Parlamento Italiano
Legge 24 dicembre 2007, n. 247
"Norme di attuazione del Protocollo del
23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività
per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in
materia di lavoro e previdenza sociale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29
dicembre 2007
Art. 1.
1.
La Tabella A allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, è sostituita dalle
Tabelle A e B contenute nell’Allegato 1 alla presente legge.
2.
All’articolo 1
della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 è così
modificato:
1) la
lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il diritto per
l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori
dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle
forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il
requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al
raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal
1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità
contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si
consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di
anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni»;
2)
alla lettera b), il numero 2 è sostituito dal seguente:
«2) con un’anzianità contributiva pari ad almeno
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica
indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella
A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando
il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei
requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge»;
3)
l’ultimo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: «Per il
personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al
trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla
data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa
data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei
requisiti entro il 31 dicembre dell’anno avendo come riferimento per l’anno
2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell’anno»;
b) il comma 7 è
sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell’anno 2012, può essere
stabilito il differimento della decorrenza dell’incremento dei requisiti di
somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima
indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora,
sulla base di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012,
sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso
al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari
conseguenti dall’applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli
programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati
a regime dal 2013 nella medesima Tabella B»;
c) al comma 8, le
parole: «1º marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «20 luglio 2007»;
d) dopo il comma 18 è
inserito il seguente:
«18-bis. Le disposizioni in materia di
pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000
lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15
luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro
il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;
e) il comma 19 è così
modificato:
1) le
parole: «10.000 domande di pensione» sono sostituite dalle seguenti: «15.000
domande di pensione»;
2) le
parole: «di cui al comma 18» ove ricorrono sono sostituite dalle seguenti:
«di cui ai commi 18 e 18-bis».
3.
Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di
concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i
requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008
impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su
domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a
quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di un
requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non
inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità
contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo
le modalità di cui all’articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto
2004, n. 243;
b) i lavoratori siano
impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del
decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, della sanità e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva lettera c),
possano far valere, nell’arco temporale ivi indicato, una permanenza minima
nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea
catena» che, all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto
da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione
con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività
caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su
parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a
scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla
tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di
produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di
qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi
pubblici di trasporto di persone;
c) i lavoratori che al
momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui
alla lettera b) devono avere svolto nelle attività di cui alla lettera
medesima:
1)
nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci
anni di attività lavorativa;
2) a
regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;
d) stabilire la
documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l’esistenza
dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e
all’assetto organizzativo dell’azienda, richiesti dal presente comma, e
disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica
ispettiva;
e) prevedere sanzioni
amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000
euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte
del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di
comunicazione ai competenti uffici dell’Amministrazione dell’articolazione
dell’attività produttiva ovvero dell’organizzazione dell’orario di lavoro
aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), relativamente,
rispettivamente, alla cosiddetta «linea catena» e al lavoro notturno;
prevedere, altresì, fermo restando quanto previsto dall’articolo 484 del
codice penale e dalle altre ipotesi di reato previste dall’ordinamento, in
caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai presupposti del
conseguimento dei benefìci, una sanzione pari fino al 200 per cento delle
somme indebitamente corrisposte;
f) assicurare, nella
specificazione dei criteri per la concessione dei benefìci, la coerenza con
il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui
dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il
2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a
decorrere dal 2013;
g) prevedere che,
qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle
lettere c) e d) emerga, dal monitoraggio delle domande
presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse
finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell’economia e
delle finanze ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4.
Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della
compensazione finanziaria, a stabilire entro il 31
dicembre 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40
anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con età pari o
superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina della
decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.
5.
In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4,
per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di
contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i
requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto
sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue:
a) coloro ai quali
sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per
l’accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione, possono
accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito
dall’articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) coloro ai quali
sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per
l’accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell’anno,
possono accedere al pensionamento dal 1º luglio dell’anno medesimo; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre,
possono accedere al pensionamento dal 1º ottobre dell’anno medesimo; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio dell’anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º aprile
dell’anno successivo;
c) coloro i quali
conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli
artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in
possesso dei previsti requisiti entro il primo trimestre dell’anno, possono
accedere al pensionamento dal 1º ottobre dell’anno medesimo; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre,
possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio dell’anno successivo;
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º aprile dell’anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio
dell’anno successivo;
d) per il personale
del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6.
Il Governo, allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo
dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 22 e
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè
agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli
vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori
di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di
cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè dei rispettivi
dirigenti, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, tenendo conto
delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e, in
particolare, per le Forze armate e per quelle di polizia ad ordinamento civile
e militare, della specificità dei relativi comparti, della condizione
militare e della trasformazione ordinamentale in atto nelle Forze armate.
