS
in societa` per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti
i seguenti:
"1-bis. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all'ANAS societa` per azioni, di
seguito denominata "ANAS Spa", in conto aumento del capitale
sociale la rete autostradale e stradale nazionale, individuata con decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al primo periodo
produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore
dell'ANAS Spa, nonchè effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in
catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita`
di trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non modifica il
regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice
civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalita` e valori di trasferimento e
di iscrizione dei beni nel bilancio della societa` sono definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342
a 2345 del codice civile.
1-ter. Il Ministro dell'economia
e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto
aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui
passivi dovuto all'ANAS Spa medesimae in essere al 31 dicembre 2002. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è quantificato l'importo
da conferire e sono definite le modalita` di erogazione dello stesso.
1-quater. L'ANAS Spa è
autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo
speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete autostradale
e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del valore dei residui passivi
dovuto all'ANAS Spa di cui al comma 1-ter. è escluso dal fondo il valore
delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attivita` della
stessa societa` e gia` trasferite in proprieta` all'Ente dall'articolo 3,
commi da 115 a 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete
autostradale e stradale nazionale. Detto fondo è finalizzato principalmente
alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi
investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale,
nonchè alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione
societaria";
b) al comma 2, il primo periodo
è sostituito dal seguente: "All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione
ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito
denominata "concessione", i compiti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere da a) a g), nonchè l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
143";
c) al comma 2, l'ultimo periodo
è soppresso;
d) al comma 6, il primo periodo
è sostituito dal seguente: "Le azioni sono inalienabili e attribuite al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti
dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri";
e) il comma 10 è sostituito dal
seguente:
"10. Agli atti ed
operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in societa` per azioni si
applica la disciplina tributaria di cui all'articolo 19 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4,
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75";
f) è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"12-bis. I mutui e i
prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono da intendere a tutti gli
effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita` per l'ammortamento del debito".
2. Per il completamento degli
interventi di adeguamento infrastrutturale previsti dall'articolo 19, comma
1, lettera i), della legge 1º agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa di
5,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno 2004.
Articolo
77
(Interventi
ambientali)
1. Ai fini dell'accelerazione
dell'attivita` istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto
ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad
avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri
enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante
la stipula di apposite convenzioni.
2. Per fare fronte al maggiore
onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei
progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5
per mille di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è
portato a 5 milioni di euro.
3. Sono soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti,
nonchè quelli di nuova realizzazione, relativi alle attivita` industriali di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate
nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre
1996.
4. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita`
produttive, sono disciplinate le modalita` di autorizzazione nel caso in cui
piu` impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti
dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da
rilasciare da piu` di una autorita` competente. L'autorizzazione di cui al
comma 3 è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, sentite le regioni interessate.
5. Gli oneri per l'istruttoria e
per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attivita` produttive e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in
relazione alla complessita` delle attivita` svolte dall'autorita` competente,
sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni
e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del
gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad
apposita unita` previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati
esclusivamente per le predette spese.
6. Al fine della bonifica e del
risanamento ambientale dell'area individuata alla lettera p-quater) del comma
4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e
di 1 milione di euro per l'anno 2005.
7. All'articolo 15 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Il pagamento del
corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato
dal diverso gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture per
effetto del riparto.
2-ter. Previa richiesta del
gestore del servizio di acquedotto e contestuale versamento degli interessi,
calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato di due punti, il
termine di pagamento, di cui al comma 2-bis, è differito di un anno dal
ricevimento delle fatture.
2-quater. Per omesso o ritardato
pagamento oltre l'anno dall'emissione delle fatture è dovuta una penalita`
pari al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi.
2-quinquies. Per le fatture o
per i corrispettivi dovuti per il servizio di depurazione e fognatura
maturati prima del 1º gennaio 2003 il termine di pagamento è fissato al 31
dicembre 2003".
Articolo
78
(Fondo
per lo sviluppo sostenibile)
1. La dotazione del fondo per lo
sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è riservata, fino ad una percentuale pari al 25 per cento della
dotazione complessiva, alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di
cui all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituite
a decorrere dal 1º gennaio 2000.
Articolo
79
(Limiti
di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo
dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i
limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
Ù
Capo VI
ALTRI INTERVENTI
Articolo
80
(Misure
di razionalizzazione diverse)
1. Alla legge 25 luglio 2000, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1,
lettera a), le parole: ", per un importo non inferiore al controvalore
di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000
miliardi di lire italiane" sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1,
lettera b), le parole: ", per un importo non inferiore al controvalore
di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000
miliardi di lire italiane" sono soppresse;
c) all'articolo 2, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. I crediti di cui al
presente articolo sono annullati progressivamente".
2. Le disponibilita` finanziarie
esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato
intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio
1977, n. 227, e all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono
destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del triennio
2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle
attivita` produttive, a fondi rotativi per l'internazionalizzazione
finalizzati all'erogazione di prestiti per attivita` di investimento delle
imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di
transizione.
