LEGGE 30 dicembre 2010 , n. 240
Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario.
Gazzetta
Ufficiale N. 10 del 14 Gennaio 2011
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente
legge:
Art. 1.
(Principi
ispiratori della riforma)
1. Le università sono sede
primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle
conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il
progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 33 e al
titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna
università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità. Sulla
base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», le università che hanno
conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di
elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare
propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di
composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione
della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle
indicate nell' articolo 2. Il Ministero, con decreto di natura non
regolamentare, definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le
modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti.
3. Il Ministero, nel rispetto
delle competenze delle regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere
gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva
realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici
interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che
intendano iscriversi al sistema universitario della Repubblica per portare a
termine il loro percorso formativo.
4. Il Ministero, nel rispetto
della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica
obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo
criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle
migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una
distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi
e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della
coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti.
5. La distribuzione delle risorse
pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli
indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti, definiti ai sensi del
comma 4.
6. Sono possibili accordi di
programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero
al fine di favorire la competitività delle università, migliorandone la qualità
dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle
condizioni di sviluppo regionale.
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 2.
(Organi e
articolazione interna delle università)
1. Le università statali, nel
quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione,
provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi
di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33
della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di
semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività
amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei
conti;
5) nucleo di valutazione;
6) direttore generale;
b) attribuzione al rettore della
rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di
iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della
responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri
di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e
promozione del merito; della funzione di proposta del documento di
programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del
senato accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione
annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del
direttore generale ai sensi della lettera n) del presente comma, nonché di
iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste
dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri
organi dallo statuto;
c) determinazione delle modalità
di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso le
università italiane.
Qualora risulti eletto un
professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come
chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova
sede, comportando altresì lo spostamento della quota di finanziamento ordinario
relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di
provenienza del professore stesso. Il posto che si rende in tal modo vacante
può essere coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di
assunzioni;
d) durata della carica di rettore
per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;
e) attribuzione al senato
accademico della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in
materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con
riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui
all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di
corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad
approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del
consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei
dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di
didattica e di ricerca, nonché il codice etico di cui al comma 4; a svolgere
funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture
di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza
di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non
prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere
parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto
consuntivo dell'università;
f) costituzione del senato
accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle
dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il
rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno
due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di
dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree
scientifico-disciplinari dell'ateneo;
g) durata in carica del senato
accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità del mandato per una
sola volta;
h) attribuzione al consiglio di
amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della
programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di
vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a
deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione
di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione
e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato
accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di
previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di
programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere
di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il
bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della
competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a),
numero 6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai
professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della
competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24, comma 2,
lettera d);
i) composizione del consiglio di
amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore,
componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti;
designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalità previste dallo
statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra
personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo
gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una
necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; non
appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla
designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri
non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto
da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di
amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici;
previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano
computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo;
previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o
uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio
stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri
del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale
dell'intero consiglio;
l) previsione, nella nomina dei
componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna
componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e
donne nell'accesso agli uffici pubblici;
m) durata in carica del consiglio
di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del
mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata
biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;
n) sostituzione della figura del
direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra
personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza
pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di
amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato
accademico, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di
lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro
anni rinnovabile;
determinazione del trattamento
economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri
fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza
assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico
a dipendente pubblico;
o) attribuzione al direttore
generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione,
della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse
strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei
compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del
consiglio di amministrazione;
p) composizione del collegio dei
revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di
cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati
amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno
supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo
e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero
stesso; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un
massimo di quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e
divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima
università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;
q) composizione del nucleo di
valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre
1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione
professionale in prevalenza esterni all' ateneo, il cui curriculum è reso
pubblico nel sito internet dell'università; il coordinatore può essere
individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;
r) attribuzione al nucleo di
valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia
dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle
commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del
presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca
svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o
professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo
23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle
funzioni di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative
alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di
promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative
proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e
individuale;
s) divieto per i componenti del
senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche
accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico
e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento,
limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di
essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di
dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di
specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole
di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la
durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del
consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione
o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non
statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al
finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e
nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di
amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di
appartenenza.
2. Per le medesime finalità ed
entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università statali modificano,
altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza
dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell'articolazione
interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni
finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività
didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse
correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei
dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di
professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non
inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle università con un numero di
professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità,
afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facoltà di
istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità
disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di
coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la
proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei
servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si
affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in
materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei
limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità
delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di
insegnamento e di ricerca;
d) previsione della
proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c)
alle dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare
dell'ateneo stesso, fermo restando che il numero delle stesse non può comunque
essere superiore a dodici;
e) previsione della possibilità,
per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e
ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi
un'articolazione organizzativa interna semplificata alla quale vengono
attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);
f) istituzione di un organo
deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai
direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva
degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per
cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti,
con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei
dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato
ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della
struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo
ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso
ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale
della carica e rinnovabilità della stessa per una sola volta. La partecipazione
all'organo di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
g) istituzione in ciascun
dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero
e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione
paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio
dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di
servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad
individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a
formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La
partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà
luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza
elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e q),
nonché alle lettere f) e g) del presente comma, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti
per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea,
laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di
ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;
i) introduzione di misure a tutela
della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel
rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei
compiti ad essa attribuiti;
l) rafforzamento
dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti
e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione
interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in
lingua straniera;
m) introduzione di sanzioni da
irrogare in caso di violazioni del codice etico.
