Legge 26 febbraio 2010, n. 25
"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative». (10G0042)
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 - Supplemento ordinario n. 39
testo in vigore dal:
28-2-2010
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Restano validi gli
atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e
i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 5 dell'articolo 1, del comma
4 dell'articolo 3 e del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194.
3. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 26 febbraio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Testo del decreto-legge
coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 - Supplemento ordinario n. 39
(*) Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1
Proroga di termini
tributari, nonché in materia economico-finanziaria
1. Le attività
finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non
successiva al 31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate, ai
sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni, fino al 30 aprile 2010.
2. Per le operazioni di
rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate successivamente al 15
dicembre 2009 l'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo
articolo 13-bis:
a) con un'aliquota
sintetica del 60 per cento per le operazioni di rimpatrio o di
regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;
b) con un'aliquota
sintetica del 70 per cento per le operazioni di rimpatrio o di
regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010.
2-bis. Entro il 15
giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al
Parlamento, con apposito documento, dati statistici relativi al numero delle
operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del
15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per
volumi d'importo, al numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi
di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, e l'ammontare
complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte
per rimpatrio o regolarizzazione.
3. All'articolo 12 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di
cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le
violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura
finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.».
4. Al fine di tener
conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga
all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per gli anni
2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale é fissato rispettivamente al 31 marzo
2010 ed al 31 marzo 2011.
4-bis. All'articolo 182 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis,
lettera a), le parole: «di entrata in vigore del decreto del Ministro 24
ottobre 2001, n. 420» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 luglio 2009»;
b) al comma
1-quinquies, lettera c), le parole: «1° maggio 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio 2009».
5. Il termine in
materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e
dalla carta nazionale dei servizi, di cui all'articolo 64, comma 3, del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, é prorogato al 31 dicembre 2010.
5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per
gli anni 2004-2009» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2010».
5-ter. É ulteriormente
prorogato al 31 ottobre 2010 il termine di cui al primo periodo del comma
8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo
prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
5-quater. Al fine di
attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter é autorizzata la spesa
di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro
per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
6. All'articolo 42,
comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «gennaio 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011 previa sperimentazione, a
partire dall'anno 2010, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia
delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale».
7. Il termine di
novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 é
prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che
intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW,
relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato
all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte
delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni.
7-bis. All'articolo 1,
comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «, 2010 e 2011».
7-ter. Alla copertura
degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 48 milioni di euro per l'anno
2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le disposizioni del
comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di
deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di
carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.
9. La durata
dell'incarico prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i componenti delle commissioni
censuarie già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, é
prorogata di ulteriori due anni, decorrenti dalla data di scadenza
dell'incarico.
10. Con provvedimenti
da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, é disposta, nei confronti dei soggetti comunque residenti o
aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1
del decreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali
ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali.
11. Agli oneri
derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a 100 milioni di euro, si
provvede, per lo stesso anno, con quota parte delle entrate derivanti
dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni. A tale fine, dalla contabilità speciale prevista dal comma 8
del citato articolo 13-bis, il predetto importo é versato, entro il 31
dicembre 2009, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
12. All'articolo 3,
comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre
2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30
settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
13. All'articolo 36,
commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30
settembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1° ottobre 2010», sono sostituite
dalle seguenti: «1° ottobre 2011».
14. Al comma 14
dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le
parole: «Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo
18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2009, la riserva di attività di cui all' articolo 18 del
medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2010,
la riserva di attività di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,».
14-bis. Per assicurare
un efficace e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i
contratti a tempo determinato dei dipendenti in servizio alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati al
31 gennaio 2012.
14-ter. Alla copertura
degli oneri derivanti dal comma 14-bis si provvede secondo i criteri, le
procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, senza alcun onere a carico
del bilancio dello Stato.
15. Le somme iscritte
in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della
missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità
previsionale di base 25.1.3. «Oneri comuni di parte corrente», capitolo n.