3. Il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei
beni trasferiti alla societa` costituita ai sensi dell'articolo 7 del
decreto- legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o piu` conferenze di servizi o
promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione
iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato
attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della
quota del ricavato, di uno o piu` beni immobili la cui valutazione, per tale
finalita`, è effettuata in conformita` ai criteri fissati nel citato decreto.
4. Al fine della valorizzazione
del patrimonio dello Stato, del recupero, della riqualificazione e della
eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti
locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato
ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia
del demanio.
5. Entro il 31 agosto di ogni
anno, l'Agenzia del demanio, su conforme parere del Ministero dell'economia e
delle finanze anche sulle modalita` e sulle condizioni della cessione,
comunica agli enti locali la propria disponibilita` all'eventuale cessione.
6. Al fine di favorire
l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attivita`, di interesse generale,
in attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le
istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono
rilevanti finalita` umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o
locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non
trasferiti alla "Patrimonio dello Stato Spa", costituita ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ne´ suscettibili di
utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai
sensi degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive
modificazioni.
7. Le operazioni di alienazione
delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano gia` negoziati in mercati
finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato facendo
riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo
dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la
domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, anche
qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate
offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruita` del prezzo di cui al
primo periodo è attestata da un consulente finanziario terzo, non coinvolto
nella strutturazione dell'operazione di alienazione.
8. Per la piena efficacia degli
interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le
collaborazioni internazionali, l'apertura e la gestione di centri, la rapida
attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, è autorizzato
l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno viene definito il
riparto tra le singole unita` previsionali di base. Con lo stesso
stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni
2003, 2004 e 2005, è incrementato l'organico del personale dei ruoli della
Polizia di Stato di 1.000 agenti ed è altresì autorizzata l'assunzione di
personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di
1.000 unita` delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di
organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si provvede
nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale della Polizia di Stato
9,2 milioni di euro nell'anno 2003, 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e
34,2 milioni di euro per l'anno 2005; per il personale dell'amministrazione
civile dell'interno 6,3 milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro
per l'anno 2004, 25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il
personale della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno,
di cui ai periodi precedenti, sono disposte in deroga all'articolo 34, comma
4, della presente legge.
9. Per il potenziamento dei
mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del servizio antincendi negli
aeroporti alle norme ICAO (International Civil Aviation Organization) è
autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
10. All'articolo 5, comma
3-quinquies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 30 luglio
2002, n. 189, dopo le parole: "ne da` comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS" sono inserite le seguenti:
"nonchè all'INAIL".
11. All'articolo 22, comma 9,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
dopo le parole: "Le questure forniscono all'INPS" sono inserite le
seguenti:
"e all'INAIL".
12. All'articolo 33, comma 4,
della legge 30 luglio 2002, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"è data facolta` all'INAIL di accedere al registro informatizzato".
13. All'articolo 145, comma 40,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 22, comma
14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "al 70 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'80 per cento";
b) le parole da: "incentivazione
per" fino a: "istruzione universitaria" sono sostituite dalle
seguenti: "incentivazione per l'alta formazione professionale tramite
l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o piu` ONLUS per la
professionalita` nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria
o convenzionate con gli stessi.
Tali misure, in una percentuale
non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla
realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee
infrastrutture".
14. Limitatamente alle misure
adottate con riferimento ai disavanzi dell'esercizio 2001, ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a
carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo a
maggiori entrate, ancorchè le stesse, pur non manifestando i relativi effetti
finanziari interamente nell'anno 2002, siano indicate, per le finalita` di
cui sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente in un periodo
pluriennale.
15. Per l'organizzazione e la
promozione degli eventi culturali del programma "Genova capitale europea
della cultura 2004" sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
16. Gli stanziamenti aggiuntivi
per aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, sono aumentati, per l'anno 2003, di 10 milioni di euro
per programmi di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a
favore della promozione dell'attuazione delle Convenzioni fondamentali
dell'OIL e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali.
Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di
euro, è destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle
istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.
17. A decorrere dal 1º gennaio
2003, l'indennita` di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21
novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma
dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo
di 41 euro per dodici mensilita`.
18. Al fine di assicurare
l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma
operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei
programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 1, il fondo di rotazione di
cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad
anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e
di coesione - Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, le
quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004.
Per le annualita` successive il fondo procede alle relative anticipazioni
sulla base dello stato di avanzamento del Programma.
19. Per il reintegro delle somme
anticipate dal fondo ai sensi del comma 18, si provvede, per la parte
comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo
di rimborso delle spese sostenute nell'ambito del Programma operativo
assistenza tecnica e azioni di sistema 2000- 2006 e, per la parte statale,
con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo
Programma nell'ambito delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183.
20. Al decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le
fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la societa` bancaria conferitaria o altre societa` operanti
nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione
azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con tale societa` bancaria
conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del
pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale";
b) all'articolo 25, dopo il
comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Per le fondazioni
con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non
superiore a 200 milioni di euro, e per quelle con sedi operative
prevalentemente in regioni a statuto speciale, le parole "quarto", "quattro"
e "quadriennio", contenute negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del
presente articolo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"settimo", "sette" e "settennio"".