7.
I criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la
riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti
pubblici sono integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici,
dalla possibilità di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a
realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni
unitarie, uniche o in comune di attività strumentali.
8.
Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un piano industriale volto a
razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell’arco del decennio, risparmi
finanziari per 3,5 miliardi di euro.
9.
Fino all’emanazione dei regolamenti di cui al comma 7, i provvedimenti di
carattere organizzatorio e di preposizione ad uffici di livello dirigenziale
degli enti previdenziali pubblici resisi vacanti sono
condizionati al parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del
Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, finalizzato alla verifica della coerenza dei provvedimenti con gli
obiettivi di cui al comma 7.
10.
Fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1º gennaio 2011
l’aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all’assicurazione
generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di 0,09 punti percentuali. Con
effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote
contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei
lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, nonchè quelle relative agli
iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle
prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima
data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.
11.
In funzione delle economie rivenienti dall’attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 7 e 8, da accertarsi con il procedimento di cui all’ultimo periodo del presente comma, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sono corrispondentemente rideterminati gli
incrementi delle aliquote contributive di cui al comma 10, a decorrere
dall’anno 2011. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definite le modalità per l’accertamento delle economie riscontrate in seguito
all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle
previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici
quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.
12.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, è costituita una Commissione composta da dieci esperti, di cui due
indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati
dal Ministero dell’economia e delle finanze, sei indicati dalle
organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di
proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei
coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri
della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure
europee, che tengano conto:
a) delle dinamiche delle
grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla
determinazione dei coefficienti medesimi;
b) dell’incidenza dei
percorsi lavorativi, anche al fine di verificare l’adeguatezza degli attuali
meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di
solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi, nonchè di proporre
politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di
sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con
riferimento all’aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;
c) del rapporto
intercorrente tra l’età media attesa di vita e quella dei singoli settori di
attività.
13.
La Commissione di cui al comma 12 inoltre valuta nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema
contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del
sistema pensionistico. Dalla costituzione e dal funzionamento della
Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti indennità,
emolumenti o rimborsi spese.
14.
In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui
all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 1, comma
11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335
del 1995 è sostituita, con effetto dal 1º gennaio 2010, dalla Tabella A
contenuta nell’Allegato 2 alla presente legge.
15.
All’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, le parole da: «il Ministro del lavoro» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, è rideterminato ogni tre anni il coefficiente di trasformazione
previsto al comma 6».
16.
Il Governo procede con cadenza decennale alla verifica della sostenibilità ed
equità del sistema pensionistico con le parti sociali.
17. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi, recanti norme finalizzate all’introduzione di un contributo di
solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo
di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione
aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio del predetto Fondo.
18.
Nell’esercizio della delega di cui al comma 17, il Governo si atterrà ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
previsione di un contributo limitato nell’ammontare e nella durata;
b) ammontare della
misura del contributo in rapporto al periodo di iscrizione antecedente
l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla
quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al
regime dell’assicurazione generale obbligatoria.
19.
Per l’anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il
trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo
il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, non è concessa. Per le pensioni di
importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento
di rivalutazione per l’anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato.
20.
Ai fini del conseguimento dei benefìci previdenziali di cui all’articolo 13,
comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni,
sono valide le certificazioni rilasciate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15
giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione
all’amianto fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il
2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati
in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
21.
Il diritto ai benefìci previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i
periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al
comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico
avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
22.
Le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
23.
In attesa dell’introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica
degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui
all’articolo 13, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse di
cui all’articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
accertate in sede di bilancio 2007 dall’INAIL, fino ad un massimo di 50
milioni di euro, è destinata all’aumento in via straordinaria delle indennità
dovute dallo stesso INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennità
risarcitoria del danno biologico di cui al citato articolo 13 del decreto
legislativo n. 38 del 2000, tenendo conto della variazione dei prezzi al
consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall’ISTAT, delle
retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta
per gli anni dal 2000 al 2007.
24.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
determinati i criteri e le modalità di attuazione del comma 23.
25.
Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1º gennaio 2008 la
durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di
cui all’articolo 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è
elevata a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta
anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a
cinquanta anni. È riconosciuta la contribuzione figurativa per l’intero
periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali
previste dal presente comma. La percentuale di commisurazione alla
retribuzione della predetta indennità è elevata al 60 per cento per i primi
sei mesi ed è fissata al 50 per cento per i successivi due mesi e al 40 per
cento per gli ulteriori mesi. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente
comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e
speciali, nè all’indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui
all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
L’indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e
sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
26.