3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso,
sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato a ripartire per
l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle
amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del
predetto Fondo.
15-bis. Le somme
iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del
programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3, «Oneri
comuni di parte corrente», capitolo 3077, dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, non
impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per
essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze é autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti
unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme
conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077.
16. Al comma 3-bis
dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per l'anno
2009» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le
parole: «liquido ed esigibile,» é inserita la seguente: «anche».
17. Il secondo periodo
del comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, é
sostituito dal seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 2009 l'opzione per il regime speciale é
esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo
periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119
siano posseduti nel predetto termine.».
17-bis. Il termine di
un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30,
comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, già
prorogato dall'articolo 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dall'articolo 41
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, é differito al 31 dicembre 2011 per i
soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al
capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato
comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di
concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale
partecipazione non potrà essere incrementata.
18. Ferma restando la
disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base
alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione,
nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di
rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità
turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di
affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza
Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, che é conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà
di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della
valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti,
nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui
all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della
navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre
2015 é prorogato fino a tale data, fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo
periodo é soppresso.
19. All'articolo 3, comma
112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le
parole: «Per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2010» e
le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2010». 20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi
dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui
per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
20-bis. Ai fini della
partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di
lavoro relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentatività
delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai
dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai
soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste
dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
la sottoscrizione dei contratti, la media tra dato associativo e dato
elettorale é rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla
base dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.
20-ter. All'articolo
65, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le
parole da: «, ai sensi dell'articolo 43» fino alla fine del periodo sono
soppresse;
b) al secondo periodo,
la parola: «Conseguentemente,» é soppressa.
21. Al comma 5
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: «Con specifico
decreto legislativo, adottato», sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o
più decreti legislativi, adottati».
22. Le somme ancora
disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la
promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono conservate in bilancio per essere
utilizzate nell'anno 2010.
23. Alla compensazione
dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal
comma 22, si provvede mediante corrispondente utilizzo, valutato in 29
milioni di euro per l'anno 2010 e 14 milioni di euro per l'anno 2011, del
fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 23-bis.
All'articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo,
la parola: «gennaio» é sostituita dalla seguente: «marzo»;
b) al quarto periodo
sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2011,»;
c) al decimo periodo
sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2010,» e le
parole: «entro il 31 dicembre di ciascun anno» sono sostituite dalla
seguente: «semestralmente»;
d) dopo il decimo
periodo é inserito il seguente: «Gli stanziamenti alle singole
amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli
importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
23-ter. Per consentire
la prosecuzione dei relativi interventi, nell'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nella colonna
«Intervento», dopo la voce: «legge 31 gennaio 1994, n. 93» sono inserite le
seguenti:
«legge 21 marzo 2001,
n. 73;
decreto legislativo 23
luglio 1999, n. 242;
articolo 1, comma 963,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
legge 15 luglio 2003,
n. 189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004».
23-quater. Il termine
per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo
dovute dalle amministrazioni di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14
novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249, rispetto a quanto
precedentemente versato all'INPS, é prorogato al 1° luglio 2010, senza
applicazione di interessi o sanzioni per il periodo pregresso. Ciascuna
amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri a carico della
finanza pubblica e del personale dipendente.
23-quinquies. Al fine
di assicurare l'adeguamento alle corrispondenti norme comunitarie nei termini
da queste stabiliti, a decorrere dal 1° marzo 2010, nel testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al punto 12, alla
voce: «gasolio», le parole: «euro 302,00» sono sostituite dalle seguenti:
«euro 330,00»;
b) al punto 13, alla
voce: «gasolio», le parole: «euro 302,00» sono sostituite dalle seguenti:
«euro 330,00»;
c) al punto 16-bis,
alla voce: «Carburanti per motori», le parole: «Gasolio euro 302,00 per 1.000
litri» sono sostituite dalle seguenti: «Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri».