21. Nell'ambito del programma di
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle
aree danneggiate da eventi calamitosi ed è inserito un piano straordinario di
messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli
che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, presenta entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano
straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una
quota parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1º
agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 della
legge 11 gennaio 1996, n. 23.
22. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive
modificazioni, concernente l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di
determinati contingenti annui di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione
nei processi produttivi, nel territorio della regione medesima, di generi e
di merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere
considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale. La
disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione autentica
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
23. Dopo il comma 11
dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito
il seguente:
"11-bis. Al pagamento del
pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di
accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia
il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196".
24. Il limite d'impegno di cui
all'articolo 73, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve
intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da erogare annualmente.
25. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la
sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso è esercitata
dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente Parco. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco
nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa
ad Aosta, come gia` previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.
561. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno
del Parco.
26. All'articolo 55, comma 3,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "nonchè quelli erogati alle cooperative edilizie a
proprieta` indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e
manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione
in godimento o locazione".
27. Per il rifinanziamento delle
iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero e per le
attivita` degli Istituti italiani di cultura all'estero, è autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.
28. Una quota degli importi
autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166,
puo` essere destinata al finanziamento degli interventi previsti
dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con le modalita` ivi
previste, nonchè di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione
civile.
29. Per il completamento degli
interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei
rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli
anni 1994, 2000 e 2002, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di
10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 in favore degli enti e con le
procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamita`
naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le
quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma
1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione
civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i
soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine è autorizzato
un limite d'impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla
ripartizione del predetto limite d'impegno si provvede con ordinanze adottate
ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, sulla base di un
piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto
dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei
finanziamenti gia` autorizzati.
30. Al fine di consentire la
prosecuzione del programma di adeguamento della dotazione infrastrutturale
del comune di Milano, nonchè per l'ulteriore finanziamento degli interventi
previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n.
400, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2003 quale
contributo agli oneri per la realizzazione di interventi infrastrutturali per
la riqualificazione urbana e della rete della mobilita`.
31. Ai fini della promozione
culturale delle citta` e delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo,
con particolare riferimento al patrimonio storico e architettonico, per
l'anno 2003 è autorizzata, in favore del Ministero per i beni e le attivita`
culturali, la spesa di 400.000 euro, per il sostegno dell'attivita`
dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo. La sede del
coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale è individuata
nella citta` di Lecce.
32. I benefici previsti
dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano, nei
limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo
4-bis, anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti, anche religiosi,
nonchè alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le cui
strutture siano state danneggiate dalle alamita` idrogeologiche verificatesi
nei mesi di ottobre e novembre 2000.
33. All'articolo 52, comma 51,
primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "e
2000" sono sostituite dalle seguenti: ", 2000 e 2002".
34. Al comma 1 dell'articolo 146
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole:
"per il 2001" sono
inserite le seguenti: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2003".
35. Il finanziamento annuale previsto
dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è
incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Limitatamente
al 2003 la predetta somma è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.
36. Al fine di favorire il coordinamento
delle attivita` e degli interventi per il contrasto dello sfruttamento
sessuale e dell'abuso sessuale dei minori, nonchè il funzionamento della
Commissione per le adozioni internazionali, è autorizzata, per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni di spesa
nonchè le spese relative al coordinamento delle attivita` di contrasto dello
sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17
della legge 3 agosto 1998, n. 269, e quelle relative all'esecuzione della
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993, di cui all'articolo 9 della
legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono iscritte nel Fondo per il funzionamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
37. Le disposizioni recate dal
regolamento per la semplificazione delle modalita` di certificazione dei
corrispettivi per le societa` e le associazioni sportive dilettantistiche, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si
applicano anche alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse
organizzate.
38. Il contributo previsto
dall'articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore
del Club alpino italiano (CAI), per le attivita` del Corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico (CNSAS), è incrementato, a decorrere dall'anno 2003, di
200.000 euro.
39. Il soccorso in montagna, in
grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del
CAl ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Sudtirol (AVS). Al
CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di
altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o
calamita`.
40. Il requisito della distanza
tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e
le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, introdotto dal decreto del
Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85,
distanza successivamente ridotta dall'articolo 33 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.
41. Con decreto del Ministro
degli affari esteri, da emanare entro il 28 febbraio 2003, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla variazione in
aumento della tariffa di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni, ed in
particolare al riallineamento degli importi da percepire per il rilascio dei
visti nazionali di lunga durata alle somme riscosse, per analoghe finalita`,
dagli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen.
42. Il 10 per cento delle
maggiori entrate, determinate prendendo a base la differenza tra la somma
accertata e quella rilevata nell'anno immediatamente precedente, provenienti
dalla riscossione dei diritti consolari in relazione all'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 41, certificate con decreto del Ministro degli
affari esteri, è prioritariamente destinato, attraverso gli strumenti della
contrattazione integrativa, all'incentivazione della produttivita` del
personale non dirigente in servizio presso il predetto Ministero, in ragione
dei maggiori impegni derivanti dallo svolgimento del semestre di presidenza
dell'Unione europea e dalle attivita` di contrasto all'immigrazione clandestina
alle quali sono chiamate le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43. All'articolo 10, comma 7,
della legge 11 gennaio 2001, n. 7, le parole da: "ventiquattro "
fino a: "legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 marzo
2005".