3. Gli istituti di istruzione
universitaria a ordinamento speciale adottano, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione, nel rispetto dei
principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività
amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo di cui al
comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6,
comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
4. Le università che ne fossero
prive adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge un codice etico della comunità universitaria formata dal
personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli
studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della
comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti
individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti
dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della
comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di
abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà
intellettuale. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la
competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il
senato accademico.
5. In prima applicazione, lo
statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 è predisposto
da apposito organo istituito con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il
rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei
designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. La
partecipazione all'organo di cui al presente comma non dà luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Ad
eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non
possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibera del
senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
6. In caso di mancato rispetto del
termine di cui al comma 1, il Ministero assegna all'università un termine di
tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale
termine, il Ministro costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in
possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le
necessarie modifiche statutarie.
7. Lo statuto, adottato ai sensi
dei commi 5 e 6 del presente articolo, è trasmesso al Ministero che esercita il
controllo previsto all'articolo 6 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla
ricezione dello stesso.
8. In relazione a quanto previsto
dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi
statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le
procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
9. Gli organi collegiali delle
università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo
statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1
restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo
statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello
statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico
successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste
alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al
predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il
primo mandato è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe
quella di cui al terzo periodo del presente comma.
10. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 1,
lettere d), g) e m), sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo
alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.
11. L'elettorato passivo per le
cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di
servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a
riposo.
12. Il rispetto dei principi di
semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed
efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione
delle università valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo
criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.
13. A decorrere dalla data di
entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del
presente articolo, perdono efficacia nei confronti dello stesso le seguenti
disposizioni:
a) l'articolo 16,
comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
b) l'articolo 17,
comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 3.
(Federazione
e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa)
1. Al fine di migliorare la
qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e
gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di
ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell'ambito dei
principi ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1, due o più
università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività
o strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione può avere luogo,
altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della
ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di
cui al capo II del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, nonché all'articolo 2,
comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 87, e all'articolo 2,
comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 88, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le
caratteristiche e le specificità dei partecipanti.
3. La federazione ovvero la
fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le
motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le
proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli
obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve
prevedere le modalità di governance della federazione, l'iter di approvazione
di tali modalità, nonché le regole per l'accesso alle strutture di governance,
da riservare comunque a componenti delle strutture di governance delle istituzioni
che si federano. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione
della federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilità
degli atenei che li hanno prodotti, purché indicati nel progetto e approvati,
ai sensi del comma 4, dal Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3,
deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è
sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre
mesi, previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di
coordinamento di cui all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25.
5. In attuazione dei procedimenti
di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al
comma 3 dispone, altresì, in merito a eventuali procedure di mobilità dei
professori e dei ricercatori, nonché del personale tecnico-amministrativo. In particolare,
per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo
espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza degli interessati. In
caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere,
con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo,
altresì, in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a
carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia
e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma
5 si applicano anche a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione
dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio
universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43.
TITOLO II
NORME E
DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO
Art. 4.
(Fondo per
il merito)
1. È istituito presso il Ministero
un fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere
l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea
magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta,
mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi,
mediante criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo è destinato a:
a) erogare premi di studio, estesi
anche alle esperienze di formazione da realizzare presso università e centri di
ricerca di Paesi esteri;
b) fornire buoni studio, che
prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici
conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi
parametrati al reddito percepito. Nei limiti delle risorse disponibili sul
fondo, sono esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno
conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con
il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso;
c) garantire finanziamenti erogati
per le finalità di cui al presente comma.
2. Gli interventi previsti al
comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. Il Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e
le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:
a) i criteri di accesso alle prove
nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al
comma 1;
b) i criteri e le modalità di
attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai
finanziamenti garantiti;
c) i criteri e le modalità di
restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), prevedendo una
graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa;
d) le caratteristiche, l'ammontare
dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale
differenziazione;
e) l'ammontare massimo garantito
per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse
tipologie di studenti;
f) i requisiti di merito che gli
studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a
premi, buoni e finanziamenti garantiti;
g) le modalità di utilizzo di
premi, buoni e finanziamenti garantiti;
h) le caratteristiche dei
finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari
all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
i) i criteri e le modalità di
utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le
destinazioni di cui al comma 1;
l) la predisposizione di idonee
iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e
università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al
presente articolo;
m) le modalità di monitoraggio,
con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei
finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;
n) le modalità di selezione con
procedura competitiva dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle
provviste finanziarie;
o) la previsione, nell'ambito
della programmazione degli accessi alle borse di studio, di riservare la quota
del 10 per cento agli studenti iscritti nelle università della regione in cui
risultano residenti.