Per i trattamenti di disoccupazione non agricola in
pagamento dal 1º gennaio 2008 la percentuale di commisurazione alla
retribuzione dell’indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui
all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è
rideterminata al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i
successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. Per i medesimi
trattamenti, il diritto all’indennità spetta per un numero di giornate pari a
quelle lavorate nell’anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra
il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione
eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.
27.
Con effetto dal 1º gennaio di ciascun anno, a
partire dal 2008, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma
dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive
modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento
dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
28.
Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità
all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative
norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori
sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori
immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia
degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del
reddito.
29.
La delega di cui al comma 28 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) graduale
armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento
unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei
soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale,
dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;
b) modulazione dei
trattamenti collegata all’età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni
occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con
particolare riguardo alla condizione femminile;
c) previsione, per i
soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura
figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;
d) progressiva
estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e
straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda
degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di
prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la
sospensione dell’attività lavorativa;
e) coinvolgimento e
partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei
lavoratori;
f) valorizzazione del
ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell’individuazione di eventuali
prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;
g) connessione con
politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione
dei rapporti di lavoro, l’occupazione, soprattutto giovanile e femminile,
nonchè l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli
del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in
età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;
h) potenziare i
servizi per l’impiego, in connessione con l’esercizio della delega di cui al
comma 30, lettera a), al fine di collegare e coordinare l’erogazione
delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento
lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti
all’erogazione dei relativi sussidi e benefìci anche attraverso la previsione
di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori
percettori di trattamento di sostegno al reddito.
30. Il Governo è delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in
conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle
relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei
lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche
con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e
dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di:
a) servizi per
l’impiego;
b) incentivi
all’occupazione;
c) apprendistato.
31.
Nell’esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a),
il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei
sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e
semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del
lavoro;
b) valorizzazione
delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della
centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità d’incontro
tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei
criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sul
mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
nei servizi pubblici per l’impiego;
c) programmazione e
pianificazione delle misure relative alla promozione dell’invecchiamento
attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo;
d) promozione del
patto di servizio come strumento di gestione adottato dai servizi per
l’impiego per interventi di politica attiva del lavoro;
e) revisione e
semplificazione delle procedure amministrative.
32. Nell’esercizio della delega di
cui al comma 30, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) incrementare i
livelli di occupazione stabile;
b) migliorare, in
particolare, il tasso di occupazione stabile delle donne, dei giovani e delle
persone ultracinquantenni, con riferimento, nell’ambito della Strategia di
Lisbona, ai benchmark europei in materia di occupazione, formazione e
istruzione, così come stabiliti nei documenti della Commissione europea e del
Consiglio europeo;
c) ridefinire, ai fini
di cui alle lettere a) e b), la disciplina del contratto di
inserimento nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta e
indiretta, in particolare dei divieti di discriminazione per ragione di sesso
e di età, per espressa individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui alla
lettera b), degli appartenenti a gruppi caratterizzati da maggiore
rischio di esclusione sociale;
d) prevedere aumenti
contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore
alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori
dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più
elevato;
e) prevedere,
nell’ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula
di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato e agevolazioni
per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo
pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o
lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura;
f) prevedere
specifiche misure volte all’inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente
utili.
33. In ordine alla delega di cui al
comma 30, lettera c), da esercitare previa intesa con le regioni e le
parti sociali, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) rafforzamento del
ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della
disciplina legale della materia;
b) individuazione di standard
nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e
percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti
formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese,
anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti
mediante l’individuazione di requisiti minimi per l’erogazione della
formazione formale;
c) con riferimento
all’apprendistato professionalizzante, individuazione di meccanismi in grado
di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e
l’attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della
relativa disciplina;
d) adozione di misure
volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.
34.
Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui
all’articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata,
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la spesa di 10 milioni di euro. A tale
onere si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene
incrementato mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008
e 2009, dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 1161,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i periodi successivi si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
35.
L’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dal
seguente:
«Art. 13. - (Assegno mensile). – 1. Agli
invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo
anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa,
nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività
lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a
carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84
per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per
l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa
annualmente all’INPS ai sensi dell’articolo 46 e seguenti del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività
lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne
tempestiva comunicazione all’INPS».
36.
Il comma 249 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
abrogato.
37.
La legge 12 marzo 1999, n. 68, è così modificata:
a) l’articolo 12 è
sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Convenzioni di inserimento lavorativo
temporaneo con finalità formative). – 1. Ferme restando le disposizioni
di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono
stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui
all’articolo 3, le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo
2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con
ditta individuale, nonchè con i datori di lavoro privati non soggetti
all’obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito
denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate
all’inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui
all’articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si
impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili
per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui
al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, non
possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro
occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori
disabili da assumere ai sensi dell’articolo 3, se il datore di lavoro occupa
più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla
sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale
assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) computabilità ai
fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3 attraverso
l’assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile
presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi,
previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata
della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di
ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella
convenzione dei seguenti elementi:
1)
l’ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai
soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che
consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva
dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri
previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate
all’inserimento lavorativo dei disabili;
2) i
nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) la
descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.