44. All'articolo 1, comma 5, del
decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, la parola:
"quattro" è sostituita dalla seguente: "sei".
45. All'articolo 141 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di
assicurare il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonchè per
la realizzazione di ulteriori investimenti è autorizzato il limite d'impegno
quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Entro il 30
giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole
e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e
alla realizzazione di investimenti".
46. Al terzo comma dell'articolo
490 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente periodo:
"Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale,
multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro
operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali
analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella
zona interessata".
47. Per la prosecuzione degli
interventi relativi alla biblioteca europea di Milano, anche attraverso
soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato puo` partecipare, è autorizzata
la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 15.000.000 di euro per
l'anno 2005.
48. è concesso un contributo
straordinario di 516.000 euro a favore dell'UNICEF, per l'anno 2003.
49. I trasferimenti erariali
correnti di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono aumentati: a) di20 milioni di euro per l'anno 2003; b) di 20
milioni di euro per ciascuno degli ani 2004 e 2005. Agli oneri derivanti
all'attuazione della lettera b) si provvede mediante quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.
50. Le disposizioni previste dall'articolo44,
comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni,si intendono applicabili alle procedure di alienazione di cui
al comma 1 del medesimo articolo 44, con esclusione delle permute.
51. è concessa al Ministro
dell'interno la facolta`, per l'esercizio 2003, di effettuare variazioni
compensative tra le unita` previsionali di base, concernenti il
funzionamento, 1.1.1.0. e 5.1.1.1. nella misura massima di euro 2.521.300, ed
altresì tra le unita` previsionali di base, concernenti il funzionamento, le
spese generali e i mezzi operativi e strumentali,1.1.1.0. e 2.1.1.0,
3.1.1.1., 5.1.1.1.,5.1.1.3. nella misura massima rispettivamente di euro
1.333.000, euro 841.825, euro 191.089, euro 516.457 ed euro 816.543.
52. All'articolo 10, comma 1,
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, le parole:
"valorizzazione dei beni culturali e ambientali", sono sostituite
dalle seguenti: "gestione dei servizi relativi ai beni culturali di
interesse nazionale individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b)
e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2000, n. 283";
b) alla lettera b-bis), primo
periodo, le parole da: "servizi finalizzati" a: "numero
112," sono sostituite dalle seguenti: "servizi relativi ai beni
culturali di interesse nazionale ".
53. All'Istituto per la
contabilita` nazionale è concesso un contributo a valere sulle risorse di cui
all'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A tale fine, a
decorrere dall'anno 2003, l'Istituto per la contabilita` nazionale viene
inserito nell'elenco degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata
legge n. 448 del 2001 per essere incluso nel riparto delle risorse di cui al
predetto articolo 32. L'Istituto invia annualmente alle Camere, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, i rendiconti
dell'attivita` svolta.
54. Le disponibilita`
finanziarie di EFIM in liquidazione coatta amministrativa, di Alumix Spa in
liquidazione coatta amministrativa, di Efimpianti Spa in liquidazione coatta
amministrativa, depositate presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 19 dicembre
1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.
33, e successive modificazioni, e dell'articolo 156, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, possono essere versate al Capo X, capitolo 2368,
entrate eventuali e diverse, dello stato di previsione dell'entrata per
l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.
Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro, sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore
dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, tenuto conto del fabbisogno
finanziario delle suddette procedure liquidatorie, è determinato l'ammontare
delle somme da versare al Capo X dello stato di previsione dell'entrata e le
modalita` di versamento.
55. La concessione di
costruzione e gestione di appalti pubblici di cui all'articolo 19, comma 2,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, non
costituisce operazione permutativa.
56. Ai sensi dell'articolo 13,
comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alle aziende agricole dei
comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 12 e 16 dicembre 1990 e da
successivi eventi calamitosi, per tutti i debiti contributivi ed alle aziende
industriali, per i mutui agevolati di ricerca, di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per entrambe maturati e scaduti fino alla
data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una sospensione
fino al 30 giugno 2003.
57. All'articolo unico della
legge 27 settembre 1963, n. 1316, è aggiunto il seguente comma:
"Il venditore ha tuttavia
facolta` di produrre al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico
gli atti di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui è stata
effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito della presentazione di
idonea autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti predetti,
e della contestuale corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo
dovuti; l'iscrizione è cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel
termine".
58. Gli effetti economici dei
decreti legislativi di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86,
da adottare entro il 31 maggio 2003, sono determinati utilizzando anche le
risorse stanziate allo scopo dall'articolo 16, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
59. Per fronteggiare le esigenze
derivanti dalle eccezionali avversita` atmosferiche verificatesi nell'anno
2002, per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di
cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre
2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290,
rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della
protezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate, ed
è autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime
che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse gia`
a disposizione del Dipartimento medesimo, è autorizzata la spesa di 50
milioni di euro per l'anno 2003.