23-sexies. Lo
stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, é incrementato di 4.100.000 euro per l'anno 2010 e di 5.000.000 di
euro a decorrere dall'anno 2011.
23-septies. Lo
stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, é incrementato di 340.000 euro per l'anno 2010 e di 400.000 euro a
decorrere dall'anno 2011.
23-octies. Lo
stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, é incrementato di 160.000 euro per l'anno 2010 e di 200.000 euro a
decorrere dall'anno 2011.
23-novies.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, é incrementata di
2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno
2011.
23-decies. All'onere
derivante dai commi 23-sexies, 23-septies, 23-octies e 23-novies, pari a euro
6.600.000 per l'anno 2010 e a euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2011, si
provvede, quanto a euro 4.600.000 per l'anno 2010 e a euro 5.600.000 a
decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione della disposizione di cui al comma 23-quinquies, lettera
c); quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2010 e a euro 2.400.000 a decorrere
dall'anno 2011, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 23-quinquies, lettere a)
e b). A tal fine le dotazioni di bilancio relative al programma di spesa 1.5
«Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 sono
ridotte dei corrispondenti importi. All'onere residuo, pari a 1.000.000 di
euro annui, si provvede per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2013 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e per l'anno 2012
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica.
23-undecies. L'articolo
1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, relativamente alla direttiva
2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, di cui all'allegato B
della legge medesima, si interpreta nel senso che il termine di scadenza
della delega é quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa.
23-duodecies. All'articolo 12, comma 3, della legge
12 giugno 1990, n. 146, le parole: «per un triennio» sono sostituite
dalle seguenti: «per sei anni».
23-terdecies. Ai membri
della Commissione sul diritto di sciopero di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, in carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, si applica il termine di durata in carica
disposto ai sensi del comma 23-duodecies del presente articolo con decorrenza
dalla stessa data.
23-quaterdecies. Al
fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle
somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e
2008, sono prorogati al 30 aprile 2010:
a) il termine per l'integrazione documentale delle
domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
gennaio 2006, dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 marzo 2007 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, n. 127 del 4 giugno 2007 e n.
128 del 3 giugno 2008;
b) il termine per la
presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 5,
commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2
aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, per
le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal
CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100
del 2 maggio 2009.
23-quinquiesdecies.
Fino al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera
b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa
alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli
oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro
800.000 per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui
all'ultima voce dell'Elenco 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, intendendosi
corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare a favore del
Ministero della giustizia.
23-sexiesdecies.
All'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, fino al 31 dicembre 2011, per le
esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo
svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella
legge 31 dicembre 2009, n. 196».
23-septiesdecies. All'articolo 2, comma 98, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «fino al 31 dicembre
2005» sono inserite le seguenti: «anche a seguito di accertamenti in sede
contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi
procedimenti pendenti».
23-octiesdecies. Fino
al 31 marzo 2010 é prorogato il termine per l'adozione delle occorrenti
disposizioni al fine di consentire: a) l'integrazione di 8.000.000 di euro a
favore del fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1,
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, per la tempestiva adozione delle misure
occorrenti a fronteggiare gli stati emergenziali dell'ultimo anno;
b) la prosecuzione
della partecipazione del CONI nonché del Comitato italiano paraolimpico agli
eventi previsti dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, autorizzando conseguentemente la spesa per l'anno 2010
rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro;
c) il trasferimento al
Centro di formazione studi (Formez) di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 285, delle occorrenti risorse, pari a 1.200.000 euro per l'anno
2010, per la prosecuzione delle relative attività di formazione;
d) fino al 31 dicembre
2011 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 213-bis,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche ai dirigenti dei
Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzando
conseguentemente la spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;
e) che fino all'avvio
del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37
della legge 23 luglio 2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al
fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo
svolgimento delle attività istituzionali, il collegio dei revisori dei conti
già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
- ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continui a esercitare le
sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia;
f) l'incremento di
7.200.000 euro per l'anno 2010 dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
23-noviesdecies.