4. L'ammissione, a seguito del
relativo bando di concorso, presso i collegi universitari legalmente
riconosciuti e presso i collegi di cui all'articolo 1,
comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione
delle graduatorie per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
5. Il coordinamento operativo
della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori
standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità
individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il
contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove,
con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di
predisposizione e svolgimento delle stesse.
6. Gli oneri di gestione e le
spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle
risorse finanziarie del fondo stesso.
7. Il Ministero dell'economia e
delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il
corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti
erogati. I corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello Stato
sono depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria statale.
8. Il fondo, gestito dal Ministero
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo
spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati,
nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;
b) trasferimenti pubblici,
previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al
comma 1, lettera a);
c) i corrispettivi di cui al comma
7, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera
c);
d) i contributi di cui al comma
3, lettera h), e al comma 5, da utilizzare per le finalità di cui al comma 6.
9. Il Ministero, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite
convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura
non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare
allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei
Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio
nazionale degli studenti universitari (CNSU) tra i propri componenti.
10. All'articolo 10,
comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le
parole: «articolo 59,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono
inserite le seguenti: «del Fondo per il merito degli studenti universitari».
TITOLO II
NORME E
DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO
Art. 5.
(Delega in
materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il
sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualità e
dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi
premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri
definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento
periodico delle università; valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una
apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche
ai fini della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della
figura dei ricercatori; realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il
territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi;
b) revisione della disciplina
concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la
programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di
consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e
dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di
commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;
c) introduzione, sentita l'ANVUR,
di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli
atenei, sulla base di criteri definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V della
parte II della Costituzione, della normativa di principio in
materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e
contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate
dalle università statali.
2. L'attuazione del comma 1,
lettere a), b) e c), ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera g), e
al comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del
comma 1, lettera d), dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Nell'esercizio della delega di
cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai
principi di riordino di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introduzione di un sistema di
accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione
di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del
possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali,
organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca,
nonché di sostenibilità economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di
valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da
parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della
didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni
interne;
c) potenziamento del sistema di
autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte
delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei
contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera g);
d) definizione del sistema di
valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con
quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida
adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area
europea dell'istruzione superiore;
e) previsione di meccanismi volti
a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla
lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento
ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate;
f) previsione per i collegi
universitari legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale,
di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano
agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta
formativa degli atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere
istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte
del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente
riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto ministeriale
della disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalità di verifica
della permanenza delle condizioni richieste, nonché delle modalità di accesso
ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;
g) revisione del trattamento
economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno
di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 29, comma 22,
primo periodo.
4. Nell'esercizio della delega di
cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di
contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del
bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di
bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle
università italiane (CRUI), garantendo, al fine del consolidamento e del
monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di
un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in
conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) adozione di un piano
economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte
le attività dell'ateneo;
c) previsione che gli effetti
delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata compensazione nei
piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero dell'economia e
delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione
triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
d) predisposizione di un piano
triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal
Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di
consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il
numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1,
comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e
successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale,
del predetto piano comporti la non erogazione delle quote di finanziamento
ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite
massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese
per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la
contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di
quelle a destinazione vincolata;
f) introduzione del costo standard
unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici
commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti
economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università, cui
collegare l'attribuzione all'università di una percentuale della parte di fondo
di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per la
quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in
corso, sentita l'ANVUR;
g) previsione della declaratoria
di dissesto finanziario nell'ipotesi in cui l'università non possa garantire
l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare
fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
h) disciplina delle conseguenze
del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva
diffida e sollecitazione a predispone, entro un termine non superiore a
centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da
attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di
controllo periodico dell'attuazione del predetto piano;
i) previsione, per i casi di
mancata predisposizione, mancata approvazione ovvero omessa o incompleta
attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle
modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di
commissaria-mento e di nomina di uno o più commissari, ad esclusione del rettore,
con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del
piano di rientro finanziario;
l) previsione di un apposito fondo
di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al fondo
di finanziamento ordinario per le università, a garanzia del riequilibrio
finanziario degli atenei;
m) previsione che gli eventuali
maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) del presente comma
siano quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Nell'esercizio della delega di
cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio
direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del
fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle
politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati
su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla
loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia
nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che
non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel
caso delle facoltà di medicina e chirurgia, di scuola di specializzazione,
nella medesima università; la percentuale dei professori reclutati da altri
atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili
scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di
internazionalizzazione del corpo docente.
6. Nell'esercizio della delega di
cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definire i LEP, anche con
riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli
strumenti ed i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria,
ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, già disponibili a legislazione
vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti
dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale
e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di
istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la più
ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto
allo studio universitario;
c) definire i criteri per
l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del
Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio,
di cui all'articolo 16,
comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le
diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine
di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle
predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;
e) prevedere la stipula di
specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli
interventi;
f) definire le tipologie di
strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le
caratteristiche peculiari delle stesse.
7. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni
di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventù, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si
esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale
termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il
termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente,
quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
8. In attuazione di quanto
stabilito dall'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi
di cui al comma 1 del presente articolo, nell'impossibilità di procedere alla
determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro
quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti
legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri
sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema
di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi
dell'articolo 17,
comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che dà
conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
9. Entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può
adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime
modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
TITOLO II
NORME E
DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO
Art. 6.
(Stato
giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)
1. Il regime di impegno dei
professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della
rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle
attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti
preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i
professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i
ricercatori a tempo definito.
2. I professori svolgono attività
di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità
stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a
compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il
tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350
ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono
attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e
modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare
annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica
dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e
fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato,
agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno
svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12
della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive
modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con
il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento
giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la
programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché
compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo
di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e
moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per
motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello
in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle
disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con
proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di
ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.
5. All'articolo 1,
comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole:
«per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il
titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di
studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha
svolto tali corsi e moduli».
6. L'opzione per l'uno o l'altro
regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto
della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro
regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio
dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di
mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
7. Le modalità per l'autocertificazione
e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio
agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di
ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione
alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento,
nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi
di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva
delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei
singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica
dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.
8. In caso di valutazione negativa
ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle
commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale
accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
9. La posizione di professore e
ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria
fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin
off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche
assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo
la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri
definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di
tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14
e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto
salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del
presente articolo.
10. I professori e i ricercatori a
tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono
svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di
referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di
collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e
divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed
editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì
svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca,
nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione
presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino
situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a
condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività
didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di
appartenenza.
11. I professori e i ricercatori a
tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un
altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al
conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì,
con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei
dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle
modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non
superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il
secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In
tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo
presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e
delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è
ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno
di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per
l'attivazione delle convenzioni.
12. I professori e i ricercatori a
tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro
autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di
interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a
tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli
statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità.
Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o
enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la
compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai
fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di
reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in
proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di
appartenenza.
13. Entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con
il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita
la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle
strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei
corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo
schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le
regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per
conto del Servizio sanitario nazionale.
14. I professori e i ricercatori
sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività
didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di
attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico,
di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui
all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto
stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la
richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia
trascorso almeno un anno accademico.
Nell'ipotesi di mancata
attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di
ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo
9.
TITOLO II
NORME E
DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO
Art. 7.
(Norme in
materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)
1. I professori e i ricercatori
universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di
cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento
di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in
sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico
e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa
di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del
docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13,
commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione dei periodi
contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi
operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a
carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di
destinazione non disponga altrimenti.
3. Al fine di incentivare la
mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai
ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione
rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto
da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle
procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza,
possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di
finanziamento ordinario. L'incentivazione della mobilità universitaria è
altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e
ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in
possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.
4. In caso di cambiamento di sede,
i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato
responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi
dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei
relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del
committente di ricerca.
5. Con decreto del Ministro sono
stabiliti criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che
hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di
procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.
TITOLO II
NORME E
DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO
Art. 8.
(Revisione
del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari)
1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle
disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione
della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino
alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36,
38 e 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
secondo le seguenti norme regolatrici:
a) trasformazione della
progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione
triennale;
b) invarianza complessiva della
progressione;
c) decorrenza della trasformazione
dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. È abrogato il comma 3
dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1.
3. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai
sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la
rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della
progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i
professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le
seguenti norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di
straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia
e per i professori di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di
ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;
c) possibilità, per i professori e
i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di
cui al presente comma.
4. I regolamenti di cui al
presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze.
TITOLO II
NORME E
DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO
Art. 9.
(Fondo per
la premialità)
1. È istituito un Fondo di ateneo
per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 1,
comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui
affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della
presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università
con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati
raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli
atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con
finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere,
con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e
tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto
terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non
derivanti da finanziamenti pubblici.
TITOLO II
NORME E
DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO
Art. 10.
(Competenza
disciplinare)
1. Presso ogni università è
istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori
universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in
regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a
svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in
merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio
fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di
disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità
o rimborsi spese.
2. L'avvio del procedimento
disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo
all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste
dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui
al regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza
dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata
proposta.
3. Il collegio di disciplina,
uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore
sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di
fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore
sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione
al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di
amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il
procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
4. Entro trenta giorni dalla
ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza
degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del
procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di
disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove
la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni
dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il
termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero
del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni
preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare
funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un
periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione,
ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per
motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste
istruttorie avanzate dal collegio.
6. È abrogato l'articolo 3 della
legge 16 gennaio 2006, n. 18.