60. Per l'anno 2003 è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per le esigenze di prosecuzione
del programma EFA (European Fighter Aircraft).
Articolo
81
(Misure
di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo)
1. Al fine di prevenire o
attenuare il fenomeno dell'inflazione e in attuazione dei principi di libera
concorrenza stabiliti dal diritto comunitario e delle disposizioni del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva
92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e coerentemente con le norme sul
rispetto dell'obbligo a contrarre, sono o restano inapplicabili ai rapporti
in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, o costituiti
dopo tale data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
che impongono limiti alle imprese di assicurazione nella individuazione dei
parametri tariffari statisticamente significativi ai fini della costruzione
della tariffa stessa.
2. Il Ministro delle attivita`
produttive è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Articolo
82
(Continuita`
territoriale)
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano anche alle
citta` di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, e per le
isole di Pantelleria e Lampedusa, in conformita` alle disposizioni di cui al
regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti
delle risorse gia` preordinate.
Articolo
83
(Mutui
agevolati)
1. Al fine di assicurare, per
l'anno 2003, il finanziamento degli interventi a titolo di mutuo agevolato di
cui ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è
concesso un contributo, limitatamente al triennio 2003-2005, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2003, a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e a 45
milioni di euro per l'anno 2005, quale concorso dello Stato afronte degli
oneri per interessi derivanti dai mutui che Sviluppo Italia Spa puo`
contrarre sul mercato, o derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari
emessi dalla medesima Sviluppo Italia.
2. Agli oneri di cui al presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
aggiuntiva di cui al comma 1 del precedente articolo 61.
3. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo
61, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra le
pertinenti unita` previsionali di base degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate.
Articolo
84
(Privatizzazione
del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e degli altri
enti pubblici)
1. Le regioni, le province, i
comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere
la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di piu` societa` a
responsabilita` limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad
oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu` operazioni di
cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi
patrimoni immobiliari.
2. Si applicano le disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto- legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, in quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui
redditi, ai titoli emessi dalle societa` di cui al comma 1 si applica il
trattamento stabilito all'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n.
130.
3. I beni immobili individuati
ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle
societa` costituite ai sensi del comma 1 con atto pubblico o scrittura
privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti
proprietari secondo il rispettivo ordinamento. La predetta delibera ha il
contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351
del 2001. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un
terzo.
4. L'inclusione dei beni nelle
delibere di cui al comma 3 non modifica il regime giuridico, previsto dagli
articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
5. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 7, 9, 17, 18, secondo e terzo
periodo e 19 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001.
6. Le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 5 si applicano anche ai beni immobili degli enti pubblici
strumentali di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano
richiesta all'ente territoriale di riferimento, e ai beni immobili delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. I predetti beni immobili
sono trasferiti a titolo oneroso dagli enti proprietari ai rispettivi enti
territoriali di riferimento mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un
terzo. Al trasferimento si applica la disposizione di cui al comma 6
dell'articolo 2 del citato decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351.
7. Gli enti territoriali di
riferimento ai quali sono trasferiti i beni immobili ai sensi del comma 6
procedono alla realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione in
conformita` alle disposizioni del presente articolo. Il prezzo per il
trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti i cui beni
costituiscono oggetto delle operazioni di trasferimento.
8. Gli enti che intendono
realizzare operazioni di cartolarizzazione ai sensi del presente articolo ne
danno comunicazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. All'articolo 15, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alla fine
del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero di altri
crediti dello Stato e di altri enti pubblici".
10. La destinazione del ricavo
delle operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi del comma 9 è
stabilita con le modalita` previste ai sensi del comma 5 del citato articolo
15 della legge n. 448 del 1998.
Articolo
85
(Tutela
dei prodotti tipici delle zone di montagna)
1. Al fine di tutelare
l'originalita` del patrimonio storico-culturale dei territori montani,
attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con
"denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ed
in accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio
d'Europa il 3 settembre 2002, è istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi
della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna" seguita
dall'indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire,
sentite le comunita` montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari
originate nei comuni montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di
produzione e di trasformazione sia la provenienza della materia prima.
2. Le produzioni di cui al comma
1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a piu` vasti
comprensori di consorzi di tutela.
3. L'iscrizione all'Albo di cui
al comma 1 per l'uso della menzione "prodotto nella montagna" è
esente dai diritti annuali di segreteria.
4. In deroga ai requisiti
previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla
preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani ad alta
marginalita`, le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi
necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque
l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i
controlli previsti dalla normativa vigente.
5.
L'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato.
Articolo
86
(Interventi
per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge
14 maggio 1981, n. 219)
1. Al fine della definitiva
chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge
14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria, è nominato, con decreto del Ministro delle attivita` produttive, un
commissario ad acta che provvede alla realizzazione in regime di concessione
di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del
programma, le cui opere siano state gia` individuate e la cui progettazione
gia` affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresì
alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali
eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al
destinatario finale, nonchè alla consegna definitiva delle opere collaudate
agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.