3. Alle convenzioni di cui al presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo
11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con
i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3 e con
le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni,
apposite convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo temporaneo dei
detenuti disabili»;
b) dopo l’articolo 12
è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Convenzioni di inserimento
lavorativo). – 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9,
11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privati tenuti all’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di
cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti
destinatari, apposite convenzioni finalizzate all’assunzione da parte dei
soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario,
ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro.
Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell’articolo 14 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. La stipula della convenzione è ammessa
esclusivamente a copertura dell’aliquota d’obbligo e, in ogni caso, nei
limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all’articolo 3, comma
1, lettera a), con arrotondamento all’unità più vicina.
3. Requisiti per la stipula della convenzione
sono:
a) individuazione
delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo
loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l’organismo di cui
all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, e
definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;
b) durata non
inferiore a tre anni;
c) determinazione
del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per
ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti
dall’applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, nonchè dei costi previsti nel piano personalizzato
di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di
lavoro;
d) conferimento della
commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte
del soggetto destinatario.
4. Possono stipulare le convenzioni di cui al
comma 1 le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a)
e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all’articolo 2,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo
2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di
assunzione di cui all’articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso
procedure concorsuali;
b) essere in regola
con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni;
c) essere dotati di
locali idonei;
d) non avere proceduto
nei dodici mesi precedenti l’avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni
del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo
soggettivo;
e) avere nell’organico
almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.
5. Alla scadenza della convenzione, salvo il
ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro
committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:
a) rinnovare la
convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;
b) assumere il
lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo
indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto
dall’articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro
potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di
cui all’articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste,
con diritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse.
6. La verifica degli adempimenti degli
obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle
attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative
in caso di inadempimento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata,
saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel
presente articolo»;
c) l’articolo 13 è
sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Incentivi alle assunzioni). – 1.
Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, e successive modifiche e integrazioni,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
di Stato a favore dell’occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee n. L 337 del 13 dicembre 2002, le regioni e le province
autonome possono concedere un contributo all’assunzione, a valere sulle
risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle disponibilità ivi
indicate:
a) nella misura non
superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile
che, assunto attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11 con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia
di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap
intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
b) nella misura non
superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile
che, assunto attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11 con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa
compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta
alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
c) in ogni caso
l’ammontare lordo del contributo all’assunzione deve essere calcolato sul
totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore;
d) per il rimborso
forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di
lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con
riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per
l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle
barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione
lavorativa del disabile.
2. Possono essere ammesse ai contributi di cui
al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere
realizzate nell’anno antecedente all’emanazione del provvedimento di riparto
di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica,
da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o,
qualora previsto, dell’esperimento del periodo di prova con esito positivo.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi
anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi
della presente legge, hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di
lavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al presente articolo
è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è
autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l’anno 1999 e seguenti, euro 37
milioni per l’anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall’anno 2008,
annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente
alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalità e i
criteri definiti nel decreto di cui al comma 5.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definiti
i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo di
cui al comma 4.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30, e successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate
nell’esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Le regioni e le province autonome
disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di
cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al
comma 1.
9. Le regioni e le province autonome, tenuto
conto di quanto previsto all’articolo 10 del regolamento (CE)
n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, comunicano
annualmente, con relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di
cui al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro.
10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una
verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una
valutazione dell’adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste».
38.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato
l’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
39.
All’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è
premesso il seguente comma:
«01. Il contratto di lavoro subordinato è
stipulato di regola a tempo indeterminato».
40.
All’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le
parole: «inferiore a sei mesi» sono inserite le seguenti: «nonchè decorso il
periodo complessivo di cui al comma 4-bis,»;
b) dopo il comma 4
sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ferma restando la disciplina della
successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione
di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto
di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia
complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,
indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un
contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato
ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del
presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi
soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula
avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio
e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore
sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore
contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonchè nel
caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo
contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis
non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e
successive modifiche e integrazioni, nonchè di quelle che saranno individuate
dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione
di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato
attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di
lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già
espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine
per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto
a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le
medesime attività stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai
commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione
che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di
lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del
rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro».
41.
L’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è così
modificato:
a) le lettere c)
e d) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:
«c) per specifici
spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di
età superiore a 55 anni»;
b) sono abrogati i
commi 8, 9 e 10;
c) al comma 4 sono
premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto previsto dall’articolo 5,
comma 4-bis,».