TITOLO II
NORME E
DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO
Art. 11.
(Interventi
perequativi per le università statali)
1. A decorrere dal 2011, allo
scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e
tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese
fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota
pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle
eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario è
destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle
differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario
consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore
al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di
finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del
sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente
laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle
misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge
e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli
atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di
medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a
gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali
disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della
presente legge.
2. Il Ministro provvede con
proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1.
TITOLO II
NORME E
DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 12.
(Università
non statali legalmente riconosciute)
1. Al fine di incentivare la
correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di
risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una
quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi
di cui alla legge 29 luglio
1991, n. 243, relativi alle università non statali legalmente
riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita
sulla base di criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR,
tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1.
2. Gli incrementi di cui al comma
1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra
il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi
relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse
complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento
dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.
3. Le previsioni di cui al
presente articolo non si applicano alle università telematiche ad eccezione di
quelle, individuate con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR e, nelle more
della sua costituzione, con il parere del Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario (CNVSU), che rispettino i criteri di cui al comma 1.
TITOLO II
NORME E
DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO
Art. 13.
(Misure per
la qualità del sistema universitario)
1. All'articolo 2 del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui alla presente lettera,
sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del
personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e
l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale
assegnati all'ateneo»;
b) dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
«1-bis. Gli incrementi di cui al
comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2
per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle
risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse».
TITOLO II
NORME E
DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 14.
(Disciplina
di riconoscimento dei crediti)
1. All'articolo 2, comma 147, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» è sostituita
dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle
competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento
attribuite collettivamente. Le università possono riconoscere quali crediti
formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente
di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale
assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle
discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato
italiano paralimpico».
2. Con decreto del Ministro,
adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i
Ministri competenti, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe
debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento
al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attività formative
svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica
amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività
formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione
l'università abbia concorso.
3. Con il medesimo decreto di cui
al comma 2 sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici
superiori di cui al capo II del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai
sensi dell'articolo 69,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
nell'ambito dei progetti attuati con le università attraverso le federazioni di
cui all'articolo 3 della presente legge.
TITOLO III
NORME IN
MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL
RECLUTAMENTO
Art. 15.
(Settori
concorsuali e settori scientifico-disciplinari)
1. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto
di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale
(CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in
relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali sono
raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere
articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente
per quanto previsto agli articoli 18, 22, 23 e 24 della presente legge, nonché
per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17,
commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Ai settori concorsuali
afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di
prima fascia e, a regime, almeno trenta professori di prima fascia.
3. Con il decreto di cui al comma
1 sono definite le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi
settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale.
TITOLO III
NORME IN
MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL
RECLUTAMENTO
Art. 16.
(Istituzione
dell'abilitazione scientifica nazionale)
1. È istituita l'abilitazione
scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha
durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore
di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e
alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono
disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al
conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2
prevedono:
a) l'attribuzione
dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei
titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del
contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso
sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area
disciplinare, definiti con decreto del Ministro;
b) la possibilità che il decreto
di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche
differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a
dodici;
c) meccanismi di verifica
quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla
lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto
ministeriale;
d) l'indizione obbligatoria, con
frequenza annuale inderogabile, delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione;
e) i termini e le modalità di
espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali,
e l'individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la
conclusione delle stesse entro cinque mesi dall'indizione; la garanzia della
pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun
settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica
commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle
funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di
quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita
ai sensi della lettera h) e sorteggio di un commissario all'interno di una
lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio
presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE). La partecipazione alla commissione nazionale di cui
alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti
ed indennità;
g) il divieto che della
commissione di cui alla lettera f) faccia parte più di un commissario della
stessa università; la possibilità che i commissari in servizio presso atenei
italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attività
didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in servizio all'estero
di un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
h) l'effettuazione del sorteggio
di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore
concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo
stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della
documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con
particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei
soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in
possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i
criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla
fascia e al settore di appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla
lettera h) assicura che della commissione faccia parte almeno un commissario
per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore
concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta professori ordinari; la
commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica
dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di
cui alla lettera h); i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della
procedura;
l) il divieto per i commissari di
far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per
tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento
dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di
mancato conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette
nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa o per l'attribuzione
dell'abilitazione alla funzione superiore;
n) la valutazione dell'abilitazione
come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di
cui all'articolo 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure
per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee
strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le
università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono
gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si
tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento
dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità né à alcun
diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso
un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 18.
TITOLO III
NORME IN
MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL
RECLUTAMENTO
Art. 17.
(Equipollenze)
1. I diplomi delle scuole dirette
a fini speciali istituite ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi
universitari istituiti ai sensi della legge 19
novembre 1990, n. 341, purché della medesima durata, sono
equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1
compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui
all'articolo 13,
comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette
a fini speciali, istituite ai sensi del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai
diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del
1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a
cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a
fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente.
TITOLO III
NORME IN
MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL
RECLUTAMENTO
Art. 18.