2. Sono revocate le concessioni
per la realizzazione di opere di viabilita`, finanziate ai sensi della legge
14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non
abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il
commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento
della realizzazione delle opere suddette con le modalita` ritenute piu`
vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima
disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura
l'esecuzione.
3. Il commissario, nel dare
avvio alle attivita` di cui ai commi 1 e 2, valuta l'onere derivante dal loro
completamento e ne informa il CIPE per l'individuazione delle risorse
finanziarie, d'intesa con le regioni destinatarie degli interventi e a valere
sui trasferimenti ad esse assegnati. All'onere per il compenso del
commissario e per il funzionamento della struttura di supporto composta da
personale in servizio presso il Ministero delle attivita` produttive, per un
massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle disponibilita` del
Ministero delle attivita` produttive di cui alla contabilita` speciale 1728, che
saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero.
Articolo
87
(Banconote
e monete)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo
3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, è inserito il seguente:
"1. Le banconote in lire
possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non
oltre il 28 febbraio 2012".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo
52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto il
seguente:
"1-bis. Le monete in lire
possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non
oltre il 28 febbraio 2012".
3. Restano fermi i termini di
prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, comma 1,
del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, anche ai fini della
conversione in euro di cui ai commi 1 e 2.
4. Entro il 31 gennaio 2003 il
Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una
stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la
conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo
risultante dalla stima predetta sara` corrisposto dalla Banca d'Italia
all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo
risultante dalla stima sara` corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario
entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi effettuati.
L'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione
in euro entro il 28 febbraio 2012 sara` corrisposto dalla Banca d'Italia
all'erario entro il 31 marzo 2012. Nell'ipotesi in cui il valore delle
banconote in lire presentate per il rimborso eccedesse gli importi versati
all'erario, la Banca d'Italia provvedera` alla conversione in euro,
utilizzando le disponibilita` del conto di cui all'articolo 4 della legge 26
novembre 1993, n. 483.
5. è autorizzata la coniazione e
l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia
nei tagli da 5, 10, 20 e 50 euro. Con decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze sono determinate le caratteristiche tecniche ed artistiche, i
contingenti e la data dalla quale le monete di cui al presente comma avranno
corso legale in Italia.
Articolo
88
(Disposizioni
concernenti i consorzi agrari)
1. All'articolo 4 della legge 28
ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. I provvedimenti di cui
agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dal
Ministero delle attivita` produttive di concerto con il Ministero delle
politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e
finanziario sull'attivita` dei consorzi agrari, anche in funzione
dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma".
2. All'articolo 5 della legge 28
ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Nel caso in cui per
la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il Ministero delle attivita` produttive, di concerto
con il Ministero delle politiche agricole e forestali, abbia disposto la
nomina di un commissario ad acta in sostituzione di organi statutari del
consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del consorzio stesso e
la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune
modifiche statutarie, in linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati ai
consorzi agrari, puo` essere nominato, con le modalita` di cui all'articolo
4, comma 2, della presente legge e per una durata massima di dodici mesi, un
commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del codice civile".
Articolo
89
(Contributo
per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale
terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet)
1. Per l'anno 2003, in
sostituzione di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n.
57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano
o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali
televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente
interattivita`, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro.
2. Un contributo statale pari a
75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che
acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparato di utente per la
trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il
contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente,
praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di
accesso a larga banda ad Internet, stipulati dopo il 1º dicembre 2002.
3. Nel caso dell'acquisto, il
contributo è riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e
fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione
in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è
riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
4. La concessione dei contributi
previsti ai commi 1 e 2 è disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di
euro per l'anno 2003 a valere sulle disponibilita`, utilizzabili sulla base
della vigente normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
5. Con decreto del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita` di attribuzione
del contributo.
6. Con decreto del Ministro
delle comunicazioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è stabilita la disciplina dei contributi inerenti
alle licenze individuali e alle autorizzazioni generali per i servizi di
telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20
e 21 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
7. Fino all'emanazione del
decreto di cui al comma 6 resta ferma la disciplina transitoria di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2002.
Articolo
90
(Disposizioni
per l'attivita` sportiva dilettantistica)
1. Le disposizioni della legge
16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni
tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano
anche alle societa` sportive dilettantistiche costituite in societa` di
capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n.