42.
All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, le parole: «all’articolo 5, commi 3 e 4» sono sostituite dalle
seguenti: «all’articolo 5, commi 3 e seguenti».
43. In fase di prima applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 42:
a) i contratti a
termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle
disposizioni di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo;
b) il periodo di
lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si
computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della
determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis,
decorsi quindici mesi dalla medesima data.
44. Al decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, come da ultimo modificato dal decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3,
comma 7:
1)
nel primo periodo, le parole: «le parti del contratto di lavoro a tempo
parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai
commi 8 e 9,» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e
9,» e la parola: «concordare» è sostituita dalla seguente: «stabilire»;
2)
nel terzo periodo, le parole da: «I contratti collettivi» fino alla parola:
«stabiliscono:» sono sostituite dalle seguenti: «I predetti contratti
collettivi stabiliscono:»;
b) all’articolo 3, il
comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. L’esercizio, ove previsto dai contratti
collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi
stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la
durata della prestazione lavorativa, nonchè di modificare la collocazione
temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un
preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni
lavorativi, nonchè il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero
nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3»;
c) all’articolo 8, il
comma 2-ter è abrogato;
d) l’articolo 12-bis
è sostituito dal seguente:
«Art. 12-bis. - 1. I lavoratori del settore
pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali
residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti
invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica
istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di
lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di
lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve
disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
2. In caso di patologie oncologiche
riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice,
nonchè nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona
convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma
connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale
di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in
quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di
quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5
febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità
della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
3. In caso di richiesta del lavoratore o della
lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o
con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla
trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale»;
e) dopo l’articolo 12-bis è inserito
il seguente:
«Art. 12-ter. - (Diritto di precedenza). –
1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle
assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse
mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a
tempo parziale».
45. Gli articoli da 33 a 40 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
46. È abolito il contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo
I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.
47. Al fine di contrastare il
possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad
esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di
carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello
nazionale possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo
svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle
festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese
le fattispecie già individuate ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
48.
I contratti collettivi di cui al comma 47
disciplinano, in particolare:
a) le condizioni, i
requisiti e le modalità dell’effettuazione della prestazione connesse ad
esigenze oggettive e i suoi limiti massimi temporali;
b) il trattamento
economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro
lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione
lavorativa effettivamente eseguita;
c) la corresponsione
di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una
disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la
prestazione.
49.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al
comma 47, sono definite le modalità per lo svolgimento in forma semplificata
degli adempimenti amministrativi concernenti l’instaurazione, la
trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro di cui ai commi da 47 a
50, nonchè criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in particolare
i profili previdenziali dell’eventuale indennità di cui al comma 48.
50.
Decorsi due anni dall’emanazione delle disposizioni contrattuali di cui al
comma 47, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede con le
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi alla loro
verifica, con particolare riferimento agli effetti in termini di contrasto
del lavoro sommerso e di promozione del lavoro regolare nei settori
interessati.
51.
Il comma 5 dell’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il
Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di
cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso
anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione
contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del
31 luglio e sino all’adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione
determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti
previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso
di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre
dell’anno di riferimento».
52.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro nel
settore edile comunica all’Istituto nazionale della previdenza sociale
l’orario di lavoro stabilito.
53.
All’articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: «Non sono inoltre tenuti all’osservanza
dell’obbligo di cui all’articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per
quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del
settore».
54.
All’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo
il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. L’adozione dei provvedimenti
sanzionatori amministrativi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell’Agenzia
delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del
comma 2 dell’articolo 16».
55.
Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l’importo
giornaliero dell’indennità ordinaria di disoccupazione di cui all’articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive
modifiche e integrazioni, nonchè dei trattamenti speciali di cui all’articolo
25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all’articolo 7 della legge 16
febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi
decorrenza dal 1º gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della
retribuzione indicata all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli
elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di
riferimento.
56.
Ai fini dell’indennità di cui al comma 55, sono valutati i periodi di lavoro
dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, purchè in tal
caso l’attività agricola sia prevalente nell’anno ovvero nel biennio cui si
riferisce la domanda.
57.
Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri,
valido per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche,
l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detrae dall’importo
dell’indennità di cui al comma 55 spettante al lavoratore, quale contributo
di solidarietà, una somma pari al 9 per cento della medesima per ogni
giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini
dell’accredito figurativo utile per la pensione di anzianità restano
confermate le norme vigenti.
58.