All'onere derivante dal comma 23-octiesdecies, pari a 30.670.000 euro per
l'anno 2010 e a 70.000 euro per l'anno 2011, si provvede, quanto a 30.600.000
euro per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e, quanto a
70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23-vicies. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191,
all'articolo 2, comma 89, la parola: «dodici», ovunque
ricorre, é sostituita dalla seguente: «due».
Art. 2
Proroga di termini in
materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale
1. Al fine di contribuire
alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di
azioni di comunicazione nell'ambito delle NATÒS Strategic Communications in
Afghanistan, é autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della
convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e la
NewCo RaiInternational, a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro
660.000.
2. Fino alla ratifica
del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo
2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri é autorizzato ad
assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei
servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI-Radiotelevisione
Italiana S.p.A., nel limite massimo di spesa già previsto per la
convenzione a legislazione vigente.
3. É autorizzata la
spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la
proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro
di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11
luglio 1998, n. 224. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire
» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze
é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4. La gestione
liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla
scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22
ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre
2001, n. 441, e successive modificazioni, al fine di consentire al
commissario ad acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009, di garantire la
continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la
definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento
delle competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle
regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti
amministrazioni dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il
Commissario é tenuto a presentare il rendiconto della gestione accompagnato
dalla relazione sull'attività svolta. Dal differimento del termine ultimo
di durata della gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non dovranno
derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4-bis. Al fine di
assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo
oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a
strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori
diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate
attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed
all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai
per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono
dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula
degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o
di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e
successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante
utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre
1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato.
5. All'articolo 32,
comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: « 1° gennaio 2010 »
sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2011 ».
6. Il termine del 31
marzo 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre
2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.
205, é prorogato al 31 dicembre 2010.
7. All'onere derivante
dalla disposizione di cui al comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e
successive modificazioni.
7-bis. All'articolo 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, alinea,
le parole: « ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, » sono
soppresse;
b) al comma 4, il terzo
periodo é sostituito dal seguente: « In considerazione delle esigenze
generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie,
corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per
cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di
quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo ».
7-ter. All'onere
conseguente al minor risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma
7-bis, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante soppressione
dell'autorizzazione di spesa, di pari importo, di cui all'articolo 1, comma
724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
8. All'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
8-bis. In
considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate
nell'articolo 74, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito
della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo
74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro
il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di
livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non
inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione
del predetto articolo 74;
b) alla
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad
esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore
riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al
numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito
dell'applicazione del predetto articolo 74.
8-ter. Per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al
citato articolo 74, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del
2008.
8-quater. Alle
amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis
entro il 30 giugno 2010 é fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta
data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli
incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino
all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche
sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono
fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di
incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quinquies. Restano
esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni
che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17,
comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del
medesimo articolo 17, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari,
il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo
nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia
italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché
le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma
1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresì escluse
dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui all'articolo 17, comma 7, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le assunzioni del
personale dirigenziale reclutato attraverso il corso concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con
decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare
in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le
disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-quater si applicano, comunque, anche
ai Ministeri.
8-sexies. Restano ferme
le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
8-septies. Sono
abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1°
gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato
articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte
definitivamente.
8-octies. All'articolo
42-bis, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le
parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2010».
8-novies. Per le sole
violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le norme
di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali
violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30
settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre e
al 10 marzo 2010.
8-decies. All'articolo 12, comma 2, della legge
12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: «delle amministrazioni
pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «o di altri organismi di diritto
pubblico».
Art. 3
Proroga di termini in
materia di amministrazione dell'interno
1. Al comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «fino al 31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».
1-bis. Fino al 30
aprile 2010 é autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il
trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione
informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e
della sicurezza. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2010, si
provvede mediante riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di
spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
2. All'articolo 4,
comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, dopo le parole:
«nell'anno 2009» sono inserite le seguenti: «e 2010».