398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1,
lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Tale disposizione si
applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in
favore di societa` e associazioni sportive dilettantistiche. ";
b) all'articolo 83, comma 2, le
parole:
"a lire 10.000.000"
sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4. Il CONI, le Federazioni
sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto
sui contributi erogati alle societa` e associazioni sportive
dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di
trasformazione delle societa` e associazioni sportive dilettantistiche,
nonchè delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita`
sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di
cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e dalle federazioni
sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le
parole: "organizzazioni non lucrative di utilita` sociale (ONLUS) "
sono inserite le seguenti: "e le societa` e associazioni sportive
dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o
in natura in favore di societa`, associazioni sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche´ di associazioni
sportive scolastiche che svolgono attivita` nei settori giovanili
riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione
sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo
complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita`, volta
alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante
una specifica attivita` del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1,
la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni
liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta
non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa` e associazioni sportive
dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita`
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, la
lettera cocties) è abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle
indennita` e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del
citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma
4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
12. Presso l'Istituto per il
credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di
garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o
all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative
aree da parte di societa` o associazioni sportive dilettantistiche con
personalita` giuridica.
13. Il Fondo è disciplinato con
apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita`
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in
particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entita` del
finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il Fondo è gestito e amministrato
a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal
Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita`
stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle
disponibilita` del Fondo.
16. La dotazione finanziaria del
Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive
modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa` e associazioni
sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la
finalita` sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e
possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva
di personalita` giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del
codice civile;
b) associazione sportiva con
personalita` giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa` sportiva di capitali
costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che
prevedono le finalita` di lucro.
18. Con uno o piu` regolamenti,
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e
dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono
individuati:
a) i contenuti dello statuto e
dell'atto costitutivo delle societa` e delle associazioni sportive
dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di
democrazia interna;
3) organizzazione di attivita`
sportive dilettantistiche, compresa l'attivita` didattica per l'avvio,
l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita` sportive;
4) disciplina del divieto per
gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre societa` e
associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
5) gratuita` degli incarichi
degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi
del patrimonio in caso di scioglimento delle societa` e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle
norme e alle direttive del CONI nonchè agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni
sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la societa` o
l'associazione intende affiliarsi;
b) le modalita` di approvazione
dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o
piu` Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive
associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,
anche su base regionale;
c) i provvedimenti da adottare
in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarita` di gestione o di
gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
19. Sono fatte salve le
disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6,
comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni
con il CONI.
20. Presso il CONI è istituito,
anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato, il registro delle societa` e delle associazioni sportive
dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive
dilettantistiche senza personalita` giuridica;
b) associazioni sportive
dilettantistiche con personalita` giuridica;
c) societa` sportive
dilettantistiche costituite nella forma di societa` di capitali.
21. Le modalita` di tenuta del
registro di cui al comma 20, nonchè le procedure di verifica, la notifica
delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da
apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al
Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio
1992, n. 138.
22. Per accedere ai contributi
pubblici di qualsiasi natura, le societa` e le associazioni sportive
dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui
al comma 20.
23. I dipendenti pubblici
possono prestare la propria attivita`, nell'ambito delle societa` e
associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purchè a
titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere
riconosciuti esclusivamente le indennita` e i rimborsi di cui all'articolo
81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti
sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a
tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a
tutte le societa` e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui
l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti
sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a societa` e associazioni
sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive
associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne
stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e
obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni
disciplinano, con propria legge, le modalita` di affidamento.
26. Le palestre, le aree di
gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell'attivita` didattica e delle attivita` sportive della scuola, comprese
quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a
disposizione di societa` e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede
nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni
confinanti.
Articolo
91
(Asili
nido nei luoghi di lavoro)
1. Al fine di assicurare
un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti
con prole, è istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il
finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro,
servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
2. Ai fini dell'ammissione al
finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita domanda al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni:
a) stima dei tempi di
realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;
b) entita` del finanziamento
richiesto, in valore assoluto e in percentuale del costo di progettazione
dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione
dell'opera.
3. Il prospetto contenente le
informazioni di cui al comma 2 e le relative modalita` di trasmissione sono
definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da
emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi
irregolarita` nell'impiego del contributo, il finanziamento è revocato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. I criteri per la concessione
dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per le pari opportunita`, entro il 31 marzo 2003,
tenendo conto in ogni caso dei seguenti principi:
a) il tasso di interesse da
applicare alle somme rimborsate è determinato in misura non inferiore allo
0,50 per cento annuo;
b) i finanziamenti devono essere
rimborsati al cinquanta per cento mediante un piano di ammortamento di durata
non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate
corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva
erogazione delle risorse;
c) equa distribuzione
territoriale dei finanziamenti.
5. Per l'anno 2003, nell'ambito
delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per le politiche sociali a
sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo 46,
comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le
risorse da destinare per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al
comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
è determinata la quota da attribuire al predetto Fondo di rotazione
nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le politiche sociali.
6. Il comma 6 dell'articolo 70
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che la
deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei
micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e i datori di
lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai
comuni sia dai datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo
precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
Articolo
92
(Esenzioni
a favore dei centri sociali per anziani)
1. I centri sociali per anziani
gestiti dai soggetti e per le finalita` di cui al comma 2, nelle cui
strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati
all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di
abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresì esentati dal
pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per lo svolgimento delle attivita`
indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, svolte
occasionalmente e in attuazione delle finalita` di cui al comma 2 del
presente articolo.