(Chiamata
dei professori)
1. Le università, con proprio
regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio
1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la
chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione
della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e
specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità del procedimento di
chiamata sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea;
specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del
procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle
medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di
prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori,
rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente
impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello
universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla
base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal
Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui
al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui
alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di
ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui
all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni
scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui
alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle
pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo
16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica
dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo
plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in
lingua estera;
e) formulazione della proposta di
chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima
fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei
professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilità
di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei
contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati
sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1,
comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui
all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la
sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri
derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali
e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione
assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla
chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di
cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e
di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno
quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto
di cui all'articolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella del
contratto per i ricercatori.
4. Ciascuna università statale,
nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata
di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono
stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell'università stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e
ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore,
e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati
esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori
universitari, anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di
ricerca di cui all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di
dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attività formative;
d) ai professori a contratto di
cui all'articolo 23;
e) al personale
tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università
purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a
titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti
o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari
per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento
dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti
di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere,
internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si
applicano le norme previste dai relativi bandi.
TITOLO III
NORME IN
MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL
RECLUTAMENTO
Art. 19.
(Disposizioni
in materia di dottorato di ricerca)
1. All'articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. I corsi di dottorato di
ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere
dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e
ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra
università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta
qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo
accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria
ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di
eventuale revoca dell'accreditamento, nonché le modalità di individuazione
delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo
periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto
definisce altresì i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti
accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di
dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi
formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per
l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo
delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma
4»;
b) al comma 5, lettera c):
1) le parole: «comunque non
inferiore alla metà dei dottorandi» sono soppresse;
2) dopo le parole: «borse di
studio da assegnare» sono inserite le seguenti: «e dei contratti di
apprendistato di cui all'articolo 50 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, da stipulare»;
c) dopo il comma 6 è inserito il
seguente:
«6-bis. È consentita la frequenza
congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di
ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è
ridotta ad un minimo di due anni»;
d) è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«8-bis. Il titolo di dottore di
ricerca è abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph.
D."».
2. La disposizione di cui al
numero 1) della lettera b) del comma 1 del presente articolo acquista efficacia
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro di cui al
comma 2 dell'articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, come sostituito dalla lettera a)
del medesimo comma 1 del presente articolo.
3. All'articolo 2,
primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le
parole: «è collocato a domanda» sono inserite le seguenti: «, compatibilmente
con le esigenze dell'amministrazione,»;
b) sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza
assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore
di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di
dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I
congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono mantenuti».
TITOLO III
NORME IN
MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL
RECLUTAMENTO
Art. 20.
(Valutazione
tra pari per la selezione dei progetti di ricerca)
1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con il
Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede, a valere sulle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo sperimentale di
tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari,
svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti
all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati
a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1,
comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma
restando la possibilità di una disciplina particolare in relazione al Fondo per
le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le
norme di cui all'articolo 1,
commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e all'articolo 2,
commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Sono altresì fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della
tecnica di valutazione tra pari, i vincoli già previsti di destinazione di
quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di
soggetti o finalità.
2. All'articolo 2,
comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le
parole: «italiana o straniera,» sono inserite le seguenti: «in maggioranza».
TITOLO III
NORME IN
MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL
RECLUTAMENTO
Art. 21.
(Comitato
nazionale dei garanti per la ricerca)
1. Al fine di promuovere la
qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di
valutazione tra pari previste dall'articolo 20, è istituito il Comitato
nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR è composto da sette
studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica
internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali
almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un
elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da
un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del
Ministro, è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno
ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal
vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR),
dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European
Science Foundation.
2. Il CNGR indica criteri generali
per le attività di valutazione dei risultati, tenendo in massima considerazione
le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce
in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei
comitati di selezione di cui al comma 1 dell'articolo 20 e coordina le attività
dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26
luglio 2004, nonché alla commissione di garanzia prevista per i programmi di
ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla
data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di
programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR
può provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei progetti o
programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio delle
sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie
del Ministero relative alle attività contemplate dal presente comma.
3. La spesa per il funzionamento
del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione
dei progetti di ricerca è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il
finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non
superiore al 3 per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR
determina le indennità spettanti ai suoi componenti.
4. Il CNGR definisce le proprie regole
di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono
essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del
CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati
prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente
dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Se uno dei componenti
cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che
viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del
mandato. Il predetto componente è scelto dal Ministro nello stesso elenco di
cui al secondo periodo del comma 1.
5. In sede di prima applicazione,
mediante sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in
carica due anni e tre componenti che durano in carica tre anni. Il CNGR
predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in
materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura
la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.
TITOLO III
NORME IN
MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL
RECLUTAMENTO
Art. 22.