3. All'articolo 3,
secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «a partire dal 1°
gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio
2011».
4. (Soppressa).
5. É prorogato sino al
completamento degli interventi e comunque sino al 31 dicembre 2011 il
termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-bis del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per il mantenimento
delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004, nn.
146, 147 e 148, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed
assegnate alle contabilità speciali, intestate ai commissari delle province
di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai
prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione
degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.
6. All'articolo 23,
comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
7. Al comma 4-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «si
applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano alle promozioni
da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012».
8. Il termine di cui
all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157,
per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le
consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 é differito al trentesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
conseguentemente le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a
seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono
corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di
scadenza del predetto termine e l'erogazione delle successive quote ha luogo
alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999,
n. 157, e successive modificazioni.
8-bis. All'articolo 3
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma é
inserito il seguente: «La carta d'identità può altresì contenere
l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce
a donare i propri organi in caso di morte».
Art. 4
Proroga di termini in
materia di personale delle Forze armate e di polizia
1. All'articolo 35,
comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la parola:
«quindici» é sostituita dalla seguente: «venti».
1-bis. All'articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, le parole: «Fermi restando i concorsi già banditi alla data
del 1° marzo 2001,» sono sostituite dalle seguenti: «Al termine del regime
transitorio di cui all'articolo 35, comma 1,».
2. All'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2010-2011» sono sostituite dalle
seguenti: «2011-2012».
3. Al decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19,
comma 1, le parole: «dal 2010 » sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
b) all'articolo 35,
comma 2, le parole: «fino all'anno 2009» e «dal 2010» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «fino all'anno 2011» e «dal 2012»;
c) all'articolo 26,
comma 1, le parole: «al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 2011».
4. Il termine del 31
dicembre 2009, di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009,
n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, é
prorogato al 31 gennaio 2010. Le immissioni in servizio permanente ivi
previste sono effettuate, nell'anno 2010, nel limite del contingente di
personale di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo
3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo
riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
5. L'applicazione degli
articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 298, é differita al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di
valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo
i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare
per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di
valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di
colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la
determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione
relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto
di cui all'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000,
prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli
ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli
anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già
valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti
in quadro.
6. Dall'applicazione
dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato. A tal fine le immissioni di cui al comma 3, lettera b),
devono avvenire nell'ambito dei posti in organico per i quali
l'Amministrazione competente é già stata autorizzata a effettuare le
promozioni.
7. Il termine per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, é prorogato al 31 maggio 2010.
Art. 5
Proroga di termini in
materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 29,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
2. All'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive
modificazioni, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2011».
3. All'articolo 7-bis,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni,
le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 31 marzo 2010».
4. All'articolo 29,
comma 1-quinquiesdecies, lettera a), del decreto legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le
parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile
2010 ».
5. Al comma 1
dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive
modificazioni, le parole: «Entro il termine di cui al primo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2010».
6. All'articolo 21-bis,
comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
b) é aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «L'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora
i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di
programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».
7. All'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «31 dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»; conseguentemente,
al medesimo comma, dopo le parole: «meccanismi automatici,» sono inserite le
seguenti: «con esclusione della regolazione tariffaria dei servizi
aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonché dei servizi di trasporto
ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico, nonché
delle tariffe postali agevolate,».
7-bis. All'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in materia di finita
locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010». Alle minori entrate
derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 5,78 milioni di
euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica.
7-ter. All'articolo 9
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2013»;
b) al comma 2, le
parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»
e le parole: «1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio
2014»;
c) al comma 4, le
parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2013»;
d) al comma 5, le
parole: «1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014».
7-quater. La durata in
carica del commissario delegato di cui al comma 3 dell'articolo 22-sexies del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, é prorogata al 31
dicembre 2010. Al relativo onere, pari a 140.000 euro per l'anno 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7-quinquies. Il Governo
provvede ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall'articolo 5,
comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modificazioni, in
materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore per i
veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre
2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009.