2. L'esenzione di cui al comma 1
è concessa ai centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da associazioni o
enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da
organizzazioni di volontariato nonche ´ da altri soggetti, pubblici o
privati, le cui finalita` rientrino nei principi generali del sistema
integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre
2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed
all'integrazione delle persone anziane.
3. La richiesta di esenzione ai
sensi del comma 1, primo periodo, è presentata dai soggetti legalmente
responsabili dei centri per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e
TV (URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il
possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi
del comma 1, secondo periodo, è presentata, prima dell'inizio di ciascuna
manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.
4. Per l'attuazione del presente
articolo è istituito un apposito fondo che costituisce limite di spesa. Tale
fondo è definito in 300.000 euro annui.
Ù
TITOLO IV
NORME
FINALI
Articolo
93
(Fondi
speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei
fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati
nel triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei
singoli stati di previsione del bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla
legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente
legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli
stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto
capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11,
comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di
spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente
legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in
bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a
carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004
e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni
di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate
nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici
possono assumere impegni nell'anno 2003, a carico di esercizi futuri nei
limiti massimi di impegnabilita` indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli
impegni gia` assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni
medesime.
7. In applicazione dell'articolo
46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa
e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello
stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati
nell'allegato 2. All'articolo 46, comma 1, della citata legge n. 448 del
2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con autonoma
evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni
legislative".
8. Al fine di ricondurre
all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la
finanza statale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu` decreti da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le
caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1º luglio
2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive
modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono
versate le relative disponibilita` per essere riassegnate alle pertinenti
unita` previsionali di base. L'elenco delle gestionifuori bilancio, esistenti
presso le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal
presente comma, è allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Articolo
94
(Disposizioni
varie)
1. Nei comuni con sede di
tribunale è mantenuta l'autonomia dell'Ufficio unico delle entrate. Ove
questa sia stata soppressa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, essa è ripristinata con i fondi gia` assegnati
alle competenti amministrazioni.
2. All'articolo 115, comma 1,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui il
difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte
d'appello diverso da quello dell'autorita` giudiziaria procedente, in deroga
all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le
indennita` di trasferta nella misura minima consentita".
3. In considerazione del carattere
specifico della disabilita` intellettiva solo in parte stabile, definita ed
evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave
riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessita` della
vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su
richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle
competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal
proprio medico di base, in situazione di gravita` ai sensi dell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive
visite e controlli. Per l'accertamento delle condizioni di invalidita` e la
conseguente erogazione di indennita`, secondo la legge in vigore, delle
persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute
ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai medici
specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unita` di valutazione
Alzheimer.
4. Fra le calamita` naturali, di
cui all'articolo 80, comma 29, si intendono comprese anche le ceneri
vulcaniche.
5. Il termine per
l'installazione degli apparecchi misurati fiscali o delle biglietterie
automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso, di cui all'articolo
11 del regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, è prorogato al 30
giugno 2003.
6. Al fine di accrescere la
presenza e la professionalita` di personale italiano nell'ambito delle
organizzazioni internazionali e delle istituzioni europee, le amministrazioni
pubbliche e gli enti territoriali, per finalita` connesse alle attribuzioni istituzionali
delle amministrazioni interessate, nell'ambito dei programmi formativi e
delle risorse allo scopo destinate, promuovono anche in forma consorziata o
associata, ovvero mediante convenzioni con soggetti terzi finanziatori,
pubblici o privati, tramite le strutture specialistiche universitarie e di
alta formazione europea, corsi specialistici e di aggiornamento del proprio
personale su tematiche comunitarie ed internazionali.
7. All'articolo 13, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, il primo periodo è sostituito dal
seguente: "L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo
presenti professionalita`, produttivita` ed attivita` gia` svolta".
8. All'articolo 13 della legge
27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "13-bis.
Con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e
notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della
politica fiscale ".
9. Le disposizioni dell'articolo
72, comma 5, primo periodo, della presente legge riferite al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si applicano a decorrere dal 1º gennaio
2006.
10. è autorizzata la spesa di 20
milioni di euro per l'anno 2003 a favore del Policlinico "S.
Matteo" di Pavia per la realizzazione del Dipartimento di emergenza e
accettazione (DEA).
11. I contributi erogati ai
sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, ai fini di cui all'articolo 162, comma 6, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere utilizzati in
compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti per i comuni
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
12. Per fronteggiare la crisi
occupazionale del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco del
Gran Sasso e dei Monti della Laga è autorizzato a favore dei citati Parchi un
contributo, rispettivamente, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005.
13. Le disposizioni relative al
Fondo rotativo per la progettualita` di cui all'articolo 1, comma 54, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, si applicano
anche per i documenti preparatori del concorso di idee e di progettazione.
14. Il contributo di cui
all'articolo 62, comma 1, lettera c), primo periodo, della presente legge è
concesso nella misura di 2 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005
anche per i territori individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
Articolo
95
(Copertura
finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente
legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e
per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte
corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto
allegato.
2. Le disposizioni della
presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in
vigore il 1º gennaio 2003
Ù
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