In via sperimentale, per l’anno 2008, nel rispetto di quanto disposto dai
regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e
n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, i datori di lavoro
agricolo hanno diritto ad un credito d’imposta complessivo per ciascuna
giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell’anno
precedente pari a 1 euro ovvero a 0,30 euro, rispettivamente nelle zone di
cui all’obiettivo «convergenza» e nelle zone di cui all’obiettivo
«competitività regionale e occupazionale», come individuate dal regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006.
59.
Il Governo, all’esito della sperimentazione, sentite le associazioni
datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
categorie interessate, procede alla verifica delle disposizioni di cui al
comma 58, anche al fine di valutarne l’eventuale estensione, compatibilmente
con gli andamenti programmati di finanza pubblica, alla restante parte del
territorio nazionale.
60.
Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con
effetto dal 1º gennaio 2008, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle condizioni di seguito
elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei
contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti
dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20
milioni di euro annui, le quali:
a) siano in regola con
tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonchè con gli
adempimenti contributivi e assicurativi;
b) abbiano adottato,
nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l’eliminazione
delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e
di igiene nei luoghi di lavoro;
c) non abbiano
registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di
ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti
sanzionatori di cui all’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
61.
Al primo comma dell’articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si
applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato».
62.
A decorrere dal 1º gennaio 2008, l’aliquota contributiva per l’assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all’articolo 11,
ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta di 0,3
punti percentuali; l’importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti
percentuali della predetta aliquota contributiva è destinato al finanziamento
delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del
settore agricolo.
63.
I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali
nazionali per la formazione continua, istituiti ai sensi del comma 1
dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, effettuano l’intero versamento contributivo, pari al 2,75 per
cento delle retribuzioni, all’INPS che, dedotti i costi amministrativi e
secondo le modalità operative di cui al comma 3 dell’articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello
0,30 per cento al Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di
lavoro.
64.
Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici
interprofessionali per la formazione continua l’obbligo di versare all’INPS
l’intero contributo di cui al comma 63. In tal caso, la quota dello 0,30 per
cento di cui al comma 62 segue la stessa destinazione del contributo
integrativo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni.
65.
Il comma 6 dell’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è
sostituito dal seguente:
«6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato
che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni
degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui
all’articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi
dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che
abbiano beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è riconosciuto, ai fini
previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate,
un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative
effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno
precedente a quello di fruizione dei benefìci di cui al citato articolo 1 del
decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai
piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano
beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 102 del 2004».
66.
Il secondo e il terzo periodo del comma 16 dell’articolo 01 del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, aggiunti dall’articolo 4-bis del decreto-legge
15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 2007, n. 46, sono sostituiti dai seguenti: «A tale fine, in sede
di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati
a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa
agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti
medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le
somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l’Istituto previdenziale
comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali
scaduti contestualmente all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti
gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri
autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell’articolo 3-bis
del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive
modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale
passiva compete all’Istituto previdenziale».
67.
Con effetto dal 1º gennaio 2008 è abrogato l’articolo 2 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi
contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con
dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è
concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del
predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione
imponibile di cui all’articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969,
n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi
aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti
la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal
contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività,
qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori
dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. Il predetto
sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:
a) l’importo annuo
complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è
stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione
contrattuale percepita;
b) con riferimento
alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui
contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura
di 25 punti percentuali;
c) con riferimento
alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui
contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi
previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla
lettera a).
68.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di
attuazione del comma 67, anche con riferimento all’individuazione dei criteri
di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto
dei limiti finanziari previsti, l’ammissione al beneficio contributivo, e con
particolare riguardo al monitoraggio dell’attuazione, al controllo del flusso
di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e
della verifica di coerenza dell’attuazione del comma 67 con gli obiettivi
definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e
la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della
contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, è istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione
delle parti sociali. L’eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli
anni successivi al 2010 è subordinata alla predetta verifica ed effettuata,
in ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza
pubblica. A tale fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.
69.
È abrogata la disposizione di cui all’articolo 27, comma 4, lettera e),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797.
70.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate disposizioni
finalizzate a realizzare, per l’anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali
ovvero l’introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre
l’imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla
retribuzione di secondo livello di cui al comma 67, entro il limite complessivo
di 150 milioni di euro per il medesimo anno.
71.
A decorrere dal 1º gennaio 2008 il contributo di cui all’articolo 2, comma
19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.
72.
Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 25 anni, ovvero a 29 se
laureati, di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze
scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare
attività innovative e imprenditoriali, a decorrere dal 1º gennaio 2008 sono istituiti,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi:
a) Fondo credito per
il sostegno dell’attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti
alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e che non risultino assicurati presso altre forme
obbligatorie, al fine di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi
di accedere, in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili
per dodici mesi con restituzione posticipata a ventiquattro o trentasei mesi,
in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;
b) Fondo microcredito
per il sostegno all’attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività
innovative, con priorità per le donne;
c) Fondo per il
credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità
finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese,
dell’artigianato, del commercio e del turismo, dell’agricoltura e della cooperazione
e l’avvio di nuove attività in tali ambiti.