7-sexies. Il Governo
provvede ad adeguare la durata del periodo di cui all'articolo 3, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
2009, n. 55, in materia di personale marittimo, disponendo che lo stesso
periodo abbia termine alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 292-bis del codice della navigazione e comunque non oltre il 31
dicembre 2010.
7-septies. Per l'anno
2010, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 55 della legge 17 maggio
1999, n. 144, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese
di autotrasporto di merci in conto terzi, é differito al 16 aprile.
7-octies. Fino al 30
settembre 2010, sono adottati i provvedimenti attuativi per consentire che le
risorse di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, possano essere destinate anche ad
interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli
investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al
miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.
7-novies. Per il
completamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 11, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in materia di sicurezza
degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV, la disponibilità complessiva,
già stabilita nella misura di 30 milioni di euro, é estesa al 31 dicembre
2010 per la parte rimanente di 2,6 milioni.
7-decies. Agli oneri di
cui al comma 7-novies si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7-undecies. Al fine di
fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo
anche all'attività prevalente di transhipment, le disposizioni relative
all'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi di cui all'articolo 1,
comma 989, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si
applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
7-duodecies. Nel
rispetto delle finalità di cui al comma 7-undecies, in via sperimentale, per
gli anni 2010 e 2011, nelle more della piena attuazione dell'autonomia
finanziaria delle Autorità portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 982,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Autorità portuali é altresì
consentito, nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto
massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale così
come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché in diminuzione fino all'azzeramento
delle singole tasse medesime.
7-terdecies. A
copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione dei
commi 7-undecies e 7-duodecies, ciascuna Autorità portuale opera una
corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero, nell'ambito della
propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle
entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di
previsione e al conto consuntivo. In ogni caso, dall'applicazione delle
disposizioni dei commi 7-undecies e 7-duodecies e del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6
Proroga di termini in
materia sanitaria
1. All'articolo 1,
comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «Fino
al 31 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio
2011».
2. Il termine per
procedere alle assunzioni di personale, secondo le modalità di cui
all'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 13 novembre
2009, n. 172, é prorogato al 31 dicembre 2010.
3. All'articolo 24, comma
1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2011».
4. All'articolo 54,
comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, le parole: «dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1º gennaio 2012».
5. La disposizione di
cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive
modificazioni, é prorogata fino al 31 dicembre 2010.
6. La disposizione di
cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a
quanto disposto al comma 5 del presente articolo, é prorogata fino al
31 dicembre 2010.
7. Il termine per lo svolgimento delle attività di cui
all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, é prorogato
al 31 dicembre 2010.
8. Per lo svolgimento
delle attività di cui al comma 7 é autorizzato il finanziamento di 8 milioni
di euro a favore dell'Istituto superiore di sanità, per l'anno 2010.
9. Agli oneri di cui al
comma 8 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del
Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di
natura corrente, come determinata dalla tabella C allegata alla legge
finanziaria 2010.
9-bis. É consentita,
fino al 30 giugno 2010, la presentazione del curriculum professionale di cui
all'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen.
110 del 12 maggio 2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo
ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti l'esposizione
all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti
ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi.
9-ter. All'articolo 3,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «entro trentasei mesi».
9-quater. Dopo il comma
1 dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, é inserito il
seguente: «1-bis. Fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in
materia di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione di cui al
comma 1 non si applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in
medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio
professionale, l'esercizio dell'odontoiatria anche prima della formale
iscrizione all'albo degli odontoiatri».