(Assegni di
ricerca)
1. Le università, le istituzioni e
gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di
perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di
dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio,
possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi,
resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione,
del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul
trattamento economico e previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari
degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale
idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di
ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che
il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per
i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato
di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio
per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli
costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
3. Gli assegni possono avere una
durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti
instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non
può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui
l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite
massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno non
è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia
o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il
dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1
disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito
regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le
seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando
relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire
assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai
candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e
valutati da parte di un'unica commissione, che può avvalersi, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata
qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula,
sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree
interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi
a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo
procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di
ricerca.
5. I soggetti di cui al comma 1,
con proprio regolamento, possono riservare una quota di assegni di ricerca a
studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o
titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito
il dottorato di ricerca in Italia.
6. A decorrere dall'anno 2011,
agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le
disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia
previdenziale, quelle di cui all'articolo 2,
commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità,
le disposizioni di cui al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia
di congedo per malattia, l'articolo 1,
comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità,
l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del
citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino
a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
7. L'importo degli assegni di cui
al presente articolo è determinato dal soggetto che intende conferire gli
assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del
Ministro.
8. Gli assegni non danno luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei
rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e
dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi,
statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del
presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i
dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti
non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di
salute secondo la normativa vigente.
TITOLO III
NORME IN
MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL
RECLUTAMENTO
Art. 23.
(Contratti
per attività di insegnamento)
1. Le università, anche sulla
base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di
ricerca di cui all'articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della
durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo
di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al
fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in
possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano
dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione,
ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a
40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta
dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere
stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro
autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. I contratti a
titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni
con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento
dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso
l'ateneo.
2. Fermo restando l'affidamento a
titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e
ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti
a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare
fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in
possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del
titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione,
ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo
preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono
attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di
ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico
spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Al fine di favorire
l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell' ambito delle
proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati,
imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o
professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal
consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi
simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è
formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato
accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet
dell'università.
4. La stipulazione di contratti
per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
TITOLO III
NORME IN
MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL
RECLUTAMENTO
Art. 24.
(Ricercatori
a tempo determinato)
1. Nell'ambito delle risorse
disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università
possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il
contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di
svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti nonché delle attività di ricerca.
2. I destinatari sono scelti
mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con
regolamento ai sensi della legge 9 maggio
1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta
europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle
Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità dei bandi sul sito
dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del
settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione
telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle
pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei
possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di
eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione
dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di
prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
c) valutazione preliminare dei
candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e
parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto
del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione
preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in
misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque
non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei
titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla
discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di
un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai
candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilità di
prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle
pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti
e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata
conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo può specificare nel bando la
lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo
plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione
dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui
al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del
Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1;
d) formulazione della proposta di
chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della
stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti
tipologie:
a) contratti di durata triennale
prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di
modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti
contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi
diverse;
b) contratti triennali non
rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui
alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni
di ricerca ai sensi dell'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della
legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti,
assegni o borse in atenei stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3,
lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I
contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con
regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle
attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è
pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo
definito.
5. Nell'ambito delle risorse
disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia
conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della
chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del
contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori
associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi
riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di
ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle
risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.
Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.
6. Nell'ambito delle risorse
disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo
18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31
dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di
professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di
cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili
di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può
utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di
professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 22, comma 9.
8. Il trattamento economico
spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a), è pari al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime
di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il
trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale
spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del
30 per cento.
9. I contratti di cui al presente
articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce
titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
TITOLO III
NORME IN
MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL
RECLUTAMENTO
Art. 25.
(Collocamento
a riposo dei professori e dei ricercatori)
1. L'articolo 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica
a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle
università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in
vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a
produrre i loro effetti.
TITOLO III
NORME IN
MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL
RECLUTAMENTO
Art. 26.
(Disciplina
dei lettori di scambio)
1. In esecuzione di accordi
culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le
università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e
comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di
attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di
origine e alla cooperazione internazionale.
2. Gli incarichi di cui al comma
1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici
competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento
economico a carico degli accordi di cui al comma 1.
3. L'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella
causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università
interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico
corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura
proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito
con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua
straniera a norma dell'articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla
data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti
linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei
diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti
linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo
individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione
percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri
dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 63 del
2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro
spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e
decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO III
NORME IN
MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL
RECLUTAMENTO
Art. 27.
(Anagrafe
degli studenti)
1. All'articolo 1-bis, comma 1,
alinea, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio
2003, n. 170, le parole: «, in particolare,» sono soppresse.
TITOLO III
NORME IN
MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL
RECLUTAMENTO
Art. 28.
(Istituzione
di un Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza presso il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)
1. Al fine di contribuire alla
formazione e all'aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare
attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove responsabilità
connesse all'applicazione del federalismo fiscale, è istituito presso il
Ministero il Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza. A
valere su detto Fondo, il Ministro può concedere contributi per il
finanziamento di iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da
università pubbliche in collaborazione con le regioni e gli enti locali.