73.
La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 72 è pari a 150
milioni di euro per l’anno 2008.
74.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per le
politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità operative di
funzionamento dei Fondi di cui al comma 72.
75. Allo scopo di provvedere
all’integrazione degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei
contratti di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, in servizio presso le università statali e gli enti
pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca e
iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, il fondo di finanziamento ordinario delle
predette università statali ed enti pubblici di ricerca è incrementato di 8
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
76. In attesa di una complessiva
riforma dell’istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che
riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, a decorrere
dal 1º gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative:
a) all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: «di
durata non inferiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata
non inferiore a tre anni»;
b) all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse
le parole: «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il
diritto al trattamento previdenziale».
77. All’articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4 è
inserito il seguente:
«4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in
relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero
contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza
in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di
interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente
alle domande presentate a decorrere dal 1º gennaio 2008»;
b) dopo il comma 5
sono inseriti i seguenti:
«5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma
5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di
previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa. In tale caso, il
contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata e viene
rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla
data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda
dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia
stato iscritto. L’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento
di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo
imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,
n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato; il contributo è
altresì detraibile dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato
risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell’importo
stesso.
5-ter. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi
riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del
raggiungimento del diritto a pensione».
78. Agli oneri derivanti
dall’attuazione dei commi 76 e 77, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal
2008, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 5,
comma 8, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
79. Con riferimento agli iscritti
alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme
obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in
misura pari al 24 per cento per l’anno 2008, in misura pari al 25 per cento
per l’anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010.
Con effetto dal 1º gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta
gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite
in misura pari al 17 per cento.
80.
Nel rispetto dei princìpi di autonomia previsti dall’articolo
2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’Istituto nazionale
di previdenza dei giornalisti italiani provvede all’approvazione di apposite
delibere intese a:
a) coordinare il
regime della propria gestione separata previdenziale con quello della
gestione separata di cui al comma 79, modificando conformemente la struttura
di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente,
nonchè l’entità della medesima, al fine di pervenire, secondo princìpi di
gradualità, a decorrere dal 1º gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a
quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79;
b) prevedere forme di
incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione
separata in analogia a quanto disposto dall’articolo 1, commi 1202 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo le relative
modalità.
81. Il Governo è
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, del Ministro per i diritti e le pari opportunità e del Ministro
delle politiche per la famiglia, in conformità all’articolo 117 della
Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e
garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al
riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione,
nell’ambito dell’esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi
di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi
mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della
conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonchè a favorire l’aumento
dell’occupazione femminile;
b) revisione della
vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare
riferimento all’estensione della durata di tali congedi e all’incremento
della relativa indennità al fine di incentivarne l’utilizzo;
c) rafforzamento degli
istituti previsti dall’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con
particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;
d) rafforzamento
dell’azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni
competenti, con riferimento ai servizi per l’infanzia e agli anziani non
autosufficienti, in funzione di sostegno dell’esercizio della libertà di
scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;
e) orientamento
dell’intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire
dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in
via prioritaria per l’occupazione femminile, a supporto non solo delle
attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al
lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle
donne per il corso della relativa vita lavorativa;
f) rafforzamento delle
garanzie per l’applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e
uomini in materia di occupazione e di lavoro;
g) realizzazione,
anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed
elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le
discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;
h) potenziamento delle
azioni intese a favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile;
i) previsione di
azioni e interventi che agevolino l’accesso e il rientro nel mercato del
lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con
conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell’Unione europea;
l) definizione degli
adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere.
82. All’articolo 8, comma 12, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Il
finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì
attuato delegando» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti
destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se
non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e
non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare».
83. All’articolo 1, comma 791,
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «17
e 22» sono sostituite dalle seguenti: «7, 17 e 22». Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono rideterminate le aliquote contributive di
cui al citato articolo 1, comma 791, lettera b), della legge
n. 296 del 2006.
84. In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali, per l’anno 2008, le indennità ordinarie di
disoccupazione di cui all’articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e anche
in deroga ai primi due periodi dell’articolo 13, comma 10, del citato
decreto-legge n. 35 del 2005, esclusivamente in base ad intese stipulate
in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31
marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che individua,
altresì, l’ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che
sospendono i lavoratori e il numero dei beneficiari, anche al fine del
rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
85. Il comma 15 dell’articolo 17
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
«15. Per l’anno 2008 ai lavoratori addetti
alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a
tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i
lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie
portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), è
riconosciuta un’indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo
mensile d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti
disposizioni, nonchè la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per
il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro,
nonchè per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in
base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il
lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un
numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra
il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate
effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate
di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L’erogazione dei
trattamenti di cui al presente comma da parte dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale è subordinata all’acquisizione degli elenchi recanti il
numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o,
laddove non istituite, dalle autorità marittime».