9-quinquies. In attesa
del coordinamento legislativo delle disposizioni già vigenti in materia, fino
al 31 dicembre 2010, al candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui
alla legge 26 giugno 1967, n. 458, che hanno un rapporto di lavoro dipendente
o parasubordinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della
legge 6 marzo 2001, n. 52, con le modalità previste dal regolamento di cui
alla medesima legge 26 giugno 1967, n. 458. Ai maggiori oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per
le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art. 7
Proroga di termini in
materia di istruzione
1. Il termine di cui
all'articolo 4-bis, comma 18, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2008, n. 129, é prorogato fino al completamento delle
procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque,
non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. All'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "31 dicembre 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
3. All'articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2010".
4. Il Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, é prorogato nella composizione esistente
alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre
2010.
4-bis. Al fine di
completare l'istituzione delle attività negli istituti ad ordinamento
speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2
agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del
30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si
applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 13, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo
restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati con
riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4-ter. Le disposizioni
contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide con
riferimento all'anno scolastico 2010-2011.
4-quater. In attesa
della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233, e successive modificazioni, il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione é prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2010.
5. Al fine di
assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale
e di ospitalità per il pubblico istituiti presso gli istituti ed i luoghi
della cultura ai sensi dell'articolo 117 del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, e di consentire il completamento della relativa attività
istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni e le attività
culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano
efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino
all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010.
5-bis. Il termine di
cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo agli
interventi a favore del comune di Pietrelcina, é prorogato per gli anni 2010
e 2011 nei limiti di 500.000 euro annui. Al relativo onere, pari a 500.000
euro annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa
delle leggi permanenti di natura corrente. 5-ter. All'articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, al comma 239, le parole: "entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "entro la data del 30 giugno 2010".
5-quater. Il finanziamento di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, previsto per
il triennio 2007-2009, é prorogato fino al 31 dicembre 2010 nel limite di
spesa di 10 milioni euro. Nelle regioni in cui sono state costituite
fondazioni ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ed hanno ottenuto il
riconoscimento dal Ministero dell'interno, é assegnato il relativo
finanziamento. Gli istituti tecnici superiori hanno personalità giuridica ed
autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti tecnici e professionali
che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi. Alla copertura
degli oneri recati dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura
corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5-quinquies. All'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "31 dicembre 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010" ».
Art. 8
Proroga di termini in
materia ambientale
1. All'articolo 1,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al
primo periodo é differito al 28 febbraio 2010.
2. All'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "31
dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2010".
3. All'articolo 5,
comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "entro il
31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30
giugno 2010".
3-bis. All'articolo 281,
comma 2, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole:
"entro cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro
sette anni".
4. All'articolo 7,
comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola:
"tre" é sostituita dalla seguente: "quattro".
4-bis. All'articolo 4,
comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "1º gennaio 2011".
4-ter. Il termine
previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, é prorogato al 30 giugno 2010.
Art. 9
Proroga di termini in
materia di sviluppo economico
1. La convenzione di
cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, inerente
alla gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere prorogata, per motivi di
pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2010, con una riduzione del
cinque per cento delle relative commissioni.
2. All'articolo 20,
comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "31
dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2010".
3. All'articolo 354,
comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo
23, comma 12, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "e
comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2
dell'articolo 355" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non
oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo
355".
4. All'articolo 1,
comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, é aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "L'importo di cui al periodo precedente costituisce
tetto massimo di spesa".
4-bis. Il termine del
31 dicembre 2009, di cui all'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive
modificazioni, é differito al 31 dicembre 2010.
4-ter. Al comma 9
dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre
2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché può
avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia
e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano
rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone
giuridiche da questi controllate".
Art. 10
Istituti di cultura
all'estero
1. Gli incarichi di
Direttore di Istituto di cultura all'estero di cui all'articolo 14, comma 6,
della legge 22 dicembre 1990, n. 401, già rinnovati per il secondo
biennio, in scadenza tra il 1º gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono
essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di età
previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
Art. 10-bis
Termini in materia di
"taglia-enti" e di "taglia-leggi"
1. L'articolo 26, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti",
si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo
periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari
o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente
esclusi dal primo periodo del comma 1.