2. Possono accedere alle risorse
del Fondo università pubbliche, private, fondazioni tra università ed enti
locali, anche appositamente costituite, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per le finalità
di cui al presente articolo, in numero massimo di due sul territorio nazionale,
di cui una avente sede nelle aree delle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
3. Con decreto del Ministero, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle presenti
disposizioni e sono altresì individuati i soggetti destinatari.
4. Per le finalità del presente
articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012 e fino all'anno 2017.
5. All'onere derivante dalle
disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
6. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
TITOLO III
NORME IN
MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL
RECLUTAMENTO
Art. 29.
(Norme
transitorie e finali)
1. Fermo restando quanto previsto
dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e
associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono
avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo.
2. Le università continuano ad
avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei
regolamenti di cui all'articolo 18, comma 1.
3. All'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Si
procede altresì direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui il numero dei
professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto
del bando è inferiore a quattro».
4. Coloro che hanno conseguito
l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque
essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio
1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità
stessa previsto dall'articolo 1,
comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale
ipotesi e nel caso di idoneità conseguita all'esito delle procedure di
valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e dell'articolo 4-bis,
comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione,
da parte dell'università che ha indetto il bando, di voler effettuare la
chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio
dell'idoneo, in mancanza dei quali quest'ultimo può essere chiamato da altre
università, ferma restando per l'università che ha indetto il bando la
possibilità di ripetere la chiamata.
5. I contratti di cui all'articolo
24, comma 3, lettera b), possono essere stipulati, con le modalità previste dal
medesimo articolo, anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1,
comma 14, della citata legge n. 230 del 2005.
6. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con decreto
adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede alla
rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in
medicina e chirurgia e alla loro distribuzione su base regionale anche al fine
di riequilibrare l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale
medico del bacino territoriale di riferimento.
7. All'articolo 1,
comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e
successive modificazioni, al primo periodo, dopo la parola: «universitarie»
sono inserite le seguenti: «o di ricerca» e dopo le parole: «proposta la
chiamata» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero di studiosi che siano risultati
vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione,
identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione
europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»; il
secondo periodo è soppresso; al quarto periodo, le parole: «A tal fine» sono
sostituite dalle seguenti: «A tali fini».
8. Ai fini dei procedimenti di
chiamata dei professori di cui all'articolo 18 della presente legge l'idoneità
conseguita ai sensi della legge 3 luglio
1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al
periodo di durata della stessa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g),
della medesima legge, nonché all'articolo 1,
comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e
successive modificazioni.
9. A valere sulle risorse previste
dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento
ordinario delle università, è riservata una quota non superiore a 13 milioni di
euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda
fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della
presente legge. L'utilizzo delle predette risorse è disposto con decreto del
Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti.
10. La disciplina dei trasferimenti
di cui all'articolo 3 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai
ricercatori a tempo indeterminato.
11. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) l'articolo 14,
quinto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311;
b) l'articolo 4 della
legge 30 novembre 1989, n. 398;
c) l'articolo 1,
commi 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
d) l'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
12. A decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della
presente legge, è abrogato il decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
13. Fino all'anno 2015 la laurea
magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale
idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la
partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di
cui all'articolo 24.
14. Fino alla definizione dei
criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), e dei criteri e indicatori
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti in materia.
15. All'articolo 6, comma 12,
quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono aggiunte
le seguenti: «e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca
con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti
privati».
16. All'articolo 2, comma 140,
lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, dopo le parole: «e le relative indennità» sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,prevedendo che, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo,
la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta
fino al compimento del settantesimo anno di età».
17. Nella prima tornata delle
procedure di abilitazione di cui all'articolo 16, qualora l'ANVUR non abbia
provveduto in tempo utile a formulare la lista di studiosi ed esperti in
servizio all'estero di cui al citato articolo 16, comma 3, lettera f), in
relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale,
relativamente a tale settore, è integralmente composta ai sensi della lettera
h) del medesimo comma 3.
18. All'articolo 66, comma 13, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «Ciascuna università destina tale somma per una quota
non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non
superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari».
19. In attuazione di quanto
disposto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della presente legge, e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per
l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con
decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono indicati criteri e modalità per l'attuazione del presente
comma con riferimento alla ripartizione delle risorse tra gli atenei e alla
selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico
e scientifico. Al relativo onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per
l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e quanto a 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20. Agli studiosi impegnati
all'estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero
nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di ricerca e di
docenza nelle università italiane, il servizio prestato è riconosciuto per i
due terzi ai fini della carriera e per intero, a domanda e con onere a carico
del richiedente, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Al
relativo onere, pari a euro 340.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5,
comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
21. Con decreto del Ministro, da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere del CUN e del Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le modalità organizzative per
consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio
universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti
musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza.
22. All'onere derivante
dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera g), si provvede nel limite
massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione
per il medesimo anno dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. All'onere
derivante dall'articolo 22, comma 6, valutato in 3,5 milioni di euro annui, a
decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 1, della medesima legge n. 370 del 1999. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti
disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio
dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Alfano