86.
Le disposizioni di cui al comma 85 hanno efficacia successivamente
all’entrata in vigore delle disposizioni relative alla proroga degli
strumenti per il reddito dei lavoratori – ammortizzatori sociali, recate
dalla legge finanziaria per l’anno 2008, a valere sulle risorse a tal fine
nella stessa stanziate, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l’anno
2008.
87.
All’articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la
parola: «trasformarsi» è sostituita dalla seguente: «costituirsi»;
b) ai commi 4, 7 e 8,
la parola: «trasformazione», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:
«costituzione»;
c) dopo il comma 8 è
aggiunto il seguente:
«8-bis. Per favorire i processi di
riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato
derivanti dall’attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei
porti, con l’esclusione di quelli indicati all’articolo 4, comma 1, lettere b)
e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera b),
e dell’articolo 17, il cui organico non superi le quindici unità, le stesse
possono svolgere, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, altre
tipologie di lavori in ambito portuale e hanno titolo preferenziale ai fini
del rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque
connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del
Ministro dei trasporti».
88.
Il decreto di cui al comma 8-bis dell’articolo 21 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, introdotto dal comma 87, è emanato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
89.
Il comma 13 dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è
sostituito dal seguente:
«13. Le autorità portuali, o, laddove non
istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di
cui al presente articolo, nonchè in quelli previsti dall’articolo 16 e negli
atti di concessione di cui all’articolo 18, disposizioni volte a garantire un
trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai
soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e
agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trattamento
minimo non può essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto
collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi,
stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di
categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati
articoli e dall’Associazione porti italiani (Assoporti)».
90.
Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi
della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della
relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in via
preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello
nazionale, nonchè, relativamente agli schemi dei decreti legislativi adottati
ai sensi del comma 6, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del
personale militare e delle forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi
è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie
di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che
sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.
Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di
venti giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario
per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello
stesso periodo all’esame delle Commissioni. Qualora i termini per
l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega, o
successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto
termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la
proroga del termine per l’espressione del parere. Decorso il termine di cui
al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza
che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni
successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione.
91. Disposizioni correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui al comma 90 possono essere adottate entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e
con le stesse modalità di cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo è
delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente
occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della presente
legge con le altre leggi dello Stato e l’abrogazione delle norme divenute
incompatibili.
92. Le disposizioni di cui alla
presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l’anno 2008, a 1.520 milioni di
euro per l’anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, hanno efficacia
solo successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni relative
all’istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio
2007 della presente legge, recate dalla legge finanziaria per l’anno 2008.
Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di
cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime.
93. Dall’emanazione dei decreti
legislativi attuativi delle deleghe previste dai commi 28 e 29, da 30 a 33 e
81 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
94. Fatto salvo quanto previsto ai commi 86
e 92, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2008.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia e delle finanze
Allegato 1
Tabella A
Anno
|
Età Anagrafica
|
|
Lavoratori dipendenti pubblici e privati
|
Lavoratori autonomi iscritti all’INPS
|
2008
|
58
|
59
|
2009
dal 01/01/2009 al 30/06/2009
|
58
|
59
|
Tabella B
|
Lavoratori dipendenti pubblici e privati
|
Lavoratori autonomi iscritti all’INPS
|
|
(1)
Somma di età anagrafica ed anzianità contributiva
|
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
indicato nella colonna 1
|
(2)
Somma di età anagrafica ed anzianità contributiva
|
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
indicato in colonna 2
|
2009
dal 01/07/2009 al 31/12/2009
|
95
|
59
|
96
|
60
|
2010
|
95
|
59
|
96
|
60
|
2011
|
96
|
60
|
97
|
61
|
2012
|
96
|
60
|
97
|
61
|
2013
|
97
|
61
|
98
|
62
|
Allegato 2
Tabella A
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
Divisori
|
Età
|
Valori
|
22,627
|
57
|
4,419%
|
22,035
|
58
|
4,538%
|
21,441
|
59
|
4,664%
|
20,843
|
60
|
4,798%
|
20,241
|
61
|
4,940%
|
19,635
|
62
|
5,093%
|
19,024
|
63
|
5,257%
|
18,409
|
64
|
5,432%
|
17,792
|
65
|
5,620%
|
Tasso di sconto = 1,5 %
|