2. All'articolo 26, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento
"taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo
periodo é inserito il seguente: "Gli enti confermati ai sensi del primo
periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed
organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244";
b) dopo il terzo
periodo é inserito il seguente: "Sono soppressi gli enti pubblici non
economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati
in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via
definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano
oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura".
3. All'articolo 2,
comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo é
soppresso.
4. All'articolo 14,
comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione
della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai
seguenti: "Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la
Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di
sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari".
Art. 10-ter
Modifiche all'articolo
3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998
1. All'articolo 3,
comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, le parole da: "nel limite" fino a:
"precedente" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30
novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato".
Art. 10-quater
Gestione dei libri
genealogici
1. L'efficacia del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20
aprile 2009, n. 3907, é prorogata fino al 30 aprile 2011 e fino a tale data
sono fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i
libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici
e, in tal senso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
può esercitare il potere sostitutivo.
Art. 10-quinquies
Proroga del
finanziamento delle attività di formazione professionale dell'ISFOL
1. É prorogato al 2010
il finanziamento delle attività di formazione professionale dell'Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, nella misura
di 7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2.
Art. 10-sexies
Differimento
dell'applicazione di disposizioni in materia di contributi all'editoria
1. Nelle more della
riforma organica del settore dell'editoria e in attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) per i contributi
relativi all'anno 2009 di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter limitatamente alle
minoranze linguistiche, 2-quater, 3 e 10 dell'articolo 3 e all'articolo 4
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, al comma 4
dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al comma 5
dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ai soggetti aventi
diritto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, ed é corrisposto, in presenza dei requisiti
di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo
i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può
comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2008;
b) ai soggetti di cui
all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 230, e all'articolo 20, comma
3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni,
per i contributi relativi all'anno 2009 non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 62, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, ed é corrisposto, in presenza dei requisiti
di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo
i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può
comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2008;
c) all'articolo 10,
comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive
modificazioni, le parole: "2007 e 2008" sono sostituite dalle
seguenti: "2007, 2008 e 2009". All'articolo 39, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole:
"all'annualità 2008" sono sostituite dalle seguenti: "fino
all'annualità 2009". All'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole: "aumentare su base annua di una percentuale
superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di
riferimento dei contributi" sono sostituite dalle seguenti: "essere
superiori a quelli ammessi al calcolo dei contributi per l'anno 2008";
d) per i contributi
relativi all'anno 2009, previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani
italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché dagli articoli 137 e 138 del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni, si applica una riduzione del 50 per cento del
contributo complessivo calcolato per ciascun soggetto;
e) per i contributi
relativi agli anni a decorrere dal 2009 non si applicano l'articolo 3, comma
2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché gli articoli 4, comma 3, e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e l'articolo 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Sono fatti
salvi i rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello sviluppo economico.
Per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 ai soggetti di cui
agli articoli 11 della citata legge n. 67 del 1987, e successive
modificazioni, 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, e 8 della citata legge n. 250 del 1990, e successive
modificazioni, sono riconosciuti esclusivamente i contributi erogati dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 10 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422.
2. In attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 e fermi restando gli stanziamenti previsti per
le provvidenze all'editoria come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, un importo non
inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010 é destinato al rimborso delle
agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria. A tal fine, il
citato importo di 50 milioni di euro per l'anno 2010 é immediatamente
accantonato e reso indisponibile fino all'utilizzo per la predetta finalità.
3. All'articolo 2, comma 61, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "o vengano editate da altre società comunque costituite".
4. Ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri provvede al monitoraggio delle spese relative alle provvidenze
per l'editoria di cui al presente articolo e riferisce in merito, entro il 30
giugno, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia
e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni dello stanziamento di bilancio stabilito
a legislazione vigente, tenuto conto anche di quanto previsto dal presente
articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio
decreto, nell'esercizio della propria autonomia contabile e di bilancio, alla
riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior
onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie
di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili, iscritte nell'ambito
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
|